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Documento 61990CJ0061

    Sentenza della Corte del 7 aprile 1992.
    Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.
    Mercato dei cereali - Regolamento (CEE) n. 2727/75 - Artt. 93, n. 3, e 5 del Trattato CEE.
    Causa C-61/90.

    Raccolta della Giurisprudenza 1992 I-02407

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1992:162

    61990J0061

    SENTENZA DELLA CORTE DEL 7 APRILE 1992. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ELLENICA. - MERCATO DEI CEREALI - REGOLAMENTO (CEE) N. 2727/75 - ARTT. 93, N. 3, E 5 DEL TRATTATO CEE. - CAUSA C-61/90.

    raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-02407


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Formazione dei prezzi - Misure nazionali - Incompatibilità con la normativa comunitaria

    2. Aiuti concessi dagli Stati - Progetti di aiuti - Comunicazione alla Commissione - Obbligo - Inosservanza - Ricorso al procedimento ex art. 169 - Ammissibilità

    (Trattato CEE, art. 93, n. 3, e art. 169)

    3. Ricorso per inadempimento - Parere motivato - Atto introduttivo - Identità di motivi e mezzi

    (Trattato CEE, art. 169)

    Massima


    1. Le organizzazioni comuni di mercato sono basate sul principio del mercato aperto, al quale qualsiasi produttore ha liberamente accesso in condizioni di concorrenza effettiva e il cui funzionamento è disciplinato unicamente dagli strumenti contemplati da dette organizzazioni. In particolare, nei settori disciplinati da un' organizzazione comune dei mercati, specie allorché questa organizzazione è basata su un regime comune di prezzi, gli Stati membri non possono più intervenire mediante disposizioni nazionali, adottate unilateralmente, nel meccanismo di formazione dei prezzi quale risulta dall' organizzazione comune.

    2. La Commissione può avvalersi del procedimento di cui all' art. 169 del Trattato qualora intenda far dichiarare dalla Corte l' inosservanza, da parte di uno Stato membro, dell' art. 93, n. 3, del Trattato, che prescrive agli Stati membri di informare la Commissione dei progetti diretti ad istituire o a modificare aiuti ai sensi dell' art. 92.

    3. Il ricorso proposto ai sensi dell' art. 169 del Trattato può basarsi unicamente su motivi e mezzi già enunciati nel parere motivato.

    Parti


    Nella causa C-61/90,

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Theofanis Christoforou, membro del servizio giuridico, assistito dalla signora Theodora Maniatopoulou-Chiou, docente universitaria distaccata presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    ricorrente,

    contro

    Repubblica ellenica, rappresentata dall' avv. Panagiotis Mylonopoulos, collaboratore del servizio giuridico speciale per le Comunità europee del ministero degli Affari esteri, e dall' avv. Ilias Laios, collaboratore giuridico presso il ministero dell' Economia nazionale, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,

    convenuta,

    avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica:

    - incoraggiando le esportazioni di cereali e di prodotti trasformati a base di cereali tramite l' ufficio centrale di gestione dei prodotti nazionali (in prosieguo: il "KYDEP") e ripianando il disavanzo subito in tali operazioni da detto ente mediante aiuti diretti o indiretti, consistenti tra l' altro nella fissazione dei prezzi dei cereali destinati alle imprese molitorie e alle imprese di trasformazione a livelli in parte inferiori ai prezzi di intervento fissati dalla Comunità (contratti programmatici);

    - raccomandando al KYDEP di consegnare 340 000 tonnellate di frumento all' intervento comunitario nel 1982 e accollandosi l' onere del disavanzo subito dal KYDEP a causa di tale consegna;

    - omettendo di notificare alla Commissione detti aiuti e le altre misure adottate dal 1982 al 1986;

    - non collaborando con la Commissione,

    è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del diritto comunitario, e più particolarmente del regolamento (CEE) n. 2727/75, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 281, pag. 1), dei relativi regolamenti d' attuazione e degli artt. 93 e 5 del Trattato CEE,

    LA CORTE,

    composta dai signori O. Due, presidente, R. Joliet, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco e M. Zuleeg, giudici,

    avvocato generale: C. Gulmann

    cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

    vista la relazione d' udienza,

    sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 21 novembre 1991, nella quale la Repubblica ellenica era rappresentata dal signor Vasileios Kontolaimos, viceconsigliere giuridico dello Stato, in qualità di agente,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 12 febbraio 1992,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 12 marzo 1990, la Commissione ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso mirante a far dichiarare che la Repubblica ellenica:

