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Documento 61982CC0222

Conclusioni dell'avvocato generale Rozès del 20 settembre 1983.
Apple and Pear Development Council contro K.J. Lewis Ltd e altri.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: County Court, Tunbridge Wells - Regno Unito.
Provvedimenti nazionali per la promozione della produzione e della vendita di mele e pere di origine locale.
Causa 222/82.

Raccolta della Giurisprudenza 1983 -04083

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1983:229

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS

DEL 20 SETTEMBRE 1983 ( 1 )

Signor Presidente,

signori Giudici,

a norma del primo e del secondo comma dell'art. 177 del Trattato CEE, dovete risolvere diverse questioni pregiudiziali sottopostevi dal giudice Brian Grant, della Tunbridge Wells County Court, relative alle attività di un ente inglese, l'«Apple and Pear Development Council».

I —

Questa domanda di pronuncia pregiudiziale rientra nell'ambito di una controversia fra detto ente e tre produttori di mele e di pere, K. & J. Lewis Ltd., Leighton Fruit Ltd. e RMO Capper. L'art. 1, n. 1, della legge del 1947 (legge sull'organizzazione e sullo sviluppo dell'industria) autorizza il ministro competente ad adottare decreti «per costituire un ente d'incoraggiamento» in un determinato settore dell'industria se lo ritiene opportuno, specie per «aumentare il rendimento o la produttività» di quel settore economico. Mediante indagini anteriori alla costituzione dell'ente e, in seguito, almeno ogni cinque anni, il ministro deve accertarsi che l'esistenza di detto ente sia desiderata da un numero adeguato di persone occupate nel settore.

In forza di queste disposizioni, a richiesta dei produttori di mele e di pere, nel 1966 il ministro adottava l'«Apple and Pear Development Council Order». Dato l'esito positivo dell'indagine circa l'opportunità di mantenere in vita il «Council», il decreto veniva sostituito da un atto omonimo del 1980. Secondo questo provvedimento, qualsiasi produttore che, in Inghilterra o nel Galles, disponga di colture di mele o di pere estendentesi su due ettari o più, con un minimo di cinquanta piante, deve iscriversi all'ente e versare un contributo annuo, la cui aliquota massima è fissata dal ministro; questa aliquota era stabilita in 29 sterline per ettaro dall'art. 9, n. 1, del decreto del 1980 ( 2 ), poi aumentata a 40 sterline per ettaro nel decreto che emendava il primo ( 3 ).

Il «Council» citava dinanzi alla County Court di Tunbridge Wells i convenuti nella causa principale per ottenere il versamento di detta tassa, che essi non avevano ancora corrisposto per l'esercizio che si chiudeva il 31 marzo 1981.

I produttori renitenti sostengono che la creazione di un ente come il «Council», come pure le sue funzioni, sono incompatibili con l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ed hanno effetto equivalente alle restrizioni quantitative degli scambi tra Stati membri. Quindi essi contestano che il «Council» potesse chiedere il versamento di una tassa destinata a finanziare attività illegittime. Essi chiedono quindi il rimborso di quanto hanno versato dal 1o febbraio 1973.

Evidentemente il «Council» respinge questo punto di vista: esso sostiene che la sua esistenza e lo svolgimento della sua attività sono del tutto consone al diritto comunitario. Tuttavia, pur se per ipotesi così non fosse, l'ente contesta agli attori la possibilità di opporsi alla sua richiesta di versamento della tassa o di ottenere il rimborso di quanto hanno versato.

Per risolvere questa controversia, il giudice adito vi chiede di pronunciarvi in via pregiudiziale su svariate questioni che, per agevolare l'esposizione, mi permetto di riassumere.

1.

Se i fatti e i provvedimenti seguenti siano incompatibili con gli artt. 30 e 34 o 38-47 del Trattato CEE, con gli artt. 42 e 60 del Trattato di Adesione o con il regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli:

i)

esistenza di un ente fornito della struttura e delle competenze che caratterizzano il «Council»,

ii)

l'obbligo generale imposto ai produttori inglesi e gallesi di mele e di pere di iscriversi al «Council»,

iii)

l'obbligo, imposto ai produttori iscritti, di fornire dichiarazioni e informazioni sulla loro attività professionale, obbligo sanzionato penalmente,

iv)

l'obbligo di versare al «Council» una tassa annuale,

v)

l'esenzione da questo regime dei produttori che dispongono di meno di due ettari di colture o di meno di cinquanta alberi da frutta.

2.

In caso di soluzione affermativa, anche solo parziale, della prima questione, se abbia rilievo il fatto che la maggioranza dei produttori si è dichiarata favorevole alla conservazione in vita del «Council».

3.

