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Documento 61998CJ0412
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 13 July 2000. # Group Josi Reinsurance Company SA v Universal General Insurance Company (UGIC). # Reference for a preliminary ruling: Cour d'appel de Versailles - France. # Brussels Convention - Personal scope - Plaintiff domiciled in a non-Contracting State - Material scope - Rules of jurisdiction in matters relating to insurance - Dispute concerning a reinsurance contract. # Case C-412/98.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 luglio 2000.
Group Josi Reinsurance Company SA contro Universal General Insurance Company (UGIC).
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour d'appel de Versailles - Francia.
Convenzione di Bruxelles - Ambito di applicazione ratione personae - Attore domiciliato in uno Stato non contraente - Ambito di applicazione ratione materiae - Norme sulla competenza in materia di assicurazioni - Controversia relativa ad un contratto di riassicurazione.
Causa C-412/98.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 luglio 2000.
Group Josi Reinsurance Company SA contro Universal General Insurance Company (UGIC).
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour d'appel de Versailles - Francia.
Convenzione di Bruxelles - Ambito di applicazione ratione personae - Attore domiciliato in uno Stato non contraente - Ambito di applicazione ratione materiae - Norme sulla competenza in materia di assicurazioni - Controversia relativa ad un contratto di riassicurazione.
Causa C-412/98.
Raccolta della Giurisprudenza 2000 I-05925
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2000:399
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 luglio 2000. - Group Josi Reinsurance Company SA contro Universal General Insurance Company (UGIC). - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour d'appel de Versailles - Francia. - Convenzione di Bruxelles - Ambito di applicazione ratione personae - Attore domiciliato in uno Stato non contraente - Ambito di applicazione ratione materiae - Norme sulla competenza in materia di assicurazioni - Controversia relativa ad un contratto di riassicurazione. - Causa C-412/98.
raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-05925
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Competenza - Presupposti per l'applicazione del titolo II - Convenuto domiciliato in uno Stato contraente - Attore domiciliato in un paese terzo - Irrilevanza salvo espressa disposizione della Convenzione
(Convenzione 27 settembre 1968, titolo II)
2 Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Competenza in materia di assicurazioni - Obiettivo - Tutela del contraente debole - Portata - Controversie tra professionisti nell'ambito di un contratto di riassicurazione - Esclusione
(Convenzione 27 settembre 1968, artt. 7-12 bis)
3 Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Competenza in materia di assicurazioni - Obiettivo - Tutela del contraente debole - Portata - Controversie tra un privato ed un riassicuratore - Inclusione
(Convenzione 27 settembre 1968, artt. 7-12 bis)
1 Il titolo II della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica e dalla Convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, è in linea di massima applicabile quando il convenuto ha il domicilio o la sede nel territorio di uno Stato contraente, anche se l'attore è domiciliato in un paese terzo. La regola opposta varrebbe solo nei casi eccezionali in cui un'esplicita disposizione della Convenzione preveda che l'applicazione della norma sulla competenza da essa posta dipende dal fatto che l'attore sia domiciliato in uno Stato contraente. Ciò avviene quando l'attore si avvalga dell'opzione offertagli dagli artt. 5, punto 2, 8, primo comma, punto 2, e 14, primo comma, della Convenzione nonché, in materia di proroga di competenza ai sensi dell'art. 17 della Convenzione, solo nel caso in cui il domicilio del convenuto non si trovi in uno Stato contraente.
(v. punti 47, 61, dispositivo 1)
2 Le norme sulla competenza speciale in materia di assicurazioni di cui agli artt. 7-12 bis della Convenzione 27 settembre 1968, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica e dalla Convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, non riguardano le controversie tra riassicurato e riassicuratore nell'ambito di un contratto di riassicurazione. Infatti, offrendo all'assicurato una gamma di competenze più estesa di quella offerta all'assicuratore ed escludendo qualsiasi possibilità di stabilire una clausola di proroga di competenza a favore di quest'ultimo, dette norme si sono ispirate ad una preoccupazione di tutela dell'assicurato, il quale, nella maggior parte dei casi, si trova di fronte ad un contratto predeterminato le cui clausole non possono più essere oggetto di trattative ed è la persona economicamente più debole. Orbene, nei rapporti tra un riassicurato ed il suo riassicuratore non è giustificata alcuna tutela particolare, posto che le due parti del contratto di riassicurazione sono professionisti e non si può presumere che l'uno si trovi in posizione di debolezza rispetto all'altro.
