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Documento 61998CJ0404
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 9 November 2000. # Josef Plum v Allgemeine Ortskrankenkasse Rheinland, Regionaldirektion Köln. # Reference for a preliminary ruling: Bundesgerichtshof - Germany. # Social security for migrant workers - Determination of the legislation applicable - Workers posted to another Member State. # Case C-404/98.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 novembre 2000.
Josef Plum contro Allgemeine Ortskrankenkasse Rheinland, Regionaldirektion Köln.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesgerichtshof - Germania.
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Determinazione della legislazione applicabile - Lavoratori distaccati in un altro Stato membro.
Causa C-404/98.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 novembre 2000.
Josef Plum contro Allgemeine Ortskrankenkasse Rheinland, Regionaldirektion Köln.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesgerichtshof - Germania.
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Determinazione della legislazione applicabile - Lavoratori distaccati in un altro Stato membro.
Causa C-404/98.
Raccolta della Giurisprudenza 2000 I-09379
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2000:607
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 novembre 2000. - Josef Plum contro Allgemeine Ortskrankenkasse Rheinland, Regionaldirektion Köln. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesgerichtshof - Germania. - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Determinazione della legislazione applicabile - Lavoratori distaccati in un altro Stato membro. - Causa C-404/98.
raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-09379
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Normativa applicabile - Lavoratori di un'impresa di uno Stato membro impiegati in lavori nel territorio di un altro Stato membro - Impresa che, salvo attività di gestione puramente interne, svolge l'insieme delle sue attività in quest'ultimo Stato - Sottoposizione dei lavoratori alla legislazione dello Stato dove sono effettivamente impiegati
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, artt. 13, n. 2, lett. a), e 14, n. 1, lett. a)]
$$L'art. 14, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento n. 2001/83, articolo che, a determinate condizioni, consente ad un'impresa di mantenere iscritti al regime previdenziale dello Stato membro nel cui territorio è stabilita i dipendenti da essa distaccati temporaneamente per effettuare un lavoro in uno Stato membro diverso, dev'essere interpretato nel senso che non si applica ai lavoratori di un'impresa edile stabilita in uno Stato membro che siano impiegati in lavori di costruzione nel territorio di un altro Stato membro nel quale tale impresa, salvo attività di gestione puramente interne, svolge l'insieme delle sue attività. Conformemente all'art. 13, n. 2, lett. a), del detto regolamento, tali lavoratori sono soggetti alla legislazione previdenziale dello Stato membro sul cui territorio sono effettivamente occupati.
( v. punto 23 e dispositivo )
Nel procedimento C-404/98,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Bundesgerichtshof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Josef Plum
e
Allgemeine Ortskrankenkasse Rheinland, Regionaldirektion Köln,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 13, n. 2, lett. a), e 14, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione codificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann, presidente di Sezione, V. Skouris, J.-P. Puissochet (relatore), R. Schintgen e dalla signora F. Macken, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per l'Allgemeine Ortskrankenkasse Rheinland, Regionaldirektion Köln, dagli avv.ti R. Nirk e N.J. Gross, patrocinanti dinanzi al Bundesgerichtshof;
- per il governo tedesco, dai signori W.-D. Plessing, Ministerialrat presso il Ministero federale delle Finanze, e C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor presso lo stesso Ministero, in qualità di agenti;
- per il governo belga, dalla signora A. Snoecx, consigliere presso la direzione generale «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente;
- per il governo francese, dalla signora K. Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e dal signor C. Chavance, consigliere per gli affari esteri presso la medesima direzione, in qualità di agenti;
- per il governo olandese, dal signor M.A. Fierstra, capo del servizio «Diritto comunitario» presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per il governo portoghese, dal signor L. Fernandes, direttore del servizio giuridico presso la direzione generale delle Comunità europee del Ministero degli Affari esteri, e dalla signora S. Emídio de Almeida, giurista presso la direzione dei servizi Emigrazione ed Assistenza sociale della direzione generale per gli Affari consolari e le Comunità portoghesi del medesimo Ministero, in qualità di agenti;
- per il governo del Principato di Liechtenstein, dal signor C. Büchtel, direttore del dipartimento «Spazio economico europeo» del governo, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor P. Hillenkamp, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti C. Jacobs e R. Karpenstein, del foro di Amburgo,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 giugno 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 29 ottobre 1998, pervenuta in cancelleria il 16 novembre successivo, il Bundesgerichtshof ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 13, n. 2, lett. a), e 14, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra il signor Plum e l'Allgemeine Ortskrankenkasse Rheinland, Regionaldirektion Köln (in prosieguo: l'«AOK Rheinland»), riguardo a contributi previdenziali da quest'ultima richiesti ai sensi del regime di previdenza sociale tedesco.
Normativa comunitaria
3 Il titolo II del regolamento n. 1408/71, comprendente gli artt. 13-17, detta le regole relative alla determinazione della legislazione applicabile in materia di previdenza sociale.
4 L'art. 13, n. 2, di tale regolamento dispone:
«Con riserva degli articoli da 14 a 17,
a) la persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;
(...)».
