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Documento 61986CO0108

Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 7 ottobre 1987.
G. d. M. contro Consiglio e Comitato economico e sociale delle Comunità europee.
Ricevibilità.
Causa 108/86.

Raccolta della Giurisprudenza 1987 -03933

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1987:426

61986O0108

ORDINANZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 7 OTTOBRE 1987. - GIOVANI DI MURO CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE E COMITATO ECONOMICO E SOCIALE. - RECEVIBILITA'. - CAUSA 108/86.

raccolta della giurisprudenza 1987 pagina 03933


Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . DIPENDENTI - DOVERE D' ASSISTENZA DELL' AMMINISTRAZIONE - PORTATA

( STATUTO DEL PERSONALE, ART . 24 )

2 . DIPENDENTI - RICORSO - INTERESSE AD AGIRE - RICORRENTE CHE ABBIA OTTENUTO SODDISFAZIONE IN SEGUITO A RECLAMO - IRRICEVIBILITA

( STATUTO DEL PERSONALE, ARTT . 90 E 91 )

Parti


NELLA CAUSA 108/86,

G.D.M ., DIPENDENTE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE, CON L' AVV . JEAN-NOEL LOUIS, DEL FORO DI BRUXELLES, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO LO STUDIO DELL' AVV . ALEX SCHMIDT, 13, BOULEVARD ROYAL,

RICORRENTE,

CONTRO

CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE, RAPPRESENTATO DALL' AVV . DOMINIQUE LAGASSE, DEL FORO DI BRUXELLES, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . JOERG KAESER, DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI, 100, BOULEVARD KONRAD ADENAUER,

E

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE DELLE COMUNITA EUROPEE, RAPPRESENTATO DAL SIG . DETLEF BRUGGEMANN E DALL' AVV . ROGER O . DALCQ, DEL FORO DI BRUXELLES, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . JOERG KAESER, DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI, 100, BOULEVARD KONRAD ADENAUER,

CONVENUTI,

AVENTE AD OGGETTO, IN PRIMO LUOGO, L' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE IMPLICITA DI RIGETTO DI UNA DOMANDA DI ASSISTENZA PRESENTATA AI SENSI DELL' ART . 24 DELLO STATUTO DEL PERSONALE E, IN SECONDO LUOGO, UNA DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI,

LA CORTE ( TERZA SEZIONE ),

COMPOSTA DAI SIGNORI J.C . MOITINHO DE ALMEIDA, PRESIDENTE DI SEZIONE, U . EVERLING E Y . GALMOT, GIUDICI,

AVVOCATO GENERALE : M . DARMON

CANCELLIERE : P . HEIM

SENTITO L' AVVOCATO GENERALE,

HA EMESSO LA SEGUENTE

ORDINANZA

Motivazione della sentenza


1 CON ATTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 6 MAGGIO 1986, IL SIG . G.D.M ., DIPENDENTE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE ( IN PROSIEGUO : "CES "), HA PROPOSTO UN RICORSO CONTRO IL CONSIGLIO E IL CES INTESO, IN PRIMO LUOGO, ALL' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE IMPLICITA DI RIGETTO DI UNA DOMANDA DI ASSISTENZA PRESENTATA AI SENSI DELL' ART . 24 DELLO STATUTO DEL PERSONALE E, IN SECONDO LUOGO, AL RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE DA ESSO SUBITO A SEGUITO DEL RIFIUTO DELL' AMMINISTRAZIONE DI PRESTARGLI L' ASSISTENZA RICHIESTA .

2 DAL FASCICOLO RISULTA CHE IL SIG . D.M . LAMENTA IN SOSTANZA IL FATTO DI SUBIRE DA ANNI, DA PARTE DI UN ALTRO FUNZIONARIO DEL CES, IL SIG . V.D.G ., DIFFAMAZIONI E MINACCE CONTRO LE QUALI EGLI RICHIEDE L' ASSISTENZA DELL' AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELLA SUMMENZIONATA NORMA DELLO STATUTO .

