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Documento 61998CJ0247

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 gennaio 2001.
    Repubblica ellenica contro Commissione delle Comunità europee.
    FEAOG - Liquidazione de conti - Esercizio 1994.
    Causa C-247/98.

    Raccolta della Giurisprudenza 2001 I-00001

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2001:4

    61998J0247

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 gennaio 2001. - Repubblica ellenica contro Commissione delle Comunità europee. - FEAOG - Liquidazione de conti - Esercizio 1994. - Causa C-247/98.

    raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-00001


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1. Agricoltura - FEAOG - Liquidazione dei conti - Rifiuto di prendere a carico spese dovute a irregolarità nell'applicazione della normativa comunitaria - Contestazione da parte dello Stato membro interessato - Onere della prova - Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro

    2. Ricorso per inadempimento - Oggetto - Constatazione dell'inadempimento - Rinuncia al procedimento da parte della Commissione - Procedimento di liquidazione dei conti del FEAOG - Oggetto - Ripartizione degli oneri finanziari fra gli Stati membri e la Comunità - Potere discrezionale della Commissione - Insussistenza

    [Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE)]

    3. Agricoltura - Politica agricola comune - Sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi - Organizzazione comune dei mercati - Carne bovina - Pagamenti intesi a compensare le perdite di reddito derivanti dalla riforma della politica agricola comune - Obbligo di versare integralmente ai beneficiari gli importi di cui trattasi - Prelievo per spese amministrative - Divieto

    [Regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 805/68, art. 30 bis, e 1765/92, art. 15, n. 3]

    Massima


    1. Qualora la Commissione rifiuti la presa a carico da parte del FEAOG di determinate spese, in quanto le norme comunitarie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli non sono state rispettate, essa è obbligata a giustificare la decisione con cui rileva la mancanza o l'inadeguatezza dei controlli istituiti dallo Stato membro interessato. Tuttavia, la Commissione è obbligata non a dimostrare esaurientemente l'insufficienza dei controlli effettuati dalle amministrazioni nazionali o l'inesattezza dei dati da loro trasmessi, bensì a corroborare con elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli da essa espressi a proposito di tali controlli o di tali dati. Questo temperamento dell'onere della prova, di cui gode la Commissione, è dovuto al fatto che è lo Stato membro a disporre delle migliori possibilità per raccogliere e verificare i dati necessari alla liquidazione dei conti del FEAOG, ed è quindi tale Stato che deve fornire la prova più circostanziata ed esauriente della veridicità dei propri controlli o dei propri dati nonché, eventualmente, dell'inesattezza delle affermazioni della Commissione.

    ( v. punti 7-9, 45 )

    2. Il procedimento previsto all'art. 169 del Trattato (divenuto art. 226 CE) e il procedimento di liquidazione dei conti del FEAOG hanno entrambi carattere di procedimento in contraddittorio a garanzia dei diritti della difesa e possono sfociare nell'adizione della Corte. Questi due procedimenti sono però indipendenti l'uno dall'altro, in quanto perseguono fini diversi e sono disciplinati da norme diverse. Nel procedimento per inadempimento, qualora lo Stato membro interessato abbia nel frattempo posto fine al preteso inadempimento, la Commissione resta libera di rinunciare a dar seguito al procedimento, mentre ciò non avviene nel caso del procedimento di liquidazione dei conti del FEAOG. Infatti, il procedimento di liquidazione dei conti è diretto ad accertare non soltanto il carattere effettivo e la regolarità delle spese, ma anche la corretta ripartizione, fra gli Stati membri e la Comunità, degli oneri finanziari connessi alla politica agricola comune, poiché la Commissione non dispone, al riguardo, di alcun potere discrezionale che le consenta di derogare alle norme che disciplinano la ripartizione degli oneri.

    ( v. punto 13 )

    3. Le disposizioni degli artt. 15, n. 3, del regolamento n. 1765/92, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, e 30 bis del regolamento n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, che stabiliscono che i pagamenti compensativi e i premi previsti dai regolamenti di cui trattasi siano versati integralmente ai beneficiari, vietano alle autorità nazionali di operare una deduzione sui versamenti effettuati o di richiedere il pagamento di contributi per spese amministrative connesse alle domande, i quali hanno per effetto una riduzione dell'importo degli aiuti.

    ( v. punti 24-27 )

    Parti


    Nella causa C-247/98,

    Repubblica ellenica, rappresentata dai sigg. D. Papageorgopoulos e I. Chalkias, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Condou-Durande, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    convenuta,

    avente ad oggetto l'annullamento parziale della decisione della Commissione 6 maggio 1998, 98/358/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1994 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (GU L 163, pag. 28), nella parte in cui riguarda la Repubblica ellenica,

    LA CORTE (Sesta Sezione),

    composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di sezione, V. Skouris, J.-P. Puissochet, R. Schintgen (relatore) e dalla sig.ra F. Macken, giudici,

    avvocato generale: S. Alber

    cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 25 maggio 2000,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 luglio 2000,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 9 luglio 1998, la Repubblica ellenica ha proposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 173, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, primo comma, CE), un ricorso diretto all'annullamento parziale della decisione della Commissione 6 maggio 1998, 98/358/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1994 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (GU L 163, pag. 28), nella parte in cui riguarda la Repubblica stessa.

    2 Il ricorso della Repubblica ellenica mira all'annullamento della decisione 98/358 nei limiti in cui essa ha dichiarato non imputabili al FEAOG i seguenti importi:

    - GRD 1 732 138 831 versate a titolo di aiuti compensativi nel settore dei seminativi, per trattenuta irregolare di parte degli aiuti;

    - GRD 145 393 041 versate a titolo di premi alle carni bovine, per trattenuta irregolare di parte dei premi;

    - GRD 5 138 253 067 versate in ordine agli ortofrutticoli, per carenze del sistema di controllo e di gestione nonché per cattivo funzionamento delle organizzazioni di produttori;

    - GRD 629 212 616 versate in ordine al vino, per carenze del sistema di sorveglianza e insufficienza dei controlli in materia di abbandono definitivo di superfici viticole nonché per mancato rispetto degli obblighi relativi alla distillazione di vino da tavola.

    3 I motivi delle correzioni imposte sono sintetizzati nella relazione di sintesi 8 giugno 1998, n. VI/7421/97, relativa ai risultati dei controlli per la liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio 1994 (in prosieguo: la «relazione di sintesi»).

    Le linee direttive del rapporto Belle e gli obblighi rispettivi della Commissione e degli Stati membri in materia di liquidazione dei conti FEAOG

    4 Il rapporto Belle della Commissione (documento n. VI/216/93 del 1° giugno 1993) definisce le linee direttive da seguire qualora debbano essere applicate correzioni finanziarie nei confronti di uno Stato membro.

