Scegli le funzioni sperimentali da provare

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 61997CJ0035

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 settembre 1998.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.
Inadempimento - Art. 48 del Trattato CE - Prestazioni di disoccupazione - Attribuzione di un punteggio supplementare ai fini del calcolo della pensione - Modalità del licenziamento - Art. 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 - Lavoratori frontalieri.
Causa C-35/97.

Raccolta della Giurisprudenza 1998 I-05325

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1998:431

61997J0035

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 settembre 1998. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese. - Inadempimento - Art. 48 del Trattato CE - Prestazioni di disoccupazione - Attribuzione di un punteggio supplementare ai fini del calcolo della pensione - Modalità del licenziamento - Art. 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 - Lavoratori frontalieri. - Causa C-35/97.

raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-05325


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Normativa comunitaria - Sfera di applicazione ratione materiae - Disposizioni convenzionali - Esclusione

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 1, lett. j)]

2 Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Parità di trattamento - Modalità di licenziamento - Attribuzione di un punteggio supplementare ai fini del calcolo della pensione in caso di collocamento anticipato a riposo - Beneficio negato ai lavoratori frontalieri - Discriminazione indiretta fondata sulla nazionalità - Inammissibilità

[Trattato CE, art. 48; regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68, art. 7, n. 1]

Massima


1 I regimi di pensione integrativa, istituiti mediante accordi conclusi tra le autorità competenti e gli ordini professionali o interprofessionali, le organizzazioni sindacali o le imprese, ovvero mediante contratti collettivi sottoscritti dalle parti sociali e resi obbligatori per effetto di una decisione della pubblica autorità, non costituiscono legislazioni ai sensi dell'art. 1, lett. j), primo comma, del regolamento n. 1408/71. Ne consegue che tali regimi - al pari del sistema di attribuzione di un punteggio gratuito ai fini del calcolo della pensione ivi previsto - non rientrano nella sfera di applicazione ratione materiae di tale regolamento, ragion per cui non possono essere valutati alla luce delle disposizioni del regolamento medesimo.

2 Uno Stato membro non può escludere i lavoratori frontalieri, successivamente al loro collocamento in cessazione anticipata dell'attività lavorativa, dal beneficio dell'attribuzione, sino alla normale età di collocamento a riposo, di un punteggio integrativo ai fini del calcolo della pensione. Un siffatto sistema di attribuzione di un punteggio ai fini del calcolo della pensione, che è parte integrante dei benefici riconosciuti ai lavoratori del settore interessato, costituisce una delle condizioni di licenziamento ai sensi dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, applicabili nei confronti di detti lavoratori. Orbene, il principio di parità di trattamento affermato sia dall'art. 48 del Trattato sia dall'art. 7, n. 1, del menzionato regolamento vieta non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi discriminazione dissimulata che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervenga di fatto al medesimo risultato. In tal modo, il requisito della residenza richiesto ai fini della concessione del punteggio integrativo ai fini del calcolo della pensione, requisito che è più facilmente assolto dai lavoratori che possiedono la cittadinanza dello Stato membro - la maggior parte dei quali risiede nello Stato membro medesimo - rispetto ai lavoratori di altri Stati membri, è indirettamente discriminatoria in quanto, per sua stessa natura, è atta ad incidere più sui lavoratori migranti che su quelli nazionali e, conseguentemente, rischia di risultare sfavorevole in modo particolare nei confronti dei primi.

