Scegli le funzioni sperimentali da provare

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Documento 61979CC0101

    Conclusioni dell'avvocato generale Warner del 18 settembre 1980.
    Franco Vecchioli contro Commissione delle Comunità europee.
    Licenziamento per insufficienza professionale.
    Causa 101/79.

    Raccolta della Giurisprudenza 1980 -03069

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1980:212

    CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

    JEAN-PIERRE WARNER

    DEL 18 SETTEMBRE 1980 ( 1 )

    Indice

     

    Introduzione

     

    Il primo mezzo

     

    II secondo mezzo

     

    Il terzo mezzo

     

    Il quarto mezzo

     

    Il quinto mezzo

     

    Il sesto mezzo

     

    Il settimo mezzo

     

    L'ottavo mezzo

     

    Conclusione

    Signor Presidente,

    signori Giudici,

    Introduzione

    La presente causa, a quanto sembra, è la prima ad essere sottoposta alla Corte a proposito dell'art. 51 dello Statuto del personale, che recita:

    «1.

    Il funzionario che nell'esercizio delle sue funzioni dimostri insufficienza professionale può essere licenziato.

    Tuttavia, l'autorità che ha il potere di nomina può proporre all'interessato l'inquadramento in un grado inferiore.

    2.

    La proposta di licenziamento di un funzionario deve enunciare le ragioni che la motivano ed essere comunicata all'interessato. Questi ha facoltà di formulare tutte le osservazioni che ritenga utili.

    La decisione motivata è presa dall'autorità che ha il potere di nomina, secondo la procedura prevista dall'allegato IX.»

    L'iter procedurale stabilito nell'allegato IX è quello che va seguito in caso di procedimento disciplinare.

    Il ricorrente nella presente causa è il sig. Franco Vecchioli, ex dipendente di grado A 5, licenziato dalla Commissione, con effetto dal 1o novembre 1978, con decisione 27 luglio 1978, notificata all'interessato il 3 agosto successivo, ed emanata dal sig. Tugendhat, membro della Commissione incaricato degli affari di personale (allegato 32 del controricorso).

    Il 3 novembre 1978, il sig. Vecchioli presentava un reclamo avverso tale decisione, in forza dell'art. 90, n. 2, dello Statuto. La Commissione respingeva detto reclamo con lettera inviata al Vecchioli il 16 marzo 1979, cioè pochi giorni dopo la scadenza del periodo di quattro mesi contemplato dall'art. 90, n. 2 (allegato I del ricorso). Risulta che la decisione di inviare questa lettera sia stata presa dalla Commissione con «procedimento scritto», su proposta del sig. Tugendhat (cfr. allegato 37 del controricorso).

    I fatti sostanziali che inducevano il sig. Tugendhat ad adottare la decisione 27 luglio 1978, che riguarda l'intero periodo iniziato con l'assunzione del Vecchioli da parte della Commissione dell'Euratom il 16 novembre 1959, nonché le ragioni che inducevano il sig. Tugendhat ad adottare tale decisione, sono esposti nel preambolo della decisione e non li richiamerò, pur se dovrò, in prosieguo, citare alcuni passi del preambolo stesso.

    A sostegno del proprio ricorso diretto all'annullamento di tale decisione, il Vecchioli ha avanzato non meno di otto mezzi, taluni comprendenti più parti. Premetto che, a mio avviso, nessuno di questi mezzi è fondato. Li passerò in rassegna in ordine successivo.

    Il primo mezzo

    Il primo mezzo dedotto dal Vecchioli mira a far ammettere che i fatti addebitatigli rientravano non già nella incompetenza, bensì nell'indisciplina. Egli doveva, quindi, stando a quanto ha sostenuto, costituire oggetto di un procedimento non già ex art. 51, bensì ex art. 86, dello Statuto del personale, il cui n. 1 recita:

    « Qualsiasi mancanza agli obblighi cui il funzionario o l'ex funzionario è soggetto ai sensi del presente statuto, commessa volontariamente o per negligenza, lo espone a una sanzione disciplinare».

