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Documento 61979CJ0090
Judgment of the Court of 3 February 1981. # Commission of the European Communities v French Republic. # Levy on the use of reprography. # Case 90/79.
Sentenza della Corte del 3 febbraio 1981.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.
Contributo sull'uso della riprografia.
Causa 90/79.
Sentenza della Corte del 3 febbraio 1981.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.
Contributo sull'uso della riprografia.
Causa 90/79.
Raccolta della Giurisprudenza 1981 -00283
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1981:27
SENTENZA DELLA CORTE DEL 3 FEBBRAIO 1981. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE CONTRO REPUBBLICA FRANCESE. - CONTRIBUTO SULL'USO DELLA RIPROGRAFIA. - CAUSA 90/79.
raccolta della giurisprudenza 1981 pagina 00283
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - DAZI DOGANALI - TASSE D ' EFFETTO EQUIVALENTE - NOZIONE - TASSE D ' EFFETTO EQUIVALENTE E TRIBUTI INTERNI - DISTINZIONE
( TRATTATO CEE , ARTT . 9 , 12 , 13 E 95 )
2 . DISPOSIZIONI FISCALI - TRIBUTI INTERNI - ONERE CHE COLPISCE I PRODOTTI IMPORTATI IN ASSENZA DI PRODOTTI NAZIONALI IDENTICI O ANALOGHI - QUALIFICAZIONE
( TRATTATO CEE , ART . 95 )
1 . IL DIVIETO DI TASSE D ' EFFETTO EQUIVALENTE A DAZI DOGANALI RIGUARDA QUALSIASI ONERE IMPOSTO ALL ' ATTO O IN RAGIONE DELL ' IMPORTAZIONE E CHE , GRAVANDO SPECIFICAMENTE SU UN PRODOTTO IMPORTATO , AD ESCLUSIONE DEL PRODOTTO NAZIONALE SIMILARE , ALTERA IL RELATIVO COSTO DI PRODUZIONE ED HA , QUINDI , SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI , LA STESSA INCIDENZA RESTRITTIVA DI UN DAZIO DOGANALE . LA CARATTERISTICA ESSENZIALE D ' UNA TASSA D ' EFFETTO EQUIVALENTE AD UN DAZIO DOGANALE , CHE LA DISTINGUE DA UN TRIBUTO INTERNO , STA QUINDI NELLA CIRCOSTANZA CHE LA PRIMA GRAVA ESCLUSIVAMENTE SUL PRODOTTO IMPORTATO IN QUANTO TALE , MENTRE LA SECONDA GRAVA SUI PRODOTTI IMPORTATI E AL TEMPO STESSO SU QUELLI NAZIONALI .
2 . UN ONERE GRAVANTE SU UN PRODOTTO IMPORTATO DA UN ALTRO STATO MEMBRO , QUALORA NON ESISTANO PRODOTTI NAZIONALI IDENTICI O SIMILARI , NON COSTITUISCE UNA TASSA D ' EFFETTO EQUIVALENTE , BENSI UN TRIBUTO INTERNO AI SENSI DELL ' ART . 95 DEL TRATTATO CEE , PURCHE RIENTRI IN UN REGIME GENERALE DI TRIBUTI INTERNI CHE GRAVANO SISTEMATICAMENTE SU CATEGORIE DI PRODOTTI SECONDO CRITERI OBIETTIVI APPLICATI INDIPENDENTEMENTE DALL ' ORIGINE DEI PRODOTTI .
