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Documento 61998CC0382

Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 23 settembre 1999.
The Queen contro Secretary of State for Social Security, ex parte John Henry Taylor.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Regno Unito.
Direttiva 79/7/CEE - Parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale - Concessione di un assegno per combustibile invernale - Collegamento con l'età del collocamento a riposo.
Causa C-382/98.

Raccolta della Giurisprudenza 1999 I-08955

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1999:452

61998C0382

Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 23 settembre 1999. - The Queen contro Secretary of State for Social Security, ex parte John Henry Taylor. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Regno Unito. - Direttiva 79/7/CEE - Parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale - Concessione di un assegno per combustibile invernale - Collegamento con l'età del collocamento a riposo. - Causa C-382/98.

raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-08955


Conclusioni dell avvocato generale


1 Nel presente procedimento la Corte di giustizia è chiamata ad esprimersi sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (1) (in prosieguo: la «direttiva»), con riferimento ad una disposizione nazionale ai sensi della quale una prestazione per combustibile invernale viene attribuita in età differenti agli uomini ed alle donne.

La causa a qua

2 Il signor Taylor, ex impiegato delle poste, ha proposto ricorso dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Regno Unito), per poter ottenere il pagamento dell'assegno per combustibile invernale, pari a GBP 20, introdotto nel Regno Unito nel 1998. Tale prestazione è corrisposta alle donne dai 60 anni di età mentre gli uomini possono fruirne solo a partire dai 65 anni.

3 Il signor Taylor, che aveva 62 anni quando ha intentato la presente causa dinanzi al giudice a quo, si ritiene vittima di una discriminazione fondata sul sesso.

4 Per poter fruire dell'assegno per combustibile, il signor Taylor dovrebbe inoltre percepire una pensione statale di vecchiaia. Egli ha versato a tale scopo i contributi previdenziali per tutta la sua vita lavorativa, ma potrà percepire la pensione solo al compimento del 65_ anno di età, mentre una donna che si trovi in un'analoga situazione potrebbe fruirne già dai 60 anni di età. In tale attesa, il signor Taylor percepisce una pensione erogata dall'amministrazione delle poste che non conferisce il diritto alla prestazione per combustibile.

La normativa nazionale

5 Il decreto del 1998 relativo all'assegno per combustibile invernale (Social Fund Winter Fuel Payment Regulations 1998, in prosieguo: il «decreto») è stato adottato nel gennaio 1998, in conformità della legge sui contributi e sulle prestazioni previdenziali (Social Security Contributions and Benefits Act del 1992, in prosieguo: la «legge»).

6 Ai sensi dell'art. 2 del detto decreto, le prestazioni per combustibile invernale possono essere attribuite alle seguenti due categorie di persone:

a) coloro che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2, n. 2, cioè le persone che ricevono un'indennità integrativa del reddito o un assegno di disoccupazione (entrambe prestazioni commisurate allo stato di bisogno economico) e che percepiscono una delle prestazioni elencate. Tali prestazioni sono erogate solo alle persone che abbiano raggiunto o superato i 60 anni di età o che convivano con una persona che abbia raggiunto o superato tale età.

b) Coloro che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2, n. 5, cioè «uomini aventi almeno 65 anni e donne aventi almeno 60 anni» che hanno diritto ad una delle prestazioni elencate al n. 6. La maggior parte di tali prestazioni - secondo il ricorrente, solo alcune, secondo la High Court of Justice - sono indipendenti dal reddito. Tale è il caso della pensione di vecchiaia o della pensione per invalidità di guerra.

7 Ai sensi dell'art. 3, n. 1, le persone che appartengono alla prima categoria hanno il diritto di percepire un assegno per combustibile invernale pari a GBP 50 l'anno. Quelle appartenenti alla seconda categoria hanno diritto ad una prestazione di GBP 20, ovvero di GBP 10 qualora convivano con altra persona avente diritto al medesimo assegno.

8 Occorre precisare che, in forza dell'art. 1 del regolamento, in combinato disposto con l'art. 44 della legge e con l'allegato 4 del Pensions Act del 1995 (legge sulle pensioni), per «pensione di vecchiaia» ai fini dell'art. 2, n. 6, del decreto si intende la pensione statale di vecchiaia esigibile qualora il richiedente abbia adempiuto gli obblighi contributivi e abbia raggiunto i 65 anni di età, per gli uomini, e i 60 anni, per le donne.

