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Documento 61991CJ0015

Sentenza della Corte del 24 novembre 1992.
Josef Buckl & Söhne OHG e altri contro Commissione delle Comunità europee.
Organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame - Oche e anatre - Prelievo per i prodotti originari dell'Ungheria e della Polonia - Ricorso per carenza - Ricorso d'annullamento.
Cause riunite C-15/91 e C-108/91.

Raccolta della Giurisprudenza 1992 I-06061

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1992:454

61991J0015

SENTENZA DELLA CORTE DEL 24 NOVEMBRE 1992. - JOSEF BUCKL & SOEHNE OHG E ALTRI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEL POLLAME - OCHE ED ANATRE - PRELIEVO PER I PRODOTTI ORIGINARI DELL'UNGHERIA E DELLA POLONIA - RICORSO PER CARENZA - RICORSO DI ANNULLAMENTO. - CAUSE RIUNITE C-15/91 E C-108/91.

raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-06061


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Ricorso per carenza ° Eliminazione della carenza dopo la proposizione del ricorso ° Venir meno dell' oggetto del ricorso ° Non luogo a provvedere

(Trattato CEE, artt. 175 e 176)

2. Ricorso di annullamento ° Persone fisiche o giuridiche ° Atti che le riguardano direttamente e individualmente ° Rifiuto della Commissione di ripristinare il prelievo all' importazione per taluni prodotti agricoli che fruiscono del sistema di preferenze generalizzate ° Rifiuto di adottare un atto di portata generale ° Irricevibilità

(Trattato CEE, art. 173, secondo comma)

Massima


1. Il mezzo d' impugnazione di cui all' art. 175 del Trattato è basato sul principio che l' illegittima inerzia dell' istituzione interessata consente di adire la Corte affinché questa dichiari che il comportamento omissivo è in contrasto col Trattato, in quanto l' istituzione non vi abbia posto rimedio. Ai sensi dell' art. 176, questa declaratoria fa sorgere l' obbligo dell' istituzione convenuta di adottare i provvedimenti che l' esecuzione della sentenza della Corte comporta, salve restando le azioni di responsabilità extracontrattuale che possono derivare dalla declaratoria stessa.

Nel caso in cui l' atto la cui omissione costituisce oggetto della lite sia stato adottato dopo la proposizione del ricorso, ma prima che sia pronunziata la sentenza, la declaratoria della Corte sull' illegittimità dell' iniziale astensione non può più avere gli effetti contemplati dall' art. 176. Ne consegue che in tal caso, esattamente come quando l' istituzione convenuta abbia reagito alla richiesta di agire entro due mesi, l' oggetto del ricorso viene meno, cosicché non vi è più motivo di provvedere.

Il fatto che questa presa di posizione dell' istituzione non dia soddisfazione al ricorrente è, a questo proposito, indifferente, giacché l' art. 175 contempla l' omissione di statuire o di prendere posizione, non già l' adozione di un atto diverso da quello che l' interessato avrebbe desiderato o ritenuto necessario.

2. Nell' ambito dell' esame della ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto contro una decisione negativa dell' istituzione, tale decisione dev' essere valutata in funzione della natura della domanda cui risponde.

Un ricorso di annullamento proposto da un privato contro una decisione negativa non è ricevibile quando è diretto contro il rifiuto di adottare un regolamento di portata generale.

Un regolamento che ripristinasse integralmente i prelievi su talune importazioni di oche e di anatre che fruiscono del sistema di preferenze generalizzate riguarderebbe gli importatori, gli allevatori e tutti i mattatoi, indistintamente. Un operatore di tale settore, che non potrebbe sostenere di essere toccato individualmente da un siffatto regolamento, non è quindi legittimato a proporre ricorso di annullamento contro il rifiuto di adottarlo.

Questo giudizio non è intaccato dal fatto che, nel settore delle misure di difesa contro il dumping, dei reclamanti possono, in taluni casi, proporre ricorso di annullamento contro il rifiuto della Commissione di avviare un procedimento antidumping, poiché tale diritto è riconosciuto loro soltanto in considerazione della specificità della posizione giuridica loro attribuita dai regolamenti base in materia. Orbene, nell' ambito dell' organizzazione comune dei mercati del pollame non è stata istituita alcuna analoga garanzia a favore dei produttori della Comunità.

