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Documento 61988CJ0032
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 15 February 1989. # Six Constructions Ltd v Paul Humbert. # Reference for a preliminary ruling: Cour de cassation - France. # Brussels Convention - Place of performance of the obligation. # Case 32/88.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 febbraio 1989.
Six Constructions Ltd contro Paul Humbert.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour de cassation - Francia.
Convenzione di Bruxelles: luogo di adempimento dell'obbligazione.
Causa 32/88.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 febbraio 1989.
Six Constructions Ltd contro Paul Humbert.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour de cassation - Francia.
Convenzione di Bruxelles: luogo di adempimento dell'obbligazione.
Causa 32/88.
Raccolta della Giurisprudenza 1989 -00341
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1989:68
SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 15 FEBBRAIO 1989. - SOCIETE SIX CONSTRUCTIONS LTD CONTRO PAUL HUMBERT. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA COUR DE CASSATION FRANCESE. - CONVENZIONE DI BRUXELLES - LUOGO DI ESECUZIONE DELL'OBBLIGAZIONE. - CAUSA 32/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 00341
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni - Competenze speciali - Tribunale del luogo di adempimento dell' obbligazione contrattuale - Contratto di lavoro - Obbligazione da prendere in considerazione - Obbligazione di svolgere i compiti convenuti - Adempimento fuori degli Stati contraenti - Non si applica l' art . 5, 1° punto, della convenzione - Applicazione dell' art . 2 della convenzione
( Convenzione 27 settembre 1968, artt . 2 e 5, 1° punto )
L' art . 5, 1°, della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev' essere interpretato nel senso che, in materia di contratti di lavoro, l' obbligazione da prendere in considerazione è quella che caratterizza tali contratti, in particolare quella di svolgere le attività convenute . Quando l' obbligazione del lavoratore di svolgere i compiti convenuti è stata e doveva essere adempiuta fuori del territorio degli Stati contraenti, l' art . 5, 1° punto, della convenzione non può avere applicazione; la competenza del giudice si determina, in questo caso, in relazione al luogo del domicilio del convenuto, a norma dell' art . 2 della convenzione .
Nel procedimento 32/88,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del protocollo 3 giugno 1971, relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla corte di cassazione francese nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Six Constructions Ltd, con sede in Bruxelles ( Belgio ),
e
Paul Humbert, residente in Labrède ( Gironda, Francia ),
domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 5, 1° punto, della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 1972, L 299, pag . 32 ),
LA CORTE ( sesta sezione ),
composta dai signori T . Koopmans, presidente di sezione, T.F . O' Higgins, G.F . Mancini, F.A . Schockweiler e M . Diez de Velasco, giudici,
avvocato generale : G . Tesauro
cancelliere : J.-G . Giraud
viste le osservazioni presentate :
- per il sig . P . Humbert, convenuto nella causa principale, dagli avv.ti H . Masse-Dessen e B . Georges, patrocinanti dinanzi al consiglio di Stato e alla corte di cassazione, con studio in Parigi,
- per il governo della Repubblica federale di Germania dal sig . M . Ch . Boehmer, in qualità di agente,
- per il governo della Repubblica francese dai sigg . R . de Gouttes e C . Chavance, in qualità di agenti,
- per il governo della Repubblica italiana dal prof . L . Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico, in qualità di agente, assistito dall' avvocato dello Stato O . Fiumara,
- per il governo del Regno Unito dalla sig.ra S.J . Hay, in qualità di agente, assistita dal sig . C.L . Carpenter,
- per la Commissione delle Comunità europee dal sig . G . Kremlis, in qualità di agente, assistito dal sig . G . Cherubini,
vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 19 ottobre 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 dicembre 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
1 Con sentenza 14 gennaio 1988, pervenuta in cancelleria il 28 gennaio successivo, la corte di cassazione francese ha sottoposto a questa Corte, a norma del protocollo 3 giugno 1971, relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( in prosieguo : "convenzione "), due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art . 5, 1° punto, della convenzione .
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia sorta tra il sig . Paul Humbert, residente in Labrède, Francia, e la società Six Constructions Limited, con sede in Bruxelles, a causa della risoluzione di un contratto di lavoro che ha dato luogo ad una domanda di pagamento di talune somme a titolo di indennità compensativa di preavviso, di risarcimento danni, di gratifiche nonché di indennità e arretrati vari .
