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Documento 61996CJ0099

    Sentenza della Corte del 27 aprile 1999.
    Hans-Hermann Mietz contro Intership Yachting Sneek BV.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesgerichtshof - Germania.
    Convenzione di Bruxelles - Nozione di provvedimenti provvisori - Costruzione e consegna di uno yacht a motore.
    Causa C-99/96.

    Raccolta della Giurisprudenza 1999 I-02277

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1999:202

    61996J0099

    Sentenza della Corte del 27 aprile 1999. - Hans-Hermann Mietz contro Intership Yachting Sneek BV. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesgerichtshof - Germania. - Convenzione di Bruxelles - Nozione di provvedimenti provvisori - Costruzione e consegna di uno yacht a motore. - Causa C-99/96.

    raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-02277


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1 Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori - Nozione di «vendita a rate di beni mobili materiali» - Contratto vertente sulla fabbricazione di un bene mobile materiale contro il versamento di un prezzo in più rate anteriormente al trasferimento del bene all'acquirente - Esclusione - Contratto avente ad oggetto la fornitura di servizi o di beni mobili materiali

    (Convenzione 27 settembre 1968, art. 13, primo comma, punti 1 e 3, come modificato dalla Convenzione d'adesione del 1978)

    2 Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Esecuzione - «Provvedimenti provvisori» che dispongono un pagamento in via provvisoria - Esclusione - Presupposti

    (Convenzione 27 settembre 1968, art. 24, titolo III)

    3 Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Proroga di competenza - Procedimento d'urgenza volto alla concessione di provvedimenti provvisori o cautelari - Comparsa del convenuto - Effetti

    (Convenzione 27 settembre 1968, artt. 18 e 24)

    Massima


    4 In materia di contratti conclusi dai consumatori, l'art. 13, primo comma, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, va interpretato nel senso che non si applica ad un contratto stipulato tra due parti e avente le seguenti caratteristiche, cioè un contratto:

    - che riguarda la costruzione, da parte di uno dei contraenti, di un bene mobile materiale conforme ad un modello-tipo a cui sono state apportate talune modifiche;

    - mediante il quale uno dei contraenti si è impegnato a trasferire la proprietà all'altro contraente, il quale, in cambio, ha assunto l'impegno di pagarne il prezzo in più rate, e

    - nell'ambito del quale si dispone che l'ultimo versamento verrà effettuato anteriormente al definitivo passaggio della proprietà del bene in capo al contraente acquirente.

    Tale norma ha in effetti ad oggetto la tutela dell'acquirente allorquando l'alienante gli abbia accordato un credito, vale a dire nel caso in cui esso abbia trasferito in capo all'acquirente il possesso del bene di cui trattasi prima che l'altra parte abbia integralmente versato il prezzo. Un contratto avente le caratteristiche precedentemente menzionate va invece considerato come un contratto il cui oggetto è la fornitura di servizi o di beni mobili materiali nel senso di cui all'art. 13, primo comma, punto 3, della Convenzione.

    5 Una sentenza non può essere oggetto di esecuzione ai sensi del titolo III della Convenzione 27 settembre 1968 allorquando:

    - è stata emanata nell'ambito di un procedimento che non è, per sua natura, volto all'esame del merito, bensì costituisce un procedimento d'urgenza volto all'emanazione di provvedimenti provvisori,

    - il convenuto non era domiciliato nel territorio dello Stato contraente di cui fa parte il giudice originario, e dalla sentenza non emerge se tale giudice fosse, per altri motivi, competente a conoscere del merito della causa ai sensi della Convenzione,

    - non contiene alcuna motivazione sulla base della quale si possa stabilire la competenza del giudice dello Stato d'origine a conoscere del merito della causa,

    e

    - si limita a disporre il pagamento di una controprestazione contrattuale, senza che, da un lato, il rimborso al convenuto della somma versata sia garantito nell'ipotesi in cui il ricorrente non vinca la causa nel merito, e, dall'altro lato, il provvedimento richiesto riguardi solo determinati beni del convenuto che si situano, o che si devono situare, nella sfera di competenza territoriale del giudice adito.

    In tale caso, infatti, il giudice richiesto deve concludere nel senso che il provvedimento così disposto non costituisce un provvedimento provvisorio ai sensi dell'art. 24 della Convenzione.

    6 Il fatto che il convenuto compaia dinanzi al giudice del procedimento sommario nell'ambito di una procedura rapida, che è volta alla concessione di provvedimenti provvisori o cautelari in caso d'urgenza, e che non pregiudica la cognizione della causa nel merito, non è, in sé, elemento sufficiente a conferire a tale giudice, ai sensi dell'art. 18 della Convenzione 27 settembre 1968, una competenza illimitata a disporre qualsiasi provvedimento provvisorio o cautelare che egli considererebbe appropriato se fosse, ai sensi della Convenzione, competente a conoscere del merito della causa.

