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Documento 61991CO0117(01)

    Ordinanza della Corte del 4 ottobre 1991.
    Jean-Marc Bosman contro Commissione delle Comunità europee.
    Irricevibilità.
    Causa C-117/91.

    Raccolta della Giurisprudenza 1991 I-04837

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1991:382

    61991O0117(01)

    ORDINANZA DELLA CORTE DEL 4 OTTOBRE 1991. - JEAN-MARC BOSMAN CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - IRRICEVIBILITA. - CAUSA C-117/91.

    raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-04837


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Ricorso d' annullamento - Atti impugnabili - Nozione - Atti che producono effetti giuridici vincolanti - Documento in cui la Commissione si limita a prendere atto delle intenzioni di un' associazione privata

    (Trattato CEE, art. 173)

    2. Ricorso per danni - Ricorso proposto contro la Commissione per un atto privo di qualsiasi effetto giuridico - Irricevibilità

    (Trattato CEE, artt. 178 e 215, secondo comma)

    Massima


    1. Costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento solo i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificandone in modo rilevante la situazione giuridica.

    Un atto di questo tipo fa difetto quando emerge da un comunicato stampa della Commissione che quest' ultima si è limitata, da un lato, a prendere atto delle modifiche, che un' associazione privata, incaricata di coordinare a livello europeo il calcio professionistico, si proponeva di apportare alla propria regolamentazione per facilitare la circolazione dei giocatori professionisti in seno alla Comunità, e, dall' altro, a far menzione dei progetti ideati con riferimento al problema dei trasferimenti di calciatori, giacché, così facendo, la Commissione non ha adottato una decisione unilaterale produttiva di effetti giuridici nei confronti dei terzi né ha sottoscritto un accordo che possa essere sottoposto all' esame della Corte.

    2. Un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento di un pregiudizio derivante dall' asserita illegittimità di un atto di un' istituzione è irricevibile qualora questo atto non sia produttivo di effetti giuridici.

    Parti


    Nella causa C-117/91,

    Jean-Marc Bosman, con gli avv.ti J.-L. Dupont, L. Misson e M.-A. Lucas, del foro di Liegi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. E. Korn, 21, rue de Nassau,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Jean-Claude Séché, consigliere giuridico, Enrico Traversa, membro del servizio giuridico, e T. Margellos, professore di ruolo nell' università di Piccardia distaccato presso la Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione che sarebbe stata adottata dalla Commissione il 17 aprile 1991 e che riguarderebbe un accordo tra quest' ultima e l' Unione europea delle associazioni di calcio, nonché la domanda di risarcimento dei danni causati da detta decisione,

    LA CORTE,

    composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. O' Higgins, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,

    avvocato generale: C.O. Lenz

    cancelliere: J.-G. Giraud

    sentito l' avvocato generale,

    ha pronunciato la seguente

    Ordinanza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 23 aprile 1991, il sig. Jean-Marc Bosman, giocatore di calcio professionista, ha chiesto, a norma dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, l' annullamento della decisione adottata il 17 aprile 1991 dalla Commissione e relativa ad un accordo tra quest' ultima e l' Unione europea delle associazioni di calcio (in prosieguo: l' "UEFA") sulle clausole di nazionalità applicabili ai campionati nazionali e sul sistema delle indennità di trasferimento applicabili ai trasferimenti dei giocatori professionisti da un club ad un altro, nella forma in cui detta decisione risulta, in particolare, dal comunicato stampa della Commissione 18 aprile 1991, IP(91)316. Il ricorrente, inoltre, in virtù degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CEE, ha chiesto il risarcimento dei danni prodottigli da detta decisione.

    2 Dal comunicato stampa dedotto dal ricorrente emerge che, a seguito dei colloqui svoltisi tra il vicepresidente della Commissione, sig. Bangemann, mandatario della stessa, e l' UEFA, quest' ultima ha accettato di modificare il proprio regolamento affinché, a partire dalla stagione 1992/1993, sia consentito ad almeno tre giocatori non cittadini nonché a due giocatori non cittadini attivi ininterottamente nel paese considerato da oltre cinque anni, di cui tre trascorsi in formazioni giovanili, di essere schierati nelle competizioni di prima divisione dei loro campionati nazionali, promettendo inoltre di estendere questo sistema alle altre divisioni nelle quali operano giocatori professionisti, al più tardi alla fine della stagione 1996/1997. Detto comunicato stampa precisa inoltre che è stato compiuto un primo passo nel settore dei vincoli contrattuali tra club e giocatori professionisti per quanto riguarda i trasferimenti, e che in questa fase dei negoziati è stato concluso un accordo per ammettere il principio secondo cui ogni giocatore professionista è libero di prestare la propria attività per un altro club allo scadere del suo contratto, indipendentemente dalle tradizionali contrattazioni tra club cedente e club acquirente sulle indennità da versare al club cedente. Il comunicato termina rilevando che per il problema di un "contratto tipo" tra club e giocatori professionisti saranno necessarie più approfondite discussioni con tutte le parti interessate.

