Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.
Documento 61982CJ0327
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 18 January 1984. # Ekro BV Vee- en Vleeshandel v Produktschap voor Vee en Vlees. # Reference for a preliminary ruling: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Netherlands. # Export refunds for beef and veal - "thin flank". # Case 327/82.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 gennaio 1984.
Ekro BV Vee- en Vleeshandel contro Produktschap voor Vee en Vlees.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Paesi Bassi.
Restituzioni all'esportazione di carne bovina - "Pancia".
Causa 327/82.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 gennaio 1984.
Ekro BV Vee- en Vleeshandel contro Produktschap voor Vee en Vlees.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Paesi Bassi.
Restituzioni all'esportazione di carne bovina - "Pancia".
Causa 327/82.
Raccolta della Giurisprudenza 1984 -00107
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1984:11
SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 18 GENNAIO 1984. - EKRO BV VEE- EN VLEESHANDEL CONTRO PRODUKTSCHAP VOOR VEE EN VLEES. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN). - RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DI CARNE BOVINA - PANCIA. - CAUSA 327/82.
raccolta della giurisprudenza 1984 pagina 00107
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . DIRITTO COMUNITARIO - INTERPRETAZIONE - PRINCIPIO DELL ' INTERPRETAZIONE UNIFORME - LIMITI
2 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - CARNE BOVINA - RESTITUZIONI ALL ' ESPORTAZIONE - PRODOTTI ESCLUSI - ' PANCIA ' - ESATTA DELIMITAZIONE ANATOMICA - COMPETENZA DEI GIUDICI NAZIONALI
( REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 2787/81 , ALLEGATO )
3 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - CARNE BOVINA - RESTITUZIONI ALL ' ESPORTAZIONE - PEZZI DI CARNE CONTENENTI UNA PARTE DI PANCIA - ATTRIBUZIONE DELLE RESTITUZIONI - CRITERI
( REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 2787/81 )
1 . DALLE ESIGENZE TANTO DELL ' APPLICAZIONE UNIFORME DEL DIRITTO COMUNITARIO , QUANTO DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DISCENDE CHE UNA DISPOSIZIONE DI DIRITTO COMUNITARIO LA QUALE NON CONTENGA ALCUN ESPRESSO RICHIAMO AL DIRITTO DEGLI STATI MEMBRI PER QUANTO RIGUARDA LA DETERMINAZIONE DEL SUO SENSO E DELLA SUA PORTATA DEVE NORMALMENTE DAR LUOGO , NELL ' INTERA COMUNITA , AD UN ' INTERPRETAZIONE AUTONOMA ED UNIFORME DA EFFETTUARSI TENENDO CONTO DEL CONTESTO DELLA DISPOSIZIONE E DELLO SCOPO PERSEGUITO DALLA NORMATIVA .
TUTTAVIA , QUALORA IN UN REGOLAMENTO IL LEGISLATORE COMUNITARIO SI SIA IMPLICITAMENTE RICHIAMATO AGLI USI NAZIONALI , NON SPETTA ALLA CORTE DARE UNA DEFINIZIONE COMUNITARIA UNIFORME DEI TERMINI USATI .
2.LA DELIMITAZIONE ANATOMICA ESATTA DEL PEZZO DI CARNE BOVINA DESIGNATO COME PANCIA NELLA SOTTOVOCE 02.01 A II A ), 4 . BB ) DELL ' ELENCO ALLEGATO AL REGOLAMENTO N . 2787/81 VA EFFETTUATA RIFERENDOSI AL METODO NORMALMENTE SEGUITO NELLO STATO MEMBRO O NELLA REGIONE DI CUI TRATTASI PER TAGLIARE E DISOSSARE LE CARCASSE BOVINE . SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE ACCERTARE QUALE SIA DETTA DELIMITAZIONE .
3.IL REGOLAMENTO N . 2787/81 VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE LE RESTITUZIONI ALL ' ESPORTAZIONE SONO DOVUTE PER IL PEZZO DI CARNE CHE CONTENGA UNA PARTE DI PANCIA , PURCHE QUESTA PARTE NON ATTRIBUISCA AL PEZZO STESSO , TENUTO CONTO DELLE ABITUDINI DEL CONSUMATORE E DEL COMMERCIO E DEI METODI NORMALMENTE SEGUITI PER TAGLIARE E DISOSSARE LA CARNE BOVINA NELLO STATO MEMBRO O NELLA REGIONE DI CUI TRATTASI , IL CARATTERE ESSENZIALE .
