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Documento 61998CJ0352

    Sentenza della Corte del 4 luglio 2000.
    Laboratoires pharmaceutiques Bergaderm SA e Jean-Jacques Goupil contro Commissione delle Comunità europee.
    Ricorso contro una sentenza del Tribunale - Responsabilità extra-contrattuale della Comunità - Emanazione della direttiva 95/34/CE.
    Causa C-352/98 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 2000 I-05291

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2000:361

    61998J0352

    Sentenza della Corte del 4 luglio 2000. - Laboratoires pharmaceutiques Bergaderm SA e Jean-Jacques Goupil contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una sentenza del Tribunale - Responsabilità extra-contrattuale della Comunità - Emanazione della direttiva 95/34/CE. - Causa C-352/98 P.

    raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-05291


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Mera ripetizione dei motivi e degli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale - Mancata individuazione dell'errore di diritto lamentato - Irricevibilità

    [Trattato CE, art. 168 A (divenuto art. 225 CE); Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]

    2 Responsabilità extracontrattuale - Responsabilità della Comunità ai sensi dell'art. 215 del Trattato (divenuto art. 288 CE) - Responsabilità degli Stati membri per la violazione del diritto comunitario - Presupposti identici - Violazione grave e manifesta del diritto comunitario

    [Trattato CE, art. 215 (divenuto art. 288 CE)]

    3 Ravvicinamento delle legislazioni - Prodotti cosmetici - Direttiva 76/768 - Lista delle sostanze il cui uso è vietato - Procedimento di modifica - Consultazione da parte della Commissione del comitato per l'adeguamento - Mancanza di parere - Ritiro da parte della Commissione della sua proposta - Ammissibilità

    (Direttiva del Consiglio 76/768/CEE)

    Massima


    1 Emerge dagli artt. 168 A del Trattato (divenuto art. 225 CE), 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non è conforme a tali precetti il ricorso che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto ad individuare l'errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale. Infatti, un ricorso di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte.

    (v. punti 34-35)

    2 I presupposti in presenza dei quali sorge la responsabilità extracontrattuale della Comunità per i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni non devono essere diversi, in mancanza di specifica giustificazione, da quelli che disciplinano la responsabilità dello Stato per i danni causati ai singoli in conseguenza della violazione del diritto comunitario. Infatti, la tutela dei diritti attribuiti ai singoli dal diritto comunitario non può variare in funzione della natura, nazionale o comunitaria, dell'organo che ha cagionato il danno.

    Un diritto al risarcimento è riconosciuto dal diritto comunitario in quanto siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che si tratti di violazione sufficientemente caratterizzata e, infine, che esista un nesso causale diretto tra la violazione e il danno subìto dai soggetti lesi.

    Quanto alla violazione sufficientemente caratterizzata del diritto comunitario, sia per quanto riguarda la responsabilità della Comunità ai sensi dell'art. 215 del Trattato (divenuto art. 288 CE), sia per quanto attiene alla responsabilità degli Stati membri per violazioni del diritto comunitario, il criterio decisivo per considerare sussistente tale presupposto è quello della violazione manifesta e grave, da parte di uno Stato membro o di un'istituzione comunitaria, dei limiti posti al loro potere discrezionale. Quando lo Stato membro o l'istituzione in questione dispongano solamente di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per accertare l'esistenza di una violazione grave e manifesta. A questo proposito, la natura generale o individuale di un atto di un'istituzione non costituisce un criterio determinante per individuare i limiti del potere discrezionale di cui dispone l'istituzione in questione.

    (v. punti 41-44, 46)

    3 In assenza del parere del comitato per l'adeguamento, istituito dalla direttiva 76/768, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, in materia di provvedimenti volti a limitare la concentrazione massima consentita di sostanze utilizzate nella preparazione dei prodotti cosmetici, la Commissione non è obbligata a sottoporre gli stessi provvedimenti, senza modifica, al Consiglio. Infatti, la Commissione deve disporre, in pratiche delicate e controverse, di un margine discrezionale e di un termine sufficienti e, pertanto, può legittimamente procedere, nella riunione stessa del comitato per l'adeguamento, al ritiro della propria proposta sulle misure da adottare.

