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Documento 61986CJ0010

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 dicembre 1986.
    VAG France SA contro Établissements Magne SA.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de grande instance de Paris - Francia.
    Concorrenza - Accordi di distribuzione di autoveicoli.
    Causa 10/86.

    Raccolta della Giurisprudenza 1986 -04071

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1986:502

    61986J0010

    SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 18 DICEMBRE 1986. - V. A. G. FRANCE SA CONTRO ETABLISSEMENTS MAGNE SA. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DI PARIGI. - CONCORRENZA - ACCORDI DI DISTRIBUZIONE DI AUTOVETTURE. - CAUSA 10/86.

    raccolta della giurisprudenza 1986 pagina 04071


    Massima
    Parti
    Oggetto della causa
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1 . CONCORRENZA - INTESE - ACCORDI FRA IMPRESE - NULLITA ASSOLUTA - EFFETTI NEI CONFRONTI DELLE PARTI DELL ' ACCORDO NON INCOMPATIBILI CON L ' ART . 85 , N . 1 - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE NAZIONALE - APPLICAZIONE DEL DIRITTO NAZIONALE

    ( TRATTATO CEE , ART . 85 , NN . 1 E 2 )

    2 . CONCORRENZA - INTESE - DIVIETO - ESENZIONE PER CATEGORIE - REGOLAMENTO N . 123/85 - OGGETTO E PORTATA

    ( TRATTATO CEE , ART . 85 , NN . 1-3 ; REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 123/85 )

    Massima


    1 . LE CONSEGUENZE DELLA NULLITA IPSO JURE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI INCOMPATIBILI CON L ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO PER GLI ALTRI ELEMENTI DELL ' ACCORDO O PER LE ALTRE OBBLIGAZIONI CHE NE DERIVANO ESULANO DAL DIRITTO COMUNITARIO . SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE VALUTARE , ALLA LUCE DEL DIRITTO NAZIONALE DA APPLICARSI , LA PORTATA E LE CON SEGUENZE DELL ' EVENTUALE NULLITA AI SENSI DELL ' ART . 85 , N . 2 , DI DETERMINATE CLAUSOLE CONTRATTUALI .

    2 . IL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 123/85 , RIGUARDANTE L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 85 , N . 3 , DEL TRATTATO A CATEGORIE DI ACCORDI PER LA DISTRIBUZIONE DI AUTOVEICOLI E PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA CLIENTELA , NON CONTIENE DISPOSIZIONI VINCOLANTI CHE INCIDANO DIRETTAMENTE SULLA VALIDITA O SUL CONTENUTO DI CLAUSOLE CONTRATTUALI O CHE OBBLIGHINO LE PARTI A CONFORMARE ALLO STESSO REGOLAMENTO IL CONTENUTO DEL CON TRATTO , BENSI SI LIMITA A STABILIRE LE CONDIZIONI CHE , OVE SIANO SODDISFATTE , SOTTRAGGONO TALUNE CLAUSOLE CONTRATTUALI AL DIVIETO E , DI CONSEGUENZA , ALLA NULLITA IPSO JURE CONTEMPLATI DALL ' ART . 85 , NN . 1 E 2 , DEL TRATTATO .

    Parti


    NEL PROCEDIMENTO 10/86 ,

    AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DI PARIGI NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA

    VAG FRANCE SA , CON SEDE IN PARIGI ,

    E

    ETABLISSEMENTS MAGNE SA , CON SEDE IN ANGOULEME ,

    Oggetto della causa


    DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO 12 DICEMBRE 1984 , N . 123/85 , RELATIVO ALL ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 85 , N . 3 , DEL TRATTATO CEE A CATEGORIE DI ACCORDI PER LA DISTRIBUZIONE DI AUTOVEICOLI E IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA CLIENTELA ( GU 1985 , L 15 , PAG . 16 ),

    Motivazione della sentenza


    1 CON SENTENZA 18 DICEMBRE 1985 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 16 GENNAIO 1986 , IL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DI PARIGI HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 12 DICEMBRE 1984 , N . 123/85 , RELATIVO ALL ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 85 , N . 3 , DEL TRATTATO CEE , A CATEGORIE DI ACCORDI PER LA DISTRIBUZIONE DI AUTOVEICOLI E IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA CLIENTELA ( GU 1985 , L 15 , PAG . 16 ).