5 L'art. 14, n. 1, del medesimo regolamento recita:
«La norma enunciata all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni e particolarità:
1) a) la persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro presso un'impresa dalla quale dipende normalmente ed è distaccata da questa impresa nel territorio di un altro Stato membro per svolgervi un lavoro per conto della medesima, rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i dodici mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un'altra persona giunta al termine del suo periodo di distacco;
(...)».
Controversia nella causa principale
6 Il signor Plum è titolare di due imprese operanti nel settore edilizio, la Plum Bauträger- und Bauunternehmung GmbH e la Plum Bauunternehmung GmbH, ambedue con sede in Geilenkirchen (Germania).
7 Nel 1989 il signor Plum fondava l'Aannemersbedrijf B3 Senator BV (in prosieguo: la «Senator»), società di diritto olandese con sede in Heerlen (Paesi Bassi). La costituzione di tale società aveva lo scopo di contrastare la concorrenza sempre più accanita in Germania esercitata dalle imprese edili olandesi i cui costi salariali e previdenziali sono inferiori rispetto a quelli sostenuti dalle imprese tedesche.
8 Nel corso degli anni successivi la Senator riceveva tutte le sue commesse dalle due imprese tedesche del signor Plum. Essa realizzava, con lavoratori da essa assunti e residenti nei Paesi Bassi o in Germania, unicamente progetti edili in quest'ultimo Stato membro. La durata prevista dei lavori per ciascuno di tali progetti non superava mai i dodici mesi.
9 La Senator teneva, nella propria sede, un ufficio occupato dal locatore dei locali commerciali, il quale era nel contempo il capomastro della società. Questi riceveva le comunicazioni telefoniche e ritirava la corrispondenza che evadeva di persona o che inviava alle imprese tedesche del signor Plum perché fosse evasa. In tale ufficio venivano tenuti i registri della società e si svolgevano i colloqui di assunzione.
10 Dal 1989 al febbraio 1993 la Senator versava i contributi previdenziali all'AOK Rheinland. Tuttavia, dopo che le autorità tributarie olandesi le ebbero richiesto il pagamento di contributi previdenziali, tale società cessava ogni versamento al detto organismo tedesco e pagava i suoi contributi nei Paesi Bassi. Alla fine del 1994 la Senator cessava le proprie attività.
11 Essendosi il signor Plum reso garante dell'adempimento di tutte le obbligazioni della Senator nei confronti dell'AOK Rheinland, tale ente gli ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali per un ammontare di DEM 100 430,02, oltre agli interessi, per il periodo marzo 1993 - aprile 1994. Avendo i giudici di primo grado e di appello accolto la domanda proposta dall'AOK Rheinland contro il signor Plum, quest'ultimo ha presentato dinanzi al Bundesgerichtshof un ricorso per «Revision» nel quale sostiene che, conformemente all'art. 14, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, egli era soggetto al pagamento di contributi previdenziali solo nei Paesi Bassi.
12 Nella sua ordinanza di rinvio il giudice nazionale rileva che l'esito del ricorso del signor Plum dipende dalla questione se i lavoratori della Senator rientrassero nell'ambito di applicazione della legislazione previdenziale tedesca o di quella olandese.
13 Ritenendo che la soluzione a tale questione dipendesse dall'interpretazione degli artt. 13, n. 2, lett. a), e 14, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le due seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se una persona vincolata da un rapporto di lavoro con un'impresa (nella specie, una società sotto la forma giuridica di una BV di diritto olandese) avente sede in uno Stato membro (nella specie i Paesi Bassi) in cui dispone di un ufficio, ma operante essenzialmente nel territorio di un altro Stato membro, dove in passato aveva esclusivamente svolto la sua attività (nella specie, esecuzione di progetti edilizi in Germania), sia occupata nel territorio del primo Stato membro [art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, nella versione del 2 giugno 1983, GU L 230, pagg. 8 e ss.].
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se si configuri un distacco ai sensi dell'art. 14, n. 1, lett. a), del regolamento menzionato nella prima questione, qualora un'impresa edile avente sede in uno Stato membro impieghi i propri dipendenti essenzialmente per progetti di costruzione in un altro Stato membro, dove in passato li ha esclusivamente impiegati per più anni, ma la durata prevedibile del lavoro per ciascun progetto di costruzione non superi i dodici mesi».
Sulla prima questione
14 In via preliminare occorre ricordare che l'art. 14, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 costituisce un'eccezione alla regola di cui all'art. 13, n. 2, lett. a), secondo cui il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato membro sul cui territorio esercita un'attività subordinata (sentenza 10 febbraio 2000, causa C-202/97, FTS, Racc. pag. I-883, punto 30).
15 Sebbene gli artt. 14-17 del regolamento n. 1408/71 contengano altre eccezioni a tale regola dello Stato di occupazione, emerge dall'ordinanza di rinvio che l'assoggettamento dei lavoratori della Senator alla legislazione previdenziale dello Stato membro in cui tale società ha la sua sede, in luogo della corrispondente legislazione dello Stato membro in cui tali lavoratori esercitano effettivamente la loro attività, presuppone che a questi ultimi sia applicabile l'art. 14, n. 1, lett. a), del detto regolamento.
