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Documento 61994CJ0111

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 ottobre 1995.
Procedimento di volontaria giurisdizione a istanza di Job Centre Coop. arl.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile e penale di Milano - Italia.
Normativa nazionale che esclude le imprese private dall'esercizio delle attività di collocamento dei lavoratori - Incompetenza della Corte.
Causa C-111/94.

Raccolta della Giurisprudenza 1995 I-03361

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1995:340

61994J0111

SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 19 OTTOBRE 1995. - JOB CENTRE COOP. ARL. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO - ITALIA. - NORMATIVA NAZIONALE CHE ESCLUDE LE IMPRESE PRIVATE DALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DI COLLOCAMENTO DEI LAVORATORI - INCOMPETENZA DELLA CORTE. - CAUSA C-111/94.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-03361


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Questioni pregiudiziali ° Rinvio alla Corte ° Giudice nazionale ai sensi dell' art. 177 del Trattato ° Nozione ° Giudice in un procedimento di volontaria giurisdizione ° Esclusione

(Trattato CE, art. 177)

Massima


Anche se l' art. 177 del Trattato non subordina il rinvio alla Corte al carattere contraddittorio del procedimento nel corso del quale il giudice nazionale formula una questione pregiudiziale, risulta tuttavia da tale norma che i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se siano stati chiamati a statuire nell' ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale.

Non può quindi adire la Corte il giudice che svolge funzioni amministrative pronunciandosi nell' ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione su una domanda di omologazione dell' atto costitutivo di una società ai fini dell' iscrizione di questa nel registro. Egli interviene infatti al di fuori di qualsiasi controversia. Una controversia, e quindi un contenzioso ° nel caso specifico un ricorso per annullamento °, potrebbe sorgere solo in caso di rifiuto dell' omologazione.

Parti


Nel procedimento C-111/94,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Tribunale civile e penale di Milano nel procedimento di volontaria giurisdizione dinanzi ad esso pendente su iniziativa della

Job Centre Coop. arl,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 48, 55, 59, 60, 66, 86 e 90 del Trattato CE,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori G.F. Mancini, facente funzioni di presidente di sezione, F.A. Schockweiler, P.J.G. Kapteyn (relatore), J.L. Murray e H. Ragnemalm, giudici,

avvocato generale: M.B. Elmer

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate :

° per la Job Centre Coop. arl, dagli avvocati Pietro Ichino, Guglielmo Burragato e Caterina Rucci, del foro di Milano,

° per il governo tedesco, dai signori Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, e Bernd Kloke, Regierungsrat presso lo stesso ministero, in qualità di agenti,

° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Marie-José Jonczy, consigliere giuridico, e dal signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali della Job Centre Coop. arl, del governo italiano, rappresentato dal signor Danilo Del Gaizo, avvocato dello Stato, e della Commissione, rappresentata dalla signora Marie-José Jonczy e dal signor Enrico Traversa, membro del servizio giuridico, all' udienza del 23 marzo 1995,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 giugno 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 31 marzo 1994, pervenuta in cancelleria il successivo 11 aprile, il Tribunale civile e penale di Milano ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt. 48, 55, 59, 60, 66, 86 e 90 del Trattato CE.

2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una domanda di omologazione dell' atto costitutivo della società Job Centre (in prosieguo: la "JCC"), depositata dagli amministratori di quest' ultima dinanzi al Tribunale civile e penale di Milano, conformemente all' art. 2330, terzo comma, del codice civile italiano.

3 La JCC è una cooperativa a responsabilità limitata in via di costituzione, con sede sociale in Milano. In base al suo statuto, l' attività della cooperativa consisterà segnatamente nell' esercizio di attività di mediazione fra domanda e offerta di lavoro subordinato e di fornitura temporanea a terzi di prestazioni di lavoro. Il suo scopo è consentire a lavoratori e imprenditori, soci e non soci, di fruire di tali servizi sul mercato del lavoro italiano e comunitario.

4 In Italia il mercato del lavoro è sottoposto al regime del collocamento obbligatorio gestito da uffici pubblici. Tale regime è regolato dalla legge 29 aprile 1949, n. 264. L' art. 11, primo comma, della legge vieta l' esercizio della mediazione tra offerta e domanda di lavoro subordinato, anche quando tale attività è svolta gratuitamente. L' art. 1, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, vieta la mediazione e l' interposizione nei rapporti di lavoro; l' inosservanza di questa norma comporta, in particolare, l' applicazione di sanzioni penali.

