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Documento 61994CJ0193

    Sentenza della Corte del 29 febbraio 1996.
    Procedimenti penali a carico di Sofia Skanavi e Konstantin Chryssanthakopoulos.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Amtsgericht Tiergarten, Berlin - Germania.
    Libera circolazione delle persone - Patente di guida - Obbligo di sostituzione - Sanzioni.
    Causa C-193/94.

    Raccolta della Giurisprudenza 1996 I-00929

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1996:70

    61994J0193

    Sentenza della Corte del 29 febbraio 1996. - Procedimenti penali a carico di Sofia Skanavi e Konstantin Chryssanthakopoulos. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Amtsgericht Tiergarten-Berlin - Germania. - Libera circolazione delle persone - Patente di guida - Obbligo di sostituzione - Sanzioni. - Causa C-193/94.

    raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-00929


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Libera circolazione delle persone ° Libertà di stabilimento ° Patente di guida ° Obbligo di sostituzione della patente rilasciata dallo Stato membro d' origine con una equipollente dello Stato membro ospitante ° Ammissibilità sino all' attuazione della direttiva 91/439

    (Trattato CE, art. 52; direttiva del Consiglio 91/439/CEE)

    2. Libera circolazione delle persone ° Libertà di stabilimento ° Patente di guida ° Inosservanza dell' obbligo di sostituzione della patente rilasciata dallo Stato membro di origine con una equipollente dello Stato membro ospitante ° Equiparazione alla guida senza patente ° Sanzioni penali ° Sanzioni sproporzionate ° Inammissibilità

    (Trattato CE, art. 52; direttiva del Consiglio 80/1263/CEE)

    Massima


    1. Allo stato attuale del diritto comunitario e prima dell' attuazione della direttiva 91/439, concernente la patente di guida, l' art. 52 del Trattato non osta a che uno Stato membro imponga che il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro sostituisca il detto documento con una patente dello Stato membro ospitante entro un anno dal momento dell' acquisto della residenza abituale nel territorio del detto Stato per ivi continuare a godere del diritto di guidare un autoveicolo.

    Infatti, in considerazione della complessità della materia e delle differenze esistenti tra le legislazioni degli Stati membri, il Consiglio, al quale incombeva l' obbligo di realizzare l' armonizzazione delle condizioni per il rilascio delle patenti di guida e di prevederne il riconoscimento reciproco da parte degli Stati membri, al fine di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone derivanti dall' obbligo di munirsi di una patente di guida rilasciata dallo Stato membro ospitante, era autorizzato a procedere gradualmente a detta armonizzazione ed era pertanto abilitato a consentire agli Stati membri d' imporre, in via transitoria, il detto obbligo di sostituzione.

    2. L' art. 52 del Trattato osta a che la guida di un autoveicolo da parte di una persona che avrebbe potuto ottenere una patente dello Stato ospitante in sostituzione di quella rilasciata da un altro Stato membro, ma che non abbia proceduto a detta sostituzione nel termine prescritto, sia equiparata alla guida senza patente e sia di conseguenza penalmente sanzionata con la detenzione o con una pena pecuniaria, in considerazione delle conseguenze che discendono dall' esistenza di precedenti giudiziari in relazione all' esercizio di un' attività lavorativa autonoma o dipendente, in particolare riguardo all' accesso a talune professioni o funzioni, il che costituirebbe una restrizione ulteriore e duratura alla libera circolazione delle persone.

    Infatti, gli Stati membri i quali, in assenza di una disciplina comunitaria in materia, rimangono competenti a sanzionare la violazione dell' obbligo di sostituzione della patente di guida, che essi possono imporre in forza della direttiva 80/1263, relativa all' istituzione di una patente di guida comunitaria, non possono tuttavia comminare sanzioni sproporzionate che creerebbero un ostacolo alla libera circolazione delle persone, data l' incidenza che il diritto di condurre un autoveicolo ha sull' esercizio effettivo dei diritti connessi a detta libertà. L' equiparazione alla guida senza patente, comportando l' applicazione di sanzioni penali, anche se pecuniarie, è sproporzionata per un duplice motivo: da un lato, perché il rilascio di una patente di guida da parte di uno Stato membro in sostituzione di quella rilasciata da un altro Stato membro non costituisce il fondamento del diritto di condurre un autoveicolo nel territorio dello Stato ospitante, attribuito direttamente dal diritto comunitario, ma l' attestazione dell' esistenza di un simile diritto, e perché l' obbligo di sostituzione risponde quindi essenzialmente ad esigenze inerenti alla gestione amministrativa; dall' altro, per le conseguenze che essa comporta per il futuro professionale dell' interessato.