NELLA CAUSA 90/79 ,
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SIG . MANFRED BESCHEL , MEMBRO DEL SUO SERVIZIO GIURIDICO , IN QUALITA DI AGENTE , ASSISTITO DALL ' AVV . ROBERT COLLIN , DEL FORO DI PARIGI , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . MARIO CERVINO , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
RICORRENTE ,
CONTRO
REPUBBLICA FRANCESE , IN PERSONA DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI , RAPPRESENTATO DAL SIG . NOEL MUSEUX , IN QUALITA DI AGENTE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AMBASCIATA DI FRANCIA , 2 , RUE BERTHOLET ,
CONVENUTA ,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO LA DICHIARAZIONE DEL FATTO CHE LA REPUBBLICA FRANCESE E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DAGLI ARTT . 12 E 113 DEL TRATTATO CEE E DALLA TARIFFA DOGANALE COMUNE , NELLA VERSIONE DI CUI AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 28 GIUGNO 1968 , N . 950/68 ( GU N . L 172 DEL 22 LUGLIO 1968 , PAG . 1 ), E DAI REGOLAMENTI CHE L ' HANNO IN SEGUITO MODIFICATA ,
1 CON ATTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 5 GIUGNO 1979 , LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE HA PROPOSTO , IN FORZA DELL ' ART . 169 DEL TRATTATO CEE , UN RICORSO DIRETTO A FAR DICHIARARE CHE LA REPUBBLICA FRANCESE , RISCUOTENDO DEI CONTRIBUTI SULL ' IMPORTAZIONE DEGLI APPARECCHI DI RIPROGRAFIA , E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DAGLI ARTT . 12 E 113 DELLO STESSO TRATTATO , NONCHE DAL REGOLAMENTO CEE DEL CONSIGLIO 28 GIUGNO 1968 , N . 950 , RELATIVO ALLA TARIFFA DOGANALE COMUNE ( GU N . L 172 DEL 22 . 7 . 1968 , PAG . 1 ), NELLA VERSIONE IN SEGUITO EMENDATA E VIGENTE ALLA DATA DEL PARERE MOTIVATO DIRETTO ALLA REPUBBLICA FRANCESE .
2 L ' ART . 22 DELLA LEGGE FINANZIARIA FRANCESE PER IL 1976 ( LEGGE 30 DICEMBRE 1975 , N . 75-1278 , JORF DEL 31 DICEMBRE 1975 , PAG . 13 564 ), HA ISTITUITO UN ONERE , DENOMINATO CONTRIBUTO SULL ' USO DELLA RIPROGRAFIA , RISCOSSO IN BASE ALL ' ALIQUOTA DEL 3 % SULLE VENDITE E LE CESSIONI A SE STESSO , TRANNE CHE PER L ' ESPORTAZIONE , DI APPARECCHI DI RIPROGRAFIA , EFFETTUATE DA IMPRESE CHE LI HANNO PRODOTTI O FATTI PRODURRE IN FRANCIA , NONCHE SULLE IMPORTAZIONI DEI MEDESIMI APPARECCHI . IL DECRETO 12 LUGLIO 1976 ( JORF DEL 17 LUGLIO 1976 , PAG . 4279 ) HA STABILITO L ' ELENCO DEGLI APPARECCHI SOGGETTI AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO , ELENCO CHE COMPRENDE DETERMINATE MACCHINE A STAMPA OFFSET , I DUPLICATORI ECTOGRAFICI E A STENCILS , GLI APPARECCHI FOTOGRAFICI SPECIALI PER LA COPIA DI DOCUMENTI , I MICROLETTORI COMBINATI CON UN APPARECCHIO DI RIPRODUZIONE , GLI APPARECCHI DI FOTOCOPIA A SISTEMA OTTICO , GLI APPARECCHI DI TERMOCOPIA E DETERMINATI APPARECCHI DI FOTOCOPIA A CONTATTO .
3 LO STESSO ART . 22 DELLA LEGGE N . 75-1278 PREVEDE , INOLTRE , L ' ISTITUZIONE DI UN CONTRIBUTO SULL ' EDIZIONE DELLE OPERE LIBRARIE , RISCOSSO , IN BASE ALL ' ALIQUOTA DELLO 0,20 % A CARICO DEGLI EDITORI IN RAGIONE DELLE VENDITE , TRANNE CHE PER L ' ESPORTAZIONE , DELLE OPERE DI QUALSIASI NATURA DA ESSI PUBBLICATE .
4 IL GETTITO DI QUESTI DUE CONTRIBUTI E , SEMPRE SECONDO LA STESSA DISPOSIZIONE , ESCLUSIVAMENTE DESTINATO AL CENTRE NATIONAL DES LETTRES E REGISTRATO IN ENTRATA IN UN CONTO SPECIALE INTITOLATO ' FONDS NATIONAL DU LIVRE ' . DETTI CONTRIBUTI SI AGGIUNGONO ALLE ALTRE RISORSE DEL FONDO - IN PARTICOLARE AI SUSSIDI - DI CUI FRUISCE IL CENTRE NATIONAL DES LETTRES , CHE LI USA FRA L ' ALTRO PER SOVVENZIONARE LA PUBBLICAZIONE DI OPERE DI QUALITA , L ' ACQUISTO DI LIBRI TANTO FRANCESI QUANTO STRANIERI DA PARTE DELLE BIBLIOTECHE E LA TRADUZIONE DI OPERE STRANIERE IN FRANCESE . INFINE , DAL PARAGRAFO II DELLO STESSO ART . 22 DELLA SUMMENZIONATA LEGGE RISULTA CHE DETTI CONTRIBUTI VENGONO IMPOSTI , LIQUIDATI E RISCOSSI SECONDO LE STESSE MODALITA SEGUITE IN MATERIA D ' IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO .
