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Documento 61992CJ0228

Sentenza della Corte del 26 aprile 1994.
Roquette Frères SA contro Hauptzollamt Geldern.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Düsseldorf - Germania.
Importi compensativi monetari sui prodotti derivati dal granoturco - Declaratoria di invalidità - Effetti nel tempo.
Causa C-228/92.

Raccolta della Giurisprudenza 1994 I-01445

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1994:168

61992J0228

SENTENZA DELLA CORTE DEL 26 APRILE 1994. - ROQUETTE FRERES SA CONTRO HAUPTZOLLAMT GELDERN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: FINANZGERICHT DUESSELDORF - GERMANIA. - IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI SUI PRODOTTI DERIVATI DAL GRANOTURCO - DECLARATORIA DI INVALIDITA - EFFETTI NEL TEMPO. - CAUSA C-228/92.

raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-01445


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Agricoltura - Importi compensativi monetari - Fissazione - Prodotti derivati - Somma degli importi compensativi sui prodotti derivati superiore all' importo compensativo relativo al prodotto di base - Erronea individuazione del prezzo di riferimento - Invalidità

[Trattato CEE, art. 43, n. 3; regolamento (CEE) del Consiglio n. 974/71; regolamento (CEE) della Commissione n. 2719/75]

2. Questioni pregiudiziali - Sindacato di legittimità - Declaratoria di invalidità di un regolamento - Effetti - Applicazione analogica dell' art. 174, secondo comma, del Trattato - Limitazione degli effetti nel tempo stabilita dalla Corte - Deroga in favore dell' operatore che abbia avviato un procedimento giurisdizionale o amministrativo dinanzi alle autorità nazionali

(Trattato CEE, artt. 174, secondo comma, e 177)

Massima


1. Il regolamento n. 2719/75, che fissa gli importi compensativi monetari e alcuni tassi necessari per la loro applicazione, è invalido nella parte in cui fissa gli importi compensativi monetari relativi ai singoli prodotti derivati dalla trasformazione del granoturco, nell' ambito di un determinato processo produttivo, a un livello tale che la loro somma si risolve in un importo totale nettamente superiore rispetto a quello dell' importo compensativo monetario relativo al corrispondente quantitativo di granoturco soggetto a trasformazione, nonché nella parte in cui fissa gli importi compensativi monetari relativi all' amido di granoturco ed ai suoi prodotti derivati su una base diversa da quella del prezzo di intervento del granoturco al netto della restituzione alla produzione dell' amido; sono parimenti invalidi i regolamenti emanati a modifica o in sostituzione del regolamento medesimo nella parte in cui sono viziati dallo stesso errore manifesto di calcolo degli importi compensativi monetari relativi ai prodotti derivati di cui trattasi.

2. Se è pur vero che una sentenza della Corte che dichiari in via pregiudiziale l' invalidità di un atto comunitario possiede, in linea di principio, effetti retroattivi al pari di una sentenza di annullamento, la Corte dispone tuttavia della facoltà di limitare nel tempo gli effetti di una siffatta declaratoria. Tale facoltà si fonda sull' interpretazione dell' art. 174 del Trattato, in considerazione del rapporto di necessaria coerenza tra il rinvio pregiudiziale ed il ricorso d' annullamento, i quali costituiscono i due aspetti del sindacato di legittimità voluto dal Trattato. La facoltà di limitare nel tempo gli effetti della constatata invalidità di un regolamento comunitario, nell' ambito sia dell' art. 173 sia dell' art. 177, costituisce un potere attribuito alla Corte dal Trattato, nell' interesse dell' uniforme applicazione del diritto comunitario nell' intera Comunità.

