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Documento 61991CJ0198

Sentenza della Corte del 19 maggio 1993.
William Cook plc contro Commissione delle Comunità europee.
Artt. 92, n. 3, lett. a), e 93, n. 3, del Trattato CEE - Denuncia di un'impresa - Compatibilità dell'aiuto - Ricorso d'annullamento.
Causa C-198/91.

Raccolta della Giurisprudenza 1993 I-02487

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1993:197

 SENTENZA DELLA CORTE

19 maggio 1993 ( *1 )

«Artt. 92, n. 3, lett. a), e 93, n. 3, del Trattato CEE – Denuncia di un’impresa – Compatibilità dell’aiuto – Ricorso d’annullamento»

Nella causa C‑198/91,

William Cook plc, società di diritto inglese, con sede in Sheffield, con gli avv.ti Philip Bentley, QC, e José Rivas de Andrés, del foro di Saragozza, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell’avv. Arsène Kronshagen, 12, boulevard de la Foire,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Eric White e Michel Nolin, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta dal

Regno di Spagna, rappresentato dai signori Alberto José Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e Antonio Hierro Hernández-Mora, abogado del Estado dinanzi alla Corte di giustizia, in qualità di agente,

interveniente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione, comunicata alla ricorrente con lettera 29 maggio 1991, «di non sollevare obiezioni» nei confronti dei vari aiuti di Stato ricevuti dalla Piezas y Rodajes SA,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco e P.J.G Kapteyn, giudici,

avvocato generale: G. Tesauro

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

vista la relazione d’udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all’udienza del 3 febbraio 1993,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 31 marzo 1993,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 30 luglio 1991, la William Cook plc (in prosieguo: la «Cook») ha proposto, ai sensi dell’art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, domanda di annullamento della decisione della Commissione, comunicatale con lettera 29 maggio 1991, «di non sollevare obiezioni» nei confronti dei vari aiuti di Stato concessi alla Piezas y Rodajes SA (in prosieguo: la «Pyrsa»).

2

Dal fascicolo risulta che la Commissione, con decisione 26 maggio 1987 (v. comunicazione 88/C251/04 – GU C 251, pag. 4), ha autorizzato il regime generale di aiuti regionali in Spagna il cui progetto le era stato notificato dal governo spagnolo il 30 gennaio dello stesso anno, ai sensi delle disposizioni dell’art. 93, n. 3, del Trattato. Le modifiche successivamente apportate a tale regime sono state approvate con decisione della Commissione 1o settembre 1987.

3

Nell’ambito di tale regime di aiuti, autorizzato ai sensi dell’art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato, è prevista, in particolare, la concessione di aiuti regionali nella provincia di Teruel, entro il limite massimo del 75% di equivalente sovvenzione netto (ESN).

4

In tale provincia, sul territorio del comune di Monreal del Campo, la Pyrsa avviava un programma di investimenti del valore di 2788300000 PTA ai fini della realizzazione di uno stabilimento metallurgico destinato alla produzione di ruote dentate (attivate da catene utilizzate precipuamente nell’industria mineraria) e di apparecchiature GET (pezzi utilizzati per il livellamento del suolo e per gli scavi).

5

È pacifico che tale investimento fruiva dei seguenti aiuti:

una sovvenzione di 975905000 PTA, da parte del governo spagnolo;

una sovvenzione di 182000000 di PTA, da parte della Comunità autonoma di Aragona;

una sovvenzione di 2300000 PTA, da parte del comune di Monreal del Campo;

una garanzia prestata da parte della Comunità autonoma di Aragona su un mutuo d’importo pari a 490000000 di PTA della durata di undici anni;

un abbuono di interessi, relativo al mutuo anzidetto, concesso dalla Diputacion provincial di Teruel.

6

La Cook, che produce calchi in acciaio e apparecchiature GET, presentava, in data 14 gennaio 1991, una denuncia presso la Commissione con cui contestava la compatibilità dei detti aiuti con il mercato comune.

7

Con lettera 13 marzo 1991, la Commissione informava l’impresa denunciante che l’aiuto del governo spagnolo pari a 975905000 PTA era stato concesso nell’ambito del regime generale di aiuti regionali e risultava, quindi, compatibile con le disposizioni dell’art. 92 del Trattato. In tale lettera si faceva peraltro presente che, con riguardo agli altri aiuti, era stata avviata un’inchiesta presso le autorità spagnole.

