EUR-Lex L'accesso al diritto dell'Unione europea

Torna alla homepage di EUR-Lex

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 61998CJ0257

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 settembre 1999.
Arnaldo Lucaccioni contro Commissione delle Comunità europee.
Impugnazione - Ricorso per risarcimento danni.
Causa C-257/98 P.

Raccolta della Giurisprudenza 1999 I-05251

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1999:402

61998J0257

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 settembre 1999. - Arnaldo Lucaccioni contro Commissione delle Comunità europee. - Impugnazione - Ricorso per risarcimento danni. - Causa C-257/98 P.

raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-05251


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Atto illecito - Danno - Nesso di causalità - Condizioni cumulative - Obblighi per il giudice di esaminarle in un determinato ordine - Insussistenza

[Trattato CE, art. 215, secondo comma (divenuto art. 288, secondo comma, CE)]

2 Dipendenti - Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni - Valutazione del danno - Presa in considerazione delle prestazioni ricevute ai sensi dell'art. 73 dello Statuto

[Trattato CE, art. 215 (divenuto art. 288 CE); Statuto del personale, art. 73]

3 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Valutazione errata dei fatti - Irricevibilità - Sindacato della Corte sulla valutazione degli elementi di prova - Esclusione salvo il caso di snaturamento

[Trattato CE, art. 168 A (divenuto art. 225 CE); Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51]

4 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Insufficienza di motivazione - Criteri seguiti dal Tribunale per fissare l'importo dell'indennizzo assegnato a titolo di riparazione di un danno - Sindacato della Corte

5 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Motivo non suffragato da un'argomentazione giuridica - Irricevibilità

[Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]

Massima


1 La responsabilità della Comunità presuppone il sussistere di un complesso di condizioni relative all'illegittimità del comportamento ascritto alle istituzioni, all'effettività del danno e all'esistenza di un nesso causale fra il comportamento e il pregiudizio asserito.

Il giudice comunitario non ha l'obbligo di esaminare le condizioni della responsabilità di un'istituzione in un determinato ordine. Infatti, queste tre condizioni devono essere cumulativamente soddisfatte e la mancanza di una di esse è sufficiente per respingere un ricorso per risarcimento danni.

2 Se la causa di un infortunio o di una malattia professionale è attribuibile all'istituzione presso cui presta servizio il dipendente, questi non può pretendere un doppio indennizzo del pregiudizio subito, l'uno ai sensi dell'art. 73 dello Statuto e l'altro ai sensi dell'art. 215 del Trattato.

Di conseguenza, il giudice comunitario opera una corretta valutazione del danno risarcibile, nell'ambito di un ricorso per risarcimento danni basato su un illecito idoneo a far sorgere la responsabilità dell'istituzione sua datrice di lavoro, nel ritenere che si debba tener conto delle prestazioni ricevute dal dipendente a titolo dell'art. 73 dello Statuto.

3 Così come non è competente, nell'ambito di un'impugnazione, ad accertare i fatti, la Corte non ha competenza, in linea di principio, ad esaminare le prove che il Tribunale ha accolto a sostegno dei fatti stessi. Infatti, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Questa valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di questi elementi.

4 Qualora il Tribunale abbia constatato l'esistenza di un danno, spetta unicamente ad esso valutare, entro i limiti della domanda, le modalità e la portata del risarcimento del danno. Tuttavia, affinché la Corte possa esercitare il suo controllo giurisdizionale sulle sentenze del Tribunale, queste devono essere sufficientemente motivate e, per quanto riguarda la valutazione di un danno, esporre i criteri presi in considerazione ai fini della determinazione dell'ammontare del risarcimento.

E' sufficientemente motivata, al riguardo, la sentenza nella quale il Tribunale utilizzi più criteri differenti per verificare se l'importo percepito dal ricorrente lo risarcisca adeguatamente per il danno subito.

5 Dagli artt. 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura emerge che un ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado deve indicare in modo preciso gli elementi criticati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti giuridici specificamente addotti a sostegno di questa domanda.

