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Documento 61999CJ0114

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 ottobre 2000.
    Roquette Frères SA contro Office national interprofessionnel des céréales (ONIC).
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour administrative d'appel de Nancy - Francia.
    Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Restituzioni all'esportazione - Cereali - Presupposti per la concessione - Trasformazione in un prodotto atto ad essere reimportato nella Comunità.
    Causa C-114/99.

    Raccolta della Giurisprudenza 2000 I-08823

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2000:568

    61999J0114

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 ottobre 2000. - Roquette Frères SA contro Office national interprofessionnel des céréales (ONIC). - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour administrative d'appel de Nancy - Francia. - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Restituzioni all'esportazione - Cereali - Presupposti per la concessione - Trasformazione in un prodotto atto ad essere reimportato nella Comunità. - Causa C-114/99.

    raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-08823


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Restituzioni all'esportazione - Presupposti per la concessione - Importazione del prodotto nel paese di destinazione - Onere di produrre le prove dell'immissione in commercio sul mercato del paese terzo d'importazione di un prodotto trasformato in un altro prodotto che può essere introdotto nella Comunità - Inammissibilità

    [Regolamento (CEE) della Commissione n. 3665/87, art. 5, n. 1]

    Massima


    $$L'art. 5, n. 1, del regolamento n. 3665/87, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, dev'essere interpretato nel senso che il pagamento di una restituzione all'esportazione non può essere subordinato all'onere di produrre prove supplementari atte a dimostrare che è stato effettivamente immesso come tale sul mercato del paese terzo d'importazione un prodotto che ha subito in tale paese una trasformazione ritenuta sostanziale, per essere stato usato in modo irreversibile nella fabbricazione di un altro prodotto che, a sua volta, può essere introdotto nella Comunità.

    ( v. punto 21 e dispositivo )

    Parti


    Nel procedimento C-114/99,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dalla Cour administrative d'appel di Nancy (Francia) nella causa dinanzi ad essa pendente tra

    Roquette Frères SA

    e

    Office national interprofessionnel des céréales (ONIC),

    domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1),

    LA CORTE (Prima Sezione),

    composta dai signori M. Wathelet, presidente di Sezione, P. Jann e L. Sevón (relatore), giudici,

    avvocato generale: S. Alber

    cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

    viste le osservazioni scritte presentate:

    - per la Roquette Frères SA, dall'avv. N. Coutrelis, del foro di Parigi;

    - per l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), dall'avv. J.-P. Cordelier, del foro di Parigi;

    - per la Commissione delle Comunità europee, dai signori G. Berscheid e K.-D. Borchardt, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le osservazioni orali della Roquette Frères SA, rappresentata dall'avv. N. Coutrelis, del governo francese, rappresentato dalla signora C. Vasak, segretario aggiunto per gli affari esteri presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor G. Berscheid, all'udienza del 9 dicembre 1999,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 3 febbraio 2000,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 25 marzo 1999, pervenuta nella cancelleria il 6 aprile successivo, la Cour administrative d'appel di Nancy ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 5, n. 1, del regolamento della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1).

    2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia sorta tra la Roquette Frères SA (in prosieguo: la «Roquette Frères») e l'Office national interprofessionnel des céréales (in prosieguo: l'«ONIC») in ordine a restituzioni all'esportazione relative allo sciroppo di glucosio esportato dalla prima in Austria.

    Normativa vigente

    3 L'art. 4, n. 1, del regolamento n. 3665/87 così dispone:

    «Fatto salvo il disposto degli articoli 5 e 16, il pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione della prova che i prodotti per i quali è stata accettata la dichiarazione di esportazione hanno, nel termine massimo di 60 giorni da tale accettazione, lasciato come tal[i] il territorio doganale della Comunità».

    4 L'art. 5, n. 1, dello stesso regolamento recita:

    «Il versamento della restituzione, sia essa differenziata o meno, è subordinato, oltre alla condizione che il prodotto abbia lasciato il territorio doganale della Comunità, alla condizione che esso - salvo deperimento durante il trasporto per un caso di forza maggiore - sia stato importato in un paese terzo ed eventualmente in un paese terzo determinato, entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione:

    a) allorché sussistano seri dubbi circa la destinazione effettiva del prodotto,

    o

    b) allorché il prodotto possa essere reintrodotto nella Comunità, per effetto della differenza tra la restituzione applicabile al prodotto esportato e l'importo dei dazi all'importazione applicabili a un prodotto identico alla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione.