    5 Oltre a tre metodi di calcolo principali, il rapporto Belle prevede, per i casi complessi, tre categorie di correzioni forfettarie:

    «A. il 2% della spesa, nel caso in cui le insufficienze siano limitate ad aspetti di minore importanza del sistema di controllo o all'esecuzione di controlli non essenziali per garantire la regolarità della spesa, in modo da poter ragionevolmente concludere che il rischio di perdite per il FEAOG sia stato di portata minore;

    B. il 5% della spesa, nel caso in cui le insufficienze riguardino elementi importanti del sistema di controllo o l'esecuzione di controlli necessari per garantire la regolarità della spesa, in modo da poter ragionevolmente concludere che il rischio di perdite per il FEAOG sia stato significativo;

    C. il 10% della spesa, nel caso in cui le insufficienze riguardino la totalità o elementi fondamentali del sistema di controllo o l'esecuzione di controlli essenziali per garantire la regolarità della spesa, in modo da poter ragionevolmente concludere che il rischio di ampie perdite per il FEAOG sia stato alto».

    6 Inoltre, il rapporto ricorda che è possibile rifiutare l'intera spesa e che, di conseguenza, una percentuale superiore di correzione può essere ritenuta appropriata in casi eccezionali.

    7 Come ha dichiarato la Corte, il FEAOG finanzia solo gli interventi effettuati in conformità delle norme comunitarie, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli (v. sentenza 28 ottobre 1999, causa C-253/97, Italia/Commissione, Racc. pag. I-7529, punto 6). A questo proposito incombe alla Commissione l'onere di provare l'esistenza di una violazione delle norme dell'organizzazione comune dei mercati agricoli (v. sentenze 19 febbraio 1991, causa C-281/89, Italia/Commissione, Racc. pag. I-347, punto 19; 6 ottobre 1993, causa C-55/91, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4813, punto 13, e 28 ottobre 1999, Italia/Commissione, citata, punto 6). Di conseguenza, la Commissione è obbligata a giustificare la decisione con cui rileva la mancanza o l'inadeguatezza dei controlli istituiti dallo Stato membro interessato (v. sentenza 12 giugno 1990, causa C-8/88, Germania/Commissione, Racc. pag. I-2321, punto 23).

    8 Tuttavia, la Commissione è obbligata non a dimostrare esaurientemente l'insufficienza dei controlli effettuati dalle amministrazioni nazionali o l'inesattezza dei dati da loro trasmessi, bensì a corroborare con elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli da essa espressi a proposito di tali controlli o di tali dati (v. sentenze 21 gennaio 1999, causa C-54/95, Germania/Commissione, Racc. pag. I-35, punto 35, e 22 aprile 1999, causa C-28/94, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I-1973, punto 40).

    9 Questo temperamento dell'onere della prova, di cui gode la Commissione, è dovuto al fatto che è lo Stato membro che dispone delle migliori possibilità per raccogliere e verificare i dati necessari per la liquidazione dei conti FEAOG, ed è quindi tale Stato che deve fornire la prova più circostanziata ed esauriente della veridicità dei propri controlli o dei propri dati nonché, eventualmente, dell'inesattezza delle affermazioni della Commissione (citate sentenze 21 gennaio 1999, Germania/Commissione, punto 35, e Paesi Bassi/Commissione, punto 41).

    Sulle spese per aiuti compensativi nel settore dei seminativi e per premi alle carni bovine

    10 Risulta dalla relazione di sintesi che, in Grecia, le associazioni delle cooperative agricole (in prosieguo: le «ACA») sono coinvolte obbligatoriamente nella gestione e nel pagamento degli aiuti compensativi per seminativi dato che esse sono incaricate del trattamento informatico delle domande nonché dell'esecuzione dei pagamenti per tutti i beneficiari, siano essi membri delle ACA o no. In forza di un accordo nazionale, le ACA trattengono a titolo di spese circa il 2% dell'ammontare degli aiuti, il che contrasta con gli artt. 15, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 181, pag. 12), e 1, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13).

    11 Per quanto riguarda il settore delle carni bovine, nella relazione di sintesi si rileva che, come per il settore dei seminativi, il settore cooperativistico greco preleva almeno il 2% dei premi alle carni bovine come rimborso per spese amministrative, il che contrasta con l'art. 30 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 24), nella versione risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 2066, recante modifica del regolamento n. 805/68 e recante abrogazione sia del regolamento (CEE) n. 468/87, che stabilisce le norme generali del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine, sia del regolamento (CEE) n. 1357/80, che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici (GU L 215, pag. 49; in prosieguo: il «regolamento n. 805/68»).

    12 Il governo ellenico fa valere, in primo luogo, che la Commissione non è autorizzata, nell'ambito della liquidazione dei conti del FEAOG, ad applicare una correzione finanziaria qualora lo Stato membro interessato non si sia conformato alle disposizioni comunitarie. A suo parere, il sistema di liquidazione ha un carattere preventivo e rettificativo; tale sistema non consentirebbe di infliggere sanzioni agli Stati membri. Qualora ritenesse di trovarsi di fronte ad una violazione di una disposizione comunitaria, la Commissione potrebbe proporre un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte, ma non sarebbe legittimata ad accertare direttamente la violazione e ad applicare sanzioni finanziarie agli Stati membri.

    13 Al riguardo occorre ricordare che, se il procedimento previsto all'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE) e il procedimento di liquidazione dei conti del FEAOG hanno entrambi carattere di procedimento in contraddittorio a garanzia dei diritti della difesa e possono sfociare nell'adizione della Corte, i due procedimenti sono però indipendenti l'uno dall'altro, in quanto perseguono fini diversi e sono disciplinati da norme diverse. Nel procedimento per inadempimento, che ha lo scopo di far accertare e far cessare il comportamento di uno Stato membro che sia in contrasto col diritto comunitario, la Commissione resta libera, qualora lo Stato membro interessato abbia nel frattempo posto fine al preteso inadempimento, di rinunciare a dar seguito al procedimento, mentre ciò non avviene nel caso del procedimento di liquidazione dei conti del FEAOG. Infatti, il procedimento di liquidazione dei conti è diretto ad accertare non soltanto il carattere effettivo e la regolarità delle spese, ma anche la corretta ripartizione, fra gli Stati membri e la Comunità, degli oneri finanziari connessi alla politica agricola comune, e la Commissione non dispone, al riguardo, di alcun potere discrezionale che le consenta di derogare alle norme che disciplinano la ripartizione degli oneri (sentenza 7 febbraio 1979, cause riunite 15/76 e 16/76, Francia/Commissione, Racc. pag. 321, punti 27 e 28).