Le disposizioni pertinenti della direttiva

9 Ai sensi del suo art. 1, la direttiva è volta alla «graduale attuazione, nel campo della sicurezza sociale e degli altri elementi di protezione sociale di cui all'art. 3, del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale».

10 Ai sensi dell'art. 3, n. 1, la direttiva si applica:

«a) ai regimi legali che assicurano una protezione contro i rischi seguenti:

- malattia, - invalidità, - vecchiaia, - infortunio sul lavoro e malattia professionale, - disoccupazione;

b) alle disposizioni concernenti l'assistenza sociale, nella misura in cui siano destinate a completare i regimi di cui alla lettera a) o a supplire ad essi».

11 Il principio della parità di trattamento viene definito all'art. 4 nel seguente modo:

«Il principio della parità di trattamento implica l'assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificatamente per quanto riguarda:

- il campo di applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi».

12 In base all'art. 7, n. 1, lett. a), la direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo campo di applicazione, tra l'altro, «la fissazione del limite di età per la concessione della pensione di vecchiaia e di fine lavoro e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni».

13 Tuttavia, l'art. 7, n. 2, prevede che gli Stati membri «esaminano periodicamente le materie escluse ai sensi del paragrafo 1 al fine di valutare se, tenuto conto dell'evoluzione sociale in materia, sia giustificato mantenere le esclusioni in questione».

14 La High Court of Justice ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) se l'assegno per combustibile invernale previsto dagli artt. 2, nn. 5 e 6, e 3, n. 1, lett. b), delle Social Fund Winter Fuel Payment Regulations del 1998 rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della direttiva 79/7/CEE;

2) in caso di soluzione affermativa della prima questione:

a) se l'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7/CEE si applichi alle circostanze del caso di specie;

b) in particolare, se il fatto che tanto le Social Fund Winter Fuel Payment Regulations del 1998 quanto il Social Security Contributions and Benefits Act del 1992, in forza del quale il decreto citato per primo è stato emanato, siano entrati in vigore dopo il 23 dicembre 1984, termine ultimo per la trasposizione della direttiva 79/7/CEE nel diritto nazionale, osti alla possibilità per il resistente di far valere l'art. 7, n. 1, lett. a), di tale direttiva».

Sulla prima questione

15 Con la prima questione, la High Court of Justice chiede se l'art. 3, n. 1, della direttiva vada interpretato nel senso che una prestazione per combustibile invernale quale quella prevista dall'art. 2, nn. 5 e 6, del decreto del 1998 rientra nella sua sfera di applicazione. La questione quindi riguarda solo le prestazioni erogate alla seconda categoria di persone del sovraesposto paragrafo 6.

16 Ricordo anzitutto che, secondo una giurisprudenza costante, perché una prestazione rientri nella sfera di applicazione della direttiva, è necessario che essa costituisca tutto o parte di un regime legale di tutela contro uno dei rischi elencati all'art. 3, n. 1, o una forma di assistenza sociale avente lo stesso scopo (2).

17 La Corte ha altresì precisato che, sebbene le modalità di attribuzione di una prestazione non siano decisive per qualificare la medesima alla luce della direttiva, cionondimeno tale prestazione, per rientrare nella sfera di applicazione della detta direttiva, deve essere connessa direttamente ed effettivamente alla protezione contro uno qualsiasi dei rischi in esame (3).

18 Il regolamento che ha istituito la prestazione per combustibile invernale è stato adottato in forza di una legge delega. E' quindi soddisfatta la prima condizione secondo la quale deve trattarsi di un regime legale. D'altronde, nella fattispecie nessuno lo ha contestato.

19 La seconda condizione, secondo la quale il regime deve essere «connesso direttamente ed effettivamente» alla protezione contro uno dei rischi elencati in tale disposizione, costituisce invece il nucleo della presente causa. Lo scopo perseguito con l'erogazione della prestazione è la tutela contro il rischio di vecchiaia oppure l'età costituisce uno dei vari criteri di attribuzione di una prestazione destinata alle persone che si trovano in una situazione di indigenza, come tale non contemplata dall'art. 3 della direttiva (4)? Questa è la questione su cui la Corte è invitata a pronunciarsi.

