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Documento 61984CJ0063
Judgment of the Court of 19 September 1985. # Finsider v Commission of the European Communities. # ECSC - Steel production quotas - Restructuring programmes - National aids. # Joined cases 63 and 147/84.
Sentenza della Corte del 19 settembre 1985.
Finsider contro Commissione delle Comunità europee.
CECA - Quote di produzione per l'acciaio - Programmi di ristrutturazione - Aiuti nazionali.
Cause riunite 63 e 147/84.
Sentenza della Corte del 19 settembre 1985.
Finsider contro Commissione delle Comunità europee.
CECA - Quote di produzione per l'acciaio - Programmi di ristrutturazione - Aiuti nazionali.
Cause riunite 63 e 147/84.
Raccolta della Giurisprudenza 1985 -02857
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1985:358
SENTENZA DELLA CORTE DEL 19 SETTEMBRE 1985. - FINSIDER CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CECA - QUOTE DI PRODUZIONE PER L'ACCIAIO - PROGRAMMI DI RISTRUTTURAZIONE - AIUTI NAZIONALI. - CAUSE RIUNITE 63 E 147/84.
raccolta della giurisprudenza 1985 pagina 02857
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . CECA - INVESTIMENTI E AIUTI FINANZIARI - PROGRAMMI INDIVIDUALI D ' INVESTIMENTO - PARERE MOTIVATO DELLA COMMISSIONE - EFFETTI
( TRATTATO CECA , ART . 54 , 4* COMMA )
2 . CECA - PRODUZIONE - REGIME DI QUOTE PER LA PRODUZIONE D ' ACCIAIO - OBBLIGHI DELLA COMMISSIONE - GARANZIA DI PRODUZIONE MINIMA AD UNA DETERMINATA IMPRESA - INSUSSISTENZA
( TRATTATO CECA , ART . 58 )
3 . CECA - PRODUZIONE - REGIME DI QUOTE PER LA PRODUZIONE D ' ACCIAIO - RIPARTIZIONE DELLE QUOTE - CRITERI - PRODUZIONE EFFETTIVA DELLE IMPRESE - ADEGUAMENTO DELLE QUOTE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE SUL MERCATO NAZIONALE DELL ' IMPRESA - INAMMISSIBILITA
( TRATTATO CECA , ART . 58 ; DECISIONE GENERALE N . 234/84 )
1 . LA FORMULAZIONE DI PARERI MOTIVATI SUI PROGRAMMI D ' INVESTIMENTO DELLE IMPRESE , A NORMA DELL ' ART . 54 , 4* COMMA , DEL TRATTATO CECA , RIENTRA NEL COMPITO DI ORIENTAMENTO CHE IL TRATTATO HA AFFIDATO ALLA COMMISSIONE . SE E VERO CHE LA COMMISSIONE , IN TALUNE DELLE PROPRIE DECISIONI RELATIVE ALLE QUOTE DI PRODUZIONE , HA SUBORDINATO LA POSSIBILITA DI ADEGUAMENTO DI DETTE QUOTE ALLA CONDIZIONE CHE NON SIA STATO ESPRESSO ALCUN PARERE NEGATIVO E , NELLE DECISIONI RELATIVE AGLI AIUTI , HA SUBORDINATO LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI ALL ' ESISTENZA DI UN PARERE FAVOREVOLE , NON E MEN VERO CHE UN PARERE NON PUO IMPORRE OBBLIGHI AI DESTINATARI E CHE IL PARERE FAVOREVOLE NON COSTITUISCE NEPPURE UN ' AUTORIZZAZIONE LA CUI MANCANZA IMPEDISCA ALL ' IMPRESA DI PROCEDERE LECITAMENTE AL PROGETTATO INVESTIMENTO E CHE , IN QUANTO TALE , CONFERISCA AL DESTINATARIO UN PARTICOLARE DIRITTO RISPETTO ALLE ALTRE IMPRESE . CIO VALE PURE NEL CASO IN CUI TANTO LE FORMULE USATE NEL PARERE FAVOREVOLE , QUANTO IL PROCEDIMENTO CHE HA PORTATO ALLA SUA ADOZIONE POSSANO DARE L ' IMPRESSIONE CHE SI TRATTI DI UNA ' AUTORIZZAZIONE ' .
2 . L ' ART . 58 DEL TRATTATO CECA NON IMPONE ALLA COMMISSIONE L ' OBBLIGO DI GARANTIRE AD UNA DETERMINATA IMPRESA , A DANNO DELLE ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA , UNA PRODUZIONE MINIMA CHE L ' IMPRESA STESSA RITENGA INDICATA IN RELAZIONE AI PROPRI CRITERI DI REDDITIVITA E DI SVILUPPO .
3 . LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE DI PRODUZIONE , CONTEMPLATA IN PARTICOLARE DALLA DECISIONE GENERALE N . 234/84 , E BASATA SULLA PRODUZIONE EFFETTIVA DI CIASCUNA IMPRESA DURANTE UN PERIODO DI RIFERIMENTO . NON SI PUO RAGIONEVOLMENTE NEGARE CHE QUESTO CRITERIO SCELTO DALLA COMMISSIONE COSTITUISCA UNA BASE EQUA AI SENSI DELL ' ART . 58 DEL TRATTATO CECA , IN QUANTO COSTITUISCE UNA BASE DI VALUTAZIONE OBIETTIVA E CONSENTE DI RIDURRE LA PRODUZIONE COMPLESSIVA SENZA PER QUESTO MODIFICARE LE POSIZIONI RISPETTIVE DELLE IMPRESE SUL MERCATO . SAREBBE DEL TUTTO ESTRANEO A QUESTO CRITERIO , IL QUALE MIRA ALL ' EQUA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE FRA TUTTE LE IMPRESE DELLA COMUNITA , TENUTO CONTO DELLA SITUAZIONE NEL COMPLESSO DEL MERCATO COMUNE , IL PROCEDERE AD ADEGUAMENTI DI TALI QUOTE A FAVORE DI UN ' IMPRESA IN RELAZIONE ALLA SUA SITUAZIONE SUL SOLO MERCATO NAZIONALE , CERCANDO DI RISERVARLE LA FABBRICAZIONE DEI PRODOTTI CONSUMATI SU TALE MERCATO .