Spetta alla Corte determinare, quando si avvalga della possibilità di limitare l' efficacia retroattiva di una declaratoria di invalidità di un regolamento comunitario pronunciata nell' ambito di un rinvio pregiudiziale, se una deroga a tale limitazione dell' efficacia temporale della sentenza possa essere prevista a favore della parte nella causa principale che abbia impugnato dinanzi al giudice nazionale l' atto interno di esecuzione del regolamento o se, al contrario, una declaratoria di invalidità con effetti solamente ex nunc costituisca rimedio adeguato anche nei confronti di quegli operatori economici che abbiano tempestivamente intrapreso iniziative ai fini della tutela dei loro diritti.

Nell' ipotesi in cui una parte di una causa principale abbia proposto ricorso dinanzi a un giudice nazionale avverso un avviso di riscossione di importi compensativi monetari emanato in base ad un regolamento comunitario dichiarato invalido, una siffatta limitazione degli effetti retroattivi di una declaratoria pregiudiziale di invalidità, determinerebbe il rigetto da parte del giudice nazionale del ricorso diretto avverso l' avviso di riscossione contestato, ancorché il regolamento sulla base del quale tale avviso è stato emanato sia stato dichiarato illegittimo dalla Corte nell' ambito del medesimo procedimento. L' operatore economico verrebbe quindi a trovarsi privato del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva in caso di violazione, da parte delle istituzioni, del diritto comunitario e risulterebbe pregiudicato l' effetto utile dell' art. 177 del Trattato. Conseguentemente, un operatore che, anteriormente alla data di pronuncia della sentenza della Corte, abbia proposto ricorso dinanzi ad un giudice nazionale avverso il detto avviso, può legittimamente invocare tale declaratoria di invalidità nell' ambito della causa principale.

Lo stesso diritto spetta agli operatori economici che, anteriormente alla detta data, abbiano presentato reclamo amministrativo al fine di ottenere il rimborso degli importi compensativi monetari versati sulla base di un siffatto regolamento.

Parti


Nel procedimento C-228/92,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Duesseldorf (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Roquette Frères SA

e

Hauptzollamt Geldern,

domanda vertente sulla validità del regolamento (CEE) 24 ottobre 1975, n. 2719, che fissa gli importi compensativi monetari e alcuni tassi necessari per la loro applicazione (GU L 276, pag. 7),

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco, D.A.O. Edward, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Darmon

cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Roquette Frères, dall' avv. Heinrich Guenther, del foro di Mannheim;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Ulrich Woelker, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali della Roquette Frères, rappresentata dagli avv.ti Hein Weil, del foro di Parigi, e Heinrich Guenther, del foro di Mannheim, e della Commissione all' udienza del 16 giugno 1993,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 27 ottobre 1993,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 29 gennaio 1992, pervenuta alla Corte il 20 maggio seguente, il Finanzgericht di Duesseldorf ha posto, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative, da un lato, alla validità del regolamento (CEE) della Commissione 24 ottobre 1975, n. 2719, che fissa gli importi compensativi monetari e alcuni tassi necessari per la loro applicazione (GU L 276, pag. 7), e, dall' altro, agli effetti nel tempo di un' eventuale declaratoria di invalidità di tale regolamento.

2 Tali questioni sono sorte nell' ambito di una controversia tra la società Roquette e lo Hauptzollamt di Geldern in ordine all' imposizione da parte di quest' ultimo di importi compensativi monetari (in prosieguo: gli "ICM").

3 Il detto regolamento n. 2719/75 è stato emanato dalla Commissione sulla base del regolamento (CEE) del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all' ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (GU L 106, pag. 1).

4 Il regolamento n. 2719/75 fissava, fra l' altro, gli ICM relativi al granoturco, nonché a vari prodotti derivati dal granoturco, che dovevano essere riscossi in particolare sulle importazioni di tali prodotti in Germania.