Se le disposizioni di diritto comunitario con le quali i provvedimenti enunciati nella prima questione dovessero risultare incompatibili siano direttamente efficaci nel senso che conferiscono ai singoli diritti che questi possono far valere dinanzi al giudice nazionale.

In caso affermativo:

i)

se implichino l'esonero del produttore dal pagamento della tassa,

ii)

se possano legittimare la domanda di restituzione delle tasse già versate, totale o parziale (a) dopo o anche prima della sentenza della Corte (b),

iii)

disponendo la restituzione delle tasse, se il giudice di uno Stato membro possa tener conto del fatto che il provento della tassa è stato usato dal «Council» per scopi che hanno recato o avrebbero potuto recare un vantaggio ai produttori.

4.

Se l'eventuale incompatibilità di uno dei provvedimenti descritti nella prima questione con l'art. 30 e 34 del Trattato decorra dal 1o gennaio 1975, data menzionata dall'art. 42 dell'Atto di adesione, oppure dal 1o febbraio 1973, data menzionata dall'art. 60 dello stesso atto.

Le varie questioni non presentano tutte lo stesso grado di difficoltà. La prima è quella di cui mi occuperò soprattutto. Infatti, risolvendola si affronteranno due dei tre punti che sono stati effettivamente discussi dai vari partecipanti.

Questi due punti riguardano:

la compatibilità col diritto comunitario della pubblicità per mele e pere britanniche,

a)

in generale,

b)

per determinate varietà;

la compatibilità col diritto comunitario dell'azione del «Council» in fatto di norme di qualità.

Il terzo punto principale discusso davanti alla vostra Corte verteva sulla natura di aiuto, ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato, della tassa riscossa dal «Council» a carico dei produttori. Poiché questo punto non era stato sollevato dal giudice a quo, resta da vedere se la Corte possa risolverlo d'ufficio.

II —

Data la sua indole preliminare, esaminerò per primo questo punto.

1.

All'udienza, il «Council» ha contestato l'opportunità di questo esame. Esso ha osservato che la questione, sollevata per la prima volta nel procedimento dinanzi alla vostra Corte, è del tutto nuova e priva di connessione con i problemi prospettati dal giudice nazionale. Il risolverla metterebbe a repentaglio l'equilibrio tra le prerogative rispettive dei giudici nazionali e della Corte in materia pregiudiziale. Potrebbero venir lesi i diritti delle parti nella causa principale, che avrebbero potuto presentare osservazioni, o quanto meno osservazioni più ampie, su detti punti dinanzi al giudice nazionale e dinanzi alla Corte se le questioni fossero state sollevate in una fase anteriore al deposito delle osservazioni di un'istituzione e di uno Stato membro, semplici terzi rispetto alla causa, nel presente procedimento.

Queste osservazioni, indubbiamente pertinenti, mi avrebbero persuaso se, inoltre, il problema della natura di aiuto della tassa mi fosse sembrato decisivo per la soluzione della controversia.

Ma non mi pare sia così. Dalle vostre sentenze 29 novembre 1978 ( 4 ) e 26 giugno 1979 ( 5 ) si desume infatti che, nell'ipotesi di controversia vertente su un settore agricolo disciplinato da un'organizzazione comune di mercato, è opportuno esaminare anzitutto il problema sotto questo profilo. Dall'art. 38, n. 2, del Trattato emerge infatti che le norme generali per l'instaurazione del mercato comune devono cedere il passo alle disposizioni specifiche adottate nell'ambito della politica agricola comune. Tra di esse rientrano, per i motivi già illustrati nella sentenza Pigs Marketing Board ( 6 ), le disposizioni del Trattato relative alla soppressione degli ostacoli doganali e commerciali per gli scambi intracomunitari ( 7 ). L'esame previo delle norme di diritto agricolo è prescritto particolarmente rispetto alle disposizioni del capitolo del Trattato relativo alle norme sulla concorrenza — cioè il gruppo di articoli dall'85 al 94. Si desume infatti dall'art. 31 del regolamento n. 1035/72, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, che il ricorso, da parte di uno Stato membro, agli artt. 92-94 sugli aiuti non può prevalere sul regolamento relativo all'ordinamento di mercato di questo settore ( 8 ).

Così stando le cose, tratteggerò il problema della compatibilità con gli artt. 92-94 del Trattato della tassa imposta ai produttori solo sommariamente e in subordine, per l'eventualità che non concordiate con il mio punto di vista.

2.

