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Documento 61994CJ0334

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 marzo 1996.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.
Inadempimento di uno Stato - Immatricolazione delle navi - Diritto di inalberare la bandiera francese - Requisiti di cittadinanza del proprietario e dell'equipaggio - Mancata esecuzione della sentenza 167/73.
Causa C-334/94.

Raccolta della Giurisprudenza 1996 I-01307

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1996:90

61994J0334

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 marzo 1996. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese. - Inadempimento di uno Stato - Immatricolazione delle navi - Diritto di inalberare la bandiera francese - Requisiti di cittadinanza del proprietario e dell'equipaggio - Mancata esecuzione della sentenza 167/73. - Causa C-334/94.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-01307


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Libera circolazione delle persone ° Libertà di stabilimento ° Immatricolazione di una nave in uno Stato membro ° Condizioni relative alla nazionalità o alla localizzazione della sede sociale dei proprietari ° Inammissibilità

[Trattato CE, artt. 6, 48, 52, 58 e 221; regolamento (CEE) della Commissione n. 1251/70, art. 7; direttiva del Consiglio 75/34/CEE, art. 7]

2. Stati membri ° Obblighi ° Inadempimento ° Mantenimento in vigore di una disposizione nazionale incompatibile con il diritto comunitario ° Giustificazione basata sull' esistenza di prassi amministrative che garantiscono l' applicazione del Trattato ° Inammissibilità

3. Ricorso per inadempimento ° Sentenza della Corte che accerta l' inadempimento ° Termine per l' esecuzione

(Trattato CE, art. 171)

Massima


1. Viene meno agli obblighi che gli incombono in forza del diritto comunitario lo Stato membro che mantiene in vigore disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano il diritto di iscriversi nei registri nazionali e di battere la bandiera nazionale alle sole navi appartenenti:

° per una quota superiore alla metà a persone fisiche in possesso della cittadinanza dello Stato membro in questione,

° a persone giuridiche che abbiano una sede in tale Stato membro,

° a persone giuridiche dirette, amministrate o gestite, per una determinata quota, da cittadini del detto Stato,

° o a persone giuridiche il cui capitale sociale, nel caso di società a responsabilità limitata, di società in accomandita semplice, di società in nome collettivo o di società semplici, sia detenuto per una quota superiore alla metà da cittadini del detto Stato oppure in toto da cittadini dello stesso Stato che soddisfino determinati requisiti.

In particolare, per quanto riguarda le navi utilizzate nell' ambito dell' esercizio di un' attività economica, gli artt. 6 e 52 del Trattato ostano, da un lato, a che venga riservato il diritto in argomento alle sole navi appartenenti per una quota superiore alla metà a persone fisiche in possesso della cittadinanza dello Stato membro che concede il diritto di battere la sua bandiera e, dall' altro, a che venga imposto il requisito che il controllo o la gestione delle società proprietarie siano effettivamente esercitati da cittadini di tale Stato nonché il requisito in base al quale il capitale di determinate persone giuridiche proprietarie di navi deve essere controllato, in una data proporzione, da cittadini di quello stesso Stato. Quest' ultimo requisito contrasta altresì con l' art. 221 del Trattato in quanto limita la partecipazione dei cittadini di altri Stati membri al capitale delle persone giuridiche in questione. Infine, nei limiti in cui la normativa controversa impone che la sede delle persone giuridiche proprietarie di navi sia situata sul territorio nazionale, precludendo così l' iscrizione o l' esercizio di una nave nel caso di una sede secondaria, come un' agenzia, una succursale o una filiale, essa è in contrasto con gli artt. 52 e 58 del Trattato.

Per quanto riguarda le navi che non vengono utilizzate nell' ambito di un' attività economica, la loro immatricolazione nello Stato membro ospitante da parte di un cittadino di un altro Stato membro rientra nell' ambito delle disposizioni del diritto comunitario in materia di libera circolazione e la normativa controversa, che riserva ai soli cittadini del detto Stato il diritto di immatricolare un' imbarcazione da diporto, di cui essi sono proprietari per una quota superiore alla metà, è incompatibile con gli artt. 6, 48 e 52 del Trattato nonché con l' art. 7 del regolamento n. 1251/70, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego, e con l' art. 7 della direttiva 75/34, relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere sul territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un' attività non salariata.

