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Documento 61985CJ0020
Judgment of the Court of 7 June 1988. # Mario Roviello v Landesversicherungsanstalt Schwaben. # Reference for a preliminary ruling: Bundessozialgericht - Germany. # Social security - Pension in respect of occupational invalidity or incapacity for work. # Case 20/85.
Sentenza della Corte del 7 giugno 1988.
Mario Roviello contro Landesversicherungsanstalt Schwaben.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundessozialgericht - Germania.
Previdenza sociale - Pensione d'invalidità professionale o per incapacità generale di guadagno.
Causa 20/85.
Sentenza della Corte del 7 giugno 1988.
Mario Roviello contro Landesversicherungsanstalt Schwaben.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundessozialgericht - Germania.
Previdenza sociale - Pensione d'invalidità professionale o per incapacità generale di guadagno.
Causa 20/85.
Raccolta della Giurisprudenza 1988 -02805
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1988:283
SENTENZA DELLA CORTE DEL 7 GIUGNO 1988. - MARIO ROVIELLO CONTRO LANDESVERSICHERUNGSANSTALT SCHWABEN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL BUNDESSOZIALGERICHT. - PREVIDENZA SOCIALE - PENSIONE DI INVALIDITA'PROFESSIONALE O PER INCAPACITA'ASSOLUTA DI GUADAGNARE. - CAUSA 20/85.
raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 02805
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Assicurazione invalidità - Modalità particolari d' applicazione della normativa tedesca - Presa in considerazione, per l' acquisto del diritto alle prestazioni, della qualifica professionale - Disposizione comunitaria che autorizzi il rifiuto di prendere in considerazione la qualifica professionale ottenuta in un altro Stato membro - Discriminazione dissimulata a causa della cittadinanza - Invalidità
( Trattato CEE, artt . 48 e 51; regolamento del Consiglio n . 1408/71, emendato, allegato VI, parte C, punto 15 )
Il punto 15 della parte C dell' allegato VI del regolamento n . 1408/71 è invalido nella parte in cui stabilisce, per quanto riguarda il diritto alla pensione per invalidità professionale o per incapacità generale di guadagno, o alla pensione di minatori in seguoto a diminuzione dell' attitudine all' attività di minatore, o alla pensione di minatore per invalidità professionale o incapacità generale di guadagno, quando la professione esercitata fino ad allora è determinante in forza della legislazione tedesca, che per la determinazione di questo diritto vengano prese in considerazione solo le attività soggette all' assicurazione obbligatoria svolte sotto la legislazione tedesca .
Questa disposizione, infatti, anche se si applica indipendentemente dalla cittadinanza del lavoratore, finisce, combinata con la normativa tedesca, col ledere i lavoratori non tedeschi che abbiano lavorato successivamente in uno Stato membro e nella Repubblica federale di Germania giacché impedisce agli stessi di valersi, per ottenere la pensione, di una qualifica professionale acquistata in un altro Stato membro, superiore a quella loro attribuita nella Repubblica federale . Non essendo quindi atta a garantire la parità di trattamento prescritta dall' art . 48 del trattato, detta disposizione è fuori luogo nel contesto del coordinamento delle normative nazionali prescritto dall' art . 51 del trattato onde incoraggiare la libera circolazione dei lavoratori nella Comunità .