    Parti


    Nel procedimento C-193/94,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dall' Amtsgericht Tiergarten di Berlino nei procedimenti penali dinanzi ad esso pendenti contro

    Sofia Skanavi

    e

    Konstantin Chryssanthakopoulos,

    domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 6, 8 A e 52 del Trattato,

    LA CORTE,

    composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C.N. Kakouris e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini (relatore), F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm e L. Sevón, giudici,

    avvocato generale: P. Léger

    cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

    viste le osservazioni scritte presentate:

    ° per il governo tedesco, dal signor Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente;

    ° per il governo francese, dal signor Philippe Martinet, segretario degli affari esteri presso la direzione affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la medesima direzione, in qualità di agenti;

    ° per il governo del Regno Unito, dal signor Stephen Braviner, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, assistito dal signor Rhodri Thompson, barrister;

    ° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Goetz zur Hausen, consigliere giuridico, in qualità di agente,

    vista la relazione d' udienza,

    sentite le osservazioni orali del governo tedesco, rappresentato dal signor Gereon Thiele, Assessor presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor Rhodri Thompson, e della Commissione, rappresentata dal signor Goetz zur Hausen, all' udienza del 12 settembre 1995,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 17 ottobre 1995,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 20 maggio 1994, pervenuta in cancelleria il 4 luglio seguente, rettificata con ordinanza 26 luglio 1994, pervenuta in cancelleria l' 8 agosto seguente, l' Amtsgericht Tiergarten di Berlino ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione degli artt. 6, 8 A e 52 del Trattato CE.

    2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di un procedimento penale promosso dal Pubblico ministero a carico della signora Skanavi e del di lei coniuge, signor Chryssanthakopoulos.

    3 Ai sensi del combinato disposto dell' art. 4 della Verordnung ueber internationalen Kraftfahrzeugverkehr (regolamento tedesco in materia di circolazione internazionale degli autoveicoli; in prosieguo: l' "IntVO") e dell' art. 21, primo comma, sub 1), dello Strassenverkehrsgesetz (codice della strada tedesco, parte normativa, in prosieguo: lo "StVG"), la signora Skanavi è accusata del reato di guida senza patente, sanzionato con pena detentiva fino a un anno o con pena pecuniaria oppure, nel caso di infrazione colposa, con pena detentiva sino a sei mesi o con pena pecuniaria. Il signor Chryssanthakopoulos incorre nelle medesime sanzioni, ai sensi del combinato disposto del detto art. 4 dell' IntVO e dell' art. 21, primo comma, sub 2), dello StVG, per aver ordinato o permesso, quale detentore di un autoveicolo, che una persona guidasse quest' ultimo pur essendo sprovvista di patente.

    Le direttive in materia di patenti di guida

    4 Le patenti di guida sono state oggetto di una prima armonizzazione con l' adozione della prima direttiva del Consiglio 4 dicembre 1980, 80/1263/CEE, relativa all' istituzione di una patente di guida comunitaria (GU L 375, pag. 1), la quale, come indicato dal suo primo 'considerando' , si prefigge di contribuire a migliorare la sicurezza stradale e di facilitare la circolazione delle persone che si stabiliscono in uno Stato membro diverso da quello nel quale esse hanno sostenuto un esame di guida o che si spostano all' interno della Comunità.

    5 A tal fine la direttiva 80/1263 ha ravvicinato le norme nazionali in materia, in particolare per quanto concerne i regimi nazionali di rilascio delle patenti di guida, le categorie di veicoli e i presupposti di validità delle dette patenti. Essa ha anche istituito un modello comunitario di patente e un sistema di riconoscimento reciproco delle patenti di guida da parte degli Stati membri nonché di sostituzione di queste ultime quando i loro titolari trasferiscono la propria residenza o il proprio luogo di lavoro da uno Stato membro a un altro.

