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Documento 61995CJ0398

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 giugno 1997.
    Syndesmos ton en Elladi Touristikon kai Taxidiotikon Grafeion contro Ypourgos Ergasias.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Symvoulio Epikrateias - Grecia.
    Libera prestazione dei servizi.
    Causa C-398/95.

    Raccolta della Giurisprudenza 1997 I-03091

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1997:282

    61995J0398

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 giugno 1997. - Syndesmos ton en Elladi Touristikon kai Taxidiotikon Grafeion contro Ypourgos Ergasias. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Symvoulio Epikrateias - Grecia. - Libera prestazione dei servizi. - Causa C-398/95.

    raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-03091


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1 Libera prestazione dei servizi - Disposizioni del Trattato - Ambito d'applicazione - Criterio di delimitazione - Elemento di estraneità - Stabilimento del prestatore in uno Stato membro diverso da quello del luogo di esecuzione della prestazione

    (Trattato CE, art. 59)

    2 Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Divieto - Portata - Misure indistintamente applicabili - Normativa di uno Stato membro che impone, tra le agenzie di viaggi e turismo organizzatrici di programmi turistici nel medesimo Stato membro e le guide turistiche titolari dell'autorizzazione a svolgere ivi la propria professione, la forma giuridica del contratto di lavoro subordinato - Inammissibilità

    (Trattato CE, art. 59)

    3 Libera prestazione dei servizi - Restrizioni giustificate dall'interesse pubblico - Ammissibilità - Presupposti

    (Trattato CE, art. 59)

    4 Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Normativa di uno Stato membro che impone, tra le agenzie di viaggi e turismo organizzatrici di programmi turistici nel medesimo Stato membro e le guide turistiche titolari dell'autorizzazione a svolgere ivi la propria professione, la forma giuridica del contratto di lavoro subordinato - Giustificazione basata su motivi di interesse pubblico - Mantenimento della pace sociale - Misura che persegue un obiettivo di natura economica - Esclusione - Necessità della misura - Insussistenza

    (Trattato CE, art. 59)

    Massima


    5 L'art. 59 del Trattato trova applicazione non solo quando il prestatore ed il destinatario del servizio sono stabiliti in Stati membri diversi, bensì anche in tutti i casi in cui un prestatore offra i propri servizi nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale egli è stabilito, qualunque sia il luogo in cui sono stabiliti i destinatari di detti servizi.

    6 L'art. 59 del Trattato prescrive non solo l'eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi in base alla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali ed a quelli degli altri Stati membri, allorché essa sia tale da vietare o da ostacolare in altro modo le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro ove fornisce del pari servizi analoghi.

    Pertanto, una normativa di uno Stato membro che, rendendo obbligatoria tra le parti la forma giuridica del contratto di lavoro subordinato, impedisca alle agenzie di viaggi e turismo, indipendentemente dal luogo in cui siano stabilite, di stipulare, nell'ambito dell'esecuzione dei programmi di attività turistiche da esse organizzati in tale Stato membro, contratti di prestazione di servizi con guide turistiche titolari di un'autorizzazione a svolgere ivi la propria professione e originarie di un altro Stato membro, costituisce un ostacolo ai sensi dell'art. 59 del Trattato, in quanto la guida turistica originaria di un altro Stato membro viene privata dalla facoltà di svolgere la propria attività nel primo Stato membro a titolo di lavoro autonomo.

    7 La libera prestazione dei servizi, in quanto principio fondamentale del Trattato, può essere limitata soltanto da normative giustificate da motivi imperativi di pubblico interesse e che si applicano ad ogni persona o impresa che svolga un'attività sul territorio dello Stato destinatario. In particolare, le restrizioni devono essere idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito da dette normative e non devono esorbitare da quanto è necessario per il raggiungimento di questo.

    8 Una normativa di uno Stato membro che, rendendo obbligatoria tra le parti la forma giuridica del contratto di lavoro subordinato, impedisca alle agenzie di viaggi e turismo, indipendentemente dal luogo in cui siano stabilite, di stipulare, nell'ambito dell'esecuzione dei programmi di attività turistiche da esse organizzati in tale Stato membro, contratti di prestazione di servizi con guide turistiche titolari di un'autorizzazione a svolgere ivi la propria professione e originarie di un altro Stato membro, non può essere giustificata da motivi imperativi di interesse pubblico connessi al mantenimento della pace sociale quando, da un lato, tale normativa, emanata al fine di comporre i conflitti esistenti tra le guide turistiche e le agenzie di viaggi e turismo ed evitare così che il turismo, e quindi l'economia del paese, ne subisca le conseguenze negative, persegua un obiettivo di natura economica e, dall'altro, non è emersa la necessità, per il mantenimento della pace sociale, di restringere l'attività, a titolo di lavoro autonomo, delle guide turistiche originarie di altri Stati membri nell'ambito dell'esecuzione dei programmi di attività turistiche organizzati da agenzie di viaggi e turismo.

