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Documento 61995CJ0389

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 maggio 1997.
    Siegfried Klattner contro Elliniko Dimosio (Stato ellenico).
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis - Grecia.
    Franchigie fiscali per l'importazione temporanea e definitiva di mezzi di trasporto - Direttiva 83/182/CEE.
    Causa C-389/95.

    Raccolta della Giurisprudenza 1997 I-02719

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1997:258

    61995J0389

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 maggio 1997. - Siegfried Klattner contro Elliniko Dimosio (Stato ellenico). - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis - Grecia. - Franchigie fiscali per l'importazione temporanea e definitiva di mezzi di trasporto - Direttiva 83/182/CEE. - Causa C-389/95.

    raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-02719


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1 Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Franchigie fiscali per l'importazione temporanea di mezzi di trasporto - Direttiva 83/182 - Limitazione del numero di autoveicoli da turismo che una persona può importare in franchigia - Insussistenza

    (Direttiva del Consiglio 83/182, art. 3)

    2 Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Franchigie fiscali per l'importazione temporanea di mezzi di trasporto - Direttiva 83/182 - Art. 3 - Effetto diretto

    (Direttiva del Consiglio 83/182, art. 3)

    3 Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Franchigie fiscali per l'importazione temporanea di mezzi di trasporto - Normativa nazionale che colpisce l'importazione in franchigia di un secondo autoveicolo da turismo decretando l'esigibilità immediata dei dazi doganali e di tutti gli altri tributi ordinari, nonché il versamento di una sovrattassa pari a detti dazi e tributi - Inammissibilità

    (Direttiva del Consiglio 83/182, art. 3)

    Massima


    4 L'art. 3 della direttiva 83/182, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto, va interpretato nel senso che la franchigia che esso prevede può essere concessa per più di un autoveicolo da turismo per persona.

    Da un lato, infatti, la direttiva non limita espressamente il numero di autoveicoli da turismo che possono fruire della franchigia, ed una siffatta limitazione non si desume nemmeno dal tenore dell'art. 3.

    D'altro canto, detta limitazione può ostacolare la libera circolazione dei residenti all'interno della Comunità, mentre la direttiva si ripropone di eliminare gli ostacoli all'instaurazione di un mercato interno derivanti dai regimi fiscali applicabili all'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto ad uso privato o professionale.

    5 L'art. 3 della direttiva 83/182, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto, ha effetto diretto e conferisce ai singoli diritti che questi possono far valere nei confronti di uno Stato membro che non ha recepito entro i termini la direttiva nell'ordinamento nazionale o l'ha recepita in modo inadeguato e che i giudici nazionali devono tutelare.

    Infatti, detta disposizione, che sancisce l'obbligo per gli Stati membri di concedere una franchigia fiscale ai singoli che importano temporaneamente taluni mezzi di trasporto ad uso privato, con le riserve ivi previste, appare, dal punto di vista sostanziale, incondizionata, in quanto non è subordinata ad alcuna condizione né presuppone, per la sua esecuzione o per la sua efficacia, l'emanazione di un qualsiasi atto o delle istituzioni della Comunità o degli Stati membri, e non equivoca, cioè sufficientemente precisa per essere invocata da un amministrato ed applicata dal giudice.

    6 L'art. 3 della direttiva 83/182, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto, osta a che una normativa nazionale preveda la riscossione immediata dei dazi doganali e dei tributi applicabili nonché il versamento di una sovrattassa pari all'importo di detti dazi e tributi in caso di importazione temporanea di un secondo autoveicolo da turismo da parte della stessa persona. Infatti, una disciplina nazionale non può colpire detta importazione temporanea, consentita dalla summenzionata disposizione, senza pregiudicare gli effetti della direttiva.