La questione ha assunto grande importanza nella fase orale, probabilmente a motivo dell'atteggiamento della Commissione. Questa ritiene infatti che le attività del «Council» siano in contrasto con il diritto comunitario. Questa tesi parte dal presupposto incontestabile che servizi come quelli resi dal «Council» costituiscono un aiuto ai sensi dell'art. 92 del Trattato, anche se sono finanziati da una tassa corrisposta dai produttori. Nella sentenza 22 marzo 1977 ( 9 ), pronunciandovi su provvedimenti analoghi a quelli in questione avete affermato che «un provvedimento della pubblica autorità che favorisca determinate imprese o determinati prodotti non perde il suo carattere di vantaggio gratuito per il fatto di venire in tutto o in parte finanziato da contributi imposti dalla stessa autorità alle imprese considerate» ( 10 ). I servizi resi dal Council ai produttori di mele e di pere costituiscono perciò un indubbio aiuto ai sensi dell'art. 92 del Trattato.

Dal fascicolo si desume inoltre che l'aliquota massima dell'imposta ha subito tre aumenti dopo l'adesione del Regno Unito alla Comunità, il 1o aprile 1975, il 7 maggio e il 18 dicembre 1980. Condivido il parere dell'avvocato generale Warner nelle conclusioni per la causa Pigs and Bacon Commission ( 11 ), secondo cui l'aumento di una tassa parafiscale che serve a finanziare un aiuto può costituire una modifica di un aiuto ai sensi dell'art. 93, n. 3. Orbene, la Commissione dichiara di non esser stata preventivamente informata di questa modifica in nessuno dei tre casi, contrariamente a quanto prevede l'art. 93, n. 3. Ne consegue, a suo parere, che questo aiuto è illegittimo dal 1o aprile 1975, data della prima modifica dell'aliquota.

Questa tesi è vibratamente contrastata dal Governo del Regno Unito. Esso dichiara di aver regolarmente informato la Commissione delle attività del «Council» ed in particolare delle modifiche dell'importo della tassa, in ossequio alle disposizioni del Trattato sugli aiuti statali. A questo proposito esso ha prodotto copie degli estratti dell'inventario degli aiuti concessi nel Regno Unito nel settore ortofrutticolo, che esso ha notificato alla Commissione. Gli estratti prodotti si riferiscono agli anni 1973, 1974, 1976, 1979, 1980 e 1981. Si constata che in realtà l'importo dell'aiuto è stato menzionato ogni volta ( 12 ). Ma la Commissione ribatte giustamente che queste informazioni sono diverse, per natura, dalla notifica prescritta dall'art. 93, n. 3, del Trattato: esse sono infatti successive alla messa in atto dell'aiuto, mentre l'art. 93, n. 3, prescrive che la notifica sia eseguita preventivamente.

Tuttavia, questa considerazione non mi pare idonea a risolvere la questione. Ritengo infatti che il procedimento contemplato dall'art. 93, n. 3, non fosse applicabile nella fattispecie. Condivido il parere dell'avvocato generale Warner secondo cui «non vi è in generale alcuna ragione per interpretare l'art. 93, n. 3, altrimenti che restrittivamente» ( 13 ) concordo però pure con l'avvocato generale Trabucchi, secondo il quale «adattamenti di secondaria importanza conformemente a quanto eventualmente previsto nel regime di base» sono dispensati dall'obbligo di notifica ( 14 )Nella fattispecie sono del parere che la modifica dell'importo dell'aiuto che, secondo il Regno Unito, è stata operata solo per adeguarsi all'inflazione, va qualificata secondaria, per non dire trascurabile.

III —

Esamino ora la prima questione del giudice di rinvio che mi consentirà di trattare la compatibilità con il diritto comunitario delle campagne pubblicitarie per la frutta inglese e gallese e dell'azione del «Council» in fatto di norme di qualità.

Risolverò del pari i problemi sollevati espressamente dal giudice nazionale circa, in special modo, la costituzione del «Council», l'obbligo di iscrizione, l'obbligo di fornire dichiarazioni ed informazioni e quello di pagare una tassa.

A — Sulla pubblicità a favore della frutta inglese e gallese.

Mi pare utile distinguere le campagne organizzate a favore di questa frutta in via generale e quelle che riguardano determinate varietà particolari.

Le norme comunitarie che vanno applicate sono, da un lato, quelle relative all'organizzazione comune dei mercati e, dall'altro, quelle in fatto di libera circolazione delle merci -che, come ho ricordato, si devono considerare parte integrante dell'organizzazione comune.

1)

Nel caso specifico, è incontestabile che le campagne in questione hanno lo scopo di consentire ai produttori britannici la riconquista della loro parte di mercato ( 15 ). Alcuni documenti del fascicolo dimostrano infatti chiaramente che detta quota negli ultimi anni è scesa, a favore di produttori di altri Stati membri (specie dei produttori francesi) ed anche di produttori di paesi terzi (Sudafrica, Nuova Zelanda).