NEL PROCEDIMENTO 327/82 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA
EKRO BV VEE- EN VLEESHANDEL , APELDOORN ,
E
PRODUKTSCHAP VOOR VEE EN VLEES , RIJSWIJK ,
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 25 SETTEMBRE 1981 , N . 2787 , CHE FISSA LE RESTITUZIONI ALL ' ESPORTAZIONE NEL SETTORE DELLE CARNI BOVINE ( GU L 271 DEL 26 . 9 . 1981 , PAG . 44 ), PER QUANTO RIGUARDA PEZZI DI CARNE DISOSSATA CHE COMPRENDONO UN PEZZO DI ' PANCIA ' ,
1 CON PROVVEDIMENTO 17 DICEMBRE 1982 , PERVENUTO ALLA CORTE IL 20 DICEMBRE 1982 , IL COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN HA SOLLEVATO , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DUE QUESTIONI PREGIUDIZIALI VERTENTI SULL ' INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 25 SETTEMBRE 1981 , N . 2787 , CHE FISSA LE RESTITUZIONI ALL ' ESPORTAZIONE NEL SETTORE DELLE CARNI BOVINE ( GU L 271 , PAG . 44 ).
2 DETTE QUESTIONI SONO SORTE NELL ' AMBITO DI UNA LITE FRA LA EKRO BV VEE- EN VLEESHANDEL ( IN PROSIEGUO : ' EKRO ' , LA QUALE E UN ' ESPORTATRICE OLANDESE DI CARNI BOVINE , E LA PRODUKTSCHAP VOOR VEE EN VLEES DI RIJSWIJK ( IN PROSIEGUO : ' PRODUKTSCHAP ' ). LA LITE VERTE SUL RIFIUTO DELLA PRODUKTSCHAP DI CONCEDERE ALLA EKRO DELLE RESTITUZIONI ALL ' ESPORTAZIONE DI CARNI BOVINE IN UN PAESE TERZO , A NORMA DELL ' ART . 18 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 27 GIUGNO 1968 , N . 805 , RELATIVO ALL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE NEL SETTORE DELLE CARNI BOVINE ( GU L 148 , PAG . 24 ) NONCHE DEL SOPRAMMENZIONATO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 2787/81 .
3 L ' ELENCO , ALLEGATO AL REGOLAMENTO N . 2787/81 , DELLE MERCI PER LA CUI ESPORTAZIONE VIENE ATTRIBUITA LA RESTITUZIONE CONTEMPLATA DALL ' ART . 18 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 805/68 COMPRENDE , FRA L ' ALTRO , SOTTO LA VOCE ' EX 02.01 A II ' DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE , LE ' CARNI DELLA SPECIE BOVINA : A ) FRESCHE O REFRIGERATE : . . . 4 . ALTRE : . . . BB ) PEZZI DISOSSATI , ESCLUSA LA PANCIA , LA TIBIA E IL MUSCOLO ADERENTE , OGNI PEZZO IMBALLATO INDIVIDUALMENTE ' .
4 NELL ' OTTOBRE DEL 1981 LA EKRO ESPORTAVA NEL VATICANO DUE PARTITE DI KG 2 380 E , RISPETTIVAMENTE , 2 062 DI CARNE DI VITELLO PER LE QUALI CHIEDEVA LE RESTITUZIONI ALL ' ESPORTAZIONE A NORMA DELLA SOPRA MENZIONATA DISPOSIZIONE . DI QUESTE PARTITE FACEVANO PARTE , FRA L ' ALTRO , DEI PEZZI DI PETTO , DEL PESO COMPLESSIVO DI KG 1 156 , AI QUALI ERANO ATTACCATI DEI PEZZI DI CARNE TAGLIATA A FORMA DI PISTOLA I QUALI , SECONDO LA PRODUKTSCHAP , DOVEVANO ESSERE CONSIDERATI COME ' PANCIA ' . IL PESO COMPLESSIVO DI QUESTI PEZZI ERA DI KG 201 . LA PRODUKTSCHAP NEGAVA ALLA EKRO LE RESTITUZIONI ALL ' ESPORTAZIONE PER I KG 1 156 DI PETTO .