(v. punti 64, 66, 76, dispositivo 2)
3 Anche se le norme sulla competenza speciale in materia di assicurazioni di cui agli artt. 7-12 bis della Convenzione 27 settembre 1968, non riguardano le controversie tra riassicurato e riassicuratore nell'ambito di un contratto di riassicurazione, esse tuttavia, trovano, integrale applicazione quando, in forza della normativa di uno Stato contraente, il contraente dell'assicurazione, l'assicurato o il beneficiario di un contratto di assicurazione dispongono della facoltà di rivolgersi direttamente all'eventuale riassicuratore dell'assicuratore per far valere nei confronti del primo i diritti loro spettanti sulla base del contratto. Infatti, in un caso del genere l'attore si trova in posizione di debolezza rispetto al riassicuratore professionista, sicché l'obiettivo di tutela particolare inerente agli artt. 7 e seguenti della Convenzione giustifica l'applicazione delle norme specifiche da essi previste.
(v. punto 75)
Nel procedimento C-412/98,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla Cour d'appel di Versailles (Francia) nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Group Josi Reinsurance Company SA
e
Universal General Insurance Company (UGIC),
"domanda vertente sull'interpretazione delle disposizioni del titolo II della citata convenzione 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), dalla convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1) e dalla convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1),
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, R. Schintgen (relatore), J.-P. Puissochet, G. Hirsch e dalla signora F. Macken, giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Group Josi Reinsurance Company SA, dall'avv. C. Bouckaert, del foro di Parigi;
- per la Universal General Insurance Company (UGIC), dall'avv. B. Mettetal, del foro di Parigi;
- per il governo francese, dalle signore K. Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e R. Loosli-Surrans, chargé de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti;
- per il governo del Regno Unito, dalla signora R. Magrill, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dall'avv. D. Lloyd Jones, barrister;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori J. L. Iglesias Buhigues, consigliere giuridico, e A. X. Lewis, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del governo francese e della Commissione, all'udienza del 10 febbraio 2000,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 9 marzo 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 5 novembre 1998, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 novembre seguente, la Cour d'appel di Versailles ha sollevato, a norma del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, due questioni pregiudiziali sull'interpretazione delle disposizioni del titolo II di tale convenzione (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), dalla convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1) e dalla convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1; in prosieguo: la «convenzione»).
2 Le questioni sono sorte nell'ambito di una controversia tra la Universal General Insurance Company (in prosieguo: l'«UGIC»), società assicuratrice di diritto canadese con sede in Vancouver (Canada), in liquidazione, e la Group Josi Reinsurance Company SA (in prosieguo: la «Group Josi»), società riassicuratrice di diritto belga con sede in Bruxelles (Belgio), riguardo ad una somma di denaro che l'UGIC esige dalla Group Josi in quanto parte a un contratto di riassicurazione.
La convenzione
3 Le norme sulla competenza stabilite dalla convenzione figurano nel titolo II, costituito dagli artt. 2-24.
4 Al riguardo, l'art. 2 della convenzione, che fa parte della sezione 1 del titolo II intitolata «Disposizioni generali», recita:
«Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato.
Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato nel quale esse hanno il domicilio, si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini».
5 L'art. 3, primo comma, della convenzione, che figura nella stessa sezione, dispone quanto segue:
«Le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente solo in virtù delle norme enunciate alle sezioni da 2 a 6 del presente titolo».
6 L'art. 3, secondo comma, della convenzione vieta all'attore di invocare le norme derogative sulla competenza vigenti negli Stati contraenti fondate, in particolare, sulla nazionalità delle parti e sul domicilio o sulla residenza dell'attore.
7 L'art. 4, contenuto anch'esso nella sezione 1 del titolo II della convenzione, è redatto nel modo seguente:
«Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato contraente, dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16.
