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Documento 61988CO0152

    Ordinanza del presidente della Corte del 10 giugno 1988.
    Sofrimport Sarl contro Commissione delle Comunità europee.
    Misure di salvaguardia comunitarie - Scambi coi paesi terzi - Mele da tavola originarie del Cile.
    Causa C-152/88 R.

    Raccolta della Giurisprudenza 1988 -02931

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1988:296

    61988O0152

    ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEL 10 GIUGNO 1988. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - MISURE DI SALVAGUARDIA COMUNITARIE - SCAMBI CON I PAESI TERZI - MELE DA TAVOLA ORIGINARIE DAL CHILE. - CAUSA 152/88 R.

    raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 02931


    Parti
    Motivazione della sentenza
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1 . Procedimento sommario - Provvedimenti provvisori - Presupposti - "Fumus boni juris" - Danno grave ed irreparabile

    ( Trattato CEE, art . 186; regolamento di procedura, art . 83, § 2 )

    2 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Ortofrutticoli - Importazioni da paesi terzi - Misure di salvaguardia comunitarie - Sospensione del rilascio di certificati d' importazione - Presa in considerazione della situazione particolare delle merci in corso di spedizione - Cambiamento di politica della Commissione - Obbligo di far salvo il legittimo affidamento degli operatori economici - Necessità di un avvertimento chiaro e preciso

    ( Regolamento del Consiglio n . 2707/72, art . 3, n . 3, 1° comma; regolamenti della Commissione nn . 346/88, 871/88, 962/88, 984/88 e 1040/88 )

    Parti


    Nel procedimento 152/88 R,

    Sofrimport Sarl, società di diritto francese, con sede in Parigi, con l' avv . H.J . Bronkhorst, patrocinante dinanzi allo Hoge Raad, e con l' avv . E.H . Pijnacker Hordijk, del foro di Amsterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . J . Loesch, 8, rue Zithe,

    richiedente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . P . Oliver, membro del suo servizio giuridico, in qualità d' agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

    resistente,

    avente ad oggetto in via principale la domanda volta ad ottenere dal richiedente un provvedimento provvisorio che disponga, in primo luogo, la sospensione dell' esecuzione dei regolamenti della Commissione del 12 e 14 aprile 1988, nn . 962 e 984, che sospendono il rilascio dei titoli d' importazione relativi alle mele da tavola originarie del Cile ( GU L 95, pag . 10, e GU L 98, pag . 37 ) e del regolamento della Commissione 20 aprile 1988, n . 1040 relativo alla fissazione di quantitativi per l' importazione di mele da tavola originarie dei paesi terzi, e in particolare del Cile ( GU L 102, pag . 23 ) relativamente a 89 514 cartoni di mele da tavola originarie di detto paese e da essa attualmente immagazzinati in transito nel porto di Marsiglia e, in secondo luogo, il rilascio di un titolo d' importazione per queste partite,

    il presidente della Corte di giustizia

    delle Comunità europee

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 26 maggio 1988, la ditta Sofrimport Sarl ( in prosieguo : la "Sofrimport ") ha presentato :

    - in primo luogo, a norma dell' art . 173, secondo comma, del trattato CEE un ricorso inteso all' annullamento :

    - dei regolamenti della Commissione del 12 e 14 aprile 1988, nn . 962 e 984, che sospendono il rilascio dei titoli d' importazione relativi alle mele da tavola originarie del Cile ( GU L 95, pag . 10 e GU L 98, pag . 37 );

    - del regolamento della Commissione del 20 aprile 1988, n . 1040, relativo alla fissazione di quantitativi per l' importazione di mele da tavola originarie dei paesi terzi e recante modifica del regolamento CEE n . 962/88, precitato;

    - in secondo luogo, a norma degli artt . 178 e 215, secondo comma, del trattato CEE, un ricorso volto ad ottenere dalla Comunità economica europea il risarcimento del danno che essa dichiara di aver subito a causa dell' adozione di detti regolamenti e che si riserva di quantificare in una fase ulteriore del procedimento .

    2 Con atto depositato nella cancelleria della Corte in pari data, la richiedente ha presentato, a norma degli artt . 186 del trattato CEE e 83 del regolamento di procedura, una domanda di provvedimenti urgenti volta ad ottenere :

    - in via principale, un provvedimento provvisorio che disponga la sospensione dell' applicazione dei precitati regolamenti nn . 962/88, 984/88, 1040/88, con riguardo agli 89 514 cartoni di mele da tavola originarie del Cile da essa attualmente immagazzinati in transito nel porto di Marsiglia e il rilascio di un titolo d' importazione per queste partite;

    - in via subordinata, che siano adottati tutti gli altri ulteriori provvedimenti provvisori che il presidente della Corte giudicherà necessari o appropriati .

