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Documento 61998CJ0048

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 novembre 1999.
Firma Söhl & Söhlke contro Hauptzollamt Bremen.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Bremen - Germania.
Codice doganale comunitario e regolamento d'attuazione - Superamento dei termini di sdoganamento di merci extracomunitarie in custodia temporanea - Nozione di inadempimento senza conseguenze sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato - Proroga del termine - Nozione di manifesta negligenza.
Causa C-48/98.

Raccolta della Giurisprudenza 1999 I-07877

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1999:548

61998J0048

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 novembre 1999. - Firma Söhl & Söhlke contro Hauptzollamt Bremen. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Bremen - Germania. - Codice doganale comunitario e regolamento d'attuazione - Superamento dei termini di sdoganamento di merci extracomunitarie in custodia temporanea - Nozione di inadempimento senza conseguenze sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato - Proroga del termine - Nozione di manifesta negligenza. - Causa C-48/98.

raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-07877


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Unione doganale - Nascita di un'obbligazione doganale in seguito all'inadempimento di un obbligo derivante dalla permanenza di merci in custodia temporanea - Eccezione - «Inadempimenti senza alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale» - Situazioni che possono rientrare in tale nozione - Regime esauriente istituito dalla Commissione in forza dell'autorizzazione conferita dal Consiglio - Legittimità

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, artt. 204 e 249; regolamento (CEE) della Commissione n. 2454/93, art. 859]

2 Unione doganale - Nascita di un'obbligazione doganale in seguito all'inadempimento di un obbligo derivante dalla permanenza di merci in custodia temporanea - Eccezione - Inadempimenti che non implicano alcuna «negligenza manifesta» - Significato identico delle espressioni qualificanti la negligenza contenute negli artt. 204, 212 bis e 239 del regolamento n. 2913/92 e nell'art. 859 del regolamento n. 2454/93 - Esistenza di una negligenza manifesta - Criteri valutativi

[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 204, n. 1, lett. a), 212 bis e 239; regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 859]

3 Unione doganale - Nascita di un'obbligazione doganale in caso di scadenza del termine di sdoganamento delle merci in custodia temporanea - Eccezione - Obbligo per l'autorità nazionale di prorogare il termine nell'ipotesi di una domanda di proroga presentata in tempo utile - Verifica da parte del giudice nazionale in caso di decisione di rigetto divenuta definitiva

(Regolamento del Consiglio n. 2913/92; regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 859, punto 1)

4 Unione doganale - Destinazione doganale delle merci presentate alla dogana - Proroga del termine per assegnare una destinazione - Presupposto - Circostanze atte a porre il richiedente in una situazione eccezionale - Criteri valutativi - Presentazione di una sola domanda per merci che hanno formato oggetto di varie dichiarazioni sommarie - Ammissibilità - Limiti

(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 49, n. 1)

5 Risorse proprie delle Comunità europee - Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione - Presupposti - Circostanze considerate agli artt. 900-903 del regolamento n. 2454/93 - Assenza di negligenza manifesta dell'operatore economico - Obbligo di verifica incombente all'autorità doganale - Portata

(Regolamento della Commissione n. 2454/93, artt. 899 e 900-905)

6 Risorse proprie delle Comunità europee - Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione - Presupposti - Situazione di cui all'art. 900, n. 1, lett. o), del regolamento n. 2454/93 - Assenza di negligenza manifesta dell'operatore economico - Presupposti cumulativi

[Regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 900, n. 1, lett. o)]

Massima


1 L'art. 859 del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario, contiene una disciplina compiuta e validamente istituita delle inadempienze, di cui all'art. 204, n. 1, lett. a), del regolamento n. 2913/92, che «non hanno avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato» e che, costituendo un'eccezione alla regola secondo cui l'inadempienza di un obbligo derivante dalla permanenza di una merce in custodia temporanea fa sorgere un'obbligazione doganale, non danno luogo ad un'obbligazione doganale.

Il Consiglio, infatti, da un canto, non si è riservato, nel detto art. 204, la competenza per stabilire in modo compiuto i casi di inadempimento di cui trattasi in tale articolo e, d'altro canto, con l'art. 249 del codice doganale ha incaricato la Commissione di fissare le disposizioni necessarie all'applicazione del detto codice, salve alcune disposizioni specifiche, tra le quali non rientra l'art. 204. Peraltro, se il Consiglio ha fissato nel regolamento base la disciplina essenziale della materia di cui trattasi, esso può delegare alla Commissione il potere generale di adottarne le modalità di attuazione senza dover precisare gli elementi essenziali delle competenze delegate e, a tal fine, una disposizione redatta in termini generici configura un valido fondamento. Inoltre, il regime esauriente istituito dall'art. 859 del regolamento d'attuazione è necessario ed utile per attuare il codice doganale e non è in contrasto con quest'ultimo.

2 Da un lato, ai sensi dell'art. 859, secondo trattino, del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario, gli inadempimenti di obblighi derivanti dalla permanenza di una merce in custodia temporanea, che non abbiano avuto alcuna conseguenza pratica sul funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato, non fanno sorgere un'obbligazione doganale sempreché non rivelino una manifesta negligenza (nella versione tedesca, «grobe Fahrlässigkeit») dell'interessato. Dall'altro, ai sensi dell'art. 239, n. 1, secondo trattino, del codice doganale e ai sensi degli artt. 899, primo trattino, e 905, n. 1, del regolamento d'attuazione, il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione dipende in particolare dal fatto che non vi sia stata alcuna manovra fraudolenta o manifesta negligenza (nella versione tedesca, «offensichtliche Fahrlässigkeit») dell'interessato.

Poiché dal raffronto di tutte le versioni linguistiche delle disposizioni di cui trattasi emerge che le espressioni qualificanti la negligenza non sono utilizzate in modo sistematico, se ne deve dedurre che il legislatore non perseguiva nessuno scopo particolare utilizzando, nella versione tedesca, espressioni differenti. Pertanto, le espressioni qualificanti la negligenza contenute nella normativa pertinente, compresa l'espressione tedesca "offenkundige Fahrlässigkeit" usata all'art. 212 bis del codice doganale, come modificato dal regolamento n. 82/97, hanno tutte un unico e medesimo significato e devono essere intese come aventi ad oggetto la manifesta negligenza (nella versione tedesca, «offensichtliche Fahrlässigkeit»).

Da quanto precede risulta che è impossibile escludere la manifesta negligenza di cui all'art. 239, n. 1, secondo trattino, del codice doganale qualora l'obbligazione doganale sia sorta conformemente all'art. 204, n. 1, lett. a), del codice doganale in seguito ad un comportamento costitutivo di una manifesta negligenza ai sensi dell'art. 859, secondo trattino, del regolamento di attuazione.

Per valutare, più in particolare, se vi sia «manifesta negligenza» ai sensi dell'art. 239, n. 1, secondo trattino, del codice doganale occorre tener conto, in particolare, della complessità delle disposizioni il cui inadempimento ha fatto sorgere l'obbligazione doganale, dell'esperienza professionale e della diligenza dell'operatore. Spetta al giudice nazionale valutare, sulla scorta di tali criteri, se vi sia o no manifesta negligenza da parte dell'operatore economico.

3 Il diritto comunitario non osta a che un giudice nazionale valuti in completa autonomia se la condizione stabilita all'art. 859, punto 1, del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario - vale a dire che avrebbe dovuto essere concessa, ove fosse stata richiesta tempestivamente, una proroga del termine entro il quale la merce avrebbe dovuto ricevere una delle destinazioni doganali previste nel quadro della custodia temporanea o del regime doganale considerato -, è soddisfatta quando una domanda di proroga del termine presentata in tempo utile è stata respinta dalle autorità doganali con provvedimento divenuto definitivo.

4 Solo circostanze atte a porre il richiedente in una situazione eccezionale rispetto ad altri operatori economici che svolgono la stessa attività possono giustificare una proroga del termine relativo alla destinazione doganale delle merci presentate alla dogana di cui all'art. 49, n. 1, del regolamento n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario. Simili circostanze possono essere rappresentate da fatti straordinari che, sebbene non estranei all'operatore economico, non rientrano tra gli accadimenti ai quali è confrontato ogni operatore economico nell'esercizio della propria professione. Spetta alle autorità doganali ed ai giudici nazionali valutare, nei casi specifici, se sussistano circostanze del genere.

Peraltro, il diritto comunitario non osta a che un operatore economico presenti una sola domanda di proroga del termine prescritto per assegnare una destinazione doganale a merci che hanno formato oggetto di varie dichiarazioni sommarie. Tuttavia, anche nel caso di una domanda unica, una proroga del termine può essere concessa solo per le merci in ordine alle quali il termine per l'assegnazione di una destinazione doganale non è ancora scaduto.