Parti


Nella causa C-35/97,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Pieter Jan Kuyper, consigliere giuridico, e Pieter van Nuffel, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica francese, rappresentata dalla signora Kareen Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e dal signor Claude Chavance, segretario presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, escludendo i lavoratori frontalieri residenti in Belgio dal beneficio dell'attribuzione di un punteggio supplementare ai fini del computo della pensione, in caso di collocamento in cessazione anticipata dell'attività lavorativa, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 48, n. 2, del Trattato CE e 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2),

LA CORTE

(Quinta Sezione),

composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward (relatore) e J.-P. Puissochet, giudici,

avvocato generale: S. Alber

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 12 febbraio 1998,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 marzo 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 24 gennaio 1997 la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, escludendo i lavoratori frontalieri residenti in Belgio dal beneficio dell'attribuzione di un punteggio supplementare ai fini del computo della pensione, in caso di collocamento in cessazione anticipata dell'attività lavorativa, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 48, n. 2, del Trattato CE e 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

Sul contesto normativo comunitario

2 Il terzo e il quarto `considerando' del regolamento n. 1612/68 affermano, da un lato, «il diritto di tutti i lavoratori degli Stati membri di esercitare l'attività di loro scelta all'interno della Comunità» e, dall'altro, che «questo diritto dev'essere riconosciuto indistintamente ai lavoratori "permanenti", stagionali e frontalieri o a quelli che esercitino la loro attività in occasione di una prestazione di servizi».

3 L'art. 7, nn. 1 e 4, del medesimo regolamento, così recita:

«1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.

(...)

4. Tutte le clausole di contratti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni collettive concernenti l'accesso all'impiego, l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di licenziamento, sono nulle di diritto nella misura in cui prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri».

4 A termini dell'art. 42, n. 2, del regolamento n. 1612/68, il regolamento medesimo «non infirma le disposizioni adottate conformemente all'articolo 51 del Trattato».

5 L'art. 1, lett. j), primo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nel testo modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), prevede che il termine «legislazione» indichi «le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie e ogni altra misura di applicazione, esistenti o future, concernenti i settori e i regimi di sicurezza sociale di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, o le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis». Tuttavia, ai sensi del successivo secondo comma, «questo termine esclude le disposizioni contrattuali, esistenti o future, che siano state o meno oggetto di una decisione dei pubblici poteri che le renda vincolanti o estenda il loro campo di applicazione».

6 Ai sensi dell'art. 71, n. 1, lett. a), ii), del regolamento n. 1408/71

«il lavoratore frontaliero che è in disoccupazione completa beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede come se fosse stato soggetto durante l'ultima occupazione a tale legislazione; tali prestazioni vengono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima».

Sul contesto normativo nazionale

7 In Francia esistono, per effetto di contratti collettivi tra le parti sociali (datori di lavoro e sindacati), regimi pensionistici integrativi del regime generale dell'assicurazione di fine lavoro. Tali regimi sono finanziati mediante contributi versati, sia dai datori di lavoro sia dai lavoratori, all'ente gestore del regime medesimo. L'iscrizione dei lavoratori a uno dei regimi integrativi è stata resa obbligatoria con l'art. L 731-5 del codice della previdenza sociale.

8 Il titolo IV dell'accordo generale del 24 luglio 1979 di tutela sociale per il personale delle imprese siderurgiche dell'Est e del Nord interessate dalle ristrutturazioni (in prosieguo: l'«accordo») stabilisce, agli artt. 18-27, il regime di tutela applicabile ai «dipendenti collocati in cessazione anticipata dell'attività lavorativa a decorrere dall'età di 55 anni».

9 L'art. 18 della convenzione prevede che «la collocazione in cessazione anticipata dell'attività lavorativa dei lavoratori frontalieri residenti in Belgio, di età pari o superiore ai 55 anni, verrà operata con le modalità previste all'allegato VI».

10 Ai sensi dell'art. 21, gli altri dipendenti collocati in cessazione anticipata dell'attività lavorativa a decorrere dall'età di 55 anni percepiscono, sino all'età della normale collocazione a riposo, le indennità di disoccupazione di cui al regolamento allegato all'accordo 27 marzo 1979, che stabilisce il regime delle indennità a favore dei lavoratori disoccupati. Sino all'età di 60 anni a tali indennità si aggiunge, laddove necessario, un'integrazione finanziata da risorse statali, in modo che gli interessati beneficino di un reddito minimo mensile pari al 70% della precedente retribuzione lorda.

