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Documento 61984CJ0191
Judgment of the Court (Second Chamber) of 7 May 1986. # Jean-Pierre Barcella and others v Commission of the European Communities. # Reclassification of officials. # Case 191/84.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 maggio 1986.
Jean-Pierre Barcella ed altri contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Reinquadramento.
Causa 191/84.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 maggio 1986.
Jean-Pierre Barcella ed altri contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Reinquadramento.
Causa 191/84.
Raccolta della Giurisprudenza 1986 -01541
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1986:197
SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 7 MAGGIO 1986. - JEAN-PIERRE BARCELLA E ALTRI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - RICLASSAMENTO DEI DIPENDENTI. - CAUSA 191/84.
raccolta della giurisprudenza 1986 pagina 01541
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . DIPENDENTI - RICORSO - RECLAMO AMMINISTRATIVO PREVIO - TERMINE - NATURA DI ORDINE PUBBLICO - DECADENZA - NUOVO TERMINE - DOMANDA AI SENSI DELL ' ARTICOLO 90 , N . 1 , DELLO STATUTO - INAMMISSIBILITA
( STATUTO DEL PERSONALE , ARTICOLI 90 E 91 )
2 . DIPENDENTI - RICORSO - RECLAMO AMMINISTRATIVO PREVIO - TERMINE - DIES A QUO - DOMANDA DI REINQUADRAMENTO - TARDIVITA - DECADENZA - NUOVO TERMINE - PRESUPPOSTI - FATTO NUOVO
( STATUTO DEL PERSONALE , ARTICOLI 90 E 91 )
1 . I TERMINI DI CUI AGLI ARTICOLI 90 E 91 DELLO STATUTO SONO DI ORDINE PUBBLICO E NE LE PARTI NE IL GIUDICE POSSONO DISPORNE , DATO CHE ESSI SONO STATI ISTITUITI PER GARANTIRE LA CHIAREZZA E LA CERTEZZA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE . NE CONSEGUE CHE IL DIPENDENTE NON PUO SOTTRARSI ALLA DECADENZA E PROCURARSI UN NUOVO TERMINE D ' IMPUGNAZIONE PRESENTANDO ALL ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA , ANZICHE UN RECLAMO DIRETTO CONTRO LA DECISIONE CHE GLI RECA PREGIUDIZIO , UNA DOMANDA AI SENSI DELL ' ARTICOLO 90 , N . 1 , DELLO STATUTO .
2 . CON LA SCAPPATOIA DI UNA DOMANDA A NORMA DELL ' ARTICOLO 90 , N . 1 , DELLO STATUTO IL DIPENDENTE NON PUO RIMETTERE IN DISCUSSIONE L ' INQUADRAMENTO ASSEGNATOGLI AL MOMENTO DELL ' ASSUNZIONE UNA VOLTA SCADUTO IL TERMINE PER IMPUGNARE L ' ATTO CHE GLI RECA PREGIUDIZIO , A MENO CHE SIA SOPRAVVENUTO UN FATTO NUOVO ATTO A GIUSTIFICARE IL RIESAME DELLA SITUAZIONE .
IN FATTO D ' INQUADRAMENTO , L ' ATTO CHE RECA PREGIUDIZIO E LA NOMINA COME DIPENDENTE IN PROVA .
