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Documento 61985CJ0098

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 giugno 1986.
    Michele Bertini e Giuseppe Bisignani ed altri contro Regione Lazio e Unità sanitarie locali.
    Domande di pronuncia pregiudiziale: Pretura di Roma - Italia.
    Libera circolazione dei medici - Numero chiuso nelle facoltà di medicina.
    Cause riunite 98, 162 e 258/85.

    Raccolta della Giurisprudenza 1986 -01885

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1986:246

    61985J0098

    SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 12 GIUGNO 1986. - MICHELE BERTINI, GIUSEPPE BISIGNANI ED ALTRI CONTRO REGIONE LAZIO ED UNIONE SANITARIE LOCALI. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL PRETORE DI ROMA. - LIBERA CIRCOLAZIONE DEI MEDICI - " NUMERO CHIUSO " NELLE FACOLTA DI MEDICINA. - CAUSE RIUNITE 98, 162 E 258/85.

    raccolta della giurisprudenza 1986 pagina 01885


    Massima
    Parti
    Oggetto della causa
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1 . QUESTIONI PREGIUDIZIALI - RINVIO ALLA CORTE - NECESSITA DELLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE NAZIONALE

    ( TRATTATO CEE , ART . 177 )

    2 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LIBERTA DI STABILIMENTO - MEDICI - OBBLIGO DEGLI STATI MEMBRI DI LIMITARE L ' ACCESSO AGLI STUDI DI MEDICINA - INSUSSISTENZA

    ( TRATTATO CEE , ARTT . 3 , LETT . C ), E 57 , N . 3 )

    Massima


    1 . SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE VALUTARE , ALLA LUCE DEI FATTI DI CAUSA , LA NECESSITA , PER PRONUNZIARE LA SENTENZA , DI FAR RISOLVERE UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE .

    2 . NE GLI ARTT . 3 , LETT . C ), E 57 , N . 3 , DEL TRATTATO , NE ALCUN ' ALTRA DISPOSIZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO IMPONGONO AGLI STATI MEMBRI L ' OBBLIGO DI LIMITARE IL NUMERO DI STUDENTI AMMESSI ALLE FACOLTA DI MEDICINA ISTITUENDO IL SISTEMA DEL NUMERO CHIUSO .

    Parti


    NEI PROCEDIMENTI RIUNITI 98 , 162 E 258/85 ,

    AVENTI AD OGGETTO LE DOMANDE DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTE ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL PRETORE DI ROMA NELLE CAUSE DINANZI AD ESSO PENDENTI FRA

    MICHELE BERTINI E GIUSEPPE BISIGNANI

    E

    REGIONE LAZIO E UNITA SANITARIE LOCALI RM ( ROMA ) 30 E LT ( LATINA ) 4 ( CAUSA 98/85 ),

    FRA

    DI SANTO ED ALTRI

    E

    REGIONE LAZIO E UNITA SANITARIE LOCALI RM ( ROMA ) 28 E 30 , RI ( RIETI ) 1 E LT ( LATINA ) 4 ( CAUSA 162/85 ),

    E FRA

    LINO PUGNALONI ED ALTRI

    E

    REGIONE LAZIO E UNITA SANITARIE LOCALI RM ( ROMA ) 3 , 4 , 9 , 11 , 16 , 22 , 26 , 27 , 30 , 34 E 35 , LT ( LATINA ) 4 E VT ( VITERBO ) 3 ( CAUSA 258/85 ),

    Oggetto della causa


    DOMANDE VERTENTI SULL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 3 , LETT . C ), E 57 , N . 3 , DEL TRATTATO CEE ,

    Motivazione della sentenza


    1 CON TRE ORDINANZE , IN DATA 2 APRILE , 9 MAGGIO E 13 GIUGNO 1985 , PERVENUTE IN CANCELLERIA RISPETTIVAMENTE IL 16 APRILE , IL 29 MAGGIO E IL 20 AGOSTO 1985 , IL PRETORE DI ROMA HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 3 , LETT . C ), E 57 , N . 3 , DEL TRATTATO CEE , NONCHE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI MEDICI , AL FINE DI STABILIRE SE DETTE NORME IMPONGANO AGLI STATI MEMBRI L ' OBBLIGO DI LIMITARE IL NUMERO DEGLI STUDENTI AMMESSI ALLE FACOLTA DI MEDICINA TRAMITE L ' ADOZIONE DEL SISTEMA DEL NUMERO CHIUSO .

