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Documento 61996CJ0045

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 marzo 1998.
    Bayerische Hypotheken- und Wechselbank AG contro Edgard Dietzinger.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesgerichtshof - Germania.
    Tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali - Fideiussione.
    Causa C-45/96.

    Raccolta della Giurisprudenza 1998 I-01199

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1998:111

    61996J0045

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 marzo 1998. - Bayerische Hypotheken- und Wechselbank AG contro Edgard Dietzinger. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesgerichtshof - Germania. - Tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali - Fideiussione. - Causa C-45/96.

    raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-01199


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    Ravvicinamento delle legislazioni - Tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali - Direttiva 85/577/CEE - Ambito di applicazione - Contratto di fideiussione che garantisce il rimborso di un debito contratto da una persona che agisce nell'ambito della sua attività professionale - Esclusione

    (Direttiva del Consiglio 85/577, art. 2, primo trattino)

    Massima


    L'art. 2, primo trattino, della direttiva 85/577, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, che definisce la nozione di consumatore ai fini della direttiva, va interpretato nel senso che un contratto di fideiussione stipulato da una persona fisica, la quale non agisca nell'ambito di un'attività professionale, è escluso dalla sfera di applicazione della direttiva quando esso garantisca il rimborso di un debito contratto da un'altra persona la quale agisce, per quanto la concerne, nell'ambito della propria attività professionale.

    Al riguardo, se non può escludersi che la direttiva si applichi a un contratto di fideiussione, dal tenore del suo art. 1 nonché dalla natura accessoria della fideiussione risulta che può rientrare nella direttiva unicamente la fideiussione accessoria ad un contratto con cui un consumatore si sia impegnato, in occasione di una vendita a domicilio, nei confronti di un commerciante al fine di ottenere da quest'ultimo beni o servizi. Inoltre, dal momento che la direttiva è unicamente destinata a tutelare i consumatori, un fideiussore rientra nella sua sfera di applicazione soltanto se, in conformità all'art. 2, primo trattino, già citato, si sia obbligato per un uso che può considerarsi estraneo alla propria attività professionale.

    Parti


    Nel procedimento C-45/96,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Bundesgerichtshof (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    Bayerische Hypotheken- und Wechselbank AG

    e

    Edgar Dietzinger,

    ">domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372, pag. 31)

    LA CORTE

    (Quinta Sezione),

    composta dai signori M. Wathelet, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward, P. Jann e L. Sevón (relatore), giudici,

    avvocato generale: signor F.G. Jacobs

    cancelliere: signor H.A. Rühl, amministratore principale

    viste le osservazioni scritte presentate:

    - per il signor Dietzinger, dall'avv. Eberhard Bubb, del foro di Landshut;

    - per il governo tedesco, dai signori Alfred Dittrich, Ministerialrat presso il ministero federale della Giustizia, e Bernd Kloke, Oberregierungsrat presso il ministero federale dell'Economia, in qualità di agenti;

    - per il governo belga, dal signor Jan Devadder, consigliere generale presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente;

    - per il governo francese, dalle signore Catherine de Salins e Régine Loosli-Surrans, rispettivamente vicedirettore et chargé de mission presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti;

    - per il governo finlandese, dalla signora Tuula Pynnä, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

    - per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Carmel O'Reilly e dal signor Ulrich Wölker, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le osservazioni orali del signor Dietzinger, del governo tedesco, del governo francese, del governo finlandese e della Commissione, all'udienza del 22 gennaio 1997,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 marzo 1997,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 11 gennaio 1996, pervenuta in cancelleria il 15 febbraio successivo, il Bundesgerichtshof ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, una questione relativa all'interpretazione della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372, pag. 31).

    2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la Bayerische Hypotheken- und Wechselbank AG (in prosieguo: la «banca») ed il signor Dietzinger quanto all'esecuzione di un contratto di fideiussione concluso da quest'ultimo con la banca.

    3 Secondo l'art. 1, n. 1, della direttiva 85/577,

    «la presente direttiva si applica ai contratti stipulati tra un commerciante che fornisce beni o servizi e un consumatore:

    - durante un'escursione organizzata dal commerciante al di fuori dei propri locali commerciali,

    o

    - durante una visita del commerciante: i) al domicilio del consumatore o a quello di un altro consumatore; ii) sul posto di lavoro del consumatore, qualora la visita non abbia luogo su espressa richiesta del consumatore».

    4 L'art. 2 recita poi:

    «Ai fini della presente direttiva si intende per:

    - "consumatore", la persona fisica che, per le transazioni disciplinate dalla presente direttiva, agisce per un uso che può considerarsi estraneo alla propria attività professionale;

    - "commerciante", la persona fisica o giuridica che, nel concludere la transazione in questione, agisce nell'ambito della propria attività commerciale o professionale, o la persona che agisce a nome o per conto di un commerciante».