    Parti


    Nel procedimento C-99/96,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dal Bundesgerichtshof (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    Hans-Hermann Mietz

    e

    Intership Yachting Sneek BV,

    domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 13, primo comma, punti 1 e 3, 24, 28, secondo comma, e 34, secondo comma, della Convenzione 27 settembre 1968, precitata (GU 1972, L 299, pag. 32), quale modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), e dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1),

    LA CORTE,

    composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P.J.G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch e P. Jann, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.L. Murray, D.A.O. Edward (relatore), H. Ragnemalm, L. Sevón e M. Wathelet, giudici,

    avvocato generale: P. Léger

    cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

    viste le osservazioni scritte presentate:

    - per il governo tedesco, dal signor Jörg Pirrung, Ministerialrat presso il ministero federale della Giustizia, in qualità di agente;

    - per il governo del Regno Unito, dalla signora Stephanie Ridley, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dal signor David Lloyd Jones, barrister;

    - per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Ulrich Wölker, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti Hans-Jürgen Rabe e Georg M. Berrisch, del foro di Bruxelles,

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le osservazioni orali del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor David Lloyd Jones, e della Commissione, rappresentata dall'avv. Marco Nuñez-Müller, del foro di Bruxelles, all'udienza del 9 luglio 1997,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 ottobre 1997,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 29 febbraio 1996, pervenuta alla Corte il 26 marzo successivo, il Bundesgerichtshof, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ha proposto quattro questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 13, primo comma, punti 1 e 3, 24, 28, secondo comma, e 34, secondo comma, della Convenzione 27 settembre 1968, precitata (GU 1972, L 299, pag. 32), quale modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), e dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione»).

    2 Tali questioni sono sorte nell'ambito di un procedimento avviato dinanzi al giudice tedesco per ottenere, in Germania, esecuzione di una sentenza resa il 12 maggio 1993 (in prosieguo: la «sentenza olandese») dal presidente dell'Arrondissementsrechtbank di Leeuwarden (Paesi Bassi) (in prosieguo: il «giudice dello Stato d'origine»), a seguito di un procedimento sommario in contraddittorio («kort geding») tra l'Intership Yachting Sneek BV (in prosieguo: l'«Intership Yachting»), società a responsabilità limitata stabilita a Sneek (Paesi Bassi), e il signor Mietz, domiciliato a Lüchow (Germania).

    3 Nell'economia della Convenzione, la norma generale in materia di competenza giurisdizionale, enunciata all'art. 2, primo comma, dispone che le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato.

    4 L'art. 3, primo comma, della Convenzione dispone che le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente solo in virtù delle norme enunciate alle sezioni 2-6 del titolo II, vale a dire agli artt. 5-18 della Convenzione medesima.

    5 Gli artt. 13 e 14 fanno parte della sezione 4, intitolata «Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori», di cui al titolo II della Convenzione. L'art. 13, primo comma, così dispone:

    «In materia di contratti conclusi da una persona per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale, in appresso denominata "consumatore", la competenza è regolata dalla presente sezione, salve le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, paragrafo 5:

    1) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;

    2) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni;

    3) qualora si tratti di un altro contratto che abbia per oggetto una fornitura di servizi o di beni mobili materiali se:

    a) la conclusione del contratto è stata preceduta da una proposta specifica o da una pubblicità nello Stato in cui il consumatore ha il proprio domicilio

    e se

    b) il consumatore ha compiuto in tale Stato gli atti necessari per la conclusione del contratto».

    6 L'art. 14, secondo comma, della Convenzione così dispone:

    «L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio tale parte ha il proprio domicilio, sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il consumatore».

    7 Inoltre, l'art. 24, il quale figura al titolo II, sezione 9, della Convenzione e che disciplina specificamente i provvedimenti provvisori e cautelari, così recita:

    «I provvedimenti provvisori o cautelari, previsti dalla legge di uno Stato contraente, possono essere richiesti alle autorità giudiziarie di detto Stato anche se, in forza della presente convenzione, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato contraente».

    8 Le norme in materia di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni sono ricomprese nel titolo III della Convenzione. L'art. 28, che fa parte della prima sezione di tale titolo, intitolata «Del riconoscimento», così dispone:

    «Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4 e 5 del titolo II sono state violate, oltre che nel caso contemplato dall'art. 59.