    2 DETTA QUESTIONE E STATA SOLLEVATA NELL ' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA FRA LA SOCIETA VAG FRANCE SA , CHE DISTRIBUISCE VEICOLI E PRODOTTI DELLE MARCHE VOLKSWAGEN E AUDI IN FRANCIA , E LA SOCIETA ETABLISSEMENTS MAGNE SA , CONCESSIONARIA ESCLUSIVA INCARICATA DELLA VENDITA AL PUBBLICO E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA CLIENTELA PER I PRODOTTI VW E AUDI , IN VARI CANTONI DELLA CIRCOSCRIZIONE DI ANGOULEME . LA CONTROVERSIA VERTE SULLA ROTTURA DEI RAPPORTI COMMERCIALI FRA LE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , AVVENUTA IN SEGUITO AD UN CONTRASTO CIRCA LE CONSEGUENZE DELL ' ENTRATA IN VIGORE DEL PREDETTO REGOLAMENTO N . 123/85 SUL CONTRATTO CHE VINCOLA LE PARTI .

    3 L ' ART . 5 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 123/85 HA SUBORDINATO , PER TALUNE CATEGORIE DI ACCORDI DI DISTRIBUZIONE NEL SETTORE DEGLI AUTOVEICOLI , L ' ESENZIONE DAL DIVIETO DI CUI ALL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO CEE , ALLA CONDIZIONE CHE SI TRATTI DI UN ACCORDO A TEMPO DETERMINATO DI ALMENO 4 ANNI O DI UN ACCORDO CONCLUSO A TEMPO INDETERMINATO CON PREAVVISO DI RISOLUZIONE DI ALMENO UN ANNO .

    4 EMERGE DAL FASCICOLO CHE I RAPPORTI COMMERCIALI FRA LE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE ERANO DISCIPLINATI DA CONTRATTI TIPO STIPULATI ANNUALMENTE PER LA DURATA DI UN ANNO , L ' ULTIMO DEI QUALI ERA STATO FIRMATO IL 18 DICEMBRE 1984 PER IL PERIODO 1* GENNAIO - 31 DICEMBRE 1985 . IN SEGUITO ALL ' EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 123/85 , LA VAG FRANCE PROPONEVA ALLA ETABLISSEMENTS MAGNE LA STIPULAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA 1* GENNAIO 1986 , SUBORDINANDO PERO DETTA STIPULAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI ALCUNI OBIETTIVI DI VENDITA NELL ' ANNO IN CORSO ; LA ETABLISSEMENTS MAGNE RESPINGEVA LA PROPOSTA E CHIEDEVA LA CONCLUSIONE DI UN NUOVO CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO , PER LA DURATA DI 4 ANNI , SOSTENENDO CHE ANCHE IL CONTRATTO IN VIGORE DA ADEGUARE AL REGOLAMENTO N . 123/85 ERA A TEMPO DETERMINATO .

    5 IL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DI PARIGI CONSIDERAVA CHE LA CONTROVERSIA FRA LE PARTI VERTEVA ESSENZIALMENTE SUL SE L ' ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO N . 123/85 LE OBLIGASSE A MODIFICARE IL CONTRATTO IN CORSO PER ADEGUARLO IN PARTICOLARE ALL ' ART . 5 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO PER QUANTO RIGUARDA LA DURATA , PORTANDO QUEST ' ULTIMA A 4 ANNI , COME SOSTENEVA LA ETABLISSEMENTS MAGNE , OVVERO , AVESSE UNICAMENTE L ' EFFETTO DI RENDERE NULLE LE CLAUSOLE DI ESCLUSIVA E DI NON CONCORRENZA E , EVENTUALMENTE , L ' INTERO CONTRATTO , FINO ALLA SCADENZA DELLO STESSO O FINTANTOCHE I CONTRAENTI NON AVESSERO CONCLUSO UN NUOVO ACCORDO CONFORME ALLE NORME COMUNITARIE , COME SOSTENEVA LA VAG FRANCE . PER POTER STATUIRE SU DETTA CONTROVERSIA IL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE HA RITENUTO NECESSARIO CHIEDERE A QUESTA CORTE UNA PRONUNCIA

