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Documento 61998CJ0387

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 novembre 2000.
Coreck Maritime GmbH contro Handelsveem BV e altri.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hoge Raad der Nederlanden - Paesi Bassi.
Convenzione di Bruxelles - Art. 17 - Clausola attributiva di competenza - Requisiti di forma - Effetti.
Causa C-387/98.

Raccolta della Giurisprudenza 2000 I-09337

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2000:606

61998J0387

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 novembre 2000. - Coreck Maritime GmbH contro Handelsveem BV e altri. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hoge Raad der Nederlanden - Paesi Bassi. - Convenzione di Bruxelles - Art. 17 - Clausola attributiva di competenza - Requisiti di forma - Effetti. - Causa C-387/98.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-09337


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Proroga di competenza - Clausola attributiva di competenza - Accordo tra le parti - Criteri - Necessità di formulare la clausola in modo tale da permettere l'individuazione del giudice competente esclusivamente sulla base del tenore letterale della clausola stessa - Insussistenza

(Convenzione 27 settembre 1968, art. 17)

2. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Proroga di competenza - Ambito di applicazione dell'art. 17, primo comma - Clausola conclusa fra parti almeno una delle quali domiciliata in uno Stato contraente e che attribuisce la competenza ad un giudice di uno Stato contraente

(Convenzione 27 settembre 1968, art. 17)

3. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Proroga di competenza - Clausola attributiva di competenza contenuta in una polizza di carico - Opponibilità al terzo portatore - Presupposti

(Convenzione 27 settembre 1968, art. 17)

Massima


1. I termini «abbiano convenuto», che figurano all'art. 17, primo comma, prima frase, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, non possono essere interpretati nel senso che richiedono che una clausola attributiva di competenza sia formulata in modo tale che sia possibile individuare il giudice competente esclusivamente sulla base del tenore letterale della clausola stessa. E' sufficiente che la clausola identifichi gli elementi oggettivi sui quali le parti si sono accordate per scegliere il giudice o i giudici ai quali esse intendono sottoporre le loro controversie presenti o future. Tali elementi, che devono essere sufficientemente precisi per permettere al giudice adito di stabilire se sia competente, possono essere concretati, eventualmente, mediante le circostanze proprie del caso di specie.

( v. punto 15, dispositivo 1 )

2. L'art. 17, primo comma, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, si applica soltanto qualora, da un lato, almeno una delle parti del contratto iniziale sia domiciliata all'interno di uno Stato contraente e qualora, dall'altro, le parti convengano di portare le loro controversie dinanzi ad un giudice o ad alcuni giudici di uno Stato contraente.

Un giudice che sia all'interno di uno Stato contraente, qualora sia stato adito nonostante una clausola che designi un giudice di uno Stato terzo, deve valutare la validità di quest'ultima in funzione del diritto applicabile, comprese le norme sui conflitti di legge, nel luogo in cui ha sede.

( v. punti 19, 21, dispositivo 2 )

3. L'art. 17, primo comma, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza, che è stata convenuta tra un vettore ed un caricatore e che è stata inserita in una polizza di carico, produce i suoi effetti nei confronti del terzo portatore della polizza di carico purché, acquistando quest'ultima, questi sia subentrato nei diritti e negli obblighi del caricatore in forza del diritto nazionale vigente. In caso contrario, occorre accertare il suo consenso alla detta clausola alla luce di quanto prescritto dalla norma in questione.

( v. punto 27, dispositivo 3 )

Parti


Nel procedimento C-387/98,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Coreck Maritime GmbH

e

Handelsveem BV e altri,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 17, primo comma, della precitata Convenzione 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori D.A.O. Edward, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, P. Jann (relatore) e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: S. Alber

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Coreck Maritime GmbH, dagli avv.ti R.S. Meijer, del foro de L'Aia, e G.J.W. Smallegange, del foro di Rotterdam;

- per la Handelsveem BV e altri, dall'avv. J.K. Franx, del foro de L'Aia;

- per il governo olandese, dal signor M.A. Fierstra, capo del servizio «Diritto europeo» presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

