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Documento 61999CJ0261
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 22 March 2001. # Commission of the European Communities v French Republic. # Failure of a State to fulfil obligations - State aid incompatible with the common market - Recovery - No absolute impossibility of implementation. # Case C-261/99.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 marzo 2001.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.
Inadempimento di uno Stato - Aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune - Recupero - Mancanza di impossibilità assoluta di esecuzione.
Causa C-261/99.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 marzo 2001.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.
Inadempimento di uno Stato - Aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune - Recupero - Mancanza di impossibilità assoluta di esecuzione.
Causa C-261/99.
Raccolta della Giurisprudenza 2001 I-02537
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2001:179
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 marzo 2001. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese. - Inadempimento di uno Stato - Aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune - Recupero - Mancanza di impossibilità assoluta di esecuzione. - Causa C-261/99.
raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-02537
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1. Ricorso per inadempimento - Inosservanza di una decisione della Commissione relativa a un aiuto di Stato - Motivi di difesa - Messa in discussione della legittimità della decisione - Irricevibilità - Limiti - Atto inesistente
[Trattato CE, art. 93, n. 2, secondo comma (divenuto art. 88, n. 2, secondo comma, CE); artt. 226 CE, 227 CE, 230 CE e 232 CE]
2. Ricorso per inadempimento - Inosservanza di una decisione della Commissione relativa a un aiuto di Stato - Motivi di difesa - Impossibilità assoluta di esecuzione
[Trattato CE, art. 93, n. 2 (divenuto art. 88, n. 2, CE)]
3. Aiuti concessi dagli Stati - Decisione della Commissione che constata l'incompatibilità di un aiuto con il mercato comune - Difficoltà di esecuzione - Obbligo della Commissione e dello Stato membro di collaborare alla ricerca di una soluzione nel rispetto del Trattato
[Trattato CE, artt. 5 e 93, n. 2, primo comma (divenuti artt. 10 CE e 88, n. 2, primo comma, CE)]
1. Il sistema dei rimedi giurisdizionali predisposto dal Trattato distingue i ricorsi di cui agli artt. 226 CE e 227 CE, che mirano a far accertare che uno Stato membro non ha adempiuto agli obblighi che gli incombono, e i ricorsi di cui agli artt. 230 CE e 232 CE, che mirano a far controllare la legittimità degli atti o delle omissioni delle istituzioni comunitarie. Questi rimedi giurisdizionali perseguono scopi distinti e sono soggetti a modalità diverse. Uno Stato membro, quindi, in mancanza di una disposizione del Trattato che lo autorizzi espressamente, non può eccepire l'illegittimità di una decisione di cui sia destinatario come argomento difensivo nei confronti del ricorso per inadempimento basato sulla mancata esecuzione di tale decisione. Poco importa che siffatta illegittimità sia invocata nel corso del procedimento per inadempimento in quanto tale o in occasione di un procedimento di annullamento diretto contro la decisione controversa.
Una soluzione diversa potrebbe valere solo se l'atto di cui è causa fosse inficiato da vizi particolarmente gravi ed evidenti, al punto da potersi considerare un atto inesistente. Tale accertamento è d'obbligo anche nel contesto di un ricorso per inadempimento proposto in base all'art. 93, n. 2, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, secondo comma, CE).
( v. punti 18-20 )
2. Il solo mezzo di difesa che uno Stato membro può opporre al ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione sulla base dell'art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE) è quello dell'impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione.
( v. punto 23 )
3. Uno Stato membro, il quale, al momento dell'esecuzione di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato, incontri difficoltà impreviste ed imprevedibili o si renda conto di conseguenze non considerate dalla Commissione, deve sottoporre questi problemi alla valutazione della stessa, proponendo opportune modifiche della decisione. In questo caso, in ossequio alla norma che prescrive agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie obblighi reciproci di leale collaborazione, norma che informa in particolare l'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE), la Commissione e lo Stato membro devono collaborare in buona fede onde superare le difficoltà osservando scrupolosamente le disposizioni del Trattato, in particolare quelle relative agli aiuti.