    ' SULLE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 123/85 AL CONTRATTO CONCLUSO IL 18 DICEMBRE 1984 PER LA DURATA DI UN ANNO , DAL 1* GENNAIO 1985 AL 31 DICEMBRE 1985 , SENZA TACITA RICONDUZIONE , TRA LA SOCIETA VAG FRANCE E LA ETABLISSEMENTS MAGNE , TENUTO CONTO DELLE RISPETTIVE INTERPRETAZIONI DELLE PARTI . '

    6 PER UNA PIU AMPIA ESPOSIZIONE DEGLI ANTEFATTI , DELLA NORMATIVA COMUNITARIA DI CUI SI DISCUTE E DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ALLA CORTE DALLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE E DALLA COMMISSIONE SI RINVIA ALLA RELAZIONE D ' UDIENZA . QUESTI ELEMENTI DEL FASCICOLO SONO MENZIONATI IN PROSIEGUO SOLO NELLA MISURA NECESSARIA PER ILLUSTRARE IL RAGIONAMENTO DELLA CORTE .

    7 SI DEVE INNANZITUTTO RICORDARE CHE , NELL ' AMBITO DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , LA CORTE NON E COMPETENTE A PRONUNCIARSI SULL ' APPLICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO COMUNITARIO A CASI CONCRETI . TUTTAVIA , ESSA PUO DESUMERE DAL TESTO DELLA QUESTIONE FORMULATA DAL GIUDICE NAZIONALE , TENUTO CONTO DEI DATI DA ESSO FORNITI , GLI ELEMENTI DI DIRITTO COMUNITARIO CHE CONSENTIRANNO A DETTO GIUDICE DI RISOLVERE IL PROBLEMA GIURIDICO SOTTOPOSTOGLI .

    8 LETTA ALLA LUCE DI DETTO CRITERIO , LA QUESTIONE SOLLEVATA DAL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DI PARIGI MIRA A STABILIRE SE IL REGOLAMENTO N . 123/85 SIA DA INTERPRETARE NEL SENSO CHE L ' ART . 5 , N . 2 , DELLO STESSO CONTIENE PRESCRIZIONI VINCOLANTI CHE INCIDANO DIRETTAMENTE SULLA VALIDITA O SUL CONTENUTO DELL ' INTERO CONTRATTO O DI TALUNE SUE CLAUSOLE O CHE OBBLIGHINO LE PARTI CONTRAENTI A MODIFICARE IL CONTENUTO DEL CONTRATTO PER CONFORMARLO A DETTE PRESCRIZIONI .

    9 PER RISOLVERE DETTA QUESTIONE OCCORRE ESAMINARE IL REGOLAMENTO N . 123/85 ALLA LUCE DELL ' ART . 85 DEL TRATTATO CEE E DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 2 MARZO 1965 , N . 19 , RELATIVO ALL ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 85 , N . 3 , DEL TRATTATO CEE A CATEGORIE DI ACCORDI E DI PRATICHE CONCORDATE ( GU PAG . 533 ), IN BASE AL QUALE IL REGOLAMENTO N . 123/85 E STATO EMANATO .

    10 A NORMA DELL ' ART . 85 , N . 1 , DEL TRATTATO CEE , GLI ACCORDI TRA IMPRESE CHE POSSANO PREGIUDICARE IL COMMERCIO FRA STATI MEMBRI E CHE ABBIANO PER OGGETTO E PER EFFETTO DI IMPEDIRE , RESTRINGERE O FALSARE IL GIOCO DELLA CONCORRENZA ALL ' INTERNO DEL MERCATO COMUNE SONO INCOMPATIBILI CON IL MERCATO COMUNE E QUINDI VIETATI . DETTI ACCORDI , A TENORE DEL N . 2 DELLO STESSO ARTICOLO , SONO NULLI IPSO IURE , A MENO CHE , IN BASE AL SUCCESSIVO N . 3 , LA COMMISSIONE NON DICHIARI INAPPLICABILI LE DISPOSIZIONI DEL N . 1 .