    (v. punti 65-66)

    Parti


    Nella causa C-352/98 P,

    Laboratoires pharmaceutiques Bergaderm SA, in liquidazione giudiziaria, con sede a Rungis (Francia),

    e

    Jean-Jacques Goupil, residente a Chevreuse (Francia),

    rappresentati dagli avv.ti J.-P. Spitzer e Y.-M. Moray, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. A. May, 398, route d'Esch,

    ricorrenti,

    avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 16 luglio 1998, nella causa T-199/96, Bergaderm e Goupil/Commissione (Racc. pag. II-2805),

    procedimento in cui l'altra parte è:

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor P. van Nuffel, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. A. Barav, del foro di Parigi e barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta in primo grado,

    sostenuta da

    Repubblica francese, rappresentata dalle signore K. Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione degli Affari giuridici del Ministero degli Affari esteri, e R. Loosli-Surrans, «chargé de mission» presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,

    interveniente nel procedimento di impugnazione,

    LA CORTE,

    composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida, L. Sevón (relatore) e R. Schintgen, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, P. Jann, H. Ragnemalm, M. Wathelet, V. Skouris e dalla signora F. Macken, giudici,

    avvocato generale: N. Fennelly

    cancelliere: D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 30 novembre 1999,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 27 gennaio 2000,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 24 settembre 1998, la società Laboratoires pharmaceutiques Bergaderm SA (in prosieguo: la «Bergaderm»), in liquidazione giudiziaria, ed il suo presidente - direttore generale, signor Goupil, hanno proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee pronunciata il 16 luglio 1998, nella causa T-199/96, Bergaderm e Goupil/Commissione (Racc. pag. II-2805; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso dei medesimi diretto ad ottenere il risarcimento del preteso danno subìto dagli stessi per effetto dell'elaborazione e dell'emanazione della diciottesima direttiva della Commissione 10 luglio 1995, 95/34/CE, recante adattamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 167, pag. 19; in prosieguo: la «direttiva di adattamento»).

    2 Con ordinanza del presidente della Corte 12 febbraio 1999 la Repubblica francese è stata autorizzata ad intervenire a sostegno della Commissione.

    Il contesto normativo

    3 Ai punti 1-5 della sentenza impugnata il Tribunale ha descritto il contesto normativo nei termini seguenti:

    «1. L'art. 4 della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 262, pag. 169; in prosieguo: la «direttiva sui prodotti cosmetici»), modificata, in particolare, dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/35/CEE (GU L 151, pag. 32), impone agli Stati membri di vietare l'immissione in commercio di prodotti cosmetici che contengano sostanze menzionate nell'«elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici» (allegato II della direttiva), nonché prodotti cosmetici contenenti sostanze menzionate nell'«elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo in determinati limiti e condizioni» (allegato III, prima parte) oltre i limiti e al di fuori delle condizioni indicate.

    2. L'art. 9 della direttiva sui prodotti cosmetici ha istituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici (in prosieguo: il «comitato per l'adeguamento»). La medesima disposizione precisa che il comitato per l'adeguamento è composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

    3. Con decisione della Commissione 19 dicembre 1977, 78/45/CEE, riguardante l'istituzione di un comitato scientifico di cosmetologia (GU 1978, L 13, pag. 24; in prosieguo: la «decisione 78/45») è stato istituito un comitato scientifico di cosmetologia (in prosieguo: il «comitato scientifico») presso la Commissione. Ai sensi dell'art. 2 di tale decisione, il compito che il comitato scientifico è chiamato a svolgere consiste nel fornire pareri alla Commissione su qualsiasi problema di carattere scientifico e tecnico riguardante i prodotti cosmetici e, in particolare, sulle sostanze utilizzate per la preparazione dei prodotti cosmetici e sulle condizioni di utilizzazione di tali prodotti. La medesima decisione dispone che i membri del comitato sono nominati dalla Commissione tra «personalità scientifiche altamente qualificate e competenti nei settori [dei prodotti cosmetici]» (art. 4), che i rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del comitato, che la Commissione può invitare a partecipare alle riunioni del comitato anche «personalità particolarmente competenti negli argomenti allo studio» (art. 8, nn. 2 e 3), e che il comitato scientifico può anche costituire nel suo ambito gruppi di lavoro che si riuniscono su convocazione della Commissione (artt. 7 e 8).

    4. L'art. 8, n. 2, della direttiva sui prodotti cosmetici dispone che le modifiche necessarie per adeguare l'allegato II al progresso tecnico sono determinate secondo la procedura di cui all'art. 10.