    Parti


    Nel procedimento C-389/95,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dal Dioikitiko Protodikeio di Salonicco (Grecia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    Siegfried Klattner

    e

    Elliniko Dimosio (Stato ellenico),

    domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (GU L 105, pag. 59),

    LA CORTE

    (Quinta Sezione),

    composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet (relatore) e P. Jann, giudici,

    avvocato generale: A. La Pergola

    cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

    viste le osservazioni scritte presentate:

    - per il signor Klattner, dagli avv.ti Alexandros Tsamis e Aikatereni Sgouridou, del foro di Salonicco;

    - per il governo ellenico, dal signor Georgios Kanellopoulos, consigliere giuridico aggiunto presso l'avvocatura dello Stato, e dalla signora Ioanna Galani-Maragkoudaki, consigliere giuridico speciale aggiunto presso il servizio giuridico speciale per le Comunità europee del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti;

    - per la Commissione delle Comunità europee, dalle signore Maria Patakia e Hélène Michard, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le osservazioni orali del signor Klattner, del governo ellenico e della Commissione all'udienza del 23 gennaio 1997,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 marzo 1997,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con sentenza 28 febbraio 1995, pervenuta in cancelleria il 25 gennaio 1996, il Dioikitiko Protodikeio di Salonicco ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, quattro questioni pregiudiziali sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (GU L 105, pag. 59; in prosieguo: la «direttiva»).

    2 Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di un ricorso di annullamento proposto dal signor Klattner avverso un avviso di accertamento tributario con cui gli si ingiungeva di versare dazi doganali, imposte e sovrattasse per infrazione al regime nazionale di importazione temporanea in franchigia di taluni mezzi di trasporto.

    3 Come si dichiara nel preambolo, la direttiva mira ad eliminare gli ostacoli che i regimi fiscali degli Stati membri in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto frappongono alla libera circolazione delle persone e alla costituzione del mercato interno (v. primo e secondo `considerando' della direttiva).

    4 L'art. 1 impone dunque agli Stati membri di concedere, alle condizioni stabilite nella direttiva, una franchigia dall'imposta sulla cifra di affari, dalle accise, dalle imposte di consumo, nonché da alcuni altri tributi (tra i quali la tassa di circolazione prevista dalla legge ellenica n. 2367/53), in caso di importazione temporanea, da un altro Stato membro, di vari mezzi di trasporto, tra i quali gli autoveicoli a motore. Per fruire della franchigia, i mezzi di trasporto elencati nella direttiva devono esser stati acquistati o importati alle condizioni fiscali generali applicate sul mercato di uno degli Stati membri e non devono aver fruito, al momento dell'esportazione, di un'esenzione o di un rimborso dell'imposta sulla cifra di affari, delle accise o delle altre imposte di consumo.

    5 L'art. 3 della direttiva, relativo all'«Importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto ad uso privato», dispone:

    «E' concessa una franchigia dalle imposte e tasse di cui all'articolo 1, per una durata continua o non continua non superiore a sei mesi per ogni periodo di dodici mesi, all'atto dell'importazione temporanea dei veicoli da turismo (...), alle seguenti condizioni:

    a) il privato che importa i suddetti beni deve:

    aa) avere la sua normale residenza in uno Stato membro diverso da quello dell'importazione temporanea;

    bb) utilizzare i suddetti mezzi di trasporto per uso privato;

    b) i mezzi di trasporto non possono essere né ceduti né noleggiati nello Stato membro di importazione temporanea, né prestati a residenti di questo Stato. (...)»

    e l'art. 9, n. 1, dispone:

    «Gli Stati membri hanno facoltà di mantenere in vigore e/o di prevedere regimi più favorevoli di quelli contemplati dalla presente direttiva. Essi hanno in particolare facoltà di permettere, su richiesta dell'importatore, l'importazione temporanea per periodi più lunghi di quelli di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2. In quest'ultimo caso, gli Stati membri possono riscuotere le tasse elencate nell'allegato della presente direttiva per i periodi superiori a quelli previsti dalla presente direttiva.

    (...)».

    6 La direttiva è stata recepita nel diritto nazionale con decreto del ministro delle Finanze 1_ novembre 1984, n. D-1254/141, modificato dal decreto del ministro delle Finanze 1_ marzo 1988, n. D-247/13 (in prosieguo: il «decreto»).

    7 L'art. 1, n. 1, di detto decreto autorizza l'importazione temporanea in Grecia, «senza corresponsione dei dazi doganali né degli altri tributi, di mezzi di trasporto per uso privato (...) destinati a circolare nel paese in via temporanea, per esser poi riesportati alla scadenza del periodo previsto in ciascun caso».