5 E PACIFICO CHE LA GENERALIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO DELLA RIPROGRAFIA PER LA MOLTIPLICAZIONE D ' OPERE STAMPATE HA LO SCOPO DI PRIVARE NON SOLO GLI AUTORI , MA ANCHE GLI EDITORI , DEI VANTAGGI PECUNIARI LORO GARANTITI DALLE LEGISLAZIONI NAZIONALI RELATIVE AI DIRITTI D ' AUTORE . LA COMMISSIONE , COME DA ESSA DICHIARATO NELLA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO 22 NOVEMBRE 1977 , RELATIVA ALL ' AZIONE COMUNITARIA NEL SETTORE CULTURALE ( BOLLETTINO DELLE COMUNITA EUROPEE , SUPPLEMENTO 6/77 , PAG . 14 ), RITIENE CHE SI DEBBA PREVEDERE ' PER GARANTIRE COLLETTIVAMENTE LE REMUNERAZIONI CHE AUTORI , EDITORI ED INTERPRETI/ESECUTORI HANNO IL DIRITTO DI PRETENDERE . . . L ' INCLUSIONE DI UNA CERTA SOMMA NEL PREZZO DI VENDITA DEGLI APPARECCHI ( FOTOCOPIATRICI , MAGNETOFONI , REGISTRATORI TELEVISIVI SU NASTRO ) E DEL MATERIALE . . . CON CUI TALI APPARECCHI FUNZIONANO ' .
6 E DEL PARI PACIFICO CHE I CONTRIBUTI DI CUI E CAUSA NON VANNO DIRETTAMENTE ED INDIVIDUALMENTE A VANTAGGIO DEGLI AUTORI E DEGLI EDITORI LE CUI OPERE SONO COSI RIPRODOTTE . IL GOVERNO FRANCESE FA TUTTAVIA PRESENTE CHE LA DESTINAZIONE DEL GETTITO DI DETTI CONTRIBUTI A SCOPI COME LA DIFFUSIONE DEL LIBRO , SCOPO PERSEGUITO DAL CENTRE NATIONAL DES LETTRES , COSTITUISCE UNA SPECIE DI COMPENSAZIONE COLLETTIVA , SIA PURE PARZIALE , PER IL LUCRO CESSANTE , PER GLI AUTORI E GLI EDITORI , DATO L ' USO SEMPRE PIU FREQUENTE DELLA RIPROGRAFIA .
7 LA COMMISSIONE E STATA INDOTTA A CONSTATARE CHE LA PRODUZIONE FRANCESE D ' APPARECCHI DI RIPROGRAFIA COMPLESSIVAMENTE CONSIDERATA ERA ESTREMAMENTE MODESTA RISPETTO AL COMPLESSO DELLE IMPORTAZIONI DEGLI STESSI APPARECCHI E NE HA TRATTO LA CONCLUSIONE CHE IL CONTRIBUTO DI CUI E CAUSA VENIVA A GRAVARE , IN PRATICA , UNICAMENTE SU PRODOTTI IMPORTATI , CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DELL ' ART . 12 DEL TRATTATO , SE ED IN QUANTO TRATTASI D ' APPARECCHI DI RIPROGRAFIA PROVENIENTI DA ALTRI STATI MEMBRI , E DELL ' ART . 113 DEL TRATTATO , NONCHE DELLE DISPOSIZIONI DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE , NEL CASO IN CUI SI TRATTI D ' APPARECCHI PROVENIENTI DA PAESI TERZI .
