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Documento 61993CC0367
Opinion of Mr Advocate General Tesauro delivered on 19 January 1995. # F. G. Roders BV and others v Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen. # References for a preliminary ruling: Tariefcommissie - Netherlands. # Excise duties on wine - Discriminatory internal taxation - Benelux system. # Joined cases C-367/93 to C-377/93.
Conclusioni dell'avvocato generale Tesauro del 19 gennaio 1995.
F.G. Roders BV e altri contro Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen.
Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Tariefcommissie - Paesi Bassi.
Accise sul vino - Tributi interni discriminatori - Regime Benelux.
Cause riunite C-367/93 a C-377/93.
Conclusioni dell'avvocato generale Tesauro del 19 gennaio 1995.
F.G. Roders BV e altri contro Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen.
Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Tariefcommissie - Paesi Bassi.
Accise sul vino - Tributi interni discriminatori - Regime Benelux.
Cause riunite C-367/93 a C-377/93.
Raccolta della Giurisprudenza 1995 I-02229
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1995:11
Conclusioni dell'avvocato generale Tesauro del 19 gennaio 1995. - F. G. RODERS BV E ALTRI CONTRO INSPECTEUR DER INVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TARIEFCOMMISSIE - PAESI BASSI. - ACCISE SUL VINO - TRIBUTI INTERNI DISCRIMINATORI - REGIME BENELUX. - CAUSE RIUNITE C-367/93 A C-377/93.
raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-02229
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Nel presente procedimento, che vede riunite undici cause originate da altrettanti rinvii pregiudiziali operati dalla Tariefcommissie di Amsterdam, la Corte è nuovamente chiamata a pronunciarsi sull' interpretazione dell' art. 95 del Trattato CE in relazione alla tassazione di talune bevande alcoliche. Più precisamente, si tratta di fornire al giudice nazionale gli elementi per poter stabilire la compatibilità con tale articolo della tassazione differenziata applicata nei Paesi Bassi ai vini, a seconda che si tratti di vini di uva o di vini di frutta diversa dall' uva (nel prosieguo: i "vini di frutta").
La normativa nazionale
2. E' opportuno richiamare anzitutto il contesto normativo nazionale, che si colloca, a sua volta, nell' ambito del regime Benelux.
Le aliquote e i criteri delle accise relative alle bevande fermentate a base di frutta, sia "tranquille" (1) che spumanti, sono stati infatti armonizzati dalla "Convenzione relativa all' unificazione delle accise e della retribuzione per la garanzia", conclusa dai tre paesi del Benelux il 18 febbraio 1950 (2), convenzione modificata attraverso dieci successivi protocolli addizionali. Ai fini che qui rilevano va richiamato, in particolare, il sesto protocollo addizionale, del 26 gennaio 1976, che ha previsto l' esenzione dall' accisa sul vino e dalle accise speciali sul vino a favore dei vini di frutta tranquilli prodotti o importati nel Benelux. All' epoca dei fatti di causa era in vigore, relativamente alle aliquote delle accise, il settimo protocollo, del 14 settembre 1984. I dazi in esso previsti sono stati ripresi dalla legge olandese del 30 maggio 1963, relativa alle accise sui prodotti alcolici (3), legge modificata a più riprese, proprio per tener conto, tra l' altro, delle modifiche intevenute nel regime Benelux.
3. La legge del 1963, quale in vigore all' epoca dei fatti, distingueva, agli artt. 4 e 5, tra vini tranquilli, comprendenti sia i vini di uva con un tenore alcolico non superiore ai 22 gradi, sia i vini di frutta con un tenore alcolico non superiore ai 15 gradi, e vini spumanti, comprendenti a loro volta sia i vini spumanti a base di uva che i vini spumanti a base di frutta diversa dall' uva. I prodotti non rientranti in tali categorie, in particolare perché aventi una gradazione alcolica superiore a quella indicata, sono invece considerati "sostanze alcoliche" e, come tali, sottoposti ad un' accisa sull' alcool, che è più elevata.
Tutti i vini tranquilli, fabbricati o importati nei Paesi Bassi, sono soggetti, in via di principio, ad un' accisa sul vino e ad un' accisa speciale sul vino (art. 2, nn. 2 e 3). Del pari, tutti i vini spumanti sono, in via di principio, soggetti ad un' accisa sui vini spumanti e a un' accisa speciale sui vini spumanti (art. 2, nn. 4 e 5). Tuttavia, in virtù degli artt. 85a e 88d della stessa legge, i vini di frutta tranquilli sono esentati dalle accise a condizione che soddisfino alcune prescrizioni in materia di etichettatura e imballaggio. Quanto poi ai vini di frutta spumanti, essi sono soggetti ad un' aliquota inferiore rispetto a quella applicata ai vini di uva spumanti. A ciò si aggiunga che i vini di uva spumanti, importati, sono sottoposti all' accisa sul vino, allorché i vini di frutta spumanti, importati, ne sono esentati.