    8 La franchigia è concessa per un periodo di sei mesi, consecutivi o meno, nell'arco di dodici mesi. Questo periodo può esser prorogato di nove mesi (art. 4, n. 2).

    9 In forza dell'art. 8, n. 4, del decreto, è vietata l'importazione temporanea in franchigia di un secondo mezzo di trasporto da parte della stessa persona.

    10 A tenore dell'art. 10, n. 7, del decreto, l'inosservanza di quest'ultima disposizione «implica la riscossione immediata dei dazi doganali e degli altri tributi gravanti sui mezzi di trasporto e beni per uso privato alla data dell'accertamento dell'infrazione, maggiorati di una sovrattassa pari al 100% dei dazi doganali ed altri tributi summenzionati».

    11 Il signor Klattner, che risiede in Germania, ha importato in Grecia, ove soggiorna regolarmente, un primo veicolo da turismo, dal 27 novembre 1989 al 30 aprile 1990, poi un secondo veicolo da turismo, dal 14 aprile 1990 al 16 luglio 1991, per i quali ha fruito del regime di franchigia previsto dal decreto.

    12 L'avviso di accertamento contestato è stato emesso in esito ad un controllo effettuato il 16 luglio 1991 dalle autorità doganali di Doïrani, allorché il signor Klattner tentava di reimportare in franchigia il suo secondo veicolo. Il signor Klattner è imputato delle seguenti infrazioni, qualificate infrazioni doganali semplici: da un lato, aver fatto circolare in Grecia due veicoli da turismo per uso privato per uno stesso periodo di 16 giorni (dal 14 al 30 aprile 1990); dall'altro, aver continuato a far circolare ripetutamente un veicolo da turismo per 134 giorni oltre la data limite prevista dalla legge. Con detto avviso si ingiunge al signor Klattner di versare 21 043 856 DR per dazi doganali, altri tributi e sovrattasse, nonché 29 430 DR come tassa di circolazione, a norma dell'art. 10 del decreto.

    13 Il signor Klattner ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento dinanzi al Dioikitiko Protodikeio di Salonicco, in quanto il divieto sancito dall'art. 8, n. 4, del decreto era incompatibile con le disposizioni della direttiva.

    14 Il giudice nazionale, nutrendo dubbi sulla compatibilità di talune disposizioni del decreto con la direttiva, ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1) Se, nel caso di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto per uso privato all'interno della Comunità, ai sensi dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/182/CEE, la franchigia venga concessa per un solo veicolo da turismo o anche per più di uno. Se la direttiva di cui sopra introduca di fatto una distinzione quanto al numero di veicoli da turismo che possono essere importati provvisoriamente in franchigia a seconda che siano destinati ad uso privato o ad uso professionale.

    2) Se tale direttiva istituisca un obbligo specifico per le competenti autorità elleniche di non limitare legislativamente l'importazione temporanea in franchigia, parallela o simultanea, di più di un veicolo da turismo per uso privato da parte della stessa persona. Se sia possibile, da parte di un singolo, far valere contro l'amministrazione, dinanzi ad un giudice nazionale, le disposizioni degli artt. 3 e 9 della stessa direttiva, sostenendo che è con esse incompatibile una disciplina contenuta in una disposizione di legge.

    3) Se sia compatibile con la lettera e con lo spirito della direttiva di cui trattasi una prescrizione del legislatore nazionale secondo cui, in caso di violazione di determinate disposizioni (come quella dell'art. 8, n. 4, che non consente l'importazione di un secondo mezzo di trasporto da parte della stessa persona) del decreto ministeriale emanato per armonizzare il diritto nazionale con le disposizioni della direttiva, sono dovuti immediatamente i dazi doganali e gli altri tributi applicabili, nonché una sovrattassa di pari ammontare, qualora sia provato che si tratta di un'importazione temporanea e non definitiva di un veicolo da turismo.

    4) Se sia conforme al principio comunitario di proporzionalità la previsione, nel caso precedente, dell'imposizione anche di una sovrattassa pari al 100% dei dazi doganali e degli altri tributi applicabili, indipendentemente dal periodo di permanenza del secondo veicolo da turismo nel territorio ellenico».

