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Documento 61983CJ0152
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 6 October 1987. # Marcel Demouche and others v Fonds de garantie automobile and Bureau central français. # Reference for a preliminary ruling: Tribunal de grande instance de Colmar - France. # Motor vehicle insurance - Private law agreements between associations of insurers. # Case 152/83.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 ottobre 1987.
Marcel Demouche e altri contro Fonds de garantie automobile e Bureau central français.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de grande instance de Colmar - Francia.
Assicurazione automobili - Convenzioni di diritto privato fra associazioni di assicuratori.
Causa 152/83.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 ottobre 1987.
Marcel Demouche e altri contro Fonds de garantie automobile e Bureau central français.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de grande instance de Colmar - Francia.
Assicurazione automobili - Convenzioni di diritto privato fra associazioni di assicuratori.
Causa 152/83.
Raccolta della Giurisprudenza 1987 -03833
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1987:421
SENTENZA DELLA CORTE (QUARTA SEZIONE) DEL 6 OTTOBRE 1987. - MARCEL DEMOUCHE ED ALTRI CONTRO FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE E BUREAU CENTRAL FRANCAIS. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DI COLMAR. - ASSICURAZIONE AUTOMOBILI - CONVENZIONI DI DIRITTO PRIVATO FRA ASSOCIAZIONI DI ASSICURATORI. - CAUSA 152/83.
raccolta della giurisprudenza 1987 pagina 03833
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
QUESTIONI PREGIUDIZIALI - COMPETENZA DELLA CORTE - ATTI ADOTTATI DALLE ISTITUZIONI - CONVENZIONE TRA UFFICI NAZIONALI DI ASSICURAZIONE CONTEMPLATA DALLA DIRETTIVA RELATIVA ALL' ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE AUTOMOBILI - ESCLUSIONE
( TRATTATO CEE, ART . 177; DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 72/166 )
NELL' AMBITO DELL' ART . 177 DEL TRATTATO, LA CORTE NON E COMPETENTE AD INTERPRETARE LA CONVENZIONE CONCLUSA DA DUE UFFICI NAZIONALI DI ASSICURAZIONE, BENCHE LA CONVENZIONE STESSA FOSSE CONTEMPLATA DALLA DIRETTIVA 72/166, RELATIVA ALL' ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE AUTOMOBILI . IL POSTO OCCUPATO DA DETTA CONVENZIONE NEL REGIME ISTITUITO DALLA DIRETTIVA NON NE MODIFICA INFATTI PER NULLA LA NATURA DI ATTO DI ASSOCIAZIONI PRIVATE, ALL' EMANAZIONE DEL QUALE NON HA PARTECIPATO ALCUNA ISTITUZIONE COMUNITARIA .
NEL PROCEDIMENTO 152/83,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DAL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DI COLMAR, NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA
1 ) MARCEL DEMOUCHE
2 ) COMPAGNIA D' ASSICURAZIONI "ALLIANZ"
3 ) HUK-VERBAND
E
1 ) FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE
2 ) BUREAU CENTRAL FRANCAIS,