Per completezza, ricordo infine che la legge del 1963 è stata sostituita dalla legge del 31 ottobre 1991 recante semplificazione ed armonizzazione della normativa sulle accise (4), a sua volta modificata dalla legge 24 dicembre 1992 relativa alla soppressione delle frontiere fiscali (5). In base alla nuova normativa, che ha provveduto in particolare ad adeguare la legislazione olandese alle direttive del Consiglio 92/83/CEE (6) e 92/84/CEE (7), con cui si è proceduto, in ambito comunitario, all' armonizzazione delle strutture delle accise ed al ravvicinamento delle aliquote delle stesse, a partire dal 1º gennaio 1993 i vini di frutta e i vini di uva sono trattati allo stesso modo, sono cioè soggetti alle stesse accise.
I fatti
4. E veniamo ai fatti che hanno originato la presente procedura. L' ispettore per i dazi doganali e le accise respingeva undici reclami introdotti da alcuni importatori contro l' applicazione delle accise sul vino e delle accise speciali sul vino a prodotti quali il madera, il vino rosso, lo champagne, il vermouth e lo sherry. Contro ciascuna delle decisioni di rigetto gli importatori interessati presentavano ricorso dinanzi alla Tariefcommissie.
Ritenendo necessaria una decisione di questa Corte, la Tariefcommissie ha pertanto operato undici rinvii pregiudiziali, chiedendo, in buona sostanza, se sia compatibile con l' art. 95 la tassazione differenziata applicata nei Paesi Bassi a seconda che si tratti di vini di uva o di vini di frutta, tenuto conto del diverso regime cui erano sottoposti i vini di frutta all' epoca dei fatti di causa e della circostanza che i Paesi Bassi sono membri del Benelux e dunque tenuti al rispetto della disciplina adottata in tale ambito. E' questo il tenore del primo quesito di ciascuna ordinanza di rinvio, quesito che varia unicamente per la menzione del prodotto di cui si tratta: madera, con un tenore alcolico del 18 % (causa C-367/93); vino rosso, 12% (cause C-368/93, C-372/93 e C-375/93); champagne, 12% (cause C-369/93, C-373/93 e C-377/93); vermouth, 13,5% (causa C-370/93); e sherry, 17% (cause C-371/93, C-374/93 e C-376/93). Con un secondo quesito, identico in tutte le cause in questione, la Tariefcommissie chiede poi alla Corte di pronunciarsi, se del caso, sugli effetti nel tempo dell' emananda sentenza, tenuto conto, in particolare, che un' eventuale restituzione delle accise comporterebbe delle conseguenze finanziarie notevoli per i Paesi Bassi, atteso l' elevato numero di cause analoghe attualmente pendenti davanti ai giudici olandesi.
Sul primo quesito
5. Ricordo anzitutto che scopo dell' art. 95, come precisato dalla stessa Corte a più riprese, è di "garantire la libera circolazione delle merci fra gli Stati membri in normali condizioni di concorrenza, mediante l' eliminazione di ogni forma di protezione che possa risultare dall' applicazione di tributi interni aventi carattere discriminatorio nei confronti di merci originarie di altri Stati membri e di garantire l' assoluta neutralità dei tributi interni riguardo alla concorrenza tra merci nazionali e merci importate" (8).
E' appena il caso di ricordare, poi, che ai sensi dell' art. 95, primo comma, "nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari"; e che, in base al secondo comma, "nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni". In breve, allorché il primo comma rende necessario un paragone tra l' imposizione fiscale che grava sui prodotti nazionali e quella relativa ai prodotti similari importati, il secondo comma fa invece riferimento al trattamento fiscale discriminatorio di quei prodotti che, sebbene non similari, si trovino nondimeno in concorrenza anche parziale, indiretta o potenziale.
6. I quesiti posti dalla Tariefcommissie si riferiscono in modo generico all' art. 95, senza precisare se è richiesta l' interpretazione del primo o del secondo comma. La circostanza che nelle ordinanze di rinvio sia richiamata espressamente la sentenza 4 marzo 1986 (9), in cui la Corte si è pronunciata, in particolare, sulla similarità dei vini di frutta con i vini di uva, lascia tuttavia ritenere che il giudice nazionale, ai fini della soluzione delle controversie dinanzi ad esso pendenti, ritenga necessaria l' interpretazione del primo comma dell' art. 95. In ogni caso, considerato che la legislazione olandese in questione, anche qualora compatibile con il primo comma dell' art. 95, potrebbe nondimeno essere in contrasto con il secondo comma dello stesso articolo, è opportuno fornire al giudice nazionale anche gli elementi utili per una valutazione della normativa controversa rispetto al secondo comma dell' art. 95.