    - incoraggiando le esportazioni di cereali e di prodotti trasformati a base di cereali tramite l' ufficio centrale di gestione dei prodotti nazionali (in prosieguo: il "KYDEP") e ripianando il disavanzo subito in tali operazioni da detto ente mediante aiuti diretti o indiretti, consistenti tra l' altro nella fissazione dei prezzi dei cereali destinati alle imprese molitorie e alle imprese di trasformazione a livelli in parte inferiori ai prezzi di intervento fissati dalla Comunità (contratti programmatici);

    - raccomandando al KYDEP di consegnare 340 000 tonnellate di frumento all' intervento comunitario nel 1982 e accollandosi l' onere del disavanzo subito dal KYDEP a causa di tale consegna;

    - omettendo di notificare alla Commissione detti aiuti e le altre misure adottate dal 1982 al 1986;

    - non collaborando con la Commissione,

    è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del diritto comunitario, e più particolarmente del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 281, pag. 1), dei relativi regolamenti d' attuazione e degli artt. 93 e 5 del Trattato CEE.

    2 Secondo la Commissione, le autorità elleniche sono intervenute sul mercato del grano tenero e del grano duro, in particolare incoraggiando le esportazioni, onde aiutare il KYDEP a smaltire le sue scorte.

    3 Ritenendo che detti interventi fossero incompatibili con gli obblighi imposti agli Stati membri dalle norme sull' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, disciplinata dal summenzionato regolamento n. 2727/75, e che, inoltre, la Repubblica ellenica avesse violato gli artt. 5 e 93, n. 3, del Trattato, la Commissione ha agito per inadempimento nei confronti di detto Stato membro.

    4 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

    Sull' oggetto del ricorso

    5 Il ricorso della Commissione va considerato mirante a far dichiarare tre distinti inadempimenti.

    6 Il primo consiste nella violazione del citato regolamento n. 2727/75 per l' intervento delle autorità elleniche sul mercato dei cereali. In pratica la Commissione si riferisce, in primo luogo, alle varie misure adottate da dette autorità per incoraggiare le esportazioni di frumento ed in particolare ai "contratti programmatici" stipulati sotto l' egida dello Stato, con i quali il KYDEP si impegnava a vendere frumento, a prezzi inferiori ai prezzi d' intervento della Comunità, alle imprese molitorie ed alle imprese di trasformazione. Essa si riferisce inoltre al fatto che il disavanzo del KYDEP, dovuto a dette misure, è stato colmato dallo Stato. La Commissione invoca infine la circostanza che le autorità elleniche, accollandosi l' onere dell' operazione, hanno raccomandato al KYDEP, nel 1982, di consegnare 340 000 tonnellate di frumento all' intervento comunitario.

    7 Il secondo asserito inadempimento consiste nella violazione dell' art. 93, n. 3, del Trattato per l' omessa notifica alla Commissione degli aiuti di Stato così concessi.

    8 L' ultimo inadempimento fatto valere dalla Commissione è costituito dalla violazione dell' art. 5 del Trattato e dell' art. 24 del regolamento n. 2727/75 per il rifiuto delle autorità elleniche di collaborare con la Commissione onde consentire a quest' ultima di raccogliere informazioni sul funzionamento del KYDEP.

    9 La controversia va circoscritta agli addebiti precisi formulati nelle conclusioni dell' atto introduttivo. L' argomento svolto dalla Commissione nelle sue memorie, con il quale si mette in discussione il complesso dei rapporti finanziari tra lo Stato e il KYDEP può perciò venir preso in considerazione dalla Corte soltanto nella misura in cui è in diretta relazione con tali addebiti. Inoltre, l' argomento con il quale la Commissione fa valere l' incompatibilità con gli artt. 10 e 11 del regolamento n. 2727/75 dell' aiuto concesso ai produttori grazie agli alti prezzi corrisposti dal KYDEP, su ordine delle autorità elleniche, per l' acquisto dei cereali, non può essere preso in considerazione giacché costituisce, in realtà, un addebito distinto che non compare nelle conclusioni dell' atto introduttivo.