DOMANDA VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE-TIPO INTERUFFICI DEL 17 DICEMBRE 1953, NONCHE DELLA CONVENZIONE COMPLEMENTARE TRA UFFICI NAZIONALI DEL 16 OTTOBRE 1972, RELATIVE ALL' ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI,
LA CORTE ( QUARTA SEZIONE ),
COMPOSTA DAI SIGNORI C . KAKOURIS, PRESIDENTE DI SEZIONE, T . KOOPMANS E G.C . RODRIGUEZ IGLESIAS, GIUDICI,
AVVOCATO GENERALE : SIR GORDON SLYNN
CANCELLIERE : B . PASTOR, AMMINISTRATORE
VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE :
- PER LA COMPAGNIA D' ASSICURAZIONI "ALLIANZ", ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE, DALL' AVV . BERGMANN,
- PER LO HUK-VERBAND, ATTORE NELLA CAUSA PRINCIPALE DALL' AVV . C . HOOTZ,
- PER L' UFFICIO CENTRALE FRANCESE, CONVENUTO NELLA CAUSA PRINCIPALE, DALL' AVV . FUNCK-BRENTANO,
- PER LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, DAL SIG . J . AMPHOUX, MEMBRO DEL SUO UFFICIO LEGALE, IN QUALITA DI AGENTE,
VISTA LA RELAZIONE D' UDIENZA E IN ESITO ALLA FASE ORALE DEL 1* LUGLIO 1987,
SENTITE LE CONCLUSIONI DELL' AVVOCATO GENERALE, ALL' UDIENZA DI PARI DATA,
HA PRONUNZIATO LA PRESENTE
SENTENZA
1 CON SENTENZA 6 LUGLIO 1983, GIUNTA ALLA CORTE IL 26 LUGLIO SUCCESSIVO, IL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DI COLMAR HA SOLLEVATO, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE-TIPO INTERUFFICI DEL 17 DICEMBRE 1953 E DELLA CONVENZIONE COMPLEMENTARE DEL 16 OTTOBRE 1972 STIPULATA FRA GLI UFFICI NAZIONALI DEGLI ASSICURATORI DI AUTOVEICOLI E RELATIVE ALL' ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI .
2 DETTA QUESTIONE E SORTA NELL' AMBITO DI UNA LITE VERTENTE SULLA COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO A DETERMINARE CHI, IN ULTIMA ANALISI, DEBBA ACCOLLARSI L' ONERE DEL RISARCIMENTO SPETTANTE ALLA VITTIMA DI UN INCIDENTE AUTOMOBILISTICO, ALLA LUCE DELLE CLAUSOLE COMPROMISSORIE CONTENUTE NELLE CONVENZIONI SUMMENZIONATE .
LO SFONDO NORMATIVO
3 NELLA COMUNITA L' ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI NORMALMENTE STAZIONANTI IN UN ALTRO STATO HA COSTITUITO OGGETTO DI CONVENZIONI DI DIRITTO PRIVATO E DI ATTI COMUNITARI .
4 LA PRIMA CONVENZIONE DI QUESTO GENERE, DETTA "CONVENZIONE-TIPO INTERUFFICI", FIRMATA IL 17 DICEMBRE 1953 TRA GLI UFFICI CENTRALI DEI PAESI ADERENTI, HA ISTITUITO UN SISTEMA DI COLLABORAZIONE, NOTO COME "SISTEMA DELLA CARTA VERDE", CHE SI FONDA SU UNA CARTA VERDE D' ASSICURAZIONE STANDARDIZZATA . SECONDO QUESTO SISTEMA, CIASCUN UFFICIO CENTRALE NAZIONALE, ASSOCIAZIONE CHE RAGGRUPPA TUTTE O LA MAGGIOR PARTE DELLE COMPAGNIE D' ASSICURAZIONE, S' IMPEGNA A LIQUIDARE NEL PROPRIO PAESE I DANNI CAUSATI DAI VEICOLI IMMATRICOLATI NEGLI ALTRI PAESI MEMBRI, MUNITI DELLA CARTA VERDE ED, INOLTRE, A RIMBORSARE GLI UFFICI STRANIERI CHE HANNO LIQUIDATO DANNI CAUSATI DA VEICOLI ASSICURATI NEL PROPRIO PAESE .
5 L' ART . 13 DI DETTA CONVENZIONE STABILISCE CHE "(...) QUALSIASI CONTROVERSIA TRA GLI UFFICI SULL' INTERPRETAZIONE E SUGLI EFFETTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE SARA SOTTOPOSTA AD ARBITRATO (...)" E CHE "LA DECISIONE DEGLI ARBITRI SARA DEFINITIVA E VINCOLANTE PER GLI UFFICI (...)".
