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Documento 61988CJ0119

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 giugno 1990.
AERPO e altri contro Commissione delle Comunità europee.
Ricorso per risarcimento danni - Ortofrutticoli - Regime d'intervento - Modifica dei coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi di acquisto.
Causa C-119/88.

Raccolta della Giurisprudenza 1990 I-02189

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1990:231

61988J0119

SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 6 GIUGNO 1990. - AERPO CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - RICORSO PER RISARCIMENTO DANNI - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - REGIME D'INTERVENTO - MODIFICA DEI COEFFICIENTI DI ADATTAMENTO DA APPLICARE OU PREZZI D'ACQUISTO. - CAUSA 119/88.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-02189


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Responsabilità extracontrattuale - Condizioni - Atto normativo che implica scelte di politica economica - Violazione grave di una norma giuridica superiore

( Trattato CEE, art . 215, secondo comma )

2 . Responsabilità extracontrattuale - Condizioni - Atto normativo - Insufficienza di motivazione - Insussistenza della responsabilità

( Trattato CEE, artt . 190 e 215, secondo comma )

Massima


1 . La responsabilità della Comunità per il danno che i singoli possono aver subito in conseguenza di un atto normativo che implica scelte di politica economica, quale l' atto che fissa, nell' ambito di un' organizzazione comune di mercato, i coefficienti di adattamento del prezzo di acquisto all' intervento per i prodotti che hanno caratteristiche diverse da quelle del prodotto pilota, sussiste, alla luce di quanto dispone l' art . 215, secondo comma, del Trattato, unicamente in caso di violazione grave di una norma superiore intesa a tutelare i singoli .

2 . L' eventuale insufficienza di motivazione di un regolamento non dà luogo a responsabilità della Comunità .

Parti


Nella causa C-119/88,

AERPO ( Associazione emiliano-romagnola tra produttori ortofrutticoli ) con sede in Bologna ( Italia , via Riva di Reno, 65, in persona del presidente Antonio Camerani,

CAPO ( Cooperativa agricola fra produttori ortofrutticoli ) Soc . Coop . Srl con sede in Mordano, Bologna ( Italia ), via Cavallazzi, 23/B, in persona del presidente Gianni Marani, socia dell' AERPO,

ALPO ( Associazione laziale produttori ortofrutticoli ) con sede in Roma ( Italia ), via Enrico Fermi, 161, in persona del presidente Sergio Ricotta,

COT ( Cooperativa centrale ortofrutticola Tarquinia ) srl con sede in Tarquinia, Viterbo ( Italia ), via Monterozzi Marina, in persona del presidente Giuseppe Luccioli, socia dell' ALPO,

Groupement de producteurs "Hermitage-Basse Isère", GIE ( groupement d' intérêt économique ), con sede in 26600 Tain ( Francia ), BP 45, in persona del presidente Jean-Claude Guillermain,

Jean-Claude Guillermain, arboricoltore in Tain ( Francia ), 95, avenue du Vercors, presidente e socio del groupement "Hermitage-Basse Isère",

Groupement "Dauphiné-Vivarais" con sede in Valence ( Francia ), 435, avenue Victor Hugo, in persona del presidente Paul Filhol,

Jean Julien, arboricoltore in 26270 - Loriol, Quartier St . Martin, socio del groupement "Dauphiné-Vivarais",

tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Emilio Cappelli e Paolo de Caterini, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Charles Turk, 4, rue Nicolas Welter,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg . E . de March e P . Oliver, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso inteso a far condannare la Comunità a risarcire ai ricorrenti il danno causato con l' adozione del regolamento ( CEE ) della Commissione 20 novembre 1986, n . 3587, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d' acquisto nel settore degli ortofrutticoli ( GU L 334, pag . 1 ),

LA CORTE ( Prima Sezione ),

composta dai signori Sir Gordon Slynn, presidente di sezione, R . Joliet e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,

avvocato generale : F.G . Jacobs

cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale

vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 7 marzo 1990,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 29 marzo 1990,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 18 aprile 1988, l' AERPO ( Associazione emiliano-romagnola tra produttori ortofrutticoli ), l' ALPO ( Associazione laziale produttori ortofrutticoli ), il Groupement des producteurs "Hermitage-Basse Isère" e il Groupement "Dauphiné-Vivarais", organizzazioni di produttori di ortofrutticoli stabilite rispettivamente in Italia e in Francia, la CAPO ( Cooperativa agricola fra produttori ortofrutticoli ), la COT ( Cooperativa centrale ortofrutticola Tarquinia, Srl ), ed i sigg . Jean-Claude Guillermain e Jean Julien, produttori di ortofrutticoli stabiliti rispettivamente in Italia e in Francia, hanno presentato, ai sensi degli artt . 178 e 215, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso inteso ad ottenere il risarcimento del danno che sarebbe stato loro causato dall' adozione del regolamento ( CEE ) della Commissione 20 novembre 1986, n . 3587, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d' acquisto nel settore degli ortofrutticoli ( GU L 334, pag . 1; in prosieguo : il "regolamento controverso ").