2. L' incompatibilità di una legislazione nazionale con le disposizioni del Trattato, persino direttamente applicabili, può essere definitivamente soppressa solo tramite disposizioni interne vincolanti che abbiano lo stesso valore giuridico di quelle da modificare. Semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dall' amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi del Trattato.

3. Anche se l' art. 171 del Trattato non precisa il termine entro il quale l' esecuzione di una sentenza che dichiari l' inadempimento di uno Stato membro, deve aver luogo, l' esigenza di un' immediata e uniforme applicazione del diritto comunitario impone che tale esecuzione sia iniziata immediatamente e conclusa entro termini il più possibile ristretti.

Parti


Nella causa C-334/94,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Gérard Rozet, consigliere giuridico, e Xavier Lewis, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica francese, rappresentata dalla signora Edwige Belliard, vicedirettore presso la direzione affari giuridici del Ministero degli affari esteri, e dal signor Hubert Renié, segretario per gli affari esteri presso la medesima direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Francia, 9, boulevard du Prince-Henri,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare:

° che la Repubblica francese, mantenendo in vigore disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano il diritto di iscriversi nei registri nazionali e di battere bandiera francese alle sole navi appartenenti, per una quota superiore alla metà, a persone fisiche in possesso della cittadinanza francese, a persone giuridiche che hanno una sede in Francia, a persone giuridiche dirette, amministrate o gestite, per una determinata quota, da cittadini francesi o il cui capitale sociale, nel caso di società a responsabilità limitata, di società in accomandita semplice, di società in nome collettivo o di società semplici, sia detenuto per una quota superiore alla metà da cittadini francesi oppure in toto da cittadini francesi che soddisfino determinati requisiti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 6, 48, 52, 58 e 221 del Trattato CE, nonché dell' art. 7 del regolamento (CEE) della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU L 142, pag. 24), e dell' art. 7 della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1974, 75/34/CEE, relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere sul territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un' attività non salariata (GU 1975, L 14, pag. 10),

° e che la Repubblica francese, non avendo adottato i provvedimenti necessari per l' esecuzione della sentenza 4 aprile 1974, causa 167/73, Commissione/Francia (Racc. pag. 359), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 171 del Trattato CE,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori C.N. Kakouris (relatore), presidente di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.L. Murray e H. Ragnemalm, giudici,

avvocato generale: N. Fennelly

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 16 novembre 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 22 dicembre 1994, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare:

° che la Repubblica francese, mantenendo in vigore disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano il diritto di iscriversi nei registri nazionali e di battere bandiera francese alle sole navi appartenenti, per una quota superiore alla metà, a persone fisiche in possesso della cittadinanza francese, a persone giuridiche che hanno una sede in Francia, a persone giuridiche dirette, amministrate o gestite, per una determinata quota, da cittadini francesi o il cui capitale sociale, nel caso di società a responsabilità limitata, di società in accomandita semplice, di società in nome collettivo o di società semplici, sia detenuto per una quota superiore alla metà da cittadini francesi oppure in toto da cittadini francesi che soddisfino determinati requisiti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 6, 48, 52, 58 e 221 del Trattato CE, nonché dell' art. 7 del regolamento (CEE) della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU L 142, pag. 24), e dell' art. 7 della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1974, 75/34/CEE, relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere sul territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un' attività non salariata (GU 1975, L 14, pag. 10),

° e che la Repubblica francese, non avendo adottato i provvedimenti necessari per l' esecuzione della sentenza 4 aprile 1974, causa 167/73, Commissione/Francia (Racc. pag. 359), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 171 del Trattato CE.

Sul primo capo della domanda

2 Ai sensi dell' art. 217 del code des douanes francese:

"L' iscrizione al registro nazionale conferisce alle navi il diritto di battere bandiera della Repubblica francese con tutte le prerogative che ne derivano. Tale procedimento amministrativo è sancito dall' atto di riconoscimento della nazionalità francese".

3 L' art. 219 del medesimo codice, che contiene disposizioni identiche a quelle degli artt. 3 e 3.1 della legge 3 gennaio 1967, n. 67-5, relativa alle navi e agli altri galleggianti marittimi, come modificata dalla legge 29 aprile 1975, n. 75-300, così dispone:

"I. Possono chiedere il riconoscimento della nazionalità francese le navi che rispondono ai seguenti requisiti:

1. (...)