8

A seguito di tale inchiesta, la Commissione informava l’impresa denunciante, con lettera 29 maggio 1991, della decisione di «non sollevare obiezioni» con riguardo agli aiuti concessi alla Pyrsa. A tale lettera era allegata la decisione, recante il numero di riferimento NN 12/91 (in prosieguo: la «decisione NN 12/91»), indirizzata al governo spagnolo, in cui la Commissione contestava che tali aiuti rientrassero nella sfera di applicazione delle disposizioni dell’art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato secondo cui possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure sussista una grave forma di sottoccupazione.

9

Tale decisione si basava su due motivi. Quanto al primo, la Commissione riteneva che «la produzione della Pyrsa si colloca nel sub-settore delle ruote dentate e delle apparecchiature GET (...) nel quale la domanda è cresciuta durante il periodo 1988/1990 e che non presenta problemi di sovraccapacità». Quanto al secondo motivo, si rilevava che «gli aiuti riguardano un programma di investimenti relativo ad una nuova impresa e che l’importo totale di tutti gli aiuti complessivamente considerati si colloca al di sotto del limite del 50% di equivalente sovvenzione netto».

10

Con il presente ricorso, la Cook chiede l’annullamento della decisione della Commissione comunicatale con lettera 29 maggio 1991.

11

Il governo spagnolo è stato autorizzato, con ordinanza del presidente della Corte 20 novembre 1991, ad intervenire a sostegno della Commissione.

12

Per una più ampia illustrazione dei fatti della controversia, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d’udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sull’oggetto e sulla ricevibilità del ricorso

13

La lettera 29 maggio 1991 si limita ad informare l’impresa denunciante della decisione NN 12/91 con cui la Commissione ha ritenuto che gli aiuti concessi alla Pyrsa fossero compatibili con il mercato comune.

14

Tale lettera informativa non costituisce, di per sé, una decisione idonea a costituire oggetto di un ricorso di annullamento.

15

La decisione NN 12/91, di cui è destinatario il governo spagnolo, può invece costituire oggetto di ricorso.

16

La convenuta ha sostenuto che tale ultima decisione, laddove fa menzione dell’aiuto di 975905000 PTA concesso dal governo spagnolo, non farebbe altro che confermare la detta lettera 13 marzo 1991 con cui era stato rilevato che l’aiuto di cui trattasi era stato concesso nell’ambito del regime generale di aiuti regionali approvato dalla Commissione. A fronte di tale argomento la Cook ha precisato, nella replica, che il ricorso non riguardava né la lettera 13 marzo 1991 né alcuna successiva conferma della lettera medesima.

17

Ciò premesso, il ricorso dev’essere considerato diretto avverso la decisione NN 12/91, unicamente nella parte relativa agli aiuti diversi da quello concesso dal governo spagnolo.

18

Non essendo la Cook destinataria della decisione impugnata, la ricevibilità del ricorso è subordinata, ai sensi delle disposizioni dell’art. 173, secondo comma, del Trattato, alla condizione che la detta decisione riguardi direttamente e individualmente la ricorrente.

19

La Commissione e il governo spagnolo sostengono l’insussistenza di tale condizione e, conseguentemente, l’irricevibilità del ricorso.

20

È giurisprudenza costante che il soggetto che non sia destinatario di una decisione può sostenere che questa lo riguardi individualmente, ai sensi dell’art. 173, secondo comma, solamente qualora il provvedimento lo interessi sulla base di determinate qualità personali o di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità e lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari (sentenza 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 199).

21

Al fine di poter stabilire se tali requisiti sussistano nella specie, si deve ricordare l’oggetto delle procedure previste rispettivamente dai nn. 2 e 3 dell’art. 93 del Trattato.

22

Come rilevato dalla Corte nella sentenza 20 marzo 1984, causa 84/82, Germania/Commissione (Racc. pag. 1451, punti 11 e 13 della motivazione), occorre distinguere, da un lato, la fase preliminare di esame degli aiuti, istituita dall’art. 93, n. 3, del Trattato che ha soltanto lo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dei progetti di aiuto di cui trattasi e, dall’altro, la fase di esame prevista dal n. 2 dello stesso art. 93. Solamente nell’ambito di tale fase di esame, diretta a consentire alla Commissione di essere completamente illuminata sul complesso dei dati del problema, il Trattato pone a carico della Commissione l’obbligo di invitare gli interessati a presentare le loro osservazioni.