5 DINANZI AL COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN , DAVANTI AL QUALE AVEVA IMPUGNATO TALE RIFIUTO , LA EKRO SOSTENEVA CHE I PEZZI DI CUI SOPRA , TAGLIATI A FORMA DI PISTOLA E ATTACCATI AI PEZZI DI PETTO , NON ANDAVANO CONSIDERATI COME PARTE DELLA PANCIA E CHE IN OGNI CASO LE RESTITUZIONI ANDAVANO CALCOLATE CON RIGUARDO AL PESO COMPLESSIVO DELLA CARNE ESPORTATA , MENO LA PARTE DI PANCIA IN ESSA CONTENUTA , DI GUISA CHE ANCHE L ' ESPORTAZIONE DEI PEZZI DI PETTO DI BOVINO CUI SIANO ATTACCATI DEI PEZZI DI PANCIA DAVA DIRITTO AD UNA RESTITUZIONE PROPORZIONATA .
6 ONDE ESSERE IN GRADO DI DIRIMERE LA LITE , IL COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE LE SEGUENTI QUESTIONI PREGIUDIZIALI :
1 . COSA DEBBA INTENDERSI , SECONDO LA CORRETTA INTERPRETAZIONE DELLA VOCE 02.01 A II A ) 4 EX BB ) DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE , PER ' PANCIA ' E COME POSSA DISTINGUERSI LA ' PANCIA ' NON RIENTRANTE IN DETTA VOCE DOGANALE DALLE PARTI DISOSSATE CHE CERTAMENTE VI SONO COMPRESE .
2.SE LA CORRETTA INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 2787/81 COMPORTI CHE NON PUO ESSERE CONCESSA ALCUNA RESTITUZIONE ALL ' ESPORTAZIONE IN PAESI TERZI DI UNA PARTE DISOSSATA , QUANDO A QUESTA SIA UNITO UN PEZZO DI ' PANCIA ' , OVVERO VADA CONCESSA IN TAL CASO LA RESTITUZIONE SULLA BASE DEL PESO TOTALE DELLA CARNE ESPORTATA MENO QUELLO DELLA ' PANCIA ' .
SULLA PRIMA QUESTIONE
7 LA PRIMA QUESTIONE TENDE AD ACCERTARE QUALE SIA LA DELIMITAZIONE ESATTA DEL PEZZO DI CARNE BOVINA CHIAMATO PANCIA NELL ' ELENCO ALLEGATO AL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 2787/81 .
8 NELLE OSSERVAZIONI SCRITTE PRESENTATE ALLA CORTE IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E LA COMMISSIONE , NONCHE LA EKRO , NELLA CAUSA PRINCIPALE , HANNO PROPOSTO CIASCUNA UNA DELIMITAZIONE ANATOMICA DIVERSA DELLA PARTE DI CUI TRATTASI , PRECISANDO , CON L ' AUSILIO DI DISEGNI , DOVE SI TROVI DETTA PARTE DELLA PARETE ADDOMINALE RISPETTO AI QUARTI POSTERIORI E ANTERIORI DELLA CARCASSA BOVINA E RISPETTO ALLE COSTOLE ED AL PETTO .
9 LA PRODUKTSCHAP COME PURE , NELLE OSSERVAZIONI ORALI , LA COMMISSIONE , SOSTENGONO CHE LE AUTORITA DI CIASCUNO STATO MEMBRO DOVREBBERO RIFARSI ALLA DEFINIZIONE DEL PEZZO DI CUI TRATTASI CHE SI DESUME DAGLI USI E DALLE TRADIZIONI PER IL TAGLIO ED IL DISOSSAMENTO DELLE CARCASSE BOVINE INVALSE IN DETTO STATO . LA COMMISSIONE HA TUTTAVIA AGGIUNTO CHE , NEL FAR CIO , ESSE DEVONO FAR SALVO LO SCOPO DEL SISTEMA DELLE RESTITUZIONI ISTITUITO DALLA NORMATIVA COMUNITARIA .