    Sulla prima questione

    15 Con la prima questione, il giudice nazionale chiede in sostanza se l'art. 3 della direttiva vada interpretato nel senso che la franchigia che esso contempla può essere concessa per più di un veicolo da turismo per persona.

    16 Il signor Klattner e la Commissione sostengono che l'art. 3 della direttiva non limita il numero di veicoli da turismo che possono fruire della franchigia. Fanno osservare, da un lato, che la maggior parte delle versioni linguistiche della direttiva usa il plurale per designare i mezzi di trasporto che possono fruire di franchigia. D'altro lato, una limitazione del numero di veicoli da turismo che possono fruire di franchigia potrebbe ostacolare la libera circolazione delle persone all'interno della Comunità e favorire la doppia imposizione. La Commissione rileva che è possibile limitare i rischi di frode fiscale con misure meno rigide, in particolare apponendo timbri sui passaporti di coloro che intendono fruire della franchigia.

    17 Il governo ellenico sostiene invece che l'art. 3 della direttiva va interpretato nel senso che la franchigia può essere concessa per un solo veicolo turistico per persona. A suo giudizio questa interpretazione si desume anzitutto dallo stesso tenore dell'art. 3, letto congiuntamente agli artt. 4 e 5 della direttiva. Osserva, in particolare, che l'uso del plurale all'art. 3 si giustifica in quanto vengono ivi menzionate varie categorie di mezzi di trasporto. Secondo detto governo, questa interpretazione è corroborata anche dal fatto che la direttiva non ha posto le condizioni per la libera circolazione dei veicoli all'interno della Comunità ed ha limitato la franchigia alle importazioni di veicoli destinati all'uso privato. Infine il governo ellenico sottolinea che la limitazione del numero di veicoli che possono fruire di franchigia è dettata dalla preoccupazione di evitare la frode fiscale e le perturbazioni sul mercato nazionale dei veicoli nuovi o usati.

    18 Si deve osservare, anzitutto, che la direttiva non limita espressamente il numero di veicoli da turismo e nemmeno il numero di mezzi di trasporto che possono fruire di franchigia.

    19 Una limitazione del genere non è nemmeno desumibile dal tenore dell'art. 3 della direttiva.

    20 Infatti, i beni che si possono importare per uso privato in franchigia fiscale sono indicati in maniera non limitativa nella maggior parte delle versioni linguistiche, in particolare nel testo greco di detto articolo («indførsel af private køretøjer», «Einfuhr von Personenfahrzeugen», «importación (...) de vehículos de turismo», «importation (...) des véhicules de tourisme», «importazione (...) dei veicoli da turismo», «åéóáãùãÞ åðéâáôéêþí ï÷çìÜôùí», «invoer van personenvoertuigen», «importação (...) de veículos de turismo», «yksityisajoneuvot on maahantuotaessa»).

    21 Il governo ellenico non può attendibilmente sostenere che una siffatta limitazione risulti, per analogia, dalla redazione prescelta per gli artt. 4 e 5 della direttiva, relativi, rispettivamente, alle importazioni temporanee di veicoli da turismo per uso professionale o per taluni impieghi particolari.

    22 Oltre al fatto che dette disposizioni si applicano ad ipotesi di importazione diverse da quelle contemplate all'art. 3 della direttiva, emerge tanto dall'economia generale di detti articoli quanto dalla terminologia usata nelle varie versioni linguistiche della direttiva che il termine «un», usato dalle versioni spagnola e francese, nonché il termine «um», usato nella versione portoghese e il termine «a» di cui alla versione inglese non possono interpretarsi, come sostiene il governo ellenico, nel senso che la franchigia può esser concessa per un solo veicolo.

    23 Una limitazione del numero di veicoli importati che possono fruire di franchigia non emerge nemmeno dalle finalità perseguite dalla direttiva.

    24 Infatti la direttiva è stata adottata in base all'art. 99 del Trattato CEE e mira all'abolizione degli ostacoli che derivano, per la costituzione di un mercato interno, dai regimi fiscali vigenti per l'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto ad uso privato o professionale (sentenza 2 agosto 1993, causa C-9/92, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-4467, punto 6).