2. A. Le navi che appartengono, per almeno la metà, a cittadini francesi che, qualora risiedano sul territorio francese per meno di sei mesi all' anno, devono eleggervi domicilio ai fini delle pratiche amministrative o legali relative alla proprietà o allo stato della nave.

B. Le navi che appartengono in toto a società che hanno la propria sede sociale sul territorio della Repubblica francese.

Tuttavia, la società può avere sede in uno Stato estero purché, in base ad una convenzione stipulata tra la Francia e tale Stato, una società costituita in Francia possa esercitare regolarmente la propria attività sul territorio di quello Stato estero ed avervi la propria sede e purché essa elegga domicilio in Francia per tutte le pratiche amministrative o legali relative alla proprietà ed allo stato della nave.

Inoltre, e indipendentemente dall' ubicazione della sede sociale, devono avere la cittadinanza francese:

a) nelle società anonime: il presidente del consiglio di amministrazione, i direttori generali e la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, oppure i componenti del consiglio ristretto e la maggioranza dei sindaci, a seconda del tipo di società;

b) nelle società in accomandita per azioni: gli amministratori e la maggioranza dei sindaci;

c) nelle società in accomandita semplice, le società a responsabilità limitata, le società in nome collettivo e le società semplici: gli amministratori ed i soci che detengono almeno la metà del capitale sociale;

C. Le navi la cui proprietà è divisa, in qualsiasi proporzione, tra cittadini francesi che rispondono ai requisiti prescritti sub A e società che rispondono ai requisiti prescritti sub B.

D. Le navi destinate ad essere acquisite, dopo l' esercizio di un' opzione di acquisto nell' ambito di un contratto di leasing:

a) almeno per la metà, e quali che siano i titolari della quota residua, da cittadini francesi che rispondono ai requisiti prescritti sub A;

b) per intero, da società che rispondono ai requisiti prescritti sub B;

c) per intero, e in qualsiasi proporzione, da cittadini francesi che rispondono ai requisiti prescritti sub A e da società che rispondono ai requisiti prescritti sub B.

3. Indipendentemente dalle ipotesi di cui al n. 2, la nazionalità francese può essere concessa ad una nave mediante autorizzazione speciale del ministro incaricato della marina mercantile e del ministro del bilancio nei due casi seguenti:

1 Quando, stante una delle ipotesi di cui ai nn. 2-B, 2-C, 2-D, lett. b) o c), i diritti delle persone fisiche o giuridiche che rispondano ai requisiti di nazionalità, di residenza o di sede sociale ai sensi delle suddette disposizioni riguardano la metà anziché la totalità della nave e a condizione inoltre che la gestione della nave sia affidata a queste stesse persone o, in mancanza, ad altre persone che soddisfino i requisiti prescritti ai nn. 2-A o 2-B.

2 Nel caso in cui la nave sia stata noleggiata, in base ad un contratto di locazione a scafo nudo, da un armatore francese che ne assicura il controllo, l' armamento, l' esercizio, la gestione nautica e, qualora la legge dello Stato della bandiera lo consenta, la dismissione della bandiera.

II. Può essere inoltre riconosciuta la nazionalità francese alle navi straniere che, in seguito ad un naufragio verificatosi nella zona costiera del territorio in cui viene chiesto il riconoscimento, sono diventate integralmente di proprietà francese e la cui rimessa in pristino sia stata effettuata da cittadini francesi con spese pari almeno al quadruplo del prezzo di acquisto".

4 La Commissione, nelle contestazioni formulate in merito a tali disposizioni, opera una distinzione tra l' ipotesi in cui le navi costituiscano uno strumento per l' esercizio di un' attività economica e quella in cui esse non costituiscano invece uno strumento del genere.

5 Per quanto riguarda la prima ipotesi, la Commissione fa valere che la Repubblica francese, limitando il diritto di iscriversi nei registri nazionali e di battere bandiera francese alle sole navi appartenenti, per una quota superiore alla metà, a persone fisiche in possesso della cittadinanza francese, mantiene in vigore una normativa che comporta una discriminazione in base alla nazionalità, vietata dall' art. 6, e costituisce un ostacolo alla libertà di stabilimento, incompatibile con l' art. 52 del Trattato. Essa richiama al riguardo la sentenza 25 luglio 1991, causa C-221/89, Factortame e a. (Racc. pag. I-3905, punto 30), nonché le sentenze 4 ottobre 1991, causa C-246/89, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. I-4585), e causa C-93/89, Commissione/Irlanda (Racc. pag. I-4569).

