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Documento 61999CO0307

    Ordinanza della Corte del 2 maggio 2001.
    OGT Fruchthandelsgesellschaft mbH contro Hauptzollamt Hamburg-St. Annen.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Hamburg - Germania.
    Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Banane - Organizzazione comune dei mercati - GATT - Effetto diretto - Art. 234, primo comma, del trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 307, primo comma, CE).
    Causa C-307/99.

    Raccolta della Giurisprudenza 2001 I-03159

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2001:228

    61999O0307

    Ordinanza della Corte del 2 maggio 2001. - OGT Fruchthandelsgesellschaft mbH contro Hauptzollamt Hamburg-St. Annen. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Hamburg - Germania. - Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Banane - Organizzazione comune dei mercati - GATT - Effetto diretto - Art. 234, primo comma, del trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 307, primo comma, CE). - Causa C-307/99.

    raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-03159


    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1. Questioni pregiudiziali - Soluzione che può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza - Applicabilità dell'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura

    (Regolamento di procedura della Corte, art. 104, n. 3)

    2. Accordi internazionali - Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio - GATT 1994 - Effetto diretto - Insussistenza - Impossibilità di invocare gli accordi dell'OMC per contestare la legittimità di un atto comunitario

    [Trattato CE, art. 234, primo comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 307, primo comma, CE); Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994; decisione del Consiglio 94/800/CE]

    Parti


    Nel procedimento C-307/99,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza dell'art. 234 CE, dal Finanzgericht Hamburg (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    OGT Fruchthandelsgesellschaft mbH

    e

    Hauptzollamt Hamburg-St. Annen,

    domanda vertente sull'interpretazione degli artt. I e XIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, che figura all'allegato 1 A dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, approvato a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE (GU L 336, pag. 1),

    LA CORTE,

    composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, A. La Pergola, M. Wathelet e V. Skouris, presidenti di sezione, D.A.O Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen (relatore), dalle sig.re F. Macken, N. Colneric, e dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues e C.W.A. Timmermans, giudici,

    avvocato generale: A. Tizzano

    cancelliere: R. Grass

    dopo aver informato il giudice di rinvio che la Corte intende statuire tramite ordinanza motivata conformemente all'art. 104, n. 3, del suo regolamento di procedura,

    dopo aver invitato gli interessati di cui all'art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia a presentare eventuali osservazioni al riguardo,

    sentito l'avvocato generale,

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 15 luglio 1999, pervenuta alla Corte il 13 agosto successivo, il Finanzgericht Hamburg (Sezione tributaria del Tribunale di Amburgo) ha sottoposto, in forza dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli artt. I e XIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (in prosieguo: il «GATT 1994»), che figura all'allegato 1 A dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: l'«Accordo OMC»), approvato a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE (GU L 336, pag. 1).

    2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia che oppone la OGT Fruchthandelsgesellschaft mbH (in prosieguo: la «OGT»), importatore tradizionale di banane provenienti da paesi terzi, allo Hauptzollamt Hamburg-St. Annen (in prosieguo: lo «Hauptzollamt») riguardo alla riscossione di dazi doganali per l'importazione di banane originarie dell'Ecuador.

    Contesto normativo

    3 Il regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1), ha sostituito, con il titolo IV, un regime comune degli scambi con i paesi terzi ai vari regimi nazionali anteriori.

    4 Ai sensi dell'art. 33, il regolamento n. 404/93 è entrato in vigore il 26 febbraio 1993 ed è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1993.

    5 Ai sensi dell'art. 1, n. 1, primo trattino, della decisione 94/800, il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, relativamente alla parte di competenza di quest'ultima, l'Accordo OMC nonché gli accordi che figurano agli allegati 1, 2 e 3 di tale Accordo, tra cui il GATT 1994.

    6 Ai sensi dell'art. II, n. 2, dell'Accordo OMC:

    «Gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 (...) costituiscono parte integrante del presente Accordo e sono impegnativi per tutti i membri».

    7 L'art. II, n. 4, dell'Accordo OMC dispone:

    «L'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 riportato nell'allegato 1 A (in appresso denominato "GATT 1994") è giuridicamente distinto dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio datato 30 ottobre 1947 allegato all'Atto finale adottato alla conclusione della seconda sessione del comitato preparatorio della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sull'occupazione, come successivamente rettificato, emendato o modificato (in appresso denominato "GATT 1947")».

    8 In una relazione in data 8 settembre 1997, l'organo di appello permanente, previsto dall'art. 17 del memorandum d'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (in prosieguo: il «memorandum d'intesa»), che figura all'allegato 2 dell'Accordo OMC, ha constatato che taluni elementi del regime di scambi con i paesi terzi istituito dal regolamento n. 404/93 erano incompatibili con la clausola della nazione più favorita che figura all'art. I, n. 1, del GATT 1994 e con il divieto di discriminazione che figura all'art. XIII di quest'ultimo.