    14 Ne consegue che la Commissione ha l'obbligo di procedere ad una correzione finanziaria se le spese di cui è chiesto il finanziamento non sono state effettuate conformemente alle norme comunitarie. Tale correzione finanziaria tende ad evitare l'imputazione a carico del FEAOG di importi che non siano serviti al finanziamento di un obiettivo perseguito dalla normativa comunitaria di cui trattasi e non costituisce pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal governo ellenico, una sanzione.

    15 Nei limiti in cui, nella fattispecie, non viene contestato che siano state praticate trattenute sugli aiuti da versare ai beneficiari, si deve constatare che almeno una parte delle spese di cui è chiesto il finanziamento è stata impiegata per una finalità estranea ad uno degli obiettivi perseguiti che, in conformità degli artt. 15, n. 3, del regolamento n. 1765/92 e 30 bis del regolamento n. 805/68, è quello di garantire che gli importi da corrispondere sulla base di questi due regolamenti siano integralmente versati ai beneficiari.

    16 Questo primo argomento del governo ellenico deve quindi essere respinto.

    17 Il governo ellenico sostiene, in secondo luogo, che le trattenute descritte ai punti 10 e 11 di questa sentenza costituiscono trattenute volontarie e libere, che non sono applicate a tutti i produttori. A partire dal 1993, le trattenute considerate non sarebbero inoltre più fondate sull'art. 2 della legge ellenica n. 1409/83, che sarebbe stata abrogata nel 1992 a seguito della riforma della politica agricola comune, ma discenderebbero dagli accordi conclusi tra le ACA e i loro aderenti. Le trattenute non avrebbero ad oggetto la copertura delle spese di funzionamento o di altre spese sostenute per il pagamento dei premi, ma coprirebbero servizi più generali resi dalle ACA le quali, contrariamente a quanto sosterrebbe la Commissione, non svolgerebbero una funzione di servizio pubblico. Pertanto la correzione prevista dalla decisione 98/358 sarebbe fondata su una valutazione erronea della natura delle trattenute praticate.

    18 Al riguardo è giocoforza constatare, in primo luogo, che la normativa nazionale applicabile nel corso dell'esercizio 1994 autorizzava l'applicazione delle trattenute considerate. Infatti, risulta dai documenti prodotti agli atti dal governo ellenico che l'art. 2 della legge n. 1409/83 è stato abrogato solo il 1° dicembre 1997 dalla legge n. 2538/97.

    19 Occorre constatare, in secondo luogo, che il governo ellenico ha riconosciuto all'udienza dinanzi alla Corte che le trattenute considerate erano praticate al momento del versamento degli aiuti anche ai produttori che non erano aderenti alle ACA. Ora, dato che tali produttori non erano parti degli accordi conclusi tra le ACA e i loro aderenti, le trattenute praticate nei loro confronti non avrebbero potuto discendere dai detti accordi.

    20 Di conseguenza, neppure questo secondo argomento può essere accolto.

    21 In terzo luogo, e in via subordinata, il governo ellenico fa valere che il diritto comunitario ammette trattenute sui premi quali praticate in Grecia. Infatti, risulterebbe dalla giurisprudenza della Corte che le trattenute sugli aiuti da versare sono autorizzate qualora rappresentino spese effettive, corrispondano alle spese o ai diritti normalmente previsti in altri casi dalla legge nazionale, siano di importo così modesto da non dissuadere gli aspiranti beneficiari dal partecipare al programma degli aiuti e non compromettano il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati (sentenze 30 novembre 1978, causa 91/78, Bussone, Racc. pag. 2429, e 15 settembre 1982, causa 233/81, Denkavit Futtermittel, Racc. pag. 2933).

    22 Il governo ellenico ritiene che né il regolamento n. 805/68, né il regolamento n. 1765/92, né alcun altro regolamento che disciplina il funzionamento del FEAOG o il pagamento degli aiuti contenga disposizioni espresse che vietino le trattenute sugli aiuti. A suo parere, il fatto che il legislatore comunitario abbia adottato, dopo la pronuncia delle citata sentenza Denkavit Futtermittel, regolamenti in materia di politica agricola comune senza introdurvi disposizioni che vietino la trattenuta di spese amministrative sui premi da versare ai produttori è tale da provare che esso non intendeva vietare trattenute del genere. Le differenze nella formulazione degli artt. 15, n. 3, del regolamento n. 1765/92 e 30 bis del regolamento n. 805/68 permetterebbero anch'esse di concludere che il legislatore comunitario intendeva non instaurare una norma generale che vietasse di praticare trattenute sugli aiuti da versare, ma semplicemente evitare che i beneficiari non sostengano spese non aventi alcun rapporto con la concessione dei detti aiuti. Da tali due disposizioni risulterebbe che l'aiuto deve essere versato direttamente al beneficiario e non a terzi, che esso deve essere versato senza che vengano imposti oneri parafiscali o prelievi non aventi alcuna connessione con la concessione dell'aiuto e che il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati non deve essere ostacolato.

    23 Il governo ellenico fa ancora valere che la Corte ha dichiarato che l'art. 15 del regolamento n. 1765/92 non osta a che uno Stato membro operi una compensazione tra la somma dovuta al beneficiario di un aiuto comunitario e crediti insoddisfatti di cui tale Stato sia titolare, a condizione che esso eviti ogni pregiudizio all'efficacia del diritto comunitario e garantisca un pari trattamento degli operatori economici (sentenza 19 maggio 1998, causa C-132/95, Jensen e Korn- og Foderstofkompagniet, Racc. pag. I-2975).

    24 Al riguardo si deve innanzi tutto rilevare che l'art. 15, n. 3, del regolamento n. 1765/92 dispone:

    «I pagamenti contemplati nel presente regolamento sono corrisposti integralmente ai beneficiari».

    25 Dal canto suo, l'art. 30 bis del regolamento n. 805/68 stabilisce:

    «Gli importi da pagare in virtù del presente regolamento sono versati integralmente ai beneficiari».

    26 Risulta pertanto chiaramente della formulazione di tali due disposizioni che i pagamenti ivi considerati debbono essere versati «integralmente» ai beneficiari.

    27 Occorre poi rilevare che, nella sua sentenza 22 ottobre 1998, cause riunite C-36/97 e C-37/97, Kellinghusen e Ketelsen (Racc. pag. I-6337, punto 21), la Corte ha dichiarato che le dette disposizioni vietano che le autorità nazionali operino una deduzione sui versamenti effettuati o che esse richiedano il pagamento di contributi per spese amministrative connesse alle domande, i quali hanno per effetto una riduzione dell'importo degli aiuti.