Non soddisfa questo requisito un motivo in cui si critica il Tribunale per aver concluso in un senso, senza tuttavia precisare su quale base giuridica esso avrebbe dovuto giungere ad una diversa conclusione.

Parti


Nel procedimento C-257/98 P,

Arnaldo Lucaccioni, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, abitante a Parigi (Francia), rappresentato dagli avv.ti Georges Vandersanden, Laure Levi e Olivier Eben, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 14 maggio 1998, nella causa T-165/95, Lucaccioni/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-203 e II-627), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Julian Currall, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Jean-Luc Fagnart, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, convenuta nel procedimento di primo grado,

LA CORTE

(Prima Sezione),

composta dai signori P. Jann, presidente di sezione, D.A.O. Edward e L. Sevón (relatore), giudici,

avvocato generale: S. Alber

cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 4 marzo 1999,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 aprile 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 15 luglio 1998, il signor Lucaccioni ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, causa T-165/95, Lucaccioni/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-203 e II-627; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), che respinge il ricorso per risarcimento danni dallo stesso proposto nei confronti della Commissione.

2 Dalla sentenza impugnata emerge che il ricorrente ha presentato nel 1990 una domanda per il riconoscimento di malattia professionale. La Commissione ha dapprima sottoposto il suo caso alla commissione d'invalidità prevista dall'art. 78 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») e ha successivamente introdotto il procedimento per il riconoscimento della malattia professionale prevista dall'art. 73 del detto Statuto.

3 Il procedimento di cui all'art. 78 dello Statuto ha portato al pensionamento del ricorrente e alla concessione a quest'ultimo di una pensione di invalidità pari al 70% del suo stipendio base.

4 Il procedimento ai sensi dell'art. 73 dello Statuto, che si è svolto parallelamente al precedente procedimento, ha dato luogo, da un lato, al riconoscimento del fatto che il ricorrente soffriva di una malattia professionale e, d'altro lato, alla determinazione di un tasso di invalidità permanente totale del 130%, di cui il 30% in considerazione, in particolare, delle gravi turbe psichiche subite. Conformemente all'art. 73 dello Statuto, la Commissione ha versato al ricorrente la somma di 25 794 194 BFR.

5 Il ricorrente ha tuttavia ritenuto questa somma insufficiente ai fini della riparazione integrale del danno subìto, considerate le condizioni nelle quali aveva dovuto lavorare, e ha quindi proposto un ricorso per risarcimento danni dinanzi al Tribunale.

6 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha considerato che il ricorrente non aveva dimostrato che il danno subìto non era stato risarcito con la concessione della somma versata ai sensi dell'art. 73 dello Statuto, e di conseguenza ha respinto il ricorso.

7 Il ricorso d'impugnazione è basato su un motivo unico, che deduce la violazione del diritto comunitario. Questo motivo si articola in quattro parti. La prima parte deduce una non corretta applicazione dei principi della responsabilità per colpa, in quanto il Tribunale si sarebbe astenuto dall'esaminare gli elementi costitutivi della responsabilità e, più esattamente, l'illecito della Commissione. La seconda deduce altresì una non corretta applicazione dei principi della responsabilità per colpa, in quanto il Tribunale non avrebbe proceduto correttamente alla valutazione del danno materiale e morale subìto dal ricorrente. La terza parte deduce il difetto di motivazione della sentenza impugnata in quanto il Tribunale avrebbe proceduto d'autorità senza appropriata motivazione a includere il pregiudizio materiale e morale subìto dal ricorrente nel capitale che gli è stato versato a titolo di previdenza sociale dei dipendenti comunitari. La quarta parte deduce il fatto che il Tribunale avrebbe a torto concluso che la Commissione non aveva fatto un uso censurabile del suo potere di valutazione in materia non chiedendo alla commissione di invalidità di pronunciarsi sull'origine professionale della malattia del ricorrente.