2 Col regolamento ( CEE ) 18 maggio 1972, n . 1035 ( GU L 118, pag . 1; in prosieguo : il "regolamento di base "), il Consiglio ha istituito un' organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli .

3 In tale contesto, alle organizzazioni dei produttori è stata attribuita una parte di primo piano nella gestione del mercato . Per stabilizzare i prezzi, esse possono infatti intervenire sul mercato acquistando i prodotti messi in vendita dai loro soci ad un cosiddetto prezzo di ritiro qualora i prezzi siano inferiori a quest' ultimo .

4 D' altra parte, a norma dell' art . 16, n . 1, del regolamento di base, il Consiglio deve stabilire annualmente, per taluni prodotti elencati nell' allegato II del regolamento stesso, un prezzo di base ed un prezzo di acquisto .

5 Il prezzo di base è determinato in considerazione dell' andamento della media dei prezzi rilevati negli ultimi tre anni sui mercati di produzione più rappresentativi della Comunità per un prodotto avente determinate caratteristiche commerciali come la varietà o il tipo, la categoria di qualità, il calibro ed il condizionamento ( in prosieguo : il "prodotto pilota ").

6 Il prezzo di acquisto è il prezzo al quale gli enti pubblici d' intervento devono acquistare gli ortofrutticoli loro offerti . Questo intervento è però eccezionale : vi si ricorre infatti solo qualora la Commissione abbia constatato che il mercato del prodotto considerato versa in una situazione di grave crisi . Il prezzo d' acquisto è fissato, a seconda dei prodotti, ad un livello compreso fra il 40 e il 70% del prezzo di base .

7 In forza dell' art . 18 del regolamento di base, come modificato dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 21 novembre 1972, n . 2474 ( GU L 266, pag . 1 ), gli Stati membri devono concedere una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che procedono ad interventi a norma dell' art . 15 del regolamento stesso, purché il prezzo di ritiro non superi un determinato livello calcolato in base al prezzo d' acquisto . L' importo della compensazione finanziaria è pari alle indennità versate dalle organizzazioni di produttori ai loro soci, diminuita delle entrate nette provenienti dalla rivendita dei prodotti ritirati dal mercato .

8 Qualora i prodotti offerti dai produttori abbiano caratteristiche commerciali diverse da quelle del prodotto pilota, il prezzo di ritiro al quale il prodotto è acquistato dalle organizzazioni di produttori viene calcolato applicando al prezzo d' acquisto del prodotto pilota un coefficiente di adattamento . I coefficienti di adattamento sono determinati dalla Commissione con la procedura del comitato di gestione .

9 Col regolamento ( CEE ) 4 maggio 1973, n . 1203 ( GU L 123, pag . 1 ), la Commissione ha determinato i coefficienti di adattamento validi a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1973/1974 . Questo regolamento è stato sostituito dal regolamento controverso che fissa i coefficienti di adattamento applicabili a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1987/1988 .

10 I ricorrenti sostengono di aver subito due distinti danni a causa dell' applicazione dei coefficienti di adattamento stabiliti dal regolamento controverso . Da un lato, in caso di operazioni di ritiro, le indennità spettanti ai produttori e le compensazioni finanziarie versate alle organizzazioni di produttori risulterebbero, in seguito all' applicazione dei nuovi coefficienti, inferiori a quelle determinate in base ai coefficienti precedenti . Dall' altro, la fissazione dei nuovi coefficienti, riducendo il livello dell' intervento, avrebbe determinato un calo generale dei prezzi degli ortofrutticoli e quindi cagionato un danno a tutti i produttori .

11 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento, dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

Sulla ricevibilità

12 La Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile . A suo parere, i ricorrenti avrebbero potuto ottenere dinanzi ai giudici nazionali il risarcimento del primo danno da essi allegato, contestando l' importo delle compensazioni finanziarie loro versate dagli Stati membri e provocando un rinvio pregiudiziale per sindacato di validità .

13 In proposito, si deve anzitutto rilevare che il ricorso è ricevibile nella parte in cui mira ad ottenere il risarcimento del secondo danno allegato, vale a dire il danno derivante da un' eventuale calo dei prezzi in seguito all' adozione del regolamento controverso . I ricorrenti infatti non potrebbero ottenere detto risarcimento dinanzi ai giudici nazionali .

