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Documento 61987CJ0023

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 luglio 1988.
    Mareile Aldinger in Tziovas e Gabriella Virgili in Schettini contro Parlamento europeo.
    Agenti - Cambiamento della sede di servizio.
    Cause riunite 23 e 24/87.

    Raccolta della Giurisprudenza 1988 -04395

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1988:406

    61987J0023

    SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 14 LUGLIO 1988. - MAREILE ALDINGER IN TZIOVAS E GABRIELLA VIRGILI IN SCHETTINI CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - DIPENDENTI NON DI RUOLO - CAMBIAMENO DELLA SEDE DI SERVIZIO. - CAUSE RIUNITE 23 E 24/87.

    raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 04395


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1 . Dipendenti - Ricorso - Reclamo amministrativo previo - Identità d' oggetto e di causa

    2 . Dipendenti - Organizzazione degli uffici - Assegnazione del personale - Trasferimento da una sede di lavoro ad un' altra - Agente temporaneo - Termine d' esecuzione ragionevole

    Massima


    1 . Il dipendente può formulare dinanzi alla Corte solo conclusioni aventi lo stesso oggetto di quelle contenute nel reclamo amministrativo previo e può dedurre solo censure basate sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo .

    2 . Il trasferimento di un dipendente da un luogo di lavoro ad un altro, benché possa avere per l' interessato inconvenienti familiari ed economici, non costituisce un evento anormale ed imprevedibile nella sua carriera, quando le sedi di lavoro alle quali può essere assegnato sono distribuite in vari Stati membri e l' autorità che ha il potere di nomina può trovarsi di fronte ad esigenze di servizio che la obblighino a disporre il trasferimento stesso .

    Questa massima vale a fortiori nel caso dell' agente temporaneo il cui contratto di lavoro possa essere disdetto, con congruo preavviso, ed al quale sia concesso un termine ragionevole per dare esecuzione alla decisione di trasferimento .

    Parti


    Nelle cause riunite 23 e 24/87,

    Mareile Aldinger in Tziovas, agente temporaneo del Parlamento europeo, residente in Lussemburgo, con l' avvocato domiciliatario Vic Elvinger, del foro di Lussemburgo, 6, rue Heine,

    e

    Gabriella Virgili in Schettini, agente temporaneo del Parlamento europeo, residente in Mamer, con l' avvocato domiciliatario Lydie Lorang, del foro di Lussemburgo, 6, rue Heine,

    ricorrenti,

    contro

    Parlamento europeo, rappresentato dal sig . Francesco Pasetti Bombardella, giureconsulto, e dal sig . Manfred Peter, capo divisione, in qualità di agenti, assistiti dall' avvocato domiciliatario Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, 22, Côte d' Eich,

    convenuto,

    avente ad oggetto la domanda di annullamento di una serie di decisioni con le quali il gruppo parlamentare del Partito popolare europeo del Parlamento europeo ha trasferito a Bruxelles gli agenti in servizio presso le commissioni parlamentari,

    LA CORTE ( prima sezione ),

    composta dai signori G . Bosco, presidente di sezione, R . Joliet e F . Schockweiler, giudici,

    avvocato generale : Sir Gordon Slynn

    cancelliere : B . Pastor, amministratore

    vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 2 giugno 1988,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 22 giugno 1988,

    ha pronunziato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atti introduttivi depositati nella cancelleria della Corte il 28 gennaio 1987, le signore Mareile Aldinger e Gabriella Virgili hanno proposto due ricorsi volti all' annullamento di una serie di decisioni con le quali il gruppo parlamentare del Partito popolare europeo del Parlamento europeo ( in prosieguo : "gruppo del PPE ") ha trasferito a Bruxelles gli agenti in servizio presso le commissioni parlamentari .

    2 Le signore Aldinger e Virgili sono state assunte dal Parlamento europeo, in qualità di agenti temporanei, con contratti, rispettivamente, dell' 8 maggio e del 1° aprile 1981 e assegnate al gruppo del PPE a Lussemburgo .