    Il Vecchioli ha addotto tre ragioni per cui egli avrebbe preferito costituire oggetto di un procedimento ex art. 86.

    1.

    Egli ritiene che il licenziamento per motivi disciplinari sia meno disonorevole di quello per incompetenza e possa essere più facilmente spiegato nell'ambito familiare ed al suo futuro datore di lavoro.

    2.

    Mentre l'art. 51 lascia la scelta solo fra il licenziamento e la proposta di inquadramento in un grado inferiore, l'articolo 86, n. 2, consente all'autorità che ha il potere di nomina, di far ricorso, messa a parte la retrocessione, ad una gamma di altre sanzioni: l'ammonimento scritto, la censura, la sospensione temporanea dell'aumento periodico di stipendio o la retrocessione. Si può cionondimeno osservare che l'art. 86, n. 2, contempla pure l'eventuale riduzione o soppressione del diritto alla pensione di anzianità, eventualità non contemplata dall'art. 51 (siamo infatti stati informati del fatto che il Vecchioli percepisce attualmente una pensione dalla Commissione, sebbene sia in lite con tale istituzione circa il diritto di percepire pure assegni familiari).

    3.

    L'art. 11 dell'allegato IX, che autorizza la riapertura del procedimento disciplinare per fatti nuovi, non si applica in relazione all'art. 51.

    È indubbio che il Vecchioli ha dato prova, a più riprese, d'indisciplina nel corso della sua carriera presso la Commissione. Il preambolo della decisione del sig. Tugendhat fa riferimento a talune circostanze dell'autunno 1974, quando egli non aveva aderito a delle convocazioni per riunioni organizzate allo scopo di discutere del suo avvenire. Si è avuto pure, a un certo momento, il persistente rifiuto di firmare il rapporto informativo per il periodo 1o luglio 1971-30 giugno 1973 (cfr. allegati 16, 25-16-d, 17 e 25-16-g del controricorso). Vi è stata l'assenza ampiamente ingiustificata dal lavoro nel periodo 10 marzo-13 aprile 1976 (cfr. in proposito una nota nel suo fascicolo personale, datata 1o aprile 1976, nonché gli allegati 7 e 25-22 del controricorso). Infine, vi è stato il rifiuto, del quale si è molto discusso, come «protesta silenziosa» avverso la decisione 25 luglio 1974 che lo ha posto a disposizione della direzione «Controllo di sicurezza dell'Euratom» (direzione E) presso la direzione generale dell'energia (DG XVII) a Lussemburgo, di svolgere qualsiasi attività dopo questa assenza (a tal proposito, cfr. tra l'altro l'allegato 25-23 del controricorso).

    A mio avviso è del tutto evidente che un dipendente, il cui caso giustifichi il licenziamento (o la retrocessione) ai sensi dell'art. 51, non può sfuggirvi dimostrando che, oltre ad essere incompetente, egli era pure indisciplinato.

    A tal proposito la Commissione ha richiamato i precedenti giurisprudenziali vertenti sull'interpretazione di analoghe disposizioni, in particolare la sentenza del Conseil d'État francese (Kley, 20/6/1962, Race. pag. 1007), ma non ritengo affatto che sia necessario richiamare dei precedenti a sostegno di questa tesi.

    Il nocciolo della questione è quindi se il Vecchioli abbia «dimostrato insufficienza professionale» nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi di questo comma dell'art. 51. I patroni delle due parti hanno molto discusso sul suo significato in tale contesto.

    A questo proposito, ritengo utile aver presenti tutte e sei le versioni del primo comma dell'art. 51, n. 1. Eccole:

    Danese:«Den tjenestemand, hvis faglige indsats i tjenesten findes utilstrækkelig, kan afskediges».

    Francese:«Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle dans l'exercice de ses fonctions peut être licencié».

    Inglese:«An officiai who proves incompetent in the performance of his duties may be dismissed.».

    Italiano:«Il funzionario che nell'esercizio delle sue funzioni dimostri insufficienza professionale può, essere licenziato».