NELLE CAUSE RIUNITE 63 E 147/84 ,
FINSIDER , SOCIETA FINANZIARIA SIDERURGICA PER AZIONI , RAPPRESENTATA E DIFESA DALL ' AVV . S.M . CARBONE , DEL FORO DI GENOVA , DAL DOTT . R . BARABINO E DALL ' AVV . N . SCHAEFFER , DEL FORO DI LUSSEMBURGO , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO QUEST ' ULTIMO , 12 , AVENUE DE LA PORTE NEUVE ,
RICORRENTE ,
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL DOTT . O . MONTALTO , MEMBRO DEL SUO UFFICIO LEGALE , IN QUALITA DI AGENTE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL DOTT . M . BESCHEL , MEMBRO DELLO STESSO UFFICIO LEGALE , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
CONVENUTA ,
CAUSE AVENTI AD OGGETTO :
- L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE GENERALE DELLA COMMISSIONE 31 GENNAIO 1984 , 234/84/CECA , CHE PROROGA IL SISTEMA DI SORVEGLIANZA E LA DISCIPLINA DI QUOTE DI PRODUZIONE DI ALCUNI PRODOTTI PER LE IMPRESE DELL ' INDUSTRIA SIDERURGICA ( GU L 29 , PAG . 1 ), NONCHE DELLA DECISIONE INDIVIDUALE DELLA COMMISSIONE RISULTANTE DALLA LETTERA INVIATA ALLA RICORRENTE IL 18 APRILE 1984 , IN QUANTO ESSE NON PREVEDONO LA POSSIBILITA , PER LA RICORRENTE , DI OTTENERE UN ADEGUAMENTO DELLE PRODUZIONI DI RIFERIMENTO PER LA MESSA IN ESERCIZIO DEL NUOVO TRENO A LARGHI NASTRI DI BAGNOLI ;
-IN OGNI CASO , LA CONDANNA DELLA COMMISSIONE A RISARCIRE IL DANNO SUBITO DALLA RICORRENTE A CAUSA DELLE DECISIONI CONTROVERSE ,
1 CON ATTI DEPOSITATI IN CANCELLERIA IL 7 MARZO E IL 12 GIUGNO 1984 , LA SOCIETA FINANZIARIA SIDERURGICA PER AZIONI ( FINSIDER ), CON SEDE IN ROMA , HA PROPOSTO A QUESTA CORTE , IN FORZA DELL ' ART . 33 , 2* COMMA , DEL TRATTATO CECA , DUE RICORSI RISPETTIVAMENTE INTESI ALL ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE GENERALE DELLA COMMISSIONE 31 GENNAIO 1984 , 234/84/CECA , CHE PROROGA IL SISTEMA DI SORVEGLIANZA E LA DISCIPLINA DI QUOTE DI PRODUZIONE DI ALCUNI PRODOTTI PER LE IMPRESE DELL ' INDUSTRIA SIDERURGICA ( GU L 29 , PAG . 1 ), E DELLA DECISIONE INDIVIDUALE DELLA COMMISSIONE RISULTANTE DALLA LETTERA INVIATA ALLA RICORRENTE IL 18 APRILE 1984 , IN QUANTO LA PRIMA NON PREVEDE LA POSSIBILITA , PER LA RICORRENTE , DI OTTENERE UN ADEGUAMENTO DELLE PRODUZIONI DI RIFERIMENTO PER LA MESSA IN ESERCIZIO DEL NUOVO TRENO A LARGHI NASTRI DI BAGNOLI , E CON LA SECONDA SI RESPINGE UNA DOMANDA CHE LA RICORRENTE AVEVA PRESENTATO A TAL FINE . INOLTRE , LA RICORRENTE CHIEDE CHE LA COMMISSIONE SIA CONDANNATA A RISARCIRLE I DANNI SUBITI A CAUSA DELLE DECISIONI IMPUGNATE .
2 CON ORDINANZA 28 NOVEMBRE 1984 , LA CORTE HA DECISO , PER MOTIVI DI CONNESSIONE , DI RIUNIRE LE DUE CAUSE AI FINI DEL PROCEDIMENTO E DELLA SENTENZA .
3 PRIMA DI PROCEDERE ALL ' ESAME DEI RICORSI , E OPPORTUNO RICORDARE IL CONTESTO DELLE DECISIONI CONTROVERSE .
4 DAL 1973 L ' INDUSTRIA SIDERURGICA COMUNITARIA INCONTRA PARTICOLARI DIFFICOLTA , DOVUTE ALLA RECESSIONE CHE COLPISCE L ' INSIEME DELLE ATTIVITA ECONOMICHE E CHE HA PORTATO AD UNA DIMINUZIONE DELLA DOMANDA DI PRODOTTI SIDERURGICI . A QUESTE DIFFICOLTA CONGIUNTURALI SI AGGIUNGONO , FRA L ' ALTRO , IL FATTO CHE NEL MERCATO COMUNE SONO GIUNTI PRODOTTI MOLTO COMPETITIVI , FABBRICATI IN PAESI TERZI , ED I GRAVI PROBLEMI STRUTTURALI DELLA STESSA INDUSTRIA SIDERURGICA COMUNITARIA , COME LA VETUSTA DI UN GRAN NUMERO DI IMPIANTI . IL COMPLESSO DI QUESTI FATTORI HA QUINDI PROVOCATO UN ' ECCEDENZA DI CAPACITA ED UN CALO DEI PREZZI , CHE INFLUISCONO SULLE POSSIBILITA DI SOPRAVVIVENZA DI GRAN PARTE DELLE IMPRESE SIDERURGICHE DELLA COMUNITA . PER OVVIARE A QUESTA SITUAZIONE , O QUANTO MENO PER ATTENUARNE GLI EFFETTI , LA COMMISSIONE ADOTTAVA PROVVEDIMENTI CHE , IN UN PRIMO TEMPO , RIGUARDAVANO IN PARTICOLARE IL RISPETTO DI DETERMINATI PREZZI MINIMI E IL VOLUME DELLE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI SIDERURGICI DA PAESI TERZI . INFINE , LA COMMISSIONE ADOTTAVA PROVVEDIMENTI INTESI ALLA RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE , FRA I QUALI L ' ELABORAZIONE , ALL ' INIZIO DEL 1980 , DI UN CODICE DEGLI AIUTI MIRANTE A COORDINARE , A LIVELLO COMUNITARIO , LE SOVVENZIONI CONCESSE DAGLI STATI MEMBRI .
5 POICHE LA SITUAZIONE SUL MERCATO DELL ' ACCIAIO SI AGGRAVAVA ULTERIORMENTE , COME DIMOSTRATO IN PARTICOLARE DA UNA BRUSCA CADUTA DELLA DOMANDA NEL TERZO TRIMESTRE 1980 , LA COMMISSIONE , CONSTATANDO UNA SITUAZIONE DI CRISI MANIFESTA SUL MERCATO DELL ' ACCIAIO AI SENSI DELL ' ART . 58 DEL TRATTATO CECA , INSTAURAVA INOLTRE , CON LA DECISIONE GENERALE DEL 31 OTTOBRE 1980 , 2794/80 ( GU L 291 , PAG . 1 ), UN REGIME DI QUOTE DI PRODUZIONE PER LE IMPRESE SIDERURGICHE DELLA COMUNITA . TALE REGIME E BASATO SUL PRINCIPIO DELL ' APPLICAZIONE ALLA PRODUZIONE EFFETTIVA , DURANTE UN PERIODO DI RIFERIMENTO , DI TASSI DI RIDUZIONE UNIFORMI PER TUTTE LE IMPRESE INTERESSATE . TUTTAVIA , DATA LA RIGIDITA DI DETTO PRINCIPIO , LA DECISIONE CONTEMPLA TALUNE ECCEZIONI . PER QUANTO RIGUARDA LA FATTISPECIE IN ESAME , BASTA CONSTATARE CHE L ' ART . 4 , N . 4 , DELLA SUDDETTA DECISIONE PREVEDE UN ADEGUAMENTO DELLA PRODUZIONE DI RIFERIMENTO DELLE IMPRESE QUALORA , IN SEGUITO AD UN PROGRAMMA DI INVESTIMENTI DEBITAMENTE DICHIARATO IN MERITO AL QUALE LA COMMISSIONE NON ABBIA ESPRESSO PARERE NEGATIVO AI SENSI DELL ' ART . 54 DEL TRATTATO CECA , SIA STATO RESO OPERATIVO UN NUOVO IMPIANTO SUCCESSIVAMENTE AL 1* LUGLIO 1980 .