    Nell'accertamento delle competenze di cui al comma precedente, l'autorità richiesta è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato di origine ha fondato la propria competenza.

    Salva l'applicazione delle disposizioni del primo comma, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato di origine; le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico contemplato dall'art. 27, paragrafo 1».

    9 L'art. 29, che figura alla medesima sezione della Convenzione, dispone che:

    «In nessun caso, la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito».

    10 L'art. 34, secondo e terzo comma, che fa parte della sezione 2, intitolata «Dell'esecuzione», di cui al titolo III della Convenzione, così dispone:

    «L'istanza può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 27 e 28.

    In nessun caso, la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito».

    11 Il signor Mietz e l'Intership Yachting redigevano a Sneek un «contratto di compravendita» scritto vertente sull'acquisto di un motoscafo Intership modello 1150 G, che avrebbe dovuto subire varie modifiche. Il signor Mietz, da parte sua, avrebbe dovuto pagare la somma di 250 000 DM in cinque rate.

    12 Non avendo quest'ultimo versato interamente il prezzo pattuito, l'Intership Yachting otteneva dal giudice olandese una sentenza che, segnatamente, condannava il signor Mietz a versargli la somma di 143 750 DM oltre agli interessi. La sentenza veniva dichiarata provvisoriamente esecutiva.

    13 Il 29 ottobre 1993 il Landgericht di Lüneburg (Germania) accoglieva la domanda dell'Intership Yachting volta a far dichiarare esecutiva la sentenza olandese e a concederle la formula esecutiva.

    14 Il signor Mietz proponeva opposizione, dinanzi al competente Oberlandesgericht, contro la decisione di esecuzione. Egli sosteneva di essersi accordato con l'Intership Yachting su tutti i dettagli riguardanti l'ordinazione dell'imbarcazione controversa, destinata ad uso personale, in occasione della Bootsmesse (fiera della navigazione da diporto) di Düsseldorf (Germania). Una settimana più tardi, le parti, riunitesi a Sneek, si sarebbero limitate a firmare il relativo contratto ed il signor Mietz avrebbe versato l'acconto pattuito di 40 000 DM. Il debitore ne desumeva che, in conformità all'art. 14, secondo comma, della Convenzione, la competenza giurisdizionale spetta unicamente ai giudici del luogo del suo domicilio, vale a dire la Germania.

    15 L'Oberlandesgericht respingeva l'opposizione e il signor Mietz presentava quindi ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesgerichtshof contro tale decisione.

    16 Il Bundesgerichtshof ritiene che si potrebbe negare il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza olandese, ai sensi dell'art. 28, primo comma, della Convenzione soltanto se il signor Mietz fosse legittimato ad avvalersi delle disposizioni sulla competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori di cui agli artt. 13 e 14 della Convenzione.

    17 A tal proposito, il Bundesgerichtshof menziona le diverse definizioni date dagli Stati membri alle nozioni di vendita a rate di beni mobili materiali (Kauf beweglicher Sachen auf Teilzahlung) nonché di fornitura dei medesimi (Lieferung beweglicher Sachen), nozioni che risultano rispettivamente ai punti 1 e 3 dell'art. 13, primo comma, della Convenzione.

    18 Inoltre, il Bundesgerichtshof rileva che la sentenza olandese non indica in alcun modo dove siano stati compiuti gli atti preparatori alla conclusione del contratto, cosicché esso si trova nell'impossibilità di determinare se, al riguardo, il primo giudice abbia violato o meno l'art. 13, primo comma, punto 3, della Convenzione, il quale attribuisce ai giudici dello Stato di residenza del consumatore la competenza a conoscere delle controversie in materia di contratti vertenti sulla fornitura di servizi o di altri beni mobili materiali, allorquando taluni atti preparatori si siano svolti nel suddetto Stato. A tal proposito il signor Mietz, in sede di opposizione, ha sostenuto che il creditore aveva effettuato una pubblicità per la vendita nell'ambito di una fiera specialistica allestita in Germania e che in tale sede fu concluso verbalmente l'accordo contrattuale. Il Bundesgerichtshof si chiede però se esso debba prendere in considerazione questo nuovo argomento dedotto dal debitore, in quanto l'art. 28, secondo comma, della Convenzione vieta il riesame del merito.

    19 Qualora la Corte ritenga che il signor Mietz poteva effettivamente avvalersi delle disposizioni sulla competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori, il Bundesgerichtshof si chiede se il giudice dello Stato d'origine non avrebbe potuto validamente derogarvi ex art. 24 della Convenzione, poiché in questo caso gli artt. 13 e 14 della medesima non osterebbero al riconoscimento della sentenza olandese.