Per questo motivo, e tenuto conto della definizione estremamente ampia, data dalla vostra giurisprudenza, della nozione di misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, siffatte campagne potrebbero considerarsi incompatibili con l'art. 30 del Trattato. Sarebbe allora spettato al giudice a quo sindacare se realmente sussistessero i presupposti indicati dalle vostre sentenze per quel che riguarda le attività promozionali del «Council».

Mi pare però difficile sostenere che l'attività del «Council» si risolva in realtà nell'«instaurazione di una pratica nazionale, instaurata dal Governo ... e messa in atto con la sua collaborazione, il cui effetto potenziale sulle importazioni degli altri Stati membri è paragonabile a quello derivante da atti governativi di natura cogente» ( 16 ). Infatti, contrariamente all'Irish Goods Council, l'Apple and Pear Development Council non ha fruito di pubbliche sovvenzioni per far fronte alle sue campagne pubblicitarie, i cui scopi e i cui limiti non sono stati definiti dal Governo britannico ( 17 )

2)

Le relazioni annuali del «Council» mettono in luce che questo ha svolto attività promozionali a favore di determinate varietà di frutta. Mi riferisco alle iniziative d'incoraggiamento per le mele Cox e Bramley ( 18 ).

È opportuno vagliare la compatibilità di queste azioni con il regolamento n. 1035/72, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e con l'art. 40, n. 3, del Trattato.

a)

Risulta dal regolamento summenzionato che questo autodetermina, in base ai criteri fissati sul piano comunitario, l'entità degli aiuti di cui possono fruire le varie qualità di mele prodotte nella Comunità, nell'ambito del regime dei pubblici interventi. Il favorire determinate varietà nelle campagne promozionali può pregiudicare il buon funzionamento dell'organizzazione comune, nel caso in cui queste campagne siano organizzate col preciso intento di escludere dal mercato le altre varietà. Questa esclusione implicherebbe il rischio di squilibrio dei prezzi delle altre varietà non solo sul mercato del Regno Unito, ma anche sul complesso degli altri mercati della Comunità. Altri Stati membri potrebbero quindi essere indotti a procedere, a carico del bilancio comunitario, all'acquisto di mele di varietà diverse la cui vendita fosse divenuta più difficile a causa di dette misure.

Nell'ambito della cooperazione giudiziaria instaurata dall'art. 177 del Trattato, spetta al giudice nazionale, unico ad avere conoscenza diretta dei fatti specifici e in grado eventualmente di disporre gli atti istruttori del caso, determinare la portata esatta delle azioni d'incoraggiamento del Council a favore delle varietà Cox e Bramley. Se, come esso dichiara, si tratta solo di campagne ristrette, di portata molto limitata, si può ammettere che esse non provochino un'esclusione dal mercato incompatibile con l'organizzazione comune dei mercati.

b)

Le campagne d'incoraggiamento a favore delle varietà Cox e Bramley sarebbero pure in contrasto con il principio di non discriminazione tra produttori, sancito dall'art. 40, n. 3, del Trattato, se fossero organizzate con lo scopo e l'effetto di escludere dal mercato le altre varietà prodotte nel Regno Unito. Anche sotto questo profilo spetta al giudice nazionale appurare se le cose stiano così.

B — Sull'iniziativa circa le norme di qualità

Il «Council» emana «raccomandazioni» ai produttori britannici, onde far sì che questi immettano sul mercato solo frutta con determinate caratteristiche.

Il regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati degli ortofrutticoli consente la vendita di frutta anche avente caratteristiche diverse (in pratica, di qualità inferiore).

È quindi importante stabilire se le «raccomandazioni» avessero natura cogente, giacché in questo caso sarebbero in contrasto con il regolamento n. 1035/72, più precisamente con il titolo I: norme comuni ( 19 ).

Orbene, disponiamo sfortunatamente di un solo indizio. In un brano della relazione per il 1981, il «Council»«si compiace di poter dichiarare che, nei casi in cui si sono rinvenuti presso i grossisti prodotti di calibro inferiore a quello prescritto, è raro che il produttore abbia continuato a fornire frutta di detto calibro dopo che la cosa gli era stata segnalata» ( 20 ) e aggiunge che i casi di vendita di frutta di calibro inferiore nel commercio all'ingrosso sono del pari stati esaminati e i nómi dei grossisti recidivi sono stati trasmessi alla National Federation of Fruit and Potato Trades ( 21 )

Anche su questo punto, l'unico competente ad accertare la portata esatta di dette raccomandazioni è il giudice nazionale: semplici pareri non mi pare siano necessariamente in contrasto col regolamento n. 1035/72.

IV —

Vediamo ora i punti espressamente trattati dal giudice nazionale nelle varie parti della presente questione.

1.