6 NELLO STESSO ORDINE DI IDEE , L ' ART . 13 DELLA DECISIONE GENERALE DELLA COMMISSIONE 24 GIUGNO 1981 , 1831/81 ( GU L 180 , PAG . 1 ), CHE PROROGA IL REGIME DELLE QUOTE PER UN SECONDO PERIODO COMPRESO FRA IL 1* LUGLIO 1981 E IL 30 GIUGNO 1982 , PREVEDE UN IDONEO ADEGUAMENTO DELLE PRODUZIONI DI RIFERIMENTO IN PARTICOLARE PER IL CASO IN CUI , IN SEGUITO AD UN PROGRAMMA DI INVESTIMENTI DEBITAMENTE DICHIARATO IN MERITO AL QUALE LA COMMISSIONE NON ABBIA ESPRESSO PARERE NEGATIVO , SIANO STATI RESI OPERATIVI NUOVI TRENI DI LAMINAZIONE SUCCESSIVAMENTE AD UNA CERTA DATA . INFINE , L ' ART . 15 DELLA DECISIONE GENERALE DELLA COMMISSIONE 30 GIUGNO 1982 , 1696/82 ( GU L 191 , PAG . 1 ), CHE PROROGA IL REGIME DELLE QUOTE FINO AL 30 GIUGNO 1983 , STABILISCE QUANTO SEGUE :
' NEL QUADRO DI UN PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE CHE RISPONDE AI SEGUENTI REQUISITI :
- QUEST ' ULTIMO DEV ' ESSERE CONFORME AGLI OBIETTIVI GENERALI ,
-PER QUANTO CONCERNE GLI INVESTIMENTI PREVISTI , DEBITAMENTE DICHIARATI , LA COMMISSIONE NON HA ESPRESSO PARERE NEGATIVO OPPURE , PER QUANTO CONCERNE GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER I QUALI NON ESISTEVA L ' OBBLIGO DI DICHIARAZIONE , LA COMMISSIONE RITIENE CHE NON AVREBBERO RICEVUTO PARERE NEGATIVO ,
-PER QUANTO CONCERNE GLI AIUTI CONCESSI , QUESTI SONO CONFORMI ALLA DECISIONE 2320/81/CECA ,
1 ) (...).
2 ) SE UN ' IMPRESA CHIEDE UN ADEGUAMENTO INTERNO DELLE SUE PRODUZIONI DI RIFERIMENTO ALLA NUOVA STRUTTURA DEI SUOI IMPIANTI , LA COMMISSIONE PUO
- (...)
-OVE SIANO MESSI IN SERVIZIO NUOVI TRENI DI LAMINAZIONE (...), DOPO IL 1* LUGLIO 1982 , (...) NEI LIMITI IN CUI CIO NON PERTURBI IL FUNZIONAMENTO DELLA DISCIPLINA , PROCEDERE AD UN ADEGUAMENTO DELLE PRODUZIONI DI RIFERIMENTO DI DETTA IMPRESA (...) ' .
7 IN SEGUITO , IL REGIME DELLE QUOTE VENIVA PROROGATO DALLA COMMISSIONE , DAPPRIMA CON LA DECISIONE GENERALE 28 LUGLIO 1983 , 2177/83 ( GU L 208 , PAG . 1 ) FINO AL 31 GENNAIO 1984 , INDI CON LA SUMMENZIONATA DECISIONE GENERALE 234/84 FINO AL 31 DICEMBRE 1985 . GIA LA PRIMA DI QUESTE DECISIONI ABOLIVA LA POSSIBILITA DI FRUIRE DI UN ADEGUAMENTO DELLE PRODUZIONI DI RIFERIMENTO PER LE IMPRESE CHE RENDESSERO OPERANTI NUOVI TRENI DI LAMINAZIONE .
8 DAL FASCICOLO RISULTA CHE IL 16 MAGGIO 1979 L ' ITALSIDER SPA , SOCIETA CONTROLLATA DALLA RICORRENTE , PRESENTAVA ALLA COMMISSIONE , A NORMA DELLA DECISIONE DELL ' ALTA AUTORITA 16 NOVEMBRE 1966 , 22/66 , RELATIVA ALLE INFORMAZIONI CHE LE IMPRESE SONO TENUTE A FORNIRE IN ORDINE AI LORO INVESTIMENTI ( GU PAG . 3728 ), UN PROGRAMMA D ' INVESTIMENTI COMPRENDENTE FRA L ' ALTRO LA COSTRUZIONE DI UN TRENO A NASTRI LARGHI A CALDO A BAGNOLI . SECONDO IL PROGRAMMA DELL ' ITALSIDER , QUESTO TRENO AVREBBE POTUTO ENTRARE IN FUNZIONE NEL LUGLIO 1982 . IL PROGRAMMA D ' INVESTIMENTI ERA CONTROBILANCIATO DA UN PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE CHE COMPRENDEVA FRA L ' ALTRO LA RIDUZIONE DELLE CAPACITA E LA CHIUSURA DI ALTRI IMPIANTI DELLA RICORRENTE .
9 NELL ' ESAMINARE QUESTO PROGETTO , LA COMMISSIONE PRETENDEVA DALLA RICORRENTE TALUNE DICHIARAZIONI RELATIVE AD UNO SCAGLIONAMENTO NEL TEMPO , A PARTIRE DAL 1* AGOSTO 1983 , DELLA MESSA IN FUNZIONE DEL TRENO A NASTRI LARGHI A CALDO . AVENDO LA RICORRENTE ACCONDISCESO A TALE CONDIZIONE , LA COMMISSIONE ESPRIMEVA , CON LETTERA 31 MAGGIO 1980 , PARERE FAVOREVOLE , AI SENSI DELL ' ART . 54 , 4* COMMA , DEL TRATTATO , SUL PROGRAMMA D ' INVESTIMENTI IN QUESTIONE . DA TALE LETTERA RISULTA CHE , PER IL TRENO A NASTRI LARGHI DI CUI TRATTASI , LA COMMISSIONE AVEVA ' DEBITAMENTE TENUTO CONTO DELLE VERIFICHE EFFETTUATE (...) E DELLE CONCLUSIONI CHE NE SONO SCATURITE , CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA VALIDITA ECONOMICA DEGLI INVESTIMENTI , IN CONSIDERAZIONE DELL ' OBIETTIVO DI COMPETITIVITA A TERMINE IN UN MERCATO CONCORRENZIALE ' E CHE LE ANNUNCIATE CHIUSURE E RIDUZIONI DI CAPACITA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI ' CONTRIBUISCONO ALLO SFORZO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SIDERURGIA COMUNITARIA ' .