    5. Quest'ultima comporta le fasi seguenti:

    - il comitato per l'adeguamento viene investito della questione dal suo presidente;

    - il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare;

    - il comitato per l'adeguamento formula, a maggioranza qualificata, un parere sul progetto, senza che il presidente partecipi alla votazione;

    - nel caso in cui il parere del comitato per l'adeguamento sia conforme alle misure progettate dalla Commissione, quest'ultima adotta tali misure;

    - nel caso in cui il parere del comitato non sia conforme alle misure progettate dalla Commissione, o in mancanza del parere del comitato, la Commissione deve sottoporre immediatamente una proposta al Consiglio, il quale delibera a maggioranza qualificata; se, tuttavia, al termine di un periodo di tre mesi dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio quest'ultimo non ha deliberato, le misure proposte sono adottate dalla Commissione».

    I fatti e la sentenza impugnata

    4 La Bergaderm operava sul mercato dei prodotti parafarmaceutici e cosmetici. Essa produceva, in particolare, il Bergasol, un olio solare contenente, oltre ad olio vegetale e filtri, essenza di bergamotto. Tra le molecole componenti l'essenza di bergamotto figurano «psoraleni», denominati anche «furocumarine». Uno di essi è il «bergaptene», noto nel mondo scientifico anche col nome di «5-Metossi-Psoralene» (in prosieguo: il «5-MOP»).

    5 Si sospetta che il 5-MOP, allo stato chimico puro, sia potenzialmente cancerogeno. E' sorta la questione se esso sia potenzialmente cancerogeno anche quale componente dell'essenza di bergamotto utilizzata in associazione con filtri in un prodotto abbronzante.

    6 Tale questione è stata oggetto di una controversia scientifica. Nel marzo 1987 il governo tedesco chiedeva alla Commissione di sottoporre al comitato per l'adeguamento la proposta di limitare ad 1 mg/kg la concentrazione massima di psoraleni di origine naturale negli oli solari.

    7 La Commissione chiedeva un parere al comitato scientifico. Quest'ultimo raccomandava, in occasione della riunione del 2 ottobre 1990, di limitare ad 1 mg/kg la concentrazione massima di 5-MOP negli oli solari. Dopo aver sentito numerosi esperti, il comitato scientifico confermava il proprio parere iniziale in data 4 novembre 1991, 2 giugno 1992 e 24 giugno 1994.

    8 Il comitato per l'adeguamento si riuniva una prima volta il 17 dicembre 1991 senza peraltro adottare, in tale occasione, alcuna conclusione. In occasione della riunione del 1_ giugno 1992 i membri del comitato esprimevano opinioni discordi. Infine, il 28 aprile 1995 esso raccomandava la limitazione a 1 mg/kg, col noto favorevole di tutte le delegazioni salvo la delegazione francese e quella finlandese, che era assente.

    9 Il 10 luglio 1995 la Commissione emanava la direttiva di adattamento. Per mezzo del punto 1, lett. a), dell'allegato della direttiva medesima veniva sostituito il numero d'ordine 358 dell'allegato II della direttiva «cosmetici», il cui testo originario era:

    «Furocumarine (per esempio: trioxysalenum e metossi-8 psoralene, salvo tenori normali nelle essenze naturali utilizzate»,

    con il testo seguente:

    «Furocumarine (per esempio: trioxysalan, metossi-8 psoralene, metossi-5 psoralene), salvo tenori normali nelle essenze naturali impiegate.

    Nei prodotti di protezione solare e negli abbronzanti, le furocumarine devono essere presenti in quantità inferiori a 1 mg/kg».

    10 Con sentenza del tribunal de commerce di Créteil 6 luglio 1995 veniva avviata una procedura concorsuale (il «redressement judiciaire») nei confronti della Bergaderm. Il 10 ottobre 1995 ne veniva dichiarata la liquidazione giudiziale.

    11 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 dicembre 1996 la Bergaderm ed il signor Goupil proponevano ricorso contro la Commissione ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuti artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE), sostenendo che la Commissione sarebbe incorsa, nell'elaborazione e nell'emanazione della direttiva di adattamento, in errori che avrebbero causato ai ricorrenti medesimi un danno economico rilevante, costringendo la Bergaderm a procedere al deposito dei propri libri contabili presso il Tribunale.

    12 A parere dei ricorrenti, per quanto riguardava esclusivamente il prodotto Bergasol, la direttiva di adattamento doveva essere considerata quale atto amministrativo. Gli illeciti contestati alla Commissione erano rappresentati da vizi procedurali (mancato rispetto della procedura di emanazione della direttiva di adattamento e violazione del diritto di difesa dei ricorrenti), da un manifesto errore di valutazione e dalla violazione del principio di proporzionalità nonché, infine, da uno sviamento di potere.