Nel procedimento 20/85,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal Bundessozialgericht nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Mario Roviello
e
Landesversicherungsanstalt Schwaben,
domanda vertente sull' interpretazione dell' allegato VI, parte C, punto 15, del regolamento del Consiglio n . 1408/71, relativo all' applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( GU L 149, pag . 1 ),
LA CORTE,
composta dai signori G . Bosco, presidente di sezione, f.f . di presidente, O . Due e J.C . Moitinho de Almeida, presidenti di sezione, T . Koopmans, U . Everling, K . Bahlmann, Y . Galmot, C . Kakouris, R . Joliet, T.F . O' Higgins e F . Schockweiler, giudici,
avvocato generale G.F . Mancini
cancelliere sig.ra D . Louterman, amministratore
viste le osservazioni presentate :
- per il sig . Mario Roviello, ricorrente nella causa principale, dai sigg . K . Leingaertner e W . Elsner, nella fase scritta del procedimento, e dal sig . K . Leingaertner, membri del servizio giuridico della Deutscher Gewerkschaftsbund Kassel, nella fase orale,
- per il Landesversicherungsanstalt Schwaben, resistente nella causa principale, dal sig . W . Wanders, membro della sua direzione,
- per il Consiglio delle Comunità europee, dal sig . G . Peeters, suo consigliere giuridico,
- per il Parlamento europeo, dal sig . Francesco Pasetti-Bombardella, giureconsulto del Parlamento, e dal sig . Johann Schoo, membro dell' ufficio legale,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . Norbert Koch, suo consigliere giuridico, assistito dal sig . Bernd Schulte, Max-Planck-Institut fuer auslaendisches und internationales Sozialrecht, con sede in Monaco di Baviera,
vista la relazione d' udienza, completata a seguito della trattazione orale dell' 8 aprile 1987,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 13 ottobre 1987,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 28 novembre 1984, pervenuta in cancelleria il 24 gennaio 1985, il Bundessozialgericht ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, tre questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' allegato VI, parte C, punto 15, del regolamento del Consiglio n . 1408/71, relativo all' applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( GU L 149, pag . 2 ), come modificato dal regolamento del Consiglio 2 giugno 1983, n . 2000 ( GU L 230, pag . 1 ) ( in prosieguo : il "punto 15 ").
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia avente ad oggetto il rifiuto della Landesversicherungsanstalt Schwaben di attribuire al sig . Roviello, ricorrente nella causa principale, una pensione d' invalidità professionale .
3 Dal fascicolo emerge che il § 1246 della legge tedesca sull' assicurazione sociale ( Reichsversicherungsordnung ) dispone che la pensione d' invalidità professionale spetta all' assicurato : a ) la cui occupazione o attività precedente l' avveramento del rischio sia stata soggetta all' assicurazione obbligatoria per almeno 36 mesi negli ultimi 60 mesi; b ) che abbia maturato un periodo di attesa di almeno 60 mesi d' assicurazione; c ) la cui capacità di guadagno sia ridotta a meno della metà tenuto conto della professione fino a quel momento esercitata .
4 Per quanto riguarda l' accertamento della diminuzione della capacità di guadagno, risulta che è stato stabilito un sistema di classificazione dei richiedenti in vista della loro assegnazione ad un' altra attività . Sono state definite quattro categorie di lavoratori, vale a dire : a ) il caposquadra e l' operaio provetto, b ) l' operaio qualificato, c ) l' operaio specializzato e d ) l' operaio comune . La pensione di invalidità professionale può essere negata qualora l' incapacità del richiedente consenta di assegnarlo ( ragionevolmente ) ad un' occupazione rientrante fra le attività tipiche della categoria immediatamente inferiore a quella cui appartiene la professione fino a quel momento esercitata . La pensione viene attribuita qualora l' incapacità del richiedente consenta di adibirlo ad un' occupazione appartenente ad una categoria non immediatamente inferiore o non consenta di assegnarlo a nessuna occupazione .
5 Dal fascicolo emerge che questo sistema di classificazione ha spesso costretto gli enti tedeschi competenti ad effettuare lunghe e difficili indagini nel paese di origine allo scopo di accertare l' esatta natura della qualifica asserita da lavoratori migranti colpiti da invalidità mentre lavoravano nella Repubblica federale di Germania . Queste difficoltà avrebbero portato all' inserimento del punto 15 nella parte C dell' allegato VI del regolamento n . 1408/71, mediante il regolamento n . 2000 . Detto punto 15 dispone :
"Se, per quanto concerne il diritto alla pensione per invalidità professionale o per incapacità generale di guadagno o alla pensione di minatore in seguito a diminuzione dell' attitudine all' attività di minatore o alla pensione di minatore per invalidità professionale o incapacità generale di guadagno, la professione esercitata fino ad allora è determinante in virtù della legislazione tedesca, per la determinazione di questo diritto vengono prese in considerazione solo le attività soggette all' assicurazione obbligatoria esercitate sotto la legislazione tedesca ".