    9 A seguito di tale relazione, il titolo IV del regolamento n. 404/93 è stato modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 luglio 1998, n. 1637 (GU L 210, pag. 28). Nella versione modificata, i suoi artt. 16 e 18 prevedono ora quanto segue:

    «Articolo 16

    Gli articoli da 16 a 20 incluso del presente titolo si applicano soltanto ai prodotti freschi che rientrano nel codice NC ex 0803 00 19.

    Ai fini del presente titolo si intende per:

    1) "importazioni tradizionali dai paesi ACP": le importazioni nella Comunità di banane originarie degli Stati elencati nell'allegato, limitatamente ad un volume annuo di 857 700 tonnellate (peso netto); tali banane sono denominate "banane ACP tradizionali";

    2) "importazioni non tradizionali dai paesi ACP": le importazioni nella Comunità di banane originarie degli Stati ACP, [le] quali non rientrano nella definizione di cui al punto 1); tali banane sono denominate "banane ACP non tradizionali";

    3) "importazioni dagli Stati terzi non ACP": le banane importate nella Comunità, originarie di Stati terzi diversi dagli Stati ACP; tali banane sono denominate "banane di Stati terzi"».

    «Articolo 18

    1. Ogni anno è aperto un contingente tariffario di 2,2 milioni di tonnellate (peso netto) per le importazioni di banane di Stati terzi e di banane ACP non tradizionali.

    Nell'ambito di questo contingente tariffario, le importazioni di banane di Stati terzi sono soggette all'imposizione di un dazio doganale pari a 75 euro/t, mentre le importazioni di banane ACP non tradizionali sono soggette a dazio zero.

    (...).

    3. Le importazioni di banane ACP tradizionali sono soggette a dazio zero.

    (...)».

    10 L'allegato di cui all'art. 16, secondo comma, punto 1, del regolamento n. 404/93, parimenti modificato dal regolamento n. 1637/98, contiene un elenco di dodici Stati fornitori di «banane ACP tradizionali» ai quali è riservato il contingente annuo di 857 700 tonnellate (peso netto), senza che a ciascuno di loro siano attribuiti quantitativi massimi individuali.

    11 In conformità al suo art. 2, il regolamento n. 1637/98 è entrato in vigore il 31 luglio 1998 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

    12 Un gruppo speciale, costituito su domanda dell'Ecuador in applicazione dell'art. 21, n. 5, del memorandum d'intesa, ha constatato, in una relazione in data 12 aprile 1999, che il nuovo regime di scambi con i paesi terzi, quale risulta dal regolamento n. 1637/98, continuava a violare gli artt. I, n. 1, e XIII del GATT 1994.

    13 L'Accordo OMC è entrato in vigore il 1° gennaio 1995. L'Ecuador, che non era parte contraente del GATT 1947, è membro dell'OMC a decorrere dal 21 gennaio 1996.

    La controversia principale e la questione pregiudiziale

    14 Nell'ambito del contingente previsto all'art. 18, n. 1, del regolamento n. 404/93, nella versione modificata dal regolamento n. 1637/98, la OGT ha importato, nel gennaio 1999, 43,010 tonnellate di banane fresche provenienti dall'Ecuador.

    15 In vista della loro immissione in libera pratica lo Hauptzollamt, applicando un dazio doganale all'importazione di euro 75 per tonnellata, con ingiunzione di riscossione 5 febbraio 1999, ha stabilito in DEM 6 309,02 l'importo del dazio dovuto dalla OGT. La OGT ha versato tale somma.

    16 Con lettere 3 e 18 marzo 1999, la OGT ha fatto opposizione all'ingiunzione di riscossione ed ha chiesto contemporaneamente la sospensione dell'immediata esecuzione della stessa.

    17 Senza decidere nel merito dell'opposizione, lo Hauptzollamt ha respinto la richiesta di sospensione dell'esecuzione.

    18 Ciò posto, la OGT ha presentato al Finanzgericht Hamburg una domanda volta ad ottenere l'annullamento dell'esecuzione dell'ingiunzione di riscossione controversa finché lo Hauptzollamt non abbia statuito definitivamente nel merito dell'opposizione.

    19 Giudicando pertinenti le conclusioni cui il gruppo speciale era giunto nella sua relazione 12 aprile 1999 quanto all'incompatibilità dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, nella versione modificata, con gli artt. I e XIII del GATT 1994, il Finanzgericht Hamburg ha ritenuto che tale illegittimità potrebbe, fatta salva l'applicabilità diretta di dette disposizioni, comportare l'inapplicabilità dell'art. 18, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 404/93, nella versione modificata dal regolamento n. 1637/98.

    20 Secondo il Finanzgericht Hamburg, una siffatta inapplicabilità potrebbe risultare sia dal primato e dall'applicabilità diretta del GATT che, nel caso in esame, potrebbero dipendere, dal 21 gennaio 1996, data di adesione dell'Ecuador al GATT 1994, dall'art. 234, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 307, primo comma, CE), sia dall'applicabilità diretta generale che il GATT avrebbe eventualmente acquisito dopo il 1° gennaio 1995, data di entrata in vigore dell'Accordo OMC e del memorandum d'intesa.