6 Essa sostiene altresì che il requisito secondo cui le persone giuridiche proprietarie di navi devono avere la propria sede sul territorio francese ed il loro capitale deve essere controllato per una determinata quota da cittadini francesi è in contrasto con l' art. 52 del Trattato (v. sentenza Factortame e a., citata, punti 33 e 35). La stessa considerazione andrebbe fatta per il requisito che impone che il controllo o la gestione siano effettivamente esercitati da cittadini francesi.

7 Inoltre, l' obbligo imposto alle persone giuridiche di stabilire la propria sede in Francia rappresenterebbe un ostacolo all' esercizio del diritto di costituire e gestire una società avente ad oggetto la gestione di una nave da parte di un' agenzia, una succursale o una filiale, ostacolo che sarebbe in contrasto con l' art. 58 del Trattato CE.

8 Infine, la limitazione della partecipazione di cittadini degli altri Stati membri al capitale delle società specificate nella normativa francese sarebbe in contrasto con l' art. 221 del Trattato CE che impone l' obbligo di riservare il trattamento nazionale con riferimento alla partecipazione finanziaria al capitale delle società (sentenza Factortame e a., citata, punto 31).

9 Per quanto riguarda invece l' ipotesi in cui le navi non costituiscano uno strumento per l' esercizio di un' attività economica, la Commissione ritiene che le limitazioni previste dalle disposizioni nazionali censurate trasgrediscano gli artt. 6, 48 e 52 del Trattato. Esse sarebbero altresì in contrasto con l' art. 7 del regolamento n. 1251/70 e con l' art. 7 della direttiva 75/34, i quali, ciascuno nel proprio ambito di applicazione, sanciscono per i cittadini di uno Stato membro il diritto di ottenere il medesimo trattamento riconosciuto ai cittadini dello Stato membro ospitante.

10 Secondo la Commissione, benché l' immatricolazione di una nave da diporto non riguardi l' esercizio di un' attività economica in senso stretto, la possibilità offerta dagli Stati membri di svolgere attività ricreative costituisce un corollario della libertà di circolazione. La Commissione richiama in proposito le sentenze 2 febbraio 1989, causa 186/87, Cowan (Racc. pag. 195, punto 20), e 15 marzo 1994, causa C-45/93, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-911).

11 Il governo francese non contesta l' inadempimento allegato dalla Commissione.

12 Occorre anzitutto esaminare l' ipotesi in cui le navi vengano utilizzate nell' ambito dell' esercizio di un' attività economica.

13 A tale riguardo, la Corte ha precedentemente dichiarato che il principio generale che vieta le discriminazioni fondate sulla nazionalità, sancito dall' art. 7 del Trattato, è stato applicato, nella singola materia che esso disciplina, dall' art. 52 del Trattato e che, di conseguenza, quando una normativa è incompatibile con tale articolo lo è altresì con l' art. 7 del Trattato (sentenza Commissione/Regno Unito, citata, punto 18). All' art. 7 del Trattato CEE corrisponde ora l' art. 6 del Trattato CE.

14 Nella sentenza Factortame e a., citata, la Corte ha affermato che ciascuno Stato membro deve, nell' esercizio della propria competenza a determinare i requisiti necessari per concedere la propria "nazionalità" ad una nave, attenersi al divieto di discriminazioni dei cittadini degli Stati membri fondate sulla nazionalità (punto 29) e che l' art. 52 del Trattato osta a che sia prescritta una condizione in virtù della quale le persone fisiche proprietarie o noleggiatrici di una nave e, nel caso di una società, i detentori del capitale sociale e gli amministratori debbono avere una determinata cittadinanza (punto 30).

15 La Corte ha poi sottolineato che un analogo rilievo va fatto in relazione all' art. 221 del Trattato, il quale impone agli Stati membri l' obbligo di riservare il trattamento nazionale con riferimento alla partecipazione finanziaria dei cittadini degli Stati membri al capitale delle società, ai sensi dell' art. 58 (punto 31).