    Parti


    Nel procedimento C-398/95,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Symvoulio Epikrateias, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    Syndesmos ton en Elladi Touristikon kai Taxidiotikon Grafeion

    e

    Ypourgos Ergasias,

    con l'intervento di:

    Somateio Diplomatouchon Xenagon,

    Panellinia Omospondia Xenagon,

    domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 59 e 60 del Trattato CE,

    LA CORTE

    (Sesta Sezione),

    composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, J.L. Murray, P.J.G. Kapteyn (relatore), H. Ragnemalm e R. Schintgen, giudici,

    avvocato generale: C.O. Lenz

    cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

    viste le osservazioni scritte presentate:

    - per il Syndesmos ton en Elladi Touristikon kai Taxidiotikon Grafeion, dagli avv.ti Charis Tagaras, del foro di Salonicco, e Andreas Loverdos, del foro di Atene;

    - per il Somateio Diplomatouchon Xenagon e la Panellinia Omospondia Xenagon, dall'avv. Giorgios Papadimitriou, del foro di Atene;

    - per il governo ellenico, dal signor Panagiotis Kamarineas, consigliere giuridico dello Stato, dalla signora Evi Skandalou, collaboratore giuridico presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, e dalla signora Vasileia Pelekou, procuratore giudiziale presso il servizio giuridico dello Stato, in qualità di agenti;

    - per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, in qualità di agente,

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le osservazioni orali del Syndesmos ton en Elladi Touristikon kai Taxidiotikon Grafeion, con l'avv. Charis Tagaras, del Somateio Diplomatouchon Xenagon e della Panellinia Omospondia Xenagon, con l'avv. Nikolaos Pimplis, del foro di Atene, del governo ellenico, rappresentato dal signor Georgios Kanellopoulos, consigliere giuridico aggiunto presso il servizio giuridico dello Stato, in qualità di agente, e dalla signora Evi Skandalou, nonché della Commissione, rappresentata dal signor Dimitrios Gouloussis, all'udienza del 22 gennaio 1997,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 4 marzo 1997,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 7 novembre 1995, pervenuta alla Corte il 18 dicembre successivo, il Symvoulio Epikrateias ha proposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 59 e 60 del Trattato medesimo.

    2 Tali questioni sono sorte nell'ambito di un ricorso di annullamento proposto dal Syndesmos ton en Elladi Touristikon kai Taxidiotikon Grafeion (Unione delle agenzie di viaggi e turistiche della Grecia; in prosieguo: il «SETTG») avverso il decreto del ministero del Lavoro n. 10505/1988 (Gazzetta ufficiale del governo ellenico 68 del 5.2.1988, tomo B; in prosieguo: il «decreto»).

    3 Dal fascicolo della causa principale risulta che il decreto ha dichiarato esecutiva la decisione arbitrale del Defterovathmio Dioikitiko Diaititiko Dikastirio Athinon n. 54/1987 con cui era stata confermata la decisione arbitrale del Protovathmio Dioikitiko Diaititiko Diaititiko Dikastirio Athinon n. 55/1987. Quest'ultima decisione aveva risolto la controversia collettiva di lavoro tra il SETTG e l'Enosi Efopliston Epivatikon Plion (Unione degli armatori di navi passeggeri; in prosieguo: l'«EEEP»), da un lato, e il Somateio Diplomatouchon Xenagon (Associazione delle guide turistiche diplomate, in prosieguo: il «SDX»), dall'altro, controversia vertente sulle condizioni di retribuzione e di lavoro delle guide turistiche di Atene, del Pireo e dei dintorni.

    4 Le decisioni arbitrali si basano sull'art. 37 della legge n. 1545/1985 che così dispone: «Le guide turistiche in possesso della prevista autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica e che hanno un contratto con agenzie turistiche o di viaggi, con membri dell'EEEP e con agenzie turistiche estere direttamente o con le loro filiali o succursali in Grecia, per l'esecuzione di programmi di attività turistiche, che tali soggetti organizzano, sono vincolate da un rapporto di lavoro subordinato e sono soggette alle relative disposizioni della legislazione ellenica in materia di lavoro quanto ai loro rapporti con i rispettivi datori di lavoro».

    5 Ritenendo che la controversia sollevasse un problema di interpretazione del diritto comunitario, il Symvoulio Epikrateias ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1) Se la disciplina dell'art. 37 della legge n. 1545/1985, che, in presenza delle condizioni da essa previste, rende obbligatoria tra le parti la forma giuridica del contratto di lavoro subordinato - forma giuridica abituale in base alla quale vengono prestati i servizi delle guide turistiche nelle condizioni descritte in tale articolo -, sia in contrasto con gli artt. 59 e ss. del Trattato CEE.