- per il governo italiano, dal professor U. Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor O. Fiumara, avvocato dello Stato;

- per il governo del Regno Unito, dalla signora R. Magrill, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dall'avv. L. Persey, QC;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori José Luis Iglesias Buhigues, consigliere giuridico, e P. van Nuffel, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Coreck Maritime GmbH, della Handelsveem BV e a., del governo del Regno Unito e della Commissione, all'udienza del 10 febbraio 2000,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 marzo 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 23 ottobre 1998, pervenuta in cancelleria il 29 ottobre successivo, lo Hoge Raad dei Paesi Bassi ha sottoposto a questa Corte, a norma del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «Protocollo»), quattro questioni pregiudiziali sull'interpretazione dell'art. 17, primo comma, della precitata Convenzione 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione»).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una causa, riguardante la validità di una clausola attributiva di competenza inserita in polizze di carico, tra, da un lato, la Coreck Maritime GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Amburgo (Germania), emittente delle polizze di carico (in prosieguo: la «Coreck»), e, dall'altro, la Handelsveem BV, regolare portatrice di dette polizze, la V. Berg and Sons Ltd e la Man Producten Rotterdam BV, proprietarie delle merci trasportate con le polizze di carico, nonché la Peoples Insurance Company of China, assicuratrice delle dette merci (in prosieguo, nel complesso, la «Handelsveem e a.»).

La Convenzione

3 L'art. 17, primo e secondo comma, della Convenzione così dispone:

«Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente. Questa clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

a) per iscritto o verbalmente con conferma scritta, o

b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro, o

c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.

Quando nessuna delle parti che stipulano tale clausola è domiciliata nel territorio di uno Stato contraente i giudici degli altri Stati contraenti non possono conoscere della controversia fintantoché il giudice o i giudici la cui competenza è stata convenuta non abbiano declinato la competenza».

La causa principale

4 Nel 1991 alcune partite di semi di arachidi sono state spedite da Qingdao (Cina) a Rotterdam (Paesi Bassi) con una nave di proprietà della Sevryba, società di diritto russo con sede in Mourmansk (Russia) sulla base di un contratto di trasporto stipulato con lo speditore dalla Coreck, in qualità di noleggiatore temporaneo della nave.

5 Per questa spedizione sono state rilasciate da parte della Coreck alcune polizze di carico, contenenti in particolare le seguenti clausole:

«3. Competenza.

Qualsiasi controversia derivante da questa polizza di carico sarà decisa nel paese in cui il vettore ha la sua sede principale e si applica il diritto di tale paese, salvo quanto stabilito altrove nella presente».

«17. Identità del vettore.

Il contratto risultante da questa polizza di carico è concluso tra il commerciante e il proprietario della nave qui di seguito indicato (o un suo sostituto) e si conviene pertanto che detto proprietario della nave è responsabile solo per danni o perdite causati da una violazione o inadempimento di un obbligo derivante dal contratto di trasporto, sia o meno esso collegato alla idoneità alla navigazione della nave. Se, nonostante quanto sopra, sia accertato in giudizio che un altro sia il vettore o il consegnatario della merce imbarcata in base a questo atto, tale altro può usufruire di tutte le limitazioni di responsabilità e le esenzioni dalla responsabilità previste dalla legge o da questa polizza di carico.

E' inoltre inteso e convenuto che, poiché l'armatore, la società o l'agente che ha dato esecuzione a questa polizza di carico per conto e in nome del committente non è la parte principale nella transazione, detto servizio, società o agente non incorre in alcuna responsabilità derivante dal contratto di trasporto né come vettore né come consegnatario della merce».

6 Sulla prima pagina delle polizze di carico era impresso:

«"Coreck" Maritime G.m.b.H.

Hamburg»

7 Con atto 5 marzo 1993, la Handelsveem e a., in forza dell'art. 5, punto 1, della Convenzione, hanno citato la Sevryba e la Coreck dinanzi al Rechtbank di Rotterdam, in quanto giudice del porto di sbarco previsto nelle polizze di carico, per ottenere il pagamento dei danni e degli interessi a risarcimento dei danni che si ritiene siano stati causati alle merci durante il trasporto.