    10 La controversia è pure limitata nel tempo, giacché riguarda il periodo 1982-1986. L' addebito di inosservanza del regolamento n. 2727/75 va perciò esaminato alla luce delle disposizioni di detto regolamento vigenti in detto periodo, nella versione risultante, segnatamente, dalle modifiche apportate con i regolamenti (CEE) del Consiglio 17 maggio 1976, n. 1143 (GU L 130, pag. 1), 17 maggio 1977, n. 1151 (GU L 136, pag. 1), 15 luglio 1980, n. 1870 (GU L 184, pag. 1), 28 aprile 1981, n. 1187 (GU L 121, pag. 1), 18 maggio 1982, n. 1451 (GU L 164, pag. 1), 31 marzo 1984, n. 1018 (GU L 107, pag. 1), 20 dicembre 1985, n. 3793 (GU L 367, pag. 19), e 23 maggio 1986, n. 1579 (GU L 139, pag. 29).

    Sull' intervento delle autorità elleniche sul mercato dei cereali

    11 Secondo la Commissione, il KYDEP, dopo aver accumulato grandi quantitativi di frumento, ha incontrato dal 1982 difficoltà a smaltire le scorte. Per sormontare dette difficoltà sono stati stipulati contratti programmatici tra lo Stato, il KYDEP e gli operatori. Mediante detti contratti il KYDEP s' impegnava a vendere le sue giacenze di grano tenero e di grano duro agli operatori a condizioni di prezzo e di credito più favorevoli di quelle del mercato. Come contropartita, gli operatori si impegnavano ad esportare il frumento, entro un determinato lasso di tempo, previa trasformazione in farina, semola o pasta. Il finanziamento era garantito mediante crediti concessi dalla Banca agricola di Grecia o da altre banche, che operavano secondo le direttive della Banca di Grecia. Lo Stato, dal canto suo, si accollava il disavanzo accusato dal KYDEP nel corso dell' operazione. Sempre per smaltire le scorte, il KYDEP ha esportato direttamente farina nel 1984, 1985 e 1986, percependo dallo Stato una sovvenzione di 2,45 DR per ogni kg di farina esportata. Infine, l' intervento delle autorità elleniche si è estrinsecato anche mediante la raccomandazione al KYDEP, nel 1982, di consegnare 340 000 tonnellate di frumento all' intervento comunitario, operazione nella quale lo Stato si sarebbe accollato l' onere del conguaglio tra il prezzo di costo del grano e il prezzo d' intervento.

    12 La Repubblica ellenica contesta, nelle sue memorie, la veridicità dei fatti di cui le si fa carico, osservando che la Commissione, che non produce in particolare alcuna copia dei contratti programmatici ai quali si richiama, non fornisce la prova idonea a suffragare i suoi assunti. La convenuta ammette che due progetti di contratti programmatici sono stati elaborati su richiesta degli operatori onde aiutarli a conservare, per le esportazioni di farina, i loro sbocchi tradizionali in Algeria, ma sostiene che detti contratti non sono stati "concretati", data l' opposizione delle autorità comunitarie. Inoltre il ricorso della Commissione sarebbe vago, in quanto non indicherebbe chiaramente le disposizioni del citato regolamento n. 2727/75 che sarebbero state poste in non cale.

    13 Contrariamente a quel che sostiene la Repubblica ellenica in quest' ultimo mezzo, il ricorso della Commissione è sufficientemente preciso per consentire alla Corte di valutarne il merito.

    14 Si deve perciò accertare innanzitutto se vi sia stato intervento da parte delle autorità elleniche nelle condizioni descritte dalla Commissione e, qualora venisse assodato che vi è stato intervento, se questo fosse compatibile con il regolamento n. 2727/75.

    15 Per giustificare i suoi assunti, la Commissione ha prodotto svariati documenti, redatti segnatamente dal KYDEP. Poiché la Repubblica ellenica non ha fornito alcuna dimostrazione precisa e particolareggiata, gli argomenti da essa dedotti per smentire il carattere probatorio di detti documenti non possono venir attesi. Il fatto che la versione della relazione della trentaseiesima assemblea generale del KYDEP prodotta dalla Commissione non corrisponderebbe alla versione ufficiale dello stesso documento non consente, da solo, di tenere in non cale le informazioni contenute nel documento prodotto.

    16 Si deve pure tener conto dei documenti richiesti dalla Corte, durante la fase scritta, e prodotti dalla convenuta solo nella fase orale, dopo la scadenza dei termini imposti.