11 L'art. 22 della convenzione prevede che i dipendenti collocati in cessazione anticipata dell'attività lavorativa a decorrere dall'età di 55 e sino all'età di 59 anni beneficino di un altro assegno integrativo del reddito, anch'esso finanziato da risorse statali. L'importo di tale assegno integrativo dipende dall'età alla quale il dipendente viene collocato in cessazione anticipata dell'attività lavorativa.

12 L'art. 23 dell'accordo fissa l'importo minimo del reddito garantito agli interessati.

13 Ai sensi dell'art. 27 dell'accordo, gli interessati godono di talune garanzie di carattere sociale, tra cui l'attribuzione di un punteggio integrativo gratuito ai fini della determinazione della pensione (in prosieguo: il «punteggio integrativo») sino alla normale età del collocamento a riposo. Il governo francese ha precisato, nel corso della fase precontenziosa del procedimento, che tale beneficio è finanziato «mediante il versamento, da parte del regime di assicurazione contro la disoccupazione, agli enti di gestione delle pensioni integrative [Agirc (Association générale des institutions de retraite des cadres) e Arrco (Association des régimes de retraite complémentaire)] di somme pari ai contributi che sarebbero stati versati dai datori di lavoro e dai lavoratori subordinati ove questi ultimi fossero rimasti in attività».

14 Ai sensi dell'art. 2 dell'allegato VI dell'accordo, i dipendenti frontalieri residenti in Belgio collocati in cessazione anticipata dell'attività lavorativa percepiscono indennità, diverse da quelle previste per i dipendenti residenti in Francia, dirette a garantire loro «un reddito mensile di importo identico a quello previsto all'art. 21 e all'art. 22» dell'accordo. In ogni caso, tale importo non può essere inferiore a quello garantito dall'art. 23 della convenzione.

15 I lavoratori frontalieri residenti in Belgio, atteso che le autorità belghe ne hanno accettato l'equiparazione ai lavoratori dell'industria siderurgica belga rientranti nel regime del prepensionamento, hanno percepito le indennità di disoccupazione corrisposte a questi lavoratori belgi. Tali indennità sono integrate, a termini dell'art. 2 dell'allegato VI della convenzione, da un'«indennità integrativa finanziata con risorse dello Stato francese», diretta a garantire il percepimento del reddito minimo.

16 Oltre a tale reddito i dipendenti residenti in Belgio godono, ai sensi dell'art. 4 dell'allegato VI, di talune garanzie sociali tra quelle menzionate all'art. 27 dell'accordo. Le garanzie riconosciute ai dipendenti residenti in Belgio includono il versamento, a partire dalla normale età di pensionamento, delle indennità previste dalla pensione integrativa. Tuttavia, i dipendenti residenti in Belgio non beneficiano del punteggio integrativo riconosciuto, in base all'art. 27, n. 2, punto 1), dell'accordo, ai dipendenti residenti in Francia.

Sulla fase precontenziosa del procedimento

17 La Commissione veniva informata dell'esistenza delle disposizioni dell'accordo a seguito di denunce pervenute da lavoratori frontalieri belgi, collocati in cessazione anticipata dell'attività lavorativa, a parere dei quali l'accordo produceva una discriminazione nei loro confronti.

18 Con lettera 5 ottobre 1993 la Commissione ingiungeva al governo francese di presentare entro il termine di due mesi le osservazioni in ordine all'eventuale incompatibilità dell'accordo con gli artt. 48, n. 2, del Trattato e 7 del regolamento n. 1612/68.

19 Non avendo ritenuto convincente la risposta fornitale con la comunicazione 5 agosto 1994, la Commissione inviava al governo francese, in data 28 agosto 1995, un parere motivato in cui invitava il governo medesimo a conformarsi al detto parere entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica.

20 Il governo francese replicava al parere motivato con comunicazione 19 dicembre 1995, reiterando la propria posizione secondo cui le disposizioni dell'accordo sarebbero compatibili con la normativa comunitaria.