6 ALLO SCOPO DI FACILITARE ULTERIORMENTE IL MOVIMENTO DEI VIAGGIATORI TRA GLI STATI MEMBRI, LA DIRETTIVA 72/166 DEL CONSIGLIO DEL 24 APRILE 1972, RELATIVA AL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI IN FATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI E DI CONTROLLO DELL' OBBLIGO DI ASSICURARE QUESTA RESPONSABILITA ( GU L 103, PAG . 1 ) HA ISTITUITO UN SISTEMA CHE SI BASA SUI SEGUENTI PUNTI : INCLUSIONE, NEL DIRITTO DI CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI, DELL' OBBLIGO DI ASSICURARE LA RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DAGLI AUTOVEICOLI ( ART . 3 ) E QUINDI PRESUNZIONE CHE TUTTI GLI AUTOVEICOLI COMUNITARI CHE CIRCOLANO NEL TERRITORIO DELLA COMUNITA SONO COPERTI DA ASSICURAZIONE; SOPPRESSIONE DEL CONTROLLO DELLA CARTA VERDE, AL PASSAGGIO DELLE FRONTIERE TRA GLI STATI DELLA COMUNITA, PER I VEICOLI NORMALMENTE STAZIONANTI IN UNO STATO MEMBRO ( ART . 2, N . 1 ).
7 IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SISTEMA PRESUPPONEVA CHE CIASCUN UFFICIO NAZIONALE GARANTISSE LA RIPARAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI CAUSATI NEL SUO TERRITORIO DA UN VEICOLO, ASSICURATO O MENO, STAZIONANTE ABITUALMENTE IN UNO STATO MEMBRO, E DISPONESSE DI UN' AZIONE DI REGRESSO NEI CONFRONTI DELL' UFFICIO DEL PAESE IN CUI IL VEICOLO STAZIONAVA NORMALMENTE O NEI CONFRONTI DELL' ASSICURATORE . IN CONSIDERAZIONE DI QUESTA NECESSITA, L' ART . 2, N . 2, DELLA DIRETTIVA DISPONE QUANTO SEGUE :
" PER QUANTO CONCERNE I VEICOLI STAZIONATI ABITUALMENTE NEL TERRITORIO DI UNO DEGLI STATI MEMBRI, LE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE DIRETTIVA, ECCETTUATI GLI ARTT . 3 E 4 HANNO EFFETTO :
- DOPO CHE SIA STATO CONCLUSO UN ACCORDO TRA I SEI UFFICI NAZIONALI DI ASSICURAZIONE AI SENSI DEL QUALE OGNI UFFICIO NAZIONALE SI RENDA GARANTE, ALLE CONDIZIONI STABILITE DALLA PROPRIA LEGISLAZIONE NAZIONALE RELATIVA ALL' ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA, PER LA DEFINIZIONE DEI SINISTRI SOPRAVVENUTI NEL SUO TERRITORIO E PROVOCATI DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI STAZIONANTI ABITUALMENTE NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SIANO ASSICURATI O NO;
- A DECORRERE DALLA DATA FISSATA DALLA COMMISSIONE DOPO CHE ESSA AVRA CONSTATATO, IN STRETTA COLLABORAZIONE CON GLI STATI MEMBRI, L' ESISTENZA DEL SUDDETTO ACCORDO;
- PER LA DURATA DELL' ACCORDO ".
8 IN CONSIDERAZIONE DI QUESTA DIRETTIVA, GLI UFFICI NAZIONALI DEGLI STATI MEMBRI, NONCHE DI DUE PAESI TERZI, IL 16 OTTOBRE 1972 STIPULAVANO UNA CONVENZIONE COMPLEMENTARE A QUELLA DEL 1953, GIA RICORDATA, CHE DOVEVA AVERE EFFETTO "DALLA DATA CONTEMPLATA DALL' ART . 2, N . 2, SECONDO TRATTINO, DELLA DIRETTIVA", VALE A DIRE DALLA DATA STABILITA DALLA COMMISSIONE . L' ART . 1, LETT . C ) DELLA CONVENZIONE DI CUI TRATTASI SPECIFICA CHE LE PARTI CONTRAENTI SI BASANO SULLA DIRETTIVA E LA LETT . D ) DELLO STESSO ARTICOLO STABILISCE CHE "QUALSIASI CONTROVERSIA TRA UFFICI SULL' INTERPRETAZIONE DELLA NOZIONE DI STAZIONAMENTO NORMALE, SE NON E GIA STATA DEFINITA, SARA SOTTOPOSTA AD UN COLLEGIO DI TRE ARBITRI (...)".