    5 L'art. 4 della direttiva 85/577 prevede che il commerciante deve informare per iscritto il consumatore del suo diritto di rescindere il contratto entro un termine dato. L'art. 5 precisa che siffatto termine è di almeno sette giorni dal momento in cui il consumatore ha ricevuto l'informazione relativa al suo diritto di rinunciare agli effetti del contratto.

    6 Il padre del signor Dietzinger gestisce un'impresa edile a cui la banca aveva concesso in particolare un'apertura di credito in conto corrente. Con dichiarazione scritta 11 settembre 1992, il signor Dietzinger ha prestato fideussione in solido con i suoi genitori per gli obblighi contratti da questi ultimi nei confronti della banca, fino ad un importo massimo di 100 000 DM.

    7 La conclusione del contratto di fideiussione è avvenuta presso i genitori del signor Dietzinger, ove un impiegato della banca si recava previo accordo telefonico con la madre del signor Dietzinger. Quest'ultimo non è stato informato del suo diritto di rescissione.

    8 Nel maggio 1993 la banca ha revocato, con effetto immediato, tutti i crediti concessi ai genitori del signor Dietzinger, il cui importo globale ammontava a più di 1,6 milioni di DM. Inoltre essa ha citato in giudizio il signor Dietzinger, al fine di ottenere il pagamento di un importo parziale di 50 000 DM a titolo di fideiussione. L'interessato ha allora revocato il proprio accordo alla garanzia facendo valere di non essere stato informato del diritto di rescissione, in violazione delle disposizioni del Gesetz über den Widerruf von Haustürgeschäften und ähnlichen Geschäften del 16 gennaio 1986 (legge sulla rescissione dei contratti a domicilio e dei contratti analoghi, BGBl. I, pag. 122), che traspone la direttiva 85/577 in diritto tedesco.

    9 Il Landesgericht ha accolto il ricorso della banca ed il signor Dietzinger ha quindi interposto appello dinanzi all'Oberlandesgericht, che ha annullato la decisione di primo grado.

    10 Il Bundesgerichtshof, adito con un ricorso per cassazione, ha deciso che per risolvere la controversia, occorre interpretare la direttiva 85/577 ed ha pertanto sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se un contratto di fideiussione di diritto tedesco, stipulato fra un istituto di credito ed una persona fisica che non operi nell'ambito di un'attività commerciale o professionale, e con il quale venga garantito un credito dell'istituto di credito nei confronti di un terzo, rientri fra i `contratti stipulati tra un commerciante che fornisce beni o servizi ed un consumatore', (art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, GU L 372, pag. 31)».

    11 Con la sua questione il Bundesgerichtshof chiede in sostanza se il contratto di fideiussione stipulato da una persona fisica che non agisca nell'ambito di un'attività professionale rientri nella sfera di applicazione della direttiva 85/577.

    12 Il signor Dietzinger e la Commissione ritengono che la direttiva 85/577 si applichi al contratto di fideiussione, a causa del suo obiettivo; quest'ultimo consiste nella tutela dei consumatori che concludono un contratto quando essi, ricevendo la visita da parte di un fornitore di beni o servizi per una vendita a domicilio, non siano stati in grado di predisporre la negoziazione. Al pari dell'acquirente, il fideiussore s'impegna ad adempiere determinate obbligazioni e dev'essere tanto più tutelato in quanto non riceve alcuna controprestazione quale corrispettivo del vincolo così assunto.

    13 In proposito, la Commissione ritiene che l'art. 1, n. 1, della direttiva si applichi a qualsiasi contatto concluso tra una persona fisica ed un commerciante il quale, nell'ambito della sua attività professionale, fornisca in linea generale beni e servizi a consumatori, anche se il contratto in causa non comporti una controprestazione siffatta. L'espressione «contratti stipulati tra un commerciante che fornisca beni o servizi e un consumatore» è stata utilizzata nel testo di tale direttiva, secondo la Commissione, soltanto per evitare che la sua sfera di applicazione si limitasse a venditori di merci.

    14 I governi tedesco, belga, francese e finlandese ritengono al contrario che il contratto di fideiussione non rientri nella sfera di applicazione della direttiva 85/577, essenzialmente perché non costituisce «un contratto stipulato tra un commerciante che fornisce beni o servizi e un consumatore», ai sensi dell'art. 1.

    15 Secondo questi governi, tale espressione implica che un bene o un servizio sia fornito dal commerciante al consumatore il quale chieda di fruire della direttiva 85/577, di modo che non basta che il commerciante sia in linea generale un venditore di beni o di servizi. Un'interpretazione siffatta emerge, secondo tali governi, in modo particolarmente chiaro dalla versione inglese («to contracts under which a trader supplies goods or services to a consumer»). Orbene, in un caso come quello della causa principale, il vincolo assunto con la fideiussione non dà luogo ad alcuna controprestazione nel senso che il fideiussore non riceve beni né servizi del commerciante verso cui si impegna.