    28 In tale sentenza la Corte ha inoltre affermato che, contrariamente alle disposizioni dei regolamenti nn. 1765/92 e 805/68, che prevedono il pagamento integrale degli aiuti, le disposizioni del regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1979, n. 1725, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli (GU L 199, pag. 1), controverso nella citata sentenza Denkavit Futtermittel, non prevedevano nulla per quanto riguarda le spese relative ai controlli che dovevano essere effettuati dagli Stati membri (v. citata sentenza Kellinghusen e Ketelsen, punto 23). La stessa constatazione si impone per quanto riguarda le disposizioni contenute nei regolamenti su cui vertevano le questioni pregiudiziali risolte nella citata sentenza Bussone, punti 14, 15 e 21. Ne consegue che la giurisprudenza delle citate sentenze Denkavit Futtermittel e Bussone non può essere validamente fatta valere nella presente causa.

    29 Per quanto riguarda l'argomento secondo il quale il fatto che la normativa comunitaria adottata nel 1992 nel settore della politica agricola comune non contenga alcuna disposizione analoga agli artt. 15, n. 3, del regolamento n. 1765/92 e 30 bis del regolamento n. 805/68 sarebbe tale da provare che il legislatore comunitario non intendeva vietare la trattenuta di spese amministrative sugli aiuti da versare ai produttori, basti ricordare che questi due articoli non possono essere interpretati alla luce di regolamenti che non contengono disposizioni che prevedono un pagamento integrale degli aiuti ai beneficiari (citate sentenza Kellinghusen e Ketelsen, punto 27).

    30 Infine, per quanto concerne l'argomento tratto dalla citata sentenza Jensen e Korn- og Foderstofkompagniet, è giocoforza constatare che tale causa non riguardava il finanziamento delle spese amministrative relative alla concessione degli aiuti, ma verteva sulla possibilità, per gli Stati membri, di procedere ad una compensazione tra, da un lato, loro crediti che potrebbero essere normalmente oggetto di una compensazione del genere, nella fattispecie crediti fiscali, e, dall'altro, importi versati in base al diritto comunitario (citata sentenza Jensen e Korn- og Foderstofkompagniet, punto 58). Inoltre, la Corte ha dichiarato, nella detta sentenza, che una compensazione tra i pagamenti compensativi versati in base alla normativa comunitaria e crediti esigibili di uno Stato membro non si pone in contrasto con l'art. 15, n. 3, del regolamento n. 1765/92, in quanto tale compensazione non comporta una riduzione dell'importo dell'aiuto (citata sentenza Jensen e Korn- og Foderstofkompagniet, punto 61). Ora, nella fattispecie, le trattenute controverse hanno avuto appunto l'effetto di diminuire l'importo dell'aiuto, di modo che il governo ellenico non può avvalersi utilmente di tale giurisprudenza nella presente causa.

    31 In quarto luogo, e in via subordinata, il governo ellenico sostiene che le trattenute praticate variavano a seconda delle ACA tra lo 0,5% e il 2% dell'aiuto da versare. Qualora la Commissione fosse nell'impossibilità di determinare la percentuale esatta della correzione da applicare, essa avrebbe dovuto limitarsi all'applicazione di una percentuale di correzione dell'1,25%, ossia la media tra lo 0,5% e il 2%.

    32 Al riguardo risulta dai verbali delle assemblee generali delle ACA, allegati al ricorso, che la percentuale della trattenuta operata dalle ACA non era mai inferiore al 2%. Di conseguenza, poiché il governo ellenico non ha provato l'asserzione da esso formulata, anche tale argomento dev'essere respinto.

    33 Il governo ellenico precisa, in quinto luogo, che la legge n. 2538/97, entrata in vigore il 1° dicembre 1997, vieta ormai l'applicazione di tali trattenute alle somme versate per conto del FEAOG.

    34 A questo proposito basta constatare che la detta legge è entrata in vigore solo nel dicembre 1997 e non può pertanto essere presa in considerazione nell'ambito di un esame della liquidazione dei conti per l'esercizio 1994.

    35 Poiché nessuno degli argomenti del governo ellenico ha potuto essere accolto, il motivo relativo alle spese per aiuti compensativi nel settore dei seminativi e per premi alle carni bovine deve essere respinto.

    Sulle spese per compensazioni finanziarie accordate alle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli

    36 Risulta dalla relazione di sintesi che, in occasione di più ispezioni effettuate dal FEAOG in Grecia, sono state accertate carenze nel sistema di controllo e di gestione delle compensazioni finanziarie concesse alle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli.

    37 Così, per quanto riguarda le pesche e le nettarine, ispezioni effettuate in Macedonia nell'agosto 1994 e nell'agosto 1995 avrebbero in particolare permesso di accertare che era stato accordato un riconoscimento ad organizzazioni che non disponevano degli impianti tecnici necessari per smerciare la produzione dei loro aderenti, che nessuna delle organizzazioni ispezionate possedeva fondi di intervento e che il coefficiente utilizzato per determinare il prezzo di ritiro di tali frutti non era corretto.

    38 Secondo la relazione di sintesi, una nuova ispezione è stata effettuata l'anno successivo nelle province di Pella e di Emathia, presso alcune organizzazioni di produttori a cui era stato inizialmente rifiutato un riconoscimento. Tale ispezione ha rivelato che la procedura di riesame da parte delle autorità elleniche poteva essere considerata globalmente soddisfacente per Emathia ma che, a Pella, un gran numero di organizzazioni non avrebbero dovuto essere riconosciute a causa delle carenze dei loro impianti tecnici.

    39 Per quanto concerne gli agrumi, la relazione di sintesi conclude che il sistema ellenico di gestione e di controllo delle procedure di riconoscimento delle organizzazioni di produttori presenta parecchie gravi lacune. L'ispezione di una grande organizzazione nella provincia di Arta, nei confronti della quale la Corte dei conti delle Comunità europee aveva formulato critiche, avrebbe d'altronde rivelato un certo numero di irregolarità e nessun elemento consentirebbe di ritenere che un'indagine in ordine al ritiro di arance nella provincia di Arta, peraltro chiesta dalla Commissione, fosse stata effettuata in maniera soddisfacente.

    40 Sulla base di questi rilievi la Commissione ha deciso, da una parte, una correzione del 10% su tutti gli importi dichiarati per le pesche, per le nettarine nonché per gli agrumi e, dall'altra, una correzione del 20% degli importi dichiarati per le pesche e per le nettarine nella provincia di Pella.