10 A SEGUITO DI QUESTO PARERE , SI PROCEDEVA ALLA COSTRUZIONE DEL TRENO A NASTRI LARGHI A CALDO , FINANZIATA , IN PARTE , DA PRESTITI CONCESSI DALLA COMUNITA . AL MOMENTO DEL DEPOSITO DEI RICORSI , BENCHE LA COSTRUZIONE FOSSE COMPLETATA , IL TRENO NON ERA STATO ANCORA MESSO IN ESERCIZIO , POICHE LA RICORRENTE RITENEVA DI NON DISPORRE DELLE QUOTE DI PRODUZIONE NECESSARIE A TALE SCOPO . PERCIO , CON LETTERA 9 FEBBRAIO 1984 , INDIRIZZATA ALLA COMMISSIONE , LA RICORRENTE CHIEDEVA UN ADEGUATO AUMENTO DELLE SUE PRODUZIONI DI RIFERIMENTO PER LA MESSA IN FUNZIONE DEL NUOVO TRENO . IN QUESTA LETTERA , LA RICORRENTE OSSERVA IN PARTICOLARE CHE , SE L ' IMPIANTO FOSSE ENTRATO IN ESERCIZIO , COME PREVISTO DAI SUOI PROGRAMMI INDUSTRIALI , NEL LUGLIO 1982 , ESSA AVREBBE POTUTO FAR VALERE L ' ART . 15 , N . 2 , SECONDO TRATTINO , DELLA DECISIONE 1696/82/CECA E CHE NON E ' ASSOLUTAMENTE PENSABILE ' CHE , A SEGUITO DELL ' ENTRATA IN VIGORE DELLA DECISIONE 2177/83 , CHE NON CONTIENE UNA CLAUSOLA DEL TENORE E DELLA PORTATA DELL ' ART . 15 DELLA DECISIONE 1696/82 , LA RICORRENTE NON ABBIA PIU IL DIRITTO DI AVVALERSI DI DETTA DISPOSIZIONE . INOLTRE , LA COMMISSIONE NON POTREBBE RIFIUTARSI DI CONCEDERE LE QUOTE NECESSARIE PER LA MESSA IN ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DA ESSA STESSA AUTORIZZATO , SE NON VIOLANDO IL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO . PER RISPETTARE I TERMINI D ' IMPUGNAZIONE STABILITI DAL TRATTATO , LA RICORRENTE HA PROPOSTO IL RICORSO 63/84 , DIRETTO CONTRO LA NUOVA DECISIONE 234/84 , DEL 31 GENNAIO 1984 , SENZA ASPETTARE LA RISPOSTA ALLA SUDDETTA LETTERA .
11 CON NOTA 18 APRILE 1984 LA COMMISSIONE RESPINGEVA LA DOMANDA DELLA RICORRENTE , RICORDANDO CHE LA DECISIONE 234/84 NON LE CONSENTIVA DI PROCEDERE AD UN ADEGUAMENTO DELLA PRODUZIONE DI RIFERIMENTO IN RAGIONE DELLA MESSA IN ESERCIZIO DI NUOVI TRENI DI LAMINAZIONE . LA RICORRENTE PROPONEVA QUINDI UN NUOVO RICORSO , REGISTRATO SOTTO IL NUMERO 147/84 , CONTRO TALE DECISIONE INDIVIDUALE , ECCEPENDO L ' ILLEGITTIMITA DELLA DECISIONE 234/84 .
12 A SOSTEGNO DELLA PROPRIA DOMANDA DI ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE 234/84 , LA RICORRENTE DEDUCE VARI MEZZI . IN SOSTANZA , ESSA SOSTIENE CHE TALE DECISIONE E ILLEGITTIMA E DEV ' ESSERE ANNULLATA PER :
- SVIAMENTO DI POTERE IN QUANTO LA COMMISSIONE AVREBBE VIOLATO IL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO ;
- SVIAMENTO DI POTERE IN QUANTO LA COMMISSIONE AVREBBE VIOLATO IL DIRITTO ALL ' ESERCIZIO DI UNA ATTIVITA ECONOMICA ;
- SVIAMENTO DI POTERE IN QUANTO L ' ATTUALE COMPORTAMENTO DELLA COMMISSIONE SAREBBE IN CONTRASTO CON PRECEDENTI MANIFESTAZIONI DI VOLONTA DELLA STESSA ;
- SVIAMENTO DI POTERE IN QUANTO LA COMMISSIONE AVREBBE VIOLATO IL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA E IL CRITERIO DI PROPORZIONALITA DEI VANTAGGI E DEI SACRIFICI IMPOSTI IN RAGIONE DELL ' APPARTENENZA ALLA CECA ;
- VIOLAZIONE DI LEGGE ;
- DIFETTO DI MOTIVAZIONE .
13 A SOSTEGNO DEL RICORSO DIRETTO CONTRO LA DECISIONE INDIVIDUALE DELLA COMMISSIONE 18 APRILE 1984 , CON LA QUALE VENIVA RESPINTA LA SUA DOMANDA INTESA AD OTTENERE UN ADEGUAMENTO DELLE PRODUZIONI DI RIFERIMENTO , LA RICORRENTE FA VALERE CHE ANCHE QUESTA DECISIONE DEV ' ESSERE ANNULLATA IN QUANTO SI FONDA SU UNA DECISIONE GENERALE ILLEGITTIMA PER I MOTIVI SOPRA INDICATI . SI DEVE QUINDI ESAMINARE LA FONDATEZZA DI TUTTI I MEZZI DEDOTTI , SENZA CHE SIA NECESSARIO STABILIRE SE ESSI SI RICOLLEGHINO O MENO ALLA NOZIONE DI SVIAMENTO DI POTERE .
SULL ' ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO
14 LA RICORRENTE FA VALERE CHE IL NUOVO TRENO A NASTRI LARGHI DI BAGNOLI E STATO APPROVATO E PARZIALMENTE FINANZIATO DALLA COMMISSIONE , ED AVREBBE POTUTO ENTRARE IN FUNZIONE NEL LUGLIO 1982 , CIOE IN UN MOMENTO IN CUI LA RICORRENTE AVREBBE AVUTO IL DIRITTO DI OTTENERE , IN FORZA DELL ' ART . 15 DELLA DECISIONE 1696/82 , UN ADEGUAMENTO DELLE SUE PRODUZIONI DI RIFERIMENTO . POICHE L ' ENTRATA IN FUNZIONE E STATA RINVIATA PER ESPRESSA RICHIESTA DELLA COMMISSIONE , LA RICORRENTE SI E QUINDI LEGITTIMAMENTE FIDATA DELLA COMMISSIONE QUANTO ALLE PROSPETTIVE DI UTILIZZO DELL ' IMPIANTO IN QUESTIONE ; QUESTA FIDUCIA VENIVA INOPINATAMENTE DISATTESA QUANDO LA COMMISSIONE EMANAVA LA DECISIONE 234/84 , CHE NON CONTIENE ALCUNA DISPOSIZIONE ANALOGA ALL ' ART . 15 DELLA DECISIONE 1696/82 . LA COMMISSIONE AVREBBE DOVUTO PERCIO , QUANTO MENO , DISPORRE NORME TRANSITORIE .