Parti


Nelle cause riunite C-15/91 e C-108/91,

Josef Buckl & Soehne OHG, società di diritto tedesco, con sede in Wassertruedingen (Germania),

Nordmark Gefluegel Erzeugergemeinschaft GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Heeslingen (Germania),

Georg Stolle GmbH & Co. KG, società di diritto tedesco, con sede in Visbek (Germania),

Gefluegelzucht Wichmann GmbH & Co. KG Gefluegelschlachterei, società di diritto tedesco, con sede in Wachenroth (Germania),

tutte rappresentate dall' avv. Juergen Guendisch, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Dierk Booss, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

aventi ad oggetto i ricorsi diretti, rispettivamente

° a far dichiarare che la Commissione ha violato il Trattato istitutivo della Comunità economica europea, il regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2777, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU L 282, pag. 77) nonché il regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1989, n. 3899, recante, per il 1990, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (GU L 383, pag. 125), non avendo ripristinato integralmente i prelievi previsti per le oche e le anatre provenienti dalla Polonia e dall' Ungheria e che con il regolamento del Consiglio n. 3899/89 erano stati ridotti del 50%;

° a far annullare la decisione della Commissione 18 gennaio 1991 recante rigetto della domanda con la quale le ricorrenti la invitavano a ripristinare integralmente i prelievi applicati all' importazione di taluni quantitativi di anatre e di oche originarie della Polonia e dell' Ungheria, prelievi che con il regolamento del Consiglio n. 3899/89, erano stati ridotti del 50%,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, R. Joliet, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco, P.J.G. Kapteyn e D.A.O. Edward, giudici,

avvocato generale: C. Gulmann

cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

vista la relazione d' udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 13 maggio 1992,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 luglio 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 16 gennaio 1991, la Josef Buckl & Soehne OHG, la Nordmark Gefluegel Erzeugergemeinschaft GmbH, la Georg Stolle GmbH & Co. e la Gefluegelzucht Wichmann GmbH & Co. KG Gefluegelschlachterei (in prosieguo: le "ricorrenti") hanno proposto, ai sensi dell' art. 175, terzo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Commissione ha violato il Trattato CEE, il regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2777, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU L 282, pag. 77), nonché il regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1989, n. 3899, recante, per il 1990, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (GU L 383, pag. 125, in prosieguo: il "regolamento"), non avendo ripristinato integralmente il prelievo previsto per le oche e le anatre provenienti dall' Ungheria e dalla Polonia e che con detto regolamento era stato ridotto del 50%.

2 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 28 marzo 1991, le stesse ricorrenti, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE hanno chiesto l' annullamento della decisione della Commissione 18 gennaio 1991 recante rigetto della domanda con la quale le ricorrenti la invitavano a ripristinare integralmente i prelievi applicati all' importazione di taluni quantitativi di anatre e di oche originarie dell' Ungheria e della Polonia, prelievi che erano stati ridotti, con il regolamento, del 50%.

3 Il regolamento, adottato nell' ambito del sistema delle preferenze generalizzate, ha, in particolare, l' obiettivo di accelerare lo sviluppo economico dell' Ungheria e della Polonia. A tal fine gli artt. 1 e 2 di detto regolamento consentono che taluni prodotti di detti paesi, tra i quali le anatre e le oche, beneficino di una riduzione del 50% dei prelievi all' importazione, per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1991 fino a concorrenza di limitati quantitativi.

4 L' art. 4 del regolamento, tuttavia, dispone:

"Ove la Commissione constati che le importazioni nella Comunità di prodotti che beneficiano del regime di cui all' articolo 1 avvengono a prezzi tali da arrecare o da rischiare di arrecare un grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti analoghi o di prodotti in concorrenza diretta, i prelievi applicati nella Comunità possono essere parzialmente o interamente ripristinati per i prodotti in causa, nei confronti del paese o territorio (o dei paesi o territori) che si trovano all' origine del pregiudizio stesso. Tale provvedimento può essere adottato anche se il pregiudizio grave o il rischio di pregiudizio grave è limitato ad una sola regione della Comunità".