Preliminarmente ad una qualsivoglia valutazione di merito, si rivela comunque necessario chiarire, alla luce dell' art. 233 del Trattato, quale sia il rapporto tra l' art. 95 e la rilevante e specifica disciplina Benelux.
a) Rapporto tra art. 95 e regime Benelux
7. Considerato che un elemento essenziale dell' applicazione dell' art. 95 risiede nel confronto tra prodotti nazionali e prodotti importati, è fin troppo evidente che la definizione di "prodotti nazionali" dipenderà proprio dal tipo di rapporto esistente tra l' art. 95 e la rilevante disciplina Benelux. Quest' ultima è stata infatti invocata nelle procedure nazionali per sostenere che il territorio fiscale da prendere in considerazione sarebbe quello del Benelux e non quello dei Paesi Bassi. Diversamente, secondo l' ispettore per i dazi doganali e le accise, l' applicazione del diritto comunitario finirebbe, ponendosi così in contrasto con l' art. 233 del Trattato, per minare l' integrazione dell' unione del Benelux o, quantomeno, ne ostacolerebbe lo sviluppo.
Qualora una siffatta tesi fosse accolta, il confronto, ai fini dell' applicazione dell' art. 95, dovrebbe operarsi tra la situazione dei vini di uva e dei vini di frutta prodotti nel Benelux e quella dei vini di uva e dei vini di frutta originari degli altri Stati membri. Ne conseguirebbe che i vini di uva prodotti nel Lussemburgo dovrebbero essere considerati come prodotti nazionali, il che porterebbe, all' evidenza, ad una valutazione di tipo diverso.
8. E' opportuno a questo punto ricordare che, sebbene in via di principio gli Stati membri non possano invocare le disposizioni di una convenzione conclusa tra di essi per sottrarsi all' applicazione del diritto comunitario (10), l' art. 233 del Trattato stabilisce che le disposizioni del diritto comunitario "non ostano all' esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, come pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione del (...) Trattato".
Tale disposizione, come chiarito dalla stessa Corte, "ha lo scopo di evitare che l' applicazione del diritto comunitario abbia l' effetto di disintegrare l' unione regionale tra questi tre stati membri o di impedirne lo sviluppo. Questa disposizione consente dunque ai tre stati membri di applicare le norme vigenti nell' ambito della loro unione in deroga alle norme comunitarie, tutte le volte che detta unione precorra l' attuazione del mercato comune" (11). In altre parole, l' art. 233 consente di derogare alle norme di diritto comunitario quando ciò si riveli necessario per l' esistenza e lo sviluppo dell' unione e, beninteso, nel settore considerato lo stato di integrazione sia più avanzato nell' ambito dell' unione che in quello comunitario.
9. Orbene, come già accennato nel descrivere la normativa nazionale rilevante, l' integrazione nel settore delle accise in materia di alcolici è per il momento limitata, in ambito Benelux, ad una mera unificazione delle aliquote. L' unificazione è peraltro incompleta, nella misura in cui i vini lussemburghesi beneficiavano, fino al 1º gennaio 1993, di un trattamento fiscale particolare, essendo sottratti all' accisa speciale sul vino e all' accisa speciale sui vini spumanti.
Anche a voler considerare che l' integrazione cui sono pervenuti gli Stati Benelux in materia di accise sia più avanzata che a livello comunitario, atteso che in quest' ultimo ambito solo di recente si è proceduto ad un ravvicinamento delle aliquote, resta comunque da verificare se la deroga all' art. 95 sia davvero necessaria a garantire una tale integrazione. In altre parole, occorre chiedersi se l' eventuale "violazione" dell' art. 95 sia indipensabile al corretto funzionamento del più avanzato regime Benelux.
10. A mio avviso la risposta non può che essere negativa, in quanto l' applicazione di aliquote unificate, quale prevista dal regime Benelux, può ben essere realizzata nel pieno rispetto dell' art. 95. Riesce invero difficile immaginare in che modo l' osservanza di tale articolo possa essere tale da incidere negativamente sul corretto funzionamento del regime Benelux, considerato, peraltro, che gli Stati membri del Benelux continuano a riscuotere le accise in questione, sia pure su base armonizzata, ognuno per conto proprio (12).
In definitiva, nonostante il particolare regime Benelux, va considerato come territorio fiscale pertinente, ai fini dell' applicazione dell' art. 95, quello dei Paesi Bassi.
b) L' art. 95, primo comma
11. L' applicazione del primo comma dell' art. 95 rende necessario, come già detto, un confronto tra l' imposizione fiscale che grava sui prodotti nazionali e quella relativa ai prodotti "similari" importati, nozione che, come affermato dalla Corte a più riprese, va interpretata "con sufficiente elasticità" (13). Nell' effettuare una valutazione ai sensi e per gli effetti dell' art. 95, primo comma, occorre dunque tener conto: a) dell' origine dei prodotti; b) della similarità degli stessi; c) dell' eventuale carattere discriminatorio.