È fuori dubbio che la costituzione del «Council», cui il giudice a quo si richiama ancora nella prima parte della questione n. 1, non è affatto incompatibile con il diritto comunitario.

Preciso che, per costituzione del «Council» (Constitution of Council), si intendono membri del «Council» (produttori, dipendenti, indipendenti, esperti nel campo della distribuzione e della vendita) nominati dal ministro ( 22 ).

Lo stesso avviene per altre attività svolte effettivamente da questo ente, come gli studi di mercato e, su scala molto modesta, la realizzazione o l'incoraggiamento di ricerche scientifiche.

A quanto pare, il «Council» non ha mai svolto, né svolge attualmente, gli altri compiti elencati nell'allegato 1 degli «orders» del 1966 e del 1980.

2.

L'obbligo di iscrizione (secondo punto della questione pregiudiziale) rappresenta semplicemente, a mio parere, un mezzo per garantire la corresponsione della tassa imposta ai produttori, sulla quale verte il quarto punto. È infatti necessario obbligare i produttori ad iscriversi al «Council» onde poter riscuotere efficacemente la tassa cui essi sono soggetti. Non mi pare che l'aver qualificato reato a sé stante la mancata iscrizione sia sufficiente a creare una dicotomia tra iscrizione e riscossione della tassa.

3.

La possibilità data al «Council» di pretendere dai produttori dichiarazioni e informazioni sull'attività che essi svolgono e la sanzione penale in caso d'inosservanza di questo obbligo non mi paiono nemmeno esse incompatibili con norme o principi del diritto comunitario.

4.

Più complessa è invece la valutazione della liceità della tassa annua obbligatoriamente versata dai produttori al «Council» onde consentirgli di far fronte alle spese inerenti alle sue attività.

Preciso che mi limiterò ad esprimere un parere sulla legittimità di questa tassa in quanto tale e non come fonte di finanziamento di attività del «Council» che potrebbero essere incompatibili con il diritto comunitario. Se il giudice del merito dichiararerà illegittime le attività del «Council», tanto sul piano pubblicitario quanto sul piano delle norme di qualità, l'illegittimità coinvolgerà evidentemente anche la tassa istituita per finanziarle.

Osserverò poi, senza esitazioni, che la tassa, in quanto provvedimento di natura pecuniaria, non può venir vagliata sotto il profilo degli artt. 30 e segg. del Trattato ( 23 ).

Risulta pure dalla vostra giurisprudenza che questa tassa non può nemmeno considerarsi tassa d'effetto equivalente a dazi doganali all'importazione o all'esportazione vietata dagli artt. 13 e, rispettivamente, 16 del Trattato, poiché non colpisce mele e pere a causa del passaggio di una frontiera intracomunitária ( 24 )

La compatibilità della tassa va ancora esaminata sotto il profilo delle norme dell'organizzazione comune dei mercati. In una sentenza del 13 marzo 1981 ( 25 ) avete stabilito che una tassa gravante sui produttori in base al valore di determinati prodotti agricoli soggetti ad una organizzazione comune dei mercati non è in linea di massima — incompatibile con la disciplina di detta organizzazione comune, a meno che «l'imposta avesse l'effetto di ostacolare il funzionamento dei congegni contemplati, nell'ambito delle organizzazioni comuni interessate, per la formazione dei prezzi comuni e per disciplinare l'approvvigionamento del mercato» ( 26 ). Nella fattispecie mi par chiaro che la tassa non ha questi effetti. Ma aggiungerò subito, come ho già detto, che alcune attività finanziate con il provento della tassa possono avere effetti di questo genere.

5.

Infine, per risolvere l'ultimo punto sollevato dal giudice britannico, osserverò che mi par logico esentare dagli obblighi sopra descritti i produttori di modestissima entità. Si può presumere che produttori che dispongano di meno di due ettari di terre coltivate a frutteto (mele o pere) o di meno di cinquanta piante non pongano in vendita la loro produzione o lo facciano in modo solo marginale.

V —

Sulla seconda questione.

Mi pare che, se i provvedimenti in questione sono incompatibili con il diritto comunitario, il fatto di esser stati adottati da un ente creato per volontà della maggioranza dei produttori interessati e tenuto in vita per loro desiderio non serve a sanare la loro illiceità. È quasi ovvio che né questo consenso né, a maggior ragione, la consultazione di altre parti interessate, possono rendere queste misure compatibili con il diritto comunitario.

VI —

Come la prima questione, anche la terza del giudice a quo si suddivide in vari punti.

1.

Questo giudice chiede se le norme di diritto comunitario eventualmente trasgredite dal «Council» siano direttamente efficaci, vale a dire attribuiscano ai singoli diritti che questi possono far valere dinanzi al giudice nazionale.