5 In seguito, gli ICM relativi, segnatamente, ai prodotti derivati dal granoturco sono stati oggetto di una serie di regolamenti. Tra questi, i regolamenti (CEE) della Commissione 24 marzo 1976, n. 652, che modifica gli importi compensativi monetari in seguito all' evoluzione dei tassi di cambio del franco francese (GU L 79, pag. 4), 30 luglio 1976, n. 1910 (GU L 208, pag. 1), e 8 ottobre 1976, n. 2466 (GU L 280, pag. 1), regolamenti di modifica degli ICM, nonché 29 aprile 1977, n. 938, che fissa gli importi compensativi monetari e alcuni tassi necessari per la loro applicazione (GU L 110, pag. 6), venivano dichiarati invalidi dalla Corte per violazione del menzionato regolamento di base n. 974/71, nonché dell' art. 43, n. 3, del Trattato, nella parte in cui avevano istituito un sistema di calcolo degli ICM relativi ai prodotti trasformati a partire dal granoturco, il cui prezzo dipendeva da quello del granoturco stesso, che si risolveva nel fissare, per i vari prodotti ottenuti dalla trasformazione di una determinata quantità di granoturco in un determinato processo produttivo, ICM la cui somma superava nettamente l' ICM previsto per quel determinato quantitativo di granoturco (v. sentenze 15 ottobre 1980, causa 4/79, Providence agricole de la Champagne, Racc. pag. 2823, punto 41, causa 109/79, Maïseries de Beauce, Racc. pag. 2883, punto 41, e causa 145/79, Roquette Frères, Racc. pag. 2917, punto 48).

6 Inoltre, il regolamento n. 652/76 veniva dichiarato invalido nella parte in cui fissava gli importi compensativi applicabili all' amido di granoturco su una base diversa dal prezzo d' intervento per il granoturco al netto della restituzione alla produzione dell' amido (v. la menzionata sentenza Roquette, punto 48).

7 Dall' invalidità del regolamento n. 652/76 è discesa quella delle disposizioni dei successivi regolamenti emanati dalla Commissione aventi ad oggetto la modifica degli ICM applicabili ai rispettivi prodotti derivati (v. la sentenza Roquette, citata, punto 2 del dispositivo).

8 La Corte affermava parimenti che il regolamento (CEE) n. 2140/79, che fissa gli ICM e alcuni tassi necessari per la loro applicazione (GU L 247, pag. 1), nel testo modificato dal regolamento (CEE) n. 1541/80 (GU L 156, pag. 1), doveva considerarsi, nella parte in cui faceva riferimento al regolamento n. 652/76, che era stato dichiarato invalido, e comportava una modifica degli ICM da applicarsi ai prodotti oggetto della menzionata sentenza Roquette, dichiarato implicitamente invalido dalla sentenza medesima (v. sentenza 22 maggio 1985, causa 33/84, Fragd, Racc. pag. 1605, punto 13).

9 Nel frattempo la Commissione aveva messo in atto i provvedimenti conseguenti alle declaratorie di invalidità pronunciate nel 1980 emanando il regolamento 21 novembre 1980, n. 3013, che modifica il regolamento (CEE) n. 2140/79 per quanto concerne taluni importi compensativi monetari, nonché il regolamento (CEE) n. 2803/80 per quanto concerne talune restituzioni all' esportazione nel settore dei cereali (GU L 312, pag. 12).

10 Dal fascicolo emerge che la Roquette ha importato in Germania prodotti derivati dal granoturco (amido, destrina e amido solubile) provenienti dalla Francia. Con riguardo alle merci complessivamente importate nel corso del mese di gennaio 1976, l' amministrazione doganale tedesca imponeva alla Roquette il pagamento degli ICM fissati dal menzionato regolamento n. 2719/75.

11 Nel 1977 la Roquette impugnava l' avviso di liquidazione degli ICM dinanzi al giudice di rinvio eccependo l' illegittimità del regolamento n. 2719/75.