    13 Nella sentenza impugnata il Tribunale ha ricordato che, in materia di responsabilità per atti di natura normativa, il comportamento contestato alla Comunità deve costituire la violazione di una regola superiore di diritto intesa a tutelare i singoli (punto 48). Il Tribunale ha rilevato che la direttiva di adattamento costituiva un atto di portata generale (punto 50) ritenendo, in conclusione, che occorreva quindi verificare se la Commissione fosse incorsa nella violazione di una regola superiore di diritto intesa a tutelare i singoli (punto 51).

    14 Non ritenendo necessario accertare se le disposizioni poste a disciplina della procedura di emanazione della direttiva di adattamento contenessero regole superiori di diritto intese a tutelare i singoli, il Tribunale ha ritenuto, in conclusione, che la Commissione non fosse incorsa nella loro violazione (punto 56). Esso rilevava che le dette disposizioni non prevedevano la tutela di taluni diritti che sono espressione del diritto di difesa (punto 59) e che, in ogni caso, i ricorrenti avevano avuto modo di esporre il loro punto di vista anteriormente all'emanazione della direttiva di adattamento (punto 60).

    15 Per quanto attiene alla censura relativa ad un manifesto errore di valutazione ed alla violazione del principio di proporzionalità, il Tribunale ha ritenuto che, alla luce degli atti di causa, i comportamenti della Commissione ed il provvedimento da quest'ultima adottato non potessero essere considerarsi viziati da un manifesto errore di valutazione ovvero sproporzionati (punto 67).

    16 Infine, con riguardo alla censura relativa allo sviamento di potere, il Tribunale ha rilevato che i ricorrenti non avevano dedotto indizi atti a far ritenere che la direttiva di adattamento fosse stata emanata all'esclusivo, o quanto meno principale scopo di perseguire obiettivi diversi da quelli dichiarati (punti 69 e 70).

    17 Il Tribunale respingeva conseguentemente il ricorso.

    Il ricorso avverso la sentenza del Tribunale

    18 Con il presente ricorso i ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

    - annullare la sentenza impugnata e, in riforma della stessa,

    - condannare la Commissione a versare alla Bergaderm la somma di 152 867 090 FRF nonché al signor Goupil personalmente la somma di 161 309 995,33 FRF, a titolo di risarcimento del danno,

    - con condanna della Commissione alle spese.

    19 La Commissione, sostenuta dalla Repubblica francese, chiede alla Corte di respingere il ricorso in quanto irricevibile o, in subordine, in quanto infondato e di condannare i ricorrenti alle spese.

    20 Il ricorso si fonda su un triplice ordine di motivi. Il primo motivo riguarda la sussistenza di un errore di diritto nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che la direttiva di adattamento costituiva un atto normativo. Il secondo motivo attiene al manifesto errore di valutazione da parte del Tribunale relativo all'esercizio, da parte della Commissione, dei propri poteri. Il terzo, dedotto in subordine, riguarda la violazione di regole superiori di diritto.

    21 Appare opportuno esaminare unitamente il primo ed il secondo motivo.

    Sui primi due motivi relativi, il primo, all'errore di diritto quanto alla natura giuridica della direttiva di adattamento e, il secondo, al manifesto errore di valutazione relativo all'esercizio, da parte della Commissione, dei propri poteri

    22 Con il primo motivo i ricorrenti contestano al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto ritenendo che la direttiva di adattamento costituisse un atto di natura normativa. Essi censurano, al riguardo, il punto 50 della sentenza impugnata e sostengono che il Tribunale erroneamente si sarebbe limitato a prendere in considerazione la denominazione ufficiale dell'atto, mentre avrebbe dovuto qualificarlo tenendo conto del suo oggetto e del suo contenuto considerandolo, pertanto, quale decisione individuale.

    23 Con il secondo motivo i ricorrenti contestano al Tribunale di aver dedotto, al punto 62 della sentenza impugnata, dal tenore della direttiva di adattamento, in particolare dal suo primo `considerando', che la Commissione avesse correttamente valutato la questione scientifica. Secondo i ricorrenti, contrariamente al tenore di tale considerando, ai termini del quale «gli studi e i dati scientifici, tecnici ed epidemiologici disponibili non hanno consentito al comitato scientifico di cosmetologia di trarre la conclusione che l'associazione di filtri protettori alle furocumarine garantisce l'innocuità delle creme solari e dei prodotti abbronzanti contenenti furocumarine in quantità superiore ad una concentrazione minima», tutti gli studi scientifici disponibili relativi al prodotto Bergasol consentirebbero perfettamente di ravvisarne l'innocuità e l'efficacia.