5 A tal fine, l' art. 5 dispone, in particolare, che "ai fini dell' applicazione dell' articolo 4, la Commissione può decidere, mediante regolamento, il ripristino del prelievo normale per un determinato periodo".

6 Le ricorrenti, le quali gestiscono dei mattatoi per anatre e per oche in Germania, ritengono che la riduzione del prelievo abbia comportato nel 1990, un calo dei prezzi delle anatre e delle oche importate in questo paese e, per effetto del gioco della concorrenza, dei prezzi delle anatre e delle oche ivi allevate. Inoltre, sarebbe pure diminuita la produzione tedesca di carne di anatra a causa della massiccia importazione di merci a basso prezzo dall' Ungheria e dalla Polonia.

7 Le ricorrenti, affermando di subire un grave pregiudizio, hanno dapprima intrapreso varie iniziative sia presso le autorità tedesche sia presso la Commissione. Successivamente, invocando l' art. 4 del regolamento, in data 26 settembre 1990 chiedevano alla Commissione di ripristinare integralmente i prelievi per le anatre e le oche provenienti dall' Ungheria e dalla Polonia.

8 Poiché la Commissione non ha reagito a questa lettera, le ricorrenti hanno proposto un ricorso per carenza (causa C- 15/91).

9 Due giorni dopo la proposizione del ricorso, il direttore generale dell' Agricoltura respingeva con lettera 18 gennaio 1991 la domanda del 26 settembre 1990, sostenendo che il calo sul mercato delle anatre rilevato in Germania nel 1990 non era dovuto alla riduzione dei prelievi applicabili alle anatre e alle oche originarie dell' Ungheria e della Polonia, ma, tra l' altro, all' aumento della produzione comunitaria nel 1989, a forniture provenienti dai territori della ex Germania orientale e all' aumento delle importazioni da altri Stati membri o da Stati terzi diversi dall' Ungheria e dalla Polonia. Inoltre, ragioni di politica commerciale avrebbero impedito di interrompere le concessioni accordate a questi due paesi.

10 Le ricorrenti hanno allora proposto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso di annullamento avverso quest' ultima lettera (causa C-108/91).

11 La Commissione ha sollevato un' eccezione di irricevibilità ai sensi dell' art. 91, n. 1, primo comma del regolamento di procedura, sia per quanto riguarda il ricorso per carenza sia per quanto riguarda il ricorso di annullamento e ha chiesto alla Corte di decidere su detta eccezione senza aprire la discussione nel merito.

12 Per una più ampia illustrazione del contesto normativo e degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sulla ricevibilità del ricorso per carenza (causa C-15/91)

13 A sostegno dell' eccezione d' irricevibilità, la Commissione deduce che, a norma dell' art. 5, n. 1, del regolamento, il ripristino integrale del prelievo applicabile alle anatre e alle oche provenienti dall' Ungheria e dalla Polonia può essere adottato solo in forma di regolamento e che un siffatto regolamento, sia per la forma che per la natura giuridica non può essere qualificato atto emanabile nei confronti di persone fisiche o giuridiche ai sensi dell' art. 175, terzo comma, del Trattato. Ad ogni modo, queste persone non possono essere considerate come direttamente e individualmente riguardate.

14 Senza che si debba esaminare questo motivo, si deve ricordare che, come sottolineato dalla Corte nelle sentenze 12 luglio 1988 (causa 377/87, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. 4017, punto 9 della motivazione, e causa 383/87, Commissione/Consiglio, Racc. pag. 4051, punto 9 della motivazione), il mezzo d' impugnazione di cui all' art. 175 è basato sul principio che l' inerzia dell' istituzione consente di adire la Corte affinché questa dichiari che il comportamento omissivo è contrario al Trattato in quanto l' istituzione interessata non vi abbia posto rimedio. Ai sensi dell' art. 176 la detta declaratoria fa sorgere l' obbligo dell' istituzione convenuta di adottare i provvedimenti che l' esecuzione della sentenza della Corte comporta, salve restando le azioni di responsabilità extracontrattuale che possono derivare dalla declaratoria medesima.