16 Infine, nella medesima sentenza la Corte ha constatato che una condizione prescritta per l' immatricolazione di una nave, secondo la quale la nave deve essere esercìta e le sue operazioni devono essere dirette e controllate dal territorio dello Stato membro di immatricolazione, abbraccia in sostanza la nozione stessa di stabilimento di cui agli artt. 52 e seguenti del Trattato, nozione che implica un insediamento in pianta stabile (punto 34). Essa ha tuttavia precisato che una condizione del genere non sarebbe compatibile con le norme citate, qualora fosse interpretata in un senso tale da precludere l' immatricolazione nel caso di una sede secondaria, ove il centro di direzione delle operazioni della nave nello Stato di immatricolazione si conformasse ad istruzioni promananti da un centro decisionale situato nello Stato membro della sede principale (punto 35).

17 Ne consegue che la normativa francese, la quale riserva il diritto di iscrivere una nave nei registri nazionali e di battere bandiera francese alle sole navi appartenenti per una quota superiore alla metà a persone fisiche in possesso della cittadinanza francese, è in contrasto con gli artt. 6 e 52 del Trattato CE. Analogo rilievo deve farsi in relazione al requisito in base al quale il capitale di determinate persone giuridiche proprietarie di navi deve essere controllato, in una data proporzione, da cittadini francesi nonché al requisito che impone che il controllo o la gestione siano effettivamente esercitati da cittadini francesi.

18 Inoltre, il detto requisito relativo al controllo del capitale di determinate persone giuridiche proprietarie di navi trasgredisce altresì l' art. 221 del Trattato in quanto limita la partecipazione dei cittadini di altri Stati membri al capitale delle persone giuridiche in argomento.

19 Infine, nei limiti in cui la normativa francese impone che la sede delle persone giuridiche proprietarie di navi sia situata sul territorio francese, precludendo così l' iscrizione o l' esercizio di una nave nel caso di una sede secondaria, come un' agenzia, una succursale o una filiale, essa è in contrasto con gli artt. 52 e 58 del Trattato.

20 Dev' essere quindi esaminata la fattispecie relativa alle navi che non vengono utilizzate nell' ambito di un' attività economica.

21 Occorre ricordare in proposito che il diritto comunitario garantisce ad ogni cittadino di uno Stato membro sia la libertà di recarsi in un altro Stato membro per esercitarvi un' attività lavorativa dipendente o autonoma sia la libertà di risiedervi dopo avervi esercitato un' attività siffatta. Ora, l' accesso alle attività ricreative proposte in quello Stato costituisce un corollario della libertà di circolazione.

22 Ne consegue che l' immatricolazione, da parte di quel cittadino, di una nave da diporto nello Stato membro ospitante rientra nell' ambito delle disposizioni del diritto comunitario in materia di libera circolazione.

23 Di conseguenza, la normativa francese che riserva ai soli cittadini francesi il diritto di immatricolare in Francia un' imbarcazione da diporto, di cui essi sono proprietari per una quota superiore alla metà, è incompatibile con gli artt. 6, 48 e 52 del Trattato nonché con l' art. 7 del regolamento n. 1251/70 e con l' art. 7 della direttiva 75/34.

24 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve constatare, in ordine al primo capo della domanda, che la Repubblica francese, mantenendo in vigore disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano il diritto di iscriversi nei registri nazionali e di battere bandiera francese alle sole navi appartenenti, per una quota superiore alla metà, a persone fisiche in possesso della cittadinanza francese, a persone giuridiche che hanno una sede in Francia, a persone giuridiche che siano dirette, amministrate o gestite, per una determinata quota, da cittadini francesi o il cui capitale sociale, nel caso di società a responsabilità limitata, di società in accomandita semplice, di società in nome collettivo o di società semplici, sia detenuto per una quota superiore alla metà da cittadini francesi oppure in toto da cittadini francesi che soddisfino determinati requisiti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 6, 48, 52, 58 e 221 del Trattato, nonché dell' art. 7 del regolamento n. 1251/70 e dell' art. 7 della direttiva 75/34.

Sul secondo capo della domanda

25 Tale capo della domanda riguarda la mancata esecuzione da parte della Repubblica francese della sentenza 4 aprile 1974, causa 167/73, Commissione/Francia (Racc. pag. 359).