NELLA CAUSA 191/84 ,
1 ) JEAN PIERRE BARCELLA ,
2 ) WINFRIED BLASIUS ,
3 ) DENIS CARRARA ,
4 ) ROGERS DELGADO ,
5 ) MARC DICKES ,
6 ) JOEL FICHANT ,
7 ) MICHEL KUBIAK ,
8 ) ANTONIO MANDARINO ,
9 ) GIOVANNI MILLOCH ,
10 ) CLAUDIO PEZZAN ,
11 ) LUCIANO PROIETTI ,
12 ) FRANCO ROSSI ,
13 ) MARINO TURCO ,
14 ) ALBERT ZBOGAR ,
15 ) IOANIS KLAPANARIS ,
16 ) CHRISTOS TARTORAS ,
17 ) ATHANAS TZIKAS ,
18 ) GERARD ZISKOS ,
19 ) CLAUDIO BARTOLETTI ,
20 ) ROGER BELLE ,
21 ) ANTONIO FERRI ,
22 ) BRUNO FRANZ ,
23 ) JAN LAUREYS ,
24 ) GERARD REIS ,
25 ) ROBERT SCHEMBERGER ,
26 ) ROBERT SCHIERTZ ,
27 ) JOHNNY SCHINTGEN ,
28 ) ALAIN ZASTAWNIK ,
DIPENDENTI DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CON L ' AVV . JEAN-NOEL LOUIS , DEL FORO DI BRUXELLES , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AVV . NICOLAS DECKER , 16 , AVENUE MARIE-THERESE ,
RICORRENTI ,
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SIG . HENDRIK VAN LIER , MEMBRO DEL SUO SERVIZIO GIURIDICO , IN QUALITA DI AGENTE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . G . KREMLIS , MEMBRO DELLO STESSO SERVIZIO GIURIDICO , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
CONVENUTA ,
AVENTE AD OGGETTO L ' ANNULLAMENTO DELLE DECISIONI NEGATIVE ESPRESSE IN MERITO ALLE DOMANDE DI REINQUADRAMENTO DEI RICORRENTI E DELLE DECISIONI DI RIGETTO TACITAMENTE OPPOSTE AI LORO RECLAMI ,
1 CON ATTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 18 LUGLIO 1984 , IL SIG . FRANCO ROSSI ED ALTRI 27 DIPENDENTI DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , INQUADRATI NEI GRADI D4 , D3 E D1 , HANNO PROPOSTO A QUESTA CORTE UN RICORSO INTESO ALL ' ANNULLAMENTO DELLE DECISIONI 21 NOVEMBRE 1983 , 15 DICEMBRE 1983 E 11 GENNAIO 1984 CON LE QUALI LA COMMISSIONE RIFIUTAVA DI REINQUADRARLI NELLA CATEGORIA C .
2 NELLA REPLICA , I RICORRENTI HANNO CHIESTO CHE LA CORTE VOGLIA ' DICHIARARE IL LORO DIRITTO DI RIFIUTARSI , SENZA CHE NEI LORO CONFRONTI POSSA ESSERE ADOTTATA UNA SANZIONE DISCIPLINARE , DI SVOLGERE MANSIONI NON CORRISPONDENTI AL LORO GRADO ' .
3 LA COMMISSIONE SI OPPONE A QUESTA MODIFICA DELL ' OGGETTO DELLA DOMANDA , NON RISULTANTE DALL ' ATTO INTRODUTTIVO E NON PRESA IN CONSIDERAZIONE DURANTE LA FASE PRECONTENZIOSA .
4 E PERCIO OPPORTUNO DELIMITARE ANZITUTTO L ' OGGETTO DELLA CONTROVERSIA .
5 IN PROPOSITO SI DEVE RITENERE CHE LA DOMANDA FORMULATA PER LA PRIMA VOLTA NELLA REPLICA MODIFICA L ' OGGETTO INIZIALE DEL RICORSO E DEV ' ESSERE CONSIDERATA COME UNA DOMANDA NUOVA . ORA , DAL COMBINATO DISPOSTO DELL ' ART . 38 , PAR 1 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA E DELL ' ART . 42 , PAR 2 , DELLO STESSO REGOLAMENTO E DELL ' ART . 19 , 1* COMMA , DELLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE RISULTA CHE L ' OGGETTO DEL RICORSO DEV ' ESSERE DETERMINATO NELL ' ATTO INTRODUTTIVO E CHE IN CORSO DI CAUSA NON POSSONO PIU ESSERE PROPOSTE DOMANDE NUOVE .
6 LA DOMANDA FORMULATA NELLA REPLICA DEVE QUINDI ESSERE CONSIDERATA IRRICEVIBILE ; LA CONTROVERSIA RIGUARDA PERCIO SOLTANTO LA DOMANDA DI ANNULLAMENTO DEL RIFIUTO DI REINQUADRAMENTO DEI RICORRENTI .
