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Documento 61987CJ0063

Sentenza della Corte del 7 giugno 1988.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.
Aiuti di Stato - Mancata esecuzione di una decisione della Commissione.
Causa 63/87.

Raccolta della Giurisprudenza 1988 -02875

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1988:285

61987J0063

SENTENZA DELLA CORTE DEL 7 GIUGNO 1988. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ELLENICA. - AIUTI DI STATO - MANCATA ESECUZIONE DI UNA DECISIONE DELLA COMMISSIONE. - CAUSA 63/87.

raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 02875


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Atti delle istituzioni - Presunzione di validità

( Trattato CEE, art . 189 )

2 . Aiuti attribuiti dagli Stati - Decisione della Commissione che accerti l' incompatibilità di un aiuto col mercato comune - Mancata esecuzione - Giustificazione - Impossibilità assoluta di esecuzione derivante dalle difficoltà finanziarie alle quali sarebbero esposti i beneficiari - Inammissibilità

( Trattato CEE, art . 93, n . 2 )

Massima


1 . Dal sistema legislativo e giurisdizionale istituito dal trattato risulta che, mentre l' osservanza del principio della legittimità comunitaria implica, per gli amministrati, il diritto di contestare in sede giurisdizionale la validità degli atti comunitari, detto principio implica pure, per tutti i soggetti del diritto comunitario, l' obbligo di riconoscere la piena efficacia di detti atti finché non ne sia stata provata l' illegittimità .

2 . Le difficoltà finanziarie alle quali talune imprese beneficiarie di un aiuto illegittimo potrebbero trovarsi esposte in seguito alla sua soppressione non costituiscono, per lo Stato membro di cui trattasi, un caso d' impossibilità assoluta di esecuzione della decisione della Commissione che accerti l' incompatibilità dell' aiuto col mercato comune e ne ordini l' abolizione .

Parti


Nella causa 63/87,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg . Théofanis Christoforou e Georges Kremlis, membri del suo ufficio legale, e Thomas Cusack, consigliere giuridico della Commissione, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georges Kremlis, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica ellenica, rappresentata dall' avv . Stelios Perrakis, docente presso la facoltà di giurisprudenza dell' università della Tracia, dall' avv . Vassilis Zorbas, consigliere giuridico presso il Ministero dell' economia nazionale, e dal sig . Laios, consigliere giuridico presso il Ministero dell' agricoltura, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Grecia, 117, rue Val-Ste-Croix,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda intesa a far dichiarare che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dal trattato CEE non essendosi conformata entro il termine fissato alla decisione 86/187/CEE della Commissione, del 13 novembre 1985, relativa agli aiuti sotto forma di abbuono d' interesse concessi dalla Grecia all' esportazione di tutti i prodotti esclusi quelli petroliferi ( GU 1986, L 136, pag . 61 ),

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G . Bosco e O . Due, presidenti di sezione, T . Koopmans, C . Kakouris, T.F . O' Higgins e F . Schockweiler, giudici,

avvocato generale : Sir Gordon Slynn

cancelliere : sig.ra D . Louterman, amministratore

vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 3 dicembre 1987,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 1° marzo 1988,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 27 febbraio 1987, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art . 92, n . 2, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dal trattato CEE non essendosi conformata entro il termine fissato dalla decisione della Commissione 86/187/CEE, del 13 novembre 1985, relativa agli aiuti sotto forma di abbuono d' interesse concessi dalla Grecia all' esportazione di tutti i prodotti esclusi quelli pertroliferi ( GU 1986, L 136, pag . 61 ).

2 Nella predetta decisione si rileva, in sostanza, che l' aiuto sotto forma di abbuono d' interessi del 6% o del 3%, che le autorità elleniche concedono a determinate condizioni sui crediti all' esportazione, è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell' art . 92 del trattato CEE e deve essere quindi abolito . A tenore dell' art . 2 della decisione "entro un mese dalla notifica della presente decisione, la Grecia informa la Commissione sui provvedimenti da essa adottati per conformarvisi ". La decisione veniva trasmessa alla Repubblica ellenica con lettera di accompagnamento 23 dicembre 1985 .

3 Il 26 febbraio 1986 la Repubblica ellenica proponeva avverso detta decisione un ricorso di annullamento ai sensi dell' art . 173, 1° comma, del trattato ( causa 57/86 ) e il 13 marzo 1986 proponeva istanza di sospensione dell' esecuzione della decisione ai sensi dell' art . 185 del trattato . Detta istanza veniva respinta con ordinanza del presidente della Corte 30 aprile 1986 . La Corte respingeva altresì il predetto ricorso d' annullamento con sentenza pronunciata lo stesso giorno della presente sentenza .

4 Con telex 23 maggio 1986 la Commissione chiedeva alle autorità elleniche di informarla entro due settimane circa dei provvedimenti adottati per l' esecuzione della decisione . La Repubblica ellenica non forniva una risposta ufficiale a detto telex né dava comunicazione dei provvedimenti adottati per conformarsi alla decisione .

5 Gli uffici della Commissione venivano informati, senza aver tuttavia ricevuto notifica ufficiale, che la Banca di Grecia, con provvedimento 5 giugno 1986, aveva ridotto l' aliquota del rimborso degli interessi al 5% dal 9 giugno 1986 e successivamente, con provvedimento 29 gennaio 1987, aveva ridotto l' aliquota dal 5% al 3% per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 1987 e aveva disposto l' abolizione integrale del rimborso di interessi con effetto dal 1° gennaio 1988 .