    25 Come ha già dichiarato la Corte, le disposizioni della direttiva vanno interpretate alla luce degli obiettivi fondamentali perseguiti dall'opera di armonizzazione in materia di IVA, quali, fra l'altro, la promozione della libera circolazione delle persone e delle merci e la prevenzione dei casi di doppia imposizione (sentenze 3 ottobre 1985, causa 249/84, Profant, Racc. pag. 3237, punto 25; 6 luglio 1988, causa 127/86, Ledoux, Racc. pag. 3741, punto 11, e 23 aprile 1991, causa C-297/89, Ryborg, Racc. pag. I-1943, punto 13). In particolare si deve tener conto del fatto che, secondo i `considerando' della direttiva, la libera circolazione dei residenti comunitari all'interno della Comunità è ostacolata dai regimi fiscali applicati all'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto ad uso privato o professionale e che l'abolizione degli ostacoli risultanti da questi regimi fiscali è particolarmente necessaria ai fini della costituzione di un mercato economico che presenti caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno (sentenza Ryborg, citata, punto 14).

    26 Orbene, una limitazione del numero di veicoli che possono fruire della franchigia è atta ad ostacolare la libera circolazione dei residenti all'interno della Comunità, che invece la direttiva mira ad agevolare. Infatti la stessa persona può trovarsi nella necessità di importare temporaneamente altri veicoli o altri mezzi di trasporto per uso privato, in particolare, come ha osservato l'avvocato generale ai paragrafi 26 e 27 delle sue conclusioni, qualora abbia dovuto servirsi di altri mezzi di trasporto per rientrare in patria, ad esempio per malattia, guasti meccanici o incidenti, o, più generalmente, allorché è proprietario di più veicoli destinati ad essere usati da lui o dai suoi familiari. Lo stesso governo ellenico riconosce d'altronde che, in taluni casi, la franchigia deve potersi concedere per un secondo veicolo.

    27 Vero è che, come osserva il governo ellenico, la possibilità di importare in franchigia fiscale più di un veicolo può aumentare il rischio di frode e, in alcuni Stati membri come la Repubblica ellenica dove i prezzi dei veicoli usati sono alti, i rischi di perturbazione del mercato nazionale. Ciò non toglie però che, come ha osservato la Commissione, esistono vari mezzi di controllo per limitare detti rischi, in particolare l'apposizione di timbri sui documenti del proprietario del veicolo.

    28 Inoltre, se la possibilità di importazione in franchigia non è limitata ad un numero determinato di veicoli per persona, deve comunque rispondere a varie condizioni, relative specialmente all'indole «temporanea» dell'importazione e all'uso «privato», cioè, secondo l'art. 2, lett. d), della direttiva, «non professionale» del veicolo.

    29 Ciò premesso, si deve risolvere la prima questione dichiarando che l'art. 3 della direttiva va interpretato nel senso che la franchigia che esso prevede può essere concessa per più di un veicolo da turismo per persona.

    Sulla seconda questione

    30 Data la soluzione fornita alla prima questione, la seconda va intesa nel senso che si chiede se l'art. 3 della direttiva abbia effetto diretto e conferisca ai singoli diritti che questi possono far valere nei confronti di uno Stato membro che non ha recepito la direttiva nell'ordinamento nazionale o che l'ha recepita in modo inadeguato e che i giudici nazionali devono tutelare.

    31 Il signor Klattner, il governo ellenico e la Commissione sostengono che l'art. 3 della direttiva, che è tassativo e sufficientemente preciso, può venir invocato direttamente nei confronti di uno Stato membro.

    32 Secondo la costante giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenze 19 gennaio 1982, causa 8/81, Becker, Racc. pag. 53, punto 25, e 17 settembre 1996, cause riunite C-246/94, C-247/94, C-248/94 e C-249/94, Cooperativa Agricola Zootecnica S. Antonio e a., Racc. pag. I-4373, punto 17), in tutti i casi in cui disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, sia che questo non abbia recepito tempestivamente la direttiva, sia che l'abbia recepita in modo inadeguato.