    2) In caso affermativo, se tale disciplina si giustifichi per motivi di interesse generale connessi al mantenimento della pace sociale nel delicato settore della prestazione dei servizi turistici, che presenta, per la Repubblica ellenica, paese turistico, un interesse ragionevole che giustifica un intervento normativo».

    Sulla prima questione

    6 Dall'ordinanza di rinvio emerge che la prima questione dev'essere intesa, sostanzialmente, come diretta a stabilire se una normativa di uno Stato membro che, rendendo obbligatoria tra le parti la forma giuridica del contratto di lavoro, impedisca alle agenzie di viaggi e turistiche, indipendentemente dal luogo in cui siano ubicate, la conclusione, nell'ambito dell'esecuzione di programmi di attività turistiche organizzati da tali soggetti nel detto Stato membro, di contratti di prestazione di servizi con una guida turistica titolare di abilitazione all'esercizio della professione, costituisca un ostacolo ai sensi dell'art. 59 del Trattato.

    7 Si deve rilevare, in limine, che le attività di una guida turistica possono essere esercitate sotto due distinti regimi. Un'agenzia turistica può avvalersi di guide che lavorino alle sue dipendenze dirette, ma può parimenti rivolgersi a guide turistiche indipendenti. In quest'ultima ipotesi, il servizio è prestato dalla guida turistica all'agenzia turistica e costituisce un'attività retribuita ai sensi dell'art. 60 del Trattato (v. sentenza 26 febbraio 1991, causa C-198/89, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-727, punti 5 e 6).

    8 Si deve ricordare inoltre che l'art. 59 del Trattato trova applicazione non solo quando il prestatore ed il destinatario del servizio siano stabiliti in Stati membri diversi, bensì anche in tutti i casi in cui un prestatore offre i propri servizi nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale egli è stabilito, qualunque sia il luogo in cui sono stabiliti i destinatari di detti servizi (v. sentenza Commissione/Grecia, citata, punti 8-10).

    9 Occorre quindi esaminare anzitutto se una normativa del genere di quella di cui trattasi nella causa principale sia atta, nei casi di cui all'art. 59, ad incidere sul diritto alla libera prestazione di servizi delle guide turistiche indipendenti originarie di un altro Stato membro.

    10 Il SDX sostiene al riguardo che tale normativa si applica solamente alle guide turistiche stabilite in Grecia, dato che essa riguarda unicamente coloro che sono autorizzati a svolgervi tale professione. Dalla menzionata sentenza Commissione/Grecia discenderebbe, infatti, che tale autorizzazione, che presuppone il possesso di un diploma, non può essere imposta alle guide turistiche originarie di un altro Stato membro qualora accompagnino gruppi di turisti in Grecia.

    11 Tale argomento non può essere accolto.

    12 La mera circostanza che le guide turistiche originarie di un altro Stato membro non necessitino di tale autorizzazione qualora accompagnino gruppi di turisti in Grecia non autorizza a concludere che esse non possano avere interesse, al fine di possedere una migliore qualificazione, ad acquisire tale diploma e a munirsi in tal modo dell'autorizzazione a svolgere ivi la professione. In tal caso la normativa trova applicazione nei loro confronti.

    13 Ne consegue che una siffatta normativa è atta ad incidere sul diritto alla libera prestazione dei servizi delle guide turistiche indipendenti originarie di un altro Stato membro qualora siano titolari di un'autorizzazione all'esercizio della professione nel primo Stato e offrano i propri servizi, ai fini dell'esecuzione di programmi di attività turistiche organizzati in tale Stato da agenzie turistiche o di viaggi, indipendentemente dal luogo in cui tali agenzie siano stabilite all'interno della Comunità.

    14 Occorre esaminare poi se una normativa come quella controversa nella causa principale costituisca un ostacolo alla libera prestazione dei servizi delle guide turistiche indipendenti originarie di altri Stati membri.

    15 E' pacifico che tale normativa si applica senza distinzione a tutte le guide turistiche autorizzate.

    16 Tuttavia, l'art. 59 del Trattato prescrive non solo l'eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi in base alla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali ed a quelli degli altri Stati membri, allorché essa sia tale da vietare o da ostacolare in altro modo le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro ove fornisce legittimamente servizi analoghi (v. sentenza 25 luglio 1991, causa C-76/90, Säger, Racc. pag. I-4221, punto 12).

    17 E' giocoforza constatare che una siffatta normativa, qualificando imperativamente come rapporto di lavoro, ai sensi del diritto nazionale, il rapporto relativo alla prestazione di una guida turistica nell'ambito dell'esecuzione di programmi turistici in tale Stato, priva la guida turistica originaria di un altro Stato membro della facoltà di svolgere la propria attività nel primo Stato membro a titolo autonomo.