Chiunque abbia il domicilio nel territorio di uno Stato contraente può, indipendentemente dalla propria nazionalità ed al pari dei cittadini di detto Stato, invocare nei confronti del convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, segnatamente quelle contemplate dall'articolo 3, secondo comma».
8 Nelle sezioni 2-6 del titolo II la convenzione prevede norme sulla competenza speciale o esclusiva.
9 Così, l'art. 5, contenuto nella sezione 2 - «Competenze speciali» - del titolo II della convenzione, recita:
«Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:
1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; [...]
2) in materia di obbligazione alimentare, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale [...]
[...]».
10 Gli artt. 7-12 bis costituiscono la sezione 3, intitolata «Competenza in materia d'assicurazioni», del titolo II della convenzione.
11 L'art. 7 della convenzione dispone quanto segue:
«In materia di assicurazioni, la competenza è regolata dalla presente sezione [...]».
12 L'art. 8 della convenzione è formulato nel modo seguente:
«L'assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere convenuto:
1) davanti ai giudici dello Stato in cui ha domicilio, oppure
2) in un altro Stato contraente, davanti al giudice del luogo in cui ha domicilio il contraente dell'assicurazione, oppure
3) se si tratta di un coassicuratore, davanti al giudice di uno Stato contraente presso il quale sia stata proposta l'azione contro l'assicuratore delegato della coassicurazione.
Qualora l'assicuratore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato contraente, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra filiale in uno Stato contraente, egli è considerato, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di tale Stato».
13 La sezione 4 del titolo II della convenzione contiene le norme sulla competenza in materia di contratti conclusi da consumatori.
14 L'art. 14, primo comma, che figura nella detta sezione, dispone quanto segue:
«L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio tale parte ha il proprio domicilio, sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il consumatore».
15 L'art. 16, che costituisce la sezione 5 del titolo II della convenzione, enuncia norme sulla competenza esclusiva e precisa che queste si applicano «indipendentemente dal domicilio».
16 Ai sensi dell'art. 17, primo comma, che figura nella sezione 6 - «Proroga di competenza» - del titolo II della convenzione:
«Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente. [...]».
17 L'art. 18, anch'esso contenuto nella sezione 6, dispone quanto segue:
«Al di fuori dei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni della presente convenzione, il giudice di uno Stato contraente davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene solo per eccepire l'incompetenza o se esiste un'altra giurisdizione esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 16».
La causa principale
18 Dagli atti della causa principale risulta che l'UGIC ha incaricato il suo mediatore Euromepa, società di diritto francese con sede in Francia, di concludere un contratto di riassicurazione, con effetto dal 1_ aprile 1990, relativo ad un portafoglio di assicurazione multirischio abitazione localizzato in Canada.
19 Con fax 27 marzo 1990 la Euromepa ha offerto alla Group Josi una partecipazione a tale contratto di riassicurazione indicando che «i riassicuratori principali sono la Union Ruck con il 24% e l'Agrippina Ruck con il 20%».
20 Con fax 6 aprile 1990 la Group Josi ha dato il proprio accordo ad una partecipazione nella misura del 7,5%.
21 Il 28 marzo 1990 la Union Ruck aveva informato la Euromepa di non volere prolungare la sua partecipazione oltre il 31 maggio 1990 e l'Agrippina Ruck, con lettera 30 maggio 1990, aveva comunicato allo stesso mediatore che avrebbe ridotto la sua partecipazione al 10% a decorrere dal 1_ giugno 1990. Tali recessi erano motivati da cambiamenti di politica economica imposti dalle società capogruppo delle dette imprese di assicurazione già stabilite nel territorio americano.
22 Il 25 febbraio 1991 la Euromepa ha inviato alla Group Josi, dapprima, un estratto conto che presentava un saldo debitore, indi un conteggio finale da cui risultava che quest'ultima era debitrice, in seguito alla partecipazione all'operazione di riassicurazione, di una somma di CAD 54 679,34.
23 Con lettera 5 marzo 1991 la Group Josi si è rifiutata di versare tale somma adducendo, in sostanza, che la sua adesione al contratto di riassicurazione era stata ottenuta fornendole informazioni che successivamente sarebbero risultate erronee.
24 Di conseguenza, il 6 luglio 1994 la UGIC ha citato la Group Josi dinanzi al Tribunal de commerce di Nanterre (Francia).