16 Di conseguenza, è come se il giudice di rinvio, con la sua prima questione, avesse chiesto se l'art. 14, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che si applica ai lavoratori di un'impresa edile stabilita in uno Stato membro impiegati in lavori di costruzione nel territorio di un altro Stato membro nel quale tale impresa svolge, a parte attività di gestione puramente interne, l'insieme delle sue attività.
17 L'AOK Rheinland, i governi tedesco, belga, francese, olandese, portoghese e del Principato del Liechtenstein, nonché la Commissione, sostengono che, in una tale situazione, l'art. 14, n. 1, lett. a), del regolamento non è applicabile, in quanto l'impresa di cui trattasi non svolge alcuna sostanziale attività economica nello Stato membro in cui è stabilita. Di conseguenza, conformemente all'art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, i dipendenti di tale impresa rientrerebbero nell'ambito di applicazione della legislazione previdenziale dello Stato membro in cui sono effettivamente occupati.
18 Occorre ricordare che le disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71, di cui fa parte l'art. 14, costituiscono, secondo una costante giurisprudenza della Corte, un sistema completo ed uniforme di norme di conflitto volto a far sì che i lavoratori che si spostano all'interno della Comunità siano soggetti al regime previdenziale di un solo Stato membro, in modo da evitare l'applicazione cumulativa di normative nazionali e le complicazioni che possono derivarne (v., in particolare, la sentenza FTS, citata, punto 20).
19 L'art. 14, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 ha segnatamente lo scopo di favorire la libera prestazione dei servizi a vantaggio delle imprese che di tale libertà si avvalgono inviando lavoratori in Stati membri diversi da quello in cui sono stabilite. Infatti, esso tende a superare gli ostacoli che possono impedire la libera circolazione dei lavoratori ed a favorire inoltre l'integrazione economica, evitando al tempo stesso complicazioni amministrative, in particolare, per i lavoratori e le imprese (sentenze 17 dicembre 1970, causa 35/70, Manpower, Racc. pag. 1251, punto 10, e FTS, citata, punto 28).
20 Come la Corte ha statuito al punto 11 della citata sentenza Manpower, per evitare che un'impresa con sede nel territorio di uno Stato membro sia costretta ad iscrivere i suoi dipendenti, normalmente soggetti alla normativa previdenziale di tale Stato, al regime previdenziale di un altro Stato membro nel quale siano inviati per svolgere lavori di durata limitata nel tempo - il che renderebbe più complicato l'esercizio della libera prestazione dei servizi - l'art. 14, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 consente all'impresa di mantenere i propri dipendenti iscritti al regime previdenziale del primo Stato membro, nei limiti in cui tale impresa rispetti le condizioni che disciplinano la stessa libera prestazione dei servizi (sentenza FTS, punto 29).
21 La Corte ne ha dedotto, ai punti 33 e 45 della citata sentenza FTS, che, per giovarsi del vantaggio offerto dall'art. 14, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, un'impresa di collocamento di lavoratori temporanei che, a partire da uno Stato membro, metta lavoratori a disposizione di imprese situate nel territorio di un altro Stato membro, deve esercitare normalmente le proprie attività nel primo Stato, ossia deve ivi svolgere abitualmente attività significative.
22 Ne consegue che un'impresa edile stabilita in uno Stato membro, che invii propri lavoratori nel territorio di un altro Stato membro nel quale essa esercita, salvo attività di gestione puramente interne, l'insieme delle sue attività, non può avvalersi dell'art. 14, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71.
23 Occorre pertanto risolvere la prima questione dichiarando che l'art. 14, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 dev'essere interpretato nel senso che non si applica ai lavoratori di un'impresa edile stabilita in uno Stato membro che siano impiegati in lavori di costruzione nel territorio di un altro Stato membro nel quale tale impresa, salvo attività di gestione puramente interne, svolge l'insieme delle sue attività. Conformemente all'art. 13, n. 2, lett. a), del detto regolamento, tali lavoratori sono soggetti alla legislazione previdenziale dello Stato membro sul cui territorio sono effettivamente occupati.
Sulla seconda questione
24 Tenuto conto della soluzione data alla prima questione, non occorre risolvere la seconda questione.
Sulle spese
25 Le spese sostenute dai governi tedesco, belga, francese, olandese, portoghese e del Principato di Liechtenstein, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Il presente procedimento riveste nei confronti delle parti nella causa principale il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesgerichtshof con ordinanza 29 ottobre 1998, dichiara:
L'art. 14, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, dev'essere interpretato nel senso che non si applica ai lavoratori di un'impresa edile stabilita in uno Stato membro che siano impiegati in lavori di costruzione nel territorio di un altro Stato membro nel quale tale impresa, salvo attività di gestione puramente interne, svolge l'insieme delle sue attività. Conformemente all'art. 13, n. 2, lett. a), del detto regolamento, tali lavoratori sono soggetti alla legislazione previdenziale dello Stato membro sul cui territorio sono effettivamente occupati.