9 CON LA RACCOMANDAZIONE 13 MAGGIO 1973, 73/185 ( GU L 194, PAG . 13 ), LA COMMISSIONE HA RILEVATO, IN FORZA DELL' ART . 2, N . 2, SECONDO TRATTINO, DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO GIA RICORDATA, CHE LA CONVENZIONE COMPLEMENTARE SUMMENZIONATA SODDISFACEVA LE CONDIZIONI FISSATE DAL PRIMO TRATTINO DELLA STESSA DISPOSIZIONE E STABILIVA LA DATA A DECORRERE DALLA QUALE GLI STATI MEMBRI DOVEVANO ASTENERSI DALL' EFFETTUARE AL CONFINE IL CONTROLLO DELL' ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE PER I VEICOLI NORMALMENTE STAZIONANTI NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO .
10 ESSENDOVI STATE SUCCESSIVE ADESIONI DI PAESI TERZI AL SISTEMA SUMMENZIONATO, MEDIANTE STIPULAZIONE DI NUOVE CONVENZIONI COMPLEMENTARI TRA UFFICI NAZIONALI, LA COMMISSIONE HA OGNI VOLTA PROCEDUTO MEDIANTE ADOZIONE DI DECISIONI CON LO STESSO FONDAMENTO GIURIDICO E CON LA STESSA FORMULAZIONE DELLA PRIMA RACCOMANDAZIONE, STABILENDO DI VOLTA IN VOLTA LA DATA A DECORRERE DALLA QUALE SI DOVEVA SOPPRIMERE IL CONTROLLO AL CONFINE . UNA DELLE CONVENZIONI COMPLEMENTARI, QUELLA DEL 12 DICEMBRE 1973, E STATA ALLEGATA ALLA DECISIONE 74/167 DELLA COMMISSIONE DEL 6 FEBBRAIO 1974 ( GU L 87, PAG . 14 ) E PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE .
LA LITE PRINCIPALE
11 LA CAUSA PRINCIPALE TRAE ORIGINE DA UN INCIDENTE AUTOMOBILISTICO AVVENUTO IN FRANCIA NELL' AGOSTO DEL 1973, NEL QUALE IL SIG . DEMOUCHE, CITTADINO FRANCESE, VENIVA FERITO DA UN VEICOLO IMMATRICOLATO NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, ASSICURATO PRESSO UNA COMPAGNIA D' ASSICURAZIONI TEDESCA, GUIDATO DA UNA PERSONA PRIVA DI PATENTE DI GUIDA .
12 L' UFFICIO CENTRALE FRANCESE, AL QUALE E STATO RICHIESTO IL RISARCIMENTO A FAVORE DELLA VITTIMA, CHIAMAVA IN GARANZIA LA COMPAGNIA D' ASSICURAZIONI TEDESCA, NONCHE L' UFFICIO CENTRALE TEDESCO . QUESTO ECCEPIVA L' INCOMPETENZA DEI TRIBUNALI FRANCESI INVOCANDO LA CLAUSOLA COMPROMISSORIA DELL' ART . 13 DELLA CONVENZIONE INTERUFFICI DEL 17 DICEMBRE 1953, GIA RICORDATA, IN FORZA DELLA QUALE "QUALSIASI CONTROVERSIA TRA UFFICI SULL' INTERPRETAZIONE E SUGLI EFFETTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE SARA SOTTOPOSTA AD ARBITRATO (...)". L' UFFICIO CENTRALE FRANCESE RIBATTEVA CHE DETTA CLAUSOLA ERA STATA MODIFICATA DALLA CONVENZIONE COMPLEMENTARE INTERUFFICI DEL 16 OTTOBRE 1972 ((*( ART . 2 C )*)), GIA RICORDATA, LA QUALE HA L' EFFETTO DI LIMITARE EX NUNC L' APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA ALLA SOLA IPOTESI DI DISACCORDO SULL' INTERPRETAZIONE DELLA NOZIONE DI "STAZIONAMENTO ABITUALE ".