( v. punto 24 )
4. Una decisione fruisce di una presunzione di legittimità e, nonostante l'esistenza di un ricorso di annullamento, rimane obbligatoria in tutti i suoi elementi nei confronti dello Stato membro che ne è destinatario.
( v. punto 26 )
Nella causa C-261/99,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Rozet, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dalla sig.ra K. Rispal-Bellanger e dal sig. F. Million, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda diretta a far dichiarare che, non avendo adottato nel termine impartito le misure necessarie a recuperare presso il loro beneficiario gli aiuti dichiarati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune dalla decisione della Commissione 4 novembre 1998, 1999/378/CE, relativa agli aiuti concessi dalla Francia all'impresa «Nouvelle Filature Lainière de Roubaix» (GU 1999, L 145, pag. 18), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi dell'art. 189, quarto comma, del Trattato CE (divenuto art. 249, quarto comma, CE), nonché degli artt. 4 e 5 di detta decisione,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, M. Wathelet (relatore), P. Jann, S. von Bahr e C.W.A. Timmermans, giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 gennaio 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 13 luglio 1999, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 88, n. 2, secondo comma, CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato nel termine impartito le misure necessarie a recuperare presso il loro beneficiario gli aiuti dichiarati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune dalla decisione (in prosieguo: la «decisione controversa») della Commissione 4 novembre 1998, 1999/378/CE, relativa agli aiuti concessi dalla Francia all'impresa «Nouvelle Filature Lainière de Roubaix» (GU 1999, L 145, pag. 18), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi dell'art. 189, quarto comma, del Trattato CE (divenuto art. 249, quarto comma, CE), nonché degli artt. 4 e 5 di detta decisione.
2 Nel corso del maggio e del settembre 1996, alla Commissione sono pervenute numerose denunce nei confronti di aiuti concessi o potenzialmente concessi dal governo francese a favore della società Nouvelle Filature Lainière de Roubaix nel contesto del risanamento giudiziario del gruppo SA Filature Lainière de Roubaix. Tali denunce mettevano in discussione una moratoria di otto anni, accordata a quest'ultimo dal comitato interministeriale di ristrutturazione industriale, per il pagamento del suo debito societario e tributario, per un importo di FRF 82 000 000, nonché una domanda d'intervento da parte di detto comitato onde evitare il deposito del bilancio di detta società.
3 In risposta ad una richiesta d'informazione della Commissione, le autorità francesi hanno comunicato a quest'ultima, con lettere 18 giugno e 15 luglio 1996, che il gruppo SA Filature Lainière de Roubaix aveva attraversato, a partire dall'inizio degli anni '90, un periodo di gravi difficoltà di esercizio che avevano condotto ad importanti tensioni finanziarie ed a ritardi di pagamento del suo debito societario e tributario. Ripreso nel 1993 dal sig. Verbeke, tale gruppo ha presentato un piano di ristrutturazione che prevede il pagamento integrale dell'importo di detto debito, con riserva dello scaglionamento dei rimborsi su un periodo di otto anni. Tuttavia nuove difficoltà economiche e finanziarie sono sopravvenute a partire dal 1995. Incapaci di far fronte alle loro scadenze, i dirigenti del gruppo hanno depositato una dichiarazione di cessazione dei pagamenti presso il Tribunal de commerce di Roubaix (Francia) che ha messo in moto la procedura di risanamento giudiziario il 30 aprile 1996.