25 La Group Josi ha eccepito l'incompetenza del giudice adito a favore del Tribunal de commerce di Bruxelles, luogo della sua sede sociale, avvalendosi della convenzione e, qualora fosse dichiarato applicabile il diritto ordinario, dell'art. 1247 del codice civile francese.
26 Con sentenza 27 luglio 1995 il Tribunal de commerce di Nanterre ha dichiarato la propria competenza in quanto l'UGIC è una società di diritto canadese non stabilita nella Comunità, sicché non si può eccepire nei suoi confronti l'incompetenza prevista dalla convenzione. Nel merito, ha condannato la Group Josi al pagamento della somma chiesta dall'UGIC, oltre agli interessi legali a decorrere dal 6 luglio 1994.
27 La Group Josi ha quindi interposto appello dinanzi alla Cour d'appel di Versailles.
28 A sostegno dell'impugnazione essa ha fatto valere che la convenzione si applica a qualsiasi controversia la quale presenti un criterio di collegamento alla convenzione. Orbene, quest'ultima dovrebbe essere applicata nel caso di specie. Infatti, il principale criterio di collegamento sarebbe quello previsto all'art. 2, primo comma, della convenzione, vale a dire il domicilio del convenuto. Avendo sede in Bruxelles e non disponendo di nessuna sede secondaria in Francia, la Group Josi potrebbe essere convenuta, in conformità di tale disposizione, soltanto dinanzi a un giudice belga. Essa ha altresì invocato l'art. 5, punto 1, della convenzione, sostenendo al riguardo che l'obbligazione dedotta in giudizio, in quanto debito derivante da contratto ed in mancanza di clausole in senso contrario nel contratto di riassicurazione, doveva essere eseguita al domicilio del debitore, cioè in Bruxelles.
29 L'UGIC ha invece fatto valere che le norme sulla competenza poste dalla convenzione possono applicarsi solo se l'attore è del pari domiciliato in uno Stato contraente. Poiché l'UGIC è una società di diritto canadese senza sedi secondarie in uno Stato contraente, la convenzione non sarebbe applicabile nel caso di specie.
30 La Cour d'appel ha anzitutto rilevato che, quantunque si possa ritenere che una controversia è sufficientemente pertinente alla Comunità europea per giustificare la competenza dei giudici di uno Stato contraente quando, come nel caso di specie, il convenuto è domiciliato in uno Stato contraente, altra questione è quella se ad un attore domiciliato in uno Stato estraneo alla convenzione possano essere opposte le norme specifiche di quest'ultima, il che condurrebbe necessariamente ad un'estensione del diritto comunitario a paesi terzi.
31 La Cour d'appel ha poi osservato che l'art. 7 della convenzione si limita a trattare delle «assicurazioni» senza altre precisazioni, sicché sorgerebbe la questione se la riassicurazione sia inclusa nell'ambito di applicazione del sistema autonomo di competenza istituito dagli artt. 7-12 bis della convenzione. A tale riguardo, sebbene si possa ritenere che tali articoli mirano a tutelare l'assicurato in quanto parte debole del contratto di assicurazione e che tale caratteristica non si ritrova in materia di riassicurazione, il testo della convenzione non escluderebbe la riassicurazione.
Le questioni pregiudiziali
32 Ritenendo pertanto che la soluzione della controversia richiedesse un'interpretazione della convenzione, la Cour d'appel di Versailles ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte alcune questioni pregiudiziali.
«1) Se la convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, sia applicabile non solo alle controversie "intracomunitarie" ma anche alle controversie "pertinenti alla Comunità". Più precisamente, se alla parte attrice, domiciliata in Canada, siano opponibili da parte della convenuta, stabilita in uno Stato contraente, le specifiche regole di competenza dettate da tale convenzione.
2) Se le specifiche regole di competenza in materia di assicurazioni, dettate dagli artt. 7 e seguenti della convenzione di Bruxelles, siano applicabili in materia di riassicurazione».
Sulla prima questione
33 Con la prima questione il giudice a quo chiede in sostanza se le norme sulla competenza previste dalla convenzione si applichino quando il convenuto ha il domicilio o la sede nel territorio di uno Stato contraente, anche se l'attore è domiciliato in un paese terzo.