26 Nella detta sentenza la Corte ha constatato che la Repubblica francese, non modificando, per quanto riguarda i cittadini degli altri Stati membri, le prescrizioni di cui all' art. 3, secondo comma, del code du travail maritime, è venuta meno agli obblighi impostile dall' art. 48 del Trattato CEE e dall' art. 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

27 Ai sensi dell' art. 3, secondo comma, del code du travail maritime francese, l' equipaggio di una nave dev' essere costituito da cittadini francesi nella proporzione stabilita con decreto dal ministro della Marina mercantile.

28 La Commissione riferisce che una circolare amministrativa, emanata dopo la pronuncia della sentenza in argomento, contiene alcune istruzioni volte a far disapplicare la legge nazionale dichiarata incompatibile. Ora, secondo la giurisprudenza della Corte, le circolari ministeriali non sarebbero provvedimenti adeguati di esecuzione degli obblighi derivanti dal diritto comunitario. Di conseguenza, il fatto di non aver ancora apportato alla normativa nazionale le modifiche necessarie per renderla conforme alla sentenza pronunciata dalla Corte il 4 aprile 1974 nella causa Commissione/Francia, citata, configurerebbe un inadempimento dell' obbligo sancito dall' art. 171 del Trattato di prendere i provvedimenti che l' esecuzione di una sentenza comporta.

29 Il governo francese, pur non contestando l' inadempimento che gli viene addebitato, rileva che sin dall' emanazione della circolare sopra menzionata il requisito della cittadinanza per l' esercizio di un impiego marittimo non è più applicato ai cittadini comunitari. Esso precisa altresì che è in fase di elaborazione un progetto di legge per la modifica della normativa di cui trattasi nel senso richiesto dalla sentenza della Corte, progetto che dovrebbe essere prossimamente approvato.

30 Occorre ricordare anzitutto che, per giurisprudenza costante, l' incompatibilità della legislazione nazionale con le disposizioni del Trattato, persino direttamente applicabili, può essere definitivamente soppressa solo tramite disposizioni interne vincolanti che abbiano lo stesso valore giuridico di quelle da modificare. Semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dall' amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi del Trattato (v. sentenza 15 ottobre 1986, causa 168/85, Commissione/Italia, Racc. pag. 2945, punto 13).

31 Si deve inoltre sottolineare che, anche se l' art. 171 non precisa il termine entro il quale l' esecuzione di una sentenza deve aver luogo, l' esigenza di un' immediata e uniforme applicazione del diritto comunitario impone che tale esecuzione sia iniziata immediatamente e conclusa entro termini il più possibile ristretti (v. sentenza 13 luglio 1988, causa 169/87, Commissione/Francia, Racc. pag. 4093, punto 14). Ora, nel caso di specie, la Repubblica francese ha omesso di conformarsi ad una sentenza pronunciata dalla Corte più di vent' anni fa.

32 Di conseguenza si deve constatare, per quanto riguarda il secondo capo della domanda, che la Repubblica francese, non avendo adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza 4 aprile 1974, Commissione/Francia, citata, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 171 del Trattato CE.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

33 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché la Repubblica francese è risultata soccombente, le spese vanno poste a suo carico.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La Repubblica francese, mantenendo in vigore disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano il diritto di iscriversi nei registri nazionali e di battere bandiera francese alle sole navi appartenenti, per una quota superiore alla metà, a persone fisiche in possesso della cittadinanza francese, a persone giuridiche che hanno una sede in Francia, a persone giuridiche dirette, amministrate o gestite, per una determinata quota, da cittadini francesi o il cui capitale sociale, nel caso di società a responsabilità limitata, di società in accomandita semplice, di società in nome collettivo o di società semplici, sia detenuto per una quota superiore alla metà da cittadini francesi oppure in toto da cittadini francesi che soddisfino determinati requisiti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 6, 48, 52, 58 e 221 del Trattato CE, nonché dell' art. 7 del regolamento (CEE) della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego, e dell' art. 7 della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1974, 75/34/CEE, relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere sul territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un' attività non salariata.

2) La Repubblica francese, non avendo adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza 4 aprile 1974, causa 167/73, Commissione/Francia (Racc. pag. 359), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 171 del Trattato CE.

3) La Repubblica francese è condannata alle spese.

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