    24 Essi ritengono parimenti non pertinente la giurisprudenza richiamata dal Tribunale al punto 66 della sentenza impugnata relativa alla possibilità, riconosciuta alle istituzioni, di adottare misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi (sentenza della Corte 5 maggio 1998, National Farmers' Union e a., causa C-157/96, Racc. pag. I-2211, punto 63).

    25 I ricorrenti affermano, in conclusione, che il Tribunale avrebbe operato una erronea valutazione sia in punto di fatto sia in linea di diritto e che la disposizione controversa della direttiva di adattamento costituirebbe una decisione che la Commissione non avrebbe potuto prendere senza pregiudicare i diritti e gli interessi della Bergaderm e del signor Goupil, e senza che essa possa essere giustificata da esigenze connesse alla tutela della salute pubblica.

    26 La Commissione sostiene che i ricorrenti altro non fanno che riprodurre gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale che, pertanto, sarebbero manifestamente irricevibili.

    27 In subordine essa fa valere, con riguardo al primo motivo, che la direttiva di adattamento presenterebbe portata normativa generale e riguarderebbe i ricorrenti in quanto produttori di crema solare, vale a dire in considerazione di un'attività commerciale che può essere svolta da chiunque ed in qualsiasi momento.

    28 Con riguardo al secondo motivo la Commissione rileva che, laddove i ricorrenti contestano la valutazione dei fatti operata dal Tribunale, l'argomento sarebbe manifestamente irricevibile in sede di impugnazione.

    29 Nell'ipotesi in cui la Corte dovesse nondimeno prendere in esame tale argomento, la Commissione sottolinea che i ricorrenti non avrebbero provato che il 5-MOP, contenuto nelle cremi solari e nei prodotti abbronzanti, non presenti alcun rischio per la salute pubblica e non avrebbero confutato i pareri del comitato scientifico e del comitato per l'adeguamento, secondo cui l'associazione del 5-MOP con filtri solari non consentirebbe di escludere qualsiasi rischio per la salute umana qualora siano utilizzati nei prodotti solari ed applicati sulla pelle esposta ai raggi ultravioletti.

    30 A parere della Commissione, correttamente il Tribunale avrebbe ritenuto, al punto 65 della sentenza impugnata, che «non può essere contestato alla Commissione, nel caso di specie, il fatto di avere investito della questione il comitato scientifico e di aver seguito il suo parere, formulato a seguito di innumerevoli riunioni, visite e studi di esperti», dopo aver rilevato, al punto 64, che «il comitato scientifico ha appunto la funzione di essere di ausilio alle autorità comunitarie sulle questioni scientifiche e tecniche al fine di consentire loro di determinare, con cognizione di causa, i provvedimenti di adeguamento necessari».

    31 Il governo francese che, a fronte del secondo e del terzo motivo, deduce un unico argomento, ritiene parimenti che tali motivi, non facendo altro che riproporre il ragionamento già sviluppato dinanzi al Tribunale, debbano essere dichiarati manifestamente irricevibili.

    32 Il detto governo rileva peraltro l'esistenza di dubbi quanto all'effetto protettivo per la salute dell'associazione filtri - furocumarine e quanto all'innocuità, in linea generale, per la salute umana, dei prodotti solari contenenti 5-MOP. In considerazione del grave rischio per la salute umana costituito dal cancro della pelle, il governo francese ritiene che giustamente il Tribunale si sia richiamato al principio della precauzione, affermato dalla giurisprudenza della Corte.

    33 A parere del governo francese, legittimamente il Tribunale avrebbe ritenuto, al punto 67 della sentenza impugnata, che «i comportamenti della Commissione e il provvedimento da essa adottato non possono ritenersi inficiati da errore manifesto di valutazione o sproporzionati».

    Il giudizio della Corte

    34 Per quanto attiene all'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e dal governo francese, emerge dagli artt. 168 A del Trattato CE (divenuto art. 225 CE), 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v. ordinanza 16 dicembre 1999, causa C-170/99 P, Clauni e a., non pubblicata nella Raccolta, punto 15).