Risolvendo la prima questione, ho prospettato la possibilità che talune attività del «Council» siano incompatibili, da un lato, con il regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e, dall'altro, con l'art. 40, n. 3, del Trattato.

L'efficacia diretta delle norme dell'organizzazione comune dei mercati deriva dal fatto che sono inserite in un regolamento il quale, in forza dell'art. 189 del Trattato, «è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri» ( 27 ).

Nell'ambito del mercato ortofrutticolo, l'efficacia diretta dell'art. 40, n. 3, deriva dalla sua messa in atto tramite il regolamento n. 1035/72 ( 28 ).

2.

È pure incontestabile che, se la tassa risultasse destinata a finanziare attività incompatibili con dette disposizioni, i produttori potrebbero invocare questa circostanza per opporsi categoricamente a qualsiasi richiesta di versamento della tassa ( 29 ).

3.

L'efficacia diretta delle disposizioni eventualmente trasgredite costituisce pure, in linea di massima, una valida base per la domanda di restituzione delle tasse annuali che i produttori hanno già pagato. Questa domanda di restituzione deve limitarsi alla quota della tassa impiegata per finanziare attività incompatibili con il diritto comunitario. Spetta al giudice nazionale stabilire, su questa base, e secondo le modalità contemplate dal diritto nazionale, come si debba procedere alla restituzione ( 30 ).

4.

Il giudice nazionale chiede poi se la domanda di rimborso delle tasse possa proporsi anche per le tasse versate prima dell'emanazione della pronuncia pregiudiziale o se deve limitarsi agli eventuali pagamenti effettuati dopo la pronuncia della sentenza.

a)

La vostra giurisprudenza risolve il problema, in linea di massima, nel senso che «l'interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla Corte nell'esercizio della competenza ad essa attribuita dall'art. 177 chiarisce e precisa, quando ve ne sia bisogno, il significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe dovuto, essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne risulta che la norma così interpretata può, e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa se, per il resto, sono soddisfatte le condizioni che consentono di portare alla cognizione dei giudici competenti una controversia relativa all'applicazione di detta norma» ( 31 )

Tuttavia, in casi eccezionali, la Corte può, per «considerazioni imprescindibili di certezza del diritto riguardanti il complesso degli interessi in gioco, tanto pubblici quanto privati», limitare l'effetto retroattivo di siffatta sentenza ai soggetti «che abbiano già promosso un'azione giudiziaria o proposto un reclamo equipollente» ( 32 ).

b)

È vero che è difficile distinguere tra principio ed eccezione. Da un lato, mi pare non si debba scalfire il principio dell'effetto ex tunc delle sentenze pregiudiziali. D'altro canto, mi pare che nella fattispecie sussistano i presupposti della deroga ammessa nella sentenza Defrenne II e confermata nella sentenza Ariete ( 33 ).

La presente causa è affine alla causa Defrenne per l'analogia dell'atteggiamento che la Commissione ha tenuto per lungo tempo di fronte al problema posto sul tappeto. Non si deve dimenticare infatti che enti simili all'Apple and Pear Development Council esistono in altri Stati membri e che la Commissione non ha mai contestato la validità delle loro attività sotto il profilo del diritto comunitario né, a maggior ragione, ha mai citato in giudizio lo Stato membro per inosservanza del Trattato a motivo di dette attività. Anzi, si evince dalla risposta fornita dal sig. Dalsager, membro della Commissione competente nel settore dell'agricoltura, in data 17 agosto 1981 al sig. Scott Hopkins, membro del Parlamento europeo, che in quel momento egli considerava le attività del «Council», ed in particolare la riscossione della tassa, compatibili con il diritto comunitario.

5.

Infine, il giudice nazionale chiede se, decidendo di disporre la restituzione delle tasse, il giudice di uno Stato membro possa tener conto del fatto che il gettito della tassa è stato impiegato a fini che hanno arrecato, o avrebbero potuto arrecare un vantaggio ai produttori.

Anche su questo punto la vostra giurisprudenza è ben consolidata. Avete infatti già affermato che «nulla impedisce, dal punto di vista del diritto comunitario che i giudici nazionali tengano conto, conformemente al proprio diritto interno, del fatto che tasse indebitamente percepite abbiano potuto essere incorporate nei prezzi dell'impresa assoggettata alla tassa e trasferite sugli acquirenti» ( 34 ). Avete anche precisato che «la tutela dei diritti garantiti in materia dall'ordinamento giuridico comunitario (che il giudice nazionale deve tutelare) non richiede che si conceda la restituzione di tasse indebitamente percepite in situazioni tali da causare un indebito arricchimento degli aventi diritto» ( 35 ).

