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Documento 61985CJ0054
Judgment of the Court (Third Chamber) of 13 March 1986. # Ministère public against Xavier Mirepoix. # Reference for a preliminary ruling: Tribunal de police de Dijon - France. # National legislation prohibiting the use of a pesticide - Article 30 and 36 of the Treaty. # Case 54/85.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 marzo 1986.
Pubblico ministero contro Xavier Mirepoix.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de police de Dijon - Francia.
Norme nazionali che vietano l'uso di un antiparassitario - Artt. 30 e 36 del trattato.
Causa 54/85.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 marzo 1986.
Pubblico ministero contro Xavier Mirepoix.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de police de Dijon - Francia.
Norme nazionali che vietano l'uso di un antiparassitario - Artt. 30 e 36 del trattato.
Causa 54/85.
Raccolta della Giurisprudenza 1986 -01067
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1986:123
SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 13 MARZO 1986. - MINISTERE PUBLIC CONTRO XAVIER MIREPOIX. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL TRIBUNAL DE POLICE, DIJON. - PROVVEDIMENTI D'EFFETTO EQUIVALENTE - COMMERCIO DEGLI ORTOFRUTTICOLI - TRATTAMENTO CON L'IDRAZIDE MALEICA. - CAUSA 54/85.
raccolta della giurisprudenza 1986 pagina 01067
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - DEROGHE - TUTELA DELLA SANITA PUBBLICA - DISCIPLINA SULLA PRESENZA NEI GENERI ALIMENTARI DI RESIDUI DI ANTIPARASSITARI NON CONTEMPLATI DALLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE - COMPETENZA DEGLI STATI MEMBRI - DIVIETO DI VENDERE ORTOFRUTTICOLI TRATTATI CON IDRAZIDE MALEICA - AMMISSIBILITA
( TRATTATO CEE , ARTT . 30 E 36 )
QUALORA L ' AFFERENTE NORMATIVA COMUNITARIA NON COMPRENDA DETERMINATI ANTIPARASSITARI , GLI STATI MEMBRI , IN FORZA DELL ' ART . 36 DEL TRATTATO , POSSONO DISCIPLINARE LA PRESENZA DEI RESIDUI DEGLI STESSI NEI GENERI ALIMENTARI IN UN MODO CHE PUO VARIARE DA UN PAESE ALL ' ALTRO IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONI CLIMATICHE , ALLA COMPOSIZIONE DELL ' ALIMENTAZIONE ABITUALE DELLA POPOLAZIONE , NONCHE ALLO STATO DI SALUTE DI QUESTA , PUR DOVENDO TENER CONTO DELLE ESIGENZE DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI .
IN PROPOSITO , LE AUTORITA DELLO STATO MEMBRO IMPORTATORE SONO TENUTE AD ADEGUARE LA NORMATIVA NAZIONALE QUALORA RISULTI CHE I DATI CHE HANNO PORTATO ALLA SUA ADOZIONE SONO MUTATI ED A CONSENTIRE , SECONDO UN ITER FACILMENTE ACCESSIBILE AGLI OPERATORI ECONOMICI , LA CONCESSIONE DI DEROGHE , QUALORA RISULTI CHE UN DETERMINATO USO DELL ' ANTIPARASSITARIO NON E PERICOLOSO PER LA SANITA PUBBLICA .
NELLO STATO ATTUALE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA RELATIVA AI PRODOTTI ALIMENTARI TRATTATI CON ANTIPARASSITARI , NE GLI ARTT . 30 E 36 DEL TRATTATO , NE ALTRE DISPOSIZIONI DI DIRITTO CO MUNITARIO OSTANO A CHE UNO STATO MEMBRO APPLICHI AGLI ORTOFRUTTICOLI IMPORTATI DA UN ALTRO STATO MEMBRO LA PROPRIA NORMATIVA NAZIONALE CHE VIETI LO SMERCIO DI TALI PRODOTTI NEI CASI IN CUI ABBIANO SUBITO UN TRATTAMENTO CON IDRAZIDE MALEICA .