12. Nella specie che ci occupa, è pacifico che i prodotti cui è riservato un regime di favore sono essenzialmente di origine nazionale, allorché i vini di uva sono esclusivamente importati da altri Stati membri. E' altresì incontestato, da un lato, che i vini di frutta tranquilli sono esentati dall' accisa sul vino, cui pure in via di principio sono sottoposti; dall' altro, che i vini di frutta spumanti sono sottoposti ad un' accisa meno elevata di quella cui sono sottoposti i vini di uva spumanti e che, peraltro, solo i vini spumanti importati sono sottoposti, oltre che a quella sui vini spumanti, anche all' accisa sul vino: ciò che aggrava unicamente la situazione dei vini spumanti di uva rispetto ai vini di frutta.
In tali condizioni, non resta che esaminare se i prodotti in questione siano o no similari.
13. Conformemente ad una costante giurisprudenza della Corte, che ha sancito un' interpretazione estensiva della nozione di similarità, quest' ultima va valutata esaminando se i prodotti di cui si tratta "presentino proprietà analoghe e rispondano alle stesse esigenze dei consumatori" (14): dunque un criterio non di rigorosa identità, ma di analogia e di comparabilità nell' utilizzazione dei prodotti stessi.
Per quanto riguarda, più in particolare, la valutazione del carattere di similarità tra vini di frutta e vini di uva, la stessa Corte ha avuto modo di precisare, nella sentenza Commissione/Danimarca, che "va quindi preso in considerazione, in primo luogo, un complesso di caratteristiche obiettive delle due categorie di bevande, quali la loro origine, i loro processi di fabbricazione, le loro qualità organolettiche, in particolare il gusto e la gradazione alcolica, e, in secondo luogo, il fatto che le due categorie di bevande possono o meno rispondere alle stesse esigenze dei consumatori" (15).
14. Nella stessa sentenza la Corte è peraltro pervenuta alla conclusione che i vini di uva da tavola e i vini di frutta da tavola sono similari. Prendo atto di tale orientamento, anche se ho il sospetto che l' affermata similarità tra le due categorie di vini in questione possa aver creato qualche disappunto tra gli intenditori (dei vini d' uva, ovviamente); d' altra parte, non è prescritto, ahimè, che il gusto o il palato siano sempre compatibili con il diritto comunitario.
In ogni caso, dal momento che nelle cause principali è in discussione la similarità con i vini di frutta di ben cinque diverse bevande alcoliche a base di uva, tra cui gli stessi vini di uva da tavola, occorre pur sempre verificare la similarità dei vini di frutta rispetto a ciascuno dei prodotti in questione.
° Vino rosso da tavola (cause C-368/93, C-372/93 e C-375/93)
15. Nella più volte citata sentenza Commissione/Danimarca, la Corte, come appena accennato, ha risolto positivamente tale questione, affermando che "i vini di frutta e i vini di uva sono ottenuti dallo stesso genere di prodotti di base, ossia da prodotti agricoli, e secondo lo stesso processo, ossia la fermentazione naturale" (16), non essendo invece pertinente, al riguardo, la circostanza che la gradazione alcolica definitiva dei vini di frutta sia ottenuta mediante aggiunta di alcool etilico, atteso che anche la gradazione alcolica dei vini di uva può essere aumentata con lo stesso metodo. La stessa Corte ha inoltre evidenziato che le due categorie di bevande presentano caratteristiche organolettiche analoghe, in particolare il gusto e la gradazione alcolica, e rispondono alle stesse esigenze dei consumatori "in quanto possono prestarsi alle stesse modalità di consumo, sia come bevanda dissetante e rinfrescante, sia per accompagnare i pasti" (17), precisando poi che "l' identità delle esigenze cui rispondono le due categorie di bevande non può essere messa in dubbio per il fatto che il consumo dei vini di frutta è sempre restato ridotto in relazione a quello dei vini di uva" (18).
E' dunque evidente, alla luce di tali statuizioni, che il vino rosso da tavola di cui alle cause C-368/93 e C-372/93 deve essere considerato similare ai vini di frutta prodotti nei Paesi Bassi.
16. Resta da chiedersi se, come sostenuto dal governo olandese, meriti una soluzione diversa il caso, all' origine della causa C-375/93, dei vini rossi di qualità prodotti in una regione determinata (v.q.p.r.d.). L' applicazione dei criteri enunciati dalla Corte, quali appena ricordati, sembra indicare, quantomeno a prima vista, che anche tali vini debbono essere considerati similari, ai sensi dell' art. 95, primo comma, ai vini di frutta.