    3 La resistente ha presentato osservazioni scritte il 3 giugno 1988 . Le parti hanno svolto difese orali il 6 giugno 1988 .

    4 Prima di esaminare la fondatezza della presente domanda di provvedimenti urgenti, appare utile illustrare succintamente il contesto dei fatti e l' ambito giuridico della causa .

    5 La Sofrimport, importatrice e commerciante all' ingrosso di frutta fresca, importa tra l' altro nella CEE mele da tavola fresche originarie del Cile . Il 31 marzo 1988 essa imbarcava, a San Antonio, un carico di 89.514 cartoni di mele da tavola, del peso lordo di kg 2 172 460,8, destinate ad essere importate nella Comunità . Prima dell' arrivo nel porto di Marsiglia, il 20 aprile 1988, della nave che trasportava tale carico, essa presentava, il 12 aprile 1988, presso l' ente d' intervento francese, l' Oniflhor, una domanda di rilascio di titoli d' importazione per queste partite . Il 18 aprile 1988 l' Oniflhor negava il rilascio dei titoli in quanto, in seguito all' adozione da parte della Commissione del regolamento n . 962/88, non le sarebbe stato più possibile accogliere la domanda . Il carico di mele da tavola si trovava quindi bloccato dal 20 aprile 1988 a bordo della nave . Dal 22 maggio 1988, esso è immagazzinato, in transito, nel porto di Marsiglia .

    6 Prima del regolamento n . 962/88 la Commissione aveva adottato, il 3 febbraio e il 30 marzo 1988, i regolamenti nn . 346 e 871 che fissano misure specifiche di sorveglianza per l' importazione di mele da tavola dai paesi terzi ( GU L 34, pag . 21 e GU L 87, pag . 73 ). Questi regolamenti subordinavano l' immissione in libera pratica di tale frutta nella Comunità prima del 1° settembre 1988 alla presentazione di titoli d' importazione valevoli per una durata di 40 giorni dalla data di rilascio . L' art . 3, n . 3, del regolamento n . 346/88, precisava che i titoli venivano rilasciati il quinto giorno feriale successivo al giorno di consegna della domanda, purché nel frattempo non venisse presa alcuna misura di salvaguardia entro tale termine .

    7 Constatando, alla luce di queste misure di sorveglianza, che le domande di rilascio dei titoli d' importazione per le mele da tavola originarie del Cile superavano il volume tradizionale delle importazioni di questo prodotto provenienti da questo paese, e che proseguire le importazioni avrebbe minacciato di provocare gravi perturbazioni nel mercato di questa merce tali da mettere in pericolo gli obiettivi dell' art . 39 del trattato, la Commissione, col regolamento n . 962/88, entrato in vigore il 13 aprile 1988, sospendeva, come misura di salvaguardia, il rilascio dei titoli d' importazione per le mele da tavole originarie del Cile per il periodo 15-22 aprile 1988 e stabiliva che le domande di rilascio di titoli d' importazione relative a tali prodotti, pendenti a tutto il 18 aprile 1988, andavano respinte .

    8 Col regolamento n . 984/88, che modifica il regolamento n . 962/88, ed entrato in vigore il 15 aprile 1988, la Commissione sostituiva in seguito questo periodo di sospensione con il periodo 18-29 aprile 1988, in quanto tale modifica era necessaria per esigenze gestionali e onde permettere un riesame approfondito della situazione globale del mercato delle mele da tavola .

    9 Con il regolamento n . 1040/88, la Commissione fissava i quantitativi paese per paese per l' importazione di mele da tavola originarie dei paesi terzi, per il periodo che scade il 31 agosto 1988, e disponeva che il rilascio dei titoli d' importazione per detti prodotti fosse sospeso qualora il volume delle richieste di titoli superasse questi quantitativi . L' ultimo punto della motivazione di questo regolamento precisa che per il Cile le domande dei titoli d' importazione eccedono il quantitativo di riferimento, e che era pertanto opportuno mantenere la sospensione del rilascio dei titoli d' importazione, aventi tale origine, fino al termine della campagna d' importazione 1988 .

    10 A termini dell' art . 186 del trattato CEE, la Corte di giustizia, negli affari che le sono proposti, può ordinare i provvedimenti provvisori necessari .

    11 Per l' adozione di un provvedimento provvisorio come quello richiesto, l' art . 83, § 2, del regolamento di procedura prescrive che le domande relative debbono precisare gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino, prima facie, l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto nonché i motivi di urgenza .