    3 A seguito di discussioni svoltesi nel 1984, l' ufficio di presidenza del gruppo del PPE ha deciso, il 10 luglio 1985, di trasferire a Bruxelles i consiglieri che seguono i lavori delle commissioni parlamentari e le loro segretarie, non appena si rendessero disponibili gli uffici necessari . La decisione è stata confermata in due occasioni dalla presidenza del gruppo del PPE, nelle riunioni del 17 giugno e 1° luglio 1986 . In quest' ultima riunione, la presidenza del gruppo del PPE ha precisato che "onde tener pienamente conto dei problemi sociali degli interessati, in particolare dei problemi scolastici, questo trasferimento avrà luogo nel luglio 1987 ".

    4 Con lettera 16 luglio 1986, il sig . Sergio Guccione, segretario generale del gruppo del PPE, ha indicato agli agenti interessati, fra cui le due ricorrenti, che il trasferimento a Bruxelles sarebbe avvenuto nel luglio 1987, alla fine dell' anno scolastico . In detta lettera, il sig . Guccione ha altresì precisato di esser disposto ad esaminare, se necessario, le soluzioni di problemi personali degli interessati, pur sottolineando che nell' esecuzione dei provvedimenti di trasferimento si sarebbe tenuto conto dei suggerimenti del comitato del personale .

    5 Le signore Aldinger e Virgili hanno risposto a detta comunicazione con lettere datate, rispettivamente, 7 e 17 settembre 1986 . Nella sua lettera, la sig.ra Aldinger dichiara di "prendere atto" del suo trasferimento a Bruxelles, previsto per il luglio 1987 . Tuttavia, ella chiede all' APN di "prendere in considerazione i suoi interessi in modo più approfondito" e dunque, tenuto conto della sua situazione familiare, di voler "prorogare la sua attività di servizio a Lussemburgo almeno fino alla scadenza del contratto di lavoro del coniuge", previsto per l' inizio del 1989 .

    6 Quanto alla sig.ra Virgili, ella ha proposto con la sua lettera "formale ricorso ai sensi degli artt . 90 e seguenti dello statuto" contro la comunicazione del suo trasferimento a Bruxelles, pur precisando che detto ricorso non era diretto "contro il trasferimento stesso", ma era inteso piuttosto ad ottenere "un rinvio sufficiente" per "risolvere taluni problemi d' ordine familiare ".

    7 Il 29 ottobre 1986 il presidente del gruppo del PPE ha risposto, in qualità di APN, alle lettere delle ricorrenti . Pur confermando di aver riesaminato le loro pratiche, egli sottolinea che le decisioni di trasferimento in causa "rientrano nel potere di organizzazione che lo statuto del personale ( in particolare l' art . 7 ) conferisce all' APN" e che il trasferimento a Bruxelles "risponde ad esigenze di razionalizzazione e di efficacia del servizio dei lavori parlamentari ". Egli fa infine osservare che il termine del 1° luglio 1987, accordato per il trasferimento, è stato previsto per "tener pienamente conto dei problemi personali e familiari" dei dipendenti interessati .

    8 A seguito di dette risposte, le signore Aldinger e Virgili hanno proposto i presenti ricorsi .

    9 Con ordinanza 13 maggio 1987, la Corte, prima sezione, ha deciso di riunire le due cause ai fini del procedimento e della sentenza . Un' eccezione d' irricevibilità sollevata dal Parlamento europeo è stata rinviata al merito con decisione della Corte 6 luglio 1987 .

    10 Con atti introduttivi depositati il 4 giugno 1987, le ricorrenti hanno presentato domande di provvedimenti urgenti onde ottenere la sospensione dell' esecuzione delle decisioni impugnate . Con ordinanze del presidente della prima sezione, 22 giugno 1987 ( causa 23/87 R, Racc . pag . 2841, e causa 24/87 R, Racc . pag . 2847 ), sono state sospese le decisioni di cui alla lettera 16 luglio 1986 del segretario generale del gruppo delle PPE nonché a quella 29 ottobre 1986 del presidente del gruppo del PPE sul trasferimento delle ricorrenti a Bruxelles dal 1° luglio 1987, riservandosi di decidere sulle spese dei procedimenti sommari .