34 Per risolvere tale questione occorre anzitutto sottolineare che il sistema di attribuzione della competenza di diritto comune di cui al titolo II della convenzione è fondato sul principio, sancito nell'art. 2, in forza del quale le persone domiciliate nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato.
35 La natura di principio generale di tale norma sulla competenza, espressione del broccardo actor sequitur forum rei, si spiega con il fatto che essa consente al convenuto di difendersi, in linea di massima, più agevolmente [v., in tale senso, sentenza 17 giugno 1992, causa C-26/91, Handte, Racc. pag. I-3967, punto 14; v. anche la relazione Jenard sulla convenzione di Bruxelles (GU 1979, C 59, pag. 1, in particolare pag. 18)].
36 Solo in deroga a tale principio fondamentale, secondo cui la competenza spetta ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio il convenuto ha il domicilio o la sede, l'art. 3, primo comma, della convenzione prevede che, nei casi esaustivamente elencati nelle sezioni 2-6 del titolo II, il convenuto domiciliato o stabilito in uno Stato contraente possa, in caso di competenza speciale, o debba, in caso di competenza esclusiva o di proroga della competenza, essere sottratto ai giudici dello Stato del suo domicilio e citato dinanzi ad un giudice di un altro Stato contraente.
37 Pertanto, le sezioni 2-6 del titolo II della convenzione contengono talune disposizioni particolari che, ai fini della determinazione del giudice competente, si allontanano dal criterio generale del domicilio del convenuto riconoscendo eccezionalmente una certa influenza al domicilio dell'attore.
38 Così, in primo luogo, per agevolare l'azione intentata dal creditore di alimenti, l'art. 5, punto 2, della convenzione gli riconosce la facoltà di citare il convenuto in uno Stato contraente diverso da quello di quest'ultimo, davanti al giudice del luogo in cui l'attore ha il domicilio o la residenza abituale.
39 Parimenti, allo scopo di tutelare la parte del contratto ritenuta più debole rispetto all'altra, gli artt. 8, primo comma, punto 2, e 14, primo comma, della convenzione prevedono rispettivamente che il contraente dell'assicurazione e il consumatore hanno il diritto di presentare ricorso avverso la controparte davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio sono domiciliati.
40 Sebbene tali norme sulla competenza speciale riconoscano una rilevanza eccezionale al fatto che l'attore sia domiciliato in uno Stato contraente, ciononostante esse si limitano ad offrirgli la possibilità di scegliere un foro diverso da quello dei giudici dello Stato contraente in cui il convenuto ha il domicilio, che costituisce la regola generale su cui si fonda la convenzione.
41 In secondo luogo, l'art. 17 della convenzione prevede la competenza esclusiva del giudice o dei giudici di uno Stato contraente scelti dalle parti, purché una di esse sia domiciliata nel territorio di uno Stato contraente.
42 Questa condizione non riguarda necessariamente il domicilio del convenuto, sicché eventualmente può essere determinante il luogo in cui è domiciliato l'attore. Tuttavia, da tale disposizione discende altresì che la norma sulla competenza che essa pone si applica quando il convenuto è domiciliato in uno Stato contraente, anche se l'attore ha il domicilio in un paese terzo (v., in tale senso, la citata relazione Jenard, punto 38).
43 Per contro, le altre disposizioni che figurano nelle sezioni 2-6 del titolo II della convenzione non attribuiscono alcuna rilevanza al domicilio dell'attore.
44 E' vero che, conformemente all'art. 18 della convenzione, la comparizione volontaria del convenuto fonda la competenza del giudice di uno Stato contraente adito dall'attore, senza che rilevi il luogo del domicilio del convenuto.
45 Tuttavia, benché il giudice adito debba essere quello di uno Stato contraente, tale disposizione non richiede altresì che l'attore sia domiciliato nel territorio di un siffatto Stato.