4 Dopo aver accertato che la situazione economica e sociale di detto gruppo non rendeva possibile un piano di risanamento e dopo aver indetto una gara d'appalto in vista della cessione di quest'ultimo, il Tribunal de commerce di Roubaix ha ordinato, con sentenza 17 settembre 1996, la cessione del gruppo al sig. Chapurlat al prezzo di FRF 4 278 866, posto che il subentrante si era impegnato a proseguire i contratti di lavoro di 225 salariati sui 587 costituenti l'organico del personale ed a pagare una somma di FRF 50 000 per posto soppresso nell'anno successivo al subentro. Inoltre, detto giudice ha autorizzato il licenziamento di 362 salariati e designato un liquidatore in ragione dello scioglimento ope legis del gruppo SA Filature Lainière de Roubaix che derivava dalla sentenza.
5 Nel settembre 1996 le autorità francesi hanno notificato alla Commissione la misura di aiuto alla ristrutturazione da esse prospettata a favore della nuova società creata dal sig. Chapurlat, denominata «Nouvelle Filature Lainière de Roubaix», il cui capitale sociale ammontava a FRF 510 000. Tale misura di aiuto per un importo complessivo di FRF 40 000 000 consisteva in un prestito con opzione d'assunzione di partecipazioni pari a FRF 18 000 000 e di una sovvenzione pari a FRF 22 000 000.
6 Il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE) è stato chiuso con l'adozione della decisione controversa il cui dispositivo recita come segue:
«Articolo 1
L'aiuto di 7,77 milioni di FRF nella forma di premio agli investimenti accordato dalla Francia all'impresa "Nouvelle Filature Lainière de Roubaix" può essere considerato compatibile con il mercato comune sulla base dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato.
Articolo 2
L'aiuto di 14,23 milioni di FRF nella forma di premio agli investimenti accordato dalla Francia alla "Nouvelle Filature Lainière de Roubaix" è incompatibile con il mercato comune.
Articolo 3
1. Il prestito con opzione d'assunzione di partecipazioni, di 18 milioni di FRF, costituisce un aiuto nella misura in cui il tasso applicato dalla Francia è inferiore al tasso di riferimento dell'8,28% in vigore al momento della concessione del prestito.
2. L'aiuto di cui al paragrafo 1 accordato dalla Francia alla "Nouvelle Filature Lainière de Roubaix" è incompatibile con il mercato comune.
Articolo 4
1. La Francia adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare dalla "Nouvelle Filature Lainière de Roubaix" l'aiuto di cui all'articolo 2 già versato illegalmente.
2. Il recupero viene effettuato conformemente alle procedure di diritto nazionale. Le somme da recuperare producono interessi, a decorrere dalla data del versamento al beneficiario fino alla loro effettiva restituzione. Gli interessi sono calcolati al tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.
3. La Francia sopprime immediatamente l'aiuto di cui all'articolo 3, applicando le condizioni normali di mercato corrispondenti almeno al tasso di riferimento dell'8,28% in vigore al momento della concessione del prestito.
Articolo 5
La Francia comunica alla Commissione, entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, i provvedimenti adottati per conformarvisi.
Articolo 6
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione».
7 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 25 gennaio 1999, il governo francese ha presentato un ricorso di annullamento contro la decisione controversa (v. sentenza pronunciata oggi, causa C-17/99, Francia/Commissione, Racc. pag. I-2481).
8 Non avendo ricevuto alcuna informazione sul seguito dato alla decisione controversa dalle autorità francesi, entro il periodo di cui all'art. 5 di quest'ultima, la Commissione con lettera 3 febbraio 1999 ha inviato un richiamo a dette autorità sottolineando che, se non avesse ricevuto conferma dell'esecuzione di detta decisione, sarebbe stata costretta ad adire la Corte di giustizia conformemente al disposto dell'art. 93, n. 2, del Trattato.
9 Poiché quest'ultima lettera è rimasta senza risposta, la Commissione, ritenendo che la Repubblica francese non si fosse conformata alla decisione controversa e non avesse fatto per nulla valere un'impossibilità assoluta di esecuzione della medesima, ha deciso di proporre il presente ricorso.