5 A fronte di una domanda di rimborso dei dazi doganali fondata sull'art. 900, n. 1, lett. o), del regolamento n. 2454/93, come modificato dall'art. 1, punto 29, del regolamento n. 3254/94, disposizione che si applica ai casi in cui le merci avrebbero potuto beneficiare del trattamento comunitario o di un trattamento doganale preferenziale, ma non ai casi in cui le merci avrebbero potuto fruire di altre agevolazioni, l'amministrazione doganale o il giudice nazionale è tenuto, qualora non possa concedere il rimborso richiesto in forza di questa disposizione, ad esaminarne d'ufficio la fondatezza avuto riguardo alle altre disposizioni dell'art. 900 e degli artt. 901-904 del regolamento n. 2454/93, che enumerano circostanze che possono dar luogo a rimborso.

Qualora l'autorità adita non sia in grado, alla luce dei motivi che le sono stati addotti, di prendere una decisione di rimborso o sgravio, essa è tenuta a verificare d'ufficio se esistano elementi di giustificazione «tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato», ai sensi dell'art. 905, n. 1, del regolamento n. 2454/93, che necessitano dell'esame della pratica da parte della Commissione.

6 L'autorità doganale o il giudice nazionale, dovendosi pronunciare su una domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione, non può considerare che l'interessato non ha agito con frode o con manifesta negligenza solo perché si trova nella situazione di cui all'art. 900, n. 1, lett. o), del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dall'art. 1, punto 29, del regolamento n. 3254/94.

Parti


Nel procedimento C-48/98,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Finanzgericht di Brema (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Firma Söhl & Söhlke

e

Hauptzollamt Bremen,

"domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 49, 204 e 239 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), e 212 bis del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82/97 (GU 1997, L 17, pag. 1), sulla validità e sull'interpretazione dell'art. 859 nonché sull'interpretazione degli artt. 900 e 905 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1), come modificato dall'art. 1, punto 29, del regolamento (CE) della Commissione 19 dicembre 1994, n. 3254 (GU L 346, pag. 1),

LA CORTE

(Sesta Sezione),

composta dai signori R. Schintgen (relatore), facente funzione di presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn e H. Ragnemalm, giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Firma Söhl & Söhlke, dal signor H. Glashoff, consulente tributario, e dall'avv. H.-J. Stiehle, del foro di Francoforte sul Meno;

- per lo Hauptzollamt Bremen, dal signor M. Tischler, Zolloberamtrat presso lo Hauptzollamt Bremen, in qualità di agente;

- per il governo tedesco, dai signori E. Röder, Ministerialrat presso il Ministero federale dell'Economia, e C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor presso lo stesso Ministero, in qualità di agenti;

- per il governo del Regno Unito, dalla signora D. Cooper, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dall'avv. S. Moore, barrister;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor R. Tricot, membro del servizio giuridico, e dalla signora K. Schreyer, funzionario nazionale messo a disposizione dello stesso servizio, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. R. Bierwagen, del foro di Bruxelles,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Firma Söhl & Söhlke, con l'avv. H.-J. Stiehle, del governo tedesco, rappresentato dal signor W.-D. Plessing, Ministerialrat presso il Ministero federale delle Finanze, in qualità di agente, nonché dalla Commissione, rappresentata dalla signora K. Schreyer, assistita dall'avv. R. Bierwagen, all'udienza delll'11 febbraio 1999,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 aprile 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 2 dicembre 1997, pervenuta alla Corte il 24 febbraio 1998, il Finanzgericht di Brema ha sollevato, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), sette questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 49, 204 e 239 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»), e 212 bis del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82/97 (GU 1997, L 17, pag. 1), alla validità e all'interpretazione dell'art. 859 nonché all'interpretazione degli artt. 900 e 905 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1), come modificato dall'art. 1, punto 29, del regolamento (CE) della Commissione 19 dicembre 1994, n. 3254 (GU L 346, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento d'attuazione»).

2 Le questioni sono sorte nell'ambito di una controversia tra l'impresa tessile tedesca Söhl & Söhlke (in prosieguo: la «Söhl & Söhlke») e lo Hauptzollamt Bremen (in prosieguo: lo «Hauptzollamt») in ordine a diversi avvisi d'accertamento riguardanti sdoganamenti effettuati nel periodo febbraio-dicembre 1994.

Il contesto normativo comunitario

3 L'art. 49 del codice doganale dispone:

«1. Le merci che formano oggetto di dichiarazione sommaria devono essere soggette a formalità al fine di assegnare loro una destinazione doganale entro i termini seguenti:

a) (...)

b) venti giorni, dalla data della presentazione della dichiarazione sommaria, per le merci inoltrate per via diversa da quella marittima.

2. Quando le circostanze lo giustifichino, l'autorità doganale può fissare un termine più breve o autorizzare una proroga dei termini di cui al paragrafo 1. Questa proroga non può tuttavia eccedere le effettive necessità giustificate dalle circostanze».

4 L'art. 204, n. 1, del codice doganale prescrive:

«L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito:

a) all'inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all'importazione, dalla sua permanenza in custodia temporanea oppure dall'utilizzazione del regime doganale cui è stata vincolata, oppure

b) (...)

in casi diversi da quelli di cui all'articolo 203 sempre che non si constati che tali inosservanze non hanno avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato».

5 L'art. 203 del codice doganale riguarda la sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all'importazione.

6 Il regolamento n. 82/97, entrato in vigore il 1_ gennaio 1997, ha aggiunto al codice doganale un nuovo art. 212 bis, che così dispone:

«Quando la normativa doganale prevede una franchigia o un'esenzione da dazi all'importazione o all'esportazione a norma degli articoli 184-187, questa franchigia o esenzione si applica anche nei casi in cui sorge l'obbligazione doganale a norma degli articoli 202-205, 210 o 211 se il comportamento dell'interessato è esente da manovra fraudolenta o da negligenza manifesta e se questi fornisce la prova che sussistono le altre condizioni di applicazione della franchigia o dell'esenzione».

7 L'art. 239 del codice doganale prescrive:

«1. Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione in situazioni diverse da quelle di cui agli articoli 236, 237 e 238:

- da determinarsi secondo la procedura del comitato;

- dovute a circostanze che non implicano frode o manifesta negligenza da parte dell'interessato. Le situazioni in cui si applica la presente disposizione e le modalità procedurali da osservare sono definite secondo la procedura del comitato. Il rimborso e lo sgravio possono essere subordinati a condizioni particolari.

2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi per i motivi di cui al paragrafo 1 è concesso su richiesta presentata all'ufficio doganale interessato entro dodici mesi dalla data della comunicazione al debitore dei predetti dazi.

Tuttavia, in casi eccezionali debitamente giustificati, l'autorità doganale può autorizzare il superamento di tale termine».

8 Gli artt. 236, 237 e 238 del codice doganale riguardano casi specifici in cui, rispettivamente, i dazi non erano legalmente dovuti, la dichiarazione in dogana viene invalidata e le merci sono state rifiutate dall'importatore perché difettose o non conformi alle clausole del contratto.

9 Ai sensi dell'art. 243 del codice doganale:

«1. Chiunque ha il diritto di proporre ricorso contro le decisioni prese dall'autorità doganale, concernenti l'applicazione della normativa doganale, quando esse lo riguardino direttamente e individualmente.

E' parimenti legittimata a proporre ricorso, quando sia decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 6, paragrafo 2, la persona che ha chiesto all'autorità doganale una decisione sull'applicazione della normativa doganale.

Il ricorso è introdotto nello Stato membro in cui la decisione è stata presa o sollecitata.

2. Il ricorso può essere esperito:

a) in una prima fase, dinanzi all'autorità doganale designata a tale scopo dagli Stati membri;

b) in una seconda fase, dinanzi ad un'istanza indipendente, che può essere un'autorità giudiziaria o un organo specializzato equivalente, in conformità delle disposizioni vigenti negli Stati membri».

10 L'art. 245 del codice doganale precisa:

«Le norme di attuazione della procedura di ricorso sono adottate dagli Stati membri».