3 PIU IN PARTICOLARE, IL 23 APRILE 1985, IL SIG . V.D.G . FACEVA DISTRIBUIRE AL PERSONALE DEL CES UNA "LETTERA APERTA" NELLA QUALE ADDEBITAVA AL SIG . D.M . IL FATTO DI ESSERE "DA CIRCA VENT' ANNI (...) NON SOLO DIPENDENTE DEL COMITATO, MA ANCHE INSEGNANTE A TEMPO PIENO, E QUINDI NORMALMENTE RETRIBUITO, PRESSO UN ISTITUTO SCOLASTICO BELGA ".

4 INOLTRE, IN TRE NOTE, IN DATA 28 MAGGIO, 24 GIUGNO E 21 AGOSTO 1985, IL SIG . V.D.G . ACCUSAVA IL D.M . DI NON AVER RIMBORSATO UN MUTUO EDILIZIO CHE GLI ERA STATO CONCESSO DALLE COMUNITA, DOPO LA VENDITA DEL RELATIVO IMMOBILE, COSA CHE SAREBBE INCOMPATIBILE CON LA NORMATIVA IN MATERIA . QUESTE NOTE SONO STATE INDIRIZZATE PERSONALMENTE AL D.M ., CON COPIA, PER QUANTO RIGUARDA QUELLE DEL 24 GIUGNO E 21 AGOSTO 1985, AL SEGRETARIO GENERALE DEL CES E, PER QUANTO RIGUARDA LA NOTA 24 GIUGNO 1985, ANCHE AD UN RESPONSABILE DELL' UNION SYNDACALE .

5 DOPO AVER INVITATO RIPETUTAMENTE L' AMMINISTRAZIONE A FAR CESSARE E A SMENTIRE DETTE ACCUSE, IL D.M . PRESENTAVA, IL 2 DICEMBRE 1985, UN RECLAMO AI SENSI DELL' ART . 90, N . 2, DELLO STATUTO, CON IL QUALE EGLI SOSTIENE SOSTANZIALMENTE CHE "L' AMMINISTRAZIONE AVREBBE DOVUTO, FIN DALLA DISTRIBUZIONE DELLA LETTERA APERTA, DENUNCIARE IL CARATTERE INTOLLERABILE DI QUESTO MODO DI PROCEDERE E SMENTIRE LE ACCUSE RIVOLTE CONTRO L' AUTORE DEL RECLAMO PER RIPARARE IN TAL MODO PUBBLICAMENTE IL PREGIUDIZIO AL SUO ONORE E ALLA SUA DIGNITA ". PER QUANTO RIGUARDA LE NOTE CHE GLI ERANO STATE INDIRIZZATE PERSONALMENTE, RELATIVAMENTE AL MUTUO EDILIZIO, IL D.M . FA PRESENTE NEL RECLAMO CHE L' AMMINISTRAZIONE AVREBBE DOVUTO, "DOPO AVER CONSTATATO CHE IL FASCICOLO ERA IN REGOLA, SMENTIRE LE ACCUSE RIVOLTE CONTRO L' AUTORE DEL RECLAMO E ADOTTARE NEI CONFRONTI DEL LORO RESPONSABILE LE MISURE DESTINATE A PORRE FINE ALLA CAMPAGNA DIFFAMATORIA ".

6 IL 15 GENNAIO 1986 IL PRESIDENTE DEL CES ADOTTAVA LA SANZIONE DISCIPLINARE DELL' AMMONIMENTO SCRITTO NEI CONFRONTI DEL V.D.G ., IN QUANTO QUEST' ULTIMO AVEVA PUBBLICATO "INFORMAZIONI IN UNA FORMA CHE DEV' ESSERE CONSIDERATA UN INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI AI QUALI EGLI E TENUTO ".

