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Documento 61994CJ0221

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 novembre 1996.
Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo.
Inadempimento - Mancata attuazione della direttiva 91/263/CEE - Telecomunicazioni - Apparecchiature terminali di telecomunicazioni - Reciproco riconoscimento della loro conformità.
Causa C-221/94.

Raccolta della Giurisprudenza 1996 I-05669

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1996:424

61994J0221

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 novembre 1996. - Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo. - Inadempimento - Mancata attuazione della direttiva 91/263/CEE - Telecomunicazioni - Apparecchiature terminali di telecomunicazioni - Reciproco riconoscimento della loro conformità. - Causa C-221/94.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-05669


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Ravvicinamento delle legislazioni ° Apparecchiature terminali di telecomunicazioni ° Direttiva 91/263 ° Attuazione da parte degli Stati membri ° Norme nazionali che si limitano a recepire sic et simpliciter il testo della direttiva 86/361 concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell' omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni ° Insufficienza

[Direttive del Consiglio 86/361/CEE e 91/263/CEE]

2. Atti delle istituzioni ° Direttive ° Attuazione da parte degli Stati membri ° Insufficienza di una prassi conforme alle prescrizioni della direttiva ° Insufficienza di una bozza di progetto di regolamento nazionale

(Trattato CE, art. 189, terzo comma)

Massima


1. Norme nazionali che si limitano a recepire sic et simpliciter il testo della direttiva 86/361, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell' omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, non costituiscono attuazione sufficiente della direttiva 91/263 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità. Infatti, tra la direttiva 86/361 e la direttiva 91/263 sussistono evidenti differenze, dalle quali emerge che uno Stato membro non può assumere di aver attuato la seconda per il semplice fatto di aver provveduto alla trasposizione della prima. Così, tra l' altro, la direttiva 91/263 costituisce, rispetto alla direttiva 86/361, una fase successiva finalizzata al pieno riconoscimento reciproco delle omologazioni delle apparecchiature terminali, il suo obiettivo è più ampio e il suo ambito di applicazione più vasto di quelli della direttiva 86/361; essa prescrive tre requisiti che devono essere soddisfatti dalle apparecchiature terminali e che non figurano nell' elenco dei requisiti essenziali di cui alla direttiva 83/361 ed ha istituito, per le apparecchiature terminali conformi ai requisiti posti dalla direttiva, un marchio CE non previsto dalla direttiva 86/361.

2. La conformità di una prassi alle norme imperative di tutela dettate da una direttiva non dispensa dall' obbligo di recepire la direttiva stessa nell' ordinamento interno mediante disposizioni atte a delineare situazioni abbastanza precise, chiare e trasparenti per consentire ai singoli di conoscere i propri diritti ed obblighi. Del pari, l' esistenza di una bozza di progetto di regolamento non è circostanza idonea a garantire l' attuazione di una direttiva.

Parti


Nella causa C-221/94,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Anders C. Jessen, membro del servizio giuridico, e Jean-Francis Pasquier, funzionario nazionale in distacco presso lo stesso servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Granducato di Lussemburgo, rappresentato dal signor Nicolas Schmit, direttore delle relazioni economiche internazionali e della cooperazione presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede di questo stesso ministero,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, astenendosi dall' adottare entro il termine stabilito le norme legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 1991, 91/263/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 128, pag. 1), in via principale, e dall' informare immediatamente la Commissione dell' adozione di tali provvedimenti, in subordine, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva e in particolare dell' art. 17 della medesima,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione (relatore), J.L. Murray, C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn e H. Ragnemalm, giudici,

avvocato generale: C.O. Lenz

cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

vista la relazione d' udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 13 giugno 1996, nel corso della quale il Granducato di Lussemburgo era rappresentato dall' avv. Patrick Kinsch, del foro di Lussemburgo, e la Commissione dal signor Jean-Francis Pasquier,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 12 settembre 1996,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 28 luglio 1994, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, astenendosi dall' adottare entro il termine stabilito le norme legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 1991, 91/263/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 128, pag. 1), in via principale, e dall' informare immediatamente la Commissione dell' adozione di tali provvedimenti, in subordine, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva e in particolare dell' art. 17 della medesima.

2 Come emerge dal suo titolo, la direttiva 91/263 è intesa a conseguire il ravvicinamento delle normative degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità. In forza dell' art. 17 di questa direttiva, gli Stati membri erano tenuti ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro il 6 novembre 1992 e ad informarne immediatamente la Commissione.

3 Non avendo ricevuto dal governo lussemburghese alcuna comunicazione dei provvedimenti adottati, la Commissione ha intimato al medesimo, con lettera 21 dicembre 1992, di presentare le sue osservazioni ai sensi dell' art. 169 del Trattato.