    3 Con atto separato depositato nella cancelleria della Corte il 23 aprile 1991, il ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato CEE, una domanda di provvedimenti urgenti. Con ordinanza 27 giugno 1991, il presidente della Corte ha respinto detta domanda.

    4 Con atto separato depositato nella cancelleria della Corte il 28 maggio 1991, la Commissione ha sollevato un' eccezione di irricevibilità ai sensi dell' art. 91, n. 1, del regolamento di procedura e ha chiesto alla Corte di decidere sull' eccezione senza impegnare la discussione nel merito.

    5 Il 1 luglio 1991 il sig. Bosman ha presentato le sue osservazioni scritte in merito all' eccezione di irricevibilità, conformemente all' art. 91, n. 2, del regolamento di procedura.

    6 In applicazione dell' art. 91, n. 3, del regolamento di procedura, la Corte, ritenendosi sufficientemente informata in base alle osservazioni presentate dalle parti per iscritto, ha deciso di pronunciarsi senza procedura orale.

    Sulla domanda di annullamento

    7 A sostegno dell' eccezione di irricevibilità della domanda di annullamento, la Commissione afferma che detta domanda è diretta contro un atto inesistente o, quantomeno, non idoneo a produrre effetti giuridici. L' atto impugnato sarebbe un accordo informale di carattere provvisorio, nel quale verrebbero constatati i progressi realizzati verso una completa liberalizzazione dei regolamenti delle federazioni calcistiche nazionali e dell' UEFA.

    8 La Commissione precisa, in particolare, che l' atto impugnato non ha il contenuto attribuitogli dal ricorrente. Esso non potrebbe essere considerato una "decisione" implicita sul reclamo proposto dal ricorrente avverso, tra gli altri, l' UEFA per violazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE, dato che l' istruttoria relativa a detto reclamo sarebbe tuttora in corso. Poiché non è stato notificato dall' UEFA alcun accordo, l' atto impugnato non sarebbe neppure una decisione di esenzione sulla base dell' art. 85, n. 3, del Trattato, né un' attestazione negativa rilasciata sulla base dell' art. 2 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204).

    9 Anche ammesso che si trattasse di una "decisione", - osserva la Commissione - il ricorrente non ne sarebbe il destinatario ed essa non lo riguarderebbe individualmente, ma unicamente in ragione della sua qualità oggettiva di calciatore professionista.

    10 Il sig. Bosman ritiene, al contrario, che l' atto impugnato produca effetti giuridici obbligatori tali da incidere sui suoi interessi in quanto modifica la sua situazione giuridica. L' atto considerato non potrebbe essere qualificato inesistente, vista, in particolare, la presunzione di validità che si ricollegherebbe agli atti comunitari. Non si tratterebbe neppure di un accordo informale, poiché inciderebbe sulla situazione giuridica dei terzi, né di un atto preparatorio, poiché i termini stessi dell' accordo concluso tra la Commissione e l' UEFA ne rivelerebbero la natura definitiva.

    11 Il ricorrente sostiene, in particolare, che l' atto impugnato può essere considerato un atto relativo all' applicazione delle norme di concorrenza del Trattato, che comporta il rigetto implicito del reclamo 20 novembre 1990 presentato dal sig. Bosman alla Commissione sull' incompatibilità con l' art. 85 delle clausole di cittadinanza e dei meccanismi di trasferimento dei giocatori di calcio, oppure una decisione di esenzione adottata sulla base dell' art. 85, n. 3, del Trattato, oppure ancora un' attestazione negativa rilasciata sulla base dell' art. 2 del citato regolamento n. 17. Se così non fosse, potrebbe trattarsi di un atto che rafforza gli effetti di un' intesa in contrasto con l' art. 85 del Trattato, di una comunicazione relativa all' art. 48 del Trattato o, ancora, di un atto di rinuncia della Commissione ai poteri di cui dispone in virtù dell' art. 169 del Trattato.