    (...)

    Nei casi di cui al primo comma si applicano le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 18.

    Inoltre, i servizi competenti degli Stati membri possono esigere prove supplementari atte a dimostrare, in maniera giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che il prodotto è stato effettivamente immesso come tale sul mercato del paese terzo d'importazione».

    5 Ai termini dell'art. 17, n. 3, del regolamento n. 3665/87:

    «Il prodotto si considera importato quando sono state espletate le formalità doganali di immissione in consumo nel paese terzo».

    6 L'art. 18 del detto regolamento precisa le modalità di prova dell'espletamento delle formalità doganali.

    Controversia nella causa principale e questione pregiudiziale

    7 In seguito alla sua domanda di restituzioni relativa ad esportazioni di sciroppo di glucosio da essa effettuate tra il 1° e il 7 marzo 1990 in Austria, la Roquette Frères percepiva dall'ONIC, a titolo di anticipo, l'importo di FRF 254 179,82.

    8 Poiché la Roquette Frères non era stata in grado di fornire le prove supplementari richiestele dall'ONIC per comprovare il consumo come tale del glucosio sul mercato austriaco, il detto ente rimetteva in discussione i suoi diritti alla restituzione. Esso rifiutava, di conseguenza, di svincolare l'importo della cauzione, pari al 115% di quello dell'anticipo, ossia a FRF 292 306,79, ed irrogava alla Roquette Frères una penalità per non aver fornito la documentazione probatoria richiesta.

    9 La Roquette Frères proponeva un ricorso dinanzi al Tribunal administratif di Lilla (Francia) per ottenere il rimborso di una somma equivalente a quella della garanzia prestata, deducendo che lo sciroppo di glucosio, esportato nell'ambito di un'«operazione di perfezionamento attivo», era stato utilizzato dal suo cliente austriaco per la fabbricazione di penicillina, la quale era stata in seguito parzialmente reimportata nella Comunità.

    10 Con sentenza 7 agosto 1995, il detto giudice condannava l'ONIC a versare alla Roquette Frères l'importo di FRF 146 153,59 a titolo di risarcimento principale, respingendo invece la domanda nei restanti capi.

    11 Dinanzi al giudice a quo la Roquette Frères chiede l'annullamento di tale sentenza e, in particolare, la condanna dell'ONIC a versarle un importo corrispondente all'importo totale della garanzia, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal 16 novembre 1993.

    12 Ritenendo che la soluzione della controversia sottopostale dipendesse dall'interpretazione delle disposizioni della normativa comunitaria relative alle restituzioni all'esportazione vigenti alla data del 1° marzo 1990, la Cour administrative d'appel di Nancy disponeva la sospensione del procedimento e sottoponeva alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se le disposizioni vigenti alla data del 1° marzo 1990, in particolare l'art. 5, n. 1, del regolamento della Commissione delle Comunità europee 27 novembre 1987, n. 3665, in quanto esso presuppone, per il versamento della restituzione all'esportazione, che "(...) il prodotto sia stato effettivamente immesso come tale sul mercato del paese terzo d'importazione (...)", consentissero all'ente incaricato del controllo (nella specie l'ONIC) di rimettere in discussione i diritti alla restituzione del fornitore, solo perché la merce fornita era stata usata dal suo cliente straniero per elaborare un altro prodotto, che poteva a sua volta essere riesportato in altri Stati membri della Comunità economica europea».

    Sulla questione pregiudiziale

    13 Con la questione pregiudiziale il giudice a quo chiede in sostanza se l'art. 5, n. 1, del regolamento n. 3665/87 vada interpretato nel senso che il pagamento di una restituzione all'esportazione può essere subordinato all'onere di produrre prove supplementari atte a dimostrare che è stato effettivamente immesso come tale sul mercato del paese terzo d'importazione un prodotto che ha subìto in tale paese una trasformazione ritenuta sostanziale per essere stato usato in modo irreversibile nella fabbricazione di un altro prodotto che, a sua volta, poteva essere riesportato nella Comunità.

    14 La Roquette Frères, il governo francese e la Commissione sostengono in proposito che, per quanto riguarda le restituzioni non differenziate, siffatte prove possono essere richieste solo nel caso in cui vi sia motivo di sospettare un abuso consistente nel reintrodurre nella Comunità un prodotto che ha fruito della restituzione. Ciò non accadrebbe, in particolare, quando il prodotto esportato ha subìto una trasformazione sostanziale ed irreversibile, tale da rendere impossibile la reimportazione del prodotto originale.