    35 Non è conforme a tali precetti il ricorso che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto ad individuare l'errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale. Infatti, un ricorso di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, che esula dalla competenza della Corte.

    36 Nella specie, tuttavia, il primo motivo dei ricorrenti contesta proprio il punto 50 della sentenza impugnata e contiene un argomento diretto a provare che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto laddove ha considerato la direttiva di adattamento quale atto di natura normativa. Il secondo motivo indica parimenti in modo preciso gli elementi censurati della sentenza impugnata e contiene un argomento giuridico diretto a provare che il Tribunale sarebbe incorso in un errore nella valutazione delle modalità con cui la Commissione ha esercitato i propri poteri.

    37 Deve essere quindi respinta l'eccezione di irricevibilità relativa alla pretesa ripetizione, da parte dei ricorrenti, di argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale.

    38 Con i primi due motivi i ricorrenti sostengono, sostanzialmente, che, in considerazione della natura dell'atto emanato dalla Commissione, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto ritenendo in conclusione, al punto 67 della sentenza impugnata, che la condotta della Commissione e il provvedimento da questa emanato, consistente nel limitare ad 1 mg/kg la concentrazione di psoraleni nei prodotti solari, non potevano essere considerati viziati da manifesto errore di valutazione ovvero sproporzionati.

    39 Si deve ricordare, al riguardo, che l'art. 215, secondo comma, del Trattato prevede che, in materia di responsabilità extracontrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

    40 Il regime enunciato dalla Corte alla luce di tale disposizione tiene segnatamente conto della complessità delle situazioni da disciplinare, delle difficoltà di applicazione o interpretazione dei testi e, più in particolare, del margine di valutazione discrezionale rimesso all'autore dell'atto controverso (v. sentenza 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du pêcheur e Factortame, Racc. pag. I-1029, punto 43).

    41 La Corte ha sottolineato che i presupposti in presenza dei quali sorge la responsabilità dello Stato per i danni cagionati ai singoli in conseguenza della violazione del diritto comunitario non devono essere diversi, in mancanza di specifica giustificazione, da quelli che disciplinano la responsabilità della Comunità in circostanze analoghe. Infatti, la tutela dei diritti attribuiti ai singoli dal diritto comunitario non può variare in funzione della natura, nazionale o comunitaria, dell'organo che ha cagionato il danno (v. sentenza Brasserie du pêcheur e Factortame, citata supra, punto 42).

    42 Orbene, pronunciandosi in materia di responsabilità degli Stati membri per danni causati ai singoli, la Corte ha affermato che un diritto al risarcimento è riconosciuto dal diritto comunitario in quanto siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che si tratti di violazione sufficientemente caratterizzata e, infine, che esista un nesso causale diretto tra la violazione dell'obbligo incombente allo Stato e il danno subìto dai soggetti lesi (v. sentenza Brasserie du pêcheur e Factortame, citata supra, punto 51).

    43 Quanto alla seconda condizione, sia per quanto riguarda la responsabilità della Comunità ai sensi dell'art. 215 del Trattato sia per quanto attiene alla responsabilità degli Stati membri per violazioni del diritto comunitario, il criterio decisivo per considerare sufficientemente caratterizzata una violazione del diritto comunitario è quello della violazione manifesta e grave, da parte di uno Stato membro o di un'istituzione comunitaria, dei limiti posti al loro potere discrezionale (v. sentenze Brasserie du pêcheur e Factortame, citata supra, punto 55, e 8 ottobre 1996, cause riunite C-178/94, C-179/94 e C-188/94 a C-190/94, Dillenkofer e a., Racc. pag. I-4845, punto 25).

    44 Nell'ipotesi in cui lo Stato membro o l'istituzione in questione dispongano solamente di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per accertare l'esistenza di una violazione grave e manifesta (v., in tal senso, la sentenza 23 maggio 1996, causa C-5/94, Hedley Lomas, Racc. pag. I-2553, punto 28).

    45 Occorre pertanto esaminare se, nella specie, come affermato dai ricorrenti, il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nell'esame delle modalità con cui la Commissione, emanando la direttiva di adattamento, ha esercitato il proprio potere discrezionale.

    46 Si deve rilevare, al riguardo, che la natura generale o individuale di un atto di un'istituzione non costituisce un criterio determinante per individuare i limiti del potere discrezionale di cui disponga l'istituzione in questione.

    47 Ne consegue che il primo motivo, esclusivamente fondato sulla qualificazione della direttiva di adattamento quale atto individuale, è in ogni caso inoperante e deve essere quindi respinto.