12 Ritenendo che il regolamento n. 2719/75 fosse effettivamente illegittimo per gli stessi motivi indicati nelle tre dette sentenze Providence agricole de la Champagne, Maïseries de Beauce e Roquette Frères, il giudice nazionale disponeva la sospensione del giudizio e sottoponeva alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"A) Se il regolamento (CEE) della Commissione 24 ottobre 1975, n. 2719, che fissa gli importi compensativi monetari e alcuni tassi per la loro applicazione, sia illegittimo

I

nella parte in cui fissa gli importi compensativi monetari sul complesso dei prodotti ricavati dalla trasformazione di una determinata quantità di granoturco nell' ambito di un determinato processo produttivo in misura tale che la loro somma si risolva in un importo compensativo complessivo nettamente superiore all' importo compensativo monetario relativo alla quantità di granoturco soggetta a trasformazione;

II

nella parte in cui fissa gli importi compensativi relativi all' amido di granoturco ed ai suoi derivati su una base diversa dal prezzo di intervento per il granoturco ridotto in ragione della restituzione alla produzione.

B) In caso di soluzione affermativa:

Se la ricorrente, che con i rimedi giuridici esperiti e con la proposizione del presente ricorso ha fatto tutto il possibile e il necessario al fine di impedire la definitività dell' ingiunzione impugnata, possa invocare, in caso di declaratoria di illegittimità del regolamento (CEE) 24 ottobre 1975, n. 2719, tale illegittimità nell' ambito del presente giudizio tributario".

Sulla validità del regolamento n. 2719/75

13 Si deve anzitutto rilevare, come correttamente osservato dalla Commissione, che, da un lato, gli ICM riscossi sulle importazioni in Germania di amido, amido solubile e di destrina sono nettamente superiori agli ICM applicabili al corrispondente quantitativo di granoturco soggetto a trasformazione e che, dall' altro, il regolamento n. 2719/75 fissa gli ICM relativi all' amido di granoturco e ai suoi derivati su una base diversa da quella costituita dal prezzo di intervento del granoturco al netto della restituzione alla produzione dell' amido.

14 Ne consegue l' effettiva illegittimità del regolamento n. 2719/75 per gli stessi motivi enunciati nelle menzionate sentenze Providence Agricole de la Chamapgne, Maïseries de Beauce e Roquette Frères.

15 Come sostenuto dalla Commissione nel corso del procedimento, dall' invalidità del regolamento n. 2719/75 discende quella delle disposizioni dei regolamenti, emanati dalla Commissione medesima, 31 ottobre 1975, n. 2829 (GU L 284, pag. 1), 5 marzo 1976, n. 512 (GU L 60, pag. 1), 15 marzo 1976, n. 572 (GU L 68, pag. 5) e 18 marzo 1976, n. 618 (GU L 75, pag. 1), che modificano gli ICM da applicarsi ai prodotti derivati di cui trattasi, nonché del regolamento (CEE) 6 febbraio 1976, n. 271, che modifica gli ICM a seguito dell' evoluzione dei tassi di cambio della lira italiana (GU L 34, pag. 1), in quanto viziati dallo stesso manifesto errore di calcolo degli ICM relativi ai prodotti de quibus (v. sentenza Fragd, citata, punto 13).

16 Alla luce delle considerazioni che precedono, la prima questione dev' essere quindi risolta nel senso che il regolamento n. 2719/75 è invalido nella parte in cui fissa gli ICM relativi ai singoli prodotti derivati dalla trasformazione del granoturco, nell' ambito di un determinato processo produttivo, a un livello tale che la loro somma si risolve in un importo totale nettamente superiore rispetto a quello dell' ICM relativo al corrispondente quantitativo di granoturco soggetto a trasformazione nonché nella parte in cui fissa gli ICM relativi all' amido di granoturco ed ai suoi prodotti derivati su una base diversa da quella del prezzo di intervento del granoturco al netto della restituzione alla produzione dell' amido; sono parimenti invalidi i regolamenti emanati a modifica o in sostituzione del regolamento medesimo nella parte in cui sono viziati dallo stesso errore manifesto di calcolo degli ICM relativi ai prodotti derivati di cui trattasi.