14 Poiché la Corte deve comunque pronunciarsi sul ricorso nella parte relativa al secondo danno e poiché i mezzi dedotti dai ricorrenti a sostegno dei due capi di domanda sono identici, si deve valutare la fondatezza di detti mezzi senza doversi pronunciare su quanto eccepisce la Commissione in merito alla ricevibilità del ricorso nella parte relativa al primo danno .

Sul merito

15 I ricorrenti sostengono che il regolamento controverso è un atto amministrativo e che pertanto l' accertamento della responsabilità della Comunità non è subordinato alla sussistenza di una violazione sufficientemente grave di una norma giuridica superiore intesa a tutelare i singoli .

16 Essi aggiungono che il regolamento controverso, anche qualora lo si ritenesse un atto normativo, sarebbe comunque viziato da illegittimità che costituiscono violazioni gravi di una norma giuridica superiore intesa a tutelare i singoli . Innanzitutto, la Commissione avrebbe commesso uno sviamento di potere, in quanto i nuovi coefficienti di adattamento avrebbero determinato una riduzione dei prezzi di acquisto, che condizionano i prezzi di ritiro, mentre spetta solo al Consiglio determinare il livello degli interventi . In secondo luogo, le disposizioni del regolamento controverso violerebbero i principi basilari dell' organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli in quanto i coefficienti di adattamento modificherebbero gli effetti dei prezzi di acquisto fissati dal Consiglio sull' andamento del mercato . Infine, la motivazione del regolamento controverso sarebbe insufficiente .

17 In proposito si deve anzitutto rilevare che il regolamento controverso è un atto normativo che comporta scelte di politica economica . Esso è normativo, da un lato, perché riguarda tutti gli operatori che svolgono un' attività commerciale nel settore degli ortofrutticoli . Dall' altro, l' atto comporta scelte di politica economica, giacché con i coefficienti di adattamento si intende determinare il prezzo di acquisto dei prodotti che hanno caratteristiche diverse da quelle del prodotto pilota . Ebbene, nel determinare il prezzo d' acquisto di quest' ultimo, il Consiglio deve, a norma dell' art . 16, n . 3, del regolamento di base, tener conto delle caratteristiche del mercato ed in particolare dell' entità delle fluttuazioni dei prezzi . Ne discende che la Commissione deve ispirarsi a criteri analoghi nella determinazione dei coefficienti di adattamento per i prodotti che hanno caratteristiche diverse da quelle dei prodotti pilota .

18 Si deve poi ricordare che la Corte, nella sentenza 2 dicembre 1971, Aktien-Zuckerfabrik Schoeppenstedt / Consiglio ( causa 5/71, Racc . pag . 975 ), al punto 11 della motivazione ha dichiarato che, trattandosi di un atto normativo che implica scelte di politica economica, la responsabilità della Comunità per il danno che i singoli possono aver subito in conseguenza di questo atto sussiste, alla luce di quanto dispone l' art . 215, secondo comma, del Trattato, unicamente in caso di violazione grave di una norma superiore intesa a tutelare i singoli .

19 In proposito si deve rilevare che non vi è stata, da parte della Commissione, violazione grave di una norma giuridica superiore a tutela dei singoli . Infatti, per quanto riguarda le censure mosse dai ricorrenti in merito allo sviamento di potere ed alla violazione dei principi basilari dell' organizzazione di mercato, si deve ricordare che, nell' ambito della ripartizione dei poteri fra Consiglio e Commissione disciplinata dal regolamento di base, spetta alla Commissione determinare i coefficienti di adattamento dopo aver consultato il comitato di gestione . Non si può pertanto riscontrare un' ingerenza della Commissione nelle competenze del Consiglio poiché essa esercita poteri che le sono conferiti nell' ambito dell' organizzazione di mercato . Peraltro, una modifica dei prezzi di acquisto da applicare per taluni prodotti, determinata dai nuovi coefficienti, è conseguenza dei sistemi di disciplina del mercato previsti dal regolamento di base .

20 Infine, quanto alla censura relativa all' insufficienza di motivazione del regolamento controverso, per giurisprudenza consolidata ( sentenza 15 settembre 1982, Kind / Comunità economica europea, punto 14 della motivazione, causa 106/81, Racc . pag . 2885 ) l' eventuale insufficienza di motivazione di un regolamento non dà luogo a responsabilità della Comunità .

21 Non essendo necessario valutare se sussistano le altre condizioni cui è subordinato l' accertamento della responsabilità della Comunità, si deve rilevare che i ricorrenti non hanno dedotto argomenti né fornito elementi atti ad inficiare la legittimità del regolamento controverso . Si deve pertanto respingere il ricorso in quanto infondato .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

22 A norma dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese .

23 I ricorrenti sono rimasti soccombenti e le spese vanno quindi poste a loro carico .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE ( Prima Sezione ),

dichiara e statuisce :

1 ) Il ricorso è respinto .

2 ) I ricorrenti sono condannati alle spese .

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