15 LA RICORRENTE SOSTIENE CH ' ESSA SODDISFACEVA TUTTE LE CONDIZIONI POSTE DALL ' ART . 15 , N . 1 , DELLA DECISIONE 1696/82 PER OTTENERE L ' ADEGUAMENTO DI CUI AL N . 2 DELLO STESSO ARTICOLO . IN EFFETTI , NEL PARERE FAVOREVOLE DEL 1980 , LA COMMISSIONE STESSA AVREBBE RICONOSCIUTO CHE IL PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RICORRENTE ERA CONFORME AGLI OBIETTIVI GENERALI PERSEGUITI DALLA COMMISSIONE E LA SUCCESSIVA EVOLUZIONE NON AVREBBE IN ALCUN MODO MODIFICATO TALE SITUAZIONE . INOLTRE , LA RICORRENTE CONTESTA DI AVER RICEVUTO AIUTI NON CONFORMI ALLA DECISIONE GENERALE DELLA COMMISSIONE 7 AGOSTO 1981 , 2320/81 , RECANTE NORME COMUNITARIE PER GLI AIUTI A FAVORE DELL ' INDUSTRIA SIDERURGICA ( GU L 228 , PAG . 14 ). INFINE , LA RICORRENTE OSSERVA CHE LA SOPPRESSIONE DELL ' ART . 15 DELLA DECISIONE 1696/82 ERA IMPREVEDIBILE E NON PUO ESSERE GIUSTIFICATA DA CONSIDERAZIONI D ' INTERESSE PUBBLICO . LA STESSA COMMISSIONE AVREBBE INFATTI AMMESSO CHE IL RICORSO A TALE NORMA ERA DIVENUTO MOLTO RARO . PERCIO , SECONDO LA RICORRENTE , L ' EFFETTIVA INCIDENZA DI DETTA NORMA SULL ' EFFICACIA DELLA DISCIPLINA DELLE QUOTE ERA TRASCURABILE .
16 LA COMMISSIONE SOTTOLINEA CHE UN PARERE FAVOREVOLE E UN ATTO CHE NON PUO IMPLICARE ALCUN OBBLIGO GIURIDICO PER IL DESTINATARIO , MA PER MEZZO DEL QUALE LA COMMISSIONE ADEMPIE IL SUO COMPITO DI ORIENTAMENTO . UN PARERE DEL GENERE NON INCIDE INFATTI SULLA LIBERTA DI DECISIONE E SULLA RESPONSABILITA DELLE IMPRESE . IL PARERE SI BASA SULLA REALTA DEL MOMENTO E NON PUO QUINDI CREARE ALCUN LEGITTIMO AFFIDAMENTO CIRCA UN DETERMINATO COMPORTAMENTO DELLA COMMISSIONE DI FRONTE AD UNA SUCCESSIVA SITUAZIONE DEL TUTTO DIVERSA . ORA , QUANTO AL PARERE ESPRESSO DALLA COMMISSIONE NEL CASO DI SPECIE , ESSO E STATO EMESSO NEL 1980 , IN EPOCA IN CUI LA SITUAZIONE ECONOMICA E LE PROSPETTIVE PER IL FUTURO ERANO DIVERSE DA QUELLE VERIFICATESI IN SEGUITO .
17 SECONDO LA COMMISSIONE , NEPPURE IL FATTO CHE , DURANTE I PRIMI PERIODI DEL REGIME DELLE QUOTE , ESSA POTEVA CONCEDERE ADEGUAMENTI DELLE PRODUZIONI DI RIFERIMENTO QUALORA VENISSERO RESI OPERATIVI NUOVI IMPIANTI PER I QUALI ESSA NON AVESSE ESPRESSO PARERE NEGATIVO , PUO FAR SORGERE UN SIFFATTO LEGITTIMO AFFIDAMENTO . CON LE DECISIONI SUCCESSIVE , MAN MANO CHE SI AGGRAVAVA LA CRISI DEL MERCATO DELL ' ACCIAIO , TALE POSSIBILITA E STATA INFATTI SEMPRE PIU RISTRETTA , INDI , GIA NELLA DECISIONE 2177/83 , COMPLETAMENTE ABOLITA . LA SOPPRESSIONE DELL ' ART . 15 DELLA DECISIONE 1696/82 , NORMA CHE D ' ALTRONDE NON ATTRIBUIVA ALCUN DIRITTO AD UN ADEGUAMENTO , NEPPURE SE L ' IMPRESA AVESSE SODDISFATTO TUTTE LE CONDIZIONI IVI INDICATE , E DI CUI LA COMMISSIONE NON SI E PRATICAMENTE AVVALSA , ERA QUINDI PREVEDIBILE ED ANZI NECESSARIA .
18 A NORMA DELL ' ART . 54 , 4* COMMA , DEL TRATTATO , LA COMMISSIONE ESPRIME UN PARERE MOTIVATO SUI PROGRAMMI D ' INVESTIMENTO DELLE IMPRESE ' NEI LIMITI DEGLI SCOPI GENERALI PREVISTI ALL ' ART . 46 ' . SECONDO QUEST ' ULTIMO ARTICOLO , LA COMMISSIONE DEVE ' PER INDIRIZZARE (...) L ' AZIONE DI TUTTI GLI INTERESSATI (...) DEFINIRE PERIODICAMENTE SCOPI GENERALI CONCERNENTI L ' AMMODERNAMENTO , L ' INDIRIZZO A LUNGO TERMINE DELLE FABBRICAZIONI E L ' ESPANSIONE DELLE CAPACITA DI PRODUZIONE ' . NE CONSEGUE CHE LA FORMULAZIONE DI PARERI AI SENSI DELL ' ART . 54 RIENTRA NEL COMPITO DI ORIENTAMENTO CHE IL TRATTATO HA AFFIDATO ALLA COMMISSIONE .
19 NELLA SENTENZA 10 DICEMBRE 1957 ( CAUSE RIUNITE 1 E 14/57 , SOCIETE DES USINES A TUBES DE LA SARRE/ALTA AUTORITA , RACC . PAG . 199 ), LA CORTE HA SOTTOLINEATO CHE QUESTI PARERI HANNO IL CARATTERE DI SEMPLICI CONSIGLI DATI ALLE IMPRESE , LE QUALI RESTANO LIBERE DI TENERNE O DI NON TENERNE CONTO , E CHE LA LIBERTA DI DECISIONE E LA RESPONSABILITA DELLE IMPRESE , COME QUELLE DELLA COMMISSIONE , RIMANGONO PIENE .
20 E VERO CHE QUESTO CARATTERE DI ' SEMPLICI CONSIGLI ' PUO ESSERE MESSO IN DUBBIO DOPO CHE LA COMMISSIONE , IN TALUNE DELLE SUE DECISIONI RELATIVE ALLE QUOTE DI PRODUZIONE , HA SUBORDINATO LA POSSIBILITA DI UN ADEGUAMENTO DI DETTE QUOTE ALLA CONDIZIONE CHE NON SIA STATO ESPRESSO ALCUN PARERE NEGATIVO , E NELLE SUE DECISIONI RELATIVE AGLI AIUTI HA SUBORDINATO LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI PER GLI INVESTIMENTI ALL ' ESISTENZA DI UN PARERE FAVOREVOLE . E VERO , INOLTRE , CHE NELLA FATTISPECIE SIA LE FORMULE USATE NEL PARERE FAVOREVOLE SIA IL PROCEDIMENTO CHE HA PORTATO ALLA SUA ADOZIONE , CARATTERIZZATO DA LUNGHE TRATTATIVE E DALLA PRETESA DI DICHIARAZIONI DA PARTE DELL ' IMPRESA , POSSONO DARE L ' IMPRESSIONE CHE SI TRATTI DI UNA ' AUTORIZZAZIONE ' . CIO NON TOGLIE , TUTTAVIA , CHE UN PARERE NON PUO IMPORRE OBBLIGHI AI DESTINATARI ED UN PARERE FAVOREVOLE NON COSTITUISCE NEPPURE UN ' AUTORIZZAZIONE LA CUI MANCANZA IMPEDISCA ALL ' IMPRESA DI PROCEDERE LECITAMENTE AL PROGETTATO INVESTIMENTO E CHE , IN QUANTO TALE , CONFERISCA AL DESTINATARIO UN PARTICOLARE DIRITTO RISPETTO ALLE ALTRE IMPRESE .