    6 Ai sensi dell' art. 8, n. 1, della detta direttiva, se il titolare di una patente di guida nazionale o di una patente di guida di modello comunitario in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro, acquista la residenza normale in un altro Stato membro, la patente rimane ivi valida al massimo nell' anno successivo all' acquisizione della residenza. Entro tale termine, su richiesta del titolare e dietro consegna della patente, lo Stato membro ospitante gli rilascia una patente di guida di modello comunitario per la categoria corrispondente o per le categorie corrispondenti, senza imporgli, in particolare, il superamento di un esame pratico e teorico né il soddisfacimento di norme mediche. Tuttavia tale Stato può rifiutare la sostituzione della patente nei casi in cui la regolamentazione nazionale, ivi comprese le norme sanitarie, si oppone al rilascio della patente.

    7 La direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1), rappresenta, da un lato, una nuova tappa nel processo di armonizzazione delle disposizioni nazionali, in particolare in relazione ai presupposti per il rilascio e alle categorie di veicoli. Dall' altro, essa ha abolito l' obbligo di sostituire la patente in caso di cambiamento di Stato di residenza normale, obbligo che, secondo il suo nono 'considerando' , costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle persone ed è quindi inammissibile tenuto conto dei progressi compiuti in vista dell' integrazione europea.

    8 Ai sensi dell' art. 1, n. 2, della direttiva 91/439, le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi. L' art. 8, n. 1, della stessa direttiva prevede che il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro, il quale abbia acquisito la residenza normale in un altro Stato membro, possa chiedere la sostituzione della propria patente di guida con una equipollente, senza però esservi obbligato.

    9 Conformemente al suo art. 12, previa consultazione della Commissione, gli Stati membri adottano anteriormente al 1 luglio 1994 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 91/439 a decorrere dal 1 luglio 1996. L' art. 13 dispone che la direttiva 80/1263 è abrogata a decorrere dalla medesima data.

    I fatti della controversia principale

    10 La signora Skanavi e il signor Chryssanthakopoulos, cittadini greci, si sono trasferiti in Germania per rilevare dalla Treuhand l' impresa Guestrower Moebel GmbH (in prosieguo: la "Guestrower"). All' epoca dei fatti oggetto della causa principale, la Guestrower era amministrata dal signor Chryssanthakopoulos.

    11 La signora Skanavi, residente in Germania dal 15 ottobre 1992, veniva sottoposta a un controllo di polizia il 28 ottobre 1993, mentre si trovava alla guida di un autoveicolo privato appartenente alla Guestrower, risultando in possesso di una patente di guida rilasciata dalle autorità elleniche e sprovvista di una patente di guida tedesca.

    12 Considerati i fatti, il Pubblico ministero del Landgericht di Berlino chiedeva la condanna di ciascun imputato a un' ammenda pari a quindici rate giornaliere di 200 marchi tedeschi (DM), vale a dire 3 000 DM.

    13 Il giudice a quo ha ritenuto che gli imputati avessero commesso per negligenza le infrazioni loro contestate, giacché la signora Skanavi aveva omesso di provvedere alla sostituzione della sua patente entro l' anno dall' acquisto della residenza normale in Germania. Esso ha tuttavia ipotizzato che la normativa tedesca di cui trattasi potrebbe essere in contrasto con gli artt. 6, 8 A e 52 del Trattato.

    14 Al riguardo il giudice nazionale ha rilevato, in particolare, che il permesso di guidare un autoveicolo costituisce, al giorno d' oggi, un presupposto essenziale per l' esercizio di una professione e che, di conseguenza, requisiti eccessivi sono atti ad ostacolare la libera circolazione. In questa prospettiva l' obbligo di sostituzione costituirebbe una discriminazione a danno dei cittadini di altri Stati membri che si stabiliscono in Germania. Anche se la sostituzione non è subordinata a nessun presupposto particolare, il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro che sia alla guida di un autoveicolo dopo la scadenza del termine fissato per provvedere alla sostituzione della patente sarebbe equiparato a una persona che non sia mai stata in possesso di una patente di guida o alla quale il detto documento sia stato ritirato. A causa di ciò egli incorrerebbe in pene detentive o pecuniarie, ritrovandosi pertanto con precedenti penali, il che potrebbe parimenti avere conseguenze in relazione all' esercizio della sua professione, quali il ritiro di una licenza per inaffidabilità. Anche ammettendo che l' obbligo di sostituzione sia giustificato da motivi obiettivi, quali la necessità di verificare l' autenticità della patente o di effettuare le annotazioni aggiuntive eventualmente imposte dalla normativa tedesca, le sanzioni previste in caso di una sua violazione sarebbero sproporzionate rispetto alla gravità dell' infrazione.