20 Quest'ultima tesi viene difesa dal governo del Regno Unito, sostenuto dal governo austriaco, facendo valere che la direttiva non trova applicazione, poiché l'analisi della prestazione deve essere fatta nel «contesto legislativo nel quale si inserisce la prestazione». In questo caso, si tratta del Social Fund, esso stesso istituito dal Social Security Act del 1986 (legge sulla sicurezza sociale). L'oggetto del Social Fund è indicato nel «libro bianco» che ha condotto alla creazione di tale istituzione nel 1986. Come si evince da tale documento, lo scopo del Social Fund è quello di finanziare prestazioni destinate a far fronte agli «specifici bisogni» di persone che fruiscono di sussidi subordinati al reddito.

21 Tali governi evidenziano che, nella causa Atkins (5), solo le persone soggette ad uno dei rischi dell'art. 3 della direttiva (invalidi e persone anziane) potevano fruire della riduzione di prezzo sui trasporti pubblici, e tuttavia si ritenne che tale regime non rientrasse nella sfera di applicazione dell'art. 3 a causa del suo scopo, in quanto parte di un regime legale volto ad assistere diverse categorie di persone che si trovavano in situazioni finanziarie e materiali meno agiate. Analogamente nella citata causa Smithson le uniche persone che potevano percepire il supplemento di pensione maggiorato erano quelle esposte ad uno dei rischi dell'art. 3. Ma questo non faceva rientrare il sussidio nell'ambito di applicazione dell'art. 3 poiché la prestazione doveva ritenersi inserita in un plesso normativo volto ad assistere coloro che si trovavano in una situazione di indigenza.

22 Come nella citata causa Atkins lo scopo del Social Fund e dei regolamenti che autorizzano l'erogazione delle prestazioni per il suo tramite è quello di aiutare coloro che si trovano in situazioni finanziarie e materiali meno agiate. La circostanza che la vecchiaia sia uno dei criteri di attribuzione e che gran parte dei beneficiari sia esposta ad uno dei rischi di cui all'art. 3 non può far rientrare il decreto nell'ambito di applicazione di tale articolo.

23 Per contro, il ricorrente e la Commissione fanno valere che dalle citate sentenze Richardson e Atkins emerge che la questione se una prestazione rientri nel campo di applicazione dell'art. 3 della direttiva non dipende dal meccanismo legale della sua erogazione né dai fondi da cui è prelevata, bensì dal diretto collegamento tra la prestazione stessa e la realizzazione di uno dei rischi contemplati da tale disposizione. Come ha evidenziato l'avvocato generale Elmer al paragrafo 13 delle conclusioni nella causa Richardson, occorre analizzare la prestazione concreta.

24 Il ricorrente nel processo a quo ritiene che occorra appunto ispirarsi alla citata sentenza Richardson per risolvere la presente lite. In quella causa la Corte ha dichiarato che il diritto all'esonero dal pagamento delle spese mediche spettante ad alcune categorie di persone (gli anziani, i giovani e le persone affette da talune malattie) rientrava nella sfera di applicazione della direttiva, in quanto la concessione della prestazione era sempre subordinata al verificarsi del rischio considerato.

25 Per pertinente che sia, ritengo che tale ragionamento non possa essere ripreso tale e quale nella presente fattispecie. Ciò che costituisce un rischio costante in una causa non lo è necessariamente in un'altra. Infatti, nella citata causa Richardson, del beneficio attribuito, vale a dire l'esonero dalle spese mediche, potevano, per sua stessa natura, fruire solo persone che sostenevano tali spese e quindi affette, in un modo o nell'altro, da una malattia. Il collegamento con il rischio stabilito all'art. 3 della direttiva era quindi diretto e necessario.

26 Orbene, nel caso di specie, la natura stessa della prestazione, vale a dire l'attribuzione di una somma di denaro in talune circostanze, non consente una conclusione immediata.