10 DAL FASCICOLO SI DESUME CHE , PER QUANTO RIGUARDA I METODI SEGUITI PER TAGLIARE E DISOSSARE LE CARCASSE BOVINE , VI E UNA MOLTITUDINE DI TRADIZIONI E DI USI CHE VARIANO , NON SOLO DA UNO STATO MEMBRO ALL ' ALTRO , MA ANCHE DA UNA REGIONE ALL ' ALTRA . QUESTI METODI DI TAGLIO E DI DISOSSAMENTO TRAGGONO IN PARTICOLARE ORIGINE DALLE ABITUDINI DEI CONSUMATORI E DEL COMMERCIO , NEI VARI STATI MEMBRI E REGIONI . IL CONTENUTO DELLE DIVERSE VERSIONI LINGUISTICHE DEL REGOLAMENTO N . 2787/81 PUO QUINDI VARIARE , A SECONDA DEGLI STATI MEMBRI E DELLE REGIONI , IN RELAZIONE AL METODO ABITUALMENTE SEGUITO PER TAGLIARE E DISOSSARE LE CARCASSE BOVINE .
11 DALLE ESIGENZE TANTO DELL ' APPLICAZIONE UNIFORME DEL DIRITTO COMUNITARIO , QUANTO DEL PRINCIPIO D ' UGUAGLIANZA DISCENDE CHE UNA DISPOSIZIONE DI DIRITTO COMUNITARIO LA QUALE NON CONTENGA ALCUN ESPRESSO RICHIAMO AL DIRITTO DEGLI STATI MEMBRI PER QUANTO RIGUARDA LA DETERMINAZIONE DEL SUO SENSO E DELLA SUA PORTATA DEVE NORMALMENTE DAR LUOGO , NELL ' INTERA COMUNITA , AD UN ' INTERPRETAZIONE AUTONOMA ED UNIFORME DA EFFETTUARSI TENENDO CONTO DEL CONTESTO DELLA DISPOSIZIONE E DELLO SCOPO PERSEGUITO DALLA NORMATIVA .
12 COME LA COMMISSIONE HA DICHIARATO , LO SCOPO DELLA DISPOSIZIONE DI CUI TRATTASI E QUELLO DI ESCLUDERE DALLE RESTITUZIONI I PEZZI DI CARNE DI SCARSO VALORE PER I QUALI ESISTE UNA DOMANDA SUFFICIENTE DELL ' INDUSTRIA COMUNITARIA DELLA LAVORAZIONE DELLE CARNI . LA VALUTAZIONE DELLA FORMA E DELLE DIMENSIONI ESATTE DELLA PARTE DELLA PARETE ADDOMINALE ALLA QUALE SI DEVE ATTRIBUIRE UN VALORE INFERIORE DIPENDE TUTTAVIA , ALLA STESSA STREGUA DEI VARI METODI DI TAGLIO E DI DISOSSAMENTO DELLE CARCASSE BOVINE , DALLE ABITUDINI E DALLE TRADIZIONI DEI CONSUMATORI E DEL COMMERCIO , LE QUALI VARIANO DA UNO STATO MEMBRO E DA UNA REGIONE ALL ' ALTRA . NON SI PUO QUINDI DESUMERE DA DETTO SCOPO DELLA DISPOSIZIONE COMUNITARIA UNA DELIMITAZIONE ANATOMICA ESATTA DI QUESTA PARTE DELLA CARCASSA .
13 IN MANCANZA DI QUALSIASI INDICAZIONE IN QUESTO SENSO NEL REGOLAMENTO N . 2787/81 , NON SI PUO SUPPORRE CHE IL LEGISLATORE COMUNITARIO , NELL ' AMBITO DI UN REGOLAMENTO SULLE RESTITUZIONI ALL ' ESPORTAZIONE DI CARNE , ABBIA VOLUTO IMPORRE L ' ARMONIZZAZIONE O L ' UNIFORMAZIONE DEI METODI DI TAGLIO E DI DISOSSAMENTO ESISTENTI NEI VARI STATI MEMBRI . DALLA RISPOSTA DELLA COMMISSIONE AD UN QUESITO SOTTOPOSTOLE DALLA CORTE EMERGE INVECE CHE , AL MOMENTO DELL ' ADOZIONE DEL REGOLAMENTO N . 2787/81 , LA COMMISSIONE SI E RESA CONTO DELLE DIFFERENZE DI SIGNIFICATO DELLE PAROLE USATE NEL REGOLAMENTO , MA HA RITENUTO CHE TALI DIFFERENZE AVESSERO IMPORTANZA SOLO SECONDARIA E NON DESSERO MOTIVO DI MODIFICARE LE ABITUDINI ED I METODI ESISTENTI IN MATERIA .