Invero, il solo elemento suscettibile di differenziare i vini rossi di qualità dagli altri vini da tavola risiede nella circostanza che in nessun caso è possibile aumentare la gradazione alcolica dei vini v.q.p.r.d. mediante aggiunta di alcool etilico. E' ciò sufficiente a farne escludere la similarità con i vini di frutta? La tentazione di rispondere affermativamente è forte. Devo tuttavia riconoscere che una tale circostanza non può essere considerata determinante; diversamente, dovrebbe infatti pervenirsi alla conclusione, contraria alla richiamata giurisprudenza, che i vini di frutta sono similari ai vini di uva solo nell' ipotesi in cui anche a questi ultimi sia stato aggiunto, sia pure in misura minore, dell' alcool etilico. Anche in relazione ai vini v.q.p.r.d. si impone dunque la stessa conclusione che per i vini rossi da tavola.
° Vini liquorosi: sherry (cause C-371/93, C-374/93 e C-376/93); madera (causa C-367/93); vermouth (causa C-370/93)
17. La ricordata sentenza Commissione/Danimarca offre elementi utili anche per la soluzione da apportarsi in relazione alla similarità tra vini di frutta e vini di uva liquorosi, quali lo sherry. In tale sentenza, infatti, la Corte ha operato una distinzione tra i vini da tavola (non importa se vini di frutta o vini di uva) e i vini liquorosi che, a differenza dei primi, sono consumati "in forma di aperitivi e (...) come vini da dessert", il che implica che essi rispondono ad esigenze dei consumatori diverse da quelle soddisfatte con i vini da tavola.
A ciò si aggiunga la diversa gradazione alcolica, nella misura in cui lo sherry ha una gradazione del 17%, allorché i vini di frutta che beneficiano nei Paesi Bassi di un trattamento privilegiato non eccedono il 15% vol.. Le stesse considerazioni si applicano anche al madera, tenuto conto, in particolare, che si tratta di un vino liquoroso con una gradazione alcolica del 18%.
18. Più complesso si rivela invece il discorso per quanto riguarda il vermouth, considerato che si tratta di una bevanda con un tenore alcolico del 13,5 % e che, pertanto, potrebbe a prima vista essere equiparata ai vini di frutta. Va tuttavia tenuto conto della circostanza che il vermouth, a differenza dei vini di uva e dei vini di frutta, non è fabbricato a partire dalle stesse materie prime. Ed infatti al vino che serve alla produzione di vermouth è aggiunto non solo dell' alcol etilico, ma anche una composizione di erbe, sia pure in quantità minima, che dà ad un tale tipo di bevanda un gusto del tutto particolare.
Su riserva di una verifica del giudice nazionale quanto all' esistenza di vini di frutta aventi caratteristiche analoghe, deve pertanto riconoscersi che le qualità organolettiche del vermouth non corrispondono a quelle dei vini di frutta e che, in definitiva, si tratta di categorie di bevande che rispondono ad esigenze diverse dei consumatori. Ne consegue che i vermouth e i vini di frutta non possono essere considerati come prodotti similari ai sensi dell' art. 95, primo comma.
° Champagne (cause C-369/93, C-373/93 e C-377/93)
19. Lo champagne, in quanto vino spumante di uva, è assoggettato nei Paesi Bassi all' accisa sui vini spumanti e all' accisa speciale sui vini spumanti. Ora, mi sembra fuor di dubbio che i vini spumanti non possono essere considerati similari ai vini tranquilli, siano essi vini di uva o vini di frutta. E ciò essenzialmente perché, sebbene siano prodotti a partire dalle stesse materie prime, il processo di fabbricazione è completamente diverso. In ogni caso, poi, le qualità organolettiche dei due tipi di bevande sono nettamente diverse e rispondono ad esigenze diverse del consumatore.
Ciò premesso, dirò subito che non riesco a rassegnarmi all' idea che, beninteso all' interno della categoria dei vini spumanti, lo champagne sia da considerare similare ai vini di frutta spumanti. In particolare, a differenza della Commissione, non ritengo che i criteri enunciati dalla Corte nella sentenza Commissione/Danimarca impongano tale conclusione.
20. Se è vero infatti che sia i vini di frutta (spumanti) che i vini di uva (spumanti, dunque anche lo champagne) sono ottenuti dallo stesso genere di prodotti di base (frutta), non può certo affermarsi che il relativo processo di fabbricazione sia identico o quantomeno simile nei due casi. Allorché i vini di uva sono resi spumanti attraverso un processo del tutto naturale, cioè attraverso una doppia fermentazione, i corrispondenti vini di frutta necessitano invece dell' aggiunta di biossido di carbonio, il che implica, all' evidenza, che si tratta di un processo di fermentazione niente affatto naturale. Ne consegue altresì che le qualità organolettiche dello champagne, in particolare il suo gusto, non sono comparabili a quelle dei vini di frutta spumanti. Peraltro, mi sembra difficilmente sostenibile che si tratti di due categorie di bevande che rispondono alle stesse esigenze dei consumatori, dovendosi riconoscere che il consumo di champagne è abitualmente associato ad occasioni e ricorrenze particolari.
Ai fini dell' applicazione dell' art. 95, primo comma, lo champagne non va pertanto considerato similare ai vini di frutta spumanti.