    20 Il Bundesgerichtshof ha pertanto deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1) Se sia configurabile una vendita a rate di beni mobili ai sensi dell'art. 13, primo comma, n. 1, della Convenzione di Bruxelles nell'ipotesi in cui, in un documento designato dalle parti come "contratto di compravendita", venga stipulato che una delle parti si impegna a costruire ed a consegnare all'altra un motoscafo da crociera di un tipo determinato, recante nove modifiche prestabilite, e l'altra a pagare come corrispettivo la somma di 250 000 DM in cinque rate.

    In caso di soluzione negativa della questione sub 1):

    2) Se il contratto sopra descritto sia un contratto avente per oggetto una fornitura di beni mobili ai sensi dell'art. 13, primo comma, n. 3, della Convenzione di Bruxelles.

    3) Se, in forza del combinato disposto degli artt. 34, secondo comma, e 28, secondo comma, della Convenzione, occorra tener conto anche di circostanze nuove asserite dal debitore per dimostrare che il giudice dello Stato di origine non ha osservato le disposizioni della sezione 4 del titolo II della detta Convenzione.

    In caso di soluzione affermativa vuoi della prima vuoi della seconda e della terza questione:

    4) Se rientri tra i provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 24 della Convenzione di Bruxelles la possibilità, prevista dagli artt. 289-297 del codice di procedura civile olandese, di ottenere, previa istanza di procedimento sommario ("kort geding") diretta all'adozione di provvedimenti urgenti, una sentenza che costituisca titolo per il pagamento di una controprestazione contrattuale».

    21 Occorre innanzi tutto risolvere la prima e la seconda questione, che si esamineranno insieme, successivamente la quarta ed infine la terza.

    Sulla prima e sulla seconda questione

    22 Allo scopo di precisare la portata della prima e della seconda questione, occorre ricordare che la controversia a qua riguarda un contratto concluso tra due parti, qualificato da queste ultime come «contratto di compravendita» riguardante la costruzione di uno yacht conforme ad un modello ben preciso, al quale tuttavia sono state apportate talune modifiche. Uno dei contraenti si è impegnato a fabbricare lo yacht e a trasferirne la proprietà all'altro, il quale, in cambio, ha assunto l'impegno di pagarne il prezzo in cinque rate. Emerge dall'ordinanza di rinvio che l'ultimo versamento doveva effettuarsi in occasione della prima prova dell'imbarcazione, vale a dire anteriormente al trasferimento definitivo del possesso in capo all'acquirente.

    23 Con riguardo a talune osservazioni concernenti l'eventuale equiparazione di un'imbarcazione registrata ad un bene immobile, si deve precisare come dall'ordinanza di rinvio risulti che, a prescindere dalla questione se il contratto controverso vada o meno considerato come contratto di fornitura di servizi o di beni mobili materiali, lo yacht di cui trattasi nel giudizio a quo va comunque qualificato come bene mobile materiale nel senso di cui alla Convenzione.

    24 E' in tale contesto che, con la sua prima questione, il giudice a quo chiede in sostanza se la nozione di vendita a rate di beni mobili materiali, di cui all'art. 13, primo comma, punto 1, della Convenzione, debba essere intesa nel senso che si applica ad un contratto:

    - che riguarda la costruzione, da parte di uno dei contraenti, di un bene mobile materiale conforme ad un modello-tipo a cui sono state apportate talune modifiche,

    - mediante il quale uno dei contraenti si è impegnato a trasferirne la proprietà all'altro contraente, il quale, in cambio, ha assunto l'impegno di pagarne il prezzo in più rate, e

    - nell'ambito del quale si dispone che l'ultimo versamento verrà effettuato anteriormente al definitivo passaggio della proprietà del bene in capo al contraente acquirente.

    In caso di soluzione negativa, il giudice a quo desidera sapere, con la seconda questione, se tale contratto possa qualificarsi come una fornitura di beni mobili materiali di cui all'art. 13, primo comma, punto 3, della Convenzione.

    25 Occorre sottolineare che la Corte non è chiamata a stabilire se una persona che si trovi nella situazione del signor Mietz soddisfi anche gli altri requisiti di cui all'art. 13 della Convenzione per poter essere considerata «consumatore» nel senso di cui a tale norma.

    26 Secondo una giurisprudenza costante, le nozioni di cui agli artt. 13 e 14 della Convenzione vanno interpretate in modo autonomo, alla luce soprattutto del sistema e delle finalità della Convenzione (v., segnatamente, sentenze 21 giugno 1978, causa 150/77, Bertrand, Racc. pag. 1431, punti 14-16 e 19; 19 gennaio 1993, causa C-89/91, Shearson Lehman Hutton, Racc. pag. I-139, punto 13, e 3 luglio 1997, causa C-269/95, Benincasa, Racc. pag. I-3767, punto 12).

