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Documento 61994CJ0206
Judgment of the Court of 2 May 1996. # Brennet AG v Vittorio Paletta. # Reference for a preliminary ruling: Bundesarbeitsgericht - Germany. # Social security - Recognition of incapacity for work. # Case C-206/94.
Sentenza della Corte del 2 maggio 1996.
Brennet AG contro Vittorio Paletta.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesarbeitsgericht - Germania.
Previdenza sociale - Riconoscimento dell'inabilità al lavoro.
Causa C-206/94.
Sentenza della Corte del 2 maggio 1996.
Brennet AG contro Vittorio Paletta.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesarbeitsgericht - Germania.
Previdenza sociale - Riconoscimento dell'inabilità al lavoro.
Causa C-206/94.
Raccolta della Giurisprudenza 1996 I-02357
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1996:182
Sentenza della Corte del 2 maggio 1996. - Brennet AG contro Vittorio Paletta. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesarbeitsgericht - Germania. - Previdenza sociale - Riconoscimento dell'inabilità al lavoro. - Causa C-206/94.
raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-02357
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Assicurazione malattia ° Lavoratore che soggiorna in uno Stato membro diverso dallo Stato competente ° Diritto alle prestazioni rese necessarie dal suo stato di salute ° Portata ° Prestazioni in denaro destinate a compensare la perdita di retribuzione del lavoratore malato ° Inclusione ° Versamento della retribuzione dopo il verificarsi dell' inabilità ° Irrilevanza
[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 22, n. 1, lett. a), punto ii)]
2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Assicurazione malattia ° Lavoratore che soggiorna in uno Stato membro diverso dallo Stato competente ° Inabilità al lavoro ° Riconoscimento obbligatorio ° Limiti ° Produzione, da parte del datore di lavoro, di elementi di prova che consentono di accertare la sussistenza di un comportamento abusivo o fraudolento del lavoratore ° Ammissibilità ° Obbligo del lavoratore di produrre ulteriori prove ° Inammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 574/72, art. 18, nn. 1-5)
1. L' art. 22, n. 1, lett. a), punto ii), del regolamento n. 1408/71 va interpretato nel senso che si riferisce ad una normativa nazionale secondo la quale il lavoratore, in caso di inabilità al lavoro, ha diritto alla conservazione della retribuzione durante un determinato periodo, anche se la retribuzione spetta solo un certo tempo dopo il verificarsi dell' inabilità.
Infatti, stabilendo la condizione che lo stato di salute dell' infermo necessiti di "prestazioni immediate", tale norma prescrive che si constati la necessità, sotto il profilo sanitario, di prestazioni immediate e non si riferisce soltanto alle "prestazioni in natura" immediatamente necessarie, ma implica inoltre che, in caso d' urgenza, l' interessato possa fruire anche delle "prestazioni in denaro" corrispondenti, che sono essenzialmente destinate a compensare la perdita di retribuzione del lavoratore malato e, quindi, mirano a garantirgli la sussistenza che, altrimenti, potrebbe risultarne compromessa.
2. L' interpretazione data dalla Corte all' art. 18, nn. 1-5, del regolamento n. 574/72 nella sentenza 3 giugno 1992 (causa C-45/90, Paletta), secondo cui l' ente competente, anche nel caso in cui sia il datore di lavoro e non un ente previdenziale, è vincolato, in fatto e in diritto, dagli accertamenti effettuati dall' ente del luogo di residenza o di soggiorno in merito al sopraggiungere e alla durata dell' inabilità al lavoro, qualora non faccia visitare l' interessato da un medico di propria scelta a norma del n. 5 dello stesso articolo, non implica che sia vietato al datore di lavoro fornire gli elementi di prova che consentiranno, eventualmente, al giudice nazionale di accertare la sussistenza di un comportamento abusivo o fraudolento risultante dal fatto che il lavoratore, nonostante dichiari un' inabilità al lavoro comprovata conformemente al predetto art. 18, non è stato malato. Nessuno può infatti avvalersi abusivamente o fraudolentemente del diritto comunitario.