    15 Tenuto conto di quanto suesposto, l' Amtsgericht Tiergarten di Berlino ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione:

    "Se gli artt. 6, 8 A e 52 del Trattato che istituisce la Comunità europea vadano interpretati nel senso che è con essi incompatibile una disposizione del diritto interno la quale esiga che le patenti di guida nazionali rilasciate da Stati membri CE siano convertite in una patente di guida tedesca entro un anno dal momento in cui il titolare della patente ha stabilito la propria residenza nella Repubblica federale di Germania, comminando, in caso contrario, una sanzione detentiva fino ad un anno o una sanzione pecuniaria per il reato di guida senza patente".

    Sull' oggetto della questione pregiudiziale

    16 Occorre rilevare preliminarmente che la questione sollevata dal giudice a quo verte sull' interpretazione delle disposizioni del Trattato CE, mentre i fatti di cui è causa si sono svolti il 28 ottobre 1993, cioè tre giorni prima dell' entrata in vigore del Trattato sull' Unione europea. Ebbene, se è vero che l' art. 6 del Trattato CE riprende, in sostanza, il contenuto dell' art. 7 del Trattato CEE e che l' art. 52 non è stato modificato dal Trattato sull' Unione europea, l' art. 8 A costituisce una disposizione nuova che, secondo il parere del detto giudice, potrebbe ostare all' applicazione della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente.

    17 Sembra pertanto che il giudice nazionale possa applicare il principio, riconosciuto dal suo ordinamento nazionale, della retroattività della legge penale più favorevole al reo e, di conseguenza, disapplicare il diritto nazionale se e in quanto contrario alle norme del Trattato.

    18 Occorre quindi risolvere la questione sollevata in quanto spetta al giudice nazionale valutare sia la necessità di una decisione pregiudiziale, onde essere in grado di emettere la sua sentenza, sia la pertinenza delle questioni che egli sottopone alla Corte (v., in particolare, sentenza 23 febbraio 1995, cause riunite C-358/93 e C-416/93, Bordessa e a., Racc. pag. I-361, punto 10).

    Sull' obbligo di sostituire la patente rilasciata da un altro Stato membro

    19 Con la sua questione il giudice nazionale intende accertare, in primo luogo, se allo stato attuale del diritto comunitario e prima dell' attuazione della direttiva 91/439 gli artt. 6, 8 A e 52 del Trattato ostino a che uno Stato membro imponga che il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro sostituisca il detto documento con una patente dello Stato membro ospitante entro un anno dal momento dell' acquisto della residenza abituale nel territorio del detto Stato per ivi continuare a godere del diritto di guidare un autoveicolo.

    20 Al riguardo occorre anzitutto ricordare che, conformemente alla costante giurisprudenza della Corte, l' art. 6 del Trattato, il quale sancisce il principio generale del divieto di discriminazione fondata sulla nazionalità, tende ad applicarsi autonomamente solo nelle situazioni disciplinate dal diritto comunitario per le quali il Trattato non stabilisce norme specifiche di non discriminazione (v., in particolare, sentenza 17 maggio 1994, causa C-18/93, Corsica Ferries, Racc. pag. I-1783, punto 19).

    21 Ebbene, in materia di diritto di stabilimento il principio del divieto di discriminazione è stato attuato e concretizzato dall' art. 52 del Trattato.

    22 Occorre poi rilevare che l' art. 8 A del Trattato, il quale enuncia in chiave generale il diritto, per ogni cittadino dell' Unione, di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, trova specifica riconferma nell' art. 52 del Trattato. Non è quindi necessario pronunciarsi sull' interpretazione dell' art. 8 A se e in quanto la fattispecie principale rientra nella sfera del detto art. 52.

