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Documento 61994CJ0164

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 1. febbraio 1996.
Georgios Aranitis contro Land Berlin.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberverwaltungsgericht Berlin - Germania.
Sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore - Subordinazione indiretta alle norme nazionali - Professione regolamentata.
Causa C-164/94.

Raccolta della Giurisprudenza 1996 I-00135

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1996:23

61994J0164

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 1. febbraio 1996. - Georgios Aranitis contro Land Berlin. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberverwaltungsgericht Berlin - Germania. - Sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore - Subordinazione indiretta alle norme nazionali - Professione regolamentata. - Causa C-164/94.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-00135


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Libera circolazione delle persone ° Libertà di stabilimento ° Lavoratori ° Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni ° Campo di applicazione della direttiva 89/48 ° Nozione di "professione regolamentata" ° Professione che non costituisce oggetto di alcuna disposizione circa le condizioni di accesso o di esercizio, ma che presuppone di fatto per il suo esercizio una previa formazione sancita da un determinato diploma ° Esclusione

[Direttiva del Consiglio 89/48/CEE, art. 1, lett. c) e d)]

2. Libera circolazione delle persone ° Libertà di stabilimento ° Lavoratori ° Accesso alle varie professioni ° Obbligo degli Stati membri di prendere in considerazione i diplomi, le cognizioni, le qualifiche e altri titoli conseguiti nello Stato membro di provenienza

(Trattato CEE, artt. 6, 48 e 52)

Massima


1. Il combinato disposto delle lett. c) e d) dell' art. 1 della direttiva del Consiglio 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, dev' essere interpretato nel senso che una professione non può essere definita regolamentata quando nessuna disposizione di legge, di regolamento o amministrativa disciplini nello Stato membro ospitante l' accesso alla detta professione, il suo esercizio o una delle sue modalità di esercizio, anche se l' unica formazione che consenta di esercitarla sia costituita da un ciclo di studi superiori di almeno quattro anni e mezzo, sancito da un diploma e, di conseguenza, soltanto i titolari di tale diploma di studi superiori si presentino, di norma, sul mercato del lavoro ed esercitino nel detto Stato tale professione. Ne consegue che una professione come quella di geologo in Germania non può essere considerata regolamentata ai sensi della detta direttiva.

2. Gli artt. 6, 48 e 52 del Trattato CE devono essere interpretati nel senso che le competenti autorità di uno Stato membro, quando viene loro presentata una domanda di autorizzazione all' esercizio di una professione l' accesso alla quale è, secondo la normativa nazionale, subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, debbono prendere in considerazione i diplomi, i certificati e gli altri titoli che l' interessato ha acquisito ai fini dell' esercizio della medesima professione in un altro Stato membro procedendo ad un raffronto tra le competenze attestate da questi diplomi e le cognizioni e qualifiche richieste dalle norme nazionali.

Altrettanto vale per le attività professionali le cui condizioni di accesso o di esercizio non sono subordinate, per effetto di disposizioni normative, al possesso di un diploma. In tali situazioni, le autorità competenti dello Stato membro ospitante incaricate della classificazione dei cittadini di altri Stati membri, dalla quale dipenderà la possibilità per i detti cittadini di trovare lavoro nello Stato membro ospitante, debbono prendere in considerazione, al momento di procedere a tale classificazione, i diplomi, le cognizioni, le qualifiche e gli altri titoli che l' interessato ha acquisito allo scopo di esercitare una professione nel suo Stato membro di origine o di provenienza.