5 Dinanzi al Tribunale civile e penale di Milano la JCC ha fatto valere l' incompatibilità con il diritto comunitario del divieto dell' attività di collocamento privata e della mediazione di lavoro interinale. Il giudice nazionale ha quindi sottoposto alla Corte le seguenti questioni:

"1) se le norme nazionali sul collocamento e sul lavoro interinale, atteso il loro carattere pubblicistico in quanto poste a tutela dei lavoratori e dell' economia nazionale, possano ritenersi rientranti nell' esercizio dei pubblici poteri, ai sensi del combinato disposto degli articoli 66 e 55 del Trattato CEE;

2) se le norme comunitarie invocate dai ricorrenti, in mancanza di precise disposizioni attuative della specifica materia, possano ritenersi di immediata applicazione (con conseguente compromissione delle finalità di natura pubblicistica perseguite dalle leggi italiane vigenti in materia di collocamento e di lavoro interinale) e consentano a ogni soggetto, pubblico o privato, di svolgere, al di fuori di ogni specifico controllo e autorizzazione, qualsiasi attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro e/o di fornitura temporanea di mano d' opera a terzi nel caso lo Stato membro non sia in grado di soddisfare completamente con il proprio apparato amministrativo la domanda di servizi espressa dal mercato del lavoro".

6 La Commissione e il governo italiano hanno sollevato obiezioni in ordine alla ricevibilità delle dette questioni. Essi hanno osservato, segnatamente, che esse sono state sollevate nell' ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, non destinato a concludersi con una decisione volta a risolvere una controversia a seguito dell' instaurazione del contraddittorio, ma con una decisione di carattere amministrativo.

7 Dall' esame degli atti risulta che in Italia la domanda di omologazione degli atti costitutivi delle società è esaminata nell' ambito del procedimento di giurisdizione volontaria. Nel caso di specie, la domanda è stata presentata al Tribunale civile e penale di Milano. Ai sensi dell' art. 2330, terzo comma, del codice civile italiano, il Tribunale, verificato l' adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione della società e sentito il pubblico ministero, ordina l' iscrizione della società nel registro. L' art. 2331, primo comma, dispone che con l' iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica. I soggetti autorizzati dalla legge a richiedere l' omologazione o l' iscrizione nel registro possono proporre, nei confronti di una decisione di rifiuto, il reclamo previsto, rispettivamente, dagli artt. 2330, quarto comma, o 2189, terzo comma, del codice civile italiano.

8 Ai sensi dell' art. 177 del Trattato, la Corte è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull' interpretazione del Trattato stesso e degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità. Il secondo comma dello stesso articolo aggiunge che "Quando una questione del genere è sollevata dinanzi a una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione".

9 Anche se questa disposizione non subordina la competenza della Corte al carattere contraddittorio del procedimento nel corso del quale il giudice nazionale formula una questione pregiudiziale (v., da ultimo, sentenza 17 maggio 1994, causa C-18/93, Corsica Ferries, Racc. pag. I-1783, punto 12), risulta tuttavia dall' art. 177 che i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi sia pendente una lite e se essi siano stati chiamati a statuire nell' ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale (ordinanze 18 giugno 1980, causa 138/80, Borker, Racc. pag. 1975, punto 4, e 5 marzo 1986, causa 318/85, Greis Unterweger, Racc. pag. 955, punto 4).

10 Tale non è il caso di specie.

11 Il giudice di rinvio, allorché statuisce secondo le disposizioni nazionali vigenti e nell' ambito di un procedimento di giurisdizione volontaria su una domanda di omologazione dell' atto costitutivo di una società ai fini dell' iscrizione di questa nel registro, esercita una funzione non giurisdizionale, che è tra l' altro affidata, in altri Stati membri, ad autorità amministrative. In effetti, esso svolge funzioni di autorità amministrativa, senza dovere, al tempo stesso, decidere una controversia. Soltanto nel caso in cui la persona autorizzata dalla legge nazionale a richiedere l' omologazione presenti reclamo contro il diniego di quest' ultima, e quindi contro il diniego di iscrizione nel registro, si può ritenere che il giudice adito eserciti una funzione di natura giurisdizionale, ai sensi dell' art. 177, avente ad oggetto l' annullamento di un atto lesivo di un diritto del richiedente (v. sentenza 12 novembre 1974, causa 32/74, Haaga, Racc. pag. 1201).

12 Ne consegue che la Corte non è competente a pronunciarsi sulle questioni sollevate dal Tribunale civile e penale di Milano.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

13 Le spese sostenute dal governo italiano, dal governo tedesco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

La Corte di giustizia delle Comunità europee è incompetente a pronunciarsi sulle questioni sottopostele dal Tribunale civile e penale di Milano con ordinanza di rinvio 31 marzo 1994.

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