    11 LA DECISIONE DI INAPPLICABILITA DEL N . 1 DELL ' ART . 85 , CONTEMPLATA DAL N . 3 DELLO STESSO ARTICOLO , PUO ESSERE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE NELLA FORMA DI DECISIONI INDIVIDUALI RIGUARDANTI UN ACCORDO SPECIFICO , A NORMA DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 6 FEBBRAIO 1962 , N . 17 , PRIMO REGOLAMENTO ATTUATIVO DEGLI ARTT . 85 E 86 DEL TRATTATO ( GU PAG . 204 ), OPPURE MEDIANTE REGOLAMENTI DI ESENZIONE RIGUARDANTI TALUNE CATEGORIE DI ACCORDI A NORMA DELL ' ART . 1 DEL REGOLAMENTO N . 19/65 . CON SIFFATTI REGOLAMENTI LA COMMISSIONE STABILISCE DELLE CONDIZIONI LA CUI OSSERVANZA RENDE IL DIVIETO SANCITO DALL ' ART . 85 , N . 1 , INAPPLICABILE ALL ' ACCORDO , ANCHE SE QUESTO SODDISFI , IN SE E PER SE , I PRESUPPOSTI DEL DIVIETO .

    12 DA QUANTO PRECEDE RISULTA CHE IL REGOLAMENTO N . 123/85 , IN QUANTO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ' ART . 85 , N . 3 , DEL TRATTATO , SI LIMITA A FORNIRE AGLI OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE DEGLI AUTOVEICOLI ALCUNE POSSIBILITA DI SOTTRARRE I LORO ACCORDI DI DISTRIBUZIONE E DI ASSISTENZA ALLA CLIENTELA - NONOSTANTE ESSI CONTENGANO TALUNI TIPI DI CLAUSOLE DI ESCLUSIVA E LIMITATIVE DELLA CONCORRENZA - AL DIVIETO STABILITO DALL ' ART . 85 , N . 1 . TUTTAVIA , IL REGOLAMENTO N . 123/85 NON IMPONE AGLI OPERATORI ECONOMICI DI AVVALERSI DI DETTE POSSIBILITA . NE HA L ' EFFETTO DI MODIFICARE IL CONTENUTO DELL ' ACCORDO O DI RENDERLO NULLO QUALORA NON SIANO SODDISFATTE TUTTE LE CONDIZIONI DA ESSO STABILITE .

    13 NEL CASO IN CUI UN ACCORDO NON SODDISFI TUTTE LE CONDIZIONI PRESCRITTE DAL SUDDETTO REGOLAMENTO , LE PARTI CONTRAENTI POSSONO CHIEDERE ALLA COMMISSIONE UNA DECISIONE INDIVIDUALE DI INAPPLICABILITA DELL ' ART . 85 , N . 1 , O SOSTENERE CHE SONO SODDISFATTE LE CONDIZIONI STABILITE DA UN ALTRO REGOLAMENTO DI ESENZIONE RIGUARDANTE ALTRE CATEGORIE DI ACCORDI , O ANCORA DIMOSTRARE CHE L ' ACCORDO DI CUI TRATTASI NON E PER ALTRI MOTIVI INCOMPATIBILE COL DIVIETO DI CUI ALL ' ART . 85 , N . 1 .

    14 OCCORRE AGGIUNGERE CHE , SECONDO LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE ( SENTENZE 30 GIUGNO 1966 , CAUSA 56/65 , SOCIETE TECHNIQUE MINIERE/MASCHINENBAU ULM , RACC . 1966 , PAG . 261 , E 14 DICEMBRE 1983 , CAUSA 319/82 , SOCIETE DE VENTE DE CIMENTS ET BETONS DE L ' EST , RACC . 1983 , PAG . 4173 ), ESULANO DAL DIRITTO COMUNITARIO LE CONSEGUENZE DELLA NULLITA IPSO IURE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI INCOMPATIBILI CON L ' ART . 85 , N . 1 , PER TUTTI GLI ALTRI ELEMENTI DELL ' ACCORDO O PER LE ALTRE OBBLIGAZIONI CHE NE DERIVANO .