4 In mancanza di risposta, il 7 febbraio 1994 la Commissione ha inviato al governo lussemburghese un parere motivato con il quale lo ha invitato ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva 91/263 entro un termine di due mesi decorrente dalla sua notificazione. Poiché anche questo parere è rimasto privo di risposta, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

5 Dinanzi alla Corte il governo lussemburghese fa valere, in primo luogo, che la direttiva 91/263 trovava già applicazione, in quanto il regolamento granducale 15 dicembre 1988, recante attuazione della direttiva del Consiglio 24 luglio 1986, 86/361/CEE, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell' omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (GU L 217, pag. 21), già disciplinava la materia oggetto della direttiva 91/263.

6 Il governo convenuto si richiama, in secondo luogo, a una legge 10 agosto 1992, istitutiva dell' azienda delle poste e telecomunicazioni, che avrebbe trasformato la precedente amministrazione delle poste e telecomunicazioni in un' azienda pubblica che godrebbe di autonomia finanziaria ed amministrativa e sarebbe dotata di personalità giuridica. Esso sostiene che questa legge ha istituito un' autorità regolamentare nazionale distinta dall' operatore e che la politica del Granducato in materia è sempre stata liberale. Da ultimo fa rilevare che esiste già un disegno di legge inteso a dare attuazione alla direttiva 91/263, nonché alla direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/97/CEE, che integra la direttiva 91/263/CEE per quanto attiene alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite (GU L 290, pag. 1).

7 Sulla scorta di queste considerazioni, il governo lussemburghese ritiene che il risultato perseguito dalla direttiva 91/263 venga attualmente conseguito e che i principi di quest' ultima direttiva, vale a dire la libera circolazione delle apparecchiature terminali e il reciproco riconoscimento della loro conformità, siano rispettati dal Granducato.

Sul regolamento granducale 15 dicembre 1988

8 Poiché il regolamento granducale 15 dicembre 1988 ha dato attuazione alla direttiva 86/361 recependone alla lettera l' intero testo nell' allegato, occorre preliminarmente procedere ad un esame degli obiettivi e delle disposizioni di quest' ultima direttiva e della direttiva 91/263 per accertare se, dando attuazione alla prima, il Granducato di Lussemburgo abbia adottato i provvedimenti necessari per attuare la seconda.

9 Risulta dal quinto 'considerando' della direttiva 86/361 che "il reciproco riconoscimento dell' omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni costituisce un importante obiettivo per l' instaurazione di un mercato aperto ed unificato per dette apparecchiature". Dal sesto 'considerando' della stessa direttiva emerge che questo obiettivo può essere conseguito solo per fasi successive, per via dell' esistenza negli Stati membri di situazioni diverse e di vincoli tecnici ed amministrativi.

10 Il settimo 'considerando' della direttiva 86/361 individua nel riconoscimento reciproco delle prove di conformità sulle apparecchiature terminali di telecomunicazioni prodotte in serie la prima fase del reciproco riconoscimento dell' omologazione delle dette apparecchiature. In tale prospettiva, l' art. 1 della direttiva dispone che "gli Stati membri attuano il reciproco riconoscimento dei risultati delle prove di conformità a specificazioni comuni di conformità delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni prodotte in serie, conformemente alle modalità stabilite nella presente direttiva".

11 Ai sensi dell' art. 7, nn. 1 e 2, della direttiva 86/361, gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorità competenti nel proprio territorio a rilasciare le omologazioni di apparecchiature terminali, nonché i laboratori riconosciuti per verificare la conformità delle apparecchiature terminali alle specificazioni comuni di conformità di cui all' art. 2, punto 13, di questa direttiva. Tali laboratori sono altresì competenti per rilasciare, eventualmente, i certificati di conformità previsti all' art. 7, n. 3, sui quali sono riportati tutti i dati risultanti dalle misure.

12 Tuttavia, anche se la direttiva 86/361 persegue il reciproco riconoscimento e l' armonizzazione delle norme di conformità, rimane sempre indispensabile, come ha rilevato l' avvocato generale al paragrafo 12 delle sue conclusioni, procedere ad un' omologazione in ciascuno Stato membro, dal momento che il riconoscimento nell' altro Stato membro si applica solo al risultato delle prove.

13 Infine, l' art. 9 della direttiva 86/361 affida alla Commissione il compito di esaminare le modalità della seconda fase della realizzazione di un mercato senza frontiere interne delle apparecchiature terminali, comprendente in particolare l' attuazione del reciproco riconoscimento delle omologazioni nonché la presentazione al Consiglio di proposte in materia.

14 Per quanto riguarda la direttiva 91/263, nel suo primo 'considerando' si rileva che la direttiva 86/361 ha previsto all' art. 9 una fase successiva intesa al pieno riconoscimento reciproco dell' omologazione delle apparecchiature terminali. Questa constatazione costituisce un indizio evidente delle differenze esistenti tra le due direttive.