11 Ai sensi dell'art. 249 del codice doganale:

«1. Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente codice e del regolamento di cui all'articolo 184, ad eccezione del titolo VIII e fatti salvi gli articoli 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87 nonché il paragrafo 4, sono adottate secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3, nel rispetto degli impegni internazionali sottoscritti dalla Comunità.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle disposizioni adottate. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

4. Le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 21 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87».

12 Il settimo e l'ottavo `considerando' del codice doganale affermano:

«considerando che occorre garantire l'uniforme applicazione del codice e prevedere, a tal fine, una procedura comunitaria che permetta di stabilirne le modalità di applicazione in termini appropriati; che occorre istituire un comitato del codice doganale per garantire in tale settore una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, in sede di adozione delle disposizioni di applicazione del presente codice, conviene badare, per quanto possibile, a prevenire qualsiasi frode o irregolarità suscettibile di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee».

13 L'art. 859 del regolamento d'attuazione dispone:

«Ai sensi dell'articolo 204, paragrafo 1, del codice si ritiene che non abbiano alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato le seguenti inosservanze, sempreché:

- non costituiscano un tentativo di sottrarre la merce al controllo doganale,

- non rivelino una manifesta negligenza dell'interessato, e

- a posteriori siano espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la posizione della merce:

1) il superamento del termine entro il quale la merce deve aver ricevuto una delle destinazioni doganali previste nel quadro della custodia temporanea o del regime doganale considerato, quando sarebbe stata concessa una proroga se fosse stata tempestivamente richiesta;

2) nel caso di una merce vincolata al regime di transito, il superamento del termine stabilito per la sua presentazione all'ufficio di destinazione, quando tale presentazione abbia avuto luogo in un secondo tempo;

3) nel caso di una merce posta in custodia temporanea o vincolata al regime di deposito doganale, le manipolazioni effettuate senza preventiva autorizzazione dell'autorità doganale, quando tali manipolazioni sarebbero state autorizzate se fossero state richieste;

4) nel caso di una merce vincolata al regime dell'ammissione temporanea, l'utilizzazione della merce in condizioni diverse da quelle previste nell'autorizzazione, quando tale utilizzazione sarebbe stata autorizzata, a fronte del medesimo regime, se fosse stata richiesta;

5) nel caso di una merce posta in custodia temporanea o vincolata ad un regime doganale, la sua rimozione non autorizzata quando può essere presentata tal quale all'autorità doganale, su richiesta della medesima;

6) nel caso di una merce posta in custodia temporanea o vincolata ad un regime doganale, la sua uscita dal territorio doganale della Comunità o la sua introduzione in zona franca o in deposito franco senza che vengano espletate le formalità necessarie;

7) nel caso di una merce che ha beneficiato di un trattamento tariffario favorevole a motivo della sua destinazione particolare, la sua cessione, senza notifica all'autorità doganale, quando non abbia ancora ricevuto la destinazione prevista, sempre che:

a) nella contabilità materie tenuta dal cedente sia annotata tale cessione,

e

b) il cessionario sia titolare di un'autorizzazione per la merce in causa».

14 Ai sensi dell'art. 860 del regolamento d'attuazione:

«Conformemente all'articolo 204, paragrafo 1, del codice, l'autorità doganale ritiene sorta l'obbligazione doganale a meno che la persona reputata debitrice non fornisca la prova che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 859».

15 L'art. 899 del regolamento d'attuazione prevede che «quando l'autorità doganale di decisione, cui è stata presentata la domanda di rimborso o di sgravio di cui all'articolo 239, paragrafo 2, del codice, constati:

- che i motivi addotti a sostegno della domanda corrispondono all'una o all'altra situazione di cui agli articoli da 900 a 903 e che non vi è stata alcuna manovra fraudolenta o manifesta negligenza dell'interessato, accorda il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione in oggetto.

Per "interessato" s'intende la (le) persona(e) di cui all'articolo 878, paragrafo 1, o i loro rappresentanti e, all'occorrenza, ogni altra persona che abbia partecipato all'espletamento delle formalità doganali relative alle merci in oggetto o che abbia dato le istruzioni necessarie per l'espletamento di tali formalità;

- che i motivi addotti a sostegno della domanda corrispondono all'una o all'altra situazione di cui all'articolo 904, non accorda il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione in oggetto».

16 L'art. 900, n. 1, lett. o), del regolamento d'attuazione, aggiunto con effetto 1_ gennaio 1994 dall'art. 1, punto 29, del regolamento n. 3254/94, dispone:

«Si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando:

(...)

o) l'obbligazione doganale non sia sorta sulla base dell'articolo 201 del codice e l'interessato possa presentare un certificato d'origine, un certificato di circolazione, un documento di transito comunitario interno o qualsiasi altro documento appropriato attestante che le merci importate avrebbero potuto, qualora fossero state dichiarate per l'immissione in libera pratica, beneficiare del trattamento comunitario o di un trattamento tariffario preferenziale, sempre che siano state soddisfatte le altre condizioni previste dall'articolo 890».

17 Ai sensi dell'art. 905, n. 1, del regolamento d'attuazione:

«Quando l'autorità doganale di decisione, alla quale è stata presentata la domanda di rimborso o di sgravio in virtù dell'articolo 239, paragrafo 2, del codice, non sia in grado di decidere, sulla base dell'articolo 899, e la domanda sia corredata di giustificazioni tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato, lo Stato membro da cui dipende tale autorità trasmette il caso alla Commissione affinché sia evaso conformemente alla procedura di cui agli articoli da 906 a 909.

Il termine "interessato" deve essere inteso nel senso di cui all'articolo 899.

In tutti gli altri casi, l'autorità doganale di decisione respinge la domanda».

18 Il quattordicesimo ed il quindicesimo `considerando' del regolamento n. 3254/94 prevedono:

«considerando che l'articolo 890 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevede il rimborso o lo sgravio dei dazi sulle importazioni di merci che possono beneficiare di un trattamento comunitario o di un trattamento tariffario preferenziale qualora l'obbligazione doganale sia connessa all'immissione in libera pratica;

considerando che esistono anche casi in cui l'obbligazione doganale non è connessa all'immissione in libera pratica e per i quali l'importatore può presentare un documento che gli consentirebbe di beneficiare di siffatto trattamento preferenziale; che, in assenza di frode o di negligenza manifesta, l'obbligo, in questi casi, di versare i dazi doganali risulta sproporzionato alla funzione di protezione creata dalla tariffa doganale comune».

La causa a qua

19 La Söhl & Söhlke effettua importazioni di merci assoggettate a perfezionamento passivo, riesportando in parte anche merci di origine extracomunitaria introdotte nel territorio doganale della Comunità. Nel 1994 alcune merci di origine extracomunitaria venivano regolarmente spedite in regime di transito a Brema, presentate allo Hauptzollamt e quindi depositate in custodia temporanea presso la Söhl & Söhlke.

20 Nell'agosto del 1993 la Söhl & Söhlke segnalava allo Hauptzollamt che l'informatizzazione dei propri calcoli doganali, diretta a consentire uno sdoganamento più celere, non era ancora stata compiuta, ragion per cui il termine di venti giorni, previsto dall'art. 49, n. 1, del codice doganale per lo sdoganamento, non avrebbe potuto essere sempre rispettato.

21 Nel gennaio del 1994 lo Hauptzollamt informava la Söhl & Söhlke che, considerata l'entrata in vigore del codice doganale il 1_ gennaio 1994, esso non avrebbe più proceduto ad avvisarla in caso di scadenza dei termini relativi alle merci in custodia presso di essa. La Söhl & Söhlke veniva allo stesso tempo informata del sorgere di un'obbligazione doganale all'importazione ai sensi dell'art. 204, n. 1, lett. a), del codice doganale, in combinato disposto con l'art. 49 del codice doganale.

22 Dalla metà di febbraio alla fine dell'anno 1994 la Söhl & Söhlke superava regolarmente i termini fissati per assegnare una destinazione doganale alle merci. Con lettera 12 ottobre 1994 lo Hauptzollamt segnalava alla Söhl & Söhlke le conseguenze di tale comportamento in termini di obbligazioni doganali e l'invitava a rendere noti i motivi per cui essa non rispettava i termini. La Söhl & Söhlke non rispondeva alla lettera ma, nel periodo successivo, presentava diverse domande di proroga del termine motivando con il grosso arretrato di lavoro imprevisto, dovuto all'informatizzazione della propria contabilità, e con le assenze per malattia di propri dipendenti. Molte di tali domande venivano respinte dallo Hauptzollamt con provvedimento 20 dicembre 1994.

23 Tra il 20 ottobre 1994 ed il 15 febbraio 1995 lo Hauptzollamt emanava 125 avvisi di accertamento ai sensi dell'art. 204, n. 1, lett. a), del codice doganale, avvisi riguardanti operazioni di sdoganamento compiute nel periodo compreso tra il febbraio e il dicembre 1994.