    15 Essi assumono inoltre che tale interpretazione viene suffragata dal regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 1999, n. 800, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11), il quale avrebbe chiarito la regola vigente in materia. Infatti, secondo l'art. 20 di tale regolamento, il diritto alla restituzione non verrebbe pregiudicato dalla successiva reimportazione della Comunità di un prodotto che, nel paese terzo di destinazione, ha costituito oggetto di una trasformazione sostanziale.

    16 L'ONIC deduce invece che non appena il prodotto, sia pure trasformato, viene reintrodotto nel territorio della Comunità non soddisfa più la condizione secondo cui tale prodotto deve aver lasciato il territorio doganale comunitario ed essere stato immesso in consumo come tale nel paese terzo di destinazione. Infatti, questa immissione in consumo del prodotto come tale andrebbe intesa come utilizzazione del prodotto nel detto paese terzo d'importazione. Ciò non avverrebbe tuttavia nel caso in cui il prodotto, dopo una semplice modifica, sia stato reimportato nel mercato interno comunitario.

    17 In proposito, occorre richiamare la finalità dell'art. 5, n. 1, del regolamento n. 3665/87, che è, in conformità al suo quarto considerando, quella di evitare gli abusi che, nel caso di cui al n. 1, primo comma, lett. b), di tale articolo, consistono in particolare nel rischio di reintroduzione nella Comunità del prodotto esportato (v., in tal senso, sentenza 21 gennaio 1999, causa C-54/95, Germania/Commissione, Racc. pag. I-35, punti 45 e 46).

    18 Al fine di contrastare tali abusi, le competenti autorità degli Stati membri possono esigere, ai sensi dell'art. 5, n. 1, quarto comma, del regolamento n. 3665/87, prove supplementari atte a dimostrare che il prodotto è stato effettivamente immesso come tale sul mercato nel paese terzo di importazione. E' possibile esigere tali prove qualora vi sia il sospetto o la certezza che sono stati commessi abusi (v. sentenza 9 agosto 1994, causa C-347/93, Boterlux, Racc. pag. I-3933, punti 25 e 27).

    19 Ora, l'abuso consistente nel reintrodurre nella Comunità il prodotto già esportato non può sussistere qualora questo abbia subìto una trasformazione sostanziale ed irreversibile, che comporti il suo venir meno in quanto tale e la creazione di un nuovo prodotto rientrante in un'altra voce doganale.

    20 L'interpretazione che risulta dai punti 17-19 della presente sentenza, secondo cui non sussiste abuso ai sensi dell'art. 5, n. 1, primo comma, lett. b), del regolamento n. 3665/87 in caso di trasformazione sostanziale del prodotto di cui trattasi, è d'altronde suffragata dall'art. 20, n. 1, del regolamento n. 800/1999. Quest'ultima disposizione consente infatti di confutare il sospetto di reimportazione adducendo che il prodotto che fruisce di una restituzione non differenziata, dopo aver lasciato il territorio doganale della Comunità, ha costituito oggetto di una elaborazione e di una trasformazione sostanziale ai sensi dell'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), ai termini del quale questa è una trasformazione «economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si [è] conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo [o ha] rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione».

    21 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che l'art. 5, n. 1, del regolamento n. 3665/87 dev'essere interpretato nel senso che il pagamento di una restituzione all'esportazione non può essere subordinato all'onere di produrre prove supplementari atte a dimostrare che è stato effettivamente immesso come tale sul mercato del paese terzo d'importazione un prodotto che ha subìto in tale paese una trasformazione ritenuta sostanziale, per essere stato usato in modo irreversibile nella fabbricazione di un altro prodotto che, a sua volta, può essere esportato verso la Comunità.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    22 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Prima Sezione),

    pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour administrative d'appel di Nancy con ordinanza 25 marzo 1999, dichiara:

    L'art. 5, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli, dev'essere interpretato nel senso che il pagamento di una restituzione all'esportazione non può essere subordinato all'onere di produrre prove supplementari atte a dimostrare che è stato effettivamente immesso come tale sul mercato del paese terzo d'importazione un prodotto che ha subìto in tale paese una trasformazione ritenuta sostanziale per essere stato usato in modo irreversibile nella fabbricazione di un altro prodotto che, a sua volta, può essere esportato verso la Comunità.

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