    48 Con il primo capo del secondo motivo i ricorrenti contestano l'accertamento, da parte del Tribunale, dell'esistenza di studi e di dati scientifici controversi con riguardo al rischio per la salute umana causato dall'utilizzazione di furocumarine presenti in essenze naturali, ancorché associate a filtri solari.

    49 Si deve ricordare, in proposito, che dagli artt. 168 A del Trattato e 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia emerge che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado deve limitarsi ai motivi di diritto e che, pertanto, solo il Tribunale è competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo in caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto, e, dall'altro, a valutare tali fatti (v. sentenza 28 maggio 1998, causa C-7/95 P, Deere/Commissione, Racc. pag. I-3111, punti 18 e 21).

    50 Dinanzi alla Corte i ricorrenti non hanno fatto valere né sulla base dei propri argomenti né sulla base dei documenti dei propri fascicoli che il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi sottoposti al suo esame laddove ha accertato, al punto 63 della sentenza impugnata, che «nessun elemento del fascicolo consente di concludere che la Commissione avrebbe mal compreso la questione scientifica di cui trattasi».

    51 Pertanto, il primo capo del secondo motivo, nella parte in cui riguarda un accertamento di fatto, senza dedurre che vi sia stato uno snaturamento dei fatti, deve essere dichiarato irricevibile.

    52 Con il secondo capo dello stesso motivo i ricorrenti contestano il richiamo al principio della precauzione, contenuto al punto 66 della sentenza impugnata.

    53 Si deve tuttavia rilevare che il punto 66 della sentenza impugnata, introdotto dalla locuzione «d'altro canto», rappresenta una motivazione sovrabbondante, avendo il Tribunale già concluso il proprio ragionamento al punto 65 affermando che, nella specie, non poteva essere contestato alla Commissione il fatto di avere investito della questione il comitato scientifico e di aver seguito il suo parere, formulato a seguito di innumerevoli riunioni, visite e studi di esperti.

    54 Ne consegue che tale capo del secondo motivo è inoperante e deve essere quindi respinto.

    Sul terzo motivo relativo alla violazione di regole superiori di diritto

    55 I ricorrenti sostengono che il Tribunale, laddove ha ritenuto che la Commissione non ha violato alcuna regola superiore di diritto posta a tutela dei singoli, avrebbe operato un'errata interpretazione della legge.

    56 Secondo i ricorrenti, il Tribunale avrebbe, in primo luogo, violato una siffatta regola laddove non ha sanzionato i vizi procedurali ed ha ritenuto, al punto 52 della sentenza impugnata, che il comitato per l'adeguamento non aveva emesso parere negativo, in occasione della riunione 1_ giugno 1992, in merito alla proposta di limitare la concentrazione massima di psoraleni nei prodotti solari, affermazione che sarebbe erronea in quanto vi sarebbe stato esame e voto di rigetto delle due proposte.

    57 I ricorrenti rilevano, in secondo luogo, che la Corte, anche qualora dovesse seguire l'interpretazione del Tribunale, dovrebbe dichiarare l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 10, n. 3, della direttiva «cosmetici» e che, pertanto, in assenza di parere, la Commissione avrebbe dovuto sottoporre una proposta al Consiglio.

    58 In terzo luogo, il Tribunale non avrebbe tratto le conseguenze giuridiche da una violazione flagrante del principio del contraddittorio.

    59 I ricorrenti affermano, infine, che la Commissione avrebbe violato il principio di proporzionalità escludendo il prodotto Bergasol dal mercato comunitario, mentre tale provvedimento non sarebbe stato giustificato da esigenze connesse con la salute, poiché, al contrario, il prodotto Bergasol garantirebbe una reale protezione della pelle contro i raggi ultravioletti del sole, e poiché tale violazione sarebbe di per sé costitutiva di una violazione del principio del legittimo affidamento. Orbene, sussisterebbe una violazione sufficientemente caratterizzata di una regola superiore di diritto nel caso in cui le istituzioni comunitarie trasgrediscano in modo grave e manifesto i limiti del loro potere discrezionale senza affermare un interesse pubblico superiore.

    60 La Commissione sostiene che i ricorrenti non fanno altro che riprodurre gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale avverso la procedura seguita dalla Commissione nell'emanazione della direttiva di adattamento e che, pertanto, tali argomenti sarebbero manifestamente irricevibili.