24 La Söhl & Söhlke proponeva opposizione contro tutti gli avvisi d'accertamento, affermando sostanzialmente che nessuna obbligazione doganale era sorta ai sensi dell'art. 204, n. 1, lett. a), del codice doganale, poiché gli inadempimenti da essa commessi non avevano provocato reali conseguenze sul funzionamento corretto della custodia temporanea o del regime doganale. Essa chiedeva, in via subordinata, il rimborso, ai sensi dell'art. 239 del codice doganale, in combinato disposto con l'art. 900, n. 1, lett o), del regolamento d'attuazione, dei dazi all'importazione versati.

25 Con due provvedimenti 23 maggio 1995 lo Hauptzollamt respingeva le opposizioni della Söhl & Söhlke, nonché la domanda di rimborso, presentata in subordine; con provvedimento 12 maggio 1997 respingeva il reclamo presentato dalla Söhl & Söhlke contro il diniego di rimborso.

26 Nel giugno 1995 la Söhl & Söhlke adiva il Finanzgericht con ricorso d'annullamento dei dazi fissati con il provvedimento 23 maggio 1995, pronunciato sull'opposizione agli avvisi d'accertamento. Nel giugno 1997 impugnava dinanzi allo stesso giudice il provvedimento di diniego del rimborso richiesto.

27 Il Finanzgericht di Brema, che ordinava la riunione dei due procedimenti, decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 859 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio, n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento d'attuazione"), contenga disciplina compiuta e validamente istituita delle inadempienze di cui all'art. 204, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il "codice doganale"), che non abbiano prodotto "alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato".

2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):

a) Se sia o meno consentito al giudice conoscere liberamente dei requisiti relativi alla concessione di una proroga dei termini ex art. 859, punto 1, del regolamento d'attuazione, tempestivamente richiesta dall'interessato, quando tale richiesta di proroga dei termini sia stata già respinta dalle autorità doganali con provvedimento divenuto definitivo.

b) Se la richiesta di proroga dei termini - invece di fare riferimento alle singole merci da presentare in dogana - possa essere proposta in modo onnicomprensivo con riguardo a tutte le merci da presentare in dogana in un determinato arco di tempo (nella specie, di vari mesi), adducendo a relativa giustificazione la sussistenza, in tale periodo, di specifici problemi aziendali (ad esempio: assenza del personale per ferie o per improvvisa malattia, periodo di avvio al lavoro di personale neoassunto, problemi connessi con l'applicazione di un sistema di elaborazione dei dati sviluppato ai fini del disbrigo delle pratiche di sdoganamento, sovraccarico di lavoro connesso con l'effettuazione, nel caso del perfezionamento passivo, di trascrizioni in realtà spettanti all'amministrazione doganale), senza che sussista manifesta negligenza ai sensi dell'art. 859, secondo trattino, del regolamento d'attuazione.

3) In caso di soluzione negativa della questione sub 1):

Se si debba ritenere che le inadempienze, verificatesi in molteplici casi, e consistenti nel mancato tempestivo adempimento all'obbligo di dare alle merci presentate una destinazione doganale, non abbiano prodotto "alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato", quando la destinazione doganale sia stata data alle merci successivamente alla scadenza del termine all'uopo previsto, senza che sussistessero i requisiti per una proroga dei termini ai sensi dell'art. 49, n. 2, del codice doganale.

4) In caso di soluzione negativa della questione sub 2 b) o sub 3):

Se l'art. 900, n. 1, lett. o), del regolamento d'attuazione, introdotto dall'art. 1, punto 29, del regolamento (CE) della Commissione 19 dicembre 1994, n. 3254 (GU L 346, pag. 1), sia applicabile, oltre che nell'ambito della concessione del regime comunitario o del regime doganale preferenziale, anche alla concessione di altre agevolazioni doganali.

5) In caso di soluzione negativa della questione sub 4):

Se, a fronte di una domanda di rimborso, l'amministrazione doganale ed il giudice siano obbligati ad esaminare d'ufficio tutte le circostanze che possano legittimare il rimborso, anche quando il richiedente abbia espressamente fondato la propria domanda di rimborso su di un'unica fattispecie legale, con la conseguenza che, nella specie, occorrerebbe anche esaminare se sussistano i requisiti di cui all'art. 239, n. 1, secondo trattino, del codice doganale, nel combinato disposto con l'art. 905, n. 1, primo comma, del regolamento d'attuazione, con riferimento a dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica in cui sono stati presentati certificati di circolazione delle merci EUR.1 e certificati di origine modulo A, poiché in tal caso va presa in considerazione un'esenzione totale o parziale dai dazi doganali all'importazione per le merci reimportate dopo il perfezionamento passivo (applicazione di dazi sul valore differenziale) o per merci in rientro a seguito di riparazioni.

6) Se, in presenza delle circostanze che legittimano il rimborso di cui all'art. 900, n. 1, lett. o), del regolamento d'attuazione, si debba ritenere di norma che l'interessato non abbia agito con intento fraudolento o con manifesta negligenza.

7) In caso di soluzione negativa della questione sub 6) e/o di soluzione negativa della questione sub 4):

Se la nozione di "offensichtliche Fahrlässigkeit" di cui all'art. 239, n. 1, secondo trattino, del codice doganale (manifesta negligenza) debba essere definita secondo criteri oggettivi o (anche) criteri soggettivi e se coincida con la nozione di "grobe Fahrlässigkeit" di cui all'art. 859, secondo trattino, del regolamento d'attuazione (manifesta negligenza) e di "offenkundige Fahrlässigkeit" di cui all'art. 212 bis del codice doganale (manifesta negligenza), e se una manifesta negligenza ai sensi dell'art. 239 del codice doganale possa essere esclusa quando l'obbligazione doganale all'importazione, ai termini del precedente art. 204, n. 1, lett. a), sia sorta in quanto, in un periodo di vari mesi e per motivi esemplificativamente indicati nella questione sub 2), non siano stati rispettati i termini di cui all'art. 49, n. 1, del codice doganale, senza che sussistessero circostanze tali da legittimare una proroga dei termini, con conseguente sussistenza anche di manifesta negligenza ai sensi dell'art. 859, secondo trattino, del regolamento d'attuazione».

28 In via preliminare occorre rilevare che è opportuno trattare la terza questione successivamente alla prima e risolvere la settima questione prima della seconda.

Sulla prima questione

29 Con la prima questione il giudice a quo domanda sostanzialmente se l'art. 859 del regolamento d'attuazione contenga una disciplina compiuta e validamente istituita delle inadempienze di cui all'art. 204, n. 1, del codice doganale, che «non hanno avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato».

30 La Söhl & Söhlke ed il governo tedesco sostengono che la Commissione non disponeva di un fondamento giuridico sufficiente per enumerare in modo compiuto, nel regolamento d'attuazione, le situazioni ricomprese nella riserva dell'art. 204, n. 1, in fine, del codice doganale.

31 Per contro la Commissione fa valere che, con gli artt. 204 e 249 del codice doganale, il Consiglio le ha attribuito un fondamento giuridico sufficiente per istituire, di concerto con il comitato del codice doganale (in prosieguo: il «comitato»), discipline complete come quella di cui all'art. 859 del regolamento d'attuazione. A suo parere, l'obiettivo di un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri del codice doganale ha reso necessaria l'adozione di tale normativa esauriente.

32 Anzitutto occorre ricordare al riguardo che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, sebbene una disposizione del Trattato CE come l'art. 28 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 26 CE), sulla base del quale è stato adottato, segnatamente, il codice doganale, attribuisca in via di principio competenza al Consiglio per adottare, su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, le norme relative ad un'organizzazione comune di mercato, gli artt. 145 e 155 del Trattato CE (divenuti artt. 202 CE e 211 CE) consentono al Consiglio di conferire alla Commissione, negli atti che esso adotta, i poteri di attuazione delle norme da esso emanate. L'art. 145 prevede tuttavia che il Consiglio può, in casi specifici, riservarsi l'esercizio di detti poteri (v. segnatamente, in materia agricola, sentenza 27 ottobre 1992, causa C-240/90, Germania/Commissione, Racc. pag. I-5383, punto 35).

33 Ora, si deve rilevare che il Consiglio, con l'art. 204 del codice doganale, non si è riservato la competenza per stabilire in modo compiuto i casi di inadempimento di cui trattasi in tale articolo, e che ha incaricato la Commissione, con l'art. 249 del codice doganale, di fissare, sulla scorta di una procedura tassativa, che implica l'attiva partecipazione del comitato, le «disposizioni necessarie per l'applicazione del (...) codice [doganale]», salve alcune disposizioni specifiche, tra le quali non rientra l'art. 204.