NEL PROCEDIMENTO 54/85 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL TRIBUNAL DE POLICE DI DIGIONE , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA
PUBBLICO MINISTERO
E
XAVIER MIREPOIX ,
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 30 DEL TRATTATO CEE ONDE VALUTARE LA COMPATIBILITA COL DIRITTO COMUNITARIO DELLE NORME NAZIONALI CHE VIETANO L ' USO DI UN ANTIPARASSITARIO ,
1 CON SENTENZA 4 FEBBRAIO 1985 , GIUNTA ALLA CORTE IL 25 FEBBRAIO 1985 , IL TRIBUNAL DE POLICE DI DIGIONE HA SOLLEVATO , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE RELATIVA ALL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 30 E 36 DEL TRATTATO CEE , A PROPOSITO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA .
2 LA QUESTIONE E SORTA NEL CONTESTO DI UNA CAUSA PENALE A CARICO DEL SIG . MIREPOIX , IMPUTATO DI AVERE IMPORTATO DAI PAESI BASSI , PER VENDERLE SUL MERCATO FRANCESE , DELLE CIPOLLE CHE AVEVANO SUBITO UN TRATTAMENTO CON UNA SOSTANZA CHIAMATA IDRAZIDE MALEICA , IL CUI USO NON E AUTORIZZATO IN FRANCIA .
3 DAL FASCICOLO SI DESUME CHE QUESTA SOSTANZA E UN PRODOTTO CHIMICO DI SINTESI APPARTENENTE AL GRUPPO DEGLI ANTIPARASSITARI REGOLATORI DELLA CRESCITA . QUANDO VIENE APPLICATA ALLE FOGLIE DELLA PIANTA , L ' IDRAZIDE MALEICA PENETRA NEI TESSUTI ED I SUOI RESIDUI VI RIMANGONO ABBASTANZA A LUNGO PER IMPEDIRE LA GERMINAZIONE PER UN PERIODO PIUTTOSTO LUNGO . E ASSODATO CHE LE CIPOLLE TRATTATE E MESSE SUL MERCATO ALLO STATO FRESCO NON POSSONO AVERE UN CONTENUTO PARI A ZERO DI RESIDUI DI QUESTA SOSTANZA , NEL PERIODO NORMALE DI PERMANENZA SUL MERCATO .
4 A NORMA DEL COMBINATO DISPOSTO DELL ' ART . 6 DEL DECRETO 20 LUGLIO 1956 , RELATIVO AL COMMERCIO DEGLI ORTOFRUTTICOLI ( JORF 9.8.1956 , PAG . 7627 ), DEGLI ARTT . R 5149 E R 5158 DEL CODE DE LA SANTE PUBLIQUE , E DEL DECRETO MINISTERIALE 31 LUGLIO 1968 L ' USO DELL ' IDRAZIDE MALEICA E VIETATO PER TUTTE LE COLTURE E RACCOLTI PER LE QUALI IL SUO USO NON SIA STATO ESPRESSAMENTE AUTORIZZATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL ' AGRICOLTURA .
5 DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE L ' IMPUTATO HA CONTESTATO LA VALIDITA , ALLA LUCE DEL DIRITTO COMUNITARIO , DELLA NORMATIVA IN FORZA DELLA QUALE VENIVA PROCESSATO . RITENENDO CHE LA DECISIONE DIPENDESSE DALLA COMPATIBILITA DI DETTA NORMATIVA CON GLI ARTT . 30 E 36 DEL TRATTATO CEE , IL TRIBUNAL DE POLICE DI DIGIONE HA SOSPESO IL GIUDIZIO ED HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE LA SEGUENTE QUESTIONE :
' SE L ' ART . 6 DEL DECRETO 20 LUGLIO 1956 , CHE VIETA LA VENDITA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI SOTTOPOSTI , PRIMA O DOPO LA RACCOLTA , A UN TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO O CHIMICO NON AUTORIZZATO E CHE IMPLICA IL DIVIETO D ' IMPORTAZIONE IN FRANCIA DELLE CIPOLLE , PROVENIENTI IN PARTICOLARE DALL ' OLANDA , TRATTATE CON SOSTANZE DESTINATE A FACILITARNE LA CONSERVAZIONE , SOSTANZE TRA LE QUALI RIENTRA L ' IDRAZIDE MALEICA , IL CUI IMPIEGO COME INIBITORE DI GERMINAZIONE E , A QUANTO PARE , CONSENTITO NEGLI ALTRI PAESI DELLA CEE , COSTITUISCA UN PROVVEDIMENTO D ' EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA MISURA RESTRITTIVA DELLE IMPORTAZIONI AI SENSI DELL ' ART . 30 DEL TRATTATO DI ROMA ' .