7 CON LETTERA 21 GENNAIO 1986, INDIRIZZATA AL SEGRETARIO GENERALE DEL CES, IL D.M . PRECISAVA CHE "L' OGGETTO DEL RECLAMO (...) NON RIGUARDAVA LE SANZIONI RITENUTE OPPORTUNE DALL' APN, MA SOLO LA PUBBLICA RIPARAZIONE DEL PREGIUDIZIO ALL' ONORE E ALLA DIGNITA DEL D.M .". EGLI CONFERMAVA TALE POSIZIONE IN UNA LETTERA DEL 28 GENNAIO SEGUENTE INDIRIZZATA AL PRESIDENTE DEL CES .

8 IL 29 GENNAIO 1986 L' AMMINISTRAZIONE DEL CES INFORMAVA IL D.M . DEL FATTO CHE "L' AUTORITA COMPETENTE DELLA NOSTRA ISTITUZIONE, NELLA FATTISPECIE IL PRESIDENTE, HA ADOTTATO LE MISURE ADEGUATE AL FINE DI RIPARARE IL PREGIUDIZIO ALL' ONORABILITA DEL D.M .". INFATTI, LO STESSO GIORNO, IL PRESIDENTE DEL CES FACEVA DISTRIBUIRE AL PERSONALE UNA "NOTA DI SERVIZIO" LA QUALE, DOPO AVER RIBADITO IN TERMINI GENERALI IL CARATTERE INAMMISSIBILE DI QUALSIASI QUESTIONE PERSONALE CHE COSTITUISCE OGGETTO DI UNA DIVULGAZIONE GENERALE, COSI PROSEGUIVA : "PER QUANTO RIGUARDA IL CASO DELLA LETTERA APERTA INDIRIZZATA IL 23 APRILE 1985 DAL SIG . V.D.G . AL SIG . D.M . IN TERMINI DEPLOREVOLI, TENGO A PRECISARE CHE LE VERIFICHE ALLE QUALI SI E PROCEDUTO CONSENTONO DI CONCLUDERE CHE L' ONORABILITA DEL SIG . D.M . NON PUO ESSERE MESSA IN DISCUSSIONE ".

9 NONOSTANTE LE PREDETTE MISURE ADOTTATE DALL' AMMINISTRAZIONE, IL D.M . HA INOLTRATO, IL 6 MAGGIO 1986, IL PRESENTE RICORSO .

10 AI SENSI DELL' ART . 92, PAR 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, LA CORTE PUO IN QUALSIASI MOMENTO RILEVARE L' IMPROCEDIBILITA PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO, SU CUI STATUISCE NELLE FORME CONTEMPLATE DALL' ART . 91, PAR PAR 3 E 4, DI TAL REGOLAMENTO . IN CONSIDERAZIONE DEGLI ELEMENTI DELLA PRESENTE CAUSA, OCCORRE APPLICARE QUESTE DISPOSIZIONI E STATUIRE SEPARATAMENTE SULLA RICEVIBILITA DEL RICORSO MEDIANTE ORDINANZA, SENZA PASSARE ALLA FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO . NELLA FATTISPECIE, BISOGNA ESAMINARE SE IL RICORRENTE POSSA PROVARE UN INTERESSE AD AGIRE, FERMO RESTANDO CHE UN TALE INTERESSE NON SUSSISTE QUALORA EGLI ABBIA GIA OTTENUTO SODDISFAZIONE NEL CORSO DELLA FASE PRECONTENZIOSA .

11 IL RICORRENTE NEGA DI AVER OTTENUTO SODDISFAZIONE NELLA FASE PRECONTENZIOSA . PIU IN PARTICOLARE, EGLI HA FATTO PRESENTE, IN RISPOSTA AD UN QUESITO RIVOLTOGLI DALLA CORTE, CHE LA NOTA DI SERVIZIO DEL PRESIDENTE DEL CES, IN DATA 29 GENNAIO 1986, E STATA DISTRIBUITA AL PERSONALE SOLO DOPO OLTRE NOVE MESI DALLA "LETTERA APERTA" DEL V.D.G ., DEL 23 APRILE 1985 . QUESTA NOTA, CHE NON SAREBBE STATA DEL RESTO AFFISSA NEGLI EDIFICI DEL CES, AVREBBE INOLTRE UN CARATTERE TROPPO GENERICO E NON CONTERREBBE IN PARTICOLARE ALCUNA MENZIONE DEL FATTO CHE ERANO STATE ADOTTATE MISURE DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEL V.D.G ..