    23 In merito a quest' ultima disposizione, la Corte nella sentenza 28 novembre 1978 (causa 16/78, Choquet, Racc. pag. 2293, punto 4) ha già accertato che le normative in materia di rilascio e riconoscimento reciproco delle patenti di guida da parte degli Stati membri hanno incidenza tanto diretta quanto indiretta sull' esercizio dei diritti garantiti dalle norme del Trattato sulla libera circolazione dei lavoratori, sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione di servizi. Data l' importanza dei mezzi di trasporto individuale, il possesso di una patente di guida riconosciuta valida dallo Stato ospitante può infatti incidere sull' esercizio effettivo di un gran numero di attività professionali, subordinate o autonome, e, più in generale, del diritto alla libera circolazione da parte dei soggetti del diritto comunitario.

    24 Tuttavia, nella medesima motivazione (punto 7) la Corte ha ritenuto che, in considerazione delle esigenze della sicurezza stradale, il puro e semplice riconoscimento delle patenti di guida a favore delle persone le quali decidano di stabilirsi nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la loro patente non poteva essere preso in considerazione senza un sufficiente grado di armonizzazione delle condizioni per il rilascio di queste patenti.

    25 Alla luce di quanto sopra, incombeva al Consiglio l' obbligo di realizzare la detta armonizzazione e di prevedere il riconoscimento reciproco, da parte degli Stati membri, delle patenti di guida da essi rilasciate, al fine di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone derivanti dall' obbligo di munirsi di una patente di guida rilasciata dallo Stato membro ospitante.

    26 Occorre a questo punto rilevare, da un lato, che detti ostacoli saranno totalmente soppressi solo mediante l' applicazione, dal 1 luglio 1996, della direttiva 91/439, il cui art. 1, n. 2, prevede il riconoscimento reciproco, senza formalità alcuna, delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri. D' altra parte, l' obbligo imposto alle persone che si stabiliscono nel territorio di uno Stato membro di sostituire la patente rilasciata da un altro Stato membro con una equipollente dello Stato ospitante costituisce di per sé un ostacolo alla libera circolazione delle persone, come indicato dal Consiglio nel preambolo della detta direttiva.

    27 Tuttavia, in considerazione della complessità della materia e delle differenze esistenti tra le legislazioni degli Stati membri, il Consiglio era autorizzato a procedere gradualmente all' armonizzazione necessaria. Esso era pertanto abilitato a consentire agli Stati membri d' imporre, in via transitoria, il detto obbligo di sostituzione.

    28 Occorre pertanto risolvere la prima parte della questione posta dichiarando che, allo stato attuale del diritto comunitario e prima dell' attuazione della direttiva 91/439, l' art. 52 del Trattato non osta a che uno Stato membro imponga che il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro sostituisca il detto documento con una patente dello Stato membro ospitante entro un anno dal momento dell' acquisto della residenza abituale nel territorio del detto Stato per ivi continuare a godere del diritto di guidare un autoveicolo.

    Sulle sanzioni previste per l' ipotesi di violazione dell' obbligo di sostituzione

    29 In secondo luogo, il giudice nazionale chiede se gli artt. 6, 8 A e 52 del Trattato ostino a che la guida di un autoveicolo da parte di una persona che avrebbe potuto ottenere una patente dello Stato ospitante in sostituzione di quella rilasciata da un altro Stato membro, ma che non abbia proceduto alla detta sostituzione nel termine prescritto, sia equiparata alla guida senza patente e sia di conseguenza penalmente sanzionata con la detenzione o con una pena pecuniaria.

    30 Per le ragioni esposte nei punti 20-22, occorre pronunciarsi solo sull' interpretazione dell' art. 52.

    31 Al riguardo si deve rilevare, anzitutto, che ai sensi delle disposizioni di cui alla direttiva 80/1263 la patente di guida rilasciata da uno Stato membro è riconosciuta dagli altri Stati membri in cui il titolare non risiede abitualmente e, per la durata di un anno, persino dallo Stato nel quale egli stabilisca la sua residenza abituale.

    32 Occorre poi osservare che, se è vero che il detto titolare può essere obbligato a provvedere alla sostituzione della patente per continuare a godere del diritto di guidare autoveicoli nel territorio dello Stato membro ospitante dopo la scadenza del termine di un anno, la sua patente originaria resta valida nello Stato membro che l' ha rilasciata e continua ad essere riconosciuta dagli altri Stati membri.