    17 Come ha constatato la Corte nella sentenza 19 marzo 1991, causa C-32/89, Grecia/Commissione (Racc. pag. I-1321, punti 10 e 11 della motivazione), come è attestato dalla nota interna 6 giugno 1985 del direttore generale del KYDEP, indirizzata al Consiglio d' amministrazione dello stesso, dalla relazione della trentaseiesima assemblea generale di detto ente, dalla relazione analitica sui conti del bilancio del KYDEP dell' anno 1988, dal preambolo del decreto 26 novembre 1982 del ministro dell' Economia nazionale che istituisce un comitato composto dai rappresentanti dei pubblici poteri, della Banca di Grecia e del presidente del KYDEP, incaricato di esaminare le offerte di esportazione di grano e di farina presentate dalle imprese e, infine, come ha in definitiva e in parte riconosciuto il rappresentante della Repubblica ellenica nelle difese orali svolte all' udienza, contratti programmatici sono stati stipulati tra lo Stato, il KYDEP e gli operatori privati ed hanno avuto esecuzione durante il periodo litigioso.

    18 Detti contratti programmatici vertevano su vendite di frumento da parte del KYDEP agli operatori privati, che a loro volta erano vincolati ad esportare i prodotti in questione. Nel 1982 e nel 1984 due contratti programmatici contemplavano l' esportazione, sotto forma di farina, di 500 000 e di 400 000 tonnellate di grano tenero. Nel 1985 sono stati stipulati due nuovi contratti, vertenti rispettivamente su 15 000 e 78 000 tonnellate di grano duro destinate ad essere esportate sotto forma di paste alimentari e semola.

    19 La finalità dei contratti programmatici era quella di facilitare lo smaltimento delle giacenze accumulate dal 1982 a causa degli alti prezzi che il KYDEP, conformemente alle istruzioni delle autorità elleniche, corrispondeva ai produttori acquistando il frumento. Le condizioni offerte agli operatori privati erano dunque vantaggiose poiché, come dimostrano ad esempio i due esemplari dei contratti stipulati tra il KYDEP ed alcune imprese molitorie, prodotti in giudizio dalla Commissione, nonché la lettera 23 dicembre 1982 del ministro dell' Economia nazionale indirizzata alla Banca di Grecia, i prezzi di vendita erano inferiori a quelli del mercato e gli acquirenti fruivano di una dilazione di pagamento di otto mesi a decorrere dalla data di fornitura, senza gravame di interessi. Per finanziare queste operazioni il KYDEP fruiva, come dimostra l' atto 16 dicembre 1982, n. 156, del governatore della Banca di Grecia, di crediti a tasso preferenziale della Banca agricola di Grecia, a sua volta finanziata, per queste operazioni, dalla Banca di Grecia. Inoltre lo Stato si accollava il disavanzo del KYDEP, causato dall' esecuzione di detti contratti programmatici.

    20 Per quel che riguarda più particolarmente i contratti programmatici stipulati con i fabbricanti di paste alimentari, emerge dall' atto 31 gennaio 1984, n. 2, del governatore della Banca di Grecia che detti fabbricanti fruivano di condizioni vantaggiose di credito concesse da banche commerciali alle condizioni stabilite dalla Banca di Grecia.

    21 Risulta pure dai documenti prodotti ed in particolare dalla relazione della trentaseiesima assemblea generale del KYDEP che questo ente ha, da un lato, esportato direttamente, nell' ambito di un contratto programmatico, grano nel 1984, fruendo di sovvenzioni dello Stato e, dall' altro, presentato all' intervento comunitario nel 1982, conformemente alla raccomandazione delle autorità elleniche, 340 000 tonnellate di frumento, per le quali lo Stato si è accollato l' onere del conguaglio tra il prezzo effettivo e il prezzo di intervento.

    22 Circa la compatibilità di detti interventi statali con il regolamento n. 2727/75, si deve ricordare che le organizzazioni comuni di mercato sono basate sul principio del mercato aperto, al quale qualsiasi produttore ha liberamente accesso in condizioni di concorrenza effettive e il cui funzionamento è disciplinato unicamente dagli strumenti contemplati da dette organizzazioni. In particolare, nei settori disciplinati da un' organizzazione comune dei mercati, e a maggior ragione allorché questa organizzazione, come nella fattispecie, è basata su un regime comune di prezzi, gli Stati membri non possono più intervenire mediante disposizioni nazionali, adottate unilateralmente, nel meccanismo di formazione dei prezzi quale risulta dall' organizzazione comune (sentenza 12 luglio 1990, causa C-35/88, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-3125, punto 29 della motivazione).