46 La medesima conclusione può essere tratta dall'art. 16 della convenzione, ai sensi del quale le norme sulla competenza esclusiva da esso previste si applicano a prescindere dal domicilio delle parti. Infatti la ragion d'essere di tali norme sulla competenza esclusiva è l'esistenza di un nesso di collegamento particolarmente stretto tra la controversia e uno Stato contraente, indipendentemente dal domicilio tanto del convenuto quanto dell'attore (per quanto riguarda più in particolare, in materia di locazione immobiliare, la competenza esclusiva dei giudici dello Stato contraente in cui sorge l'immobile, v. segnatamente sentenza 27 gennaio 2000, causa C-8/98, Dansommer, Racc. pag. I-393, punto 27).
47 Alla luce delle considerazioni che precedono occorre osservare che solo in ipotesi del tutto eccezionali il titolo II della convenzione riconosce un rilievo determinante, per l'attribuzione della competenza, al fatto che l'attore sia domiciliato in uno Stato contraente. Infatti, ciò avviene solo ove l'attore si avvalga dell'opzione offertagli dagli artt. 5, punto 2, 8, primo comma, punto 2, e 14, primo comma, della convenzione nonché, in caso di proroga di competenza ai sensi dell'art. 17 della convenzione, solo ove il domicilio del convenuto non si trovi in uno Stato contraente.
48 Ora, nessuna di tali ipotesi particolari ricorre nella causa principale.
49 Inoltre, da una giurisprudenza consolidata risulta che le norme sulla competenza che derogano al principio generale dell'art. 2, primo comma, della convenzione, secondo cui la competenza spetta ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato o stabilito il convenuto, non possono essere applicate oltre i casi esplicitamente previsti dalla convenzione (v., in particolare, sentenze Handte, citata, punto 14; 19 gennaio 1993, causa C-89/91, Shearson Lehman Hutton, Racc. pag. I-139, punti 15 e 16; 3 luglio 1997, causa C-269/95, Benincasa, Racc. pag. I-3767, punto 13, e 27 ottobre 1998, causa C-51/97, Réunion européenne e a., Racc. pag. I-6511, punto 16).
50 Si deve aggiungere che, come risulta già dall'art. 3, secondo comma, della convenzione - che vieta all'attore di far valere contro il convenuto domiciliato in uno Stato contraente le norme nazionali sulla competenza fondate, in particolare, sul domicilio o sulla residenza dell'attore -, la convenzione denota un chiaro sfavore per la competenza dei giudici del domicilio dell'attore (v. sentenze 11 gennaio 1990, causa C-220/88, Dumez France e Tracoba, Racc. pag. I-49, punto 16, e Shearson Lehman Hutton, citata, punto 17). Ne discende che la convenzione non deve essere interpretata nel senso che, al di fuori dei casi espressamente previsti, riconosce la competenza dei giudici del domicilio dell'attore, consentendo così a quest'ultimo, tramite la scelta del proprio domicilio, di determinare il giudice competente (v., in tale senso, sentenza Dumez France e Tracoba, citata, punto 19).
51 E' vero che l'art. 4 della convenzione prevede una deroga alla norma posta dall'art. 3, secondo comma. L'art. 4 dispone infatti che, se il convenuto non è domiciliato in uno Stato contraente, la competenza è determinata conformemente alla legge vigente in ciascuno Stato contraente, salvo solo l'art. 16 della convenzione - che si applica senza prendere in considerazione il domicilio -, e che l'attore domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può invocarvi nei confronti di tale convenuto le norme derogative sulla competenza vigenti in tale Stato ed esemplificativamente elencate nell'art. 3, secondo comma, della convenzione.
52 Tuttavia, nella parte in cui prevede che le norme sulla competenza dettate dalla convenzione non si applichino quando il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, l'art. 4 della convenzione conferma il principio fondamentale enunciato all'art. 2, primo comma, della stessa.
53 Tenuto conto del complesso delle considerazioni sopra svolte, occorre concludere che in linea di principio il sistema delle norme attributive della competenza istituito dalla convenzione non è fondato sul criterio del domicilio o della sede dell'attore.
54 Inoltre, come risulta dalla lettera degli artt. 2, secondo comma, e 4, secondo comma, della convenzione, tale sistema non adotta nemmeno il criterio della nazionalità delle parti.
55 La convenzione sancisce invece il principio fondamentale della competenza dei giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato o stabilito il convenuto.