14 ACCETTANDO I SIGNIFICATI DIVERSI DI DETTE PAROLE , NEL REGOLAMENTO LA COMMISSIONE SI E QUINDI IMPLICITAMENTE RICHIAMATA AI METODI DI TAGLIO E DI DISOSSA MENTO SEGUITI NEGLI STATI MEMBRI E NELLE LORO REGIONI . CIO PREMESSO E MALGRADO IL SOPRAMMENZIONATO PRINCIPIO DELL ' INTERPRETAZIONE UNIFORME DELLE DISPOSIZIONI DI DIRITTO COMUNITARIO , NON SPETTA ALLA CORTE DARE DI DETTE PAROLE UNA DEFINIZIONE COMUNITARIA UNIFORME .
15 LA DELIMITAZIONE ANATOMICA ESATTA DEL PEZZO DI CARNE DESIGNATO COME PANCIA VA QUINDI EFFETTUATA RIFERENDOSI AL METODO NORMALMENTE SEGUITO NELLO STATO MEMBRO O NELLA REGIONE DI CUI TRATTASI PER TAGLIARE E DISOSSARE LE CARCASSE BOVINE . SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE ACCERTARE QUALE SIA DETTA DELIMITAZIONE .
16 LA PRIMA QUESTIONE VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE ACCERTARE QUALE SIA , SECONDO IL METODO NORMALMENTE SEGUITO NELLO STATO MEMBRO O NELLA REGIONE DI CUI TRATTASI PER TAGLIARE E PER DISOSSARE LE CARCASSE BOVINE , LA DELIMITAZIONE ANATOMICA ESATTA DELLA PARTE DELLA PARETE ADDOMINALE CHIAMATA ' PANCIA ' NELLA SOTTOVOCE EX 02.01 A II A ), 4 . BB ) DELL ' ELENCO ALLEGATO AL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 25 SETTEMBRE 1981 , N . 2787 .
SULLA SECONDA QUESTIONE
17 LA SECONDA QUESTIONE SOLLEVATA DAL COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN MIRA AD ACCERTARE SE , QUALORA I PEZZI DI CARNE ESPORTATI CONTENGANO UNA PARTE DI PANCIA , VADA ATTRIBUITA UNA RESTITUZIONE IN FORZA DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 2787/81 E , IN CASO AFFERMATIVO , SE QUESTA DEBBA ESSERE CALCOLATA IN BASE AL PESO COMPLESSIVO DELLA CARNE ESPORTATA OVVERO IN BASE A DETTO PESO MENO QUELLO DELLA PANCIA .
18 LA PRODUKTSCHAP E LA COMMISSIONE SOSTENGONO CHE , QUALORA UN PEZZO DI CARNE CONTENGA UNA PARTE DI PANCIA , NON E DOVUTA ALCUNA RESTITUZIONE ALL ' ESPORTAZIONE . L ' ATTRIBUZIONE DI UNA RESTITUZIONE RIDOTTA NON SAREBBE CONTEMPLATA DAL REGOLAMENTO ; L ' ATTRIBUZIONE DELLA RESTITUZIONE CALCOLATA CON RIGUARDO AL PESO COMPLESSIVO DEL PEZZO SI RISOLVEREBBE NELL ' ATTRIBUIRE UNA RESTITUZIONE ELEVATA PER DELLA CARNE DI SCARSO VALORE E NELL ' INCORAGGIARE QUINDI LE ESPORTAZIONI NON AUSPICABILI DI QUESTA CARNE APPETITA DALL ' INDUSTRIA COMUNITARIA DELLA LAVORAZIONE DELLE CARNI . CIO SAREBBE STATO DEL RESTO CONFERMATO , POSTERIORMENTE AI FATTI DI CUI A CAUSA , DA UN EMENDAMENTO DELL ' ALLEGATO IN QUE STIONE AD OPERA DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 13 OTTOBRE 1982 , N . 2773 , CHE STABILISCE LE RESTITUZIONI ALL ' ESPORTAZIONE NEL SETTORE DELLE CARNI BOVINE ( GU L 292 , PAG . 20 ).