Sulla prima parte del motivo

8 Con il primo capo della prima parte del motivo, il ricorrente censura il Tribunale per aver fatto una non corretta applicazione, al punto 57 della sentenza impugnata, delle regole sulla responsabilità da illecito, in quanto si è limitato all'esame del suo danno, per il motivo che «anche nell'ipotesi in cui fosse accertato un illecito della Commissione, la responsabilità della Comunità potrebbe sorgere solo se il ricorrente fosse riuscito a dimostrare l'effettività del suo danno».

9 Secondo il ricorrente, il Tribunale ha violato il principio fissato dalla Corte nella sentenza 8 ottobre 1986, cause riunite 169/83 e 136/84, Leussink e a./Commissione (Racc. pag. 2801, punti 18-20), il quale stabilisce l'obbligo di pronunciarsi dapprima sulla responsabilità dell'istituzione e poi sulle altre condizioni dell'azione di responsabilità e, in particolare, su un eventuale indennizzo dell'asserito pregiudizio mediante le prestazioni concesse ai sensi dell'art. 73 dello Statuto.

10 La Commissione risponde, in sostanza, che le tre condizioni per la responsabilità della Comunità nel contesto dell'art. 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 288, secondo comma, CE) sono cumulative, di modo che la responsabilità dell'istituzione non sorge qualora una delle tre condizioni venga meno. La Corte non avrebbe creato una deroga a tale principio nella menzionata sentenza Leussink e a./Commissione, ma avrebbe esaminato i tre elementi costitutivi della responsabilità solo perché, in quest'ultima sentenza, l'indennizzo statutario non era sufficiente per risarcire completamente il dipendente vittima di un incidente o di una malattia professionale.

11 Si deve a questo proposito ricordare che, al punto 56 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, la responsabilità della Comunità presuppone il sussistere di un complesso di condizioni relative all'illegittimità del comportamento ascritto alle istituzioni, all'effettività del danno e all'esistenza di un nesso causale fra il comportamento e il pregiudizio asserito (v., in particolare, sentenza della Corte 1_ giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punto 42, e sentenza del Tribunale 6 luglio 1995, causa T-36/93, Ojha/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-161 e II-497, punto 130).

12 Al punto 57 il Tribunale ha considerato che ne conseguiva che, anche nell'ipotesi in cui l'illecito della Commissione risultasse accertato, la responsabilità della Comunità potrebbe sorgere solo se il ricorrente riuscisse a dimostrare l'effettività del suo danno.

13 Come sottolineato dall'avvocato generale al punto 41 delle sue conclusioni, né la giurisprudenza della Corte né quella del Tribunale consentono di concludere per l'obbligo di esaminare le condizioni della responsabilità di un'istituzione in un determinato ordinamento.

14 Infatti, poiché queste tre condizioni devono essere cumulativamente soddisfatte, la mancanza di una di esse è sufficiente per respingere un ricorso per risarcimento danni.

15 La menzionata sentenza Leussink e a./Commissione non potrebbe essere considerata come istitutiva del principio di un previo esame della condizione relativa all'illecito. Il fatto che, in questa sentenza, tale presupposto sia stato esaminato in primo luogo non era dovuto ad un obbligo giuridico.

16 Quindi il Tribunale ha giustamente considerato che egli poteva in primo luogo esaminare se il ricorrente aveva fornito la prova dell'esistenza di un danno ancora non riparato con l'indennizzo che gli era stato concesso in applicazione dell'art. 73 dello Statuto.

17 Con il secondo capo della prima parte del motivo, il ricorrente censura il Tribunale per aver confuso due sistemi di indennizzo totalmente indipendenti soggetti a criteri differenti e costituenti l'oggetto di un sistema differente di riparazione: da una parte, un sistema di valutazione forfettaria (art. 73 dello Statuto) e, d'altra parte, un regime di responsabilità di diritto comune fondato sull'adeguamento del risarcimento di un danno agli illeciti commessi dall'autorità responsabile. Il confronto dei due pregiudizi potrebbe farsi solo se gli elementi a base del danno, e cioè un'invalidità permanente nel caso dell'art. 73 dello Statuto e la valutazione degli illeciti a carico della Commissione nel regime delle responsabilità, siano state previamente accertate. Infatti, è alla luce degli illeciti commessi dalla Commissione che va valutato il nesso causale e il pregiudizio sofferto dalla vittima.