21. In definitiva, ai sensi e per gli effetti dell' art. 95, primo comma, vanno considerati come prodotti similari ai vini di frutta unicamente i vini rossi da tavola di cui alle cause C-368, 372 e 375/93. Non sono invece da considerare come prodotti similari ai vini di frutta i vini liquorosi quali lo sherry (cause C-371, 374 e 376/93), il madera (causa C-367/93) e il vermouth (causa C-370/93); stessa conclusione si impone per lo champagne (cause C-369, 373 e 377/93) rispetto ai vini di frutta spumanti.
c) Articolo 95, secondo comma
22. Come si è già detto, i quesiti posti dalla Tariefcommissie sembrano far riferimento unicamente all' art. 95, primo comma. Considerato tuttavia che la legislazione olandese in questione, sebbene compatibile con l' art. 95, primo comma, per quanto riguarda lo sherry, il madera, il vermouth e lo champagne, potrebbe nondimeno essere in contrasto con il secondo comma dello stesso articolo, ritengo sia opportuno fornire al giudice nazionale gli elementi per stabilire la compatibilità della legislazione in questione anche rispetto al secondo comma dell' art. 95.
Diversamente dal primo comma, il secondo comma dell' art. 95 fa riferimento al trattamento fiscale discriminatorio tra prodotti non similari. Più precisamente, la disposizione in questione, come chiarito dalla stessa Corte, ha "la funzione di bloccare qualsiasi forma di protezionismo fiscale indiretto nel caso di prodotti importati che, senza essere similari, ai sensi del primo comma, a prodotti nazionali, nondimeno si trovino con taluni di essi in un rapporto di concorrenza anche parziale, indiretta o potenziale" (19).
23. Va poi precisato che, in base alla giurisprudenza della Corte in materia, la valutazione della compatibilità di un determinato onere fiscale con l' art. 95, secondo comma, "deve avvenire alla luce dell' incidenza di tale onere sul rapporto di concorrenza fra i vari prodotti di cui trattasi. E' quindi essenziale stabilire se tale onere sia o meno tale da influenzare il mercato di cui trattasi diminuendo il consumo potenziale dei prodotti importati a vantaggio dei prodotti nazionali concorrenti" (20). In particolare, al giudice nazionale è chiesto di tener conto della differenza dei prezzi di vendita dei prodotti in questione e dell' incidenza di tale differenza sulla scelta del consumatore, nonché dell' evoluzione del consumo degli stessi prodotti.
I dati forniti al riguardo dal governo olandese nel corso della procedura sembrano a prima vista far escludere che la normativa in discorso sia in contrasto col secondo comma dell' art. 95. Una siffatta valutazione spetterà comunque al giudice nazionale, beninteso sulla base dei criteri appena menzionati.
Sul secondo quesito
24. Con il secondo quesito viene chiesto alla Corte di pronunciarsi, nell' ipotesi in cui si dichiari che il contributo controverso è incompatibile con il diritto comunitario, sulla portata nel tempo della sua sentenza. E ciò, come già accennato, proprio perché sarebbero migliaia le cause analoghe pendenti davanti alle giurisdizioni nazionali, con conseguenze finanziarie notevolissime per lo Stato.
Al riguardo, ricordo preliminarmente che, secondo la giurisprudenza della Corte, l' interpretazione di una norma di diritto comunitario, data nell' esercizio della competenza attribuita dall' art. 177 del Trattato, chiarisce e precisa, quando ve ne sia bisogno, il significato e la portata della norma, quale deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne risulta che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa se, per il resto, sono soddisfatte le condizioni che consentono di portare alla cognizione dei giudici competenti una controversia relativa all' applicazione di detta norma (21).
25. A fronte di tali principi, l' eventualità di una limitazione degli effetti della sentenza interpretativa è assolutamente eccezionale (22). La Corte vi ha fatto ricorso in presenza di circostanze ben precise, vale a dire un rischio di gravi ripercussioni economiche dovute in particolare all' elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa ritenuta validamente vigente, nonché la considerazione che i singoli e le autorità nazionali fossero stati indotti ad un comportamento non conforme alla normativa comunitaria in ragione di una obiettiva e rilevante incertezza relativa alla portata delle disposizioni comunitarie, incertezza cui avevano eventualmente contribuito gli stessi comportamenti tenuti da altri Stati membri o dalla Commissione (23).
Peraltro, anche a fronte di siffatta ipotesi, la Corte ha comunque fatto salvi i diritti di coloro che prima della data della sentenza avessero esperito un' azione giurisdizionale oppure proposto un ricorso equivalente. Una soluzione di tipo diverso implicherebbe infatti che al singolo, il cui interesse ad agire consiste proprio nell' utilità di una sentenza favorevole, sia negato il beneficio sostanziale del diritto vantato in forza di norme comunitarie (24). Nella specie, pertanto, non potendo investire cause in corso, un' eventuale limitazione degli effetti della sentenza neppure risponderebbe alle preoccupazioni del governo olandese, atteso che le catastrofiche conseguenze finanziarie paventate da quest' ultimo si riferiscono in gran parte a ricorsi già introdotti davanti alle competenti giurisdizioni nazionali.