    41 Il governo ellenico fa valere, in primo luogo, che tali correzioni si basano su una valutazione erronea dei fatti da parte della Commissione. Esso precisa che, in risposta ad una lettera della Commissione del 12 ottobre 1994 che lo informava dell'intenzione di quest'ultima di procedere ad una correzione del 50% sulle spese connesse ai ritiri delle pesche e delle nettarine per l'esercizio 1994 nonché di estendere tale correzione agli esercizi 1992 e 1993 se nel corso del primo semestre 1995 non fossero state prese misure rigorose per risanare il settore considerato, esso aveva comunicato alla Commissione, il 1° novembre 1994, una serie di misure adottate nel 1994 al fine di risanare il settore considerato. Proprio a seguito di tali misure la Commissione, con lettera del 13 dicembre 1995, avrebbe ritirato le sue riserve relative agli esercizi 1992 e 1993. Ora, dato che le dette misure sarebbero state tutte adottate durante la campagna di commercializzazione 1994 e avrebbero prodotto risultati tangibili durante tale periodo, la Commissione avrebbe commesso un errore mantenendo la correzione finanziaria per l'esercizio 1994.

    42 La Commissione non contesta che, a seguito della sua lettera del 12 ottobre 1994, le autorità elleniche abbiano adottato talune misure indirizzate al risanamento del settore considerato, ma essa ritiene che tali misure non siano sufficienti a risolvere il problema del riconoscimento irregolare delle organizzazioni di produttori. Ulteriori indagini l'avrebbero condotta alla conclusione che le irregolarità vertenti sul riconoscimento delle organizzazioni di produttori, sul controllo del loro funzionamento e sull'esistenza di fondi di intervento permanevano. La Commissione considera che, sulla base di questi rilievi, essa era autorizzata a procedere ad una correzione del 10% delle spese dichiarate per le campagne 1992-1994. Secondo la Commissione, il fatto che, a seguito degli sforzi compiuti dalle autorità elleniche per porre rimedio alle irregolarità accertate, essa avesse tolto le riserve per le campagne 1992-1993 non implicava per la Repubblica ellenica il diritto di reclamare lo stesso trattamento per quanto riguarda le irregolarità dell'esercizio 1994 (citata sentenza 6 ottobre 1993, Italia/Commissione, punto 67).

    43 Al riguardo occorre innanzi tutto rilevare che il regolamento (CEE) del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 118, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 novembre 1983, n. 3284 (GU L 325, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1035/72»), prevede, all'art. 13, la costituzione, ad iniziativa dei produttori di ortofrutticoli, di organizzazioni di produttori aventi lo scopo di promuovere la concentrazione dell'offerta e la regolarizzazione dei prezzi nella fase della produzione per uno o più prodotti considerati dal regolamento e di mettere a disposizione dei produttori associati mezzi tecnici appropriati per il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti interessati.

    44 Ai sensi dell'art. 13, n. 2, del regolamento n. 1035/72, gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interessate solo a condizione che esse offrano una sufficiente garanzia circa la durata e l'efficacia della loro azione, in particolare per quanto riguarda i compiti per i quali esse sono state costituite, e che esse tengano, a partire dalla data del riconoscimento, una contabilità specifica per le attività che sono oggetto del riconoscimento. Ne consegue che uno Stato membro deve rifiutare, o addirittura revocare, il riconoscimento ad ogni organizzazione di produttori che, ad esempio, non disponga dei mezzi tecnici appropriati per il condizionamento e per la commercializzazione dei prodotti interessati.

    45 Occorre poi ricordare che, per i motivi specificati al punto 9 della presente sentenza, spetta allo Stato membro fornire la prova dell'inesattezza delle affermazioni della Commissione. Ora, nella fattispecie, il governo ellenico si limita ad affermare in maniera assai generica che la Commissione ha commesso un errore mantenendo in essere la correzione finanziaria per l'esercizio 1994 ma non fornisce alcuna prova concreta tale da mettere in discussione la veridicità dei rilievi mossi dalla Commissione in ordine alle irregolarità che inficiano il riconoscimento delle organizzazioni di produttori.

    46 Occorre aggiungere, infine, che il ritiro da parte della Commissione delle riserve formulate in ordine alle spese effettuate della Repubblica ellenica durante gli esercizi 1992 e 1993 non significa assolutamente che il mantenimento in essere della correzione per l'esercizio 1994 non sia giustificato. Al contrario, i risultati, non altrimenti contestati dalla Repubblica ellenica, delle indagini condotte dalla Commissione presso le organizzazioni di produttori costituiscono, come risulta dal punto precedente, una giustificazione sufficiente al riguardo.

    47 Di conseguenza, occorre respingere gli argomenti del governo ellenico su questo punto.

    48 Il governo ellenico sostiene, in secondo luogo, che la Commissione ha ecceduto i limiti del potere di valutazione che essa detiene in forza dell'art. 5, n. 2, lett. b), del regolamento n. 729/70. Al riguardo esso fa valere, in primo luogo, che, quando la Commissione applica correzioni forfettarie sulla base del rapporto Belle, essa deve farlo con moderazione, dato che una correzione del 10% si giustifica solo nel caso in cui esista un rischio elevato di ampie perdite per il FEAOG. Esso sostiene, in secondo luogo, che la Commissione, quando procede alla correzione delle spese dichiarate, è tenuta a tener conto della natura e della gravità dell'infrazione nonché del danno di natura finanziaria causato alla Comunità. Esso fa valere, in terzo luogo, che l'indagine della Commissione nel settore delle arance verteva su una sola provincia, mentre il territorio greco ne conta in tutto 52. Esso osserva, in quarto luogo, che l'indagine della Commissione nel settore delle pesche e delle nettarine verteva solo su 2 delle 52 province e che, in occasione di tale controllo, la Commissione ha esaminato soltanto un numero ristretto di organizzazioni di produttori, per le quali un controllo effettuato anteriormente dalle autorità elleniche aveva già messo in luce talune carenze nell'applicazione della normativa. Esso ritiene, in quinto luogo, che la correzione finanziaria del 20% per la provincia di Pella sia ingiustificata, dato che la missione d'indagine effettuata dalla Commissione nell'agosto 1995 ha riguardato solo 8 organizzazioni di produttori, il cui riconoscimento era già stato contestato dalle autorità elleniche.

    49 Il governo ellenico precisa, inoltre, che direttive indispensabili ad un'esecuzione corretta ed efficace dei controlli relativi alla gestione del mercato degli agrumi sono state impartite a tutti gli alti funzionari incaricati dell'esecuzione dei detti controlli. Tali direttive vertevano sul controllo della qualità, sul corretto funzionamento delle organizzazioni di produttori e sulla regolare procedura di ritiro e di distribuzione gratuita. Secondo tale governo, il funzionamento delle dette organizzazioni non sarebbe pertanto censurabile e il fatto che la Commissione abbia tolto le riserve relative alle spese effettuate durante gli esercizi 1992 e 1993 ne costituirebbe la prova. Nel settore delle pesche e delle nettarine sarebbero state impartite analoghe istruzioni in ordine al riconoscimento, alla struttura ed al funzionamento di talune organizzazioni di produttori. Per giunta, uno schedario informatizzato degli aderenti alle organizzazioni di produttori sarebbe stato istituito al fine di poter controllare più facilmente la loro attività produttiva e commerciale.