18 La Commissione considera che il ricorso è privo di coerenza in quanto, da un lato, con esso il Tribunale viene censurato per aver violato i principi della menzionata sentenza Leussink e a./Commissione, dove viene previsto un risarcimento di diritto comune complementare a regime statutario, e, d'altro lato, per aver proceduto al confronto di due sistemi di indennizzo totalmente differenti. Per di più, contesta i principi della responsabilità di diritto comune come descritti dal ricorrente.

19 Si deve, a questo proposito, ricordare che la copertura dei rischi di malattia e di infortunio professionale, prevista dall'art. 73 dello Statuto e dalla regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: il «regolamento di copertura»), consente un indennizzo forfettario del dipendente danneggiato a carico dell'istituzione che lo occupa. Questo indennizzo è calcolato in funzione della percentuale di invalidità e dello stipendio di base del dipendente, senza che sia presa in considerazione la responsabilità dell'autore dell'infortunio o quella dell'istituzione che ha imposto le condizioni di lavoro che hanno potuto concorrere al sopravvenire della malattia professionale.

20 Da tale indennizzo forfettario non può tuttavia sorgere un doppio risarcimento del pregiudizio subìto. E' proprio in ragione di questa considerazione che, nel caso in cui la causa di un infortunio o di una malattia sia imputabile ad un terzo, l'art. 85 bis dello Statuto prevede la surrogazione della Comunità al funzionario indennizzato nei di lui diritti e azioni nei confronti del terzo responsabile, specie per le prestazioni erogate ai sensi dell'art. 73 dello Statuto.

21 Parimenti, se la causa di un infortunio o di una malattia è attribuibile all'istituzione che occupa il dipendente, questi non può pretendere un doppio indennizzo del pregiudizio subìto, l'uno ai sensi dell'art. 73 dello Statuto e l'altro ai sensi dell'art. 215 del Trattato. In questo senso, i due sistemi di indennizzo non sono, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, indipendenti.

22 Ed è proprio tenendo conto della necessità di un indennizzo completo e non doppio che la Corte, al punto 13 della menzionata sentenza Leussink e a./Commissione, ha riconosciuto il diritto del dipendente di chiedere un risarcimento complementare nel caso in cui l'istituzione sia responsabile dell'infortunio secondo le norme di diritto comune e le prestazioni del regime statutario non siano sufficienti a garantire la piena riparazione del danno subìto.

23 Di conseguenza, il Tribunale ha operato una corretta applicazione degli artt. 215 del Trattato e 73 dello Statuto, considerando, al punto 72 della sentenza impugnata, conformemente al principio fissato nella sentenza Leussink e a./Commissione, che nell'ambito di un ricorso per risarcimento danni proposto da un dipendente sulla base di un illecito idoneo a far sorgere la responsabilità dell'istituzione sua datrice di lavoro doveva essere tenuto conto, ai fini della valutazione del pregiudizio, delle prestazioni ricevute a seguito di un infortunio o di una malattia professionale a titolo dell'art. 73 dello Statuto.

24 Da quanto precede consegue che la prima parte del motivo dev'essere respinta.

Sulla seconda parte del motivo

25 Con il primo capo della seconda parte del motivo, il signor Lucaccioni censura il Tribunale per aver considerato, ai punti 73 e seguenti della sentenza impugnata, che l'importo assegnato ai sensi dell'art. 73 dello Statuto costituiva un adeguato risarcimento dei pregiudizi subiti. Infatti, la domanda formulata dal signor Lucaccioni era distinta dalla domanda formulata ai sensi dell'art. 73 dello Statuto. Si trattava di una domanda supplementare di risarcimento, fondata su una causa diversa e soggetta ad altri criteri di riparazione. Pertanto il Tribunale, al punto 74 della sentenza impugnata, avrebbe a torto considerato che la sentenza 2 ottobre 1979, causa 152/77, B./Commissione (Racc. pag. 2819), riguardava una questione diversa e che non poteva essere invocata per limitare la portata della menzionata sentenza Leussink e a./Commissione. Nella detta sentenza B./Commissione la Corte invece ha definito, in termini di principio, la portata e l'obiettivo delle prestazioni consentite dall'art. 73 dello Statuto, e cioè prestazioni dirette esclusivamente a riparare la lesione all'integrità psichica o fisica del dipendente, ma non il pregiudizio materiale di cui il ricorrente chiede l'indennizzo.