34 Si deve quindi rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, se il Consiglio ha fissato nel regolamento base la disciplina essenziale della materia di cui trattasi, esso può delegare alla Commissione il potere generale di adottarne le modalità di attuazione senza dover precisare gli elementi essenziali delle competenze delegate e che, a tal fine, una disposizione redatta in termini generici configura un valido fondamento (v. segnatamente, in materia agricola, sentenza Germania/Commissione, citata, punto 41).

35 Va altresì osservato che l'art. 249 del codice doganale rappresenta un fondamento sufficiente per delegare alla Commissione l'adozione delle modalità di attuazione del codice doganale, ed in particolare dell'art. 204.

36 Risulta infine dalla giurisprudenza della Corte che la Commissione è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti necessari o utili per l'attuazione della disciplina di base, purché essi non siano contrastanti con tale disciplina o con le norme d'attuazione stabilite dal Consiglio (v. segnatamente, in materia agricola, sentenze 15 maggio 1984, causa 121/83, Zuckerfabrik Franken, Racc. pag. 2039, punto 13; 17 ottobre 1995, causa C-478/93, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I-3081, punto 31, e 4 febbraio 1997, cause riunite C-9/95, C-23/95 e C-156/95, Belgio e Germania/Commissione, Racc. pag. I-645, punto 37).

37 Occorre dunque accertare se la normativa esauriente istituita con l'art. 859 del regolamento d'attuazione sia necessaria o utile per l'attuazione del codice doganale e non sia in contrasto con quest'ultimo.

38 A questo proposito si deve constatare in primo luogo che, dato che né l'art. 204 né nessun'altra disposizione del codice doganale ostano a che la Commissione emani una disciplina esauriente relativa alle inadempienze che «non hanno avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato», il regime esauriente istituito dall'art. 859 del regolamento d'attuazione non è in contrasto con il codice doganale.

39 In secondo luogo, dal settimo e dall'ottavo `considerando' del codice doganale risulta che il Consiglio ha inteso «garantire l'uniforme applicazione» del codice negli Stati membri predisponendo, a tal fine, una procedura particolare che consenta di stabilirne le modalità d'attuazione entro termini adeguati, nonché garantire che, «in sede di adozione delle disposizioni di applicazione» del codice doganale, si badi «a prevenire qualsiasi frode o irregolarità suscettibile di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee».

40 Considerati tali obiettivi e la necessità di realizzare la parità di trattamento di tutti gli operatori economici nel complesso degli Stati membri, l'art. 859 del regolamento d'attuazione, in quanto garantisce l'attuazione uniforme di una disposizione del codice doganale in tutti gli Stati membri, deve essere ritenuto non soltanto utile, ma anche necessario per l'attuazione della normativa di base.

41 Inoltre, dato che, ai sensi del quinto `considerando' del regolamento d'attuazione, «le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato», si deve constatare che l'art. 249 del codice doganale, che instaura il procedimento di adozione del regolamento d'attuazione, è stato rispettato e che quest'ultimo è stato validamente adottato.

42 L'obiezione sollevata dalla Söhl & Söhlke e dal governo tedesco non può quindi essere accolta.

43 Considerato ciò che precede, si deve risolvere la prima questione nel senso che l'art. 859 del regolamento d'attuazione contiene una disciplina compiuta e validamente istituita delle inadempienze di cui all'art. 204, n. 1, lett. a), del codice doganale, che «non hanno avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato».

Sulla terza questione

44 Considerata la soluzione apportata alla prima questione, non occorre risolvere la terza questione.

Sulla settima questione

45 Con la settima questione il giudice a quo domanda in sostanza, in primo luogo, se le nozioni di «offenkundige Fahrlässigkeit», «offensichtliche Fahrlässigkeit» e «grobe Fahrlässigkeit» di cui rispettivamente alla versione in lingua tedesca degli artt. 212 bis del codice doganale, come modificato dal regolamento n. 82/97, 239 del codice doganale e 859 del regolamento d'attuazione, che corrispondono nella versione francese all'espressione «négligence manifeste», abbiano lo stesso significato. Il giudice a quo domanda in secondo luogo quali siano i criteri per valutare se vi è stata una manifesta negligenza ai sensi dell'art. 239 del codice doganale. Domanda infine se la manifesta negligenza («offensichtliche Fahrlässigkeit») di cui all'art. 239, n. 1, secondo trattino, del codice doganale possa essere esclusa qualora il mancato rispetto del termine previsto all'art. 49, n. 1, del codice doganale, considerato come costitutivo di una manifesta negligenza («grobe Fahrlässigkeit») ai sensi dell'art. 859, secondo trattino, del regolamento d'attuazione, abbia fatto sorgere un'obbligazione doganale conformemente all'art. 204, n. 1, lett. a), del codice doganale.

Sulla prima e sulla terza parte della settima questione

46 Per quanto riguarda la prima parte della questione occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, data la necessità che i regolamenti comunitari vengano interpretati in modo uniforme, in caso di dubbio il testo di una disposizione non può essere considerato isolatamente, ma deve venire interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali (v., in tal senso, sentenza 2 aprile 1998, causa 296/95, EMU Tabac e a., Racc. pag. I-1605, punto 36).

47 D'altro lato, come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 72 e 73 delle conclusioni, contrariamente alla versione in lingua tedesca, nella quale gli artt. 239, n. 1, secondo trattino, del codice doganale, 899, primo trattino, e 905, n. 1, del regolamento d'attuazione utilizzano l'espressione «offensichtliche Fahrlässigkeit», mentre nell'art. 859, secondo trattino, del regolamento d'attuazione viene usata l'espressione «grobe Fahrlässigkeit» e nell'art. 212 bis del codice doganale, come modificato dal regolamento n. 82/97, l'espressione «grobe Fahrlässigkeit», le versioni in lingua francese, danese, italiana, portoghese e spagnola utilizzano le stesse espressioni in tutte le disposizioni di cui trattasi. Per quanto riguarda le altre versioni linguistiche, alcune utilizzano due espressioni, altre tre, altre ancora quattro, ma non nelle stesse disposizioni.

48 Pertanto, come sottolinea l'avvocato generale al paragrafo 73 delle conclusioni, dal raffronto di tutte le versioni linguistiche delle disposizioni di cui trattasi emerge che le espressioni che qualificano la negligenza non sono utilizzate in modo sistematico. Se ne deve dedurre che il legislatore non perseguiva nessuno scopo particolare utilizzando, nella versione tedesca, espressioni differenti. Si deve dunque ritenere che le espressioni qualificanti la negligenza contenute nella normativa di cui trattasi hanno tutte un unico e medesimo significato e devono essere intese come aventi ad oggetto la manifesta negligenza (nella versione tedesca, «offensichtliche Fahrlässigkeit»).

49 Dalle considerazioni che precedono risulta che le espressioni utilizzate nella versione in lingua tedesca degli artt. 212 bis del codice doganale, come modificato dal regolamento n. 82/97, 239 del codice doganale e 859 del regolamento d'attuazione per qualificare la negligenza hanno un unico e medesimo significato. Nella versione tedesca tali espressioni devono essere intese come aventi ad oggetto la «offensichtliche Fahrlässigkeit» (manifesta negligenza).

50 Per quanto riguarda la terza parte della settima questione, si deve rilevare che, siccome la stessa nozione di «manifesta negligenza» è oggetto degli artt. 859, secondo trattino, del regolamento d'attuazione e 239, n. 1, secondo trattino, del codice doganale, è impossibile concludere nel senso di escludere la manifesta negligenza di cui all'art. 239, n. 1, secondo trattino, del codice doganale, qualora l'obbligazione doganale sia sorta conformemente all'art. 204, n. 1, lett. a), del codice doganale, in seguito ad un comportamento costitutivo di una manifesta negligenza ai sensi dell'art. 859, secondo trattino, del regolamento d'attuazione.

Sulla seconda parte della settima questione

51 Per quanto riguarda la seconda parte della settima questione, occorre ricordare in primo luogo che, come risulta dai punti 46-49 della presente sentenza, l'art. 239, n. 1, secondo trattino, del codice doganale, nonché le altre disposizioni del codice doganale o del regolamento d'attuazione oggetto della presente sentenza, rinviano alla stessa nozione di «manifesta negligenza».

52 Va poi rilevato che il rimborso o lo sgravio dei dazi all'esportazione, che possono essere concessi soltanto a determinate condizioni ed in casi specificamente previsti, costituiscono un'eccezione rispetto al normale regime delle importazioni ed esportazioni e che, di conseguenza, le disposizioni che prevedono siffatto rimborso o sgravio devono essere interpretate restrittivamente. Essendo la mancanza di «manifesta negligenza» un presupposto essenziale per poter chiedere un rimborso o uno sgravio dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione, ne consegue che tale nozione deve essere interpretata in modo che il numero dei casi di rimborso o di sgravio resti limitato.