27 E' incontestabile che l'età sia una condizione sine qua non per poter percepire l'assegno per combustibile. Ma, d'altra parte, lo è anche la seconda condizione cumulativa, secondo la quale il richiedente deve fruire di una delle prestazioni elencate al n. 6, di cui alcune sono volte a compensare la scarsità delle risorse economiche degli interessati.

28 Infatti, una persona che raggiunga l'età richiesta ma che non sia titolare di nessuna delle prestazioni di cui all'art. 2, n. 6, del decreto non può vedersi attribuire la prestazione per combustibile.

29 Occorre ricordare che l'elemento determinante che permette d'identificare le prestazioni rientranti nella sfera di applicazione dell'art. 3 della direttiva è lo scopo delle dette prestazioni. Orbene, il semplice esame dei criteri di attribuzione non sempre permette di determinare con certezza lo scopo di una prestazione anche se, evidentemente, esiste un collegamento tra i criteri di attribuzione e lo scopo perseguito.

30 Appare ovvio che una prestazione per combustibile è volta ad aiutare taluni a sostenere le proprie spese per il riscaldamento. E' quindi sottinteso che tali persone abbiano, o rischino di avere, difficoltà economiche, che possono impedir loro di far fronte a tali spese.

31 Questa constatazione è confermata dal fatto che la prestazione viene erogata dal Social Fund, il cui scopo è quello di aiutare coloro che si trovano in varie situazioni di indigenza, come ha fatto notare il governo del Regno Unito.

32 Bisogna pertanto concludere che ci si trovi, come afferma il governo del Regno Unito, in una situazione analoga a quella della sentenza Atkins, ove la Corte ha dichiarato che la vecchiaia figura tra i rischi elencati all'art. 3, n. 1, e pertanto costituisce solo un criterio utilizzabile per definire le categorie di persone che possono beneficiare di un siffatto regime e che l'avente diritto versa unicamente di fatto (6) in una delle situazioni menzionate all'art. 3 della direttiva, il che non basta per far rientrare la prestazione nell'ambito d'applicazione della direttiva stessa.

33 Non penso, tuttavia, che qui ci troviamo nella stessa ipotesi. Se lo scopo delle autorità britanniche era aiutare tutti coloro che non potevano sostenere le proprie spese per il riscaldamento, esse avevano la facoltà di estendere i «Winter Fuel Payments» a tutti questi soggetti, indipendentemente dall'età. Orbene, non è proprio quello che hanno fatto, poiché solo le persone che hanno raggiunto i 60 o 65 anni di età hanno diritto alla prestazione in esame.

34 Inoltre è stato confermato in udienza che la maggior parte delle prestazioni che danno diritto ai pagamenti controversi non sono assoggettate a limiti di reddito, mentre il requisito dell'età è in ogni caso inderogabile.

35 Il governo del Regno Unito non si limita tuttavia a invocare su un piano generale il rapporto tra i pagamenti in esame e la lotta contro l'indigenza, scopo del Social Fund. Esso ritiene infatti che, anche separando il regolamento dal suo contesto legislativo complessivo, non si potrebbe, in ogni caso, ignorare il collegamento tra i diversi paragrafi del decreto. La prestazione controversa nella causa principale, richiesta in base all'art. 2, nn. 5 e 6, del decreto, avrebbe lo stesso scopo di quella prevista al n. 2 dello stesso articolo.

36 Orbene, le persone di cui al n. 2 sarebbero unicamente i titolari di una indennità integrativa del reddito ovvero di un assegno di disoccupazione. Tale categoria di persone sarebbe altresì inclusa tra i potenziali destinatari della prestazione prevista all'art. 2, n. 5, del decreto.

37 E' vero che si potrebbe esitare, a priori, ad attribuire scopi diversi a due paragrafi che rientrano nello stesso articolo del decreto. Ritengo tuttavia che un tale criterio formale non possa farci trascurare le differenze che esistono tra le prestazioni previste, da una parte, al n. 2 e, dall'altra, ai nn. 5 e 6.

38 Infatti, il tenore dei paragrafi in esame sembra rivelare una differente impostazione poiché il n. 2 fa riferimento al requisito dell'età solo in modo indiretto e riguarda espressamente sia l'indennità integrativa del reddito che l'assegno di disoccupazione, mentre nella stesura dei nn. 5 e 6 il requisito dell'età occupa una posizione centrale. I requisiti di età non sono d'altronde gli stessi nelle due ipotesi, almeno per gli uomini.