    Olandese:«De ambtenaar die in de uitoefening van zijn werkzaamheden blijk geeft van onvoldoende geschiktheid voor het ambt, kan worden ontslagen».

    Tedesco:«Ein Beamter, dessen fachliche Leistungen im Dienst nachweislich unzulänglich sind, kann entlassen werden».

    Confrontando questi testi come meglio posso, mi sembra che il termine «incompetent» nel testo inglese possa trarre in errore, in quanto potrebbe far ritenere che l'art. 51 riguarda solo la capacità del dipendente. Il termine inglese, che mi sembra renda più fedelmente il senso dei termini corrispondenti usati nelle altre lingue, è, a mio avviso, «inadequate». L'uso nel testo francese dell'aggettivo«professionnelle» (e forse l'uso nel testo italiano di «professionale») potrebbe in pari guisa indurre in errore. Condivido il parere della Commissione secondo cui l'art. 51 deve riguardare tutti e tre i fattori di cui all'art. 43, in base ai quali sono stabiliti i rapporti periodici, cioè la competenza, il rendimento e,il comportamento in servizio. È inconcepibile, a mio avviso, che un dipendente la cui competenza non sia dubbia, ma il cui rendimento lasci a tal punto a desiderare — od il cui comportamento sia a tal punto attaccabrighe — ch'egli sia inutile, o peggio, per la sua istituzione, non possa essere licenziato, a meno che non gli si possa far carico di un'infrazione disciplinare di sufficiente gravità. In altri termini, ritengo che l'art. 51 possa essere invocato qualora per qualsiasi ragione l'assolvimento dei compiti affidati ad un dipendente si riveli obiettivamente insufficiente.

    Le constatazioni fatte nel preambolo della decisione del sig. Tugendhat, le quali sono ampiamente corroborate dalle prove documentali che ci sono state fornite, indicano — se posso riassumerle in una frase forse brutale — che, a partire dal 1962, il Vecchioli non ha mai svolto un'attività di qualche rilievo alla quale qualcuno, eccetto lui stesso, abbia mai attribuito un qualsiasi valore. Stando così le cose, ritengo che sia privo di interesse accertare se il Vecchioli si sia, inoltre, reso colpevole di indisciplina.

    A proposito delle prove, il patrono del Vecchioli ha sostenuto che potevano prendersi in considerazione solo i suoi rapporti periodici. Ciò è manifestamente errato, ma il fatto è che questi rapporti basterebbero a comprovare l'insufficienza dei servizi del Vecchioli.

    Come è stato detto nel corso della discussione, può darsi che il Vecchioli sia un uomo dal talento incompreso (come Galileo, Pasteur e ben altri lo sono stati prima di lui), nel senso che la scarsa considerazione manifestata dai colleghi nei confronti del suo lavoro potrebbe alla fine rivelarsi ingiustificata. Tuttavia, anche se le cose stanno così, il Vecchioli non poteva, a mio avviso, pretendere che la Commissione lo impiegasse per dimostrarlo.

    Il secondo mezzo

    Col secondo mezzo il Vecchioli sostiene che la proposta di iniziare nei suoi confronti il procedimento in forza dell'art. 51 non è stata fatta da chi di dovere. La proposta è infatti emanata dal sig. Schuster, direttore generale della DG XII ricerca, scienza ed educazione, con nota diretta il 17 dicembre 1976 al sig. Baichère, direttore generale del personale e dell'amministrazione (Ali. 20 del controricorso). In quel periodo, il Vecchioli faceva parte del personale della DG XII, benché la decisione 25 luglio 1974 abbia avuto l'effetto di metterlo a disposizione della direzione E della DG XVII (cfr. gli estremi di questa decisione, Ali. 25-16-e del controricorso). Il Vecchioli sostiene che:

    1.

    la proposta sarebbe dovuta emanare dal sig. Tugendhat, nella sua qualità di membro della Commissione incaricato delle questioni del personale;

    2.

    in subordine, essa sarebbe dovuta emanare dal direttore generale della DG XVII;

    3.

    il fatto che l'iniziativa della proposta fosse del sig. Schuster si spiega con uno sviamento di potere, in quanto ciò consentiva di-prendere in considerazione le attività professionali del Vecchioli anteriori al 1974.