19 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA COME PURE , NELLE OSSERVAZIONI ORALI , LA EKRO HANNO SOSTENUTO CHE , IN FORZA DELL ' ART . 20 , N . 1 DEL REGOLAMENTO N . 805/68 E DELLE NORME GENERALI PER L ' INTERPRETAZIONE DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE , IN PARTICOLARE LA NORMA GENERALE 3 B ) DEL TITOLO I , PARTE A DELLA TARIFFA STESSA , IL PEZZO DI CARNE CHE COMPRENDA UNA PARTE DI PANCIA VA CLASSIFICATO , IN QUANTO PRODOTTO MISTO , SECONDO LA PARTE CHE GLI ATTRIBUISCE IL CARATTERE ESSENZIALE . SECONDO LA EKRO , IL FATTO CHE UN PEZZO DI CARNE CONTENGA FINO AL 20 % DI PANCIA NON IMPEDISCE QUINDI L ' ATTRIBUZIONE DELLE RESTITUZIONI .
20 IN PROPOSITO VA ANZITUTTO OSSERVATO CHE , A NORMA DELL ' ART . 20 , N . 1 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 27 GIUGNO 1968 , N . 805 IL QUALE COSTITUISCE LA BASE PER LA DETERMINAZIONE DELLE RESTITUZIONI DI CUI TRATTASI , ' LE REGOLE GENERALI PER L ' INTERPRETAZIONE DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE E LE REGOLE PARTICOLARI PER LA SUA APPLICAZIONE SONO APPLICABILI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO ' . SECONDO LA REGOLA GENERALE A 3 B ) PER L ' INTERPRETAZIONE DELLA NOMENCLATURA DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE ' I PRODOTTI MISTI . . . DEVONO ESSERE CLASSIFICATI . . . SECONDO LA MATERIA O L ' OGGETTO CHE CONFERISCE AGLI STESSI IL LORO CARATTERE ESSENZIALE ' .
21 ANCHE SE IL REGOLAMENTO N . 2787/81 NON CONTIENE UN SEMPLICE RICHIAMO ALLA NOMENCLATURA DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE , BENSI DETERMINA LA PROPRIA NOMENCLATURA AI FINI DELLA FISSAZIONE DELLE RESTITUZIONI ALL ' ESPORTAZIONE , QUESTA REGOLA SI APPLICA ALLA CLASSIFICAZIONE NELL ' AMBITO DELLA NOMENCLATURA SPECIFICA DEL REGOLAMENTO N . 2787/81 , TUTTE LE VOLTE CHE NE LA LETTERA DEL REGOLAMENTO , NE LO SCOPO DEL SISTEMA DELLE RESTITUZIONI ALL ' ESPORTAZIONE RENDONO NECESSARIA UNA SOLUZIONE DIVERSA .
22 PER QUANTO RIGUARDA L ' ALLEGATO DEL REGOLAMENTO N . 2787/81 , LA SOTTOVOCE EX 02.01 A II A ) 4 . EX BB ), ' PEZZI DISOSSATI , ESCLUSI LA PANCIA , LA TIBIA E IL MUSCOLO ADERENTE , OGNI PEZZO IMBALLATO INDIVIDUALMENTE ' ESCLUDE SOLO I PEZZI I QUALI COSTITUISCANO , NEL LORO COMPLESSO , PANCIA , TIBIA E MUSCOLO ADERENTE E NON FORNISCE ALCUNA INDICAZIONE ESPRESSA PER QUANTO RIGUARDA I PEZZI CHE NE CONTENGONO SOLO IN PARTE . IL FATTO CHE L ' INCERTEZZA SUL TRATTAMENTO DI QUESTI ULTIMI PEZZI SIA STATA IN SEGUITO ELIMINATA , SENZA EFFETTO RETROATTIVO , DALLA NOTA 7 DELL ' ALLEGATO DEL SOPRAMMENZIONATO REGOLAMENTO N . 2773/82 , SECONDO LA QUALE ' BENEFICIANO DELLA RESTITUZIONE SOLTANTO I PEZZI DISOSSATI CHE NON COMPRENDONO , INTEGRALMENTE O PARZIALMENTE , IL FIANCHETTO O/E IL GARRETTO ' , E IRRILEVANTE PER L ' INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IN VIGORE ALL ' EPOCA DEI FATTI DI CUI E CAUSA .