    12 Onde provare l' esistenza di un fumus boni juris che giustifichi, prima facie, la concessione del provvedimento provvisorio richiesto, la richiedente fa riferimento, in modo generale, ai quattro mezzi da essa dedotti a sostegno del ricorso in via principale; però ne approfondisce in modo esplicito solo due, in modo tale che solo questi ultimi possono essere presi in considerazione nell' ambito del presente procedimento sommario .

    13 La richiedente sostiene innanzitutto che la Commissione ha trasgredito, nonostante il suo chiaro tenore, l' art . 3, n . 3, primo comma, del regolamento del Consiglio 19 dicembre 1972, n . 2707, che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore degli ortofrutticoli ( GU L 291, pag . 3 ). La Commissione infatti avrebbe completamente omesso di prendere in considerazione la situazione delle merci già in corso d' inoltro nella Comunità alla data di entrata in vigore delle misure di salvaguardia, senza contemplare deroghe per queste ultime nella sua decisione di interrompere il rilascio dei titoli d' importazione .

    14 La richiedente osserva poi che la Commissione ha sospeso le importazioni di mele da tavola originarie del Cile onde riesaminare la situazione globale del mercato, e non per la sopravvenienza di una delle circostanze di cui all' art . 29, n . 1, del regolamento del Consiglio del 18 maggio 1972, n . 1035, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ( GU L 118, pag . 1 ) così come modificato dal regolamento del Consiglio del 21 novembre 1972, n . 2454 ( GU L 266, pag . 1 ), cioé che il mercato avrebbe subito o sarebbe stato minacciato, a causa delle importazioni o delle esportazioni, da gravi perturbamenti tali da mettere a repentaglio gli obiettivi dell' art . 39 del trattato CEE . Ne risulterebbe che adottando dette misure di salvaguardia la Commissione sarebbe incorsa in un abuso di potere . Inoltre la richiedente è del parere che la Commissione, limitando la sospensione dei titoli alle sole importazioni di mele da tavola originarie del Cile, avrebbe operato una discriminazione priva di ogni fondamento oggettivo tra i differenti paesi esportatori di tale frutto, tanto più se si tiene conto che lo scopo delle misure di salvaguardia era un riesame della situazione globale del mercato .

    15 Da parte sua la Commissione rileva di essersi attenuta, al momento dell' adozione dei regolamenti controversi che istituiscono le misure di sorveglianza e di salvaguardia, all' obbligo imposto dall' art . 3, n . 2, primo comma, del regolamento n . 2707/72, espressione del principio del legittimo affidamento . Il regolamento n . 346/88 infatti sarebbe stato inteso non solo a garantire che la Commissione disponesse di informazioni aggiornate sul volume delle importazioni di mele da tavola provenienti da paesi terzi, ma anche ad avvertire gli operatori economici che le importazioni rischiavano di essere sospese se avessero raggiunto una soglia critica, come risulterebbe dall' art . 3, n . 3, il quale dispone che "i titoli di importazione sono rilasciati il quinto giorno feriale successivo al giorno di consegna della domanda, purché nel frattempo non venga presa alcuna misura ". Peraltro la Commissione, sempre animata dal medesimo intento, mediante il regolamento n . 871/88 avrebbe portato la durata di validità dei titoli d' importazione da 30 a 40 giorni onde tener conto del tempo necessario per avviare verso la Comunità le mele da tavola provenienti dai paesi dell' emisfero sud, così come risulterebbe dal sesto punto della motivazione . Queste due precisazioni avrebbero impedito che si formasse in capo all' operatore economico un legittimo affidamento quanto al rilascio dei titoli d' importazione .

    16 Con riguardo a tali elementi e alla circostanza che gli operatori disponevano della facoltà di ottenere i titoli d' importazione prima della partenza delle navi, la Commissione ritiene che ogni importatore che fosse al corrente di tali fatti avrebbe dovuto avvalersi di detta facoltà; così sarebbe giustificata e non costituirebbe alcuna violazione dell' art . 3, n . 3, primo comma, del regolamento n . 2707/72, la sospensione da parte della Commissione del regolamento n . 962/88 in merito al rilascio dei titoli d' importazione delle mele da tavola originarie del Cile per il periodo 15-22 aprile 1988, senza tener conto delle merci avviate verso la Comunità diverse da quelle per le quali erano già stati rilasciati i titoli d' importazione .

    17 A tale proposito, si deve rilevare che l' art . 3, n . 3, primo comma, del regolamento n . 2707/72 così recita :

    "Le misure (( di salvaguardia )) di cui al paragrafo 1 tengono conto della situazione particolare dei prodotti avviati verso la Comunità ".