    2 DETTA QUESTIONE E STATA SOLLEVATA NELL ' AMBITO DI CONTROVERSIE TRA ALCUNI MEDICI , CHE HANNO LAVORATO PER PIU ANNI IN QUALITA DI MEDICI CONVENZIONATI NEL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA , ED I LORO DATORI DI LAVORO , CIOE LA REGIONE LAZIO E VARIE UNITA SANITARIE LOCALI . LE CONTROVERSIE VERTONO SULLA RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO DI DETTI MEDICI .

    3 IL PRETORE DI ROMA HA PROVVISORIAMENTE SOSPESO LE DECISIONI DI RISOLUZIONE DEI CONTRATTI ADOTTATE NEI CONFRONTI DEI MEDICI RICORRENTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , NELL ' ATTESA CHE LA CORTE SI PRONUNZI SULLA SEGUENTE QUESTIONE SOTTOPOSTALE :

    ' SE L ' ART . 3 , LETT . C ), E L ' ART . 57 , N . 3 , DEL TRATTATO DI ROMA ISTITUTIVO DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA COMPORTINO PER TUTTI GLI STATI MEMBRI L ' OBBLIGO DI PREDETERMINARE CONDIZIONI DI ACCESSO AGLI STUDI UNIVERSITARI DI MEDICINA CHE GARANTISCANO :

    - UN LIVELLO DI FORMAZIONE CORRISPONDENTE AI CRITERI DI QUALITA FISSATI DALLE DIRETTIVE COMUNITARIE ED A QUELLI INDICATI DAL COMITATO CONSULTIVO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ;

    - IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELL ' ESERCIZIO PROFESSIONALE NELL ' AMBITO DELLE REGOLE DELLA DEONTOLOGIA A GARANZIA DELLE QUALI E NECESSARIO CHE I MEDICI DISPONIBILI SIANO ADEGUATI AL FABBISOGNO .

    SE , IN PARTICOLARE , LA CORTE DI GIUSTIZIA RITENGA CONFORME E COMPATIBILE CON LE CLAUSOLE E GLI OBIETTIVI DEL TRATTATO DI ROMA E DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI MEDICI L ' ASSENZA DI QUALSIASI PREDETERMINAZIONE O PROGRAMMAZIONE DEL NUMERO DEGLI STUDENTI AMMISSIBILI ALLE FACOLTA DI MEDICINA RISPETTO ALLE CAPACITA DIDATTICHE DELLE FACOLTA MEDESIME .

    SE PERTANTO LA GENERALIZZAZIONE A TUTTI I PAESI MEMBRI DEL NUMERO PROGRAMMATO - GIA ESISTENTE IN 8 PAESI MEMBRI - NON COSTITUISCA UNA MISURA INDISPENSABILE E QUINDI UN OBBLIGO DEGLI STATI MEMBRI PER L ' APPLICAZIONE DEL TRATTATO E DELLE DIRETTIVE PER LA LIBERA CIRCOLAZIONE . '

    4 EMERGE DAL FASCICOLO CHE LE CAUSE PRINCIPALI SI COLLOCANO IN UN CONTESTO GENERALE CARATTERIZZATO , DA UN LATO , DAL NUMERO ELEVATO IN ITALIA DI GIOVANI MEDICI IN CERCA DI LAVORO E DALLE POSSIBILITA LIMITATE , PER LORO , DI ESERCITARE LA PROFESSIONE E , DALL ' ALTRO , DALL ' ASSENZA DI UNA LIMITAZIONE DEL NUMERO DEGLI STUDENTI DI MEDICINA AMMESSI ALLE UNIVERSITA ITALIANE .