6 VA RICORDATO ANZITUTTO CHE , QUANDO STATUISCE NELL ' AMBITO DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , LA CORTE NON E COMPETENTE A VALUTARE LA COMPATIBILITA DI NORME NAZIONALI COL DIRITTO COMUNITARIO . ESSA PUO UNICAMENTE FORNIRE AL GIUDICE NAZIONALE INDICAZIONI UTILI PER L ' INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO . CIO PREMESSO , SI DEVE RITENERE CHE IL GIUDICE NAZIONALE CHIEDE IN SOSTANZA SE , ALLA LUCE DEGLI ARTT . 30 E 36 DEL TRATTATO , LA NORMATIVA DI UNO STATO MEMBRO LA QUALE VIETI LO SMERCIO DI ORTOFRUTTICOLI CHE SIANO STATI SOTTOPOSTI AD UN TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO O CHIMICO NON AUTORIZZATO CON IDRAZIDE MALEICA E LA QUALE ABBIA L ' EFFETTO DI VIETARE LE IMPORTAZIONI DA UN ALTRO STATO MEMBRO DI MERCI CHE ABBIANO SUBITO DETTO TRATTAMENTO , SIA AMMISSIBILE IN QUANTO PROVVEDIMENTO NECESSARIO PER LA TUTELA DELLA SALUTE DELLE PERSONE .
7 SECONDO IL MIREPOIX , IMPUTATO NELLA CAUSA PRINCIPALE , LA NORMATIVA NAZIONALE DI CUI TRATTASI E IN CONTRASTO CON L ' ART . 30 DEL TRATTATO E NON PUO FRUIRE DELLE DEROGHE CONTEMPLATE DALL ' ART . 36 . NON VI SAREBBE INFATTI PIU ALCUNA VERA E PROPRIA INCERTEZZA SULLA NOCIVITA DEL PRODOTTO , LA NORMATIVA FRANCESE NON SI LIMITEREBBE STRETTAMENTE A CIO CHE E NECESSARIO PER RAGGIUNGERE LO SCOPO DI TUTELA DELLA SALUTE E IL DIVIETO CHE ESSA STABILISCE NON CONCILIEREBBE L ' INTENTO DI TUTELA DELLA SALUTE CON L ' ESIGENZA DI VALERSI DI BUONE TECNICHE PER LA PRODUZIONE E LO SMERCIO DEI PRODOTTI AGRICOLI .
8 IL GOVERNO FRANCESE DEDUCE CHE , DATO CHE LA NORMATIVA COMUNITARIA NON COMPRENDE ALCUNA DISPOSIZIONE RIGUARDANTE L ' USO DELL ' IDRAZIDE MALEICA , GLI STATI MEMBRI RIMANGONO COMPETENTI A DISCIPLINARE LA PRESENZA DEI RESIDUI DI QUESTO ANTIPARASSITARIO NELLE DERRATE ALIMENTARI . IL DIVIETO STABILITO DALLA NORMATIVA DI CUI TRATTASI SAREBBE GIUSTIFICATO DAL FATTO CHE LA PRESENZA DI RESIDUI TOSSICI DERIVA INEVITABILMENTE DAL TRATTAMENTO DELLE CIPOLLE CON L ' IDRAZIDE MALEICA . LA QUESTIONE PREGIUDIZIALE SOLLEVATA DAL GIUDICE NAZIONALE DOVREBBE QUINDI ESSERE RISOLTA IN MODO IDENTICO A QUELLO ADOTTATO DALLA CORTE NELLA SENTENZA 19 SETTEMBRE 1984 ( ALBERT HEIJN , 94/83 , RACC . 1984 , PAG . 3263 ).