53 Infine va osservato che il codice doganale ha riunito le disposizioni del diritto doganale fino ad allora disseminate in una moltitudine di direttive e regolamenti comunitari. In tale occasione l'art. 13 del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (GU L 175, pag. 1), è stato ripreso sostanzialmente all'art. 239 del codice doganale. La giurisprudenza della Corte relativa al primo deve quindi applicarsi anche al secondo.

54 Ora, risulta dalla sentenza 1_ aprile 1993 (causa C-250/91, Hewlett Packard France, Racc. pag. I-1819, punto 46), che l'art. 13 del regolamento n. 1430/79 e l'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al ricupero «a posteriori» dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1), perseguono lo stesso scopo, vale a dire limitare il pagamento «a posteriori» dei dazi all'importazione o all'esportazione ai casi in cui siffatto pagamento è giustificato o è compatibile con un principio fondamentale come il principio del legittimo affidamento. Ne deriva che le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione di tali articoli, cioè, per l'art. 13 del regolamento n. 1430/79, l'insussistenza di manifesta negligenza o simulazione da parte dell'interessato e, per l'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, la mancanza di un errore delle autorità doganali ragionevolmente rilevabile dal debitore, devono essere interpretate nello stesso modo.

55 Inoltre, con riferimento all'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, nella sentenza 26 giugno 1990 (causa C-64/89, Deutsche Fernsprecher, Racc. pag. I-2535, punto 19) la Corte ha dichiarato che, per decidere se un errore commesso dall'autorità doganale sia rilevabile da un operatore economico, occorreva tener conto, in particolare, della natura precisa dell'errore, dell'esperienza professionale e della diligenza dell'operatore.

56 Analogamente a tali criteri, si deve osservare che, per valutare se ci sia «manifesta negligenza» ai sensi dell'art. 239, n. 1, secondo trattino, del codice doganale, occorre tener conto, in particolare, della complessità delle disposizioni la cui mancata esecuzione ha fatto sorgere l'obbligazione doganale, nonché dell'esperienza professionale e della diligenza dell'operatore.

57 Per quanto riguarda l'esperienza professionale dell'operatore, si deve accertare se si tratti o no di un operatore economico di professione, la cui attività consista essenzialmente in operazioni d'importazione e d'esportazione, e se avesse già acquisito una certa esperienza nell'espletamento di tali operazioni.

58 Quanto alla diligenza dell'operatore, va sottolineato che tocca a quest'ultimo, qualora nutra dubbi circa l'esatta applicazione delle disposizioni il cui inadempimento può far sorgere un'obbligazione doganale, informarsi e chiedere tutti i chiarimenti possibili per non contravvenire alle disposizioni stesse.

59 Spetta al giudice nazionale valutare, sulla scorta di tali criteri di valutazione, se vi sia o no manifesta negligenza da parte dell'operatore economico.

60 Occorre pertanto risolvere la seconda parte della settima questione nel senso che, per valutare se vi sia «manifesta negligenza» ai sensi dell'art. 239, n. 1, secondo trattino, del codice doganale, occorre tener conto, in particolare, della complessità delle disposizioni il cui inadempimento ha fatto sorgere l'obbligazione doganale, nonché dell'esperienza professionale e della diligenza dell'operatore. Spetta al giudice nazionale valutare, sulla scorta di tali criteri, se vi sia o no manifesta negligenza da parte dell'operatore economico.

Sulla seconda questione

61 La seconda questione si articola in due parti.

Sulla prima parte della seconda questione

62 Con tale questione il giudice a quo domanda in sostanza se il diritto comunitario osti a che un giudice valuti in completa autonomia se il requisito fissato all'art. 859, punto 1, del regolamento d'attuazione, vale a dire che avrebbe dovuto essere concessa una proroga del termine, è soddisfatto quando una domanda di proroga del termine presentata in tempo utile è stata respinta dalle autorità doganali con provvedimento divenuto definitivo.

63 Deve rilevarsi, come ha fatto la Commissione, che in un caso come quello su cui verte la causa a qua, nel quale le autorità doganali contestano ad un operatore un inadempimento consistente nel mancato rispetto del termine prescritto all'art. 49, n. 1, del codice doganale, dopo aver respinto una domanda di proroga del termine stesso con provvedimento divenuto definitivo, nessuna disposizione del codice doganale o del regolamento d'attuazione impedisce ad un giudice nazionale di valutare in completa autonomia se tale inadempimento rientri o no nell'art. 859, punto 1, del regolamento d'attuazione.

64 Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal governo del Regno Unito, un divieto del genere non risulta dal dettato dell'art. 859, punto 1, del regolamento d'attuazione. Questa disposizione prefigura solo uno degli inadempimenti elencati nell'art. 859 del regolamento d'attuazione che possono, a determinate condizioni, essere considerati senza alcuna conseguenza reale sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale, conformemente all'art. 204, n. 1, del codice doganale.

65 Inoltre, benché l'art. 243 del codice doganale abbia istituito, a beneficio di tutti gli operatori economici, un diritto di impugnazione dei provvedimenti delle autorità doganali in materia di applicazione della normativa doganale che li riguardino direttamente e individualmente, l'art. 245 del codice doganale ha delegato agli Stati membri l'emanazione delle disposizioni di attuazione della procedura di ricorso.

66 Occorre comunque aggiungere che, secondo la giurisprudenza della Corte, in mancanza di disciplina comunitaria in materia spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi effetto diretto, restando inteso che le dette modalità non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (v., in particolare, sentenze 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe, Racc. pag. 1989, punto 5, e causa 45/76, Comet, Racc. pag. 2043, punti 12-16, e 14 dicembre 1995, causa C-312/93, Peterbroeck, Racc. pag. I-4599, punto 12).

67 Visto quanto precede, occorre risolvere la prima parte della seconda questione nel senso che il diritto comunitario non osta a che un giudice nazionale valuti in completa autonomia se la condizione stabilita all'art. 859, punto 1, del regolamento d'attuazione, vale a dire che avrebbe dovuto essere concessa una proroga del termine, è soddisfatta quando una domanda di proroga del termine presentata in tempo utile è stata respinta dalle autorità doganali con provvedimento divenuto definitivo.

Sulla seconda parte della seconda questione

68 Con tale questione il giudice a quo domanda sostanzialmente, in primo luogo, quali circostanze possano giustificare una proroga del termine previsto all'art. 49, n. 1, del codice doganale e se problemi di una singola impresa, come assenze del personale per ferie o per improvvisa malattia, l'avvio al lavoro di personale neoassunto, difficoltà derivanti dall'uso di un sistema informatico di gestione doganale, sovraccarico di lavoro dovuto all'esecuzione di conteggi concernenti il perfezionamento passivo di norma spettanti all'amministrazione doganale, possano costituire una simile circostanza. In secondo luogo il giudice a quo intende accertare se debba essere presentata una domanda di proroga del termine per ogni dichiarazione o se possa essere presentata un'unica domanda per più dichiarazioni effettuate in un periodo di tempo determinato, di diversi mesi nella causa a qua. Infine il giudice a quo domanda se vi sia manifesta negligenza ai sensi dell'art. 859, secondo trattino, del regolamento d'attuazione, qualora i requisiti che giustificano una proroga del termine non sussistano e le domande di proroga siano state presentate in ritardo.

69 Per quanto riguarda le circostanze atte a giustificare una proroga dei termini, occorre ricordare che l'art. 49, n. 2, del codice doganale consente alle autorità doganali di prorogare il termine per adempiere alle formalità richieste al fine di assegnare una destinazione doganale alle merci oggetto di dichiarazione sommaria quando le «circostanze lo giustifichino», senza però che tale proroga possa eccedere «le effettive necessità giustificate dalle circostanze».

70 Dato che la lettera di quest'articolo non consente di determinare quali circostanze possano giustificare siffatta proroga del termine, si deve accertare se tali circostanze possano essere determinate con riferimento allo scopo della disposizione di cui trattasi.

71 Occorre al riguardo rilevare che l'art. 49, n. 1, del codice doganale fissa termini brevi affinché le merci presentate in dogana ricevano rapidamente una destinazione doganale. In attesa di ricevere la destinazione doganale le merci presentate in dogana hanno lo status di merci in custodia temporanea.

