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Documento 61991CO0130

    Ordinanza della Corte del 14 gennaio 1992.
    ISAE/VP (Istituto Social de Apoio ao Emprego e à Valorizaçao Profissional) e Interdata - (Centro de Processamento de Dados Ldª) contro Commissione delle Comunità europee.
    Irricevibilità.
    Causa C-130/91.

    Raccolta della Giurisprudenza 1992 I-00069

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1992:7

    61991O0130

    ORDINANZA DELLA CORTE DEL 14 GENNAIO 1992. - ISAE/VP - ISTITUTO SOCIAL DE APOIO AO EMPREGO E A VALORIZACAO PROFISSIONAL E INTERDATA - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LDA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - IRRICEVIBILITA. - CAUSA C-130/91.

    raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-00069


    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Ricorso d' annullamento - Mancanza di un atto impugnabile - Irricevibilità

    (Trattato CEE, art. 173)

    2. Ricorso per carenza - Mancato rispetto delle forme essenziali previste dall' art. 175, secondo comma, del Trattato - Irricevibilità

    (Trattato CEE, art. 175)

    Parti


    Nella causa C-130/91,

    ISAE/VP (Instituto Social de Apoio ao Emprego e à Valorização Profissional), società di diritto portoghese, con sede a Lisbona,

    e

    Interdata (Centro de Processamento de Dados Lda), società di diritto portoghese, con sede a Lisbona,

    con l' avv. Agostinho Amado Rodrigues, del foro di Lisbona, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Albert Rodesch, 7-11, route d' Esch,

    ricorrenti,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Herculano Lima, membro del servizio giuridico in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto l' annullamento di una decisione della Commissione, adottata in data non conosciuta, con cui è stato rifiutato il versamento di contributi del Fondo sociale europeo, precedentemente approvati e relativi alle domande di contributo nn. 87.0730/P1, 88.0705/P1 e 88.0706/P1,

    LA CORTE,

    composta dai signori O. Due, presidente, Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco, M. Zuleeg e J.L. Murray, giudici,

    avvocato generale: M. Darmon

    cancelliere: J.-G. Giraud

    sentito l' avvocato generale,

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto depositato in cancelleria il 10 maggio 1991 le società ISAE/VP (Instituto Social de Apoio ao Emprego e à Valorização Profissional) e Interdata (Centro de Processamento de Dados Lda) hanno chiesto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, l' annullamento di una decisione della Commissione, adottata in data non conosciuta, con cui è stato rifiutato il versamento di contributi del Fondo sociale europeo, precedentemente approvati e relativi alle domande di contributo nn. 87.0730/P1, 88.0705/P1 e 88.0706/P1.

    2 Il regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2950, concernente l' applicazione della decisione del Consiglio 83/516/CEE relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU 289, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento"), definisce i tipi di spese che possono costituire oggetto del contributo del Fondo. L' art. 5 prevede il versamento di anticipi sui contributi concessi. Ai sensi dell' art. 6, n. 1, qualora il contributo del Fondo non sia utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione, la Commissione può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le sue osservazioni.

    3 Il dipartimento degli affari del Fondo sociale europeo a Lisbona (in prosieguo: il "DAFSE") ha formulato, a nome della Repubblica portoghese e a favore delle ricorrenti, tre domande di contributo del Fondo a titolo degli esercizi 1987 e 1988. Dai documenti depositati dinanzi alla Corte risulta che queste domande sono state approvate con tre decisioni della Commissione e, in conformità alle disposizioni dell' art. 5, n. 1, del regolamento, anticipi provenienti dal Fondo e dall' Istituto di gestione finanziaria di sicurezza sociale della Repubblica portoghese sono stati versati a ciascuna delle ricorrenti. Successivamente, le domande finali di pagamento dei saldi, alle quali erano allegate, ai sensi dell' art. 5, n. 4, del regolamento, relazioni di valutazione, sono state presentate al DAFSE.

    4 Visto il mancato pagamento, le ricorrenti, nel gennaio 1990, hanno sollecitato con diverse lettere l' intervento delle autorità portoghesi. Il 25 ottobre 1990 la prima ricorrente ha inviato una domanda di pagamento alla Commissione con lettera raccomandata, alla quale non ha mai ricevuto risposta.

    5 Le ricorrenti hanno allora introdotto il presente ricorso per annullamento, unitamente ad una domanda di gratuito patrocinio.

    6 La Commissione nel controricorso fa presente che, come risulta da una comunicazione della Direzione Generale V, in data 3 giugno 1991, il pagamento dei contributi di cui trattasi è stato sospeso a seguito delle informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità portoghesi. Nessuna decisione di riduzione o di soppressione dei contributi sarebbe stata di conseguenza adottata e nessuna decisione sarebbe stata comunicata alle ricorrenti. Per tale motivo, il ricorso per annullamento sarebbe senza oggetto e pertanto irricevibile.

    7 Secondo la Commissione, se il ricorso dovesse essere considerato come un ricorso per carenza rivolto contro una mancata decisione di pagamento, sarebbe ugualmente irricevibile per mancato rispetto delle forme essenziali previste all' art. 175, n. 2, del Trattato. Infatti, anche supponendo che la lettera 25 ottobre 1990 possa essere considerata come un invito ad agire rivolto alla Commissione, il ricorso sarebbe stato presentato fuori termine.

    8 Nella replica, le ricorrenti non forniscono alcuna prova dell' esistenza delle asserite decisioni di cui trattasi.

    9 Ai sensi dell' art. 92, n. 2, del regolamento di procedura, la Corte può in qualsiasi momento rilevare l' improcedibilità per motivi di ordine pubblico e statuire in conformità all' art. 91, nn. 3 e 4, senza passare alla fase orale del procedimento.

    10 Poiché il fascicolo contiene tutti gli elementi che la mettono in grado di statuire, la Corte ha deciso di pronunciarsi senza passare alla fase orale del procedimento.

    11 Non avendo le ricorrenti dimostrato l' esistenza materiale di una decisione adottata dalla Commissione, il ricorso per annullamento è irricevibile in mancanza di un atto impugnabile ai sensi dell' art. 173 del Trattato.

    12 Per il resto, anche se il ricorso dovesse essere considerato come un ricorso per carenza rivolto, ai sensi dell' art. 175, terzo comma, del Trattato, contro la mancata decisione di pagamento, esso sarebbe irricevibile per mancato rispetto delle forme essenziali previste dall' art. 175, secondo comma, del Trattato.

    13 Da quanto precede, risulta che il ricorso è irricevibile.

    14 Dato che il ricorso è irricevibile, non occorre statuire sulla domanda di gratuito patrocinio presentata dalle ricorrenti.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    15 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Le ricorrenti sono risultate soccombenti e vanno quindi condannate alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    così provvede:

    1) Il ricorso è irricevibile.

    2) Le ricorrenti sono condannate alle spese.

    Lussemburgo, 14 gennaio 1992.

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