Per contro, quando il datore di lavoro invoca e prova circostanze che giustificano seri dubbi sull' asserita inabilità al lavoro, le finalità perseguite dall' art. 18 del regolamento n. 574/72 ostano a che si esigano dal lavoratore prove ulteriori per dimostrare l' effettività dell' inabilità attestata da un certificato medico. Infatti, per il lavoratore colpito da inabilità al lavoro in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente ciò implicherebbe difficoltà di prova che la disciplina comunitaria mira per l' appunto ad eliminare.
Nel procedimento C-206/94,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Bundesarbeitsgericht, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Brennet AG
e
Vittorio Paletta,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 22, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nella versione di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), nonché sull' interpretazione e sulla validità dell' art. 18, nn. 1-5, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C.N. Kakouris, J.-P. Puissochet e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm, L. Sevón e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Brennet AG, dall' avv. Jobst-Hubertus Bauer, del foro di Stoccarda;
° per il signor Paletta, dall' avv. Horst Thon, del foro di Offenbach;
° per il governo tedesco, dal signor Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, in qualità d' agente;
° per il Consiglio dell' Unione europea, dalla signora Sophia Kyriakopoulou e dal signor Guus Houttuin, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti;
° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Maria Patakia, membro del servizio giuridico, e dal signor Horstpeter Kreppel, funzionario distaccato presso detto servizio, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Brennet AG, rappresentata dagli avv.ti Jobst-Hubertus Bauer e Martin Diller, del foro di Stoccarda, del governo tedesco, rappresentato dal signor Ernst Roeder, del Consiglio, rappresentato dalla signora Sophia Kyriakopoulou e dal signor Guus Houttuin, e della Commissione, rappresentata dalla signora Maria Patakia e dal signor Horstpeter Kreppel, all' udienza del 14 novembre 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 30 gennaio 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 27 aprile 1994, pervenuta in cancelleria il successivo 14 luglio, il Bundesarbeitsgericht ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art. 22, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nella versione di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6; in prosieguo: il "regolamento n. 1408/71"), nonché sull' interpretazione e sulla validità dell' art. 18, nn. 1-5, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra il signor Paletta, cittadino italiano, e il suo datore di lavoro, la società Brennet (in prosieguo: la "Brennet"), avente sede in Germania, circa il rifiuto di detta società di continuare a versare la retribuzione dell' interessato conformemente al Lohnfortzahlungsgesetz (legge tedesca sulla salvaguardia della retribuzione) del 27 luglio 1969 (BGBl. I, pag. 946; in prosieguo: il "LFZG").
3 A norma del LFZG, se il lavoratore, dopo l' assunzione, si trova nell' impossibilità di svolgere la propria attività per inabilità al lavoro e senza sua colpa, il datore di lavoro deve continuare a corrispondergli la retribuzione durante il periodo di inabilità per un massimo di sei settimane.
4 Dal fascicolo emerge che il signor Paletta, la sua consorte e i suoi due figli si dichiaravano malati durante le ferie loro concesse dalla Brennet, per il periodo 17 luglio-12 agosto 1989, e che detta società si rifiutava di versare loro la retribuzione durante le prime sei settimane successive all' inizio della malattia, in quanto non si considerava vincolata dagli accertamenti medici effettuati all' estero, ritenendo di avere gravi motivi per contestarne l' attendibilità.
5 Chiamato a pronunciarsi su tale controversia, l' Arbeitsgericht di Loerrach sottoponeva alla Corte varie questioni pregiudiziali sull' interpretazione dell' art. 18 del regolamento n. 574/72.
6 Con sentenza 3 giugno 1992, causa C-45/90, Paletta (Racc. pag. I-3423), la Corte ha dichiarato che l' art. 18, nn. 1-4, del detto regolamento va inteso nel senso che l' ente competente, anche nel caso in cui sia il datore di lavoro e non un ente previdenziale, è vincolato, in fatto e in diritto, dagli accertamenti effettuati dall' ente del luogo di residenza o di soggiorno in merito al sopraggiungere e alla durata dell' inabilità al lavoro, qualora non faccia visitare l' interessato da un medico di propria scelta a norma dell' art. 18, n. 5.
7 In considerazione di tale soluzione, l' Arbeitsgericht ha accolto la domanda del signor Paletta e dei suoi familiari. La sentenza è stata confermata in appello dal Landesarbeitsgericht.
8 La Brennet ha allora proposto ricorso in cassazione ("Revision") dinanzi al Bundesarbeitsgericht, che ha espresso vari dubbi sulla portata della citata sentenza Paletta.