23

Qualora, senza avviare il procedimento di cui all’art. 93, n. 2, la Commissione rilevi, sulla base del n. 3 dello stesso articolo, la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, i beneficiari di tale garanzia procedurale possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare tale decisione della Commissione dinanzi alla Corte.

24

Gli interessati, ai sensi dell’art. 93, n. 2, del Trattato, sono stati definiti dalla Corte quali le persone, imprese o associazioni eventualmente lese nei loro interessi dalla concessione dell’aiuto, vale a dire in particolare le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali (sentenza 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/Commissione, Racc. pag. 3809, punto 16 della motivazione).

25

Nella specie, se da un lato la Commissione e il governo spagnolo contestano il carattere sostanziale delle distorsioni della concorrenza derivanti dagli aiuti di cui trattasi, non contestano invece il fatto che la Cook – che produce, al pari dell’impresa beneficiaria dell’aiuto, apparecchiature GET – costituisca un’impresa interessata ai sensi dell’art. 93, n. 2, del Trattato.

26

Conseguentemente la Cook, alla luce di tale sua qualità, dev’essere considerata direttamente ed individualmente interessata dalla decisione della Commissione NN 12/91. La domanda di annullamento di tale decisione ex art. 173, secondo comma, del Trattato è quindi ricevibile.

Sul merito

27

La Cook deduce a sostegno del ricorso l’irregolarità procedurale consistente nel fatto che la decisione impugnata è stata emanata unicamente in base alle disposizioni dell’art. 93, n. 3, del Trattato senza che la Commissione abbia preliminarmente avviato il procedimento di inchiesta prevista dal n. 2, del medesimo articolo. La Cook sostiene inoltre la violazione dei principi del rispetto del diritto di difesa e di sana amministrazione in quanto non sarebbe stata posta in grado, quale impresa denunciante, di presentare, nell’ambito del procedimento previsto dall’art. 93, n. 3, del Trattato, osservazioni in merito agli elementi assunti dalla Commissione a fondamento della sua decisione. Infine, la motivazione della decisione impugnata secondo cui il sub-settore delle ruote dentate e delle apparecchiature GET non presenterebbe sovraccapacità sarebbe viziato da un manifesto errore di valutazione.

28

La Cook sostiene in particolare che la Commissione sia tenuta ad osservare la procedura prevista dall’art. 93, n. 2, del Trattato, qualora, come nel caso di specie:

si pronunci sulla compatibilità di un aiuto che non le sia stato notificato;

dichiari la compatibilità di un aiuto sulla base delle disposizioni di cui all’art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato;

le difficoltà nell’esprimere una valutazione sulla compatibilità dell’aiuto giustifichino l’avvio di tale procedimento.

29

Come precisato dalla Corte nella menzionata sentenza Germania/Commissione (punto 13 della motivazione), il procedimento previsto dall’art. 93, n. 2, si dimostra indispensabile non appena la Commissione si trovi in difficoltà nel valutare se un progetto d’aiuto sia compatibile con il mercato comune. La Commissione può limitarsi alla fase preliminare di cui all’art. 93, n. 3, per decidere a favore di un progetto di aiuti solo nel caso in cui essa sia in grado di acquisire la convinzione, in esito ad un primo esame, che tale progetto è compatibile col Trattato. Per contro, qualora questo primo esame abbia convinto la Commissione del contrario, oppure non le abbia consentito di superare tutte le difficoltà inerenti alla valutazione della compatibilità di tale progetto col mercato comune, essa è tenuta a chiedere tutti i pareri necessari e ad avviare, a tale scopo, il procedimento di cui all’art. 93, n. 2.

30

Se, contrariamente a quanto sostenuto dalla Cook, l’obbligo di avviare il procedimento di cui all’art. 93, n. 2, del Trattato non è subordinato alle modalità di notificazione dell’aiuto o all’applicabilità della disposizione di cui all’art. 92 del Trattato, spetta alla Commissione stabilire, sotto il controllo della Corte, alla luce delle specifiche circostanze di fatto e di diritto della questione, se le difficoltà incontrate nella valutazione della compatibilità dell’aiuto necessitino l’avvio di tale procedimento.