    27 Inoltre, le norme sulla competenza che derogano al principio generale in materia di competenza, come quelle di cui agli artt. 13 e 14, non possono essere interpretate in modo da conferire al regime derogatorio una portata che vada oltre i casi contemplati dalla Convenzione (v. citate sentenze Bertrand, punto 17; Shearson Lehman Hutton, punti 14-16, e Benincasa, punti 13 e 14).

    28 La Corte, al punto 20 della citata sentenza Bertrand, ha rilevato che per vendita a rate di beni mobili materiali s'intende un negozio in cui il prezzo viene corrisposto in più versamenti, o che è connesso ad un contratto di finanziamento.

    29 E' ben vero che un contratto quale quello descritto al punto 22 della presente sentenza è costituito da un accordo nel quale il prezzo convenuto è liquidato in più rate, di modo che tale contratto può qualificarsi come contratto di compravendita, in quanto il trasferimento della proprietà e del possesso si verificano unicamente dopo che sia stata versata la totalità del prezzo pattuito.

    30 Un tale contratto non può però essere definito «vendita a rate» nel senso di cui all'art. 13, primo comma, punto 1, della Convenzione.

    31 Emerge infatti dalle formulazioni della Convenzione, e segnatamente dall'espressione «instalment credit terms» di cui alla versione inglese, che l'art. 13, primo comma, punto 1, ha unicamente ad oggetto la tutela dell'acquirente allorquando l'alienante gli abbia accordato un credito, vale a dire nel caso in cui esso abbia trasferito in capo all'acquirente il possesso del bene di cui trattasi prima che l'altra parte abbia integralmente versato il prezzo. In tal caso, da un lato, l'acquirente può, al momento della conclusione del contratto, essere indotto in errore in merito al concreto importo della somma da versare, e, dall'altro lato, egli dovrà assumersi il rischio della perdita del bene pur essendo tenuto al pagamento delle rate di prezzo ancora dovute. Tali considerazioni sono invece estranee ai casi nei quali il prezzo va integralmente pagato prima che sia trasferita la proprietà. Qualora infatti l'intero prezzo di vendita sia esigibile anteriormente al trasferimento di proprietà del bene, la tutela specifica di cui all'art. 13, primo comma, della Convenzione non potrà applicarsi a favore dell'acquirente per il solo fatto che gli è stato concesso di poter pagare il prezzo in più rate.

    32 Per quanto invece riguarda la seconda questione, occorre sottolineare che il giudice a quo chiede alla Corte unicamente se un contratto quale è quello in esame debba qualificarsi come contratto di fornitura di un bene mobile materiale nei termini di cui all'art. 13, primo comma, punto 3, della Convenzione. Si tratta, senza dubbio, di un contratto avente ad oggetto la fornitura di servizi oppure quella di beni mobili materiali. Ai fini della presente sentenza, non occorre tuttavia decidere se concretamente si tratti della fornitura di servizi oppure della fornitura di beni mobili materiali.

    33 Occorre pertanto risolvere la prima e la seconda questione dichiarando che l'art. 13, primo comma, punto 1, della Convenzione va interpretato nel senso che non si applica ad un contratto stipulato tra due parti e avente le seguenti caratteristiche, cioè un contratto:

    - che riguardi la costruzione, da parte di uno dei contraenti, di un bene mobile materiale conforme ad un modello-tipo a cui sono state apportate talune modifiche;

    - mediante il quale uno dei contraenti si è impegnato a trasferirne la proprietà all'altro contraente, il quale, in cambio, ha assunto l'impegno di pagarne il prezzo in più rate, e

    - nell'ambito del quale si dispone che l'ultimo versamento verrà effettuato anteriormente al definitivo passaggio della proprietà del bene in capo al contraente acquirente.

    A tal proposito, non rileva che i contraenti abbiano qualificato il loro contratto come «contratto di compravendita». Un contratto avente le caratteristiche precedentemente menzionate va invece considerato come un contratto il cui oggetto è la fornitura di servizi o di beni mobili materiali nel senso di cui all'art. 13, primo comma, punto 3, della Convenzione. Spetta, poi eventualmente, al giudice nazionale determinare se, concretamente, si tratti di una fornitura di servizi o di una fornitura di beni mobili materiali.