6 Il sig . Roviello, cittadino italiano, lavorava, secondo quanto asserisce, come piastrellista dal 1960 al 1974 in Italia, dove era soggetto ad un regime di assicurazione obbligatoria in quanto lavoratore subordinato e dove successivamente esercitava un' attività lavorativa autonoma . Si recava in seguito nella Repubblica federale di Germania, dove lavorava saltuariamente dal 4 maggio 1976 al giugno 1980, e dove era soggetto ad un regime assicurativo obbligatorio . In questo paese egli maturava così 48 mesi d' occupazione soggetta all' assicurazione obbligatoria . In seguito al rigetto della sua domanda di pensione d' invalidità professionale, il Roviello adiva le vie legali . Il Landessozialgericht da lui adito rilevava che, con riguardo alla legge tedesca, l' interessato non possedeva un diploma di piastrellista e non aveva costantemente esercitato questa attività; pertanto, non poteva essere qualificato come operaio qualificato, ma doveva essere considerato soltanto operaio specializzato . In base al surriferito sistema di classificazione egli poteva essere assegnato ad un' occupazione di operaio comune, categoria immediatamente inferiore a quella di operaio specializzato, e non poteva pertanto fruire di una pensione . Il Roviello ricorreva per "Revision" dinanzi al Bundessozialgericht .
7 Ritenendo che la controversia sollevasse questioni d' interpretazione del diritto comunitario, il Bundessozialgericht ha sospeso il procedimento sino a che la Corte di giustizia non si sia pronunziata, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni :
"1 ) Se, per la determinazione del diritto alla pensione per invalidità professionale, l' allegato VI, parte C, n . 15 del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 1408/71, nella versione di cui al regolamento ( CEE ) n . 2000/83 ( GU L 230 del 22.8.1983, pag . 1 ) e al regolamento ( CEE ) n . 2001/83 ( GU L 230 del 22.8.1983, pag . 6 ), vada interpretato nel senso che la professione esercitata fino ad allora dall' assicurato è determinante solo qualora i periodi assicurativi necessari per l' acquisto del diritto siano stati maturati unicamente in attività lavorative soggette all' assicurazione obbligatoria svolte sotto la normativa tedesca .
2 ) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1 : se la suddetta disposizione si debba applicare anche quando si tratti di rischi che si sono realizzati prima dell' entrata in vigore di detto regolamento ( 1.7.1982 ).
3 ) In caso di soluzione negativa della questione sub 2 : se dalla suddetta disposizione si desuma che il diritto alla pensione non ancora accertato scaturente dalla realizzazione di detto rischio debba essere limitato al periodo anteriore alla sua entrata in vigore ( 1.7.1982 )".
8 Per una più ampia esposizione della normativa nazionale pertinente, degli antefatti, del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte, si rinvia alla relazione d' udienza . Detti elementi del fascicolo sono menzionati in prosieguo solo se necessario al ragionamento della Corte .
9 Si deve osservare innanzitutto che, come rileva il Bundessozialgericht, il punto 15 è stato inserito nel regolamento n . 2000/83 dopo la presentazione di una proposta - nella quale esso non figurava - tanto al Comitato economico e sociale quanto al Parlamento . Il Comitato dei rappresentanti permanenti avrebbe poi aggiunto il punto 15 e modificato così il testo approvato dal Parlamento; questo testo sarebbe stato infine adottato dal Consiglio senza essere stato sottoposto nuovamente all' esame del Parlamento . Il ricorrente nella causa principale sostiene che il punto 15 è per questo motivo viziato da violazione di forme sostanziali e, quindi, invalido .
10 Si deve esaminare in primo luogo la questione della compatibilità del punto 15 con l' art . 51 del trattato CEE, dato che essa è stata sollevata nelle osservazioni presentate alla Corte .
11 Il ricorrente nella causa principale sostiene che il punto 15 è invalido poiché dev' essere interpretato nel senso che soltanto l' occupazione soggetta ad assicurazione nella Repubblica federale di Germania è presa in considerazione per determinare il diritto alla pensione d' invalidità professionale, il che lo rende incompatibile con l' art . 51 del trattato . Per quanto riguarda in particolare il periodo d' attesa, prescritto, come sopra si è visto, come presupposto dell' acquisto al diritto alla pensione, esso comporterebbe che si deve tener conto soltanto dei periodi d' assicurazione maturati in un' occupazione soggetta alla normativa tedesca .