    21 Perciò il Finanzgericht Hamburg ha deciso di sospendere il giudizio ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se l'art. 18, n. 1, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, nella versione di cui al regolamento (CE) del Consiglio 20 luglio 1998, n. 1637, sia inapplicabile per violazione degli artt. I e XIII del GATT 1994, che i singoli possano far valere in giudizio».

    Giudizio della Corte

    22 Con la sua questione il giudice di rinvio chiede, in sostanza, se gli artt. I e XIII del GATT 1994 siano idonei a creare in capo ai singoli diritti che questi possano far valere direttamente dinanzi ad un giudice nazionale al fine di opporsi all'applicazione dell'art. 18, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 404/93, nella versione modificata dal regolamento n. 1637/98.

    23 A tale riguardo si deve constatare che la soluzione di tale questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, di modo che si deve, conformemente all'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura della Corte, statuire con ordinanza motivata.

    24 Infatti, da un lato, nella sentenza 23 novembre 1999, causa C-149/96, Portogallo/Consiglio (Racc. pag. I-8395, punto 47), la Corte ha già dichiarato che, tenuto conto della loro natura e della loro economia, l'Accordo OMC e gli accordi e memorandum allegati allo stesso non figurano in linea di principio tra le normative alla luce delle quali la Corte controlla la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie in forza dell'art. 230, primo comma, CE.

    25 D'altra parte, nella sentenza 14 dicembre 2000, cause riunite C-300/98 e C-392/98, Dior e a. (Racc. pag. I-11307, punto 44), la Corte, per le stesse ragioni dalla stessa esposte ai punti 42-46 della citata sentenza Portogallo/Consiglio, ha considerato le disposizioni dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che figura come allegato 1 C all'Accordo OMC, inidonee a creare in capo ai singoli diritti che questi possano invocare direttamente dinanzi al giudice ai sensi del diritto comunitario.

    26 Ne consegue che lo stesso deve valere, per identità di motivi, quanto alle disposizioni del GATT 1994.

    27 Certamente, come ha confermato la Corte al punto 49 della citata sentenza Portogallo/Consiglio, risulta parimenti dalla giurisprudenza della Corte che, nel caso in cui la Comunità abbia voluto dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell'ambito del GATT, ovvero nel caso in cui l'atto comunitario rinvii espressamente a precise disposizioni di quest'ultimo, spetta alla Corte controllare la legittimità dell'atto comunitario controverso alla luce delle norme del GATT (v. sentenze 22 giugno 1989, causa 70/87, Fediol/Commissione, Racc. pag. 1781, punti 19-22, e 7 maggio 1991, causa C-69/89, Nakajima/Consiglio, Racc. pag. I-2069, punto 31).

    28 Tuttavia, contrariamente a quanto afferma la OGT, una tale situazione eccezionale non esiste nel caso in esame. Infatti l'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, quale è stata istituita dal regolamento n. 404/93 e successivamente modificata, non mira a garantire l'esecuzione nell'ordinamento giuridico comunitario di un obbligo particolare assunto nell'ambito del GATT e neppure rinvia espressamente a precise disposizioni di quest'ultimo.

    29 Peraltro, anche a supporre che l'art. 234, primo comma, del Trattato, sia applicabile al GATT 1994, malgrado il fatto che quest'ultimo sia, ai sensi dell'art. II, n. 4, dell'Accordo OMC, giuridicamente distinto dal GATT 1947, presenti differenze notevoli rispetto alle disposizioni di quest'ultimo (v. la citata sentenza Portogallo/Consiglio, punto 36) e sia stato concluso ed approvato dalla Commissione in forza di una competenza esclusiva di quest'ultima (v. parere 15 novembre 1994, 1/94, Racc. pag. I-5267, punto 1 del dispositivo), neppure dall'art. 234, primo comma, del Trattato si può desumere un'applicabilità diretta delle disposizioni del GATT 1994.

    30 Infatti, risulta dalla giurisprudenza della Corte che l'art. 234, primo comma, del Trattato, di per sé considerato, non ha l'effetto di attribuire, ai singoli che invochino una convenzione conclusa anteriormente all'entrata in vigore del Trattato, diritti che i giudici nazionali degli Stati membri debbano tutelare (sentenza 14 ottobre 1980, causa 812/79, Burgoa, Racc. pag. 2787, punti 10 e 11).

    31 Si deve perciò risolvere la questione sottoposta nel senso che gli artt. I e XIII del GATT 1994 non sono idonei a creare in capo ai singoli diritti che questi possano far valere direttamente dinanzi ad un giudice nazionale al fine di opporsi all'applicazione dell'art. 18, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 404/93, nella versione modificata dal regolamento n. 1637/98.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    32 Le spese sostenute dai governi tedesco e francese, nonché dal Consiglio e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    così provvede:

    Gli artt. I e XIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, che figura all'allegato 1A dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, approvato a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, non sono idonei a creare in capo ai singoli diritti che questi possano far valere direttamente dinanzi ad un giudice nazionale al fine di opporsi all'applicazione dell'art. 18, n. 1, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, nella versione modificata dal regolamento (CE) del Consiglio 20 luglio 1998, n. 1637.

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