15 Occorre peraltro rilevare come l' obiettivo della direttiva 91/263 sia più ampio di quello della direttiva 86/361, vale a dire il pieno riconoscimento reciproco dell' omologazione delle apparecchiature terminali affinché ogni apparecchiatura terminale di cui trattasi riceva un' unica omologazione valida nell' intera Comunità. Del pari, l' ambito di applicazione della direttiva 91/263 è più vasto di quello della direttiva 86/361, comprendendo sia le apparecchiature terminali destinate ad essere collegate ad una rete pubblica di telecomunicazioni (art. 1) sia le apparecchiature che possono essere collegate ad una rete pubblica, ma non sono destinate a tale scopo (art. 2).

16 L' art. 3 della direttiva 91/263 fa obbligo agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie affinché le apparecchiature terminali possano essere immesse sul mercato e messe in servizio soltanto se soddisfano i requisiti fissati dalla direttiva quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza ed utilizzate conformemente alla loro destinazione. Ne consegue che la direttiva prevede il riconoscimento non soltanto dei risultati delle prove effettuate negli altri Stati membri, ma altresì delle omologazioni.

17 Inoltre, le apparecchiature terminali devono soddisfare tre requisiti enunciati all' art. 4, primo comma, lett. c), e) e f), vale a dire la compatibilità elettromagnetica, l' efficace utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze e l' interfunzionamento di apparecchiature terminali con le apparecchiature della rete pubblica di telecomunicazioni al fine di realizzare, modificare, tariffare, mantenere e interrompere collegamenti reali o virtuali. Tali requisiti non figurano nell' elenco dei requisiti essenziali di cui all' art. 2, punto 17, della direttiva 83/361.

18 Allorché un' apparecchiatura terminale soddisfa le prescrizioni della direttiva 91/263, gli Stati membri non possono ostacolarne l' immissione sul mercato, la libera circolazione e l' uso nel loro territorio (art. 5). Va altresì rilevato che gli Stati membri devono presumere conformi ai requisiti essenziali di cui all' art. 4, primo comma, lett. a) e b), le apparecchiature terminali conformi alle norme nazionali che applicano le corrispondenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale. Inoltre, l' art. 6, n. 2, della direttiva 91/263 prevede l' adozione da parte della Commissione di misure relative ai requisiti essenziali indicati nella direttiva.

19 La direttiva 91/263 ha inoltre istituito un marchio CE, non previsto dalla direttiva 86/361, per le apparecchiature terminali conformi ai requisiti posti dalla direttiva.

20 Alla luce di queste considerazioni, è evidente che le norme nazionali che si sono limitate a recepire sic et sempliciter il testo della direttiva 86/361 non costituiscono attuazione sufficiente della direttiva 91/263.

Sulla legge 10 agosto 1992

21 Come ha rilevato l' avvocato generale al paragrafo 25 delle sue conclusioni, la separazione tra l' impresa offerente di beni e servizi nel settore delle telecomunicazioni e l' autorità competente per il rilascio delle omologazioni era già obbligatoria in forza dell' art. 6 della direttiva della Commissione 16 maggio 1988, 88/301/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati di terminali di telecomunicazioni (GU L 131, pag. 73). Alla luce delle considerazioni che precedono, è evidente che la portata e l' obiettivo della direttiva 91/263 vanno oltre le norme nazionali vigenti in materia. Conseguentemente, questo argomento deve essere disatteso.

Sulla politica liberale perseguita dal Granducato di Lussemburgo e sul progetto di regolamento granducale

22 Per quanto riguarda l' argomentazione del governo lussemburghese relativa alla politica liberale che verrebbe attuata in materia di apparecchiature terminali, è sufficiente rilevare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, la conformità di una prassi alle norme imperative di tutela dettate da una direttiva non dispensa dall' obbligo di recepire la direttiva stessa nell' ordinamento interno mediante disposizioni atte a delineare situazioni abbastanza precise, chiare e trasparenti per consentire ai singoli di conoscere i propri diritti ed obblighi (v. segnatamente, in tal senso, sentenza 30 maggio 1991, causa C-361/88, Commissione/Germania, Racc. pag. I-2567, punto 24). Va altresì ricordato che l' esistenza di una bozza di progetto di regolamento non è circostanza idonea a garantire l' attuazione della direttiva 91/263.

23 Ciò premesso, si deve constatare che, astenendosi dall' adottare entro il termine stabilito le norme legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 91/263, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva e in particolare dell' art. 17 della medesima.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

24 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il convenuto è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Astenendosi dall' adottare entro il termine stabilito le norme legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 1991, 91/263/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva e in particolare dell' art. 17 della medesima.

2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

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