13 IL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DI COLMAR HA SOSPESO LA CAUSA RELATIVA ALLA CHIAMATA IN GARANZIA ED HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE LA SEGUENTE QUESTIONE :
" SE LA CONVENZIONE INTEGRATIVA DEL 16 OTTOBRE 1972 ABBIA LIMITATO L' APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA, CONTEMPLATA IN VIA GENERALE DALLA CONVENZIONE 17 DICEMBRE 1953, AL SOLO CASO DI CONTROVERSIA TRA UFFICI NAZIONALI SULL' INTERPRETAZIONE DELLA NOZIONE DI STAZIONAMENTO ABITUALE ".
14 PER UNA PIU AMPIA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLO SFONDO GIURIDICO NONCHE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ALLA CORTE SI FA RINVIO ALLA RELAZIONE D' UDIENZA . QUESTI ASPETTI DEL FASCICOLO SONO RIPRODOTTI IN PROSIEGUO SOLO NELLA MISURA NECESSARIA PER IL RAGIONAMENTO DELLA CORTE .
SULLA COMPETENZA DELLA CORTE
15 L' UFFICIO CENTRALE FRANCESE CONVENUTO NELLA CAUSA PRINCIPALE, IL GOVERNO DEL REGNO UNITO, IL GOVERNO DANESE E LA COMMISSIONE SOSTENGONO NELLE OSSERVAZIONI SCRITTE CHE LA CORTE E INCOMPETENTE AD INTERPRETARE LE DISPOSIZIONI CUI SI RIFERISCE LA QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE NAZIONALE IN QUANTO LE CONVENZIONI TRA UFFICI CENTRALI, DAL MOMENTO CHE SONO STIPULATE TRA ENTI DI DIRITTO PRIVATO, AVREBBERO NATURA DI CONVENZIONE PRIVATA E QUINDI NON SAREBBERO ATTI ADOTTATI DALLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA AI SENSI DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE .
16 L' UFFICIO CENTRALE TEDESCO "HUK-VERBAND", ATTORE NELLA CAUSA PRINCIPALE, RIBATTE CHE LA CORTE E COMPETENTE AD INTERPRETARE LE CONVENZIONI IN QUESTIONE, TESI CHE L' UFFICIO CENTRALE FRANCESE HA FATTO PROPRIA NELLA FASE ORALE . A LORO PARERE, LA SUMMENZIONATA DIRETTIVA 72/166 SUBORDINA LA SUA ENTRATA IN VIGORE ALLA STIPULAZIONE DI UNA CONVENZIONE COMPLEMENTARE TRA UFFICI CENTRALI DEGLI STATI MEMBRI, LA CUI DURATA DETERMINA LA DURATA DELLA VALIDITA DELLA DIRETTIVA; QUINDI LO SCOPO DI QUESTA DIRETTIVA NON POTEVA ESSERE RAGGIUNTO SENZA L' AUSILIO DELLA CONVENZIONE DI CUI TRATTASI . INOLTRE IL FATTO CHE LA CONVENZIONE COMPLEMENTARE DEL 1973 SIA STATA ALLEGATA ALLA DECISIONE 74/167 DELLA COMMISSIONE, GIA RICORDATA, DIMOSTREREBBE IL NESSO TRA LE CONVENZIONI DI CUI TRATTASI E GLI ATTI COMUNITARI CHE DISCIPLINANO LA MATERIA .