    5 L ' UNITA SANITARIA LOCALE RM ( ROMA ) 11 , I GOVERNI ITALIANO E BELGA E LA COMMISSIONE HANNO FORMULATO DUBBI SULLA COMPETENZA DI QUESTA CORTE A RISOLVERE LA QUESTIONE SOTTOPOSTALE , RICHIAMANDOSI ALLA SENTENZA 16 DICEMBRE 1981 ( CAUSA 244/80 , FOGLIA/NOVELLO , RACC . PAG . 3045 ). ESSI HANNO SOSTENUTO CHE LE CONDIZIONI DI ACCESSO DEGLI STUDENTI ALLE FACOLTA DI MEDICINA NON POSSONO , SOTTO ALCUN PROFILO , ESSERE PERTINENTI ALLE CAUSE PRINCIPALI CHE VERTONO SUI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA TALUNI MEDICI ED I LORO DATORI DI LAVORO . A LORO AVVISO , NON SI PUO AMMETTERE CHE LA CORTE SIA CHIAMATA A PRONUNZIARSI SU QUESTIONI PURAMENTE IPOTETICHE PER LE QUALI LA CAUSA PRINCIPALE COSTITUISCE UNICAMENTE UN ARTIFICIOSO PRETESTO .

    6 A QUESTO PROPOSITO OCCORRE INNANZITUTTO RICORDARE CHE , COM ' E STATO DICHIARATO NELLA MENZIONATA SENTENZA 16 DICEMBRE 1981 , AL FINE DI CONSENTIRE ALLA CORTE DI ESPLETARE LA SUA FUNZIONE IN CONFORMITA AL TRATTATO , E INDISPENSABILE CHE I GIUDICI NAZIONALI CHIARISCANO , NEL CASO IN CUI NON RISULTINO INEQUIVOCABILMENTE DAL FASCICOLO , I MOTIVI PER I QUALI ESSI RITENGONO NECESSARIA ALLA DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA LA SOLUZIONE DELLE QUESTIONI DA LORO PROPOSTE .

    7 E PERTANTO SPIACEVOLE CHE IL GIUDICE NAZIONALE NON ABBIA MOTIVATO AFFATTO LE SUE ORDINANZE DI RINVIO , TANTO PIU CHE NE I FASCICOLI NE GLI ANTEFATTI DELLE CAUSE CONSENTONO DI COMPRENDERE L ' UTILITA DELLE QUESTIONI PER LE SENTENZE CHE ESSO DEVE EMETTERE . TUTTAVIA , LA CORTE RITIENE CHE , NELLE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE , SAREBBE CONTRARIO ALL ' ECONOMIA PROCESSUALE NON RISPONDERE , PER QUESTA SOLA RAGIONE , ALLE QUESTIONI SOLLEVATE DAL GIUDICE NAZIONALE .

    8 INOLTRE , SECONDO LA COSTANTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE , CONFERMATA DALLA CITATA SENTENZA 16 DICEMBRE 1981 , E COMPITO DEL GIUDICE NAZIONALE VALUTARE , ALLA LUCE DEI FATTI DI CAUSA , LA NECESSITA DI FAR RISOLVERE UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE AI FINI DELLA DECISIONE FINALE DELLA CONTROVERSIA . SIFFATTA VALUTAZIONE DEVE ESSERE RISPETTATA ANCHE SE , COME NELLA FATTISPECIE , E DIFFICILE VEDERE COME LE SOLUZIONI CHIESTE ALLA CORTE POSSANO INFLUIRE SULLA DECISIONE DELLE CAUSE PRINCIPALI . INFINE , NULLA ATTESTA CHE DETTE CAUSE ABBIANO LA NATURA DI UNO SCHEMA PROCESSUALE PRECOSTITUITO .