    50 Per quanto riguarda la pretesa assenza di impianti tecnici e di fondi di intervento, la Repubblica ellenica sostiene che il regolamento n. 1035/72 non impone che le organizzazioni di produttori possiedano impianti tecnici propri, di modo che il riconoscimento non può essere rifiutato ad organizzazioni di produttori che prendano a nolo i detti impianti. Lo stesso regolamento non conterrebbe neppure un massimale preciso per le entrate del fondo di intervento e il semplice fatto che taluni fondi non detengano i capitali necessari per coprire i ritiri effettuati non sarebbe pertanto tale da inficiare la regolarità del riconoscimento delle organizzazioni interessate.

    51 Per quanto riguarda, in primo luogo, le irregolarità relative al riconoscimento delle organizzazioni di produttori accertate dalla Commissione, occorre rilevare che esse erano incontestabilmente di una certa gravità. Infatti, come la Commissione ha giustamente osservato, tanto nel settore delle pesche e delle nettarine quanto in quello degli agrumi, buona parte delle organizzazioni controllate non disponevano né di impianti propri né di impianti noleggiati per il condizionamento e la commercializzazione della produzione dei loro aderenti e non disponevano di fondi di intervento per finanziare i ritiri di taluni prodotti. Ora, come risulta dal punto 45 della presente sentenza, il governo ellenico non ha fornito alcun elemento di prova tale da mettere in discussione la veridicità di questi rilievi.

    52 In secondo luogo, per quanto concerne la rappresentatività dei controlli effettuati dalla Commissione, si deve riconoscere che, come la Commissione ha fatto valere senza essere contraddetta dal governo ellenico, questi ultimi hanno riguardato, relativamente al settore delle pesche e delle nettarine, l'insieme delle organizzazioni di produttori aventi sede nelle province di Pella e di Emathia, che annoverano il 95% della produzione di pesche e di nettarine sul territorio greco e il 93,5% dei pagamenti compensativi effettuati a tale titolo. Nel settore degli agrumi, i controlli hanno riguardato le province di Argolide, di Arta e di Leucade la cui produzione ha dato luogo al 74% dei pagamenti compensativi effettuati in tale settore sul territorio ellenico per l'esercizio 1994. Alla luce di queste cifre, la rappresentatività dei controlli effettuati dalla Commissione e la portata delle irregolarità non possono essere ragionevolmente messe in dubbio.

    53 Tale constatazione vale anche per i controlli effettuati nella provincia di Pella. Infatti, la sola circostanza che, in occasione di una seconda indagine, la Commissione abbia controllato solo organizzazioni il cui riconoscimento era già stato contestato dalle autorità elleniche non può in nessun modo infirmare il rilievo mosso dalla Commissione al termine di tale indagine, e cioè che il 48% delle organizzazioni di produttori aventi sede in tale provincia non disponevano di impianti tecnici per la commercializzazione della frutta.

    54 Inoltre, è giocoforza constatare che l'adozione di direttive destinate ai funzionari incaricati dei controlli preliminari al riconoscimento delle organizzazioni di produttori e l'istituzione di schedari informatizzati sugli aderenti alle organizzazioni di produttori non garantiscono che le organizzazioni riconosciute soddisfino di fatto, nel momento in cui il riconoscimento è loro concesso o in un momento successivo, tutti i criteri richiesti per tale riconoscimento. Questi argomenti non possono quindi essere accolti.

    55 Occorre ancora rilevare che, da una parte, la Commissione non si è limitata a constatare che un certo numero di organizzazioni non disponevano di impianti tecnici propri, ma ha sottolineato che un gran numero di organizzazioni di produttori non disponevano «né di impianti propri né di impianti noleggiati» e che, d'altra parte, essa non ha osservato che i fondi di intervento obbligatori avevano entrate insufficienti, ma ha messo in rilievo il fatto che i detti fondi erano spesso inesistenti.

    56 Alla luce di queste considerazioni risulta chiaramente che le carenze rilevate dai servizi della Commissione riguardano l'esecuzione dei controlli essenziali destinati a garantire la regolarità delle spese in materia, di modo che tale istituzione poteva ragionevolmente concluderne che esisteva nella fattispecie un rischio di perdite generalizzate per il FEAOG. Di conseguenza, la correzione del 10% operata dalla Commissione non appare ingiustificata.

    57 Per quanto riguarda la correzione finanziaria applicata per la provincia di Pella, occorre rilevare, da una parte, che, secondo una giurisprudenza costante, la Commissione può rifiutare la presa a carico da parte del FEAOG di tutte le spese figuranti su una voce di bilancio se constata che non ci sono meccanismi di controllo sufficienti (v. sentenza 6 luglio 2000, causa C-45/97, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-5333, punto 24) e, d'altra parte, che, nel rapporto Belle, la Commissione si è espressamente riservata la possibilità di applicare, in casi eccezionali, una percentuale di correzione superiore al 10%. Tenendo conto della gravità e della portata delle carenze nei controlli essenziali accertate nella provincia di Pella, la correzione del 20% operata dalla Commissione non appare ingiustificata.

    58 Il motivo riguardante le spese per compensazioni finanziarie concesse alle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli deve pertanto essere respinto.

    Sulle spese per il settore del vino

    Correzioni per l'abbandono definitivo delle superfici viticole

    59 Risulta dalla relazione di sintesi che, in occasione di una missione di controllo effettuata nel settembre 1995, i servizi della Commissione hanno rilevato che il sistema predisposto dalle autorità elleniche per il controllo dell'abbandono definitivo delle superfici viticole non bastava a compensare l'assenza di un sistema affidabile di identificazione e di determinazione delle superfici, come uno schedario viticolo o un catasto fondiario.

    60 Nella relazione di sintesi si precisa che dalla misurazione di parecchi appezzamenti da parte dei servizi della Commissione è emerso che le stime dei controllori nazionali erano, in media, superiori del 10% alle superfici reali. Inoltre, tali servizi non hanno potuto ottenere alcuna informazione sul metodo adottato dalle autorità nazionali per determinare le superfici degli appezzamenti ed è risultato che non era stata effettuata alcuna misurazione dopo l'estirpazione delle viti.