7 AD ECCEZIONE DEL SIG . BLASIUS , ASSUNTO COME DIPENDENTE DI RUOLO NEL GRADO D1 IL 1* GENNAIO 1962 , TUTTI I RICORRENTI SONO STATI ASSUNTI INIZIALMENTE IN QUALITA DI AGENTI LOCALI O DI AGENTI TEMPORANEI FRA IL 1974 ED IL 1981 . DOPO AVER SUPERATO UN CONCORSO , ESSI VENIVANO NOMINATI , FRA IL 1981 E IL 1983 , GLI ULTIMI IN DATA 1* APRILE 1983 , DIPENDENTI IN PROVA NEI GRADI D4 O D3 . ESSI VENIVANO NOMINATI IN RUOLO , CON INQUADRAMENTO IN QUESTI GRADI , DURANTE GLI ANNI 1982 E 1983 , GLI ULTIMI IN DATA 1* OTTOBRE 1983 . DAL FASCICOLO RISULTA CHE LA NATURA DELLE MANSIONI AFFIDATE AI RICORRENTI NON HA SUBITO MODIFICHE SOSTANZIALI DALL ' ENTRATA IN SERVIZIO DEGLI INTERESSATI COME AGENTI LOCALI O AGENTI TEMPORANEI .
8 I RICORRENTI SOSTENGONO CHE LE MANSIONI DA ESSI SVOLTE NON RIENTRANO NELLA CATEGORIA D - NELLA QUALE SONO INQUADRATI I DIPENDENTI INCARICATI DI LAVORI ELEMENTARI O DI NORMALE ANDAMENTO - , BENSI NELLA CATEGORIA C - NELLA QUALE SONO INQUADRATI I DIPENDENTI INCARICATI DELL ' ESECUZIONE DI LAVORI DI CARATTERE TECNICO CHE NECESSITANO DI UNA FORMAZIONE E DI UNA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALI SANZIONATE , DI MASSIMA , DA UN CERTIFICATO DI IDONEITA PROFESSIONALE O ACQUISITE A SEGUITO DI PRATICA DEL MESTIERE - , IN CONFORMITA ALLA ' TABELLA DELLE DESCRIZIONI DEGLI IMPIEGHI TIPO PREVISTI NELL ' ART . 5 DELLO STATUTO ' , PUBBLICATA NEL N . 373 DELLE INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE DELLA COMMISSIONE , IN DATA 9 LUGLIO 1982 . CONSEGUENTEMENTE , CON DOMANDE PRESENTATE AI SENSI DELL ' ART . 90 , N . 1 , DELLO STATUTO IN DATA 15 SETTEMBRE , 22 NOVEMBRE E 13 DICEMBRE 1983 , ESSI HANNO CHIESTO ALLA COMMISSIONE DI PROCEDERE , PER QUANTO LI RIGUARDA , AL REINQUADRAMENTO DEL POSTO DA ESSI OCCUPATO , PRECISANDO CHE L ' ATTO DI NOMINA CON IL QUALE ESSI SONO INQUADRATI NELLA CATEGORIA D E IN CONTRASTO CON LA TABELLA DELLE DESCRIZIONI DEGLI IMPIEGHI TIPO .
9 AVENDO LA COMMISSIONE , CON ESPRESSE DECISIONI DI RIGETTO IN DATA 21 NOVEMBRE 1983 , 15 DICEMBRE 1983 E 11 GENNAIO 1984 , RESPINTO LE DETTE DOMANDE , GLI INTERESSATI PROPONEVANO , IN DATA 19 DICEMBRE 1983 E 18 GENNAIO 1984 , RECLAMI AMMINISTRATIVI NEI QUALI RIBADIVANO ANCHE LA RICHIESTA DI REINQUADRAMENTO NELLA CATEGORIA C . POICHE LA COMMISSIONE NON REAGIVA A DETTI RECLAMI , IL 18 LUGLIO 1984 ESSI PROPONEVANO IL RICORSO ORA IN ESAME .