26 La Commissione considera che la menzionata sentenza Leussink e a./Commissione ha negato il cumulo tra il capitale pagato ai sensi dell'art. 73 dello Statuto e il risarcimento del danno preteso sulla base di un'azione di risarcimento danni di diritto comune. La parte del motivo perderebbe pertanto base giuridica laddove il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe violato il principio sancito nella menzionata sentenza Leussink e a./Commissione.

27 Si deve a questo proposito rilevare che, laddove il ricorrente censura il Tribunale per aver confuso la domanda che egli aveva formulato con una domanda di indennizzo basata sull'art. 73 dello Statuto, il primo capo della seconda parte del motivo è in sostanza identico al secondo capo della prima parte del motivo, che è stato già esaminato.

28 Come precisato dalla Corte al punto 22 della presente sentenza, la menzionata sentenza Leussink e a./Commissione accoglie il principio di un risarcimento completo, ma non duplice del dipendente che ha subìto un pregiudizio a seguito di un illecito commesso da un'istituzione. La citata sentenza B./Commissione, relativa alla valutazione della percentuale di invalidità da riconoscersi a un dipendente, riguarda effettivamente una questione diversa e non incide assolutamente sul principio accolto dalla Corte nella menzionata sentenza Leussink e a./Commissione.

29 Pertanto il Tribunale ha giustamente considerato, al punto 74 della sentenza impugnata, che non esisteva alcuna valida ragione per non tener conto delle prestazioni ricevute ai sensi dell'art. 73 dello Statuto in occasione della valutazione del danno materiale risarcibile in un caso come quello di specie, costituito dalla perdita di retribuzione.

30 Con il secondo capo della seconda parte del motivo, il ricorrente impugna la valutazione del suo pregiudizio da parte del Tribunale. A suo avviso, il danno materiale, dato dalla differenza tra la sua pensione di invalidità e la retribuzione di funzionario (ricostituzione della carriera a posteriori) non sarebbe indennizzato dalla percentuale del 100% concessa a titolo di invalidità permanente e totale.

31 Si deve a questo proposito ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorso può fondarsi, ai sensi degli artt. 168 A del Trattato CE (divenuto art. 225 CE) e 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, solo su motivi relativi a violazione di norme di diritto, con esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti (v., in particolare, sentenza 1_ ottobre 1991, causa C-283/90 P, Vidrányi/Commissione, Racc. pag. I-4339, punto 12 e ordinanza 17 settembre 1996, causa C-19/95 P, San Marco/Commissione, Racc. pag. I-4435, punto 39).

32 Così, come non è competente ad accertare i fatti, la Corte non ha competenza, in linea di principio, per esaminare le prove che il Tribunale ha accolto a sostegno dei fatti stessi (sentenza Commissione/Brazzelli Lualdi e a., già citata, punto 66).

33 Infatti, una volta che tali prove siano state ottenute regolarmente, che le regole e i principi generali di diritto in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Questa valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di questi elementi (sentenza 28 maggio 1998, causa C-7/95 P, Deere/Commissione, Racc. pag. I-3111, punto 22).

34 Stante l'identità dei motivi, qualora il Tribunale abbia constatato l'esistenza di un danno, spetta unicamente al Tribunale valutare, entro i limiti della domanda, le modalità e la portata del risarcimento del danno (v. sentenze Commissione/Brazzelli Lualdi e a., già citata, punto 66, e 14 maggio 1988, causa C-259/96 P, Consiglio/De Nil e Impens, Racc. pag. I-2915, punto 32).