    61 In tale relazione si precisa altresì che dai controlli sono emerse discordanze tra le dichiarazioni di produzione e i rendimenti riconosciuti degli appezzamenti che hanno formato oggetto di estirpazione, dato che i premi di abbandono definitivo di superfici viticole debbono essere calcolati sulla base del rendimento delle viti dell'appezzamento oggetto di estirpazione e non sulla base del rendimento medio di una data varietà in una provincia. Dall'indagine sarebbe inoltre risultato che le viti non erano state estirpate conformemente alle disposizioni comunitarie.

    62 Di conseguenza, la Commissione ha rifiutato in misura dell'8,64% la spesa relativa all'abbandono definitivo di superfici viticole.

    63 Secondo il governo ellenico, tale correzione finanziaria non è giustificata dato che è perfettamente efficace e affidabile il sistema di verifica e di controlli incrociati da esso predisposto al fine di compensare l'assenza di uno schedario viticolo sul suo territorio.

    64 Il governo ellenico afferma che i controlli in loco, che verterebbero sul 100% dei documenti presentati, sono affidati a periti agronomi specializzati e sono effettuati sia prima che dopo l'estirpazione delle viti. Tali controlli verterebbero sulla superficie, sulla produttività e sul rendimento degli appezzamenti considerati e i loro risultati sarebbero affissi presso le sedi dell'amministrazione locale. Tale affissione permetterebbe il deposito di eventuali reclami. I reclami sarebbero esaminati in prima istanza da una commissione, composta da tre membri, che effettuerebbe, prima dell'estirpazione, un controllo in loco senza la partecipazione del primo controllore. Sarebbe altresì previsto un ricorso dinanzi ad una commissione d'appello, che procederebbe allora ad un controllo amministrativo e ad un controllo in loco. L'estirpazione sarebbe seguita da un nuovo controllo in loco e da una nuova misurazione della superficie, nonché da un raffronto di tutti i dati. Tale ultimo controllo sarebbe effettuato dal perito agronomo che ha effettuato il controllo precedente l'estirpazione delle viti.

    65 Per quanto riguarda peraltro i rilievi mossi in ordine all'identificazione degli appezzamenti ed alla misurazione delle superfici, il governo ellenico fa valere che il progetto di schedario viticolo ellenico obbliga il detentore di un appezzamento a dichiarare se coltiva quest'ultimo in proprio o unitamente ad un altro agricoltore o se il detto appezzamento è affittato. In quest'ultimo caso il viticultore che desidera beneficiare del sistema di abbandono definitivo di superfici viticole sarebbe tenuto ad allegare alla sua domanda i documenti giustificativi riguardanti la proprietà dell'appezzamento. Così le autorità competenti sarebbero sempre in grado di individuare il proprietario di un determinato appezzamento. Il governo ellenico precisa che il problema della misurazione degli appezzamenti, menzionato dalla relazione di sintesi, è dovuto al fatto che, da un lato, non esistono in Grecia titoli di proprietà ben definiti e che, dall'altro, i titoli esistenti non sono ivi accompagnati da piani topografici e precisano la superficie degli appezzamenti solo con un numero approssimativo di «stremmata» (unità di superficie corrispondente a 10 are).

    66 Per quanto riguarda la discordanza tra la dichiarazione di produzione e il rendimento riconosciuto degli appezzamenti che hanno formato oggetto di estirpazione, il governo ellenico fa valere che il rendimento medio di tali appezzamenti è stato calcolato in relazione, segnatamente, all'età dei ceppi di vite, al modo di fruttificazione di ciascuna varietà, al vigore dei ceppi e alle possibilità di irrigazione. Il rendimento medio della provincia non sarebbe stato preso in considerazione nel calcolo dei diversi premi e una dichiarazione di produzione sarebbe servita a valutare il rendimento massimo preso in considerazione per il calcolo dei premi solo nel caso in cui tutti gli appezzamenti di un richiedente dovessero formare oggetto di estirpazione.

    67 In ordine agli argomenti della Commissione relativi all'insufficienza dei controlli effettuati dalle autorità nazionali, il governo ellenico fa valere che i controlli sono stati rafforzati nel corso dell'esercizio 1993/1994. A seguito di una raccomandazione del FEAOG, sono stati istituiti controlli integrativi che hanno interessato un campione dell'1% dell'insieme dei controlli effettuati in relazione alle pratiche di domanda di concessione di premi di abbandono definitivo di superfici viticole.

    68 In subordine, il governo ellenico sostiene che la correzione finanziaria dell'8,64% è arbitraria e ingiustificata, nei limiti in cui le superfici per le quali sono stati accordati premi di abbandono definitivo superavano solo del 3,38% le superfici dei vigneti che avevano effettivamente formato oggetto di estirpazione.

    69 Occorre constatare, innanzi tutto, che il sistema di controllo descritto dal governo ellenico nella presente controversia non si differenzia per nulla dal sistema di controllo da esso menzionato nella causa C-46/97, Grecia/Commissione, in cui è stata pronunciata la sentenza 13 luglio 2000 (Racc. pag. I-5719). Ora, al punto 38 di tale sentenza, la Corte ha dichiarato che tale sistema di controllo non ha l'obiettività richiesta dalla normativa comunitaria. Poiché il governo ellenico non ha fornito alcun elemento nuovo in proposito, i suoi argomenti al riguardo vanno respinti.

    70 Occorre poi ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, lo Stato membro i cui controlli operati nell'ambito dell'applicazione delle norme di funzionamento del FEAOG, sezione garanzia, sono stati ritenuti inesistenti o insufficienti dalla Commissione non può confutare le constatazioni di quest'ultima senza suffragare le proprie affermazioni con elementi atti a dimostrare l'esistenza di un sistema di controlli affidabile ed operativo (citata sentenza 28 ottobre 1999, Italia/Commissione, punto 7).

    71 Nella fattispecie il governo ellenico, pur contestando i rilievi mossi dalla Commissione in ordine all'identificazione degli appezzamenti, si limita però ad asserire che il sistema di localizzazione degli appezzamenti applicato in Grecia permette di individuare i proprietari delle parcelle e non fornisce pertanto alcuna prova tale da mettere in discussione la veridicità dei detti rilievi.

    72 Analogamente, per quanto riguarda, da una parte, la discordanza tra la dichiarazione di produzione e il rendimento riconosciuto degli appezzamenti interessati e, dall'altra, l'insufficienza dei suoi controlli, il governo ellenico si limita ad asserire, rispettivamente, che il rendimento medio della provincia non è preso in considerazione nel calcolo dei premi di abbandono definitivo e che la percentuale dei controlli integrativi effettuati è abbastanza elevata.