15 In un caso come quello in esame, nel quale l' atto la cui omissione costituisce oggetto della controversia è stato adottato dopo la proposizione del ricorso, ma prima che sia pronunciata la sentenza, la declaratoria della Corte sull' illegittimità dell' iniziale astensione non può più produrre gli effetti contemplati dall' art. 176. Ne consegue che in tal caso, esattamente come quando l' istituzione convenuta abbia reagito alla richiesta di agire entro due mesi, l' oggetto del ricorso viene meno (v. sentenze Parlamento/Consiglio, già citata, punto 10 della motivazione e Commissione/Consiglio, già citata, punto 10 della motivazione).

16 Il fatto che questa presa di posizione della Commissione non dia soddisfazione alle ricorrenti è, a questo proposito, indifferente.

17 Dalla giurisprudenza, (v. in particolare sentenza 13 luglio 1971, causa 8/71 Deutscher Komponistenverband/Commissione, Racc. pag. 705, punto 2 della motivazione) risulta infatti che l' art. 175 contempla l' omissione di statuire o di prendere posizione, non già l' adozione di un atto diverso da quello che l' interessato avrebbe desiderato o ritenuto necessario.

18 Si deve pertanto rilevare che non vi è più luogo a provvedere sul ricorso per carenza.

Sulla ricevibilità del ricorso di annullamento (causa C-108/91)

19 A sostegno dell' eccezione di irricevibilità, la Commissione sostiene innanzi tutto che, dal momento che è sempre pendente un ricorso per carenza, il ricorso di annullamento deve essere considerato irricevibile, poiché le ricorrenti non hanno alcun interesse ad agire per tutto il tempo in cui la Corte esamina se la censura, mossa alla Commissione, di non aver reagito alla loro domanda di ripristino dei prelievi sia fondata.

20 Questo motivo non può essere accolto, poiché vi è stata una presa di posizione. Infatti, la legittimità di questa può essere contestata solo nell' ambito di un ricorso di annullamento.

21 La Commissione sostiene poi che il ricorso di annullamento è irricevibile per il motivo che le ricorrenti non sono direttamente e individualmente riguardate, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, dalla sua decisione recante diniego di ripristinare integralmente i prelievi controversi.

22 A questo proposito, dalla sentenza 8 marzo 1972, causa 42/71, Nordgetreide/Commissione (Racc. pag. 105, punto 5 della motivazione), risulta che, quando è negativa, una decisione della Commissione va considerata in funzione della natura della domanda cui risponde.

23 Con lettera 26 settembre 1990, le ricorrenti hanno chiesto il ripristino integrale del prelievo previsto per le anatre e le oche. L' art. 5 del regolamento dispone che un siffatto ripristino può essere adottato soltanto mediante regolamento.

24 Orbene, dalla sentenza 6 ottobre 1982, causa 307/81, Alusuisse/Consiglio e Commissione (Racc. pag. 3463, punto 8 della motivazione), emerge che un ricorso proposto da un privato non è ricevibile qualora sia diretto contro un regolamento di portata generale ai sensi dell' art. 189, secondo comma, del Trattato. Il criterio di distinzione tra il regolamento e la decisione deve essere ricercato, in base ad una giurisprudenza consolidata della Corte, nella portata generale o no dell' atto di cui trattasi. Bisogna dunque valutare la natura degli atti impugnati e, in particolare, gli effetti giuridici che essi mirano a produrre o producono effettivamente.

25 La natura di regolamento di un atto non viene meno ove sia possibile determinare il numero o anche l' identità dei destinatari in un determinato momento, purché la qualità di destinatario dipenda da una situazione obiettiva di diritto e di fatto, definita dall' atto, in relazione con la sua finalità (sentenza 11 luglio 1968, causa 6/68, Racc. pag. 541).

26 Si deve a questo proposito rilevare che un regolamento che ripristinasse integralmente i prelievi all' importazione riguarderebbe gli importatori di anatre e di oche, gli allevatori di anatre e di oche e tutti i mattatoi di pollame, indistintamente. Le ricorrenti, in base alla finalità del regolamento, sono pertanto interessate solo nella loro qualità obiettiva di operatori economici nel settore della macellazione delle anatre e delle oche, al pari di tutti gli operatori economici che svolgono la medesima attività.