35 Tuttavia, affinché la Corte possa esercitare il suo controllo giurisdizionale sulle sentenze del Tribunale, queste devono essere sufficientemente motivate e, per quanto riguarda la valutazione di un danno, esporre i criteri presi in considerazione ai fini della determinazione dell'ammontare del risarcimento (v. sentenza Consiglio/De Nil e Impens, già citata, punti 32 e 33).

36 Perché il secondo capo della seconda parte del motivo sortisca effetto utile occorre che sia interpretato nel senso che contempla un difetto di motivazione della sentenza impugnata in merito ai criteri di determinazione dell'importo considerato dal Tribunale come effettivamente riparatorio del danno materiale subìto dal ricorrente.

37 Si deve a questo proposito rilevare che, al punto 76 della sentenza impugnata, il Tribunale ha preso a riferimento l'importo di 8 400 00 BFR corrispondenti al risultato del calcolo attuariale effettuato dal ricorrente e descritto ai punti 59 e 60 della sentenza impugnata, il quale rappresenta l'ammontare del capitale che consente di coprire la perdita di redditi periodici data dalla differenza tra la pensione di invalidità e il suo stipendio di funzionario fino all'età della pensione, presupponendosi una pensione presa a 65 anni.

38 Ne consegue che, nel fare riferimento a tale calcolo preciso effettuato dal ricorrente stesso e considerando, al punto 77 della sentenza impugnata, che, anche soltanto tenendo conto di una percentuale di invalidità stimata al 100%, già il solo importo di 19 841 688 BFR versato al signor Lucaccioni costituisce per questi un sufficiente indennizzo del danno subìto, il Tribunale ha motivato la sua decisione.

39 Con il terzo capo della seconda parte del motivo, il ricorrente contesta la presa in considerazione da parte del Tribunale della percentuale supplementare del 30% concessa ai sensi dell'art. 14 del regolamento di copertura assicurativa. A suo parere, questo 30% sarebbe solo la riparazione di un pregiudizio fisico e non costituirebbe pertanto una riparazione adeguata del danno morale, sessuale ed estetico dallo stesso asserito.

40 Il signor Lucaccioni censura la sentenza impugnata anche laddove afferma, al punto 88, che egli «non ha fornito alcun elemento che dimostri che un importo di tale ordine potrebbe essere concesso, a titolo di risarcimento di un danno morale comparabile, dai tribunali degli Stati membri», mentre invece ha fatto riferimento ad una sentenza della Corte di cassazione francese e ha offerto di produrre altre decisioni dopo la chiusura della fase scritta del procedimento.

41 Per quanto riguarda la valutazione del danno morale, la Commissione rileva che il Tribunale ha giustamente fatto riferimento all'art. 14 della regolamentazione di copertura per valutare l'importanza del danno morale invocato dal signor Lucaccioni, dato che tale disposizione, al paragrafo 2, fa espresso rinvio all'art. 12 della regolamentazione di copertura assicurativa, il quale, ai fini della valutazione di lesioni che non danno luogo a invalidità totale, fa riferimento ad una tabella che menziona, in prima linea, le turbe psichiche. La parte del motivo non è pertanto fondata laddove il ricorrente assume che la sentenza impugnata avrebbe fatto una non corretta applicazione dell'art. 14 della regolamentazione di copertura assicurativa.

42 Inoltre, la Commissione fa presente che il signor Lucaccioni reclama la riparazione di danni non economici dei quali non ha mai fornito la prova della loro effettiva sussistenza ed importanza.

43 Per quanto riguarda infine la censura relativa al punto 88 della sentenza impugnata, la Commissione la considera diretta contro un motivo dedotto ad abundantiam e quindi irricevibile. Quand'anche fosse ricevibile, la stessa sarebbe cionondimeno infondata, dal momento che nessuna delle decisioni citate dal signor Lucaccioni conteneva una valutazione di un qualunque danno morale.

44 Per motivi analoghi a quelli sviluppati nel contesto del secondo capo della seconda parte del motivo, si deve interpretare questo terzo capo della terza parte del motivo come avente ad oggetto il difetto di motivazione della sentenza impugnata circa i criteri accolti ai fini della valutazione del danno morale del signor Lucaccioni.