26. Ciò premesso, ritengo che nel caso di specie non vi sia alcun elemento tale da giustificare una deroga al principio della retroattività delle sentenze interpretative.
Ed infatti, l' interpretazione dell' art. 95 è chiara e risulta confortata da una giurisprudenza ampia ed univoca. Nessuna obiettiva incertezza poteva pertanto sussistere sul fatto che il contributo fosse vietato alla stregua di tale giurisprudenza (25). Quanto, poi, alle conseguenze finanziarie che potrebbero derivare al governo olandese da una dichiarazione di illegittimità del contributo, va rilevato che questo elemento, di per sé, non giustifica assolutamente una limitazione dell' efficacia della pronuncia della Corte. Se così non fosse, si correrebbe il rischio di trattare più favorevolmente proprio le violazioni di maggiore gravità, dal momento che sono queste che possono comportare implicazioni finanziarie di maggiore rilevanza per gli Stati membri: soluzione aberrante e chiaramente inaccettabile.
A ciò si aggiunga, peraltro, che sono proprio le cause aventi ad oggetto la legittimità comunitaria di tributi nazionali ad avere importanti implicazioni sul piano della ripetizione dell' indebito fiscale. Accordare dunque una limitazione degli effetti della sentenza in considerazione soltanto dell' entità di tali implicazioni, oltre ad essere in contrasto con la precedente giurisprudenza della Corte (26), costituirebbe un precedente rischioso nella misura in cui potrebbe portare ad una sostanziale riduzione della protezione giurisdizionale dei diritti che i contribuenti traggono dalla normativa fiscale comunitaria.
27. Quanto, poi, alla circostanza, pure evocata nel corso della procedura, che in tal modo si consentirebbe agli importatori in questione di ottenere il rimborso di tributi già riversati sui consumatori, in assenza di un quesito in proposito da parte del giudice di rinvio mi limito a ricordare che, conformemente ad una costante giurisprudenza della Corte, sebbene il diritto comunitario non escluda che si tenga conto del fatto che l' onere dei tributi indebitamente riscossi ha potuto essere riversato su altri operatori economici o sui consumatori, agli Stati membri spetta comunque "garantire il rimborso dei tributi riscossi in violazione dell' art. 95, conformemente al loro diritto nazionale, secondo modalità che non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano analoghe impugnazioni di diritto nazionale e che, comunque, non devono rendere praticamente impossibile l' esercizio dei diritti attribuiti dall' ordinamento giuridico communitario" (27).
28. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo pertanto alla Corte di rispondere alla Tariefcommissie nel modo seguente:
"1) Tenuto conto dello stato attuale dell' integrazione in materia di accise tra i paesi Benelux, uno Stato membro non può invocare l' art. 233 del Trattato CE per sottrarsi agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell' art. 95 dello stesso Trattato, con la conseguenza che va considerato come territorio fiscale pertinente, ai fini dell' applicazione dello stesso art. 95, il territorio dello Stato membro interessato;
2) L' art. 95, primo comma, del Trattato CE va interpretato nel senso che sono similari prodotti quali, da un lato, il vino rosso da tavola e il vino rosso v.q.p.r.d. e, dall' altro, i vini di frutta tranquilli aventi una gradazione alcolica che non eccede il 15%; non sono invece similari prodotti quali, da un lato, lo sherry, il madera ed il vermouth e, dall' altro, i vini di frutta tranquilli con gradazione alcolica non superiore al 15%; del pari, non sono similari prodotti quali lo champagne e i vini di frutta spumanti.
3) Nel caso di specie non ricorrono le condizioni per una limitazione degli effetti nel tempo della sentenza".
(*) Lingua originale: l' italiano.
(1) ° L' aggettivo tranquillo è qui utilizzato per qualificare i vini, e più in generale le bevande alcoliche, non spumanti.
(2) ° Per meri fini di completezza, è opportuno qui ricordare che il 29 maggio 1972 i tre paesi in questione hanno firmato una nuova Convenzione Benelux relativa all' unificazione delle accise , che tuttavia non è ancora entrata in vigore, condizionando così anche l' entrata in vigore della Convenzione relativa all' unificazione del territorio Benelux in materia di accise del 10 giugno 1970.
(3) ° Stb. 1963, 240.
(4) ° Stb. 1991, 561.
(5) ° Stb. 1992, 711.
(6) ° Direttiva del 19 ottobre 1992 relativa all' armonizzazione delle strutture delle accise sull' alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 21).
(7) ° Direttiva del 19 ottobre 1992 relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull' alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 29).
(8) ° V., tra le altre, sentenza 11 luglio 1989, causa 323/87, Commissione/Italia (Racc. pag. 2275, punto 7).