Questa massima mi pare adeguata anche nell'ipotesi descritta dal giudice di rinvio, nella quale una tassa è stata impiegata per scopi che tornavano a vantaggio dei contribuenti.

VII —

Sulla quarta questione.

La questione mira ad accertare da qual data debba farsi decorrere l'incompatibilità con gli artt. 30 e 34 del Trattato di una delle misure descritte nella prima questione.

Ho già detto che nessuna delle attività del «Council» può considerarsi incompatibile con l'art. 34 del Trattato. Ho però accennato al fatto che determinate azioni di detto ente a favore di talune varietà e in fatto di norme di qualità potevano «ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza gli scambi inracomunitari» ( 36 )La questione non ha dunque affatto carattere teorico.

Il giudice nazionale è incerto tra due date: il 1 gennaio 1975 e il 1 febbraio 1973. La scelta del 1 gennaio 1975 costituirebbe applicazione dell'art. 42, 2o comma del Trattato di adesione; questa disposizione è inserita nel Titolo I (libera circolazione delle merci) della quarta parte (provvedimenti transitori) delľ«atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati». Esso dispone che le misure d'effetto equivalente alle restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione vanno soppresse entro questa data.

L'art. 60, n. 1, fa parte del Titolo II (agricoltura) della stessa quarta parte. Esso sancisce che il regime vigente nella Comunità nella sua composizione originaria, specie in fatto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative, si applica nei nuovi Stati membri dal 1o febbraio 1973, salvo eccezioni che nella fattispecie non interessano.

È fuori dubbio che si deve applicare quest'ultima norma, in quanto «lex specialis» per i prodotti agricoli, e quindi la data del 1o febbraio 1973.

Per tutti questi motivi, propongo di risolvere come segue le questioni sollevate dal giudice Brian Grant, della Tunbridge Wells County Court:

I.

i)

Un ente come l'Apple and Pear Development Council non è incompatibile con il diritto comunitario.

Le iniziative pubblicitarie a favore di talune varietà di frutta prese da un ente come il «Council» sono incompatibili:

con il regolamento n. 1035/72, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, se causano l'esclusione dal mercato delle altre varietà,

con l'art. 40, n. 3, del Trattato, se sono organizzate al fine e con l'effetto di escludere dal mercato altre varietà.

Le «raccomandazioni» del «Council» in fatto di norme di qualità sono incompatibili con il regolamento n. 1035/72 se hanno carattere imperativo.

ii)

L'obbligo di iscrizione dei produttori al «Council» non è di per sé incompatibile con il diritto comunitario.

iii)

La creazione di un ente autorizzato ad imporre ai produttori di mele e di pere di fornire dichiarazioni ed altre informazioni è compatibile con il diritto comunitario.

iv)

Una tassa come quella in questione nella presente controversia non è di per sé incompatibile con il diritto comunitario. Essa lo diviene se serve a finanziare attività che siano di per sé in contrasto con il diritto comunitario.

v)

L'esenzione dei produttori che dispongono di superfici inferiori ai due ettari o di piantagioni inferiori ai cinquanta alberi di pere o di mele è compatibile con il diritto comunitario.

II.

Se i provvedimenti in questione sono incompatibili con il diritto comunitario, né il consenso della maggioranza dei produttori, né a maggior ragione la consultazione di altre parti interessate servono a sanare questo vizio.

III.

L'art. 40, n. 3, del Trattato e il regolamento del Consiglio n. 1035/72 sono direttamente efficaci, nel senso che attribuiscono ai singoli diritti che questi possono far valere dinanzi al giudice nazionale:

l'incompatibilità con il diritto comunitario di attività finanziate con la tassa riscossa dal «Council» a carico dei produttori può costituire un'eccezione a loro favore, opponibile a qualsiasi ingiunzione di pagamento di detta tassa;

d'altra parte, i produttori sono autorizzati a chiedere la restituzione di qualsiasi importo versato in contrasto con il diritto comunitario;

le modalità di questa restituzione sono definite dal diritto nazionale. Il giudice nazionale può in particolare, conformemente al diritto nazionale, tener conto del vantaggio che i produttori hanno tratto o possono trarre dal provento di questa tassa;

nella fattispecie, per ragioni inderogabili di certezza del diritto, la restituzione delle tasse versate indebitamente è ammessa solo per i pagamenti effettuati dopo la pronuncia della emananda sentenza, salvo per quel che riguarda le persone che hanno già adito le vie legali o proposto un reclamo equivalente.

IV.

Se una delle attività del «Council» risulta in contrasto con l'art. 30 del Trattato, attraverso il regolamento n. 1035/72, detta incompatibilità dovrebbe considerarsi insorta il 1o febbraio 1973, in forza dell'art. 60, n. 1 dell'Atto di adesione.