12 La Landesversicherungsanstalt Schwaben, resistente nella causa principale, e la Commissione sostengono invece che il punto 15 dev' essere interpretato nel senso che esso si applica soltanto per la determinazione della professione esercitata fino a quel momento dal richiedente e prescrive che detta determinazione sia effettuata soltanto sulla base del lavoro svolto nella Repubblica federale di Germania .
13 L' interpretazione sostenuta dal ricorrente nella causa principale non può essere accolta . Infatti, il punto 15, conformemente al suo testo, dev' essere interpretato nel senso che qualora la natura della qualifica professionale precedentemente ottenuta faccia maturare in forza della legge tedesca un diritto alla pensione per invalidità professionale o a qualsiasi altra pensione contemplata dallo stesso punto 15, si possono prendere in considerazione per la determinazione di questa qualifica soltanto le attività soggette all' assicurazione obbligatoria svolte sotto detta normativa .
14 Si pone pertanto la questione se il punto 15, così interpretato, sia compatibile con l' art . 51 del trattato . A questo proposito, si deve osservare che, come la Corte ha più volte considerato, il principio della parità di trattamento vieta non soltanto le discriminazioni palesi, basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma dissimulata di discriminazione che, con l' applicazione di altri criteri di distinzione, conduca di fatto allo stesso risultato .
15 Orbene, in primo luogo si deve osservare che, sebbene si applichi indipendentemente dalla cittadinanza del lavoratore interessato, il criterio di cui al punto 15, per sua stessa natura, riguarda essenzialmente lavoratori migranti originari di altri Stati membri che siano stati occupati in questi Stati e successivamente nella Repubblica federale di Germania .
16 Inoltre, si deve rilevare che il punto 15, in combinato disposto con la normativa tedesca, ha l' effetto di sfavorire taluni di detti lavoratori migranti, che abbiano conseguito in un altro Stato membro una qualifica superiore a quella che hanno nella Repubblica federale di Germania : essi sono infatti privati della possibilità di avvalersi di detta qualifica professionale e possono, così, vedersi negare la pensione che sarebbe spettata loro se non fosse stato adottato il punto 15 . Il fatto che altri lavoratori migranti, trovantisi in situazioni diverse, possano essere favoriti dal punto 15 non può né far venir meno né compensare la discriminazione sopra descritta .
17 Di conseguenza, si deve ammettere che il punto 15 non è idoneo a garantire la parità di trattamento prescritta dall' art . 48 del trattato e, quindi, a figurare nel contesto del coordinamento delle normative nazionali contemplato dall' art . 51 del trattato allo scopo di promuovere la libera circolazione dei lavoratori nella Comunità .
18 Ne consegue che il punto 15 della parte C dell' allegato VI del regolamento n . 1408/71 è invalido in quanto stabilisce, per quanto riguarda il diritto alla pensione per invalidità professionale o per incapacità generale di guadagno o alla pensione di minatore in seguito a diminuzione dell' attitudine all' attività di minatore o alla pensione di minatore per invalidità professionale o incapacità generale di guadagno, quando la professione esercitata fino ad allora è determinante in forza della legislazione tedesca, che per la determinazione di questo diritto vengono prese in considerazione solo le attività soggette all' assicurazione obbligatoria esercitate sotto la legislazione tedesca .
19 Essendo stata assodata l' invalidità del punto 15, non vi è motivo di esaminare questa disposizione sotto il profilo dell' osservanza, al momento della sua adozione, delle forme sostanziali, né di risolvere le questioni sollevate dal giudice nazionale quanto alla sua interpretazione .
Sulle spese
20 Le spese sostenute dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Bundessozialgericht, con ordinanza 28 novembre 1984, dichiara :
Il punto 15, della parte C, dell' allegato VI del regolamento n . 1408/71 è invalido in quanto stabilisce, per quanto riguarda il diritto alla pensione per invalidità professionale o per incapacità generale di guadagno o alla pensione di minatore in seguito a diminuzione dell' attitudine all' attività di minatore o alla pensione di minatore per invalidità professionale o incapacità generale di guadagno, quando la professione esercitata fino ad allora è determinante in forza della legislazione tedesca, che per la determinazione di questo diritto vengono prese in considerazione solo le attività soggette all' assicurazione obbligatoria esercitate sotto la legislazione tedesca .