10 La Commissione fa anzitutto valere che la decisione controversa è, in forza dell'art. 189, quarto comma, del Trattato, obbligatoria per la Repubblica francese, cui è stata notificata il 17 novembre 1998. In conformità di detta disposizione, tale decisione resterebbe «obbligatoria in tutti i suoi elementi» per lo Stato membro destinatario sino all'emanazione, all'occorrenza, di una decisione contraria del giudice comunitario.
11 La Commissione aggiunge che, nella citata sentenza in occasione della causa Francia/Commissione, il governo francese non ha presentato in alcun momento una domanda diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione controversa oppure provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 186 del Trattato CE (divenuto art. 243 CE).
12 Essa considera poi che il solo argomento che uno Stato membro possa far valere per non eseguire una decisione della Commissione che ordina la soppressione ed il recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il Trattato è quello fondato sull'impossibilità assoluta di esecuzione. Orbene, nel caso di specie, la Repubblica francese non avrebbe affatto invocato un'impossibilità di tal genere.
13 La Commissione sostiene infine che il governo francese non ha osservato il suo obbligo di leale collaborazione. Infatti, da un lato, le autorità francesi non hanno a tutt'oggi inviato la benché minima risposta alla lettera di richiamo 3 febbraio 1999 e, dall'altro, non hanno in alcun momento segnalato a quest'ultima eventuali difficoltà che avrebbero incontrato nell'esecuzione della decisione controversa, né le hanno proposto misure sostitutive. Risulterebbe che dette autorità non hanno intrapreso la minima iniziativa al fine di recuperare gli aiuti dichiarati incompatibili con il Trattato.
14 Il governo francese, pur affermando di essere pienamente consapevole del suo obbligo di recuperare detti aiuti, ammette però di non essere stato in grado di conformarvisi.
15 Esso sostiene di avere intrapreso iniziative al fine di stabilire, in collegamento con la società beneficiaria, le modalità secondo cui potrà effettuarsi il recupero. Anche se il recupero immediato dell'integralità degli aiuti doveva comportare l'amministrazione controllata dell'impresa, il governo francese - il quale non ignora la giurisprudenza della Corte sulla cui base la scomparsa dell'impresa beneficiaria di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il Trattato non può giustificare la rinuncia al recupero di questi ultimi - ammette che non ha cercato di avvalersi di tale circostanza nei confronti della Commissione.
16 Il governo francese aggiunge che una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione controversa, in occasione della citata causa Francia/Commissione, avrebbe avuto poche probabilità di successo alla luce della giurisprudenza della Corte.
17 Esso fa inoltre valere che, nel corso del procedimento amministrativo, le autorità francesi hanno ampiamente contribuito ad informare la Commissione e che, in tale maniera, hanno soddisfatto il loro obbligo di leale collaborazione nei confronti dell'istituzione stessa.
18 Si deve ricordare anzitutto che il sistema dei rimedi giurisdizionali predisposto dal Trattato distingue i ricorsi di cui agli artt. 226 e 227 CE, che mirano a far accertare che uno Stato membro non ha adempiuto agli obblighi che gli incombono, ed i ricorsi di cui agli artt. 230 CE e 232 CE, che mirano a far controllare la legittimità degli atti o delle omissioni delle istituzioni comunitarie. Questi rimedi giurisdizionali perseguono scopi distinti e sono soggetti a modalità diverse. Uno Stato membro, quindi, in mancanza di una disposizione del Trattato che lo autorizzi espressamente, non può eccepire l'illegittimità di una decisione di cui sia destinatario come argomento difensivo nei confronti del ricorso per inadempimento basato sulla mancata esecuzione di tale decisione (v., da ultimo, sentenza 27 giugno 2000, causa C-404/97, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-4897, punto 34). Poco importa che siffatta illegittimità sia invocata nel corso del procedimento per inadempimento in quanto tale o, come accade nel presente caso, in occasione di un procedimento di annullamento diretto contro la decisione controversa.