12 TALE ARGOMENTO NON PUO ESSERE ACCOLTO .

13 INFATTI, DALLE PRECISAZIONI FORNITE DAL RICORRENTE NELLE SUE LETTERE IN DATA 21 E 28 GENNAIO 1986 RISULTA CHIARAMENTE CHE IL SUO RECLAMO DEL 2 DICEMBRE 1985 MIRAVA UNICAMENTE ALLA PUBBLICA RIPARAZIONE DEL PREGIUDIZIO AL SUO ONORE E ALLA SUA DIGNITA E NON AL FATTO CHE FOSSERO ADOTTATE NEI CONFRONTI DEL V.D.G . MISURE DISCIPLINARI DI SORTA .

14 INOLTRE, SOLO LA "LETTERA APERTA" DEL 23 APRILE 1985 POTEVA PUBBLICAMENTE LEDERE L' ONORE DEL RICORRENTE, IN QUANTO LE NOTE SUCCESSIVE CHE GLI ERANO STATE INDIRIZZATE PERSONALMENTE, RELATIVAMENTE AL MUTUO EDILIZIO, NON AVEVANO COSTITUITO OGGETTO DI UNA DIFFUSIONE GENERALE . DI CONSEGUENZA, SOLO TALE "LETTERA APERTA" POTEVA DAR LUOGO AD UN INTERVENTO DA PARTE DELL' AMMINISTRAZIONE DIRETTO A RIABILITARE PUBBLICAMENTE IL RICORRENTE .

15 IL RICORRENTE NON HA DEL RESTO FORNITO INDICAZIONI, NEL CORSO DELLA FASE PRECONTENZIOSA, SULLE MISURE CONCRETE CHE EGLI SI ATTENDEVA DA PARTE DELL' AMMINISTRAZIONE, LASCIANDO IN TAL MODO A QUEST' ULTIMA LA SCELTA DELLA PROCEDURA E DEI MEZZI . NELL' ESERCIZIO DI TALE SCELTA, L' AMMINISTRAZIONE ERA TENUTA, IN PARTICOLARE IN BASE AL SUO DOVERE DI ASSISTENZA AI SENSI DELL' ART . 24 DELLO STATUTO, AD EVITARE QUALSIASI PUBBLICITA DELLE ACCUSE DI CUI TRATTASI CHE NON FOSSE STRETTAMENTE NECESSARIA, AL FINE DI NON ARRECARE ULTERIORE DANNO AGLI INTERESSI DEL DIPENDENTE LESO ( VEDASI SENTENZA 11 LUGLIO 1974, CAUSA 53/72, GUILLOT, RACC . PAG . 791 ).

16 STANDO COSI LE COSE, RISULTA CHE LE DICHIARAZIONI CONTENUTE NELLA NOTA DI SERVIZIO 29 GENNAIO 1986 ERANO TALI DA DARE SODDISFAZIONE AL RICORRENTE SOTTO TUTTI GLI ASPETTI DEL SUO RECLAMO, DI MODO CHE EGLI NON HA PIU ALCUN INTERESSE AD AGIRE .

17 IL PRESENTE RICORSO E PERTANTO IRRICEVIBILE INTEGRALMENTE, COMPRESA LA DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

18 AI SENSI DELL' ART . 69, PAR 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE . TUTTAVIA, AI SENSI DELL' ART . 70 DELLO STESSO REGOLAMENTO, NELLE CAUSE PROMOSSE DAI DIPENDENTI DELLE COMUNITA LE SPESE SOSTENUTE DALLE ISTITUZIONI RESTANO A CARICO DI QUESTE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI,

LA CORTE ( TERZA SEZIONE )

COSI PROVVEDE :

1 ) IL RICORSO E IRRICEVIBILE .

2 ) CIASCUNA DELLE PARTI SOPPORTERA LE PROPRIE SPESE .

LUSSEMBURGO, 7 OTTOBRE 1987 .

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