8 La Coreck ha sollevato l'incompetenza del giudice adito facendo riferimento alla clausola attributiva di competenza contenuta nelle polizze di carico. Con sentenza 24 febbraio 1995, il Rechtbank di Rotterdam ha escluso l'applicazione della clausola e si è dichiarato competente, poiché tale clausola presuppone, per essere valida, che il giudice competente possa essere individuato facilmente, il che non avverrebbe nella fattispecie. In seguito all'interposto appello della Coreck, il Gerechtshof di Gravenhage, con sentenza 22 aprile 1997, ha confermato la decisione del giudice di primo grado.

9 In seguito al ricorso proposto dalla Coreck dinanzi allo Hoge Raad dei Paesi Bassi, quest'ultimo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le quattro seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se dal primo comma dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles (in particolare dall'espressione "abbiano convenuto"), unitamente alla giurisprudenza della Corte secondo cui "tale articolo è inteso a garantire che il consenso delle parti le quali mediante la proroga di competenza derogano ai principi generali in materia di competenza sancita dagli artt. 2, 5 e 6 della Convenzione, (...) sia manifestato in maniera chiara e precisa", si debba dedurre:

a) che perché siano valide tra le parti clausole di proroga di competenza ai sensi di questa disposizione è necessario in ogni caso che la clausola sia formulata in modo tale che (anche) per i terzi - in particolare anche per il giudice - semplicemente sulla base della sua formulazione sia senz'altro chiaro, o quanto meno si possa determinare con precisione, quale sia il giudice competente a statuire su controversie che sorgono dal rapporto giuridico nel cui ambito la clausola è stata adottata, o

b) che - da sempre o attualmente, in seguito o unitamente alle attenuazioni apportate un po' alla volta all'art. 17 della Convenzione di Bruxelles e alla giurisprudenza della Corte in relazione alla questione intesa ad accertare quando si debba ritenere che una tale clausola sia stata validamente stipulata - perché essa sia valida è sufficiente che per le parti stesse, sulla base delle (ulteriori) circostanze della fattispecie, sia chiaro quale giudice sia competente a statuire sulle controversie.

2) Se l'art. 17 della Convenzione disciplini anche in relazione a terzi portatori la validità di una clausola che designi come giudice competente per le controversie "derivanti da questa polizza di carico" il giudice del luogo in cui il vettore ha la sua "principale sede di attività", e che è inserita in una polizza di carico che al tempo stesso contiene una cosiddetta clausola di identità del vettore (clausola "identity of carrier"), la quale polizza di carico è rilasciata in relazione ad un trasporto, nel quale:

(a il caricatore e uno dei possibili vettori non sono stabiliti in uno degli Stati contraenti, mentre

(b il secondo possibile vettore ha senz'altro una sede di stabilimento in uno degli Stati contraenti, ma non è accertato se la sua "principale sede di attività" si trovi in tale Stato o in uno Stato non contraente.

3) In caso di soluzione affermativa della seconda questione:

a) se la circostanza che la clausola attributiva di competenza inserita in una polizza di carico debba essere considerata valida tra il vettore e il caricatore comporti che tale clausola sia valida anche per qualsiasi terzo portatore oppure tale sia il caso solo in relazione a un terzo portatore che acquistando la polizza di carico sia subentrato, in base al diritto nazionale vigente, nei diritti e negli obblighi dello speditore;

b) se - ammesso che la clausola attributiva di competenza inserita nella polizza di carico debba essere considerata valida tra vettore e caricatore - per la soluzione della questione se la clausola sia valida in relazione ad un terzo portatore accanto al contenuto della polizza di carico possano incidere anche particolari circostanze del caso, come la particolare conoscenza del terzo portatore interessato o i suoi rapporti di lunga durata con il vettore e, in tal caso, se si possa richiedere al terzo portatore che, qualora il contenuto della polizza di carico non gli fornisca sufficiente chiarezza circa la validità della clausola, si informi sulle particolari circostanze del caso.