10 LA COMMISSIONE ECCEPISCE L ' IRRICEVIBILITA DEL RICORSO PER SUPERAMENTO DEI TERMINI , SOSTENENDO CHE L ' ATTO RECANTE PREGIUDIZIO E LA DECISIONE INIZIALE CON LA QUALE GLI INTERESSATI VENIVANO NOMINATI IN RUOLO . LE DOMANDE DI REINQUADRAMENTO PRESENTATE ALLA COMMISSIONE DOVREBBERO ESSERE CONSIDERATE COME RECLAMI CONTRO DETTE NOMINE . ORA , TALI RECLAMI NON SAREBBERO STATI PRESENTATI ENTRO IL TERMINE DI 3 MESI A DECORRERE DALLA NOMINA . LA PUBBLICAZIONE , NELLE INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE N . 373 , DEL 9 LUGLIO 1982 , DELLA TABELLA DELLE DESCRIZIONI DEGLI IMPIEGHI TIPO PREVISTI NELL ' ART . 5 DELLO STATUTO NON COSTITUIREBBE UN FATTO NUOVO CHE POSSA GIUSTIFICARE LA PROROGA DEL TERMINE . I RICORRENTI SONO STATI NOMINATI , SECONDO LA COMMISSIONE , NELLO STESSO GRADO NEL QUALE ESSI ERANO INQUADRATI IN PRECEDENZA E LE LORO MANSIONI SONO RIMASTE ESATTAMENTE LE STESSE .
11 NELLA SENTENZA 18 GIUGNO 1981 ( CAUSA 173/80 , BLASIG , RACC . PAG . 1649 ) LA CORTE HA RITENUTO , NELL ' IPOTESI DI UNA DOMANDA DI REINQUADRAMENTO , CHE L ' ATTO RECANTE PREGIUDIZIO E LA DECISIONE CON LA QUALE L ' INTERESSATO VIENE NOMINATO IN PROVA . E INFATTI QUESTA DECISIONE CHE DETERMINA LE MANSIONI CUI IL DIPENDENTE E DESTINATO E CHE STABILISCE DEFINITIVAMENTE IL CORRISPONDENTE INQUADRAMENTO . LA DECISIONE DI NOMINA IN RUOLO HA , SOTTO QUESTO PROFILO , CARATTERE PURAMENTE CONFERMATIVO .
12 IL DIPENDENTE PUO RIMETTERE IN DISCUSSIONE L ' INQUADRAMENTO STABILITO AL MOMENTO DELLA SUA ASSUNZIONE INIZIALE SOLTANTO ALLE CONDIZIONI E NEI TERMINI PREVISTI DALLO STATUTO ( CFR . SENTENZA 1* DICEMBRE 1983 , CAUSA 198/82 , BLOMEFIELD , RACC . PAG . 3981 ). I TERMINI DI CUI AGLI ARTT . 90 E 91 DELLO STATUTO SONO DI ORDINE PUBBLICO E NE LE PARTI NE IL GIUDICE POSSONO DISPORNE , DATO CHE ESSI SONO STATI ISTITUITI PER GARANTIRE LA CHIAREZZA E LA CERTEZZA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE ( CFR . SENTENZE 20 MARZO 1984 , CAUSE RIUNITE 75 E 117/82 , RAZZOUK E BEYDOUN , RACC . PAG . 1509 , E 12 LUGLIO 1984 , CAUSA 227/83 , MOUSSIS , RACC . PAG . 3133 ). IL DIPENDENTE NON PUO OTTENERE IN PRATICA UNA PROROGA DEI TERMINI PRESENTANDO ALL ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA , INVECE DI UN RECLAMO CONTRO LA DECISIONE RECANTE PREGIUDIZIO , UNA DOMANDA AI SENSI DELL ' ART . 90 , N . 1 , DELLO STATUTO . LE ' DOMANDE DI REINQUADRAMENTO ' DEI RICORRENTI DEVONO PERCIO ESSERE CONSIDERATE COME RECLAMI AI SENSI DELL ' ART . 90 , N . 2 , DELLO STATUTO , I QUALI AVREBBERO DOVUTO ESSERE PROPOSTI ENTRO IL TERMINE DI 3 MESI A DECORRERE DALL ' ATTO CHE RECA PREGIUDIZIO .