39 Inoltre, e soprattutto, la prestazione prevista al n. 2 può essere erogata solo a persone che fruiscono anche di prestazioni collegate direttamente a situazioni di indigenza, vale a dire un'indennità integrativa del reddito o un assegno di disoccupazione, mentre, come abbiamo visto, le prestazioni attribuite in forza dei nn. 5 e 6 possono, in molti casi, essere attribuite senza che il destinatario sia in una situazione di difficoltà economica.

40 Infine, l'importo previsto ai sensi del n. 2 è superiore a quello dovuto ai sensi dei nn. 5 e 6.

41 Il Regno Unito fa anche valere che l'inevitabilità del requisito dell'età per l'erogazione delle prestazioni controverse non è sufficiente a far rientrare la detta prestazione nella sfera di applicazione della direttiva. Invoca, al riguardo, la sentenza della Corte nella citata causa Smithson.

42 Occorre ricordare, tuttavia, che in quella causa il limite minimo di età non era richiesto per la prestazione controversa, vale a dire un sussidio per l'alloggio, bensì solo per ottenerne una maggiorazione. Orbene, nel caso di specie, non ci troviamo di fronte ad un dispositivo comprendente una prestazione di base, accessibile ad altre categorie di aventi diritto, e una prestazione supplementare riservata alle persone anziane. Infatti, come abbiamo visto, il versamento della prestazione controversa presuppone in ogni caso che venga soddisfatto il requisito del limite di età.

43 Emerge, inoltre, dal fascicolo presentato dinanzi al giudice a quo che tanto in una dichiarazione del Ministro delle Finanze al Parlamento, in data 25 novembre 1997, quanto in un comunicato stampa del «Department of Social Security (DSS)», le autorità nazionali hanno espressamente presentato lo scopo delle misure in esame come volto ad aiutare i pensionati, considerati come una categoria specifica, e non le persone bisognose in genere (infatti, nella dichiarazione del Ministro, che comprende sei capoversi, i termini «pensionati» o «coppia di pensionati» appaiono dodici volte).

44 Vi è quindi motivo di concludere che la misura in esame sia collegata «direttamente ed effettivamente» al rischio di vecchiaia di cui al n. 3 della direttiva. Propongo quindi di risolvere come segue la prima questione sollevata:

«L'art. 3 della direttiva dev'essere interpretato nel senso che una prestazione per combustibile invernale come quella corrisposta ai sensi degli artt. 2, nn. 5 e 6, e 3, n. 1, lett. b), del decreto rientra nel suo ambito di applicazione».

Sulla seconda questione

45 Il giudice a quo domanda, in sostanza, se il governo del Regno Unito possa invocare nel caso di specie la deroga al principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale prevista all'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva, a norma del quale la direttiva non osta alla facoltà degli Stati membri di escludere dal suo campo di applicazione «la fissazione del limite di età per la concessione della pensione di vecchiaia e di fine lavoro e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni».

46 Il signor Taylor, la Commissione e i governi del Regno Unito e austriaco sono concordi nel ritenere che emerga dalla giurisprudenza della Corte che l'art. 7 va interpretato in modo restrittivo e che le discriminazioni relative al requisito dell'età di cui al decreto possono essere giustificate solo se oggettivamente necessarie per evitare di mettere in gioco l'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale o per garantire la coerenza tra il regime delle pensioni di vecchiaia e il regime delle altre prestazioni (7).

47 Sono anche concordi nel ritenere che, poiché nel caso di specie si tratta di prestazioni non contributive, nel presente caso non potrebbe trovare applicazione la tesi sull'equilibrio finanziario (8).

48 Per contro, le tesi divergono sulla possibilità di giustificare la discriminazione per garantire la coerenza del sistema previdenziale.

49 Secondo il signor Taylor, numerosi esempi dimostrano che la discriminazione non sarebbe necessaria. Anche la Commissione è di tale avviso. La prestazione controversa non avrebbe uno stretto rapporto strutturale con la pensione di vecchiaia e nessun argomento contrario fatto valere dimostrerebbe una tale necessità.