    15 SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE VALUTARE , ALLA LUCE DEL DIRITTO NAZIONALE DA APPLICARE , LA PORTATA E LE CONSEGUENZE , PER L ' INSIEME DEI RAPPORTI CONTRATTUALI , DELL ' EVENTUALE NULLITA DI TALUNE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL ' ART . 85 , N . 2 . IN BASE AL DIRITTO NAZIONALE SI DEVE ACCERTARE IN PARTICOLARE SE DETTA INCOMPATIBILITA POSSA AVERE LA CONSEGUENZA DI OBBLIGARE LE PARTI CONTRAENTI A MODIFICARE IL CONTENUTO DEL CONTRATTO PER EVITARNE LA NULLITA , ED EVENTUALMENTE A SCEGLIERE A QUESTO SCOPO UNA DELLE DUE POSSIBILITA CONTEMPLATE DALL ' ART . 5 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO N . 123/85 PER QUANTO RIGUARDA LA DURATA DEL CONTRATTO .

    16 LA QUESTIONE SOLLEVATA DAL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DI PARIGI DEV ' ESSERE PERTANTO RISOLTA NEL SENSO CHE IL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 12 DICEMBRE 1984 , N . 123/85 , RELATIVO ALL ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 85 , N . 3 , DEL TRATTATO CEE A CATEGORIE DI ACCORDI PER LA DISTRIBUZIONE DI AUTOVEICOLI E PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA CLIENTELA , NON CONTIENE DISPOSIZIONI VINCOLANTI CHE INCIDANO DIRETTAMENTE SULLA VALIDITA O SUL CONTENUTO DI CLAUSOLE CONTRATTUALI O CHE OBBLIGHINO LE PARTI A CONFORMARE ALLO STESSO REGOLAMENTO IL CONTENUTO DEL CONTRATTO , MA SI LIMITA A STABILIRE CONDIZIONI CHE , OVE SIANO SODDISFATTE , SOTTRAGGONO TALUNE CLAUSOLE CONTRATTUALI AL DIVIETO E , DI CONSEGUENZA , ALLA NULLITA IPSO IURE CONTEMPLATI DALL ' ART . 85 , NN . 1 E 2 , DEL TRATTATO CEE ; E CHE SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE VALUTARE , IN BASE AL DIRITTO NAZIONALE CHE SI APPLICA , LE CONSEGUENZE DELL ' EVENTUALE NULLITA DI TALUNE CLAUSOLE CONTRATTUALI .

    Decisione relativa alle spese


    SULLE SPESE

    17 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HA PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

    Dispositivo


    PER QUESTI MOTIVI ,

    LA CORTE ( TERZA SEZIONE ),

    PRONUNZIANDOSI SULLA QUESTIONE SOTTOPOSTALE DAL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DI PARIGI , CON SENTENZA 18 DICEMBRE 1985 , DICHIARA :

    IL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 12 DICEMBRE 1984 , N . 123/85 , RELATIVO ALL ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 85 , N . 3 , DEL TRATTATO CEE A CATEGORIE DI ACCORDI PER LA DISTRIBUZIONE DI AUTOVEICOLI E PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA CLIENTELA , NON CONTIENE DISPOSIZIONI VINCOLANTI CHE INCIDANO DIRETTAMENTE SULLA VALIDITA O SUL CONTENUTO DI CLAUSOLE CONTRATTUALI O CHE OBBLIGHINO LE PARTI CONTRAENTI A CONFORMARE ALLO STESSO REGOLAMENTO IL CONTENUTO DEL CONTRATTO , MA SI LIMITA A STABILIRE CONDIZIONI CHE , OVE SIANO SODDISFATTE , SOTTRAGGONO TALUNE CLAUSOLE CONTRATTUALI AL DIVIETO E , DI CONSEGUENZA , ALLA NULLITA IPSO IURE CONTEMPLATI DALL ' ART . 85 , NN . 1 E 2 , DEL TRATTATO CEE .

    SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE VALUTARE , IN BASE AL DIRITTO NAZIONALE CHE SI APPLICA , LE CONSEGUENZE DELL ' EVENTUALE NULLITA DI TALUNE CLAUSOLE CONTRATTUALI .

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