4) Qualora la questione sub 3 a debba essere risolta nel senso da ultimo indicato, in base a quale diritto nazionale si debba stabilire se il terzo portatore, acquistando la polizza di carico, sia subentrato nei diritti e negli obblighi del caricatore, e cosa si debba applicare qualora nel relativo diritto nazionale né la legge né la giurisprudenza abbiano ancora dato una soluzione alla questione se il terzo portatore, acquistando la polizza di carico, subentri nei diritti e negli obblighi del caricatore».

Sulla prima questione

10 Con la prima questione il giudice a quo chiede in sostanza se i termini «abbiano convenuto», che si trovano nell'art. 17, primo comma, prima frase, della Convenzione, debbano essere interpretati nel senso che prescrivono che la clausola attributiva di competenza sia formulata in modo tale che sia possibile identificare il giudice competente solo con il suo testo.

11 La Handelsveem e a. ritengono che occorra risolvere affermativamente tale questione, considerata la particolare necessità di certezza del diritto che sussisterebbe in materia di elezione del foro di competenza. I governi olandese e italiano, dal canto loro, sottolineano l'importanza di una designazione chiara e precisa del giudice scelto dalle parti, che deve permettere al giudice adito di stabilire se sia competente o meno.

12 Per contro, secondo la Coreck, il governo del Regno Unito e la Commissione, è sufficiente che il giudice competente possa essere identificato in base alla formulazione della clausola alla luce delle circostanze concrete del caso di specie.

13 La Corte ha statuito che, subordinando la validità di una clausola attributiva di competenza all'esistenza di una «convenzione» tra le parti, l'art. 17 della Convenzione vincola il giudice adito a prendere in esame, in primo luogo, se la clausola che gli attribuisce la competenza abbia effettivamente costituito oggetto del consenso delle parti, consenso che deve manifestarsi in maniera chiara e precisa, e che i requisiti di forma stabiliti dall'art. 17 hanno lo scopo di garantire che detto consenso sia effettivamente provato (v., in particolare, sentenze 14 dicembre 1976, causa 24/76, Estasis Salotti, Racc. pag. 1831, punto 7, e causa 25/76, Segoura, Racc. pag. 1851, punto 6, e 20 febbraio 1997, causa C-106/95, MSG, Racc. pag. I-911, punto 15).

14 Tuttavia, l'articolo 17 della Convenzione, sebbene abbia per obiettivo di proteggere la volontà degli interessati, deve essere interpretato in modo da rispettare tale volontà qualora essa sia accertata. L'art. 17 si basa infatti sul riconoscimento dell'autonomia della volontà delle parti in materia di attribuzione della competenza ai giudici chiamati a conoscere controversie che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione, diverse da quelle che sono espressamente escluse in forza del quarto comma (sentenza 9 novembre 1978, causa 23/78, Meeth, Racc. pag. 2133, punto 5).

15 Ne consegue che i termini «abbiano convenuto» che figurano all'art. 17, primo comma, prima frase, della Convenzione non possono essere interpretati nel senso che richiedono che una clausola attributiva di competenza sia formulata in modo tale che sia possibile identificare il giudice competente solo con il suo testo. E' sufficiente che la clausola identifichi gli elementi oggettivi sui quali le parti si sono accordate per scegliere il giudice o i giudici dinanzi ai quali esse intendono sottoporre le loro controversie presenti o future. Tali elementi, che devono essere sufficientemente precisi per permettere al giudice adito di stabilire se sia competente, possono essere concretati, eventualmente, mediante le circostanze proprie del caso di specie.

Sulla seconda questione

16 Con la seconda questione il giudice a quo solleva una questione sui presupposti per l'applicazione dell'art. 17, primo comma, della Convenzione. Esso chiede in sostanza se tale disposizione sia applicabile allorché la clausola attributiva di competenza designa il giudice della sede principale di attività di una delle parti del contratto iniziale, ma non è accertato se tale sede si trovi nel territorio di uno Stato contraente.