    73 Inoltre, è giocoforza constatare che il governo ellenico non ha confutato i rilievi della Commissione relativi alla sopravvalutazione media del 10% delle superfici viticole, all'estirpazione non conforme delle viti e alla tardività dei controlli effettuati dopo l'estirpazione delle viti.

    74 Infine, in ordine alla percentuale della correzione finanziaria applicata, si deve constatare che il governo ellenico non ha in nessun modo dimostrato l'irregolarità del calcolo effettuato dalla Commissione.

    75 Di conseguenza, la correzione finanziaria dell'8,64% delle spese dichiarate per l'abbandono definitivo delle superfici viticole non può essere rimessa in discussione.

    Correzioni per la distillazione obbligatoria di vino da tavola

    76 Risulta dalla relazione di sintesi che la correzione finanziaria per la distillazione obbligatoria di vino da tavola trova la sua origine nella liquidazione dei conti del FEAOG per l'esercizio 1991. In occasione di tale liquidazione, la Commissione avrebbe constatato che taluni Stati membri non rispettavano il loro obbligo di distillazione e sottovalutavano sistematicamente le giacenze di fine campagna. Le giacenze eccessive a fine campagna avrebbero perturbato il funzionamento dell'organizzazione comune del mercato nel settore del vino e comportato un aumento delle spese di magazzinaggio privato della campagna successiva.

    77 Secondo la relazione di sintesi, il quantitativo effettivamente distillato in Grecia nel 1994 era inferiore di 135 569 hl al quantitativo imposto. Di conseguenza, la Commissione ha operato una correzione finanziaria calcolata così come nel corso degli esercizi precedenti, ossia sulla base delle spese di magazzinaggio per il vino non distillato. La correzione applicata è ammontata a GRD 172 443 768.

    78 Al riguardo il governo ellenico sostiene, in primo luogo, che non esiste alcuna base giuridica per l'applicazione della correzione finanziaria di cui trattasi. Infatti, il regolamento sulla distillazione obbligatoria, che vincolerebbe i soli produttori, non obbligherebbe gli Stati membri ad ottenere la distillazione totale del quantitativo previsto. Inoltre, gli Stati membri non potrebbero essere considerati responsabili sul piano finanziario per gli errori commessi da produttori che non potrebbero essere costretti a distillare parte della rispettiva produzione, con il rischio di violare il principio fondamentale della libertà economica.

    79 Il governo ellenico fa valere, in secondo luogo, che possono essere applicate correzioni finanziarie solo nel caso in cui il FEAOG abbia subìto un danno di natura finanziaria. Ora ciò non si sarebbe appunto verificato nel caso di specie dato che, da un lato, il FEAOG sarebbe stato dispensato dal versamento delle somme a cui i produttori avrebbero avuto diritto se avessero tutti rispettato i loro obblighi e, dall'altro, non sarebbe stato versato alcun premio non dovuto. Infine, la Commissione avrebbe sopravvalutato i quantitativi da sottoporre alla distillazione obbligatoria.

    80 Occorre rilevare, innanzi tutto, che dal quarantaseiesimo considerando del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1), risulta che il controllo e l'applicazione della distillazione obbligatoria sono a carico di ciascuno Stato membro.

    81 Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, da una parte, l'art. 8, n. 1, del regolamento n. 729/70 impone agli Stati membri l'obbligo generale di prendere le misure necessarie per assicurarsi dell'effettività e della regolarità delle operazioni finanziate dal FEAOG, di prevenire e di perseguire le irregolarità e di recuperare le somme perdute a seguito di irregolarità e negligenze, anche se la normativa comunitaria in materia non prevede esplicitamente l'adozione di questa o quella modalità di controllo (sentenza 19 novembre 1998, causa C-235/97, Francia/Commissione, Racc. pag. I-7555, punto 45) e, d'altra parte, da tale disposizione, considerata alla luce dell'obbligo di collaborazione leale con la Commissione sancito dall'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE), per quanto riguarda più in particolare un corretto uso delle risorse comunitarie, risulta che gli Stati membri sono tenuti ad istituire un complesso di controlli amministrativi e di controlli in loco che consentano di garantire che i requisiti sostanziali e formali per la concessione dei premi di cui è causa vengano correttamente rispettati (citata sentenza 12 giugno 1990, Germania/Commissione, punto 20).

    82 E' quindi giocoforza constatare che, contrariamente a quanto sostenuto dal governo ellenico, la Commissione può validamente applicare una correzione finanziaria per la distillazione obbligatoria di vino da tavola.

    83 Si deve poi sottolineare che, qualora, in caso di violazione delle norme dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, la Commissione applichi una siffatta correzione finanziaria, essa è tenuta non a provare l'esistenza di un danno subìto dal FEAOG, ma a provare la probabilità che si sia verificato un danno per il bilancio comunitario (v., in particolare, sentenza 1° ottobre 1998, causa C-232/96, Francia/Commissione, Racc. pag. I-5699, punto 56).

    84 Relativamente alla violazione delle norme dell'organizzazione comune dei mercati, occorre rilevare, da un lato, che è pacifico che il quantitativo effettivamente distillato sul territorio ellenico nel 1994 era inferiore di 135 569 hl al quantitativo imposto e, dall'altro, che le autorità elleniche non sono state in grado di fornire un elenco dei produttori controllati o dei produttori che non hanno sottoposto alla distillazione obbligatoria il quantitativo fissato.

    85 Per quanto riguarda la valutazione del rischio eventuale per il FEAOG derivante dalla mancata distillazione del quantitativo di vino necessario, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, la Commissione è legittimata a calcolare il detto rischio sulla base del vino rimasto in giacenza (v. citata sentenza 28 ottobre 1999, Italia/Commissione, punto 96). Inoltre, il governo ellenico non ha fornito alcuna prova tale da mettere in discussione l'esattezza dei calcoli effettuati dalla Commissione.

    86 Infine, non può essere contestato alla Commissione il fatto di aver sopravvalutato i quantitativi da sottoporre alla distillazione obbligatoria mentre, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, le stime della vendemmia sulle quali la Commissione si basa nei suoi calcoli rientrano nella competenza esclusiva dei produttori e dello Stato membro (v. citata sentenza 28 ottobre 1999, Italia/Commissione, punto 95).

    87 Alla luce delle considerazioni che precedono, la correzione finanziaria di GRD 172 443 768 per la distillazione obbligatoria di vino da tavola risulta giustificata.

    88 Poiché nessuno dei motivi dedotti dal governo ellenico è stato accolto, occorre respingere in toto il ricorso.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    89 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica ellenica, che è rimasta soccombente, quest'ultima va condannata alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Sesta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è respinto.

    2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

    In alto