    12 Il sig. Bosman sostiene, infine, che l' atto impugnato lo riguarda direttamente ai sensi dell' art. 173 del Trattato, dato che non implica alcuna misura di esecuzione da parte degli Stati membri. Detto atto lo riguarderebbe altresì individualmente, in quanto costituirebbe la risposta della Commissione al reclamo da lui propostole ed alla segnalazione da lui fattale della propria opposizione a un accordo. La Commissione avrebbe deciso di rilanciare i negoziati con l' UEFA a seguito dell' azione intentata dal sig. Bosman dinanzi ai giudici belgi e la soluzione del suo caso personale sarebbe stato oggetto di una clausola dell' accordo. Il sig. Bosman sarebbe l' unico giocatore della Comunità in lite con la sua federazione e la decisione della Commissione rischierebbe di influenzare l' esito del suo processo. Infine, la sua situazione sarebbe individualizzata data la specificità e la gravità del danno sofferto.

    13 Onde valutare la ricevibilità del presente ricorso, la Corte deve esaminare, in via preliminare, la natura dell' atto impugnato. Infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento solo i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo (v., in particolare, sentenza 11 novembre 1981, IBM / Commissione, causa 60/81, Racc. pag. 2639).

    14 Non è tale il caso dell' atto impugnato. La formulazione stessa del comunicato stampa dedotto dal ricorrente e degli altri documenti da lui versati agli atti mostra che, a conclusione dei colloqui informali svoltisi tra il vicepresidente della Commissione e l' UEFA sulla situazione dei giocatori di calcio professionisti nella Comunità, la Commissione si è limitata, da un lato, a prendere atto delle modifiche che l' UEFA si proponeva di apportare alla propria regolamentazione per facilitare la circolazione dei giocatori in seno alla Comunità e, dall' altro, a far menzione dei progetti previsti a proposito della questione dei trasferimenti dei giocatori. La Commissione non ha dunque adottato una decisione unilaterale produttiva di effetti giuridici nei confronti dei terzi, né siglato con l' UEFA un contratto o un accordo di qualsivoglia natura che possa essere sottoposto all' esame della Corte.

    15 Da queste constatazioni emerge che l' atto impugnato non è idoneo a costituire oggetto di un ricorso di annullamento e che il ricorso è irricevibile e dev' essere respinto.

    Sulla domanda di risarcimento dei danni

    16 La Commissione considera che il ricorso per il risarcimento dei danni è irricevibile sia perché l' accordo informale considerato non sarebbe stato ancora finalizzato sia perché, tale accordo, sarebbe comunque privo di qualsiasi effetto giuridico. D' altro lato, il pregiudizio allegato dal ricorrente sarebbe del tutto eventuale.

    17 Il sig. Bosman ritiene, per contro, che il ricorso sia ricevibile, dato che l' atto della Commissione produrrebbe effetti giuridici e che il suo danno sarebbe reale ed attuale.

    18 A questo proposito, si deve rilevare che il sig. Bosman assume di aver subito diversi distinti pregiudizi che occorre esaminare separatamente. Si deve pertanto esaminare la ricevibilità delle domande di risarcimento con riferimento ai diversi pregiudizi allegati.

    19 In primo luogo, il sig. Bosman dichiara di essere stato esposto al rischio di perdere la causa pendente dinanzi ai giudici belgi o di vederne compromesso l' equilibrio, come pure a quello di perdere il suo attuale impiego e di veder ridotto il mercato del lavoro sul quale egli dovrebbe poter offrire i propri servizi. Questi pregiudizi sarebbero la conseguenza dell' illecito comportamento della Commissione che ha adottato la decisione 17 aprile 1991, illegittima secondo il ricorrente, la quale costituisce anche l' oggetto della domanda di annullamento.

    20 Orbene, come in precedenza constatato, detto atto non produce alcun effetto giuridico. Dalla giurisprudenza della Corte ((v. ordinanza 13 giugno 1991, Sunzest (Europe) e Sunzest (Netherlands) / Commissione, causa C-50/90, Racc. pag. I-2917)) emerge che un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento di un pregiudizio derivante, secondo il ricorrente, dalla mera illegittimità di un atto di un' istituzione è irricevibile qualora questo atto non sia produttivo di effetti giuridici.

    21 La domanda fondata sull' art. 215, secondo comma, del Trattato è irricevibile e deve, di conseguenza, essere respinta.

    22 Si deve pertanto applicare l' art. 91, n. 4, del regolamento di procedura e dichiarare il ricorso irricevibile nel suo insieme.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    23 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese. Il ricorrente è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    così dispone:

    1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

    2) Il ricorrente è condannato alle spese.

    Lussemburgo, 4 ottobre 1991.

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