    9 QUANTO AL MERITO DELLE QUESTIONI SOLLEVATE DAL GIUDICE NAZIONALE , I MEDICI RICORRENTI NELLE CAUSE PRINCIPALI SOSTENGONO CHE L ' INSTAURAZIONE DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE PER I MEDICI COMPORTA LA NECESSITA DI GARANTIRE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI UNA FORMAZIONE MEDICA DI UN DETERMINATO LIVELLO QUALITATIVO E DI EVITARE LE DISCRIMINAZIONI E LE DISTORSIONI CHE DERIVEREBBERO DA UNA MIGRAZIONE ARTIFICIOSA DI STUDENTI E DI MEDICI . A TALE SCOPO , L ' ADOZIONE DEL NUMERO CHIUSO PER L ' ACCESSO ALLE FACOLTA DI MEDICINA , COME ESISTENTE IN QUASI TUTTI GLI STATI MEMBRI , SAREBBE INDISPENSABILE .

    10 I GOVERNI ITALIANO E BELGA E LA COMMISSIONE SOTTOLINEANO CHE NELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA NON ESISTE ALCUNA DISPOSIZIONE RELATIVA ALLA LIMITAZIONE DELL ' ACCESSO ALLE FACOLTA DI MEDICINA E CHE GLI STATI MEMBRI SONO LIBERI DI DISCIPLINARE DETTO ACCESSO NELL ' AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE . L ' ASSENZA DI LIMITAZIONE DEL NUMERO DEGLI STUDENTI AMMESSI ALLE UNIVERSITA NON POTREBBE OSTACOLARE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI MEDICI .

    11 A QUESTO PROPOSITO , E SUFFICIENTE RILEVARE CHE NE L ' ART . 3 , LETT . C ), NE L ' ART . 57 , N . 3 , DEL TRATTATO CEE CUI SI RICHIAMA IL GIUDICE NAZIONALE OBBLIGANO GLI STATI MEMBRI A MODIFICARE LE NORMATIVE VIGENTI NEL LORO TERRITORIO PER I PROPRI CITTADINI PER QUANTO ATTIENE ALL ' ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI MEDICHE O ALLA FORMAZIONE CHE VI DA ACCESSO . OBBLIGHI IN QUESTO SENSO POTREBBERO DERIVARE UNICAMENTE DA DIRETTIVE ADOTTATE DAL CONSIGLIO E INTESE A COORDINARE LE NORMATIVE NAZIONALI IN MATERIA . ORBENE , NESSUNA NORMA EMANATA A TALE SCOPO DAL CONSIGLIO RIGUARDA LA LIMITAZIONE DEL NUMERO DI STUDENTI AMMESSI ALLE FACOLTA DI MEDICINA .

    12 OCCORRE PERTANTO RISPONDERE ALLA QUESTIONE SOLLEVATA DAL PRETORE DI ROMA NEL SENSO CHE NESSUNA NORMA DEL DIRITTO COMUNITARIO IMPONE AGLI STATI MEMBRI L ' OBBLIGO DI LIMITARE IL NUMERO DEGLI STUDENTI AMMESSI ALLE FACOLTA DI MEDICINA MEDIANTE L ' ISTITUZIONE DEL SISTEMA DEL NUMERO CHIUSO .

    Decisione relativa alle spese


    SULLE SPESE

    13 LE SPESE SOSTENUTE DAI GOVERNI DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DEL REGNO DEL BELGIO , NONCHE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

    Dispositivo


    PER QUESTI MOTIVI ,

    LA CORTE ( TERZA SEZIONE ),

    PRONUNCIANDOSI SULLA QUESTIONE SOTTOPOSTALE DAL PRETORE DI ROMA , CON ORDINANZE 2 APRILE , 9 MAGGIO E 13 GIUGNO 1985 , DICHIARA :

    NESSUNA NORMA DEL DIRITTO COMUNITARIO IMPONE AGLI STATI MEMBRI L ' OBBLIGO DI LIMITARE IL NUMERO DEGLI STUDENTI AMMESSI ALLE FACOLTA DI MEDICINA MEDIANTE L ' ISTITUZIONE DEL SISTEMA DEL NUMERO CHIUSO .

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