Parti


Nel procedimento C-164/94,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dall' Oberverwaltungsgericht di Berlino nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Georgios Aranitis

e

Land di Berlino,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 1, lett. c) e d), e 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, F.A. Schockweiler, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray (relatore) e H. Ragnemalm, giudici,

avvocato generale: P. Léger

cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

° per il governo tedesco, dai signori Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, e Bernd Kloke, Regierungsrat presso il medesimo ministero, in qualità di agenti;

° per il governo ellenico, dalle signore Evi Skandalou, collaboratore giuridico di seconda classe presso il servizio giuridico speciale per le Comunità europee del ministero degli Affari esteri, e Stamatina Vodina, collaboratore scientifico specializzato dello stesso servizio, in qualità di agenti;

° per il governo italiano, dal signor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, assistito dal signor Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, in qualità di agente;

° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Marie-José Jonczy e dal signor Juergen Grunwald, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali del signor Aranitis, rappresentato dalla signora Uwe Mertens, del foro di Wittenberg, del governo tedesco, rappresentato dal signor Bernd Kloke, del governo ellenico, rappresentato dalle signore Evi Skandalou e Stamatina Vodina, del governo italiano, rappresentato dal signor Pier Giorgio Ferri, e della Commissione, rappresentata dal signor Juergen Grunwald, all' udienza del 14 settembre 1995,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 26 ottobre 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 25 aprile 1994, pervenuta alla Corte il 16 giugno successivo, l' Oberverwaltungsgericht di Berlino ha posto, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt. 1, lett. c) e d), e 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16; in prosieguo: la "direttiva").

2 Le dette questioni sono state sollevate nel contesto di una controversia tra il signor Aranitis (in prosieguo: il "ricorrente") e il Land di Berlino, avente ad oggetto il rifiuto di quest' ultimo di riconoscere l' equivalenza tra il diploma greco che sanziona la fine di un ciclo di studi superiori in geologia e il diploma tedesco comparabile che sanziona la fine del ciclo di formazione e di autorizzare, quindi, il ricorrente a fare uso del grado corrispondente al diploma tedesco, cioè "Diplom-Geologe".

3 La direttiva enuncia le circostanze in cui uno Stato membro è tenuto a riconoscere l' equivalenza tra i diplomi di insegnamento superiore rilasciati nel territorio di un altro Stato membro e quelli rilasciati nel suo stesso territorio. Secondo l' art. 2, secondo comma, essa non si applica alle professioni contemplate da una direttiva specifica che istituisca fra gli Stati membri il reciproco riconoscimento dei diplomi.

4 Ai sensi dell' art. 2, primo comma, della detta direttiva, questa si applica a qualunque cittadino di uno Stato membro che intenda esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, "una professione regolamentata" in uno Stato membro ospitante.

5 L' art. 1, lett. b), della direttiva, definisce come Stato membro ospitante lo Stato "nel quale un cittadino di un altro Stato membro chiede di esercitare una professione ivi regolamentata senza aver ottenuto nello stesso il suo diploma o avervi esercitato per la prima volta la professione in questione".

6 Secondo l' art. 1, lett. c), della stessa direttiva, si considera "professione regolamentata", l' attività o l' insieme delle attività professionali regolamentate che costituiscono questa professione in uno Stato membro. L' art. 1, lett. d), definisce l' "attività professionale regolamentata" come "un' attività professionale per la quale l' accesso alla medesima o l' esercizio o una delle modalità di esercizio dell' attività in uno Stato membro siano subordinati, direttamente o indirettamente, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un diploma".

7 Il settimo 'considerando' della direttiva precisa che la nozione di attività professionale regolamentata non è limitata alle attività professionali il cui accesso sia subordinato in uno Stato membro al possesso di un diploma, ma si applica anche ad un' attività professionale alla quale si possa accedere liberamente, qualora sia esercitata con un titolo professionale riservato a coloro che soddisfano talune condizioni necessarie per la qualifica.

8 A un cittadino di uno Stato membro che soddisfa le condizioni di accesso a una professione regolamentata nel territorio di uno Stato membro ospitante o quelle necessarie per il suo esercizio, l' art. 7 della direttiva concede un doppio diritto: da un lato, quello di fregiarsi del titolo professionale dello Stato membro ospitante che corrisponde a tale professione (n. 1) e, dall' altro, quello di avvalersi del suo legittimo titolo di studio dello Stato membro di origine o di provenienza, e, eventualmente, della relativa abbreviazione nella lingua di tale Stato (n. 2).