72 Ora, lo scopo dell'art. 49, n. 1, del codice doganale non sarebbe realizzato se gli operatori economici potessero invocare circostanze sprovviste di qualsiasi eccezionalità per ottenere una proroga dei termini. Infatti un'interpretazione del genere del termine «circostanze» presente in tale disposizione avrebbe come risultato che la custodia temporanea potrebbe essere sistematicamente prorogata e rischierebbe, alla lunga, di trasformare il regime di custodia temporanea in regime di deposito doganale.

73 Si deve quindi rilevare che il termine «circostanze» ai sensi dell'art. 49, n. 2, del codice doganale deve essere interpretato nel senso che fa riferimento a circostanze atte a porre il richiedente in una situazione eccezionale rispetto ad altri operatori economici che svolgono la stessa attività.

74 Simili circostanze possono essere rappresentate da fatti straordinari che, sebbene non estranei all'operatore economico, non rientrano tra gli accadimenti ai quali è confrontato ogni operatore economico nell'esercizio della propria professione.

75 Spetta alle autorità doganali ed ai giudici nazionali valutare, nei casi specifici, se sussistano circostanze del genere.

76 Ciò nonostante occorre aggiungere che, comunque, circostanze come quelle citate in via esemplificativa dal giudice a quo non configurano circostanze atte a giustificare una proroga del termine di cui all'art. 49, n. 1, del codice doganale.

77 Visto quanto precede, si deve risolvere il primo punto della seconda parte della seconda questione nel senso che solo circostanze atte a porre il richiedente in una situazione eccezionale rispetto ad altri operatori economici che svolgono la stessa attività possono giustificare una proroga del termine di cui all'art. 49, n. 1, del codice doganale. Simili circostanze possono essere rappresentate da fatti straordinari che, sebbene non estranei all'operatore economico, non rientrano tra gli accadimenti ai quali è confrontato ogni operatore economico nell'esercizio della propria professione. Spetta alle autorità doganali ed ai giudici nazionali valutare, nei casi specifici, se sussistano circostanze del genere.

78 Per quanto riguarda il problema di sapere se debba essere presentata una domanda di proroga del termine per ogni dichiarazione o se possa essere presentata un'unica domanda per più dichiarazioni effettuate in un periodo di tempo determinato - di diversi mesi nella causa a qua -, occorre rilevare, in primo luogo, che la lettera dell'art. 49, n. 2, del codice doganale non osta a che un operatore economico presenti una sola domanda per più dichiarazioni sommarie.

79 In secondo luogo, occorre rilevare che, come risulta dal sesto `considerando' del codice doganale, esso ha in particolare l'obiettivo di «limitare, per quanto possibile, le formalità e i controlli doganali». Ora, il fatto che un operatore economico possa presentare una sola domanda di proroga del termine stabilito per assegnare una destinazione doganale a merci oggetto di più dichiarazioni sommarie ha l'effetto di limitare il numero di formalità doganali che tale operatore deve espletare.

80 Ne consegue che nulla osta, in linea di principio, a che un operatore economico presenti una sola domanda di proroga del termine prescritto per assegnare una destinazione doganale a merci che hanno formato oggetto di più dichiarazioni sommarie.

81 Tuttavia, dal combinato disposto degli artt. 49 del codice doganale e 859, punto 1, del regolamento d'attuazione emerge che una domanda di proroga del termine stabilito per assegnare una destinazione doganale alle merci in custodia temporanea può essere validamente presentata solo prima della scadenza del termine stesso. Quindi, nel caso di una domanda unica, una proroga del termine può essere concessa solo per le merci in ordine alle quali il termine per l'assegnazione di una destinazione doganale non è ancora scaduto.

82 Visto quanto precede, si deve risolvere il secondo punto della seconda parte della seconda questione nel senso che il diritto comunitario non osta a che un operatore economico presenti una sola domanda di proroga del termine prescritto per assegnare una destinazione doganale a merci che hanno formato oggetto di più dichiarazioni sommarie. Tuttavia, anche nel caso di una domanda unica, una proroga del termine può essere accordata solo in relazione alle merci per le quali il termine prescritto per l'assegnazione di una destinazione doganale non è ancora trascorso.

83 Per quanto riguarda il terzo punto della seconda parte della seconda questione, si deve ricordare che spetta al giudice nazionale valutare se, tenuto conto dei criteri di valutazione sviluppati ai punti 51-60 della presente sentenza, vi sia manifesta negligenza ai sensi dell'art. 859, secondo trattino, del regolamento d'attuazione.

Sulla quarta questione

84 Per quanto riguarda la quarta questione, è sufficiente osservare che risulta senza ambiguità dalla lettera dell'art. 900, n. 1, lett. o), del regolamento d'attuazione che tale norma può applicarsi solo se si accerta che «le merci importate avrebbero potuto, qualora fossero state dichiarate per l'immissione in libera pratica, beneficiare del trattamento comunitario o di un trattamento tariffario preferenziale, sempre che siano state soddisfatte le altre condizioni previste dall'articolo 890». Infatti, riferendosi chiaramente al «trattamento comunitario» ed al «trattamento tariffario preferenziale», tale disposizione non può riguardare gli altri trattamenti favorevoli come, ad esempio, le franchigie totali o parziali dai dazi all'importazione per le merci reimportate in seguito a perfezionamento passivo o per le merci reintrodotte in seguito a riparazione.

85 Tale interpretazione è confermata dal quindicesimo `considerando' del regolamento n. 3254/94, che ha aggiunto l'art. 900, n. 1, lett. o), al regolamento d'attuazione. Se ne ricava infatti chiaramente che l'articolo può applicarsi solo nel caso in cui l'obbligazione doganale non sia connessa all'immissione in libera pratica delle merci, ma per le quali l'importatore può presentare un documento che gli consente di beneficiare di un «trattamento preferenziale».

86 Considerato quanto precede, occorre risolvere la quarta questione nel senso che l'art. 900, n. 1, lett. o), del regolamento d'attuazione si applica ai casi in cui le merci avrebbero potuto beneficiare del trattamento comunitario o di un trattamento doganale preferenziale, ma non ai casi in cui le merci avrebbero potuto fruire di altre agevolazioni.

Sulla quinta questione

87 Con la quinta questione il giudice a quo domanda in sostanza se, a fronte di una domanda di rimborso o di sgravio dei dazi di cui all'art. 239 del codice doganale, l'amministrazione doganale o il giudice nazionale siano obbligati, qualora la domanda sia fondata sull'art. 900, n. 1, lett. o), del regolamento d'attuazione ed il rimborso possa essere concesso solo ai sensi di tale disposizione, ad esaminarne d'ufficio la fondatezza avuto riguardo alle altre disposizioni dell'art. 900 e degli artt. 901-905 del regolamento d'attuazione.

88 Occorre al riguardo rilevare in primo luogo che dalla lettera dell'art. 899 del regolamento d'attuazione risulta che un'autorità doganale, a fronte di una domanda di rimborso o di sgravio dei dazi di cui all'art. 239, n. 2, del codice doganale, deve indagare se «i motivi addotti a sostegno della domanda corrispondono all'una o all'altra situazione» di cui agli articoli 900-904 del regolamento d'attuazione. Pertanto, per decidere sulla domanda, l'autorità doganale è tenuta ad esaminare i motivi invocati a sostegno di essa relativamente al complesso delle circostanze previste agli artt. 900-904 del regolamento d'attuazione.

89 Il fatto che un richiedente abbia fondato la propria domanda, senza esservi a ciò obbligato dalle norme, su una precisa disposizione di regolamento, mentre i motivi invocati non corrispondono alle circostanze di cui a tale disposizione, non esime l'autorità adita dall'obbligo di verificare se i detti motivi non corrispondano ad una delle circostanze di cui agli artt. 900-904 del regolamento d'attuazione. Infatti, considerato che una domanda di rimborso o di sgravio dei dazi di cui all'art. 239, n. 2, del codice doganale non deve specificare la disposizione del regolamento d'attuazione di cui il richiedente intende avvalersi, la domanda che faccia riferimento ad uno specifico fondamento giuridico deve essere oggetto di esame esauriente come quello delle altre domande.

90 Tale interpretazione è confermata dal dettato dell'art. 905, n. 1, del regolamento d'attuazione, dal quale risulta che l'attuazione del procedura prevista agli artt. 905-909 del regolamento d'attuazione è soggetta, tra l'altro, alla condizione preliminare che l'autorità doganale cui incombe la decisione «non è in grado, sulla base dell'art. 899», di concedere o negare il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione.