17 SI DEVE OSSERVARE A QUESTO PROPOSITO CHE, IN FORZA DELL' ART . 177 "LA CORTE DI GIUSTIZIA E COMPETENTE A PRONUNCIARSI IN VIA PREGIUDIZIALE (...) B ) SULLA VALIDITA E SULL' INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI COMPIUTI DALLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA ". SI DEVE QUINDI ESAMINARE SE LA CONVENZIONE COMPLEMENTARE DEL 16 OTTOBRE 1972, LA CUI INTERPRETAZIONE E RICHIESTA DAL GIUDICE NAZIONALE, VADA CONSIDERATA UN ATTO ADOTTATO DA UN' ISTITUZIONE DELLA COMUNITA AI SENSI DI DETTA DISPOSIZIONE .
18 E' PACIFICO CHE LA CONVENZIONE COMPLEMENTARE E STATA REDATTA E STIPULATA DA ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI ASSICURATORI, CHE SONO ENTI RETTI DAL DIRITTO PRIVATO, I QUALI AGISCONO NELL' AMBITO DEL COMPITO LORO AFFIDATO DAI RISPETTIVI STATUTI E DALLA NORMATIVA NAZIONALE CHE LI REGGE .
19 LA CONVENZIONE NON PUO QUINDI CONSIDERARSI UN ATTO ADOTTATO DA UN' ISTITUZIONE COMUNITARIA, IN QUANTO NESSUNA ISTITUZIONE OD ORGANO COMUNITARIO HA PARTECIPATO ALLA STIPULAZIONE DI QUEST' ATTO . IL FATTO CHE LA STIPULAZIONE DI QUESTA CONVENZIONE FOSSE PREVISTA COME CONDIZIONE PER L' ENTRATA IN VIGORE DELLA DIRETTIVA 72/166 DEL CONSIGLIO E CHE IL PERIODO DI VALIDITA DI DETTA DIRETTIVA SIA SUBORDINATO ALLA DURATA DELLA CONVENZIONE COMPLEMENTARE NON MUTA AFFATTO LA NATURA DI QUESTA CONVENZIONE, IN QUANTO ATTO EMANANTE DA ASSICURAZIONI PRIVATE .
20 QUESTA CONSIDERAZIONE NON PUO ESSERE MENOMATA DAL FATTO CHE LA COMMISSIONE, MEDIANTE UNA RACCOMANDAZIONE E SUCCESSIVE DECISIONI, DI VOLTA IN VOLTA HA ACCERTATO LA CONFORMITA DELLE VARIE CONVENZIONI COMPLEMENTARI ALLE ESIGENZE DELLA DIRETTIVA, NE DAL FATTO CHE UNA DI DETTE CONVENZIONI, GIA RICORDATA, SIA STATA ALLEGATA AD UNA DI DETTE DECISIONI DELLA COMMISSIONE E PUBBLICATA CON QUESTA NELLA GAZZETTA UFFICIALE . CIO NON E ALTRO CHE L' ACCERTAMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE, CHE LA CONDIZIONE CONTEMPLATA ALL' ART . 2, N . 2, DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO ERA SODDISFATTA, ACCERTAMENTO CHE NON EQUIVALE AFFATTO ALL' INCLUSIONE DELLA CONVENZIONE NEL TESTO DELLA DECISIONE, NE ALLA SUA TRASFORMAZIONE IN UN ATTO COMUNITARIO .
21 TENUTO CONTO DELLE CONSIDERAZIONI CHE PRECEDONO, SI DEVE DICHIARARE CHE LA CORTE E INCOMPETENTE A PRONUNCIARSI, IN VIA PREGIUDIZIALE, SULLA QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE NAZIONALE .
SULLE SPESE
22 LE SPESE ESPOSTE DAL GOVERNO DEL REGNO UNITO, DAL GOVERNO DANESE E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE NON SONO RIPETIBILI . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE IL PRESENTE PROCEDIMENTO COSTITUISCE UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE, CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI,
LA CORTE ( QUARTA SEZIONE ),
PRONUNCIANDOSI SULLA QUESTIONE AD ESSA SOTTOPOSTA DAL TRIBUNALE DE GRANDE INSTANCE DI COLMAR, CON SENTENZA 6 LUGLIO 1983, DICHIARA :
LA CORTE NON E COMPETENTE A PRONUNCIARSI SULLA QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE NAZIONALE .