21 QUESTO CARATTERE DEL PARERE FAVOREVOLE NON ESCLUDE , CERTAMENTE , CHE VENGANO SUSCITATE NELLE IMPRESE , TALUNE ASPETTATIVE CIRCA LA REDDITIVITA DELL ' INVESTIMENTO , DATO CHE LA COMMISSIONE , NEL FORMULARLO , DEVE TENER CONTO NON SOLO DELLA SITUAZIONE DEL MOMENTO , MA ANCHE DELLE PROPRIE PREVISIONI , IN PARTICOLARE SULL ' EVOLUZIONE DEL MERCATO SIDERURGICO , E CHE ESSA PUO BEN CONOSCERE LE TENDENZE DI TALE EVOLUZIONE , IN RAGIONE , FRA L ' ALTRO , DEGLI STUDI CUI DEVE PROCEDERE E DELLE INFORMAZIONI CHE DEVE RACCOGLIERE . E CHIARO , TUTTAVIA , CHE ALLA DATA IN CUI VENIVA EMESSO IL PARERE FAVOREVOLE ERA DIFFICILE PREVEDERE CHE IL SEMPRE MAGGIORE AGGRAVARSI DELLA CRISI AVREBBE IMPLICATO L ' ISTITUZIONE DEL REGIME DELLE QUOTE , LA PROROGA DI ANNO IN ANNO DI DETTO REGIME , AVENTE IN VIA DI PRINCIPIO CARATTERE TEMPORANEO , E IL SUCCESSIVO RAFFORZAMENTO DELLO STESSO MEDIANTE L ' ABOLIZIONE DELLE POSSIBILITA DI DEROGA INIZIALMENTE PREVISTE . SENZA CHE SIA NECESSARIO ACCERTARE SE , IN ALTRE CIRCOSTANZE , UN PARERE FAVOREVOLE AI SENSI DELL ' ART . 54 POSSA FAR SORGERE UNA LEGITTIMA ASPETTATIVA DA PARTE DELL ' IMPRESA , SI DEVE QUINDI CONSTATARE CHE , NEL CASO DI SPECIE , LA RICORRENTE NON PUO FAR VALERE UNA SIFFATTA ASPETTATIVA PER OTTENERE UNA DEROGA AL REGIME GENERALE DELLE QUOTE IN UN MOMENTO IN CUI DETTO REGIME NON AMMETTE PIU SIFFATTE DEROGHE .
22 IL PRIMO MEZZO DEDOTTO DALLA RICORRENTE DEV ' ESSERE QUINDI DISATTESO .
SULL ' ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE ALL ' ESERCIZIO DELL ' ATTIVITA ECONOMICA
23 SECONDO LA RICORRENTE , LA MANCANZA , NELLA DECISIONE 234/84 , DI UNA DISPOSIZIONE ANALOGA A QUELLA DELL ' ART . 15 DELLA DECISIONE 1696/82 E ANCH ' ESSA ILLEGITTIMA , TENUTO CONTO DEGLI AFFIDAMENTI CHE LE ERANO STATI DATI , IN QUANTO LEDE IL SUO DIRITTO FONDAMENTALE , RICONOSCIUTOLE DALL ' ORDINAMENTO COMUNITARIO , ALL ' ESERCIZIO DI UN ' ATTIVITA ECONOMICA . SENZA PRODUZIONI DI RIFERIMENTO SUPPLEMENTARI , L ' IMPIANTO DI BAGNOLI NON AVREBBE INFATTI ALCUNA UTILITA PER LA RICORRENTE , CHE SI VEDREBBE COSI ESPROPRIATA , SENZA ALCUN INDENNIZZO , DEI BENEFICI DI UNA INIZIATIVA ECONOMICA IMPORTANTE .
24 ANCHE QUESTO MEZZO DEV ' ESSERE DISATTESO . COME E STATO GIUSTAMENTE OSSERVATO DALLA COMMISSIONE , LA NORMATIVA CONTROVERSA NON IMPEDISCE AFFATTO LA MESSA IN SERVIZIO DEL NUOVO TRENO DI BAGNOLI , POICHE LA RICORRENTE RESTA LIBERA DI TRASFERIRE AL NUOVO IMPIANTO UNA PARTE DELLE PRODUZIONI DI RIFERIMENTO DEGLI IMPIANTI CHIUSI O CHE SARANNO CHIUSI . QUALORA CIO NON BASTASSE PER OTTENERE L ' AUSPICATA REDDITIVITA DEL NUOVO IMPIANTO , SI DEVE RICORDARE CHE L ' ART . 58 DEL TRATTATO NON IMPONE ALLA COMMISSIONE L ' OBBLIGO DI GARANTIRE AD UNA DETERMINATA IMPRESA , A DANNO DELLE ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA , UNA PRODUZIONE MINIMA CHE L ' IMPRESA STESSA RITENGA INDICATA IN RELAZIONE AI PROPRI CRITERI DI REDDITIVITA E DI SVILUPPO , E CHE , COME RISULTA DALL ' ESAME DEL PRIMO MEZZO , NEPPURE UN PARERE FAVOREVOLE IMPLICA UNA SIFFATTA GARANZIA .
SULL ' ASSERITA CONTRADDIZIONE TRA IL COMPORTAMENTO ATTUALE DELLA COMMISSIONE E PRECEDENTI MANIFESTAZIONI DI VOLONTA DELLA STESSA
25 SECONDO LA RICORRENTE , LA MANCANZA , NELLA DECISIONE 234/84 , DI UNA DISPOSIZIONE CHE PREVEDA L ' ADEGUAMENTO DELLE PRODUZIONI DI RIFERIMENTO PER LA MESSA IN ESERCIZIO DI NUOVI TRENI DI LAMINAZIONE E IN CONTRADDIZIONE SIA CON LE PRECEDENTI DICHIARAZIONI FATTE DALLA COMMISSIONE , NEL MOMENTO IN CUI APPROVAVA IL PROGRAMMA D ' INVESTIMENTI DI BAGNOLI , IN MERITO ALLA COMPETITIVITA ED AL CONTRIBUTO ALLO SFORZO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SIDERURGIA COMUNITARIA , SIA CON L ' ART . 3 DEL TRATTATO CECA . INFATTI , NON OFFRENDO ALLA RICORRENTE LA POSSIBILITA DI OTTENERE QUOTE SUPPLEMENTARI , LA DECISIONE 234/84 NON LE PERMETTE DI PROSEGUIRE LO SFORZO DI RISTRUTTURAZIONE , NE DI REALIZZARE IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE E GLI AMMORTAMENTI NECESSARI , CHE SONO TRA GLI OBIETTIVI ENUNCIATI DALL ' ART . 3 , LETTERE C ) E G ), DEL TRATTATO . INFINE , LA DECISIONE NON CONSENTE ALLA RICORRENTE DI SODDISFARE LE RICHIESTE DEI SUOI CLIENTI , SPECIE DI QUELLI LEGATI DA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE A LUNGO TERMINE , IL CHE CONTRASTA CON L ' ART . 3 , LETT . A ), DEL TRATTATO .