    18 Una normativa di tal genere costituisce quindi un ostacolo alla libertà delle guide turistiche originarie di altri Stati membri di fornire tali servizi a titolo autonomo.

    19 La prima questione dev'essere quindi risolta nel senso che una normativa di uno Stato membro che, rendendo obbligatoria tra le parti la forma giuridica del contratto di lavoro subordinato, impedisca alle agenzie turistiche e di viaggi, indipendentemente dal luogo in cui siano stabilite, di concludere, nell'ambito dell'esecuzione dei programmi di attività turistiche da esse organizzati in tale Stato membro, contratti di prestazione di servizi con guide turistiche titolari di un'autorizzazione a svolgere ivi la propria professione e originarie di un altro Stato membro, costituisce un ostacolo ai sensi dell'art. 59 del Trattato.

    Sulla seconda questione

    20 Con la seconda questione, il giudice a quo chiede se tale ostacolo possa essere giustificato da motivi di interesse generale connessi al mantenimento della pace sociale nel delicato settore delle prestazioni di servizi turistici che presenta, per la Repubblica ellenica, paese turistico, un interesse ragionevole che giustifica un intervento normativo.

    21 Secondo una giurisprudenza costante, la libera prestazione di servizi, in quanto principio fondamentale del Trattato, può essere limitata soltanto da norme giustificate da motivi imperiosi di pubblico interesse e che si applicano ad ogni persona o impresa che svolga un'attività sul territorio dello Stato destinatario. In particolare, le restrizioni devono essere idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo (v. sentenze 25 luglio 1991, Säger, citata, punto 15; idem, causa C-288/89, Gouda e a., Racc. pag. I-4007, punti 13-15; 31 marzo 1993, causa C-19/92, Kraus, Racc. pag. I-1663, punto 32, e 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard, Racc. pag. I-4165, punto 37).

    22 Per quanto attiene alla questione se il mantenimento della pace sociale possa costituire un motivo imperioso di interesse pubblico che giustifichi la normativa di cui trattasi nella causa principale, emerge dall'ordinanza di rinvio che tale normativa è stata emanata al fine di comporre i conflitti da tempo esistenti tra le guide turistiche e le agenzie turistiche e di viaggi ed evitare in tal modo che il turismo, e quindi l'economia del paese, ne subisca le conseguenze negative. Al riguardo, il governo ellenico stesso ha fatto presente, nel corso della trattazione orale, che l'emanazione della normativa di cui trattasi era diretta al buon funzionamento dell'economia nazionale.

    23 Ora, il mantenimento della pace sociale in quanto strumento per porre termine ad un conflitto collettivo ed evitare in tal modo che un settore economico, e quindi l'economia del paese, ne subisca le conseguenze negative dev'essere considerato come un obiettivo di natura economica che non può costituire un motivo di interesse pubblico che giustifichi una restrizione ad una libertà fondamentale garantita dal Trattato (v. sentenza Gouda e a., citata, punto 11).

    24 Peraltro, come rilevato dall'avvocato generale al punto 66 delle sue conclusioni, nessuna delle parti che hanno presentato osservazioni nel presente procedimento ha sostenuto la necessità, ai fini del mantenimento della pace sociale, di restringere l'attività, svolta a titolo autonomo, delle guide turistiche originarie di altri Stati membri nell'ambito dell'esecuzione di programmi di attività turistiche organizzati in Grecia da agenzie turistiche e di viaggi.

    25 Occorre quindi risolvere la seconda questione nel senso che una siffatta normativa non può essere giustificata da motivi di interesse pubblico connessi al mantenimento della pace sociale in quanto strumento per porre termine ad un conflitto collettivo ed evitare così che un settore economico, e quindi l'economia del paese, ne subisca le conseguenze negative.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    26 Le spese sostenute dal governo ellenico e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    (Sesta Sezione),

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Symvoulio Epikrateias, con ordinanza 7 novembre 1995, dichiara:

    1) La normativa di uno Stato membro che, rendendo obbligatoria tra le parti la forma giuridica del contratto di lavoro subordinato, impedisca alle agenzie turistiche e di viaggi, indipendentemente dal luogo in cui siano stabilite, di concludere, nell'ambito dell'esecuzione di programmi di attività turistiche da esse organizzati in tale Stato membro, contratti di prestazione di servizi con guide turistiche titolari di un'autorizzazione a svolgere ivi la propria professione e originarie di un altro Stato membro, costituisce un ostacolo ai sensi dell'art. 59 del Trattato.

    2) Una siffatta normativa non può essere giustificata da motivi di interesse pubblico connessi al mantenimento della pace sociale in quanto strumento per porre termine ad un conflitto collettivo ed evitare così che un settore economico, e quindi l'economia del paese, ne subisca le conseguenze negative.

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