17 Come emerge dal testo stesso dell'articolo 17, primo comma, prima frase, della Convenzione, tale disposizione si applica solo alla duplice condizione, da un lato, che almeno una delle parti del contratto sia domiciliata nel territorio di uno Stato contraente e, dall'altro, che la clausola attributiva di competenza designi un giudice o alcuni giudici di uno Stato contraente. Tale norma, giustificata dal fatto che la Convenzione mira a facilitare il riconoscimento e l'esecuzione reciproci delle decisioni giudiziarie, comporta in tal modo un obbligo di precisione che deve essere soddisfatto dalla clausola attributiva di competenza.

18 Per quanto riguarda il primo presupposto, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 53, primo comma, della Convenzione, la sede delle società è equiparata al domicilio per l'applicazione della Convenzione. Secondo la stessa disposizione, il giudice adito, per stabilire tale sede, deve applicare le norme del suo diritto internazionale privato. Di conseguenza, è alla legge nazionale designata secondo le norme sui conflitti di legge del giudice adito che spetta fissare i criteri che permettano di stabilire la sede di una persona giuridica e, in particolare, accertare il ruolo svolto a tal riguardo dalla sede principale.

19 Per quanto riguarda il secondo presupposto, si deve dichiarare che l'art. 17 della Convenzione non è applicabile a una clausola che designi un giudice di uno Stato terzo. Un giudice che sia all'interno di uno Stato contraente, qualora sia stato adito nonostante siffatta clausola attributiva di competenza, deve valutare la validità di quest'ultima in funzione del diritto applicabile, comprese le norme sui conflitti di legge, nel luogo in cui ha sede (relazione del professor Schlosser sulla Convenzione 9 ottobre 1978 di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, GU 1979, C 59, pag. 71, punto 176).

20 Occorre aggiungere che, secondo una giurisprudenza costante, la validità di una clausola attributiva di competenza alla luce dell'art. 17 della Convenzione va valutata sotto il profilo dei rapporti tra le parti del contratto iniziale (v., in tal senso, sentenze 19 giugno 1984, causa 71/83, Tilly Russ, Racc. pag. 2417, punto 24, e 16 marzo 1999, causa C-159/97, Castelletti, Racc. pag. I-1597, punti 41 e 42). Ne consegue che devono essere valutati i presupposti per l'applicazione dell'art. 17 della Convenzione facendo riferimento a dette parti, che il giudice nazionale deve individuare. Le condizioni alle quali una clausola attributiva di competenza può essere opposta ad un terzo rispetto al contratto iniziale costituiscono l'oggetto della terza questione, esaminata in prosieguo.

21 Di conseguenza, occorre risolvere la seconda questione nel senso che l'art. 17, primo comma, della Convenzione si applica soltanto qualora, da un lato, almeno una delle parti del contratto iniziale sia domiciliata all'interno di uno Stato contraente e qualora, dall'altro, le parti convengano di portare le loro controversie dinanzi ad un giudice o ad alcuni giudici di uno Stato contraente.

Sulla terza questione

22 Con la terza questione il giudice a quo chiede in sostanza se una clausola attributiva di competenza, che è stata convenuta tra un vettore e un caricatore e che è stata inserita in una polizza di carico, produca i suoi effetti nei confronti di qualsiasi terzo portatore della polizza di carico o soltanto nei confronti del terzo portatore della polizza di carico che, acquistando quest'ultima, sia subentrato nei diritti ed obblighi del caricatore in forza del diritto applicabile.

23 A tal proposito è sufficiente ricordare come la Corte abbia stabilito che, qualora la clausola attributiva di competenza inserita in una polizza di carico sia valida ai sensi dell'art. 17 della Convenzione nei rapporti tra il caricatore ed il vettore, essa può essere invocata nei confronti del terzo portatore della polizza di carico dal momento che questi subentra al caricatore nei suoi diritti ed obblighi in forza del diritto nazionale vigente (sentenze citate Tilly Russ, punto 24, e Castelletti, punto 41).

24 Ne consegue che spetta al diritto nazionale vigente stabilire se il terzo rispetto al contratto iniziale, nei confronti del quale viene invocata una clausola attributiva di competenza, sia subentrato ad una delle parti originarie nei suoi diritti ed obblighi.