    Sulla quarta questione

    34 Occorre precisare, innanzi tutto, che gli artt. 289-297 del codice di procedura civile olandese (in prosieguo: il «codice olandese») hanno ad oggetto un procedimento, denominato «kort geding», il quale consente al presidente dell'Arrondissementsrechtbank di emanare provvedimenti provvisori «in ogni controversia nella quale, in considerazione degli interessi delle parti, occorra adottare immediati provvedimenti d'urgenza» (art. 289, n. 1).

    35 Ai sensi dell'art. 292 del codice olandese, «le decisioni a titolo provvisorio non arrecano alcun pregiudizio allo svolgimento della causa in via principale». Il kort geding è procedimento che può avviarsi senza che occorra dare inizio ad un giudizio di merito dinanzi al competente tribunale. Il presidente dell'Arrondissementsrechtbank può però rinviare le parti al procedimento ordinario (art. 291).

    36 Per esercitare le sue competenze in materia di kort geding, il presidente dell'Arrondissementsrechtbank è tenuto all'osservanza delle disposizioni sulla competenza vigenti in diritto olandese.

    37 Ai sensi dell'art. 289 del codice olandese, il kort geding può avviarsi in tempi estremamente rapidi e, ai sensi dell'art. 295, un eventuale appello deve essere interposto, a pena d'irricevibilità, in un termine di due settimane.

    38 Pertanto, occorre rilevare che il kort geding è un procedimento rientrante fra quelli a cui si riferisce l'art. 24 della Convenzione, ai sensi del quale l'autorità giudiziaria di uno Stato può disporre provvedimenti provvisori e cautelari anche se essa, a norma della Convenzione stessa, non ha competenza a conoscere nel merito.

    39 La quarta questione sollevata dal giudice a quo va dunque interpretata come volta a chiarire se una sentenza che disponga l'adempimento di una controprestazione contrattuale, e che sia emanata al termine di un procedimento quale il kort geding, costituisca un provvedimento provvisorio tale da potersi concedere in forza della competenza attribuita dall'art. 24 della Convenzione.

    40 Occorre sottolineare come non sia necessario che il giudice cui è stata rivolta una domanda di concessione di provvedimenti provvisori o cautelari ricorra all'art. 24 della Convenzione allorquando egli sia comunque competente a conoscere del merito di una causa sulla base degli artt. 2 nonché 5-18 della Convenzione stessa (v., in tal senso, sentenza 17 novembre 1998, causa C-391/95, Van Uden, Racc. pag. I-7091, punto 19).

    41 A questo proposito, la Corte ha statuito, nella citata sentenza Van Uden, al punto 22, che il giudice competente a conoscere del merito di una causa in forza di uno dei criteri di competenza previsti dalla Convenzione rimane del pari competente ad ordinare provvedimenti provvisori o cautelari, senza che quest'ultima competenza sia subordinata ad altri presupposti.

    42 In compenso, quando si tratta di una sentenza pronunciata unicamente sulla base della competenza prevista dall'art. 24 della Convenzione, e che disponga il pagamento in via provvisoria di una controprestazione contrattuale, la Corte, nella precitata sentenza Van Uden, ha statuito che tale sentenza non costituisce un provvedimento provvisorio ai sensi di detta disposizione, a meno che, da un lato, il rimborso al convenuto della somma versata sia garantito nell'ipotesi in cui il ricorrente non vinca la causa nel merito e, dall'altro, il provvedimento richiesto riguardi solo determinati beni del convenuto che si situano, o che si devono situare, nella sfera della competenza territoriale del giudice adito.

    43 Occorre pertanto risolvere la quarta questione nel senso che una sentenza che disponga il pagamento in via provvisoria di una controprestazione contrattuale, sentenza emanata al termine di un procedimento quale quello previsto dagli artt. 289-297 del codice di procedura civile olandese da parte di un organo giurisdizionale non competente, ai sensi della Convenzione, a conoscere del merito della causa, non è un provvedimento provvisorio tale da potersi concedere nell'ambito dell'art. 24 della Convenzione, a meno che, da un lato, il rimborso al convenuto della somma versata sia garantito nell'ipotesi in cui il ricorrente non vinca la causa nel merito, e, dall'altro lato, il provvedimento richiesto riguardi solo determinati beni del convenuto che si situano, o che si devono situare, nella sfera di competenza territoriale del giudice adito.

    Sulla terza questione

    44 Con tale questione, il giudice a quo desidera sostanzialmente sapere se il giudice che ne è stato richiesto possa, nell'ambito della procedura di riconoscimento e di esecuzione di cui al titolo III della Convenzione, tener conto anche di circostanze nuove, allegate da una delle parti per dimostrare che un contratto quale quello definito al punto 22 della presente sentenza soddisfa i requisiti elencati all'art. 13, primo comma, punto 3, lett. a) e b), della Convenzione.