    La prima parte del mezzo si basa sul testo dell'art. 3 della decisione della Commissione 25 luglio 1974, che determina, fra l'altro, a norma dell'art. 2 dello Statuto del personale, le persone abilitate ad esercitare i poteri demandati all'autorità che ha il potere di nomina. Questa decisione sostituisce la precedente decisione datata 26 febbraio 1971; essa è stata a sua volta sostituita, senza che le modifiche abbiano rilievo nella fattispecie, da una nuova decisione del 5 ottobre 1972. Dato che il testo della decisione del 1974 non era, a quanto pare, disponibile in inglese, le mie citazioni riguarderanno la decisione del 1977, pubblicata in una edizione speciale del Corriere del personale datata 17 novembre 1977.

    L'art. 1 di tale decisione è una premessa.

    Nell'art. 2. sono enumerati quelli fra i poteri demandati dallo Statuto del personale all'autorità che ha il potere di nomina che vanno esercitati dalla stessa Commissione. Essi comprendono «per quanto riguarda i funzionari dei gradi A 1, A2 e A3/LA 3», i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dall'art. 51, definiti in questi termini: «licenziamento per insufficienza professionale o proposta di inquadramento in un grado inferiore».

    Nell'art. 3 sono indicati i poteri che vanno esercitati dal membro della Commissione incaricato delle questioni di personale e di amministrazione. Essi comprendono «per quanto riguarda i dipendenti dei gradi A4/LA4-8» i poteri conferiti in forza dell'art. 51, recanti questa volta il titolo: «proposta di licenziamento per insufficienza professionale o di inquadramento in un grado inferiore».

    L'art. 4 indica i poteri che devono essere esercitati dal direttore generale del personale e dell'amministrazione. Esso non fa riferimento all'art. 51.

    Nell'art. 5 sono elencati i poteri che devono essere esercitati dal «direttore del personale e dell'amministrazione responsabile dei dipendenti che lavorano nel Lussemburgo e retribuiti sugli stanziamenti di gestione e dal direttore del personale per gli altri dipendenti». Essi comprendono «per quanto riguarda i dipendenti di categoria B» i poteri conferiti dall'art. 51, che vi sono, come nell'art. 2, descritti come «licenziamento per insufficienza professionale o proposta di inquadramento in un grado inferiore».

    L'art. 6 indica i poteri che devono essere esercitati dai «capidivisione o dai capi di un servizio specializzato della direzione generale del personale e dell'amministrazione ... nei limiti delle respettive competenze». Essi comprendono «per quanto riguarda i dipendenti delle categorie C e D» i poteri demandati dall'art. 51 all'autorità che ha il potere di nomina, descritti, alla stessa guisa che nell'art. 3, come «proposta di licenziamento per insufficienza professionale o d'inquadramento in un grado inferiore».

    Nell'art. 7 sono elencati i poteri che devono essere esercitati dal direttore dell'Ufficio pubblicazioni «per i dipendenti assegnati a tale servizio». Essi comprendono «per quanto riguarda i dipendenti delle categorie C e D» i poteri demandati all'autorità che ha il potere di nomina in forza dell'art. 51 e descritti alla stessa guisa che negli artt. 2 e 5, come «licenziamento per insufficienza professionale o proposta di inquadramento in un grado inferiore».

    Gli artt. 8-12 sono irrilevanti ai presenti fini.

    L'art. 13, cui per una ragione o per l'altra, nessuna delle parti si è richiamata, dispone, fra l'altro, che «i provvedimenti contemplati» dall'art. 51 «sono emessi come segue:

    nel caso in cui essi sono di competenza dell'autorità che ha il potere di nomina di cui all'art. 3, su proposta del membro della Commissione responsabile della direzione generale o del servizio cui è addetto il dipendente ...;

    nel caso in cui essi sono di competenza dell'autorità che ha il potere di nomina, contemplato dagli artt. 4, 5 e 6, su proposta del direttore generale o del responsabile del servizio cui è addetto il dipendente ...».