23 PER QUANTO RIGUARDA LO SCOPO DEL SISTEMA DELLE RESTITUZIONI E PIU PRECISAMENTE QUELLO DI ESCLUDERE LA LORO ATTRIBUZIONE PER LA CARNE DI SCARSO VALORE , VA RILEVATO , COME SI E DETTO NEL RISOLVERE LA PRIMA QUESTIONE , CHE LA VALUTAZIONE DI COSA DEBBA INTENDERSI PER CARNE DI SCARSO VALORE VARIA CONSIDEREVOLMENTE DA UNO STATO MEMBRO ALL ' ALTRO . CIO PREMESSO , LO SCOPO DEL SISTEMA DELLE RESTITUZIONI NON PUO FAR SI CHE LA SOPRAMMENZIONATA REGOLA GENERALE PER L ' INTERPRETAZIONE DELLA NOMENCLATURA DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE SIA IGNORATA NELL ' INTERPRETARE LA SOTTOVOCE IN QUESTIONE DELL ' ALLEGATO DEL REGOLAMENTO N . 2787/81 , CON LA CONSEGUENZA CHE LA PRESENZA , IN UN PEZZO , DI UNA PICCOLA PARTE DI CARNE CHE , SECONDO I METODI SEGUITI IN UNO STATO MEMBRO , POSSA ESSERE CONSIDERATA COME PANCIA OSTI NECESSARIAMENTE ALL ' ATTRIBUZIONE DELLE RESTITUZIONI IN TALE STATO MEMBRO .
24 IL CARATTERE ESSENZIALE DI UN PEZZO DI CARNE NON DIPENDE , A DIFFERENZA DI QUANTO HA SUGGERITO LA EKRO , DA UNA PERCENTUALE FISSA DI CARNE DI UN ALTRO TIPO CHE ESSO CONTENGA , MA VA DETERMINATO SECONDO LE ABITUDINI DEI CONSUMATORI E DEL COMMERCIO NONCHE I METODI NORMALMENTE SEGUITI PER TAGLIARE E DISOSSARE LA CARNE BOVINA NELLO STATO MEMBRO O NELLA REGIONE DI CUI TRATTASI . QUESTA VALUTAZIONE SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE .
25 LA SECONDA QUESTIONE VA QUINDI RISOLTA DICHIARANDO CHE IL REGOLAMENTO N . 2787/81 VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE LE RESTITUZIONI ALL ' ESPORTAZIONE SONO DOVUTE PER IL PEZZO DI CARNE CHE CONTENGA UNA PARTE DI PANCIA , PURCHE QUESTA PARTE NON ATTRIBUISCA AL PEZZO STESSO , TENUTO CONTO DELLE ABITUDINI DEL CONSUMATORE E DEL COMMERCIO E DEI METODI NORMALMENTE SEGUITI PER TAGLIARE E DISOSSARE LA CARNE BOVINA NELLO STATO MEMBRO O NELLA REGIONE DI CUI TRATTASI , IL CARATTERE ESSENZIALE .
SULLE SPESE
26 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DALLA COMMISSIONE , CHE HANNO SOTTOPOSTO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . IL PRESENTE PROCEDIMENTO , NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , COSTITUISCE UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , AL QUALE SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ( QUINTA SEZIONE ),
STATUENDO SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN , CON PROVVEDIMENTO 17 DICEMBRE 1982 , DICHIARA :
1* SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE ACCERTARE QUALE SIA , SECONDO IL METODO NORMALMENTE SEGUITO NELLO STATO MEMBRO O NELLA REGIONE DI CUI TRATTASI PER TAGLIARE E PER DISOSSARE LE CARCASSE BOVINE , LA DELIMITAZIONE ANATOMICA ESATTA DELLA PARTE DELLA PARETE ADDOMINALE CHIAMATA ' PANCIA ' NELLA SOTTOVOCE EX 02.01 A II A ), 4 . BB ) DELL ' ELENCO ALLEGATO AL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 25 SETTEMBRE 1981 , N . 2787 .
2* IL REGOLAMENTO N . 2787/81 VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE LE RESTITUZIONI ALL ' ESPORTAZIONE SONO DOVUTE PER IL PEZZO DI CARNE CHE CONTENGA UNA PARTE DI PANCIA , PURCHE QUESTA PARTE NON ATTRIBUISCA AL PEZZO STESSO , TENUTO CONTO DELLE ABITUDINI DEL CONSUMATORE E DEL COMMERCIO E DEI METODI NORMALMENTE SEGUITI PER TAGLIARE E DISOSSARE LA CARNE BOVINA NELLO STATO MEMBRO O NELLA REGIONE DI CUI TRATTASI , IL CARATTERE ESSENZIALE .