(9) ° Sentenza 4 marzo 1986, causa 106/84, Commissione/Danimarca (Racc. pag. 833).
(10) ° V., da ultimo, sentenza 10 novembre 1992, causa C-3/91, Exportur (Racc. pag. I-5529, punto 8).
(11) ° Sentenza 16 maggio 1984, causa 105/83, Pakvries BV (Racc. pag. 2101, punto 11).
(12) ° E difatti, come accennato in precedenza, la convenzione relativa all' unificazione del territorio Benelux in materia di accise, del 10 giugno 1970, non è ancora entrata in vigore.
(13) ° V., ad esempio, sentenza 27 febbraio 1980, causa 169/78, Commissione/Italia (Racc. pag. 385, punto 5).
(14) ° Sentenza 4 marzo 1986, Commissione/Danimarca, citata, punto 12.
(15) ° Idem, punto 12.
(16) ° Idem, punto 14.
(17) ° Idem, punto 15.
(18) ° Idem, punto 15.
(19) ° V., ad esempio, sentenza 27 febbraio 1980, causa 168/78, Commissione/Francia (Racc. pag. 347, punto 6), nonché sentenza 9 luglio 1987, causa 356/85, Commissione/Belgio (Racc. pag. 3299, punto 7).
(20) ° Sentenza 9 luglio 1987, citata, punto 15.
(21) ° V. sentenza 27 marzo 1980, causa 61/79, Denkavit italiana (Racc. pag. 1205, punto 16), nonché sentenza 27 marzo 1980, cause riunite 66/79, 127/79 e 128/79, Salumi (Racc. pag. 1237, punto 9).
(22) ° V. le sentenze citate alla nota precedente, rispettivamente punto 17 e punto 10.
(23) ° V. sentenza 16 luglio 1992, causa C-163/90, Legros (Racc. pag. I-4625, punti 30-35); sentenza 31 marzo 1992, causa C-200/90, Dansk Denkavit e Poulsen Trading (Racc. pag. I-2217); sentenza 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber (Racc. pag. I-1889, punti 40-45); sentenza 2 febbraio 1988, causa 24/86, Blaizot (Racc. pag. 379, punti 25-35); sentenza 8 aprile 1976, causa 43/75, Defrenne (Racc. pag. 455, punti 69-75).
(24) ° Non riesco pertanto a condividere l' affermazione di principio secondo cui spetta alla Corte determinare, allorché si avvale della possibilità di limitare gli effetti nel tempo di una sua sentenza, se una deroga a tale limitazione possa essere prevista a favore della parte della causa principale che abbia impugnato dinanzi al giudice nazionale l' atto (...) o se, al contrario, anche nei confronti della detta parte, la declaratoria di invalidità del regolamento con effetti unicamente ex nunc costituisca un rimedio adeguato (sentenza 26 aprile 1994, causa C-228/92, Roquette, Racc. pag. I-1445, punto 25). Ritengo infatti che rimedio adeguato sia soltanto quello che garantisca al singolo non solo di far dichiarare, a seconda dei casi, invalida una norma comunitaria o inapplicabile una norma nazionale, ma anche e soprattutto che si tratti di un rimedio tale da garantirgli una tutela effettiva dei diritti ad esso riconosciuti. Diversamente, si rischia un vero e proprio diniego di giustizia con conseguente perdita di credibilità del sistema, in particolare in ordine al rispetto di principi fondamentali propri di una Comunità di diritto. Al riguardo, com' è noto, non mancano messaggi inequivocabili in pronunce nazionali (v., ad esempio, la sentenza Fragd della Corte costituzionale italiana del 21 aprile 1989, n. 232, in Il Foro italiano, 1990, I, col. 1855; su cui v. Gaja: New Developments in a continuing story: the relationship between EEC Law and the Italian Law , in CMLRev., pag. 83 ss.).
(25) ° A ciò si aggiunga che il 17 ottobre 1990 la Commissione aveva avviato nei confronti dei Paesi Bassi una procedura d' infrazione, contestando appunto l' incompatibilità della legislazione in discorso con l' art. 95 del Trattato. Tale procedura è stata poi interrotta avendo i Paesi Bassi messo fine alla discriminazione con la nuova normativa in materia, entrata in vigore il 1º gennaio 1993.
(26) ° V., ad esempio, sentenza 31 marzo 1992, Dansk Denkavit e Poulsen Trading, citata, punti 20-23, relativa ad un tributo la cui importanza finanziaria era tutt' altro che trascurabile.
(27) ° Sentenza 27 febbraio 1980, causa 68/79, Just (Racc. pag. 501, punto 27). V. inoltre, tra le altre, sentenza 9 novembre 1983, causa 199/82, San Giorgio (Racc. pag. 3595), nonché sentenza 29 giugno 1988, causa 240/87, Deville (Racc. pag. 3513).