    61 La Commissione fa valere, in subordine, che non vi sarebbe stato vizio procedurale e che i ricorrenti avrebbero avuto modo di dedurre le proprie osservazioni, in particolare dinanzi al comitato scientifico. Di conseguenza, giustamente il Tribunale avrebbe respinto gli argomenti presentati dai ricorrenti in merito ed avrebbe ritenuto che, in considerazione del rischio per la salute umana, la condotta della Commissione ed il provvedimento dalla medesima adottato non potevano essere considerati sproporzionati o viziati da un manifesto errore di valutazione.

    Giudizio della Corte

    62 In considerazione dei requisiti necessari affinché sorga la responsabilità della Comunità, requisiti richiamati ai precedenti punti 41 e 42, il terzo motivo deve essere inteso nel senso che con esso si contesta al Tribunale di aver operato un' errata interpretazione della legge laddove ha affermato che la Commissione non ha violato una norma giuridica avente ad oggetto l'attribuzione di diritti ai singoli.

    63 Per quanto attiene alla censura, da parte dei ricorrenti, relativa al punto 52 della sentenza impugnata, si deve rilevare che il primo capo del motivo è irricevibile nella parte in cui riguarda un accertamento ed una valutazione di fatti, che esula dal sindacato della Corte.

    64 Infatti, al punto 52, il Tribunale compie un esame del resoconto di una riunione del comitato per l'adeguamento al fine di stabilire se tale comitato abbia o meno emanato un parere nel corso della riunione stessa.

    65 Per quanto attiene al secondo capo del motivo ed al preteso obbligo della Commissione di sottoporre una proposta al Consiglio in caso di mancata emanazione di un parere, si deve rilevare che, pronunciandosi in merito a una procedura normativa analoga a quella prevista dalla direttiva «cosmetici», la Corte ha affermato che «qualora i provvedimenti proposti dalla Commissione non siano conformi al parere del Comitato di regolamentazione, o in mancanza di parere, la Commissione non è obbligata a sottoporre gli stessi provvedimenti, senza modifica, al Consiglio» (v. sentenza 18 novembre 1999, causa C-151/98 P, Pharos/Commissione, Racc. pag. I-8157, punto 23).

    66 Ne consegue che correttamente il Tribunale ha affermato, ai punti 54 e 55 della sentenza impugnata, che la Commissione deve disporre, in pratiche delicate e controverse, di un margine discrezionale e di un termine sufficienti e che, pertanto, legittimamente poteva procedere, nella riunione stessa del comitato per l'adeguamento, al ritiro della propria proposta sulle misure da adottare.

    67 Conseguentemente, il secondo capo del motivo deve essere dichiarato infondato.

    68 Per quanto attiene al terzo capo del motivo secondo cui il Tribunale, a fronte di una flagrante violazione del principio del contraddittorio, non né avrebbe tratto le relative conseguenze giuridiche, si deve rilevare che tale capo si basa sul presupposto dell'esistenza di una siffatta violazione.

    69 Orbene, al punto 61 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che la censura relativa alla violazione del principio del contraddittorio doveva essere respinta dopo aver rilevato, al punto 60, che «emerge dai fatti che i ricorrenti hanno esaurientemente esposto il loro punto di vista ai membri del comitato scientifico e alla Commissione e che hanno potuto presentarlo oralmente dinanzi al gruppo ad hoc di esperti».

    70 Trattandosi di un giudizio di fatto non soggetto al sindacato della Corte, il terzo capo del motivo deve essere dichiarato irricevibile nella parte in cui censura tale giudizio e manifestamente infondato nella parte in cui censura le conseguenze giuridiche che il Tribunale ne ha tratto.

    71 Quanto al quarto capo del motivo relativo alla violazione, da parte della Commissione, del principio di proporzionalità, si deve rilevare che non si tratta di una censura della sentenza impugnata, bensì di una ripetizione di un motivo già dedotto dinanzi al Tribunale e che, pertanto, tale capo del motivo è irricevibile.

    72 Da tutte le suesposte considerazioni emerge che il ricorso è in parte irricevibile e in parte infondato e che deve essere, quindi, respinto.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    73 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese. Ai sensi dell'art. 79, n. 4, del regolamento medesimo, la Repubblica francese, interveniente, sopporterà le proprie spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è respinto.

    2) La società Laboratoires pharmaceutiques Bergaderm SA, in liquidazione, e il signor Jean-Jacques Goupil sono condannati alle spese.

    3) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

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