    23 L' intervento delle autorità elleniche nelle condizioni suesposte, in un settore nel quale la disciplina comunitaria è esauriente, stride con le norme dell' organizzazione comune dei mercati. Questi interventi hanno posto in non cale il regime concorrenziale di formazione dei prezzi nonché il carattere esclusivo dell' intervento comunitario, quale previsto in particolare dagli artt. 3, 7 e 8 del regolamento di cui trattasi, citati dalla ricorrente. Essi hanno inoltre provocato una distorsione nell' applicazione del regime delle restituzioni comunitarie all' esportazione contemplato dall' art. 16 dello stesso regolamento.

    24 Per tutti questi motivi si deve constatare che la Repubblica ellenica, incoraggiando le esportazioni di frumento e di prodotti trasformati mediante varie misure, come taluni contratti programmatici, tramite il KYDEP, ripianando i disavanzi risultantine per detto ente, raccomandando al KYDEP di consegnare 340 000 tonnellate all' intervento comunitario e coprendo la differenza in tale operazione tra il prezzo effettivo e il prezzo di intervento, durante il periodo 1982-1986, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727.

    Sulla mancata notifica degli aiuti

    25 In primo luogo si deve ricordare che la Commissione può avvalersi del procedimento di cui all' art. 169 del Trattato qualora intenda far dichiarare dalla Corte l' inosservanza dell' art. 93, n. 3, del Trattato, che impone agli Stati membri di informare la Commissione dei progetti diretti ad istituire o a modificare aiuti ai sensi dell' art. 92 del Trattato (sentenza 12 luglio 1990, Commissione/Grecia, già citata, punto 34 della motivazione). La convenuta non può perciò sostenere che la Commissione non è legittimata ad addebitarle questa inosservanza in base all' art. 169 del Trattato.

    26 Nella fattispecie non è contestato che il trasferimento di crediti e sovvenzioni dello Stato di cui ha fruito il KYDEP e le varie facilitazioni e condizioni di vendita privilegiate concesse a detto ente ed agli operatori privati rappresentano, nelle condizioni sopra descritte, aiuti di Stato ai sensi dell' art. 92 del Trattato.

    27 Nemmeno è contestato che questi aiuti non sono stati, contrariamente a quanto prescritto dall' art. 93, n. 3, del Trattato, previamente notificati.

    28 Si deve pertanto constatare che la Repubblica ellenica, non notificando alla Commissione, durante il periodo 1982-1986, i progetti di aiuto al KYDEP ed agli operatori privati per la vendita e l' esportazione di frumento, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell' art. 93, n. 3, del Trattato.

    Sul rifiuto di collaborazione delle autorità elleniche

    29 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, un ricorso proposto ai sensi dell' art. 169 del Trattato può basarsi unicamente su motivi e mezzi già enunciati nel parere motivato (sentenza 13 dicembre 1990, causa C-347/88, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-4747, punto 16 della motivazione).

    30 Si deve osservare che nel parere motivato la Commissione non ha fatto espressa menzione di un' inosservanza dell' art. 24 del predetto regolamento n. 2727/75 e dell' art. 5 del Trattato consistente nel rifiuto di collaborazione delle autorità elleniche, che non avrebbero trasmesso documenti inerenti il KYDEP e si sarebbero del pari opposte a un' indagine in loco da parte di funzionari della Commissione. Quest' ultima si è limitata a rilevare, negli argomenti esposti nel suo parere, che "le autorità elleniche non avevano fornito le informazioni necessarie sui prezzi di mercato praticati nel loro territorio". Siffatta menzione non può, di per sé, considerarsi come formulazione dell' addebito summenzionato, quale è stato presentato dalla Commissione nel ricorso proposto alla Corte.

    31 Ne consegue che sono irricevibili le conclusioni miranti a far accertare quest' ultima inosservanza.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    32 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica ellenica è rimasta sostanzialmente soccombente e quindi va condannata alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    dichiara e statuisce:

    1) La Repubblica ellenica, incoraggiando le esportazioni di frumento e di prodotti trasformati, mediante varie misure, come taluni contratti programmatici, tramite il KYDEP, ripianando i disavanzi risultantine per detto ente, raccomandando al KYDEP di consegnare 340 000 tonnellate all' intervento comunitario e coprendo la differenza, in tale operazione, tra il prezzo effettivo e il prezzo di intervento, durante il periodo 1982-1986, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali.

    2) La Repubblica ellenica, non notificando alla Commissione, durante il periodo 1982-1986, i progetti di aiuto al KYDEP ed agli operatori privati per la vendita e l' esportazione di frumento, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell' art. 93, n. 3, del Trattato.

    3) Le altre conclusioni della Commissione sono respinte.

    4) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

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