9 Il ricorrente, è un cittadino greco. A conclusione di quattro anni di studi di geologia in un' università greca conseguiva, nel 1979, il diploma di "Ptichiouchos Geologos". Dal 1977 al 1990, salvo un periodo di due anni durante il quale aveva prestato servizio militare, aveva lavorato in Grecia come geologo.

10 Nel maggio 1990, il ricorrente si recava a Berlino per esercitarvi la sua professione. Per motivi che non sono stati chiariti e per i quali non è stata data alcuna giustificazione, l' Arbeitsamt (ufficio del lavoro) lo classificava come "ausiliario non qualificato". Nel corso dell' udienza, tale classificazione veniva definita "infelice" dal governo tedesco.

11 Il ricorrente, successivamente, chiedeva alla Senatsverwaltung fuer Wissenschaft und Forschung (in prosieguo: la "Senatsverwaltung") che fosse constatata l' equivalenza del suo diploma greco con il diploma tedesco comparabile di fine del ciclo di formazione. La Senatsverwaltung riteneva che il ricorrente non potesse avvalersi della direttiva perché essa riguardava unicamente l' accesso alle professioni regolamentate, tra le quali in Germania non figura la professione di geologo. Pertanto, lo autorizzava soltanto a far uso del grado corrispondente al suo diploma, nella forma greca originale e aggiungeva, nel certificato di autorizzazione, tra parentesi, la traduzione letterale "Diplomierter Geologe" (geologo diplomato).

12 Il ricorrente presentava avverso tale decisione un ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht di Berlino. Nel contesto di tale ricorso sosteneva che la professione di "Diplom-Geologe" era una professione regolamentata ai sensi della direttiva, poiché quest' ultima riguarderebbe tutte le professioni il cui accesso è subordinato, in uno Stato membro, al possesso di un diploma o che, in ogni caso, sono esercitate sotto un titolo professionale riservato alle persone in possesso di determinate qualifiche.

13 Con decisione 19 dicembre 1991, il Verwaltungsgericht respingeva il detto ricorso e confermava la decisione della Senatsverwaltung che metteva in dubbio che la professione di geologo potesse essere considerata una professione regolamentata ai sensi della direttiva. Concludeva che il titolo di "Diplom-Geologe" non era un titolo professionale ai sensi dell' art. 7, n. 1, della direttiva, bensì la denominazione che contraddistingue, in quanto grado accademico, il diploma di fine del ciclo di formazione ai sensi dell' art. 7, n. 2, della direttiva. Pertanto il ricorrente, a parere del Verwaltungsgericht, poteva solo pretendere di fregiarsi del titolo di studi conseguito nel suo paese di origine, nella lingua di tale Stato.

14 Il ricorrente interponeva appello avverso tale decisione dinanzi all' Oberverwaltungsgericht di Berlino.

15 Ritenendo che, per dirimere la controversia, si rendeva necessario ricorrere all' interpretazione della direttiva e, in particolare, della nozione di "professione regolamentata" ivi figurante, l' Oberverwaltungsgericht di Berlino ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se il combinato disposto delle lett. c) e d) dell' art. 1 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, debba essere interpretato nel senso che si è in presenza di una professione regolamentata anche qualora non vi siano norme che disciplinano l' accesso alla professione e il suo esercizio, e tuttavia esista per detta professione soltanto una formazione sanzionata da un diploma in esito ad un ciclo di studi superiore di almeno quattro anni e mezzo, talché sul mercato del lavoro, in ultima analisi, si presentano come candidati e in pratica esercitano tale professione soltanto coloro che posseggono detto diploma di studi superiori.

2) Nel caso di risposta affermativa alla questione sub 1: se, ricorrendo i presupposti indicati nella seconda parte della questione sub 1, il titolo di studio 'Diplom (...)' (in questo caso 'Geologe' ) sia nello stesso tempo titolo professionale ai sensi dell' art. 7, n. 1, della direttiva, allorché non vi sia nessun altro titolo professionale disciplinato o tutelato per legge".