    45 Occorre però rilevare che, anche se il signor Mietz fosse stato legittimato a provare che avrebbe dovuto considerarsi «consumatore» ai sensi dell'art. 13 della Convenzione, il giudice dello Stato d'origine sarebbe stato comunque competente a disporre provvedimenti provvisori.

    46 In effetti, l'art. 24 della Convenzione prevede espressamente che un giudice sia competente, ai sensi del suo diritto nazionale, ad accogliere una domanda volta alla concessione di tali provvedimenti, anche se non lo è a conoscere del merito. Tale competenza va esercitata nei limiti previsti all'art. 24 della Convenzione per quanto segnatamente riguarda la concessione di provvedimenti che dispongano un pagamento in via provvisoria, limiti che non si applicano allorquando il giudice sia competente a conoscere del merito della causa (v., in tal senso, citata sentenza Van Uden, punto 19).

    47 E' però importante far sì che l'esecuzione, nello Stato richiesto, dei provvedimenti provvisori o cautelari assertivamente fondati sulla competenza di cui all'art. 24 della Convenzione, ma che in realtà tale competenza oltrepassano, non addivenga ad eludere le norme di competenza stabilite agli artt. 2 e 5-18 della Convenzione (v., in tal senso, citata sentenza Van Uden, punto 46).

    48 Occorre poi rilevare che, se nel giudizio a quo il giudice dello Stato d'origine ha disposto un solo provvedimento - un pagamento a titolo provvisorio -, è però possibile che, in situazioni diverse, tale giudice disponga più provvedimenti, di cui taluni dovrebbero ritenersi provvisori o cautelari nel senso di cui all'art. 24 della Convenzione, mentre altri potrebbero oltrepassare i limiti nella suddetta norma previsti.

    49 La questione che si pone al competente giudice non ha quindi ad oggetto la competenza, in quanto tale, del giudice dello Stato d'origine, quanto piuttosto i limiti posti alla possibilità di richiedere l'esecuzione di una decisione emanata nell'ambito delle norme sulla competenza di cui all'art. 24. Tale competenza costituisce, infatti, nell'insieme del sistema della Convenzione, un regime speciale (v., a tal proposito, sentenze 21 maggio 1980, causa 125/79, Denilauler, Racc. pag. 1553, punto 15, e Van Uden, già citata, punto 42).

    50 Occorre da ultimo sottolineare che il giudizio a quo non verte su di un caso nel quale il giudice dello Stato d'origine abbia esplicitamente motivato la sua competenza a disporre un pagamento in via provvisoria allegando la sua competenza, ai sensi della Convenzione, a conoscere del merito della causa, né su di un caso nel quale tale competenza palesemente scaturisca dai termini stessi della sentenza da esso emanata, cosa che si verificherebbe, segnatamente, se da essi risultasse chiaramente che il convenuto era domiciliato nel territorio dello Stato contraente in cui è sito il giudice originario, e che nessuna delle competenze esclusive previste all'art. 16 della Convenzione poteva applicarsi.

    51 In tali ipotesi, solamente le disposizioni di cui all'art. 27 ed, eventualmente, all'art. 28, primo comma, della Convenzione potrebbero ostare al riconoscimento ed all'esecuzione della sentenza emanata dal giudice dello Stato d'origine.

    52 Occorre nondimeno osservare, in tale contesto, che, contrariamente a quanto asserito dal governo del Regno Unito e dalla Commissione, il fatto che il convenuto compaia dinanzi al giudice del procedimento sommario nell'ambito di una procedura rapida, che è volta alla concessione di provvedimenti provvisori o cautelari in caso d'urgenza, e che non pregiudica la cognizione della causa nel merito non è, in sé, elemento sufficiente a conferire a tale giudice, ai sensi dell'art. 18 della Convenzione, una competenza illimitata a disporre qualsiasi provvedimento provvisorio o cautelare che egli considererebbe appropriato se fosse, ai sensi della Convenzione, competente a conoscere del merito della causa.