8 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE SOSTIENE , INVECE , CHE IL CONTRIBUTO DI CUI E CAUSA NON COSTITUISCE UNA TASSA D ' EFFETTO EQUIVALENTE AD UN DAZIO DOGANALE DI CUI AGLI ARTT . 9 , 12 E 13 , BENSI UN TRIBUTO INTERNO AI SENSI DELL ' ART . 95 DEL TRATTATO , E CH ' ESSO SODDISFA LE CONDIZIONI POSTE DA QUEST ' ULTIMA DISPOSIZIONE PER QUANTO RIGUARDA IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE A DANNO DEI PRODOTTI IMPORTATI DAGLI ALTRI STATI MEMBRI .
9 DALLE INDAGINI CUI LE PARTI HANNO PROCEDUTO IN COMUNE , A RICHIESTA DELLA CORTE , E SUI CUI RISULTATI ESSE SONO PERVENUTE AD UN ACCORDO , RISULTA CHE LA PRODUZIONE NAZIONALE COMPLESSIVA DEI VARI APPARECCHI DI RIPROGRAFIA COSTITUISCE SOLO UN ' ESIGUA PERCENTUALE , PARI IN VALORE ALL ' 1 % CIRCA PER CIASCUNO DEGLI ANNI 1977 , 1978 E 1979 , DEL VALORE DELLA PRODUZIONE TOTALE - PRODOTTI NAZIONALI E IMPORTATI - PRESENTE SUL MERCATO FRANCESE .
10 PER QUANTO RIGUARDA GLI ACCERTAMENTI DI FATTO CHE SONO ALLA BASE DELLA PRESA DI POSIZIONE DELLA COMMISSIONE , OCCORRE OSSERVARE CHE LA PERCENTUALE DI CUI SOPRA RIGUARDA LA PRODUZIONE FRANCESE DI APPARECCHI DI RIPROGRAFIA COMPLESSIVAMENTE CONSIDERATA . IL DECRETO 12 LUGLIO 1976 ENUMERA TUTTAVIA OTTO TIPI DIVERSI D ' APPARECCHI , DI GUISA CHE NON E ESCLUSO - DATO CHE LE PARTI NON SONO STATE IN GRADO DI FORNIRE PRECISAZIONI IN PROPOSITO - CHE LA PERCENTUALE IN QUESTIONE POSSA ESSERE PIU ALTA PER DETERMINATE CATEGORIE DI DETTI APPARECCHI .
11 LA CONSTATAZIONE DEL CARATTERE ESTREMAMENTE LIMITATO DELLA PRODUZIONE FRANCESE RISPETTO ALLE IMPORTAZIONI , CHE SEMBRA CORRISPONDERE ALLA REALTA , ANCHE SE SI TIENE CONTO DELLA RISERVA SOPRA ESPRESSA , NON GIUSTIFICA , TUTTAVIA , LE CONCLUSIONI CHE LA COMMISSIONE NE TRAE QUANTO ALL ' ESISTENZA D ' UNA TRASGRESSIONE DA PARTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE .
12 DALLA COSTANTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE RISULTA CHE IL DIVIETO SANCITO DAGLI ARTT . 9 , 12 E 13 DEL TRATTATO , QUANTO ALLE TASSE D ' EFFETTO EQUIVALENTE , RIGUARDA QUALSIASI ONERE IMPOSTO ALL ' ATTO O IN RAGIONE DELL ' IMPORTAZIONE E CHE , GRAVANDO SPECIFICAMENTE SU UN PRODOTTO IMPORTATO , AD ESCLUSIONE DEL PRODOTTO NAZIONALE SIMILARE , ALTERA IL RELATIVO COSTO DI PRODUZIONE ED HA , QUINDI , SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI , LA STESSA INCIDENZA RESTRITTIVA DI UN DAZIO DOGANALE .
13 LA CARATTERISTICA ESSENZIALE D ' UNA TASSA D ' EFFETTO EQUIVALENTE AD UN DAZIO DOGANALE , CHE LA DISTINGUE DA UN TRIBUTO INTERNO , STA QUINDI NELLA CIRCOSTANZA CHE LA PRIMA GRAVA ESCLUSIVAMENTE SUL PRODOTTO IMPORTATO IN QUANTO TALE , MENTRE LA SECONDA GRAVA SUI PRODOTTI IMPORTATI E AL TEMPO STESSO SU QUELLI NAZIONALI .