Sugli effetti nel tempo della declaratoria pregiudiziale di invalidità

17 Si deve ricordare che una sentenza della Corte che dichiari in via pregiudiziale l' invalidità di un atto comunitario possiede, in linea di principio, effetti retroattivi al pari di una sentenza di annullamento.

18 Conseguentemente, spetta alle autorità nazionali garantire la restituzione delle somme indebitamente percepite in forza di regolamenti comunitari dichiarati invalidi dalla Corte (v. sentenza 12 giugno 1980, causa 130/79, Express Dairy Foods, Racc. pag. 1887, punto 14).

19 La Corte dispone tuttavia della facoltà di limitare nel tempo gli effetti di una declaratoria pregiudiziale di invalidità di un regolamento comunitario. Tale possibilità si fonda infatti sull' interpretazione dell' art. 174 del Trattato, in considerazione del rapporto di necessaria coerenza tra il rinvio pregiudiziale nell' ambito del quale la Corte si pronunci sulla validità di un atto comunitario e il ricorso d' annullamento, i quali costituiscono i due aspetti del sindacato di legittimità voluto dal Trattato.

20 Tale facoltà di limitare nel tempo gli effetti dell' invalidità di un regolamento comunitario, nell' ambito sia dell' art. 173, sia dell' art. 177, costituisce un potere attribuito alla Corte dal Trattato, nell' interesse dell' uniforme applicazione del diritto comunitario nell' intera Comunità (v. sentenza 27 febbraio 1985, causa 112/83, Produits de maïs, Racc. pag. 719, punto 17).

21 Nelle menzionate sentenze Providence agricole de la Champagne (punto 46), Maïseries de Beauce (punto 46) e Roquette (punto 53), la Corte ha quindi ritenuto che, in considerazione delle esigenze di certezza del diritto, l' accertata invalidità della fissazione degli ICM non consentisse di rimettere in discussione la riscossione o il versamento degli ICM stessi effettuati dalle autorità nazionali, in base ai regolamenti dichiarati invalidi, per il periodo anteriore alla data delle declaratorie di invalidità.

22 Si deve quindi ritenere che le stesse ragioni di certezza del diritto, accolte dalla Corte nelle menzionate sentenze, impediscono, in linea di principio, di rimettere in discussione la riscossione o il versamento di ICM effettuati dalle autorità nazionali sulla base di un regolamento dichiarato invalido dalla presente sentenza per il periodo anteriore alla pronuncia della medesima.

23 Con la seconda questione il Finanzgericht di Duesseldorf chiede, alla luce delle menzionate sentenze 15 ottobre 1980, di precisare quali siano le conseguenze derivanti, nei confronti della ricorrente della causa principale, da una limitazione degli effetti nel tempo della presente sentenza.

24 Con tale questione il giudice nazionale intende sapere se un importatore che, come la ricorrente nella causa principale, abbia proposto reclamo amministrativo seguito da un ricorso giurisdizionale avverso un avviso di riscossione di ICM eccependo l' invalidità del regolamento comunitario sulla base del quale era stato emanato l' avviso medesimo, possa legittimamente far valere, a sostegno del proprio ricorso, la declaratoria di invalidità di un regolamento pronunciato dalla Corte nell' ambito della stessa controversia.

25 Si deve ricordare in proposito che spetta alla Corte determinare, quando si avvalga della possibilità di limitare l' efficacia retroattiva di una declaratoria di invalidità di un regolamento comunitario pronunciata nell' ambito di un rinvio pregiudiziale, se una deroga a tale limitazione dell' efficacia temporale della sentenza possa essere prevista a favore della parte della causa principale che abbia impugnato dinanzi al giudice nazionale l' atto interno di esecuzione del regolamento o se, al contrario, anche nei confronti della detta parte, la declaratoria di invalidità del regolamento con effetti unicamente ex nunc costituisca un rimedio adeguato (v. sentenza Produits de maïs, citata, punto 18).