3 Emerge dal fascicolo che la Six Constructions Limited è una società costituita secondo il diritto dell' Emirato arabo di Sharjah, la quale ha un' agenzia a Bruxelles . Nell' ambito della causa principale essa ha dichiarato di avere la sede sociale in detta città e tale dichiarazione è stata accettata dai giudici francesi in mancanza di tempestive contestazioni .
4 Dinanzi al conseil de prud' hommes di Bordeaux, adito in primo grado, e alla cour d' appel si ponevano due problemi di competenza . La società convenuta invocava in primo luogo una clausola del contratto di lavoro secondo la quale per le controversie relative all' esecuzione del contratto erano competenti i giudici di Bruxelles . Tuttavia, l' atto scritto contenente le clausole del contratto non era stato mai firmato dal sig . Humbert . In secondo luogo essa contestava la competenza dei giudici francesi per il motivo che il contratto di lavoro non era stato eseguito in Francia, ma in vari paesi al di fuori del territorio della Comunità; infatti, il sig . Humbert, tra il marzo 1979, quando era stato assunto con la qualifica di "deputy project manager", e il dicembre 1979, quando venne licenziato, era stato inviato dapprima in Libia e, successivamente, nello Zaire e nell' Emirato arabo di Abu Dhabi .
5 La corte di cassazione ha esaminato i due mezzi suddetti . A proposito del primo mezzo essa ha considerato che la clausola attributiva di competenza non soddisfaceva le condizioni di validità stabilite dall' art . 17 della convenzione . Per quanto riguarda il secondo mezzo, la corte di cassazione ha ricordato come, ai sensi dell' art . 5, 1° punto, della convenzione, in materia contrattuale il convenuto possa essere citato dinanzi al giudice del luogo dove l' obbligazione è stata o deve essere eseguita e come dalla giurisprudenza della Corte di giustizia emerga che l' obbligazione da prendere in considerazione in materia di contratto di lavoro è quella che caratterizza il contratto, e in particolare quella di svolgere le attività convenute . Tuttavia, la corte di cassazione ha ritenuto che la questione quale sia l' obbligazione da prendere in considerazione quando il lavoro sia stato svolto al di fuori del territorio della Comunità pone un problema d' interpretazione .
6 Di conseguenza, essa ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :
"1 ) Quale sia l' obbligazione da prendere in considerazione per l' applicazione dell' art . 5, 1° punto, della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, quando il giudice sia chiamato a pronunziarsi su domande in merito alle obbligazioni risultanti da un contratto di lavoro che lega un prestatore di lavoro residente in Francia ad un' impresa con sede in Belgio che l' ha inviato in più paesi al di fuori del territorio della Comunità .
2 ) Se si debba ritenere che l' obbligazione caratteristica sia eseguita nel luogo dove si trova la sede che l' ha assunto o se la competenza giurisdizionale debba determinarsi a norma dell' art . 2 della convenzione di Bruxelles ".
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte si rinvia alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
8 Si deve rilevare, in via preliminare, che la causa principale è stata instaurata prima del 1° novembre 1986, data di entrata in vigore del testo della convenzione modificato a seguito dell' adesione di nuovi Stati membri . Le disposizioni da interpretare sono pertanto quelle della convenzione nella versione del 1971 .
Sulla prima questione
9 La prima questione riguarda l' ipotesi in cui, come nella fattispecie, il giudice venga chiamato a pronunciarsi su domande relative a varie obbligazioni scaturenti da un unico contratto di lavoro . Ai fini dell' applicazione dell' art . 5, 1° punto, della convenzione occorre infatti determinare quale sia, in una situazione siffatta, il luogo in cui "l' obbligazione (...) è stata o dev' essere eseguita ".