26 PER QUANTO RIGUARDA LA PRETESA CONTRADDIZIONE FRA LE PRECEDENTI DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE , E CIOE IL PARERE FAVOREVOLE EMESSO IL 31 MAGGIO 1980 , E LE DISPOSIZIONI DELLA DECISIONE 234/84 , GIUSTAMENTE LA COMMISSIONE RICORDA LA DIVERSA NATURA DEI DUE ATTI E LA DIVERSITA DELLE SITUAZIONI IN CUI ESSI SONO STATI ADOTTATI . COME GIA INDICATO , IL PARERE COSTITUISCE UN ATTO NON VINCOLANTE DESTINATO AD UNA SINGOLA IMPRESA E BASATO SU INFORMAZIONI DI CUI LA COMMISSIONE DISPONEVA IN UN DATO MOMENTO . PER CONTRO , LA DECISIONE 234/84 FA PARTE DI UN REGIME GENERALE E VINCOLANTE , ISTITUITO IN EPOCA SUCCESSIVA , DI FRONTE AD UNA CRISI SEMPRE PIU GRAVE E ALLO SCOPO DI RISTABILIRE L ' EQUILIBRIO FRA LA PRODUZIONE E LA DOMANDA SULL ' INSIEME DEL MERCATO SIDERURGICO NELLA COMUNITA . STANDO COSI LE COSE , NON SI PUO PARLARE DI CONTRADDIZIONE FRA QUESTI DUE ATTI .
27 PER QUANTO RIGUARDA IL PRETESO MISCONOSCIMENTO DEGLI SCOPI ENUNCIATI DALL ' ART . 3 DEL TRATTATO , SI DEVE RICORDARE CHE , IN UNA GIURISPRUDENZA COSTANTE , LA CORTE HA DICHIARATO NON ESSERE AFFATTO CERTO CHE LE FINALITA DEL TRATTATO SI POSSANO TUTTE PERSEGUIRE SIMULTANEAMENTE ED INTEGRALMENTE IN QUALSIASI CIRCOSTANZA . IN UNA SITUAZIONE DI CRISI MANIFESTA PROVOCATA DA UNA FORTE RIDUZIONE DELLA DOMANDA , NELLA QUALE SI DEVONO RIPARTIRE EQUAMENTE SUL COMPLESSO DELLE IMPRESE LE CONSEGUENZE CHE NE DERIVANO , MEDIANTE L ' ADEGUAMENTO DELLA PRODUZIONE ALLE RIDOTTE POSSIBILITA DI SMERCIO , E PARTICOLARMENTE DIFFICILE GARANTIRE I NECESSARI AMMORTAMENTI , NONCHE PERSEGUIRE GLI SCOPI INDICATI DALL ' ART . 3 , LETT . G ), PROSPETTATI IN PARTICOLARE IN VISTA DI UNA SITUAZIONE DI ESPANSIONE . QUANTO ALLA LETT . A ), LA COMMISSIONE HA GIUSTAMENTE RICORDATO CHE QUESTA NORMA RIGUARDA IL REGOLARE APPROVVIGIONAMENTO DEL MERCATO COMUNE , NON GIA L ' APPROVVIGIONAMENTO , DA PARTE DI UNA SINGOLA IMPRESA , DELLA SUA CLIENTELA TRADIZIONALE .
28 NE CONSEGUE CHE QUESTO MEZZO DEV ' ESSERE DISATTESO .
SULL ' ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI SOLIDARIETA E DI PROPORZIONALITA
29 SECONDO LA RICORRENTE , LA DECISIONE 234/84 VIOLA IL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA ED IL CRITERIO DELLA PROPORZIONALITA DEI VANTAGGI CONSEGUITI AI SACRIFICI IMPOSTI IN RAGIONE DELL ' APPARTENENZA ALLA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL ' ACCIAIO . DETTA DECISIONE IMPEDIREBBE INFATTI ALLA RICORRENTE DI UTILIZZARE LE PROPRIE CAPACITA PRODUTTIVE ATTUALI , UTILIZZAZIONE CHE DOVREBBE ESSERLE GARANTITA QUANTO MENO SINO AL LIMITE DEL L ' ASSORBIMENTO DI UNA QUOTA CORRISPONDENTE AL CONSUMO DEL SUO MERCATO NATURALE , E CIOE DELL ' ITALIA . LA RICORRENTE PAGHEREBBE QUINDI , DIVERSAMENTE DALLE IMPRESE SIDERURGICHE DEGLI ALTRI STATI MEMBRI , E IN PARTICOLARE DALLE IMPRESE TEDESCHE , LA SOVRACCAPACITA COMPLESSIVA DELLA CECA , E CIO IN VIOLAZIONE ANCHE DELL ' ART . 3 , LETT . G ), DEL TRATTATO CECA .
30 SECONDO LA COMMISSIONE , E INESATTO AFFERMARE CHE LA RICORRENTE SIA STATA PENALIZZATA PERCHE NON HA POTUTO RISERVARSI IL MERCATO NAZIONALE . IL FATTO CHE LA RICORRENTE ABBIA AVUTO QUOTE INSUFFICIENTI PER COPRIRE IL FABBISOGNO ITALIANO E DOVUTO ALLA CIRCOSTANZA CHE , NEGLI ANNI DI RIFERIMENTO , LA SUA PRODUZIONE E STATA MINORE DI QUELLA DELLE IMPRESE CONCORRENTI . D ' ALTRA PARTE , FRA IL 1981 E IL 1983 , I TASSI DI UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI A NASTRI LARGHI A CALDO SONO AUMENTATI , IN ITALIA , GRAZIE ALLE QUOTE SUPPLEMENTARI ASSEGNATE ALLA RICORRENTE . VICEVERSA , DURANTE LO STESSO PERIODO , DETTI TASSI SI SONO RIDOTTI PER L ' INDUSTRIA TEDESCA .
31 SI DEVE OSSERVARE CHE QUESTO MEZZO NON E , IN REALTA , DIRETTO CONTRO LA MANCANZA , NELLA DECISIONE 234/84 , DI UNA DISPOSIZIONE CHE CONSENTA ADEGUAMENTI DELLA PRODUZIONE DI RIFERIMENTO IN RAGIONE DELLA MESSA IN ESERCIZIO DI NUOVI IMPIANTI , BENSI CONTRO IL CRITERIO CHE E ALLA BASE DELLA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE PREVISTA DAL REGIME IN GENERALE . TALE RIPARTIZIONE E FONDATA SULLA PRODUZIONE EFFETTIVA DI CIASCUNA IMPRESA DURANTE UN PERIODO DI RIFERIMENTO . GIA NELLA SENTENZA 3 MARZO 1982 ( CAUSA 14/81 , ALPHA STEEL/COMMISSIONE , RACC . PAG . 749 ), LA CORTE HA RICONOSCIUTO CHE NON SI PUO RAGIONEVOLMENTE NEGARE CHE QUESTO CRITERIO SCELTO DALLA COMMISSIONE COSTITUISCA UNA BASE EQUA AI SENSI DELL ' ART . 58 , IN QUANTO RAPPRESENTA UNA BASE DI VALUTAZIONE OBIETTIVA E CONSENTE DI RIDURRE LA PRODUZIONE GLOBALE SENZA PER QUESTO MODIFICARE LE POSIZIONI RISPETTIVE DELLE IMPRESE SUL MERCATO .