25 In caso affermativo non occorre accertare il consenso del terzo alla clausola attributiva di competenza inserita nel contratto iniziale. Infatti, in tal caso, l'acquisto della polizza di carico non può attribuire al terzo portatore più diritti di quanti ne avesse il caricatore. Il terzo portatore diventa così titolare ad un tempo di tutti i diritti e di tutti gli obblighi derivanti dalla polizza di carico, compresi quelli relativi alla proroga di competenza (sentenza Tilly Russ, citata, punto 25).

26 Per contro, qualora, in forza del diritto nazionale applicabile, il terzo rispetto al contratto iniziale non sia subentrato ad una delle parti originarie nei suoi diritti ed obblighi, spetta al giudice adito accertare, tenuto conto di quanto prescritto dall'art. 17, primo comma, della Convenzione, l'effettività del suo consenso alla clausola attributiva di competenza invocata nei suoi confronti.

27 Di conseguenza, occorre risolvere la terza questione nel senso che una clausola attributiva di competenza, che è stata convenuta tra un vettore ed un caricatore e che è stata inserita in una polizza di carico, produce i suoi effetti nei confronti del terzo portatore della polizza di carico purché, acquistando quest'ultima, questi sia subentrato nei diritti ed obblighi del caricatore in forza del diritto nazionale vigente. In caso contrario, occorre accertare il suo consenso alla detta clausola alla luce di quanto prescritto dall'art. 17, primo comma, della Convenzione.

Sulla quarta questione

28 Con la quarta questione il giudice a quo chiede in sostanza quale sia il diritto nazionale applicabile per definire i diritti e gli obblighi del terzo portatore di una polizza di carico e, nell'ipotesi in cui il diritto nazionale nulla disponga in proposito, quali disposizioni debbano essere applicate.

29 Occorre rammentare che, in forza dell'art. 1 del Protocollo, la Corte è competente a statuire sull'interpretazione della Convenzione.

30 La questione quale sia il diritto nazionale applicabile alla definizione dei diritti ed obblighi del terzo portatore di una polizza di carico esula dall'interpretazione della Convenzione e rientra nella competenza del giudice nazionale, al quale spetta applicare le norme del suo diritto internazionale privato.

31 Parimenti la questione di come occorra colmare un'eventuale lacuna del diritto nazionale applicabile, oltre che ipotetica, esula dall'interpretazione della Convenzione.

32 Si evince da quanto precede che la quarta questione è irricevibile.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

33 Le spese sostenute dai governi olandese, italiano e del Regno Unito nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi con sentenza 23 ottobre 1998, dichiara:

L'art. 17, primo comma, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, dev'essere interpretato come segue:

1) Detto articolo non prescrive che una clausola attributiva di competenza sia formulata in modo tale che sia possibile identificare il giudice competente solo con il suo testo. E' sufficiente che la clausola identifichi gli elementi oggettivi sui quali le parti si sono accordate per scegliere il giudice o i giudici dinanzi ai quali esse intendono sottoporre le loro controversie presenti o future. Tali elementi, che devono essere sufficientemente precisi per permettere al giudice adito di stabilire se sia competente, possono essere concretati, eventualmente, mediante le circostanze proprie del caso di specie.

2) Esso si applica soltanto qualora, da un lato, almeno una delle parti del contratto iniziale sia domiciliata all'interno di uno Stato contraente e qualora, dall'altro, le parti convengano di portare le loro controversie dinanzi ad un giudice o ad alcuni giudici di uno Stato contraente.

3) Una clausola attributiva di competenza, che è stata convenuta tra un vettore ed un caricatore e che è stata inserita in una polizza di carico, produce i suoi effetti nei confronti del terzo portatore della polizza di carico purché, acquistando quest'ultima, questi sia subentrato nei diritti ed obblighi del caricatore in forza del diritto nazionale vigente. In caso contrario, occorre accertare il suo consenso alla detta clausola alla luce di quanto prescritto dall'art. 17, primo comma, della detta Convenzione, come modificata.

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