9 SECONDO IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , IL PROVVEDIMENTO DI CUI TRATTASI COSTITUIREBBE UNA MISURA D ' EFFETTO EQUIVALENTE ALLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALL ' IMPORTAZIONE , AI SENSI DEL ' ART . 30 DEL TRATTATO , MA SAREBBE EVIDENTEMENTE GIUSTIFICATO DA MOTIVI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA VITA DELLE PERSONE AI SENSI DELL ' ART . 36 DEL TRATTATO . SI DOVREBBE INFATTI TENER CONTO DELL ' INCERTEZZA DELLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE CIRCA GLI EFFETTI DI QUESTI ANTIPARASSITARI , COME PURE DELLE ABITUDINI ALIMENTARI DEI CONSUMATORI , DELLE CONDIZIONI CLIMATICHE E DEGLI ALTRI USI DELL ' IDRAZIDE MALEICA , CHE SONO DIVERSI DA UNO STATO MEMBRO ALL ' ALTRO . POICHE INFATTI QUELLO CHE CONTA E LA QUANTITA COMPLESSIVA DI QUESTO ANTIPARASSITARIO , E DI SOSTANZE AVENTI EFFETTI ANALOGHI , ASSORBITO DAL CONSUMATORE , GLI STATI MEMBRI AVREBBERO IL POTERE DI DISCIPLINARNE L ' USO IN MODO DIVERSO , ANCHE SE SONO D ' ACCORDO SULLA DOSE QUOTIDIANA MASSIMA AMMISSIBILE .
10 LA COMMISSIONE HA DEL PARI INSISTITO SULL ' ANALOGIA FRA LA PRESENTE CAUSA E QUELLA SULLA QUALE E STATA PRONUNZIATA LA SOPRAMENZIONATA SENTENZA HEIJN , OSSERVANDO TUTTAVIA CHE , MENTRE NELLA SECONDA LA NORMATIVA NAZIONALE STABILIVA UN CONTENUTO MASSIMO AMMISSIBILE DI ANTIPARASSITARI , LA NORMATIVA NAZIONALE DI CUI TRATTASI NEL PRESENTE CASO VIETA DI TRATTARE LE CIPOLLE CON IDRAZIDE MALEICA . SECONDO LA COMMISSIONE , ' GLI ARTT . 30 E 36 DEL TRATTATO OSTANO A CHE UNO STATO MEMBRO VIETI L ' IMPORTAZIONE DA UN ALTRO STATO MEMBRO DI ORTOFRUTTICOLI PER IL SOLO MOTIVO CHE ESSI HANNO SUBITO NEL SECONDO STATO UN TRATTAMENTO NON AUTORIZZATO DALLA NORMATIVA DEL PRIMO STATO . LA SITUAZIONE SAREBBE DIVERSA UNICAMENTE SE IL TRATTAMENTO SUPERASSE QUELLI AMMESSI DA QUESTO STATO MEMBRO PER TRATTAMENTI ANALOGHI NEL PROPRIO TERRITORIO , NELL ' AMBITO DELLA POLITICA SUGLI ANTIPARASSITARI PER LE DERRATE ALIMENTARI . A QUESTO SCOPO LE AUTORITA DELLO STATO MEMBRO IMPORTATORE DOVREBBERO PRENDERE L ' INIZIATIVA DI PROCURARSI LE INFORMAZIONI NECESSARIE CHIEDENDO ALL ' IMPORTATORE DI FORNIRE I DATI DI CUI DISPONE , PRENDENDO CONTATTO CON LE AUTORITA DELLO STATO MEMBRO CHE HA AUTORIZZATO IL TRATTAMENTO E TENENDO CONTO DELLE INFORMAZIONI SCIENTIFICHE DISPONIBILI ' . LA NORMATIVA NAZIONALE LA QUALE COME QUELLA DI CUI TRATTASI , NON CONSENTISSE DI PROCEDERE AD UN SIFFATTO ESAME SAREBBE IN CONTRASTO CON GLI ARTT . 30 E 36 DEL TRATTATO .