10 Come il giudice nazionale giustamente ricorda, secondo la giurisprudenza della Corte, l' obbligazione da prendere in considerazione per l' applicazione dell' art . 5, 1° punto, della convenzione ai contratti di lavoro è quella che caratterizza tali contratti, in particolare quella di effettuare l' attività convenuta ( sentenze 26 maggio 1982, causa 133/81, Ivenel, Racc . 1982, pag . 1981, e 15 gennaio 1987, causa 266/85, Shenavai, Racc . 1987, pag . 239 ). A questo proposito la Corte si è basata sulla considerazione che i contratti di lavoro, e più in generale i contratti in fatto di lavoro subordinato, hanno, rispetto agli altri contratti, determinate particolarità in quanto creano un nesso durevole che inserisce il lavoratore nell' ambito di una determinata organizzazione dell' attività dell' impresa o del datore di lavoro e in quanto si ricollegano al luogo dell' esercizio dell' attività, il quale determina l' applicazione di norme imperative e di contratti collettivi .
11 Partendo dal presupposto che nella fattispecie il lavoratore aveva esercitato la sua attività non a Bruxelles - dove, secondo quanto emerge dal fascicolo, egli tornava regolarmente per redigere i rapporti - ma solo nei paesi africani e arabi in cui era stato inviato per occuparsi in loco di taluni lavori di costruzione, il giudice nazionale si chiede come applicare il criterio del luogo dell' esercizio delle attività al fine di determinare la competenza del giudice .
12 A questo proposito i governi britannico, francese e tedesco hanno sostenuto che, qualora un lavoratore dipendente non svolga abitualmente la sua attività in un unico paese, il foro, a norma dell' art . 5, 1° punto, della convenzione, per le liti sorte dal contratto di lavoro dev' essere quello del luogo dell' azienda dalla quale il lavoratore dipendente è stato assunto . Tale interpretazione sarebbe conforme alla soluzione sancita per una situazione siffatta dalla convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ( GU 1980, L 266, pag . 1 ) nonché alla lettera dello schema di progetto della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale da stipulare tra gli Stati membri della Comunità e i paesi membri dell' Associazione europea di libero scambio (" convenzione parallela" alla convenzione di Bruxelles ). Successivamente al deposito delle osservazioni nel presente procedimento, la predetta convenzione è stata stipulata a Lugano il 16 settembre 1988 ( GU L 319, pag . 9 ). Essa dispone in effetti, nell' art . 5, 1° punto, che in materia di contratto di lavoro il luogo in cui l' obbligazione è stata o dev' essere eseguita è quello "in cui il lavoratore svolge abitualmente la sua attività e, se il lavoratore non svolge abitualmente la sua attività in un solo paese, il luogo è quello in cui si trova lo stabilimento dal quale è stato assunto ".
13 Detta tesi è stata contestata dal governo italiano e dalla Commissione . Secondo la Commissione l' interpretazione caldeggiata dai tre governi ha due punti deboli in quanto si allontana sensibilmente dalla lettera dell' art . 5, 1° punto, della convenzione e non tiene conto della necessità di garantire un' adeguata tutela al contraente più debole dal punto di vista sociale, cioè il lavoratore . A questo proposito, essa sostiene che il criterio del luogo dell' azienda dalla quale il lavoratore è stato assunto ha l' effetto di attribuire la competenza al foro della sede del datore di lavoro anche quando quest' ultimo sia attore e di stabilire così un forum actoris, mentre la convenzione è per l' appunto ispirata dall' intento, chiaramente espresso negli artt . 2 e 3, di limitare i casi in cui il convenuto può essere citato dinanzi al foro dell' attore .
14 I suesposti argomenti della Commissione debbono essere accolti . Come la Corte ha considerato nelle citate sentenze 26 marzo 1982 e 15 gennaio 1987, le particolarità tipiche dei contratti di lavoro implicano che il giudice del luogo dell' adempimento dell' obbligazione di effettuare l' attività lavorativa si rivela il più idoneo a dirimere le liti che possono nascere da una o più obbligazioni derivanti da detti contratti . Dette particolarità dei contratti di lavoro non avallano un' interpretazione secondo la quale l' art . 5, 1° punto, della convenzione consente di prendere in considerazione il luogo in cui si trova l' azienda dalla quale il lavoratore è stato assunto qualora sia difficile o addirittura impossibile stabilire in quale Stato l' attività lavorativa è stata effettuata .
15 La prima questione va pertanto risolta dichiarando che l' art . 5, 1° punto, della convenzione dev' essere interpretato nel senso che in materia di contratti di lavoro l' obbligazione da prendere in considerazione è quella che caratterizza tali contratti, in particolare quella di svolgere le attività convenute .