21 Ciò premesso, la Commissione decideva di proporre il presente ricorso.

Sul ricorso

22 La Commissione ritiene che l'accordo determini, in violazione degli artt. 48, n. 2, del Trattato e 7, n. 1, del regolamento n. 1612/68, una disparità di trattamento tra i lavoratori nazionali e i lavoratori frontalieri residenti in Belgio con riguardo alle modalità del licenziamento. Mentre i soggetti collocati in cessazione anticipata dell'attività lavorativa a decorrere dal cinquantacinquesimo anno di età residenti in Francia godono, sino alla normale età di pensionamento, dell'attribuzione di un punteggio integrativo, tale beneficio non è riconosciuto ai soggetti che si trovino nella stessa situazione e che risiedano in Belgio.

23 Le modalità di licenziamento dei lavoratori residenti in Francia sarebbero quindi più favorevoli rispetto a quelle vigenti nei confronti dei lavoratori frontalieri residenti in Belgio. Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, l'applicazione del criterio della residenza può produrre una discriminazione dissimulata fondata sulla cittadinanza (sentenze 8 maggio 1990, causa C-175/88, Biehl, Racc. pag. I-1779, e 26 ottobre 1995, causa C-151/94, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-3685).

24 La Commissione ritiene che la Repubblica francese sia responsabile dell'incompatibilità delle disposizioni dell'accordo con la normativa comunitaria. Infatti, se è pur vero che il sistema dei regimi pensionistici integrativi si fonda su contratti collettivi, è la Repubblica francese che li ha resi obbligatori per effetto dell'art. L 731-5 del codice di previdenza sociale. Inoltre, le autorità pubbliche interverrebbero attivamente nella gestione di tale sistema, in particolare per quanto attiene alla salvaguardia del suo equilibrio finanziario. Il governo francese non avrebbe peraltro mai contestato, nel corso della fase precontenziosa del procedimento, la propria responsabilità con riguardo all'eventuale contrasto dell'accordo con il diritto comunitario.

25 Il governo francese sottolinea che nella sentenza 16 gennaio 1992, causa C-57/90, Commissione/Francia (Racc. pag. I-75, punto 20), la Corte ha affermato che i regimi pensionistici integrativi francesi, istituiti per mezzo di contratti collettivi, non costituiscono legislazioni ai sensi dell'art. 1, lett. j), primo comma, del regolamento n. 1408/71, ragion per cui esulano dalla sfera di applicazione ratione materiae del regolamento medesimo.

26 Il governo francese fa presente che il finanziamento dell'attribuzione del punteggio integrativo è a carico dell'Unedic, il regime francese di assicurazione contro la disoccupazione. Orbene, in base all'art. 71, n. 1, lett. a), ii), del regolamento n. 1408/71 i lavoratori residenti in Belgio collocati in cessazione anticipata dell'attività lavorativa godono delle prestazioni di disoccupazione riconosciute dalla normativa del proprio Stato membro di residenza. Ciò premesso, non potrebbe incombere all'Unedic il finanziamento di un contributo che, di fatto, costituisce un contributo a favore di persone soggette alla legge di un altro Stato membro.

27 A parere del detto governo, il fatto che dei lavoratori siano soggetti, ancorché si trovino nella stessa situazione, a due regimi di indennità diversi, a seconda che risiedano in Francia o in Belgio, sarebbe quindi da ricondurre al regolamento n. 1408/71.

28 Il governo francese fa peraltro valere che i lavoratori frontalieri in disoccupazione completa non possono in alcun caso pretendere di godere dei benefici sociali concessi sia in Francia sia in Belgio. Infatti, il regolamento n. 1612/68 non contempla la possibilità di far «esportare» i benefici sociali ivi previsti, atteso che sono esportabili solamente le prestazioni di natura previdenziale previste dal regolamento n. 1408/71.