( 1 ) Traduzione dal francese.

( 2 ) SI 1980, n. 623.

( 3 ) SI 1980, n. 2001, art. 2.

( 4 ) Pigs Marketing Board (Northern Ireland) Redmond, causa 83/78, causa pag. 2347.

( 5 ) Pigs and Bacon Commission/Mc Carren, causa 177/78, Race. pag. 2161.

( 6 ) Punti nn. 52-55, Race. 1978, pagg. 2372 e 2373.

( 7 ) In particolare gli artt. 13 e 16; 30 e 34.

( 8 ) Pigs and Bacon Commission/Mc Carren, punti 9-11, Race. 1979, pagg. 1979, pagg. 2186 e 2187.

( 9 ) Steinike e Weinlig/Repubblica federale di Germania, causa 78/76, Race. pag. 585.

( 10 ) N. 22, vedere anche n. 21, pag. 613.

( 11 ) Race. 1979, pagg. 2203 e 2204.

( 12 ) Tuttavia, il fascicolo non permette di accertare se l'ultimo aumento della tassa, quello operato nel dicembre 1980, sia stato debitamente comunicato alla Commissione.

( 13 ) Conclusioni nella causa Pigs and Bacon Commission, precitate, Race. 1979, pag. 2004.

( 14 ) Conclusioni nella causa 51/74, van der Hulst, Race. 1975, pag. 107.

( 15 ) Relazione 1981, punto 11, prospettive, pag. Ï8.

( 16 ) Sentenza 24 novembre 1982, Commissione/Irlanda, causa 249/81, campagna detta «Buy Irish», n. 27, non ancora pubblicata.

( 17 ) Stessa sentenza, n. 15.

( 18 ) Relazioni e resoconti annuali per l'esercizio chiusosi il 31 marzo 1981, pag. 17.

( 19 ) Aru. 2-12.

( 20 ) Pig. 22.

( 21 ) Pagg. 11 e Ila.

( 22 ) Art4 delľ«Apple and Pear Development Council Orders» del 1966 e del 1980.

( 23 ) Vedere in questo senso: in particolare, sentenza 22 marzo 1977, Iannelli, causa 74/76, n. 9, Race. pag. 574; conclusioni dell'avvocato generale Warner, Pigs and Bacon Commission/Mc Carren, causa 177/78, Race. pagg. 2209 e 2210.

( 24 ) Sentenza 12. 7. 1973, Geddo, causa 2/73, punti 5 t 6, Race. pagg. 878 e 879; sentenza 17 maggio 1983; Commissione/Belgio, causa 132/82, punto 8, e Commissione/Lussemburgo, causa 133/82, punto 9, non ancora pubblicate.

( 25 ) Irish Creamery Milk Suppliers Association e altri/ Irlanda e altri; Martin Doyle e altri/An Taoiseach e altri, cause riunite 36 e 71/80, Race. pag. 735.

( 26 ) Stessa sentenza, punto 24, Race. pag. 753.

( 27 ) Sentenza 29. 11. 1978, Pigs Marketing Board/Redmond, causa 83/78, punto 67, Race. pag. 2375.

( 28 ) Sentenza Geddo, citau, punti 2-4, Race. pag. 878.

( 29 ) Sentenza Pigs and Bacon Commission, summenzionata, punto 24, Race. pagg. 2191 e 2192.

( 30 ) Stessa sentenza, punto 25, Race. pag. 2192.

( 31 ) Sentenza 27. 3. 1980, Amministrazione delle finanze dello Stato/Denkavit, causa 61/79, punto 16, Race, pag. 1223; sentenza di pari data nelle cause riunite 66, 127 e 128/79, Salumi e altri, punto 9, Race. pag. 1260.

( 32 ) Sentenza 8. 4. 1976, Defrenne/Sabena, Defrenne II, causa 43/75, punti 67-75, specie punti 74 e 75, Race, pag. 478; 3a Sezione 10 luglio 1980, Amministrazione delle finanze dello Stato/Ariete, causa 811/79, punto 6, Race. pag. 2553.

( 33 ) Sentenza summenzionata, punto 7, Race. 1980, pag. 2553.

( 34 ) Sentenza 10. 7. 1980, Ariete, gii citau, dispositivo, Race. pag. 2557; nello stesso senso, in precedenza: Pigs and Bacon Commission/Mc Carren, già citau, punto 25, Race. 1979, pag. 2192 e dispositivo, n. 3, pag. 2194.

( 35 ) Sentenza Ariete già citau, punto 13, Race. 1980, pag. 2555.

( 36 ) Formula classica dopo la sentenza 11 luglio 1974, Dassonville, causa 8/74, punto 5, Race. pag. 852.

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