    33 Infine, anche se è vero che gli Stati membri possono rifiutare la sostituzione della patente in determinate circostanze espressamente previste dalla direttiva, detta facoltà non può ledere il diritto di cui godono i titolari della patente di ottenerne la sostituzione in assenza delle dette circostanze eccezionali.

    34 Ne discende che il rilascio di una patente di guida da parte di uno Stato membro in sostituzione di quella rilasciata da un altro Stato membro non costituisce il fondamento del diritto di condurre un autoveicolo nel territorio dello Stato ospitante, attribuito direttamente dal diritto comunitario, ma l' attestazione dell' esistenza di un simile diritto.

    35 Alla luce di quanto sopra, l' obbligo di sostituzione che gli Stati membri possono imporre in forza della direttiva risponde essenzialmente ad esigenze inerenti alla gestione amministrativa.

    36 In assenza di una disciplina comunitaria in materia, la sanzione per l' ipotesi di violazione di un obbligo del genere rimane di competenza degli Stati membri. Tuttavia, secondo una giurisprudenza consolidata concernente l' inosservanza di formalità richieste per l' accertamento del diritto di soggiorno di un individuo tutelato dal diritto comunitario, gli Stati membri non possono comminare sanzioni sproporzionate che creerebbero un ostacolo alla libera circolazione delle persone e ciò avviene in particolare nel caso di pena detentiva (v., in particolare, sentenza 12 dicembre 1989, causa C-265/88, Messner, Racc. pag. 4209, punto 14). A motivo dell' incidenza che il diritto di condurre un autoveicolo ha per ciò che concerne l' esercizio effettivo dei diritti connessi alla libera circolazione delle persone, le medesime considerazioni si impongono per quanto riguarda la violazione dell' obbligo di sostituire la patente di guida.

    37 E' necessario aggiungere che l' equiparazione della persona che abbia omesso di provvedere alla sostituzione della patente a quella che guidi senza patente, comportando l' applicazione di sanzioni penali, anche se pecuniarie, come quelle previste dalla legislazione nazionale di cui trattasi, sarebbe parimenti sproporzionata alla gravità della detta infrazione, in considerazione delle conseguenze che ne discendono.

    38 Infatti, come rilevato dal giudice a quo, una condanna penale potrebbe avere conseguenze in relazione all' esercizio di un' attività lavorativa autonoma o dipendente, in particolare riguardo all' accesso a talune professioni o funzioni, il che costituirebbe una restrizione ulteriore e duratura della libera circolazione delle persone.

    39 Occorre pertanto risolvere la seconda parte della questione posta dal giudice nazionale dichiarando che l' art. 52 del Trattato osta a che la guida di un autoveicolo da parte di una persona che avrebbe potuto ottenere una patente dello Stato ospitante in sostituzione di quella rilasciata da un altro Stato membro, ma che non abbia proceduto alla detta sostituzione nel termine prescritto, sia equiparata alla guida senza patente e sia di conseguenza penalmente sanzionata con la detenzione o con una pena pecuniaria, in considerazione delle conseguenze che ne discendono, come quelle previste nell' ordinamento giuridico nazionale di cui trattasi.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    40 Le spese sostenute dai governi tedesco, francese e del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE,

    pronunciandosi sulla questione sottopostale dall' Amtsgericht Tiergarten di Berlino con ordinanza 20 maggio 1994, rettificata con ordinanza 26 luglio 1994, dichiara:

    1) Allo stato attuale del diritto comunitario e prima dell' attuazione della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, l' art. 52 del Trattato non osta a che uno Stato membro imponga che il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro sostituisca il detto documento con una patente dello Stato membro ospitante entro un anno dal momento dell' acquisto della residenza abituale nel territorio del detto Stato per ivi continuare a godere del diritto di guidare un autoveicolo.

    2) L' art. 52 del Trattato osta a che la guida di un autoveicolo da parte di una persona che avrebbe potuto ottenere una patente dello Stato ospitante in sostituzione di quella rilasciata da un altro Stato membro, ma che non abbia proceduto a detta sostituzione nel termine prescritto, sia equiparata alla guida senza patente e sia di conseguenza penalmente sanzionata con la detenzione o con una pena pecuniaria, in considerazione delle conseguenze che ne discendono, come quelle previste nell' ordinamento giuridico nazionale di cui trattasi.

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