9 In primo luogo, il giudice a quo si chiede se il ricorrente possa utilmente far richiamo all' art. 22, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 onde ottenere il versamento della retribuzione durante l' intero periodo, o per una frazione di esso, nel quale è stato colpito da inabilità al lavoro. Infatti la detta disposizione prevede il diritto di ricevere prestazioni in denaro, tra le quali rientra la conservazione della retribuzione ai sensi del LFZG, solo se il lavoratore "necessita immediatamente" di tali prestazioni. Orbene, la normativa tedesca pertinente, in virtù della quale la retribuzione deve esser corrisposta solo alla fine di ogni mese, pare escludere la corresponsione immediata di tali prestazioni.
10 In secondo luogo, il giudice nazionale osserva che, in pratica, i certificati che comprovano un' inabilità al lavoro non sempre rispondono alla realtà, specie allorché sono stati redatti o ottenuti in malafede. In base a questo rilievo il Bundesarbeitsgericht ha elaborato una giurisprudenza secondo la quale, in caso di abuso, il datore di lavoro può contestare l' attendibilità di un certificato medico. Per far ciò deve invocare e dimostrare circostanze che consentono gravi dubbi sulla sussistenza dello stato di inabilità al lavoro. Tocca poi al lavoratore comprovare ulteriormente tale inabilità.
11 Orbene, secondo il giudice a quo, la pronuncia della Corte nella summenzionata causa Paletta non consente una soluzione sufficientemente chiara della questione se e entro quali limiti il giudice nazionale possa, applicando l' art. 18 del regolamento n. 574/72, tener conto di un abuso da parte dell' interessato.
12 A questo proposito esso osserva che la possibilità del datore di lavoro di comprovare elementi di fatto dai quali si possa desumere con certezza o con sufficiente probabilità che non sussisteva inabilità al lavoro non è incompatibile con le finalità del regolamento in questione. Al contrario, l' esclusione di detta possibilità favorirebbe il dipendente che si ammala all' estero rispetto a quello che si ammala in Germania, il che sarebbe giuridicamente criticabile, tenuto conto del fatto che, secondo il suo preambolo, il regolamento n. 1408/71 ha lo scopo di garantire, da un lato, a tutti i cittadini degli Stati membri la parità di trattamento con riguardo alle varie normative nazionali e, dall' altro, ai lavoratori e ai loro aventi causa di fruire delle prestazioni di previdenza sociale, indipendentemente dalla loro sede di lavoro o dalla loro residenza.
13 In terzo luogo, il Bundesarbeitsgericht si chiede se non debba dubitarsi della compatibilità dell' art. 18 del regolamento n. 574/72 con il principio di proporzionalità qualora esso dovesse interpretarsi nel senso che esclude la prova di abuso dinanzi al giudice nazionale. Infatti lo scopo perseguito dall' art. 18 non implica che un datore di lavoro sia privato di ogni possibilità di dimostrare che è stato commesso un abuso e la prova di detto abuso non ostacola affatto la libera circolazione dei lavoratori, ma consente di impedire all' istante di ottenere, tramite raggiri, prestazioni non dovute.
14 In considerazione di detti dubbi, il Bundesarbeitsgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se l' applicabilità del regolamento (CEE) n. 1408/71 venga meno quanto al mantenimento dell' obbligo della retribuzione da parte del datore di lavoro a norma dell' art. 22, n. 1, con riguardo alla necessità dell' immediatezza della prestazione, nel caso in cui la prestazione stessa in base al diritto tedesco applicabile diventi esigibile soltanto un po' di tempo (3 settimane) dopo il verificarsi dell' inabilità al lavoro.
2) Se l' interpretazione dell' art. 18, nn. 1-4 e 5, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, operata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee con la sentenza 3 giugno 1992, nella causa C-45/90, significhi che è vietato al datore di lavoro provare circostanze di fatto costituenti un abuso, le quali permettano di concludere con certezza o con sufficiente probabilità che l' inabilità al lavoro non si è verificata.
3) Nel caso di una soluzione affermativa della seconda questione, se l' art. 18 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, violi quindi il principio di proporzionalità (art. 3 B, terzo comma, del Trattato CE)".