91 In secondo luogo va ricordata la giurisprudenza della Corte secondo la quale, qualora l'autorità doganale non sia in grado, alla luce dei motivi che le sono stati addotti, di prendere una decisione di rimborso o sgravio dei dazi in base all'art. 899 del regolamento d'attuazione, essa è tenuta a verificare se esistano elementi di giustificazione che possano costituire una situazione particolare ai sensi dell'art. 905, n. 1, del regolamento d'attuazione, che non implichi alcuna manovra fraudolenta o manifesta negligenza da parte dell'interessato, ed eventualmente trasmettere la pratica alla Commissione, la quale valuterà, sulla scorta degli elementi comunicatile, l'esistenza di una situazione particolare atta a giustificare il rimborso o lo sgravio dei dazi (sentenza 25 febbraio 1999, causa C-86/97, Trans Ex-Import, Racc. pag. I-1041, punto 19).

92 Considerato quanto precede, occorre risolvere la quinta questione nel senso che, a fronte di una domanda di rimborso fondata sull'art. 900, n. 1, lett. o), del regolamento d'attuazione, l'amministrazione doganale o il giudice nazionale sono tenuti, qualora non possano concedere il rimborso richiesto in forza di questa disposizione, ad esaminarne d'ufficio la fondatezza avuto riguardo alle altre disposizioni dell'art. 900 e degli artt. 901-904 del regolamento d'attuazione. Qualora l'autorità adita non sia in grado, alla luce dei motivi che le sono stati addotti, di prendere una decisione di rimborso o sgravio dei dazi in base all'art. 899 del regolamento d'attuazione, essa è tenuta a verificare d'ufficio se esistano elementi di giustificazione «tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato», ai sensi dell'art. 905, n. 1, del regolamento d'attuazione, che necessitano dell'esame della pratica da parte della Commissione.

Sulla sesta questione

93 Con la sesta questione il giudice a quo domanda in sostanza se, nell'ipotesi di cui all'art. 900, n. 1, lett. o), del regolamento d'attuazione, la condizione della mancanza di manifesta negligenza da parte dell'operatore economico, cui è subordinato il rimborso o lo sgravio dei dazi, sia sempre soddisfatta.

94 E' sufficiente a tal riguardo ricordare che l'art. 899 del regolamento d'attuazione dispone che «quando l'autorità doganale di decisione, cui è stata presentata la domanda di rimborso o di sgravio di cui all'articolo 239, paragrafo 2, del codice [doganale], constati:

- che i motivi addotti a sostegno della domanda corrispondono all'una o all'altra situazione di cui agli articoli da 900 a 903 e che non vi è stata alcuna manovra fraudolenta o manifesta negligenza dell'interessato, accorda il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione in oggetto».

95 Com'è stato correttamente osservato dalla Commissione e dallo Hauptzollamt, risulta senza ambiguità dalla lettera dell'art. 899 del regolamento d'attuazione che il rimborso o lo sgravio di cui all'art. 239, n. 2, del codice doganale sono concessi solo se sono soddisfatte due condizioni cumulative, vale a dire, innanzi tutto, che ci si trovi dinanzi «all'una o all'altra situazione di cui agli articoli da 900 a 903» e, in secondo luogo, «che [in tali circostanze] non vi è stata alcuna manovra fraudolenta o manifesta negligenza dell'interessato».

96 Tale interpretazione è confermata in particolare dal quindicesimo `considerando' del regolamento n. 3254/94, che ha aggiunto l'art. 900, n. 1, lett. o), al regolamento d'attuazione. Infatti, secondo tale `considerando', esistono «casi in cui l'obbligazione doganale non è connessa all'immissione in libera pratica e per i quali l'importatore può presentare un documento che gli consentirebbe di beneficiare di siffatto trattamento preferenziale» e, «in assenza di frode o di negligenza manifesta, l'obbligo, in questi casi, di versare i dazi doganali risulta sproporzionato alla funzione di protezione creata dalla tariffa doganale comune».

97 Occorre dunque risolvere la sesta questione nel senso che l'autorità doganale o il giudice nazionale, dovendosi pronunciare su una domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione, non possono considerare che l'interessato non ha agito con frode o con manifesta negligenza solo perché si trova nella situazione di cui all'art. 900, n. 1, lett. o), del regolamento d'attuazione.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

98 Le spese sostenute dai governi tedesco e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Brema con ordinanza 2 dicembre 1997, dichiara:

1) L'art. 859 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio, n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, contiene una disciplina compiuta e validamente istituita delle inadempienze di cui all'art. 204, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, che «non hanno avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato».

2) a) Le espressioni utilizzate nella versione in lingua tedesca degli artt. 212 bis del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82/97, 239 del regolamento n. 2913/92 e 859 del regolamento n. 2454/93 per qualificare la negligenza hanno un unico e medesimo significato. Nella versione tedesca tali espressioni devono essere intese come aventi ad oggetto la «offensichtliche Fahrlässigkeit» (manifesta negligenza).

b) E' impossibile concludere nel senso di escludere la manifesta negligenza di cui all'art. 239, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 2913/92, qualora l'obbligazione doganale sia sorta conformemente all'art. 204, n. 1, lett. a), del regolamento n. 2913/92 in seguito ad un comportamento costitutivo di una manifesta negligenza ai sensi dell'art. 859, secondo trattino, del regolamento n. 2454/93.

c) Per valutare se vi sia «manifesta negligenza» ai sensi dell'art. 239, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 2913/92, occorre tener conto, in particolare, della complessità delle disposizioni il cui inadempimento ha fatto sorgere l'obbligazione doganale, dell'esperienza professionale e della diligenza dell'operatore. Spetta al giudice nazionale valutare, sulla scorta di tali criteri, se vi sia o no manifesta negligenza da parte dell'operatore economico.

3) Il diritto comunitario non osta a che un giudice nazionale valuti in completa autonomia se la condizione stabilita all'art. 859, punto 1, del regolamento n. 2454/93, vale a dire che avrebbe dovuto essere concessa una proroga del termine, è soddisfatta quando una domanda di proroga del termine presentata in tempo utile è stata respinta dalle autorità doganali con provvedimento divenuto definitivo.

4) a) Solo circostanze atte a porre il richiedente in una situazione eccezionale rispetto ad altri operatori economici che svolgono la stessa attività possono giustificare una proroga del termine di cui all'art. 49, n. 1, del regolamento n. 2913/92. Simili circostanze possono essere rappresentate da fatti straordinari che, sebbene non estranei all'operatore economico, non rientrano tra gli accadimenti ai quali è confrontato ogni operatore economico nell'esercizio della propria professione. Spetta alle autorità doganali ed ai giudici nazionali valutare, nei casi specifici, se sussistano circostanze del genere.

b) Il diritto comunitario non osta a che un operatore economico presenti una sola domanda di proroga del termine prescritto per assegnare una destinazione doganale a merci che hanno formato oggetto di più dichiarazioni sommarie. Tuttavia, anche nel caso di una domanda unica, una proroga del termine può essere concessa solo per le merci in ordine alle quali il termine per l'assegnazione di una destinazione doganale non è ancora scaduto.

5) L'art. 900, n. 1, lett. o), del regolamento n. 2454/93, come modificato dall'art. 1, punto 29, del regolamento (CE) della Commissione 19 dicembre 1994, n. 3254, si applica ai casi in cui le merci avrebbero potuto beneficiare del trattamento comunitario o di un trattamento doganale preferenziale, ma non ai casi in cui le merci avrebbero potuto fruire di altre agevolazioni.

6) A fronte di una domanda di rimborso fondata sull'art. 900, n. 1, lett. o), del regolamento n. 2454/93, come modificato dall'art. 1, punto 29, del regolamento n. 3254/94, l'amministrazione doganale o il giudice nazionale sono tenuti, qualora non possano concedere il rimborso richiesto in forza di questa disposizione, ad esaminarne d'ufficio la fondatezza avuto riguardo alle altre disposizioni dell'art. 900 e degli artt. 901-904 del regolamento n. 2454/93. Qualora l'autorità adita non sia in grado, alla luce dei motivi che le sono stati addotti, di prendere una decisione di rimborso o sgravio dei dazi in base all'art. 899 del regolamento n. 2454/93, essa è tenuta a verificare d'ufficio se esistano elementi di giustificazione «tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato», ai sensi dell'art. 905, n. 1, del regolamento n. 2454/93, che necessitano dell'esame della pratica da parte della Commissione.

7) L'autorità doganale o il giudice nazionale, dovendosi pronunciare su una domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione, non possono considerare che l'interessato non ha agito con frode o con manifesta negligenza solo perché si trova nella situazione di cui all'art. 900, n. 1, lett. o), del regolamento n. 2454/93, come modificato dall'art. 1, punto 29, del regolamento n. 3254/94.

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