Sulla seconda questione
16 Con la seconda questione si chiede come si debba applicare in materia di contratti di lavoro il criterio dell' obbligazione caratteristica quando il lavoratore svolga tutte le sue attività fuori del territorio della Comunità . In particolare si chiede se in tal caso la competenza del giudice si ricolleghi al luogo in cui si trova l' azienda dalla quale il lavoratore è stato assunto oppure debba determinarsi a norma dell' art . 2 della convenzione .
17 L' eventuale scelta del criterio del luogo in cui si trova l' azienda dalla quale il lavoratore è stato assunto è già stata esaminata nell' ambito della prima questione .
18 A questo proposito si deve aggiungere che, come la Corte ha ricordato nella sentenza 27 settembre 1988, Kalfelis ( causa 189/87, Racc . 1988, pag . .....), le "competenze speciali" elencate negli artt . 5 e 6 della convenzione costituiscono deroghe al principio della competenza dei giudici dello Stato del domicilio del convenuto, come emerge dalle "disposizioni generali" degli artt . 2 e 3, e che, pertanto, dette competenze speciali debbono essere interpretate restrittivamente .
19 Di conseguenza, il giudice, quando constati che le domande dinanzi ad esso proposte sono basate su obbligazioni scaturenti da un contratto di lavoro e che l' obbligazione del lavoratore di effettuare le attività convenute è stata e dev' essere adempiuta al di fuori del territorio degli Stati contraenti, non ha altra scelta che concludere che il luogo contemplato dall' art . 5, 1° punto, della convenzione non può portare a radicare una competenza all' interno di detto territorio e che pertanto detta disposizione non può trovare applicazione .
20 Anche se non è scevro d' inconvenienti il fatto che un foro alternativo prescritto dalla convenzione in materia contrattuale si trovi ad essere escluso per il modo in cui le parti contraenti hanno contemplato l' esecuzione del contratto, si deve osservare che l' attore ha sempre la possibilità di proporre la domanda dinanzi al giudice del domicilio del convenuto, in conformità all' art . 2 della convenzione, il quale garantisce in tal modo un criterio sicuro e affidabile .
21 Si deve peraltro rilevare che questa interpretazione corrisponde al sistema stabilito dalle normative degli Stati contraenti sulla competenza giudiziaria in materia di controversie derivanti dai contratti di lavoro . Da un esame comparativo di dette normative emerge infatti che i criteri per lo più adottati sono quello del domicilio del convenuto e quello del luogo in cui viene svolta l' attività lavorativa; nella maggior parte dei casi le normative considerate conferiscono all' attore la facoltà di scelta tra questi due fori .
22 La seconda questione dev' essere pertanto risolta nel senso che quando, in materia di contratto di lavoro, l' obbligazione del lavoratore di effettuare le attività convenute sia stata e debba essere adempiuta al di fuori del territorio degli Stati contraenti, l' art . 5, 1° punto, della convenzione non può trovare applicazione e la competenza del giudice si determina, in tal caso, in funzione del luogo del domicilio del convenuto, conformemente all' art . 2 della convenzione .
Sulle spese
23 Le spese sostenute dal governo della Repubblica federale di Germania, dal governo della Repubblica francese, dal governo della Repubblica italiana, dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Per questi motivi,
LA CORTE ( sesta sezione ),
pronunziandosi sulla questione sottopostale dalla corte di cassazione francese con sentenza 14 gennaio 1988 dichiara :
1 ) L' art . 5, 1° punto, della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev' essere interpretato nel senso che, in materia di contratti di lavoro, l' obbligazione da prendere in considerazione è quella che caratterizza tali contratti, in particolare quella di svolgere le attività convenute .
2 ) Quando, in materia di contratto di lavoro, l' obbligazione del lavoratore di effettuare le attività convenute sia stata e debba essere adempiuta al di fuori del territorio degli Stati contraenti, l' art . 5, 1° punto, della convenzione non può trovare applicazione; la competenza del giudice si determina, in tal caso, in funzione del luogo del domicilio del convenuto, conformemente all' art . 2 della convenzione .