56 Come risulta dal punto 47 della presente sentenza, solo in deroga a tale norma generale la convenzione contiene talune disposizioni particolari che, in ipotesi chiaramente delimitate, attribuiscono rilevanza al domicilio dell'attore.
57 Ne consegue che, di norma, il luogo del domicilio dell'attore non rileva ai fini dell'applicazione delle norme sulla competenza poste dalla convenzione, giacché tale applicazione dipende in linea di massima dal solo criterio del domicilio del convenuto in uno Stato contraente.
58 La regola opposta varrebbe solo nei casi eccezionali in cui la convenzione fa esplicitamente dipendere l'applicazione delle norme sulla competenza dal fatto che l'attore sia domiciliato in uno Stato contraente.
59 Di conseguenza, in linea di massima la convenzione non osta a che le norme sulla competenza che essa pone si applichino ad una controversia tra un convenuto domiciliato in uno Stato contraente e un attore domiciliato in paese terzo.
60 Pertanto, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 21 delle conclusioni, in piena consonanza con tale constatazione la Corte ha già interpretato le norme sulla competenza dettate dalla convenzione in casi in cui l'attore aveva il domicilio o la sede in un paese terzo, mentre le disposizioni rilevanti della convenzione non prevedevano eccezioni al principio generale della competenza dei giudici dello Stato contraente nel cui territorio il convenuto è domiciliato (v. sentenze 25 luglio 1991, causa C-190/89, Rich, Racc. pag. I-3855, e 6 dicembre 1994, causa C-406/92, Tatry, Racc. pag. I-5439).
61 Si deve quindi risolvere la prima questione pregiudiziale nel senso che in linea di massima il titolo II della convenzione è applicabile quando il convenuto ha il domicilio o la sede nel territorio di uno Stato contraente, anche se l'attore è domiciliato in un paese terzo. La regola opposta varrebbe solo nei casi eccezionali in cui un'esplicita disposizione della convenzione preveda che l'applicazione della norma sulla competenza da essa posta dipende dal fatto che l'attore sia domiciliato in uno Stato contraente.
Sulla seconda questione
62 Al riguardo occorre rilevare che le norme sulla competenza in materia di assicurazioni, contenute nella sezione 3 del titolo II della convenzione, si applicano esplicitamente a taluni tipi particolari di contratti di assicurazione, come l'assicurazione obbligatoria, l'assicurazione sulla responsabilità civile, l'assicurazione relativa ad un immobile o l'assicurazione marittima e aerea. Inoltre, l'art. 8, primo comma, punto 3, della convenzione si riferisce esplicitamente alla coassicurazione.
63 La riassicurazione non è invece presa in considerazione da alcuna disposizione della detta sezione.
64 D'altra parte, secondo una giurisprudenza costante, dall'esame delle disposizioni della sezione 3 del titolo II della convenzione, chiarite dai lavori preparatori, risulta che, offrendo all'assicurato una gamma di competenze più estesa di quella offerta all'assicuratore ed escludendo qualsiasi possibilità di stabilire una clausola di proroga della competenza a favore di quest'ultimo, le dette disposizioni si sono ispirate ad una preoccupazione di tutela dell'assicurato, il quale, nella maggior parte dei casi, si trova di fronte ad un contratto predeterminato le cui clausole non possono più essere oggetto di trattative ed è la persona economicamente più debole (sentenza 14 luglio 1983, causa 201/82, Gerling e a., Racc. pag. 2503, punto 17).
65 La finalità di tali disposizioni, che è quella di tutelare il contraente ritenuto economicamente più debole e giuridicamente meno esperto, implica tuttavia che le norme sulla competenza speciale all'uopo previste dalla convenzione non vengano estese a favore di persone per le quali tale protezione non appare giustificata (v. per analogia, quanto agli artt. 13 e seguenti della convenzione relativi alla competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori, sentenza Shearson Lehman Hutton, citata, punto 19).
66 Orbene, nei rapporti tra un riassicurato ed il suo riassicuratore non è giustificata alcuna tutela particolare. Le due parti del contratto di riassicurazione sono infatti professionisti del settore delle assicurazioni, e non si può presumere che l'uno si trovi in posizione di debolezza rispetto all'altro.