26 Nel caso della parte che, come la ricorrente nella causa principale, abbia impugnato dinanzi al giudice nazionale un avviso di riscossione di ICM emanato sulla base di un regolamento comunitario invalido, una siffatta limitazione degli effetti ex tunc di una declaratoria pregiudiziale di invalidità determinerebbe, come conseguenza, il rigetto da parte del giudice nazionale medesimo del ricorso avverso l' avviso di riscossione contestato, ancorché il regolamento, sulla base del quale l' avviso stesso sia stato emanato, sia stato dichiarato illegittimo dalla Corte nell' ambito del medesimo giudizio.

27 Un operatore economico quale la ricorrente nella causa principale verrebbe, quindi, a trovarsi privato del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva in caso di violazione, da parte delle istituzioni, del diritto comunitario e risulterebbe pregiudicato l' effetto utile dell' art. 177 del Trattato.

28 Conseguentemente, un operatore quale la ricorrente nella causa principale che, anteriormente alla data di pronuncia della presente sentenza, abbia proposto ricorso dinanzi a un giudice nazionale avverso un avviso di riscossione di ICM emanato sulla base del regolamento comunitario dichiarato invalido dalla sentenza medesima, può legittimamente invocare tale declaratoria di invalidità nell' ambito della causa principale.

29 Lo stesso diritto spetta agli operatori economici che, anteriormente alla detta data, abbiano presentato reclamo amministrativo al fine di ottenere il rimborso degli ICM versati sulla base di tale regolamento.

30 Alla luce delle suesposte considerazioni, la seconda questione posta dal giudice nazionale dev' essere risolta nel senso che un operatore economico che, anteriormente alla data di pronuncia della presente sentenza, abbia proposto ricorso dinanzi a un giudice nazionale avverso un avviso di riscossione di ICM emanato in base al regolamento comunitario dichiarato invalido dalla sentenza medesima, può legittimamente invocare tale declaratoria di invalidità nell' ambito della causa principale. Lo stesso diritto spetta agli operatori economici che, anteriormente alla detta data, abbiano presentato reclamo amministrativo al fine di ottenere il rimborso degli ICM versati sulla base di tale regolamento.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

31 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Duesseldorf con ordinanza 29 gennaio 1992, dichiara:

1) Il regolamento (CEE) della Commissione 24 ottobre 1975, n. 2719, è invalido nella parte in cui fissa gli ICM relativi ai singoli prodotti derivati dalla trasformazione del granoturco, nell' ambito di un determinato processo produttivo, a un livello tale che la loro somma si risolve in un importo totale nettamente superiore rispetto a quello dell' ICM relativo al corrispondente quantitativo di granoturco soggetto a trasformazione nonché nella parte in cui fissa gli ICM relativi all' amido di granoturco ed ai suoi prodotti derivati su una base diversa da quella del prezzo di intervento del granoturco al netto della restituzione alla produzione dell' amido; sono parimenti invalidi i regolamenti emanati a modifica o in sostituzione del regolamento medesimo nella parte in cui sono viziati dallo stesso errore manifesto di calcolo degli ICM relativi ai prodotti derivati di cui trattasi.

2) Un operatore quale la ricorrente nella causa principale che, anteriormente alla data di pronuncia della presente sentenza, abbia proposto ricorso dinanzi a un giudice nazionale avverso un avviso di riscossione di ICM emanato sulla base del regolamento comunitario dichiarato invalido dalla sentenza medesima può legittimamente invocare tale declaratoria di invalidità nell' ambito della causa principale.

3) Lo stesso diritto spetta agli operatori economici che, anteriormente alla detta data, abbiano presentato reclamo amministrativo al fine di ottenere il rimborso di ICM versati sulla base di tale regolamento.

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