Sulla prima questione pregiudiziale
15 Con detta questione, il giudice nazionale chiede se l' art. 22, n. 1, lett. a), punto ii), del regolamento n. 1408/71 vada interpretato nel senso che si riferisce ad una normativa nazionale secondo la quale un dipendente, in caso di inabilità al lavoro, ha diritto alla conservazione della retribuzione durante un determinato periodo, anche se la retribuzione spetta solo un certo tempo dopo il verificarsi dell' inabilità.
16 Ai sensi dell' art. 22, n. 1, del regolamento n. 1408/71, il lavoratore che soddisfa le condizioni prescritte dalla normativa dello Stato competente per fruire di prestazioni di malattia e di maternità e:
"a) il cui stato di salute necessita di prestazioni immediate durante la dimora nel territorio di un altro Stato membro,
(...)
ha diritto:
i) alle prestazioni in natura erogate, per conto dell' istituzione competente, dall' istituzione del luogo di dimora o di residenza secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto; tuttavia, la durata dell' erogazione delle prestazioni è determinata dalla legislazione dello Stato competente;
ii) alle prestazioni in danaro erogate dall' istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l' istituzione competente e l' istituzione del luogo di dimora o di residenza, le prestazioni possono essere erogate anche da quest' ultima istituzione, per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente".
17 Secondo la Brennet, l' art. 18 del regolamento n. 574/72, applicabile in caso di inabilità al lavoro durante il soggiorno in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente in virtù dell' art. 24 dello stesso regolamento, può essere invocato solo se sussistono le condizioni di cui all' art. 22, n. 1, lett. a), punto ii), del regolamento n. 1408/71. In caso contrario, l' erogazione delle prestazioni è disciplinata esclusivamente dalla normativa dello Stato membro competente, nella fattispecie dal diritto tedesco.
18 A questo proposito, la Brennet osserva che, inserendo l' espressione "prestazioni immediate" nel testo dell' art. 22, il legislatore comunitario ha inteso limitare l' applicazione del sistema ivi previsto a casi d' urgenza. Orbene, secondo la normativa tedesca, il diritto alla conservazione della retribuzione non può farsi valere al momento in cui sopravviene l' incapacità lavorativa, bensì allorché è esigibile la paga secondo il contratto di lavoro, cioè alla fine di ogni mese. Di conseguenza, il signor Paletta non necessitava urgentemente delle prestazioni in denaro, poiché poteva esigere la sua retribuzione solo il 31 agosto 1989, cioè ventiquattro giorni dopo il sopraggiungere dell' incapacità.
19 Quest' interpretazione dell' art. 22, n. 1, lett. a), punto ii), del regolamento n. 1408/71 non può venir accolta.
20 Come ha giustamente osservato la Commissione, stabilendo la condizione che lo stato di salute dell' infermo necessiti di "prestazioni immediate", la norma prescrive che si constati la necessità, sotto il profilo sanitario, di prestazioni immediate. E' vero che questa condizione riguarda incontestabilmente le "prestazioni in natura" immediatamente necessarie; tuttavia essa implica inoltre che, in simili casi di urgenza, l' interessato possa fruire anche delle "prestazioni in denaro" corrispondenti, che, come si evince dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 30 giugno 1966, causa 61/95, Vaassen-Goebbles, Racc. pag. 407), sono essenzialmente destinate a compensare la perdita di retribuzione del lavoratore malato e, quindi, mirano a garantirgli la sussistenza che, altrimenti, potrebbe risultarne pregiudicata.
21 D' altro canto, il punto di vista caldeggiato dalla Brennet avrebbe la conseguenza che solo i lavoratori che si ammalano poco prima della data prevista per il versamento della retribuzione potrebbero avvalersi del sistema previsto all' art. 22. Siffatta interpretazione, che prescinde dalle esigenze del malato, risulta incompatibile con le finalità perseguite dalla disposizione in esame.
22 Si deve perciò risolvere la prima questione dichiarando che l' art. 22, n. 1, lett. a), punto ii), del regolamento n. 1408/71 va interpretato nel senso che si riferisce ad una normativa nazionale secondo la quale un dipendente, in caso di inabilità al lavoro, ha diritto alla conservazione della retribuzione durante un determinato periodo, anche se la retribuzione spetta solo un certo tempo dopo il verificarsi dell' inabilità.