13 DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI D ' IMPUGNAZIONE DELL ' ATTO RECANTE PREGIUDIZIO , UNA DOMANDA FONDATA SULL ' ART . 90 , N . 1 , DELLO STATUTO E AMMISSIBILE SOLTANTO QUALORA SIA SOPRAVVENUTO UN FATTO NUOVO TALE DA GIUSTIFICARE UN RIESAME DELLA SITUAZIONE . ORA , LA PUBBLICAZIONE , NELLE INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE N . 373 , DEL 9 LUGLIO 1982 , DELLA TABELLA IN CUI SONO DESCRITTI GLI IMPIEGHI TIPO NON COSTITUISCE UN FATTO NUOVO . QUESTA TABELLA NON APPORTA ALCUNA MODIFICA ALLA DESCRIZIONE DEGLI IMPIEGHI DEI RICORRENTI POICHE SI LIMITA A RIPETERE QUANTO DISPOSTO NELLA TABELLA PRECEDENTEMENTE PUBBLICATA NELLE INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE N . 272 , DEL 4 SETTEMBRE 1973 , CHE VIENE SEMPLICEMENTE AGGIORNATA TENENDO CONTO DELLE MODIFICHE INTERVENUTE PER LE CATEGORIE A E B E PER TALUNI IMPIEGHI DELLA CATEGORIA C COMPRESI NEL SETTORE DELL ' INFORMATICA . IN OGNI CASO , D ' ALTRONDE , COME LA CORTE HA AFFERMATO NELLA SENTENZA 18 GIUGNO 1981 ( LOC . CIT .), LA DESCRIZIONE DEGLI IMPIEGHI TIPO NON ATTRIBUISCE AL PERSONALE IL DIRITTO DI ESIGERE , DOPO LA NOMINA IN UN GRADO DETERMINATO , UN GRADO SUPERIORE AL DI FUORI DEI NORMALI PROCEDIMENTI DI PROMOZIONE .
14 POICHE , PER I RICORRENTI , L ' ULTIMA NOMINA IN RUOLO RISALE AL 1* APRILE 1983 E LA PRIMA , PER IL RICORRENTE BLASIUS , ADDIRITTURA AL 1* GENNAIO 1962 , SI DEVE RITENERE CHE IL TERMINE DI 3 MESI PREVISTO PER IL RECLAMO DALL ' ART . 90 , N . 2 , DELLO STATUTO ERA SCADUTO ALLE DATE DEL 15 SETTEMBRE , 22 NOVEMBRE E 13 DICEMBRE 1983 , NELLE QUALI VENIVANO PRESENTATE DOMANDE DI REINQUADRAMENTO .
15 A NORMA DELL ' ART . 91 , N . 2 , DELLO STATUTO , IL RICORSO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA E RICEVIBILE SOLTANTO SE L ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA ABBIA ESPRESSAMENTE RICEVUTO UN RECLAMO AI SENSI DELL ' ART . 90 , N . 2 , DELLO STATUTO , NEL TERMINE IVI PREVISTO . POICHE , NELLA FATTISPECIE , I RECLAMI SONO STATI PRESENTATI DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE STABILITO DALL ' ART . 90 , N . 2 , DELLO STATUTO , IL RICORSO PROPOSTO DAI RICORRENTI DEVE ESSERE DICHIARATO IRRICEVIBILE .
SULLE SPESE
16 A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE . TUTTAVIA , SECONDO L ' ART . 70 DELLO STESSO REGOLAMENTO , NELLE CAUSE PROMOSSE DA DIPENDENTI DELLE COMUNITA LE SPESE SOSTENUTE DALLE ISTITUZIONI RESTANO A CARICO DI QUESTE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ( SECONDA SEZIONE )
DICHIARA E STATUISCE :
1 ) IL RICORSO E IRRICEVIBILE .
2 ) CIASCUNA DELLE PARTI SOPPORTERA LE PROPRIE SPESE .