    18 Occorre del pari ricordare che, al punto 41 della motivazione della sentenza 5 maggio 1981, causa 112/80, Duerbeck, Racc . pag . 1095, relativa alla questione della validità dei regolamenti della Commissione in merito alle misure di salvaguardia e che avevano appunto disposto deroghe a tali ultime misure unicamente per le merci che avevano lasciato il Cile a destinazione della Comunità, con l' esclusione di quelle ancora in corso di caricamento, la Corte ha già dichiarato che questa disposizione non poteva essere interpretata in senso lato dalla Commissione senza rischiare di recare pregiudizio all' efficacia delle misure di salvaguardia decise .

    19 Stando alle informazioni raccolte in udienza, sembra che, fino ad oggi, la Commissione, nello sforzo di conformarsi a questa disposizione, abbia ritenuto necessario inserire nel regolamento sulle misure di salvaguardia una deroga che disponesse la disapplicazione delle misure per i prodotti di cui si provasse la partenza dal paese fornitore prima della data di entrata in vigore del regolamento . Essa ha precisato che l' inserimento di una deroga del genere si giustificava in tutte le ipotesi in cui nessun sistema di titoli all' importazione fosse stato preventivamente istituito, in modo che gli operatori non avessero avuto modo di essere avvertiti di eventuali misure di salvaguardia prese nei loro confronti .

    20 La Commissione ha poi fatto presente di essersi discostata, nel caso di specie, da questa pratica, poiché la situazione era completamente differente . Ai sensi dell' art . 3, n . 3, del regolamento n . 346/88, che fissa un sistema di titoli all' importazione come misure di sorveglianza, la Commissione avrebbe infatti avvertito gli operatori, più di due mesi prima dell' adozione delle misure di salvaguardia, che avrebbe adottato le misure se lo stato del mercato lo avesse richiesto .

    21 Con tale preavviso e con la successiva estensione della durata di validità dei titoli d' importazione da 30 a 40 giorni, la Commissione avrebbe indicato chiaramente agli operatori che era nel loro interesse chiedere il titolo al più presto e avrebbe in questo modo tenuto sufficientemente in considerazione la situazione particolare dei prodotti avviati verso la Comunità .

    22 A questo proposito, pur non potendosi escludere, in linea di principio, che in talune ipotesi, tenendo conto della situazione critica del mercato, la Commissione possa far rispettare l' art . 3, n . 3, primo comma, del regolamento n . 2707/72 in modo diverso se non esentando i prodotti avviati verso la Comunità dall' applicazione delle misure di salvaguardia, la Commissione è nondimeno tenuta, in tal caso, per uno scrupolo di certezza del diritto, ad avvertire in maniera chiara e precisa gli operatori economici della sua intenzione di discostarsi, all' occorrenza, dalla sua pratica precedente in materia; se così non facesse trasgredirebbe il principio del legittimo affidamento .

    23 Nel caso di specie, occorre rilevare che benché l' art.3, n . 3, del regolamento n . 346/88, menzioni l' eventualità dell' adozione di misure di salvaguardia, da una lettura attenta di tale norma nonché di qualsiasi altra del regolamento di cui trattasi o del regolamento n . 871/88, non risulta che gli operatori fossero tenuti a chiedere un titolo d' importazione prima della partenza della nave con le merci, qualora desiderassero avere la certezza di poter importare le merci e inoltrarle nella Comunità nell' ipotesi in cui fossero adottate misure di salvaguardia; pertanto essi non disponevano, prima della data di entrata in vigore del regolamento n . 962/88, di alcuna chiara indicazione sul fatto che la Commissione si sarebbe discostata dalla sua precedente pratica per quanto riguarda il trattamento per i prodotti avviati verso la Comunità .

    24 Alla luce degli elementi sopra esposti e senza che sia necessario soffermarsi sul secondo mezzo, si deve ritenere che la richiedente sia riuscita a far valere un conferente mezzo di fatto e di diritto, che costituisce un fumus boni juris atto a giustificare, prima facie, la concessione del provvedimento provvisorio richiesto .

    25 Benché si possa ritenere che nel caso di specie la richiedente abbia dedotto mezzi di fatto e di diritto che possono giustificare, prima facie, la concessione di detto provvedimento provvisorio, spetta però ancora alla Corte valutare i motivi di urgenza .

    26 Risulta da una giurisprudenza costante della Corte che l' urgenza della domanda ex art . 83, § 2, del regolamento di procedura, dev' essere valutata con riferimento alla necessità di adottare provvedimenti provvisori onde evitare che la parte che li richiede subisca un danno grave ed irreparabile .