    53 Contrariamente alle ipotesi soprammenzionate, la sentenza olandese, di cui si chiede l'esecuzione nel giudizio a quo, si caratterizza in base ai seguenti elementi:

    - è stata emanata nell'ambito di un procedimento che non è, per sua natura, volto all'esame del merito, bensì costituisce un procedimento d'urgenza volto all'emanazione di provvedimenti provvisori,

    - il convenuto non era domiciliato nel territorio dello Stato contraente di cui fa parte il giudice originario, e dalla sentenza olandese non emerge se tale giudice fosse, per altri motivi, competente a conoscere del merito della causa ai sensi della Convenzione,

    - non contiene alcuna motivazione sulla base della quale si possa stabilire la competenza del giudice dello Stato d'origine a conoscere del merito della causa,

    e

    - si limita a disporre il pagamento di una controprestazione contrattuale, senza che, da un lato, il rimborso al convenuto della somma versata sia garantito nell'ipotesi in cui il ricorrente non vinca la causa nel merito, e, dall'altro lato, il provvedimento richiesto riguardi solo determinati beni del convenuto che si situano, o che si devono situare, nella sfera di competenza territoriale del giudice adito.

    54 Orbene, dalla soluzione data alla quarta questione pregiudiziale emerge che, se il giudice dello Stato d'origine avesse espressamente indicato nella propria decisione di aver basato la propria competenza sul combinato disposto del proprio diritto nazionale e dell'art. 24 della Convenzione, il giudice richiesto avrebbe in tal caso dovuto concluderne che il provvedimento così disposto - un pagamento in via provvisoria incondizionato - non costituiva un provvedimento provvisorio o cautelare ai sensi di tale articolo, e non era pertanto tale da fare oggetto di esecuzione ai sensi del titolo III della Convenzione.

    55 Per quanto pertanto riguarda il silenzio del giudice dello Stato d'origine in merito alla base giuridica della sua competenza, la preoccupazione di impedire che siano eluse le norme della Convenzione (v., a tal proposito, il punto 47 della presente sentenza) impone d'interpretare la sentenza di tale giudice nel senso che egli ha basato la propria competenza a disporre procedimenti provvisori sul proprio diritto nazionale in materia di provvedimenti sommari, e non già su di una competenza cognitiva nel merito scaturente dalla Convenzione.

    56 Ne consegue che, in un caso caratterizzato dagli elementi esposti al punto 53 della presente sentenza, il giudice richiesto dovrebbe concluderne che il provvedimento così disposto non costituisce un provvedimento provvisorio ai sensi dell'art. 24, di modo che esso non è suscettibile di esecuzione ai sensi del titolo III della Convenzione.

    57 Di conseguenza, non occorre che il giudice richiesto esamini se, e a quali condizioni, egli potrebbe tener conto di circostanze nuove ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 28, secondo comma, della Convenzione.

    58 Da quanto precede risulta che non è necessario che la Corte risolva la terza questione.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    59 Le spese sostenute dai governi tedesco e del Regno Unito nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE,

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesgerichtshof con ordinanza 29 febbraio 1996, dichiara:

    1) L'art. 13, primo comma, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, quale modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, va interpretato nel senso che non si applica ad un contratto stipulato tra due parti e avente le seguenti caratteristiche, cioè un contratto:

    - che riguarda la costruzione, da parte di uno dei contraenti, di un bene mobile materiale conforme ad un modello-tipo a cui sono state apportate talune modifiche;

    - mediante il quale uno dei contraenti si è impegnato a trasferirne la proprietà all'altro contraente, il quale, in cambio, ha assunto l'impegno di pagarne il prezzo in più rate, e

    - nell'ambito del quale si dispone che l'ultimo versamento verrà effettuato anteriormente al definitivo passaggio della proprietà del bene in capo al contraente acquirente.

    A tal proposito, non rileva che i contraenti abbiano qualificato il loro contratto come «contratto di compravendita». Un contratto avente le caratteristiche precedentemente menzionate va invece considerato come un contratto il cui oggetto è la fornitura di servizi o di beni mobili materiali nel senso di cui all'art. 13, primo comma, punto 3, della Convenzione. Spetta, poi eventualmente, al giudice nazionale determinare se, concretamente, si tratti di una fornitura di servizi o di una fornitura di beni mobili materiali.

    2) Una sentenza che disponga il pagamento in via provvisoria di una controprestazione contrattuale, sentenza emanata al termine di un procedimento quale quello previsto dagli artt. 289-297 del codice di procedura civile olandese da parte di un organo giurisdizionale non competente, ai sensi della Convenzione 27 settembre 1968, a conoscere del merito della causa, non è un provvedimento provvisorio tale da potersi concedere nell'ambito dell'art. 24 della Convenzione, a meno che, da un lato, il rimborso al convenuto della somma versata sia garantito nell'ipotesi in cui il ricorrente non vinca la causa nel merito, e, dall'altro lato, il provvedimento richiesto riguardi solo determinati beni del convenuto che si situano, o che si devono situare, nella sfera di competenza territoriale del giudice adito.

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