    33 Una norma comunitaria è incondizionata se sancisce un obbligo non soggetto ad alcuna condizione né subordinato, per quanto riguarda la sua osservanza o i suoi effetti, all'emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni della Comunità o degli Stati membri (v., in particolare, sentenze 3 aprile 1968, causa 28/67, Molkerei-Zentrale Westfalen/Lippe, Racc. pagg. 191 e 205, e Cooperativa Agricola Zootecnica S. Antonio e a., già citata, punto 18). Una norma è sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo ed applicata dal giudice allorché sancisce un obbligo in termini non equivoci (v., in particolare, sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 723, punto 52, e Cooperativa Agricola Zootecnica S. Antonio e a., già citata, punto 19).

    34 L'art. 3 della direttiva possiede per l'appunto queste caratteristiche. Infatti enuncia l'obbligo incondizionato e non equivoco degli Stati membri di concedere una franchigia fiscale ai singoli che importano temporaneamente taluni mezzi di trasporto per uso privato, con le riserve che esso prevede.

    35 Alla luce di quanto sopra considerato, si deve risolvere la seconda questione dichiarando che l'art. 3 della direttiva ha effetto diretto e conferisce ai singoli diritti che questi possono far valere nei confronti di uno Stato membro che non ha recepito la direttiva nell'ordinamento nazionale o l'ha recepita in modo inadeguato e che i giudici nazionali devono tutelare.

    Sulla terza e sulla quarta questione

    36 Con le ultime due questioni il giudice nazionale chiede se le disposizioni della direttiva o il principio della proporzionalità ostino ad una normativa nazionale che prevede la riscossione immediata dei dazi doganali e dei tributi applicabili nonché il versamento di una sovrattassa pari all'ammontare di detti dazi e tributi in caso di importazione temporanea di un secondo veicolo da turismo.

    37 Il signor Klattner e la Commissione sostengono, in primo luogo, che uno Stato membro non può sanzionare l'importazione temporanea di un secondo veicolo nel modo previsto dallo Stato ellenico senza contravvenire alle disposizioni della direttiva. Il signor Klattner aggiunge che le sanzioni previste dalla normativa ellenica sono sproporzionate rispetto all'infrazione da lui commessa. La Commissione ritiene, dal canto suo, che una disciplina nazionale non possa prescrivere il versamento di dazi doganali per l'importazione di autoveicoli di origine comunitaria, come si è verificato nella fattispecie, e possa pretendere il versamento immediato di tributi normalmente dovuti, solo qualora l'infrazione abbia l'effetto di cancellare l'indole temporanea dell'importazione. Infine sostiene che le sanzioni applicabili ai veicoli importati non devono essere molto più severe di quelle applicabili ai veicoli nazionali.

    38 A questo proposito, è sufficiente osservare che una normativa nazionale non può punire l'importazione temporanea di un secondo veicolo per uso privato, autorizzata dall'art. 3 della direttiva, senza pregiudicare gli effetti di detta direttiva.

    39 Si devono dunque risolvere la terza e la quarta questione dichiarando che l'art. 3 della direttiva va interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che prevede la riscossione immediata dei dazi doganali e dei tributi applicabili nonché il versamento di una sovrattassa pari all'importo di detti dazi e tributi in caso di importazione temporanea di un secondo veicolo da turismo.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    40 Le spese sostenute dal governo ellenico e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    (Quinta Sezione),

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Dioikitiko Protodikeio di Salonicco con sentenza 28 febbraio 1995, dichiara:

    1) L'art. 3 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto, va interpretato nel senso che la franchigia che esso prevede può essere concessa per più di un veicolo da turismo per persona.

    2) L'art. 3 della direttiva 83/182 ha effetto diretto e conferisce ai singoli diritti che questi possono far valere nei confronti di uno Stato membro che non ha recepito la direttiva nell'ordinamento nazionale o l'ha recepita in modo inadeguato e che i giudici nazionali devono tutelare.

    3) L'art. 3 della direttiva 83/182 va interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che prevede la riscossione immediata dei dazi doganali e dei tributi applicabili nonché il versamento di una sovrattassa pari all'importo di detti dazi e tributi in caso di importazione temporanea di un secondo veicolo da turismo.

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