    27 Per dimostrare l' urgenza della sua domanda la richiedente sostiene innanzitutto che subirebbe un danno grave ed irreparabile che potrebbe provocare il suo fallimento a causa degli elevati costi di magazzinaggio delle partite e della diminuzione del loro valore a seguito della perdita di freschezza che deriverebbe dal magazzinaggio sino alla fine del mese di agosto o della perdita totale se la Commissione decidesse di prorogare le misure di salvaguardia al di là di tale data .

    28 La Sofrimport ha precisato in udienza che, stando alle fatture già riscosse, il costo del contratto di magazzinaggio sino alla fine del mese di agosto può essere stimato in più di un milione di franchi francesi, importo considerevole se si pensa al prezzo d' acquisto delle merci, che ammonta a FF 4 374 000 . Il trasporto del carico verso paesi terzi rispetto alla Comunità sarebbe peraltro impossibile, visto che non esisterebbero più sbocchi su quei mercati e inoltre sarebbe anche particolarmente oneroso, costando FF 4 047 000 .

    29 La Commissione, da parte sua, pur ammettendo che i costi risultanti dal magazzinaggio e dalla perdita di valore, menzionati dalla Sofrimport, conferiscono alla situazione un carattere d' urgenza - sottolienando tuttavia che, grazie alle nuove tecniche di refrigerazione, i quantitativi di mele da tavola di cui trattasi potrebbero pur sempre essere venduti alla fine del mese di agosto - contesta che tali perdite possano arrecare un danno grave ed irreparabile, in quanto perdite finanziarie di questo tipo possono pur sempre essere recuperate per il tramite di un ricorso per risarcimento danni intentato a norma degli artt . 178 e 215, secondo comma, del trattato CEE .

    30 La Commissione sostiene altresì che anche se la Corte considerasse che la Sofrimport possa essere indotta a cessare la sua attività a seguito delle misure di salvaguardia adottate, cosa che la Sofrimport stessa peraltro non è riuscita a provare, questa considerazione dovrebbe essere valutata con quella relativa al danno grave ed irreparabile che la Comunità subirebbe se le 2.172 tonnellate di mele fossero importate nella Comunità . Un provvedimento del genere infatti darebbe sicuramente luogo a domande di altri paesi esportatori di mele i quali reclamerebbero un proporzionale aumento del loro quantitativo di riferimento, aumento che sarebbe difficile da rifiutare, nonché domande di provvedimenti provvisori con lo stesso oggetto da parte di importatori che eventualmente si trovassero in una situazione identica a quella della Sofrimport, cosa che non mancherebbe di provocare gravi pertubazioni sul mercato mentre le misure di salvaguardia sono appunto volte a prevenire dette perturbazioni .

    31 Stando così le cose, onde valutare l' esistenza di un danno grave ed irreparabile per la richiedente, occorre tener presente che la Sofrimport è un' impresa di piccole dimensioni, una società a responsabilità limitata con tre dipendenti ed il cui volume d' affari annuo ammonta approssimativamente a 25/30 milioni di FF francesi, e per la quale l' operazione di cui è causa, dell' ordine di dieci milioni di franchi francesi, rappresenta un po' più del 35% del volume d' affari annuo e più di dieci volte il suo utile netto .

    32 In queste circostanze particolari, vi sono dunque serie ragioni di credere che se la Sofrimport dovesse subire le perdite di cui sopra rischierebbe di dover cessare le sue attività e di subirne un danno grave ed irreparabile che andrebbe ad aggravarsi qualora la Commissione, vista la situazione del mercato, decidesse di prorogare le misure di salvaguardia oltre il mese di agosto .

    33 Del pari è ragionevole ritenere che la concessione del provvedimento provvisorio richiesto non potrebbe peraltro provocare, prima facie, una grave perturbazione del mercato delle mele da tavola, visto il ridotto quantitativo di mele su cui andrebbe ad incidere .

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    il presidente,

    pronunziandosi in via provvisoria

    così provvede :

    1 ) L' applicazione dei regolamenti della Commissione 12 aprile 1988, n . 962, 14 aprile 1988, n . 984 e 20 aprile 1988, n . 1040, per quel che riguarda gli 89 514 cartoni di mele da tavola originarie del Cile, imbarcate a San Antonio il 31 marzo 1988 dalla Sofrimport e che sono attualmente immagazzinate in transito nel porto di Marsiglia da detta impresa in attesa del rilascio di un titolo d' importazione da parte delle autorità francesi, è sospesa .

    2 ) Le spese sono riservate .

    Lussemburgo, 10 giugno 1988 .

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