29 Inoltre, ai sensi dell'art. 42, n. 2, del regolamento n. 1612/68, le disposizioni del regolamento n. 1408/71 prevarrebbero su quelle del regolamento n. 1612/68. Tale primato si esprimerebbe, nella specie, nel diverso regime di indennità di disoccupazione applicabile ai lavoratori frontalieri rispetto ai lavoratori nazionali.

30 Il governo francese ritiene in ogni caso che i beneficiari dell'accordo non possano essere qualificati «lavoratori frontalieri» in considerazione della risoluzione del loro contratto di lavoro.

31 Il detto governo sostiene, infine, che il principio del legittimo affidamento non consente che il punteggio integrativo sia riconosciuto ai lavoratori frontalieri residenti in Belgio. Tale riconoscimento determinerebbe infatti, quasi 20 anni dopo la sottoscrizione dell'accordo, un onere finanziario pesante per le autorità francesi. Il principio della certezza del diritto esigerebbe, peraltro, che la fattispecie in esame sia valutata in base alle norme giuridiche applicabili all'epoca della sottoscrizione dell'accordo.

32 Si deve rilevare, in limine, che il presente ricorso riguarda unicamente le disposizioni dell'accordo relative all'attribuzione del punteggio integrativo da cui deriva, per i beneficiari, la corresponsione di una pensione di fine lavoro integrativa più elevata. Il sistema dell'attribuzione del punteggio integrativo, che costituisce parte integrante di un regime pensionistico integrativo, dev'essere valutato alla luce delle disposizioni applicabili a tale tipo di regime.

33 Il governo francese non contesta la propria responsabilità con riguardo all'eventuale incompatibilità dell'accordo con la normativa comunitaria. Esso stesso afferma, peraltro, che l'attribuzione del punteggio integrativo è finanziata, attraverso l'Unedic, con fondi pubblici. Inoltre, come rilevato dalla Commissione, i regimi pensionistici integrativi sono stati resi obbligatori dall'art. L 731-5 del codice di previdenza sociale. La Repubblica francese ha quindi assunto la responsabilità di garantire la conformità di tali regimi con la normativa comunitaria.

34 Come rilevato dal governo francese e dalla Commissione, la Corte ha già avuto modo di affermare, nella citata sentenza Commissione/Francia, punti 19 e 20, che i regimi di pensione integrativa, istituiti mediante accordi conclusi tra le autorità competenti e gli ordini professionali o interprofessionali, le organizzazioni sindacali o le imprese, ovvero mediante contratti collettivi sottoscritti dalle parti sociali e resi obbligatori dall'art. L 731-5 del codice di previdenza sociale, non costituiscono legislazioni ai sensi dell'art. 1, lett. j), primo comma, del regolamento n. 1408/71.

35 Ne consegue che tali regimi - al pari del sistema di attribuzione del punteggio integrativo ivi previsto - non rientrano nella sfera di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1408/71, ragion per cui non possono essere valutati alla luce delle disposizioni di tale regolamento.

36 Tale sistema di attribuzione, che è parte integrante dei benefici riconosciuti ai lavoratori del settore interessato in caso di collocamento in cessazione anticipata dell'attività lavorativa, costituisce invece una delle condizioni di licenziamento ai sensi dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 1612/68, applicabili nei confronti di detti lavoratori. A tale riguardo il n. 4 della detta disposizione sancisce la nullità di qualsiasi clausola di un contratto collettivo, relativa alle condizioni di licenziamento, che preveda condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri.

37 E' giurisprudenza costante della Corte che il principio di parità di trattamento affermato sia dall'art. 48 del Trattato sia dall'art. 7 del regolamento n. 1612/68 vieta non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi discriminazione dissimulata che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervenga di fatto al medesimo risultato (v., in particolare, sentenze 12 febbraio 1974, causa 152/73, Sotgiu, Racc. pag. 153, punto 11, e 27 novembre 1997, causa C-57/96, Meints, Racc. pag. I-6689, punto 44).