50 Il governo del Regno Unito fa valere in primo luogo che il collegamento tra la prestazione erogata ai sensi del decreto e l'età pensionabile sarebbe oggettivo in quanto le età di acquisizione dei diritti alla detta prestazione deriverebbero direttamente dal fatto che l'età pensionabile, per le pensioni statali, è fissata a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini.

51 Non condivido tale punto di vista. Infatti, emerge dal tenore dell'art. 2, nn. 5 e 6, del decreto che la pensione statale di vecchiaia è solo una delle prestazioni di cui fruiscono i titolari dei «Winter Fuel Payments». E' quindi possibile vedersi riconoscere questi ultimi senza essere titolari di una tale pensione. Pertanto, una persona potrà fruire di una pensione di invalidità molto prima di raggiungere i 60 anni, ma potrà percepire i «Winter Fuel Payments» solo a partire dai 65 anni di età, se uomo, ovvero 60 anni, se donna.

52 Inoltre i detti paragrafi, diversamente dal n. 2, fissano esplicitamente il requisito del limite di età, e ciò sarebbe inutile se esso derivasse già necessariamente dal fatto che tutte le prestazioni elencate al n. 6 fossero accessibili solo a coloro che soddisfano il detto requisito.

53 Occorre quindi concludere che il collegamento tra l'età pensionabile e la prestazione controversa non deriva in modo oggettivo, necessario ed automatico dall'età di acquisizione del diritto alle prestazioni di cui al n. 6.

54 Come, allora, giustificare la necessità della discriminazione prevista direttamente dal decreto stesso e non derivante dalle condizioni per l'erogazione della maggior parte delle prestazioni che danno diritto all'assegno ivi previsto?

55 Il governo del Regno Unito ritiene che la coerenza del sistema previdenziale fornisca la spiegazione ricercata.

56 Infatti, se la prestazione in esame rientra nel campo della direttiva, è per il suo collegamento con il rischio di vecchiaia. Sarebbe quindi incoerente scegliere un'età differente da quella richiesta per l'erogazione della pensione statale di vecchiaia che riguarda appunto il rischio di vecchiaia.

57 Emerge, tuttavia, da quanto precede che, contrariamente a quanto era avvenuto nella citata sentenza Graham e a. (9), non esiste un rapporto strutturale tra la prestazione in esame e la pensione di vecchiaia.

58 In altre parole, il regime delle pensioni statali non sarebbe assolutamente perturbato se una persona di sesso maschile, affetta da un'invalidità riconosciuta o che fruisca di una pensione particolare, come quella versata dalla posta, potesse, dai 60 anni di età, fruire di una prestazione per combustibile.

59 Quindi, è inconferente invocare la coerenza del sistema. Infatti, in mancanza di un collegamento strutturale tra la pensione statale di vecchiaia e la prestazione di cui al decreto, la tesi sulla coerenza porterebbe, secondo me, a far ritenere che, su un piano teorico, se non addirittura estetico, la scelta di due diverse età pensionabili come requisito per l'attribuzione dell'assegno fosse la più soddisfacente, sebbene non vi fosse alcuna necessità oggettiva di mantenere questa differenza a discapito di un unico limite, come quello dei 60 anni applicabile nell'ambito dell'art. 2, n. 2, del decreto, ovvero un altro.

60 La tesi della coerenza è tanto meno convincente visto che si tratta di giustificare, come ricordano giustamente il signor Taylor e la Commissione, l'applicazione al caso di specie di una disposizione derogatoria alla norma generale di non-discriminazione, disposizione che deve dunque, per definizione, essere interpretata in modo restrittivo.

61 Non potendo il decreto controverso fruire dell'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva, non è necessario risolvere la questione volta a sapere se tale disposizione sia anche applicabile a discriminazioni verificatesi dopo l'entrata in vigore della direttiva.

62 E' quindi a titolo meramente pleonastico che farò le seguenti osservazioni.

63 La Commissione esclude che uno Stato membro possa introdurre, dopo la scadenza del termine per trasporre la direttiva, una qualunque misura collegata alle diverse età pensionabili ancora in vigore in quello Stato membro.