Sulla prima questione

16 Ai fini della soluzione della prima questione, occorre stabilire se la controversia di cui alla causa principale riguardi una professione regolamentata ai sensi della direttiva.

17 Dai citati artt. 1, lett. b), e 2 emerge che la direttiva si applica a qualunque cittadino di uno Stato membro che intenda esercitare come lavoratore autonomo o subordinato una professione regolamentata nello Stato membro ospitante. E' pertanto la situazione dello Stato membro ospitante quella che determina se le disposizioni della direttiva siano di applicazione nel caso considerato.

18 Inoltre, dall' art. 1, lett. c) e d), emerge che la direttiva si applica unicamente alle professioni regolamentate e che costituisce una tale professione un' attività le cui modalità di accesso o di esercizio siano direttamente o indirettamente disciplinate da norme di natura giuridica cioè da disposizioni di legge, di regolamento o amministrative.

19 L' accesso a una professione o l' esercizio della medesima deve considerarsi direttamente disciplinato da norme giuridiche qualora disposizioni di legge, di regolamento o amministrative dello Stato membro ospitante istituiscano un regime che produce l' effetto di riservare espressamente tale attività professionale alle persone che soddisfano a talune condizioni e di vietare l' accesso a quelle che non vi soddisfino.

20 Nella specie, nella prima questione pregiudiziale il giudice a quo precisa che la professione di geologo in Germania non è regolamentata, poiché "non esistono norme che disciplinano l' accesso alla professione e il suo esercizio". Si deve pertanto considerare che una professione come quella di geologo in Germania non può essere considerata una professione direttamente regolamentata ai sensi della direttiva.

21 Si deve allora esaminare se l' accesso a una siffatta professione o il suo esercizio vada considerato indirettamente regolamentato ai sensi dell' art. 1, lett. d), della direttiva.

22 Per quanto nessuna disposizione di legge regoli nello Stato ospitante l' accesso alla professione considerata o il suo esercizio, in realtà solo i detentori del titolo di "Diplom-Geologe" si presentano di norma sul mercato del lavoro. Anzi, secondo il ricorrente, i datori di lavoro tedeschi cercano solo candidati in possesso del grado di "Diplom-Geologe". In tali circostanze, le persone che esercitano la professione di geologo sono quasi sempre in possesso di tale diploma.

23 Il fatto che solo i titolari di un diploma specifico di insegnamento superiore si presentino sul mercato del lavoro dello Stato ospitante e che pressoché nessun' altra persona vi eserciti tale professione non è sufficiente per considerare tale professione regolamentata. La questione se una professione sia regolamentata, dipende dalla situazione giuridica esistente nello Stato membro ospitante e non dalle condizioni del mercato del lavoro in detto Stato membro.

24 Dagli atti emerge che nello Stato membro ospitante non esiste alcuna disposizione di legge, regolamento o amministrativa che disciplini in modo indiretto l' accesso alla professione di geologo. Si deve pertanto considerare che una professione come quella di geologo in Germania non può essere considerata indirettamente regolamentata ai sensi della direttiva.

25 Il governo italiano ritiene che la decisione dell' Arbeitsamt di classificare il ricorrente come lavoratore ausiliario non qualificato dimostri a sufficienza che il mercato del lavoro tedesco è, per quanto riguarda l' attività di geologo, indirettamente regolamentata tramite disposizioni di legge, di regolamento o amministrative, che si ripercuotono sul comportamento del servizio pubblico in modo da escludere da tale professione o, in ogni caso, da ostacolare chi non sia in possesso di un diploma ("Diplom-Geologe") conseguito in Germania.

26 Tale argomento dev' essere disatteso.

27 Una decisione, quale quella adottata dall' Arbeitsamt, di classificare il ricorrente come "ausiliario non qualificato" non consente di ritenere che la professione considerata sia indirettamente regolamentata. Benché non siano mai state chiarite le ragioni che hanno motivato tale decisione, nulla sta a indicare che essa si inserisca nel contesto di un controllo legale indiretto sull' accesso a tale professione o sul suo esercizio in Germania.