    16 Inoltre, tali governi fanno valere che la questione delle garanzie non è disciplinata dalla direttiva 85/577 che, altrimenti, avrebbe comportato disposizioni specifiche che precisassero, segnatamente, la sorte del contratto la cui esecuzione è garantita dalla fideiussione in caso di esercizio, da parte del garante, del diritto di rescissione. Conseguentemente, la tutela del fideiussore spetta unicamente agli ordinamenti nazionali. Più in particolare, il governo francese sottolinea che, siccome la direttiva 85/577 non disciplina gli effetti sull'obbligazione principale dell'eventuale invalidità del contratto di fideiussione, quest'ultimo va escluso, in forza della sua natura accessoria, dalla sfera di applicazione della direttiva.

    17 Secondo l'art. 1, la direttiva 85/577 si applica ai «contratti stipulati tra un commerciante che fornisce beni o servizi e un consumatore» al di fuori dei propri locali commerciali, qualora la visita non abbia luogo su espressa richiesta del consumatore in vista della negoziazione del contratto.

    18 Allo scopo di accertare se un contratto di fideiussione che garantisce l'esecuzione di un contratto di credito da parte del debitore principale possa ricadere sotto la direttiva 85/577, va ricordato che, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 3, n. 2, la direttiva non definisce la sua sfera di applicazione in funzione della natura dei beni o dei servizi che formano oggetto del contratto, purché tali beni o servizi siano destinati al consumo privato. Orbene, la concessione di un credito costituisce un servizio ed il contratto di fideiussione è di natura accessoria rispetto al contratto principale, di cui il più sovente costituisce in pratica un presupposto.

    19 Soprattutto, dal tenore della direttiva nulla emerge nel senso che chi abbia stipulato un contratto per la fornitura di beni o di servizi debba essere il destinatario di tali beni o servizi. In effetti, la direttiva 85/577 è diretta a tutelare i consumatori permettendo loro di rimettere in discussione un contratto concluso su iniziativa, non già del cliente, bensì del commerciante, quando il cliente abbia potuto trovarsi nell'impossibilità di valutare in pieno la portata del suo atto. Non si può quindi escludere dalla sua sfera di applicazione un contratto a favore di terzi per il solo motivo che i beni o servizi acquistati sono da esso destinati all'uso di una persona estranea al rapporto contrattuale in questione.

    20 Con riguardo allo stretto legame tra il contratto di credito e la fideiussione che ne garantisce l'esecuzione nonché alla circostanza che la persona che si impegna a garantire il rimborso di un debito può avere lo status di condebitore in solido o di fideiussore, non può escludersi che la fideiussione ricada sotto la direttiva.

    21 Va peraltro rilevato che l'eventuale estinzione di una fideiussione stipulata in occasione di una vendita a domicilio ai sensi della direttiva 85/577 è solo un caso particolare fra quelli per cui sorge la questione dell'effetto dell'invalidità eventuale di un contratto accessorio rispetto all'obbligazione principale. Dato quanto precede, non può inferirsi dal solo fatto dell'assenza, nella direttiva, di una disposizione che disciplini la sorte del contratto principale in caso di esercizio da parte del fideiussore della facoltà di rescissione di cui all'art. 5 che la direttiva stessa non è applicabile alla fideiussione.

    22 Tuttavia, risulta dal tenore dell'art. 1 della direttiva nonché dalla natura accessoria della fideiussione che può rientrare nella direttiva unicamente la fideiussione accessoria ad un contratto con cui un consumatore si sia impegnato, in occasione di una vendita a domicilio, nei confronti di un commerciante al fine di ottenere da quest'ultimo beni o servizi. Inoltre, dal momento che la direttiva è unicamente destinata a tutelare i consumatori, un fideiussore rientra nella sua sfera di applicazione soltanto se, in conformità dell'art. 2, primo trattino, della direttiva stessa, si sia obbligato per un uso che può considerarsi estraneo alla propria attività professionale.

    23 La questione sollevata va quindi risolta dichiarando che l'art. 2, primo trattino, della direttiva 85/577 va interpretato nel senso che un contratto di fideiussione stipulato da una persona fisica, la quale non agisca nell'ambito di un'attività professionale, è escluso dalla sfera di applicazione della direttiva quando esso garantisca il rimborso di un debito contratto da un'altra persona la quale agisce, per quanto la concerne, nell'ambito della propria attività professionale.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    24 Le spese sostenute dai governi tedesco, belga, francese e finlandese nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    (Quinta Sezione),

    pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesgerichtshof, con ordinanza 11 gennaio 1996, dichiara:

    L'art. 2, primo trattino, della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1995, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali va interpretato nel senso che un contratto di fideiussione stipulato da una persona fisica, la quale non agisca nell'ambito di un'attività professionale, è escluso dalla sfera di applicazione della direttiva quando esso garantisca il rimborso di un debito contratto da un'altra persona la quale agisce, per quanto la concerne, nell'ambito della propria attività professionale.

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