19 Una soluzione diversa potrebbe valere solo se l'atto di cui è causa fosse inficiato da vizi particolarmente gravi ed evidenti, al punto da potersi considerare un atto inesistente (sentenza Commissione/Portogallo, citata, punto 35).
20 Tale accertamento è d'obbligo anche nel contesto di un ricorso per inadempimento fondato sull'art. 88, n. 2, secondo comma, del Trattato (sentenza Commissione/Portogallo, citata, punto 36).
21 Va in proposito dichiarato che, se il governo francese ha contestato, in occasione della citata causa Francia/Commissione, la legittimità della decisione controversa fondandosi su un certo numero di dati di fatto, non ha invece invocato alcun vizio idoneo a porre in questione l'esistenza stessa dell'atto.
22 Va poi ricordato che risulta dalla giurisprudenza costante che la soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza dell'accertamento della sua illegittimità (v., segnatamente, sentenze 10 giugno 1993, causa C-183/91, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-3131, punto 16, e Commissione/Portogallo, citata, punto 38).
23 La Corte ha anche dichiarato che il solo mezzo di difesa che uno Stato membro può opporre al ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione sulla base dell'art. 93, n. 2, del Trattato è quello dell'impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione (sentenze 4 aprile 1995, causa C-348/93, Commissione/Italia, Racc. pag. I-673, punto 16, e Commissione/Portogallo, citata, punto 39).
24 Tuttavia, uno Stato membro, il quale, al momento dell'esecuzione di siffatta decisione, incontri difficoltà impreviste ed imprevedibili o si renda conto di conseguenze non considerate dalla Commissione, deve sottoporre questi problemi alla valutazione della stessa, proponendo opportune modifiche della decisione. In questo caso la Commissione e lo Stato membro, in ossequio alla norma che prescrive agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie obblighi reciproci di leale collaborazione, norma che informa in particolare l'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE), devono collaborare in buona fede onde superare le difficoltà osservando scrupolosamente le disposizioni del Trattato, in particolare quelle relative agli aiuti (v., segnatamente, sentenze 2 febbraio 1989, causa 94/87, Commissione/Germania, Racc. pag. 175, punto 9, e Commissione/Portogallo, citata, punto 40).
25 E' sufficiente constatare al riguardo che, nella fattispecie, il governo francese non ha segnalato alla Commissione, in seguito alla notifica della decisione controversa ed all'invio della lettera di richiamo 3 febbraio 1999, difficoltà impreviste o imprevedibili o ancora non prospettate dalla Commissione che avrebbero potuto giustificare modifiche di detta decisione.
26 Occorre infine ricordare anche che la decisione controversa fruisce di una presunzione di legittimità e che, a dispetto dell'esistenza di un ricorso di annullamento, essa rimane obbligatoria in tutti i suoi elementi nei confronti della Repubblica francese (v. sentenza Commissione/Portogallo, citata, punto 57).
27 Nel presente caso, la Repubblica francese non ha chiesto che venga sospesa l'esecuzione del suo obbligo di recuperare gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il Trattato. Conseguentemente, quali che siano le condizioni a cui, tenuto conto della giurisprudenza della Corte, una domanda siffatta è idonea ad essere accolta, la decisione controversa rimarrebbe obbligatoria in tutti i suoi elementi per la Repubblica francese, segnatamente in quanto prescriveva il recupero di detti aiuti, non avendo ottenuto quest'ultima la sospensione dell'esecuzione della decisione stessa.
28 Tenuto conto di quanto precede, va dichiarato che, non conformandosi alla decisione controversa, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi del Trattato.
Sulle spese
29 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Repubblica francese è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non conformandosi alla decisione della Commissione 4 novembre 1998, 1999/378/CE, relativa agli aiuti concessi dalla Francia all'impresa «Nouvelle Filature Lainière de Roubaix», la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi del Trattato CE.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.