45 Prima di valutare i criteri accolti dal Tribunale, si deve tuttavia esaminare se il Tribunale ha snaturato elementi di prova regolarmente prodotti dal ricorrente, considerando che questi non aveva fornito alcun elemento atto a dimostrare che un importo dell'ordine di 5 950 000 BFR poteva essergli concesso dai giudici degli Stati membri quale risarcimento di un analogo danno morale.

46 Si deve a questo proposito ricordare che la giurisprudenza nazionale alla quale il ricorrente faceva allusione nel suo ricorso è stata comunicata da questi al Tribunale con lettera 1_ aprile 1998, cioè dopo lo svolgimento, tenutosi il 9 ottobre 1997, della fase orale del procedimento.

47 Pertanto, giustamente il Tribunale non ha tenuto conto di tale giurisprudenza.

48 Ne consegue che giustamente il Tribunale ha constatato, al punto 88 della sentenza impugnata, che il ricorrente non aveva fornito alcun elemento atto a dimostrare che un importo dell'ordine di 5 950 000 BFR avrebbe potuto essergli concesso dai giudici degli Stati membri quale risarcimento di un danno morale analogo a quello subìto dal ricorrente.

49 Per quanto riguarda il criterio utilizzato dal Tribunale per verificare se il danno morale subìto del ricorrente aveva costituito l'oggetto di un risarcimento adeguato, il Tribunale ha preso in considerazione, al punto 85 della sentenza impugnata, la somma di 5 950 000 BFR che era stata riconosciuta ai sensi dell'art. 14 della regolamentazione di copertura assicurativa e concessa, secondo la commissione medica, «in considerazione delle tracce permanenti (cicatrice, deformazione della mammella destra, riduzione della forza muscolare del braccio sinistro) e delle gravi turbe psichiche da cui il signor Lucaccioni è affetto».

50 Al punto 88 della sentenza impugnata il Tribunale ha constatato l'assenza di elementi idonei a stabilire che un importo di tale ordine poteva essere concesso a titolo di risarcimento di un analogo danno morale, da parte dei tribunali degli Stati membri.

51 Ad abundantiam, al punto 90, ha proceduto al calcolo dell'importo che rappresenta l'indennizzo del danno morale del ricorrente se dalla somma di 25 800 000 BFR versatagli dalla Commissione fosse dedotto l'importo di 8 400 000 BFR, dallo stesso considerato, secondo un preciso calcolo attuariale, rappresentativo del risarcimento del danno materiale dallo stesso assertivamente subìto.

52 Si deve constatare che, utilizzando più criteri differenti per verificare se l'importo percepito dal signor Lucaccioni risarciva quest'ultimo in misura adeguata del danno morale subìto, il Tribunale ha sufficientemente motivato la sentenza impugnata.

53 Da quanto precede risulta che anche la seconda parte del motivo dev'essere respinta.

Sulla terza parte del motivo

54 Con la terza parte del motivo il signor Lucaccioni censura i punti 76, 77 e 87 della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale non ha dato, a parte una valutazione «equitativa» e del tutto soggettiva, alcuna obiettiva e verificabile spiegazione o motivazione che consenta di giustificare l'inclusione dei danni subiti nelle prestazioni concesse ai sensi degli artt. 73 dello Statuto e 14 della regolamentazione di copertura assicurativa.

55 Si deve tuttavia rilevare che questa parte del motivo, che deduce un difetto di motivazione della sentenza impugnata circa la valutazione del danno, è in sostanza identica al secondo e al terzo capo della seconda parte del motivo come interpretati dalla Corte e ai quali è stata già data risposta.

56 Ciò considerato, per le medesime ragioni, si deve respingere la quarta parte del motivo.

Sulla quarta parte del motivo

57 Con la quarta parte del motivo, intitolata «mancata concessione di interessi compensativi sul capitale pagato ai sensi dell'art. 73 dello Statuto a titolo di risarcimento del ritardo cagionato all'espletamento della pratica del ricorrente», il signor Lucaccioni censura il Tribunale per aver dichiarato, al punto 144, che la Commissione «non ha fatto un uso censurabile del suo potere discrezionale in materia per non aver chiesto alla commissione d'invalidità di pronunciarsi sull'origine professionale della malattia del ricorrente» o, al punto 147, che «non ha ecceduto tale margine di potere discrezionale nella specie».