28 Anzi, la decisione della Senatsverwaltung di autorizzare il ricorrente a far uso del suo titolo nella versione greca, come pure il fatto che essa ha aggiunto, sul certificato di autorizzazione, la traduzione letterale "Diplomierter Geologe" tra parentesi, sta a dimostrare che in Germania non esiste alcuna regolamentazione indiretta della professione di geologo.

29 Dal momento che non esistono norme di legge che fissino in maniera diretta o indiretta il contesto di una professione nello Stato membro ospitante, le disposizioni della direttiva non possono trovare applicazione.

30 Al fine di fornire al giudice a quo una soluzione esauriente, si deve tuttavia aggiungere che, anche se la direttiva non trova applicazione, l' art. 7 del Trattato CEE, divenuto l' art. 6 del Trattato CE, vieta agli Stati membri di porre in essere discriminazioni fondate sulla nazionalità. Per di più, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare, secondo l' art. 48 del Trattato CE, la libera circolazione dei lavoratori nella Comunità nonché, secondo l' art. 52 del Trattato CE, la loro libertà di stabilimento.

31 Secondo la costante giurisprudenza, le competenti autorità di uno Stato membro, quando viene loro presentata una domanda di autorizzazione all' esercizio di una professione il cui accesso è, secondo la normativa nazionale, subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, debbono prendere in considerazione i diplomi, i certificati e gli altri titoli che l' interessato ha acquisito ai fini dell' esercizio della medesima professione in un altro Stato membro procedendo ad un raffronto tra le competenze attestate da questi diplomi e le conoscenze e qualifiche richieste dalle norme nazionali (v., in particolare, sentenze 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou, Racc. pag. I-2357, punto 16, e 7 maggio 1992, causa C-104/91, Aguirre Borrell e a., Racc. pag. I-3003, punto 11).

32 Altrettanto vale per le attività professionali le cui condizioni di accesso o di esercizio non sono subordinate, per effetto di disposizioni normative, al possesso di un diploma. In tali situazioni, le autorità competenti dello Stato membro ospitante, incaricate della classificazione dei cittadini di altri Stati membri dalla quale dipenderà la possibilità per i detti cittadini di trovare lavoro nello Stato membro ospitante, debbono prendere in considerazione, al momento di procedere a tale classificazione, i diplomi, le conoscenze, le qualifiche e gli altri titoli che l' interessato ha acquisito allo scopo di esercitare una professione nel suo Stato membro di origine o di provenienza.

33 Alla luce di quanto sopra, si deve constatare che il combinato disposto delle lett. c) e d) dell' art. 1 della direttiva dev' essere interpretato nel senso che una professione non può essere definita regolamentata quando nessuna disposizione di legge, di regolamento o amministrativa regoli nello Stato membro ospitante l' accesso alla detta professione, il suo esercizio o una delle sue modalità di esercizio, anche se l' unica formazione che vi conduca sia costituita da un ciclo di studi superiori di almeno quattro anni e mezzo, sanzionato da un diploma e, di conseguenza, soltanto i titolari di tale diploma di studi superiori si presentino, di norma, sul mercato del lavoro ed esercitino nel detto Stato tale professione.

Sulla seconda questione

34 Considerata la soluzione data alla prima questione, non va statuito sulla seconda questione.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

35 Le spese sostenute dai governi tedesco, greco e italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall' Oberverwaltungsgericht di Berlino con ordinanza 25 aprile 1994, dichiara:

Il combinato disposto delle lett. c) e d) dell' art. 1 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, dev' essere interpretato nel senso che una professione non può essere definita regolamentata quando nessuna disposizione di legge, di regolamento o amministrativa regoli nello Stato membro ospitante l' accesso alla detta professione, il suo esercizio o una delle sue modalità di esercizio, anche se l' unica formazione che vi conduca sia costituita da un ciclo di studi superiori di almeno quattro anni e mezzo, sanzionato da un diploma e, di conseguenza, soltanto i titolari di tale diploma di studi superiori si presentino, di norma, sul mercato del lavoro ed esercitino nel detto Stato tale professione.

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