14 LA CORTE HA TUTTAVIA AMMESSO CHE ANCHE UN ONERE GRAVANTE SU UN PRODOTTO IMPORTATO DA UN ALTRO STATO MEMBRO , QUALORA NON ESISTANO PRODOTTI NAZIONALI IDENTICI O SIMILARI , NON COSTITUISCE UNA TASSA D ' EFFETTO EQUIVALENTE , BENSI UN TRIBUTO INTERNO AI SENSI DELL ' ART . 95 DEL TRATTATO , PURCHE RIENTRI IN UN REGIME GENERALE DI TRIBUTI INTERNI CHE GRAVANO SISTEMATICAMENTE SU CATEGORIE DI PRODOTTI SECONDO CRITERI OBIETTIVI APPLICATI INDIPENDENTEMENTE DALL ' ORIGINE DEI PRODOTTI .
15 DA QUESTE CONSIDERAZIONI RISULTA CHE ANCHE QUALORA , IN DETERMINATI CASI , AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE D ' UN ONERE GRAVANTE SU PRODOTTI IMPORTATI , SI DOVESSE EQUIPARARE L ' IPOTESI D ' UNA PRODUZIONE NAZIONALE ESTREMAMENTE RIDOTTA ALLA MANCANZA DI TALE PRODUZIONE , NON PER QUESTO NE CONSEGUE CHE IL CONTRIBUTO DI CUI E CAUSA VADA NECESSARIAMENTE CONSIDERATO COME UNA TASSA D ' EFFETTO EQUIVALENTE AD UN DAZIO DOGANALE . CIO VALE IN PARTICOLARE NEL CASO IN CUI ESSO SI INTEGRI IN UN SISTEMA GENERALE DI TRIBUTI INTERNI GRAVANTI SISTEMATICAMENTE SU CATEGORIE DI PRODOTTI SECONDO I CRITERI SOPRA INDICATI .
16 LA CORTE RITIENE CHE LE PECULIARITA DEL CONTRIBUTO DI CUI E CAUSA INDUCANO AD AMMETTERE CH ' ESSO FA PARTE D ' UN SIFFATTO REGIME GENERALE DI TRIBUTI INTERNI . CIO RISULTA IN PRIMO LUOGO DALLA SUA INSERZIONE IN UN CONGEGNO FISCALE CHE TRAE ORIGINE DALLA BRECCIA OPERATA NEI SISTEMI GIURIDICI DI TUTELA DEI DIRITTI DEGLI AUTORI E DEGLI EDITORI DI LIBRI CON L ' ESPANSIONE DELL ' USO DELLA RIPROGRAFIA E CHE MIRA A SOTTOMETTERE , SIA PURE INDIRETTAMENTE , GLI UTENTI DI DETTI PROCEDIMENTI AD UN ONERE CHE COMPENSI QUELLO CUI ESSI DOVREBBERO NORMALMENTE ESSERE ASSOGGETTATI .
17 CIO RISULTA IN SECONDO LUOGO DALLA CIRCOSTANZA CHE IL CONTRIBUTO DI CUI E CAUSA FORMA UN TUTT ' UNO COL CONTRIBUTO IMPOSTO DALLA STESSA LEGISLAZIONE INTERNA AGLI EDITORI DI LIBRI , NONCHE DALLA CIRCOSTANZA CHE ESSO GRAVA SU UNA SERIE DI APPARECCHI DI NATURA MOLTO DIVERSA E D ' ALTRONDE CLASSIFICATI SOTTO DIVERSE RUBRICHE DOGANALI , MA IL CUI TRATTO COMUNE E PER L ' APPUNTO CH ' ESSI SONO TUTTI DESTINATI , ACCANTO AD ALTRI USI PIU SPECIFICI , AD ESSERE USATI PER LA RIPROGRAFIA .
18 DA QUESTE PREMESSE RISULTA CHE L ' ASSERITA TRASGRESSIONE NON E PROVATA E CHE IL RICORSO VA RESPINTO .
SULLE SPESE
19 A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE , SE NE E STATA FATTA DOMANDA . NELLA FATTISPECIE , LA RICORRENTE E RIMASTA SOCCOMBENTE ; LE SPESE VANNO QUINDI POSTE A SUO CARICO .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE
DICHIARA E STATUISCE :
1* IL RICORSO E RESPINTO .
2* LA RICORRENTE E CONDANNATA ALLE SPESE .