    11 Per una più ampia esposizione degli antefatti della causa, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi e argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

    Sulla ricevibilità

    12 Il Parlamento europeo eccepisce l' irricevibilità dei ricorsi, facendo valere che, stante la loro formulazione, le lettere delle signore Aldinger e Virgili, rispettivamente del 7 e del 17 settembre 1986, non costituiscono reclami amministrativi ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello statuto, ma domande ai sensi del n . 1 del medesimo articolo . Poiché, dopo la risposta negativa del presidente del gruppo del PPE 29 ottobre 1986, le ricorrenti hanno adito direttamente la Corte, i loro ricorsi sarebbero irricevibili per difetto di previo reclamo amministrativo .

    13 L' eccezione non può essere accolta . Dette lettere costituiscono infatti reclami amministrativi, in quanto manifestano la chiara volontà delle ricorrenti d' impugnare la decisione con cui l' autorità ha fissato il mese di luglio 1987 come termine di esecuzione del trasferimento a Bruxelles, il che è d' altronde confermato dal fatto che, nella risposta del 29 ottobre 1986, il presidente del gruppo del PPE ha espressamente qualificato le lettere come "reclami contro una decisione dell' autorità ".

    14 Devesi tuttavia constatare che in detti reclami le ricorrenti si sono limitate a contestare il termine di preavviso, a loro giudizio troppo breve, concesso per il trasferimento, precisando che non intendevano contestare la decisione di trasferimento in quanto tale . Per contro, nei loro ricorsi, esse hanno dedotto diversi motivi relativi all' illegittimità dello stesso trasferimento a Bruxelles .

    15 Ciò considerato, senza che occorra esaminare la fondatezza di detti motivi relativi all' illegittimità della decisione di trasferimento, devesi rilevare che essi non sono stati formulati nel reclamo e sono stati invocati solo durante la fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte . Ebbene, come da giurisprudenza costante - da ultimo confermata in sentenza 20 maggio 1987 ( Geist / Commissione, causa 242/85, Racc . 1987, pag . 2181 ) - "nei ricorsi del personale, le conclusioni presentate dinanzi alla Corte possono avere solo lo stesso oggetto di quelle formulate nel reclamo e, d' altra parte, dedurre soltanto censure che si basino sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo ". Ne consegue che i motivi relativi all' illegittimità della decisione di trasferimento a Bruxelles vanno dichiarati irricevibili, in quanto non formulati nel previo reclamo amministrativo . Resta dunque soltanto da esaminare il motivo relativo alla non congruità del termine di preavviso concesso dal Parlamento per l' attuazione del trasferimento .

    Sul termine concesso per l' esecuzione del trasferimento

    16 Le ricorrenti sostengono che il termine di un anno, ad esse accordato per l' esecuzione della decisione di trasferimento a Bruxelles, non sarebbe ragionevole, tenuto conto, in particolare, delle loro esigenze d' ordine familiare .

    17 L' argomento non può essere accolto . In proposito, va ricordato che, come già dichiarato dalla Corte in sentenza 14 luglio 1977 ( Geist / Commissione, causa 61/76, Racc . pag . 1433 ), "il trasferimento di un dipendente comunitario, benché possa provocare all' interessato inconvenienti familiari e disagi economici, non costituisce un avvenimento anormale ed imprevedibile nella sua carriera, quando le sedi di lavoro cui egli può essere assegnato sono distribuite in diversi Stati e l' autorità gerarchica può trovarsi per esigenze di servizio nella necessità di disporre detto trasferimento ".

    18 Una simile conclusione s' impone a fortiori nel caso di agenti temporanei, il cui contratto di lavoro è risolubile con un termine di preavviso di tre mesi .

    19 Ciò considerato, si deve concludere che il termine di preavviso di un anno concesso per l' esecuzione del trasferimento in causa è ragionevole, tenuto conto delle esigenze personali degli agenti temporanei interessati da detto provvedimento . I ricorsi devono dunque essere respinti .

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    20 Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Tuttavia, secondo l' art . 70 del medesimo regolamento, le spese sopportate dalle istituzioni nei ricorsi dei dipendenti delle Comunità restano a loro carico .

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE ( prima sezione )

    dichiara e statuisce :

    1 ) I ricorsi sono respinti .

    2 ) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese, comprese quelle del procedimento sommario .

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