Sulla seconda questione pregiudiziale
23 Nella citata sentenza Paletta la Corte si è limitata a interpretare l' art. 18, nn. 1-4, del regolamento n. 574/72, senza riferirsi specificamente all' ipotesi di un ricorso abusivo o fraudolento a detta disposizione.
24 Quanto al problema del se il giudice nazionale possa, in caso di comportamento abusivo dell' interessato, rimettere in discussione gli accertamenti relativi all' incapacità di lavoro effettuati conformemente all' art. 18 del regolamento n. 574/72, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, gli interessati non possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente del diritto comunitario (v., in particolare, nel settore della libera prestazione dei servizi, sentenze 3 dicembre 1974, causa 33/74, Van Binsbergen, Racc. pag. 1299, punto 13, e 5 ottobre 1994, causa C-23/93, TV 10, Racc. pag. I-4795, punto 21; in materia di libera circolazione delle merci, sentenza 10 gennaio 1985, causa 229/83, Leclerc, Racc. pag. 1, punto 27; in materia di libera circolazione dei lavoratori, sentenza 21 giugno 1988, causa 39/86, Lair, Racc. pag. 3161, punto 43; in materia di politica agricola comune, sentenza 3 marzo 1993, causa C-8/92, General Milk Products, Racc. pag. I-779, punto 21).
25 Anche se, dunque, i giudici nazionali possono tener conto, basandosi su elementi obiettivi, del comportamento abusivo o fraudolento dell' interessato per negargli eventualmente la possibilità di fruire delle disposizioni di diritto comunitario invocate, tuttavia, nel valutare tale comportamento, essi devono tener presenti le finalità perseguite dalle disposizioni di cui trattasi.
26 Orbene, l' applicazione della giurisprudenza richiamata dal giudice nazionale, secondo la quale incombe al lavoratore l' onere di produrre prove ulteriori per dimostrare l' effettività dell' inabilità al lavoro attestata da un certificato medico se il datore di lavoro invoca e prova circostanze che giustificano seri dubbi sull' asserita inabilità, non è compatibile con le finalità perseguite dall' art. 18 del regolamento n. 574/72. Infatti, per il lavoratore che è colpito da inabilità al lavoro in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, ciò implicherebbe difficoltà di prova che la disciplina comunitaria mira per l' appunto ad eliminare.
27 Questa disposizione non osta invece a che il datore di lavoro possa produrre elementi di prova che consentano, eventualmente, al giudice nazionale di accertare la sussistenza di un comportamento abusivo o fraudolento risultante dal fatto che il lavoratore, nonostante dichiari un' inabilità al lavoro comprovata conformemente all' art. 18 del regolamento n. 574/72, non è stato malato.
28 Si deve dunque risolvere la seconda questione dichiarando che l' interpretazione dell' art. 18, nn. 1-5, del regolamento n. 574/72 che la Corte ha fornito nella citata sentenza Paletta non implica che sia vietato al datore di lavoro fornire gli elementi di prova che consentiranno, eventualmente, al giudice nazionale di accertare la sussistenza di un comportamento abusivo o fraudolento risultante dal fatto che il lavoratore, nonostante dichiari un' inabilità al lavoro comprovata conformemente al predetto art. 18, non è stato malato.
29 Vista la soluzione fornita alla seconda questione pregiudiziale, non vi è motivo di risolvere la terza.
Sulle spese
30 Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesarbeitsgericht con ordinanza 27 aprile 1994, dichiara:
1) L' art. 22, n. 1, lett. a), punto ii), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, dev' essere interpretato nel senso che si riferisce ad una normativa nazionale secondo la quale un dipendente, in caso di inabilità al lavoro, ha diritto alla conservazione della retribuzione durante un determinato periodo, anche se la retribuzione spetta solo un certo tempo dopo il verificarsi dell' inabilità.
2) L' interpretazione dell' art. 18, nn. 1-5, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, che la Corte ha fornito nella sentenza 3 giugno 1992, causa C-45/90, Paletta (Racc. pag. 3423), non implica che sia vietato al datore di lavoro fornire gli elementi di prova che consentiranno, eventualmente, al giudice nazionale di accertare la sussistenza di un comportamento abusivo o fraudolento risultante dal fatto che il lavoratore, nonostante dichiari un' inabilità al lavoro comprovata conformemente al predetto art. 18, non è stato malato.