32 SI PROCEDEREBBE IN MODO TOTALMENTE AVULSO DA QUESTO CRITERIO , CHE MIRA ALLA EQUA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE FRA TUTTE LE IMPRESE DELLA COMUNITA , TENUTO CONTO DELLA SITUAZIONE NEL COMPLESSO DEL MERCATO COMUNE , SE SI EFFETTUASSERO ADEGUAMENTI DI TALI QUOTE IN FUNZIONE DELLA SITUAZIONE SUL SOLO MERCATO NAZIONALE DELL ' IMPRESA INTERESSATA E CERCANDO DI RISERVARE A DETTA IMPRESA LA FABBRICAZIONE DEI PRODOTTI CONSUMATI SU TALE MERCATO .
33 QUESTO MEZZO DEV ' ESSERE QUINDI DISATTESO , SENZA CHE SIA NECESSARIO ESAMINARE LE STATISTICHE RELATIVE ALLA QUOTA DI MERCATO DETENUTA DALLA RICORRENTE , PRODOTTE IN CAUSA DALLE PARTI PER CORROBORARE E , RISPETTIVAMENTE , REFUTARE DETTO MEZZO .
SULLA VIOLAZIONE DI LEGGE
34 LA RICORRENTE SOSTIENE CHE , NON ATTRIBUENDOLE QUOTE DI PRODUZIONE SUPPLEMENTARI PER IL NUOVO IMPIANTO DI BAGNOLI , LA DECISIONE 234/84 HA INTRODOTTO UN DIVIETO DI PRODURRE E , DI CONSEGUENZA , DI COSTRUIRE NUOVI IMPIANTI . ORA , UN SIFFATTO DIVIETO NON E ASSOLUTAMENTE PREVISTO DAL TRATTATO CECA , IN PARTICOLARE DAGLI ARTT . 54 E 58 .
35 QUESTO MEZZO CORRISPONDE SOSTANZIALMENTE A QUELLO SOPRA CONSIDERATO SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE ALL ' ESERCIZIO DELL ' ATTIVITA ECONOMICA . POICHE LA CORTE HA GIA ESAMINATO LE QUESTIONI GIURIDICHE CONNESSE A QUEST ' ULTIMO MEZZO , CHE E STATO DA ESSA RITENUTO INFONDATO , ANCHE IL PRESENTE MEZZO , BASATO SULLA VIOLAZIONE DEL TRATTATO CECA , DEV ' ESSERE DISATTESO .
SUL DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE 234/84
36 INFINE , LA RICORRENTE SOSTIENE CHE LA DECISIONE 234/84 E ILLEGITTIMA PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE , IN CONTRASTO CON GLI ARTT . 5 E 15 DEL TRATTATO CECA , IN QUANTO NON FORNIREBBE ALCUNA INDICAZIONE CIRCA LE RAGIONI PER CUI E STATA ABOLITA O NON E STATA PRESA IN CONSIDERAZIONE LA POSSIBILITA DI ATTRIBUIRE UN ADEGUAMENTO DELLE PRODUZIONI DI RIFERIMENTO ALLE IMPRESE CHE METTONO IN ESERCIZIO NUOVI IMPIANTI .
37 LA COMMISSIONE SOTTOLINEA CHE DETTA POSSIBILITA ERA STATA GIA SOPPRESSA DALLA DECISIONE 2177/83 , COSICCHE NON VI ERA ALCUNA NECESSITA DI RITORNARE SU TALE SOPPRESSIONE NEL MOTIVARE LA DECISIONE 234/84 . D ' ALTRA PARTE , IN MERITO AL PROGETTO DELLA DECISIONE 2177/83 AVEVANO AVUTO LUOGO NUMEROSI CONTATTI E RIUNIONI , IN PARTICOLARE CON I RAPPRESENTANTI DELLA ' EUROFER ' , DI CUI FA PARTE LA RICORRENTE . IN TALI OCCASIONI , COME PURE NELLA COMUNICAZIONE INVIATA AL CONSIGLIO PER OTTENERE IL SUO PARERE CONFORME , LA COMMISSIONE AVEVA ESPRESSAMENTE INDICATO LE RAGIONI PER CUI NON INTENDEVA RIPORTARE , NELLA NUOVA DECISIONE , L ' ART . 15 , N . 2 , DELLA DECISIONE PRECEDENTE .
38 ANCHE QUESTO MEZZO DEV ' ESSERE DISATTESO . L ' ECCEZIONE D ' ILLEGITTIMITA SOLLEVATA DALLA RICORRENTE RIGUARDA LA DECISIONE 234/84 , NON GIA LA DECISIONE 2177/83 , CHE HA ABOLITO LA POSSIBILITA DI CONCEDERE L ' ADEGUAMENTO RICHIESTO DALLA RICORRENTE . PER QUANTO RIGUARDA QUEST ' ULTIMA DECISIONE , SI DEVE D ' ALTRO CANTO RICORDARE CHE , SECONDO LA COSTANTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE , E SUFFICIENTE CHE LA MOTIVAZIONE DI UN ATTO DI PORTATA GENERALE SPIEGHI SOMMARIAMENTE I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLE ISTITUZIONI , E CHE NON SI PUO ESIGERE UNA MOTIVAZIONE SPECIFICA PER TUTTI I PARTICOLARI ASPETTI DI UN SIFFATTO PROVVEDIMENTO , PURCHE QUESTI RIENTRINO SISTEMATICAMENTE NEL CONTESTO GLOBALE . IN REALTA , NEL PREAMBOLO DELLA DECISIONE 2177/83 VENGONO ILLUSTRATE IN MODO APPROFONDITO LA CRESCENTE GRAVITA DELLA CRISI E LA NECESSITA DI UN ULTERIORE RAFFORZAMENTO DEL REGIME DELLE QUOTE .
39 RISULTA QUINDI CHE TUTTI I MEZZI DEDOTTI A SOSTEGNO DELLA DOMANDA DI ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE GENERALE 234/84 E DELL ' ECCEZIONE D ' ILLEGITTIMITA SOLLEVATA DALLA RICORRENTE PER FAR ANNULLARE LA DECISIONE INDIVIDUALE 18 APRILE 1984 SONO INFONDATI E DEVONO ESSERE DISATTESI . POICHE LA DOMANDA DELLA RICORRENTE INTESA AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA QUESTA SUBITO PRESUPPONE LA DICHIARAZIONE DELLA ILLEGITTIMITA DELLE DECISIONI CONTROVERSE , NE CONSEGUE CHE IL RICORSO DEV ' ESSERE RESPINTO IN TUTTI I SUOI CAPI .
SULLE SPESE
40 A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE . LA RICORRENTE E RIMASTA SOCCOMBENTE ; LE SPESE VANNO QUINDI POSTE A SUO CARICO .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE
DICHIARA E STATUISCE :
1 ) IL RICORSO E RESPINTO .
2 ) LE SPESE SONO POSTE A CARICO DELLA RICORRENTE .