11 SI DEVE ANZITUTTO RILEVARE CHE L ' USO DELL ' ANTIPARASSITARIO DI CUI TRATTASI NON E DISCIPLINATO NE DALLA DIRETTIVA 76/895 DEL CONSIGLIO , DEL 23 NOVEMBRE 1976 , CHE FISSA LE QUANTITA MASSIME DI RESIDUI DI ANTIPARASSITARI CONSENTITI SUGLI E NEGLI ORTOFRUTTICOLI ( GU L 340 , PAG . 26 ), NE DALLA DIRETTIVA 79/117 DEL CONSIGLIO , DEL 21 DICEMBRE 1978 , RELATIVA AL DIVIETO DI METTERE IN COMMERCIO ED USARE PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI DETERMINATE SOSTANZE ATTIVE ( GU L 33 , PAG . 36 ).
12 IL DIVIETO ASSOLUTO , STABILITO DA UNO STATO MEMBRO DI USARE L ' IDRAZIDE MALEICA NELLE COLTURE E NEI RACCOLTI ED IL CONSEGUENTE DIVIETO ASSOLUTO D ' IMPORTARE MERCI TRATTATE CON DETTA SOSTANZA SONO ATTI A PREGIUDICARE LE IMPORTAZIONI DA ALTRI STATI MEMBRI IN CUI IL TRATTAMENTO CON LA SOSTANZA STESSA E PERMESSO DEL TUTTO O IN PARTE . UNA NORMATIVA DEL GENERE ISTITUISCE QUINDI UNA MISURA D ' EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA .
13 CIONONDIMENO , COME LA CORTE HA RILEVATO NELLA SOPRAMENZIONATA SENTENZA 19 SETTEMBRE 1984 , HEIJN , GLI ANTIPARASSITARI COSTITUISCONO UN PERICOLO RILEVANTE PER LA SALUTE DELLE PERSONE E DEGLI ANIMALI E PER L ' AMBIENTE , IL CHE E STATO AMMESSO SUL PIANO COMUNITARIO , IN PARTICOLARE NEL QUINTO CONSIDERANDO DELLA DIRETTIVA 76/895 DEL CONSIGLIO , SECONDO IL QUALE ' QUESTI PRODOTTI ANTIPARASSITARI , ESSENDO IN GENERE SOSTANZE TOSSICHE O PREPARATI CON EFFETTI PERICOLOSI , NON HANNO SULLA PRODUZIONE VEGETALE SOLTANTO INCIDENZE FAVOREVOLI ' . SPETTA QUINDI AGLI STATI MEMBRI , A NORMA DELL ' ART . 36 ED IN MANCANZA DI ARMONIZZAZIONE IN PROPOSITO , IL DECIDERE IN QUALE MISURA INTENDANO GARANTIRE LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA VITA DELLE PERSONE , PUR TENENDO CONTO DELLE ESIGENZE DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI INDICATA DAL TRATTATO E IN PARTICOLARE DALL ' ULTIMO INCISO DI DETTO ARTICOLO .
14 SI DEVE QUINDI RICORDARE CHE , COME LA CORTE HA AFFERMATO NELLA SENTENZA HEIJN , NELL ' ADOTTARE I PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL ' USO DI ANTIPARASSITARI GLI STATI MEMBRI DEVONO TENER CONTO DEL FATTO CHE QUESTE SOSTANZE SONO NECESSARIE PER L ' AGRICOLTURA E , NEL CONTEMPO , NOCIVE PER LA SALUTE UMANA ED ANIMALE . IL FATTO CHE LE QUANTITA ASSORBITE DAL CONSUMATORE , IN PARTICOLARE SOTTO FORMA DI RESIDUI NELLE DERRATE ALIMENTARI , SONO IMPREVEDIBILI ED INCONTROLLABILI , GIUSTIFICA LA NECESSITA DI PROVVEDIMENTI SEVERI INTESI A LIMITARE I RISCHI INCORSI DAI CONSUMATORI , COME HA GIUSTAMENTE SOSTENUTO IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA .
15 QUALORA QUINDI LA NORMATIVA COMUNITARIA IN PROPOSITO NON COMPRENDA DETERMINATI ANTIPARASSITARI , GLI STATI MEMBRI POSSONO DISCIPLINARE LA PRESENZA DEI RESIDUI DEGLI STESSI NELLE DERRATE ALIMENTARI IN UN MODO CHE PUO VARIARE DA UN PAESE ALL ' ALTRO IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONI CLIMATICHE , ALLA COMPOSIZIONE DELL ' ALIMENTAZIONE ABITUALE DELLA POPOLAZIONE , NONCHE DELLO STATO DI SALUTE DI QUESTA .
16 LE AUTORITA DELLO STATO MEMBRO IMPORTATORE SONO TUTTAVIA OBBLIGATE A MODIFICARE IL DIVIETO DI USO DI UN ANTIPARASSITARIO O IL CONTENUTO MASSIMO PRESCRITTO QUALORA ACCERTINO CHE I MOTIVI CHE HANNO PORTATO ALL ' ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DEL GENERE SONO STATI MODIFICATI , AD ESEMPIO IN SEGUITO ALLA SCOPERTA DI UN NUOVO USO PER QUESTO O QUELL ' ANTIPARASSITARIO , O ALL ' AMPLIAMENTO DEI DATI DISPONIBILI DOVUTI ALLA RICERCA SCIENTIFICA .
17 ESSE DEVONO DEL PARI CONSENTIRE , SECONDO UN ITER FACILMENTE ACCESSIBILE AGLI OPERATORI ECONOMICI , LA CONCESSIONE DI DEROGHE ALLE NORME IN VIGORE , QUALORA RISULTI CHE UN DETERMINATO USO DELL ' ANTIPARASSITARIO NON E PERICOLOSO PER LA SALUTE DELLE PERSONE .
18 LA QUESTIONE PREGIUDIZIALE VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE , NELLO STATO ATTUALE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA RELATIVA AI PRODOTTI ALIMENTARI TRATTATI CON ANTIPARASSITARI , NE GLI ARTT . 30 E 36 DEL TRATTATO , NE ALTRE DISPOSIZIONI NEL DIRITTO COMUNITARIO OSTANO A CHE UNO STATO MEMBRO APPLICHI AGLI ORTOFRUTTICOLI IMPORTATI DA UN ALTRO STATO MEMBRO LA PROPRIA NORMATIVA NAZIONALE CHE VIETI LO SMERCIO DI TALI PRODOTTI NEL CASO IN CUI ABBIANO SUBITO UN TRATTAMENTO CON L ' IDRAZIDE MALEICA .
SULLE SPESE
19 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO SOTTOPOSTO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE IL PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , AL QUALE SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ( TERZA SEZIONE ),
PRONUNZIANDOSI SULLA QUESTIONE SOTTOPOSTA DAL TRIBUNAL DE POLICE DI DIGIONE , CON SENTENZA 4 FEBBRAIO 1985 , DICHIARA :
NELLO STATO ATTUALE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA RELATIVA AI PRODOTTI ALIMENTARI TRATTATI CON ANTIPARASSITARI , NE GLI ARTT . 30 E 36 DEL TRATTATO , NE ALTRE DISPOSIZIONI NEL DIRITTO COMUNITARIO OSTANO A CHE UNO STATO MEMBRO APPLICHI AGLI ORTOFRUTTICOLI IMPORTATI DA UN ALTRO STATO MEMBRO LA PROPRIA NORMATIVA NAZIONALE CHE VIETI LO SMERCIO DI TALI PRODOTTI NEL CASO IN CUI ABBIANO SUBITO UN TRATTAMENTO CON L ' IDRAZIDE MALEICA .