31

Occorre conseguentemente accertare se, nella specie, le valutazioni sulle quali si è fondata la Commissione, ed in particolare quella relativa all’assenza di sovraccapacità nel settore delle ruote dentate e delle apparecchiature GET, presentassero difficoltà tali da giustificare l’avvio di tale procedimento.

32

Come riconosciuto dalla Commissione nelle risposte ai quesiti della Corte, non esistono dati specifici relativi alle ruote dentate e alle apparecchiature GET.

33

I soli dati disponibili riguardano il sub-settore degli stabilimenti siderurgici, in cui rientra l’attività di produzione delle ruote dentate e delle apparecchiature GET. Nella comunicazione 88/C320/03 relativa alla disciplina degli aiuti in taluni settori siderurgici al di fuori della CECA (GU C 320, pag. 3), la Commissione aveva rilevato che il sub-settore degli stabilimenti siderurgici presentava una contrazione della domanda e necessitava, in considerazione del basso tasso di utilizzazione delle apparecchiature, di nuovi aggiornamenti.

34

La Commissione sostiene che, a seguito di tale documento che lasciava presupporre l’esistenza di una sovraccapacità di produzione nel sub-settore di cui trattasi, la situazione sia evoluta favorevolmente nel 1989 e nel 1990. A giustificazione di tale valutazione, che si pone in contrasto con i documenti concordanti prodotti dalla ricorrente, la Commissione si richiama alle statistiche elaborate dal Comitato delle associazioni europee degli stabilimenti siderurgici.

35

I dati numerici contenuti in tali statistiche non sono che parziali, in quanto attengono solamente alla produzione, al valore di quest’ultima e al numero degli occupati. Tali dati non consentono di conoscere le capacità produttive e di porle a raffronto con la produzione e la domanda del mercato. L’assenza o l’esistenza di una sovraccapacità di produzione non può essere conseguentemente dedotta con certezza da tali dati.

36

La Commissione stessa riconosce peraltro nel controricorso e nella controreplica che «il settore degli stabilimenti siderurgici non si presta ad un’agevole valutazione delle capacità produttive».

37

Ciò premesso, l’esistenza o l’assenza di sovraccapacità nel sub-settore delle ruote dentate e delle attrezzature GET non risultava con chiarezza, alla data di emanazione della decisione impugnata, dai dati e dalle statistiche disponibili. Una siffatta conclusione necessitava, per contro, di un’analisi complessa del sub-settore interessato e di accertamenti supplementari presso le imprese ivi operanti.

38

Ne consegue che, laddove la Commissione ha inteso richiamarsi all’assenza di sovraccapacità del sub-settore di attività considerato, avrebbe dovuto dar corso al procedimento previsto dall’art. 93, n. 2, del Trattato, al fine di verificare, dopo aver raccolto tutti i pareri necessari, la fondatezza delle proprie valutazioni la cui elaborazione presentava serie difficoltà.

39

Essendo stato omesso tale procedimento, la decisione NN 12/91 è illegittima nella parte attinente agli aiuti diversi da quello concesso alla Pyrsa dal governo spagnolo. La decisione dev’essere conseguentemente annullata, senza necessità di esaminare gli altri motivi dedotti dalla ricorrente.

Sulle spese

40

A termini dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Commissione è rimasta soccombente e dev’essere quindi condannata alle spese.

41

Ai sensi dell’art. 69, n. 4, del regolamento medesimo, il Regno di Spagna, in quanto interveniente, sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

 

dichiara e statuisce:

 

1)

La decisione della Commissione NN 12/91, indirizzata al governo spagnolo e notificata alla Cook con lettera 29 maggio 1991, «di non sollevare obiezioni» nei confronti dei vari aiuti di Stato concessi alla Pyrsa è annullata nella parte attinente agli aiuti diversi dalla sovvenzione di 975905000 PTA concessa dal governo spagnolo.

 

2)

La Commissione è condannata alle spese.

 

3)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.

 

Due

Zuleeg

Murray

Mancini

Schockweiler

Moitinho de Almeida

Grévisse

Diez de Velasco

Kapteyn

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 maggio 1993.

Il cancelliere

J.-G. Giraud

Il presidente

O. Due


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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