67 Pertanto, sia la lettera sia lo spirito e la finalità delle disposizioni di cui è causa consentono di concludere che queste ultime non si applicano a rapporti riassicuratore-riassicurato nell'ambito di un contratto di riassicurazione.
68 Quest'interpretazione trova conferma nel sistema di norme sulla competenza istituito dalla convenzione.
69 Così, la sezione 3 del titolo II della convenzione contiene norme che attribuiscono la competenza a giudici diversi da quelli dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il convenuto. In particolare, l'art. 8, primo comma, punto 2, della convenzione prevede la competenza del giudice del luogo in cui ha domicilio il contraente dell'assicurazione.
70 Ora, come è già stato ricordato al punto 49 della presente sentenza, risulta da una giurisprudenza consolidata che le norme sulla competenza che derogano al principio generale dell'art. 2, primo comma, della convenzione, secondo cui la competenza spetta ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il convenuto, non possono essere applicate oltre i casi da questa previsti.
71 Tale interpretazione vale a fortiori per una norma sulla competenza come quella prevista nell'art. 8, primo comma, punto 2, della convenzione, che consente al contraente dell'assicurazione di citare il convenuto innanzi ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato l'attore.
72 Infatti, per le ragioni più ampiamente esposte al punto 50 della presente sentenza, gli autori della convenzione hanno manifestato il loro sfavore nei confronti della competenza dei giudici del domicilio dell'attore al di fuori dei casi da essa espressamente previsti.
73 Conseguentemente, non è possibile ritenere che la sezione 3 del titolo II della convenzione si applichi ai rapporti tra un riassicurato ed un riassicuratore nell'ambito di un contratto di riassicurazione.
74 Tale interpretazione è inoltre corroborata dalla relazione Schlosser relativa alla convenzione di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione di Bruxelles (GU 1979, C 59, pag. 71, in particolare pag. 117), secondo cui «[U]n contratto di riassicurazione non può essere equiparato a un contratto di assicurazione. Pertanto gli articoli da 7 a 12 non si applicano ai contratti di riassicurazione».
75 Al riguardo occorre tuttavia precisare che, come ha giustamente sottolineato la Commissione, le norme sulla competenza speciale in materia di assicurazioni, quantunque non riguardino le controversie tra riassicurato e riassicuratore nell'ambito di un contratto di riassicurazione come quello su cui verte la causa principale, trovano, tuttavia, integrale applicazione quando, in forza della normativa di uno Stato contraente, il contraente dell'assicurazione, l'assicurato o il beneficiario di un contratto di assicurazione dispongono della facoltà di rivolgersi direttamente all'eventuale riassicuratore dell'assicuratore per far valere nei confronti del primo i diritti loro spettanti sulla base del contratto, ad esempio in caso di fallimento o di liquidazione dell'assicuratore. Infatti, in un caso del genere l'attore si trova in posizione di debolezza rispetto al riassicuratore professionista, sicché l'obiettivo di tutela particolare inerente agli artt. 7 e seguenti della convenzione giustifica l'applicazione delle norme specifiche da essi previste.
76 Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, la seconda questione pregiudiziale va risolta nel senso che le norme sulla competenza speciale in materia di assicurazioni contenute negli artt. 7-12 bis della convenzione non si applicano alle controversie tra un riassicuratore ed un riassicurato nell'ambito di un contratto di riassicurazione.
Sulle spese
77 Le spese sostenute dal governo francese e da quello del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Cour d'appel di Versailles con ordinanza 5 novembre 1998, dichiara:
1) Il titolo II della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica e dalla convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, è in linea di massima applicabile quando il convenuto ha il domicilio o la sede nel territorio di uno Stato contraente, anche se l'attore è domiciliato in un paese terzo. La regola opposta varrebbe solo nei casi eccezionali in cui un'esplicita disposizione della detta convenzione preveda che l'applicazione della norma sulla competenza da essa posta dipende dal fatto che l'attore sia domiciliato in uno Stato contraente.
2) Le norme sulla competenza speciale in materia di assicurazioni contenute negli artt. 7-12 bis della detta convenzione non si applicano alle controversie tra un riassicuratore ed un riassicurato nell'ambito di un contratto di riassicurazione.