58 Secondo il ricorrente, tenuto conto della sua domanda di apertura di un procedimento di riconoscimento di malattia professionale, la Commissione poteva esercitare regolarmente il suo potere discrezionale nella definizione del mandato alla commissione di invalidità, unicamente chiedendo che quest'ultima si pronunciasse sull'origine della sua eventuale invalidità, ai sensi dell'art. 78, secondo comma, dello Statuto.

59 La Commissione considera che questa parte del motivo, laddove non precisa né gli elementi censurati della sentenza di cui viene richiesto l'annullamento né gli argomenti giuridici a sostegno di tale domanda, è irricevibile. Il signor Lucaccioni si limiterebbe a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale.

60 Si deve, in via principale, rilevare che può essere stabilito un rapporto tra l'intestazione della quarta parte del ricorso e il contenuto di questa solo con riferimento al punto 112 della sentenza impugnata, dove il Tribunale ha riassunto l'argomento sviluppato dal signor Lucaccioni secondo cui il procedimento si sarebbe risolto più rapidamente se la commissione di invalidità fosse stata adita sulla base dell'art. 78, secondo comma, dello Statuto.

61 Per quanto riguarda il contenuto del motivo si deve ricordare che dagli artt. 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura emerge che un ricorso deve indicare in modo preciso gli elementi criticati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti giuridici specificamente addotti a sostegno di detta domanda (v., in particolare, ordinanze 6 marzo 1997, causa C-303/96 P, Bernardi/Parlamento, Racc. pag. I-1239, punto 37, e 9 luglio 1998, causa C-317/97 P, Smanor e a./Commissione, Racc. pag. I-4269, punto 20).

62 La quarta parte del motivo, nella misura in cui censura il Tribunale per aver concluso che la Commissione non aveva commesso violazione dei procedimenti previsti dagli artt. 73 e 78 dello Statuto senza tuttavia precisare su quale base giuridica il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la Commissione aveva violato le dette disposizioni per non avere chiesto alla commissione di invalidità, costituita nel 1991 sulla base dell'art. 78 dello Statuto, di pronunciarsi sull'eventuale origine professionale della malattia del ricorrente, deve essere dichiarata irricevibile.

63 Ad abundantiam, quand'anche tale parte fosse dichiarata ricevibile, non sortirebbe tuttavia effetti. Infatti, per ottenere un indennizzo del pregiudizio dovuto ad un ritardo nella conduzione di un procedimento imputabile alla Commissione, il ricorrente deve fornire la prova dell'illecito dell'istituzione, del danno subìto e del rapporto di causalità, essendo queste tre condizioni cumulative.

64 Orbene, il ricorrente non contesta quanto constatato dal Tribunale, al punto 143 della sentenza impugnata, secondo cui il fatto che alla commissione di invalidità non sia stato chiesto di pronunciarsi sull'origine professionale della malattia non gli ha prodotto alcun pregiudizio, dato che già aveva diritto alla percentuale massima della pensione contemplata dall'art. 78, secondo comma, dello Statuto.

65 Questa parte del motivo va pertanto dichiarata irricevibile.

66 Da tutto quanto precede risulta che il motivo è in parte ricevibile e in parte infondato e che il ricorso va di conseguenza respinto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

67 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d'impugnazione a norma dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell'art. 70 del medesimo regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nelle cause di personale restano a carico delle stesse. Tuttavia, in forza dell'art. 122, secondo comma, del medesimo regolamento, l'art. 70 non si applica all'impugnazione proposta da un dipendente di ruolo o da ogni altro dipendente di un'istituzione contro quest'ultima. Essendo rimasto soccombente, il ricorrente va condannato alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Il signor Lucaccioni è condannato alle spese.

In alto