6 Per una più ampia esposizione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento, dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Detti elementi del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo se necessario per il ragionamento della Corte .

7 La Commissione considera che la Repubblica ellenica è venuta meno ai suoi obblighi non essendosi conformata alla decisione entro il termine di un mese dalla notifica fissato nella decisione . La convenuta sarebbe stata tenuta ad adottare i provvedimenti necessari entro il 23 gennaio 1986 e ad informarne immediatamente la Commissione . La proposizione del ricorso d' annullamento non attribuirebbe alla convenuta il diritto di rifiutarsi di ottemperare a detta decisione nel termine stabilito .

8 La Repubblica ellenica sostiene che le è stato assolutamente impossibile conformarsi alla decisione nel termine impartitole . L' abrogazione immediata del regime di credito censurato avrebbe avuto conseguenze estremamente gravi per gli esportatori greci e, di riflesso, sulla politica economica e monetaria del paese . Il rimborso degli interessi, parte integrante del nuovo sistema generale di credito istituito nell' aprile 1983, non avrebbe potuto essere soppresso senza l' integrale riforma di detto sistema . Orbene, tale riforma avrebbe richiesto un congruo periodo di tempo per le necessarie valutazioni . Infine, durante le trattative intese all' approvazione dei provvedimenti di stabilizzazione dell' economia greca ai sensi dell' art . 108 del trattato CEE, la Commissione avrebbe manifestato molta comprensione per le difficoltà economiche del paese .

9 La Commissione ha osservato all' udienza che in caso di impossibilità, debitamente comprovata, di adottare entro il termine impartito i provvedimenti prescritti, questi debbono essere adottati o messi in vigore entro un termine ragionevole .

10 Come la Corte ha già rilevato ( sentenza 13 febbraio 1979, causa 101/79, Germania / Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, Racc . 1979, pag . 623 ), dal sistema legislativo e giurisdizionale istituito dal trattato risulta che, se il rispetto del principio della legittimità comunitaria comporta il diritto di contestare in sede giurisdizionale la validità degli atti comunitari, detto principio implica pure, per tutti i soggetti di diritto comunitario, l' obbligo di riconoscere la piena efficacia di detti atti finché non ne sia stata dichiarata l' invalidità .

11 D' altra parte si deve osservare che, a tenore dell' art . 185 del trattato CEE, i ricorsi proposti dinanzi alla Corte non hanno effetto sospensivo . Del resto l' istanza di sospensione dell' esecuzione della decisione controversa proposta dalla Repubblica ellenica è stata respinta .

12 Di conseguenza la Repubblica ellenica, in quanto destinataria della decisione, doveva considerarla obbligatoria in tutti i suoi elementi, indipendentemente dal fatto di aver proposto contro di essa un ricorso d' annullamento .

13 E pacifico che la convenuta ha abolito integralmente il controverso rimborso di interessi solo con effetto dal 1° gennaio 1988 . D' altra parte la Commissione ha sostenuto, senza essere contraddetta, di non essere mai stata ufficialmente informata dei provvedimenti adottati dalla convenuta . La Corte deve pertanto constatare che la Repubblica ellenica non si è conformata alla decisione .

14 La convenuta non ha corroborato il mezzo relativo all' impossibilità assoluta di dare esecuzione alla decisione con argomenti specifici, atti a dimostrare che il controverso rimborso di interessi non poteva essere abolito entro il termine fissato nella decisione, o, quantomeno, entro un termine ragionevole . A questo proposito è sufficiente rilevare che le difficoltà finanziarie che gli esportatori potrebbero incontrare in seguito all' abolizione dell' aiuto illegittimo non costituiscono un caso di impossibilità assoluta di esecuzione della decisione . Di conseguenza, il mezzo dedotto dalla Repubblica ellenica dev' essere respinto .

15 Si deve parimenti respingere il secondo mezzo dedotto dalla convenuta . Infatti, anche se emerge che la Commissione si è mostrata molto comprensiva a proposito delle difficoltà economiche esposte dalle autorità elleniche e che durante le trattative tra le parti si è discusso del controverso rimborso d' interessi, non è stato dimostrato che detto comportamento della Commissione poteva essere inteso nel senso che esso rimuoveva l' obbligo della Repubblica ellenica di conformarsi alla decisione 86/187/CEE .

16 Da quanto precede consegue che la Repubblica ellenica, non essendosi conformata alla decisione della Commissione 86/187/CEE, del 13 novembre 1985, relativa agli aiuti sotto forma di abbuono di interesse concessi dalla Grecia all' esportazione di tutti i prodotti esclusi quelli petroliferi, è venuta meno agli obblighi impostile dal trattato CEE .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

17 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda . Poiché la Repubblica ellenica è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce :

1 ) Non essendosi conformata alla decisione della Commissione 86/187/CEE, del 13 novembre 1985, relativa agli aiuti sotto forma di abbuono d' interesse concessi dalla Grecia all' esportazione di tutti i prodotti esclusi quelli petroliferi, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dal trattato CEE .

2 ) La Repubblica ellenica è condannata alle spese .

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