38 A meno che non sia oggettivamente giustificata e adeguatamente commisurata allo scopo perseguito, una disposizione di diritto nazionale dev'essere giudicata indirettamente discriminatoria quando, per sua stessa natura, tenda ad incidere più sui lavoratori migranti che su quelli nazionali e, di conseguenza, rischi di essere sfavorevole in modo particolare ai primi (sentenza Meints, citata, punto 45).

39 Ciò si verifica nel caso del requisito della residenza richiesto dall'accordo ai fini dell'attribuzione del punteggio integrativo, requisito che è più facilmente assolto dai lavoratori francesi - la maggior parte dei quali risiede nel detto Stato membro - rispetto ai lavoratori di altri Stati membri.

40 Peraltro, contrariamente all'argomento del governo francese, i lavoratori frontalieri possono invocare le disposizioni dell'art. 7 del regolamento n. 1612/68 al pari di qualsiasi altro lavoratore contemplato dalla disposizione medesima. Infatti, il quarto `considerando' di tale regolamento prevede espressamente che il diritto di libera circolazione debba essere riconosciuto «indistintamente ai lavoratori "permanenti", stagionali e frontalieri o a quelli che esercitino la loro attività in occasione di una prestazione di servizi», e l'art. 7 si riferisce, senza riserve, ai «lavoratori cittadini di uno Stato membro» (v., in tal senso, la citata sentenza Meints, punti 49 e 50).

41 La circostanza che il sistema di attribuzione del punteggio integrativo operi a beneficio di soggetti il cui contratto di lavoro sia terminato non osta all'applicazione dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 1612/68 alle circostanze della specie. Infatti, taluni diritti connessi allo status di lavoratore, tra cui quelli indicati all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 1612/68, relativo alle modalità del licenziamento, sono garantiti ai lavoratori migranti anche se questi non sono più inseriti in un rapporto di lavoro (v., in tal senso, sentenza 21 giugno 1988, causa 39/86, Lair, Racc. pag. 3161, punto 36).

42 Parimenti, l'applicabilità dell'art. 7 del regolamento n. 1612/68 alla fattispecie in esame non può essere contestata in base al rilievo che, a parere del governo francese, il finanziamento di un contributo a favore di soggetti residenti in Belgio non potrebbe essere posto a carico dell'Unedic in quanto tale contributo costituirebbe, di fatto, una prestazione rientrante, ai sensi dell'art. 71, n. 1, lett. a), ii), del regolamento n. 1408/71, nella sfera della normativa dello Stato membro di residenza.

43 Tale argomento presuppone, infatti, che l'attribuzione del punteggio integrativo previsto dall'accordo costituisca una prestazione di disoccupazione rientrante nella sfera di applicazione del regolamento n. 1408/71 e che il punteggio integrativo debba essere quindi concesso conformemente alle disposizioni di tale regolamento relative alle prestazioni di disoccupazione. Orbene, come già affermato al precedente punto 35, l'attribuzione del punteggio integrativo non ricade nella sfera di applicazione del detto regolamento.

44 Ciò premesso, ai sensi dell'art. 42, n. 2, del regolamento n. 1612/68, l'applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1408/71 non è rimessa in discussione.

45 Quanto al principio del legittimo affidamento, il fatto che l'accordo sia stato concluso quasi 20 anni or sono, che le autorità francesi abbiano quindi considerato che il trattamento differenziato dei lavoratori frontalieri residenti in Belgio fosse compatibile con la normativa comunitaria e che la presente sentenza possa produrre conseguenze finanziarie rilevanti per la Repubblica francese nulla toglie al carattere discriminatorio del sistema di attribuzione del punteggio integrativo istituito dall'accordo medesimo.