64 Essa si basa in particolare sul testo dell'art. 7, n. 2, che dispone che «gli Stati membri esaminano periodicamente le materie escluse ai sensi del paragrafo 1 al fine di valutare se, tenuto conto dell'evoluzione sociale in materia, sia giustificato mantenere le esclusioni in questione».

65 L'uso dell'espressione «mantenere» eliminerebbe subito, secondo la Commissione, l'introduzione di nuove misure.

66 Tuttavia, è importante notare che l'art. 7, n. 1, della direttiva comporta, oltre alle fissazione dell'età pensionabile, altre quattro «materie escluse». Ognuna di queste deve essere sottoposta all'esame periodico.

67 Se, nell'ambito di questo esame, uno Stato membro giunge alla conclusione che, per quanto concerne la prima di tali «materie escluse», vale a dire quella che fissa l'età pensionabile, non sia ancora arrivato il momento di sopprimere la differenza, cosa permessa dall'art. 2, esso può anche, evidentemente, mantenere «le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni». E se giunge ad introdurre, dopo la trasposizione della direttiva, un nuovo tipo di prestazione che, per giustificate ragioni di coerenza (e tale non è il caso nella presente fattispecie), debba essere collegata alle diverse età pensionabili, è, a mio parere, nel diritto di farlo.

68 Infatti, nel caso contrario, la libertà di fissare le età pensionabili, riconosciuta agli Stati membri dall'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva - con tutte le conseguenze che ciò implica -, potrebbe risultare compromessa.

69 L'art. 7, n. 1, lett. a), può quindi raggiungere il suo scopo (ovvero avere «efficacia») solo permettendo agli Stati membri, anche per il futuro, di adottare le misure che derivano necessariamente da una tale determinazione.

70 La ragione di essere dell'art. 7, n. 1, lett. a), ci porta necessariamente, secondo me, a non vedervi una clausola di «standstill».

71 Alla luce di quanto precede, propongo di risolvere nel seguente modo la seconda questione sollevata dal giudice a quo:

«a) L'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva dev'essere interpretato nel senso che non si applica ad una prestazione per combustibile come quella contemplata nelle questioni della High Court;

b) Vista la soluzione sub a), non occorre risolvere la questione 2, punto b)».

Conclusione

72 Propongo quindi di risolvere nel seguente modo le questioni sollevate dalla High Court of Justice:

«1) L'art. 3 della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale, dev'essere interpretato nel senso che una prestazione per combustibile invernale come quella erogata ai sensi degli artt. 2, nn. 5 e 6, e 3, n. 1, lett. b), dei Social Fund Winter Fuel Payments Regulations del 1998 rientra nel suo ambito di applicazione.

2) a) L'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7 dev'essere interpretato nel senso che non si applica ad una prestazione per combustibile invernale come quella descritta nelle questioni della High Court.

b) Vista la soluzione sub a), non occorre risolvere la questione 2, punto b)».

(1) - GU 1979, L 6, pag. 24.

(2) - Sentenze 24 giugno 1986, causa 150/85, Drake (Racc. pag. 1995, punto 21); 4 febbraio 1992, causa C-243/90, Smithson (Racc. pag. I-467, punto 12); 16 luglio 1992, cause C-63/91 e C-64/91, Jackson e Cresswell (Racc. pag. I-4737, punto 15), e 19 ottobre 1995, causa C-137/94, Richardson (Racc. pag. I-3407, punto 8).

(3) - Sentenze Smithson, citata, punto 14, e Jackson e Cresswell, citata, punto 16.

(4) - V. sentenza Jackson e Cresswell, citata.

(5) - Sentenza 11 luglio 1996, causa C-228/94 (Racc. pag. I-3633).

(6) - Il corsivo è mio.

(7) - Sentenze 30 marzo 1993, causa C-328/91, Thomas e a. (Racc. pag. I-1247), e 11 agosto 1995, causa C-92/94, Graham e a. (Racc. pag. I-2521).

(8) - Contrariamente a quanto era avvenuto nella causa Equal Opportunities Commission (sentenza 7 luglio 1992, causa C-9/91, Racc. pag. I-4297).

(9) - V. punto 8.

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