27 E' pertanto evidente che il provvedimento richiesto dalle ricorrenti è un provvedimento di portata generale.

28 Tuttavia le ricorrenti hanno sostenuto che la loro situazione era analoga a quella di operatori posti di fronte ad un regolamento che istituisce un dazio antidumping e che, nell' ambito delle sentenze pronunciate in questa materia, la Corte ha riconosciuto a privati la possibilità di chiedere l' annullamento di regolamenti. Esse hanno, in particolare, affermato che l' obbligo della Commissione di procedere ad indagini in materia antidumping corrisponde all' obbligo che le incombe in forza dell' art. 4 del regolamento e che consiste nel verificare se i produttori comunitari subiscano o rischino di subire un grave pregiudizio. Hanno a questo proposito precisato di avere indicato alla Commissione il pregiudizio che subivano e, pertanto, quest' ultima avrebbe dovuto, nel contesto delle sue indagini, far riferimento ai loro prezzi di vendita. Esse hanno altresì dedotto che sia la normativa in materia antidumping sia il citato art. 4 impongono alla Commissione di adottare misure di tutela nei confronti dei produttori comunitari danneggiati. Pertanto, le persone fisiche o giuridiche debbono avere la possibilità di proporre un ricorso giurisdizionale nei confronti del diniego di protezione loro opposto.

29 Una siffatta argomentazione non può essere accolta. Anche se, nell' ambito della procedura antidumping, la Corte ha ammesso che dei soggetti che avevano presentato reclami potevano in taluni casi proporre ricorso di annullamento contro il diniego della Commissione di avviare un procedimento antidumping, tuttavia la Corte ha riconosciuto loro un siffatto diritto solo in considerazione della posizione giuridica loro attribuita dai regolamenti base in materia (v. sentenza 4 ottobre 1983, causa 191/82, FEDIOL/Commissione, Racc. pag. 2913, punto 31 della motivazione). Occorre infatti rilevare che questi regolamenti riconoscono l' esistenza di un interesse legittimo dei produttori della Comunità all' adozione di provvedimenti antisovvenzione e attribuiscono loro taluni diritti precisi, cioè, il diritto di presentare alla Commissione qualsiasi informazione che ritengono utile, di prendere conoscenza, con talune riserve, delle informazioni di cui dispone la Commissione, di essere sentiti a loro richiesta e di avere la possibilità di incontrarsi con le altre parti dello stesso procedimento e, infine, di essere informati nel caso in cui la Commissione decida di non dare seguito alla denuncia (sentenza FEDIOL/Commissione, già citata, punto 25).

30 Orbene, nell' ambito del regolamento di cui qui si discute non è stata istituita a favore dei produttori della Comunità alcuna analoga garanzia. Le ricorrenti non sono pertanto legittimate a chiedere di fruire di una tutela giurisdizionale identica a quella accordata ai reclamanti nell' ambito della procedura antidumping.

31 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, il ricorso di annullamento dev' essere dichiarato irricevibile.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

32 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Secondo il n. 3 dello stesso articolo, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese per motivi eccezionali. L' art. 69, n. 6, infine, dispone

che, in caso di non luogo a provvedere, la Corte decide sulle spese in via equitativa.

33 Nella specie, si deve considerare che le ricorrenti sono rimaste soccombenti nell' ambito del ricorso di annullamento. Per contro, anche se la Corte ha considerato non doversi provvedere nell' ambito del ricorso per carenza in ragione della risposta della Commissione, si deve tener conto del fatto che questa risposta è intervenuta solo dopo la data limite prevista dal Trattato e dopo la proposizione del ricorso, ed ha, pertanto, cagionato alle ricorrenti spese inutili per quanto riguarda il presente ricorso.

34 Le spese vanno pertanto compensate statuendo che ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) Non vi è luogo a provvedere sul ricorso nella causa C-15/91.

2) Il ricorso nella causa C-108/91 è irricevibile.

3) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

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