46 Per quanto attiene al principio della certezza del diritto, si deve rilevare che le disposizioni di cui trattasi del regolamento n. 1612/68 sono entrate in vigore più di 10 anni prima della conclusione dell'accordo. L'interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla Corte si limita a chiarire e precisare il significato e la portata della norma stessa, quale avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore (v., in tal senso, sentenza 11 agosto 1995, cause riunite da C-367/93 a C-377/93, Roders e a., Racc. pag. I-2229, punto 42).

47 All'udienza il governo francese, in considerazione della seria incertezza giuridica, a suo parere, presentata all'epoca dalla situazione di cui trattasi, ha chiesto alla Corte di limitare gli effetti nel tempo della presente sentenza nell'ipotesi in cui dichiari che le disposizioni dell'accordo non sono compatibili con il diritto comunitario. Il governo medesimo insiste sul fatto che la declaratoria di inadempimento farebbe ricadere sulle autorità francesi, a circa 20 anni dalla conclusione dell'accordo, un onere finanziario rilevante, che potrebbe ammontare a 192 milioni di FF.

48 La Commissione ha precisato che le denunce da essa ricevute erano state presentate da lavoratori frontalieri licenziati, ai sensi delle disposizioni della convenzione, all'età di 55 anni. Tali soggetti hanno tuttavia iniziato a percepire la pensione integrativa di fine lavoro solamente 10 anni più tardi e solo a quel punto hanno avvertito la diversità di trattamento.

49 Si deve rilevare che solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all'ordinamento giuridico comunitario, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Siffatta limitazione può essere ammessa, secondo la costante giurisprudenza della Corte, solo nella sentenza stessa che statuisce sull'interpretazione richiesta (v., in tal senso, sentenza 16 luglio 1992, causa C-163/90, Legros e a., Racc. pag. I-4625, punto 30).

50 Nella specie non sussiste alcun elemento atto a giustificare una deroga al principio di retroattività delle sentenze interpretative.

51 Il presente ricorso riguarda l'applicazione del principio di non discriminazione sancito tanto dall'art. 48 del Trattato quanto dall'art. 7 del regolamento n. 1612/68. All'epoca della conclusione dell'accordo esisteva già una giurisprudenza chiara che non lasciava sussistere alcun dubbio quanto al fatto che tale principio vietasse qualsiasi forma dissimulata di discriminazione (v. punto 37 della presente sentenza) e che non fosse quindi escluso che criteri quali il luogo di origine o la residenza di un lavoratore potessero, in determinate circostanze, produrre gli stessi effetti pratici della discriminazione vietata fondata sulla cittadinanza (v., in tal senso, la citata sentenza Sotgiu, punto 11).

52 Peraltro, le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare ad uno Stato da una sentenza della Corte non hanno mai giustificato, di per sé, la limitazione dell'efficacia della sentenza medesima. Limitare gli effetti di una sentenza basandosi soltanto su considerazioni di questa natura porterebbe a una sostanziale riduzione della tutela giurisdizionale dei diritti che i contribuenti traggono dal diritto comunitario (v., in tal senso, la citata sentenza Roders e a., punto 48).

53 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni ed atteso che la Repubblica francese non ha dedotto alcun altro elemento atto a giustificare, sotto il profilo oggettivo, il trattamento discriminatorio dei lavoratori frontalieri denunciato dalla Commissione, si deve affermare che, escludendo i lavoratori frontalieri residenti in Belgio dal beneficio dell'attribuzione del punteggio integrativo ai fini del computo della pensione, successivamente al loro collocamento in cessazione anticipata dell'attività lavorativa, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 48, n. 2, del Trattato e 7 del regolamento n. 1612/68.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

54 A termini dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Repubblica francese, essendo rimasta soccombente ed avendone la Commissione chiesto la condanna alle spese, dev'essere condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

55 Escludendo i lavoratori frontalieri residenti in Belgio dal beneficio dell'attribuzione del punteggio integrativo ai fini del computo della pensione, successivamente al loro collocamento in cessazione anticipata dell'attività lavorativa, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 48, n. 2, del Trattato CE e 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.

56 La Repubblica francese è condannata alle spese.

In alto