    L'art. 14 dispone che «i poteri, demandati dallo Statuto all'autorità che ha il potere di nomina e non contemplati dagli articoli che precedono, sono esercitati dalla Commissione».

    Una tavola sinottica è allegata alla decisione. Tale tavola contiene una riga relativa all'art. 51, che in una colonna descrive il suo «oggetto» come «proposta di licenziamento per insufficienza professionale o inquadramento in un grado inferiore», e nelle altre colonne indica la rispettiva autorità competente, cioè la «Commissione» per gli «A1-A2-A/LA3», il «membro P&A» per gli «A/LA 4-8&», il «DG P & A&» per nessuno, il «dir. P&A Lux» per i «B», i «capi di divisione o di servizi speciali (DG IX)» per i «C-D» ed il «dir. Uff. pubb.» pure per i «C-D».

    Il patrono del Vecchioli si è soffermato sulla frase «proposta di licenziamento, ecc. ...» che figura nell'art. 3 ed ha sostenuto che la Commissione doveva essere vincolata al suo senso letterale, di guisa che la persona competente a proporre il licenziamento del Vecchioli doveva essere il sig. Tugendhat. L'avvocato della Commissione ha assunto che l'uso di questa frase nell'art. 3 si spiegava con «une erreur matérielle manifeste» del redattore e che questa frase andava interpretata nello stesso senso delle corrispondenti frasi degli artt. 2 e 5. Egli non ha fatto riferimento né all'art. 6 né all'art. 7, e neppure alla tabella allegata alla decisione.

    È chiaro, a mio avviso, che la decisione è stata redatta in modo impreciso, ma è altrettanto chiaro quello che i suoi autori vogliono dire. Questi hanno inteso con gli artt. 2-7 ripartire in maniera esauriente tra le varie autorità in seno all'istituzione i poteri atti ad essere esercitati dall'autorità che ha il potere di nomina, in forza dell'art. 51, n. 1, cioè il potere di licenziare il dipendente e la facoltà di proporgli, invece del licenziamento, l'inquadramento in un grado inferiore. Tali poteri dovevano essere esercitati, nel caso di funzionari dei gradi A 1, A 2, A 3 e LA 3 della stessa Commissione, nel caso di un dipendente di grado A o LA 4-8, dal membro della Commissione responsabile delle questioni, del personale e dell'amministrazione; nel caso di dipendenti di categoria B dalle autorità contemplate dall'art. 5, e nel caso dei dipendenti delle categorie C e D, dalle persone di cui agli artt. 6 e 7. Nel redigere gli artt. 13 e 14, gli autori della decisione hanno inteso determinare le persone incaricate, in forza dell'art. 51, n. 2, di fare la proposta di licenziamento, cioè la proposta che mette in moto il procedimento di cui all'allegato IX, e che deve precedere qualsiasi decisione adottata in forza dell'art. 51, n. 1. Essi hanno deciso che, nel caso di cui all'art. 2 (cioè nei casi che riguardano dipendenti dei gradi A 1, A 2, A 3 o LA 3), doveva essere la stessa Commissione, che nei casi di cui all'art. 3 (cioè nei casi che riguardano dei dipendenti dei gradi A o LA 4-8) doveva essere il membro della Commissione responsabile della direzione generale o del servizio cui è addetto il dipendente di cui trattasi; infine, nei casi contemplati dall'art. 7 (cioè nei casi che riguardano dipendenti delle categorie C o D impiegati presso l'Ufficio delle pubblicazioni) doveva essere il direttore di questo stesso Ufficio.

    Non mi propongo di occupare il vostro tempo. Signori, passando in rassegna tutte le imperfezioni che viziano il testo della decisione, la più evidente è l'uso, in taluni passi della decisione, della locuzione «licenziamento per insufficienza professionale o proposta di inquadramento in un grado inferiore» e in altri della frase «proposta di licenziamento per insufficienza professionale o di inquadramento in un grado inferiore» per esprimere la stessa cosa. Un'altra imperfezione consiste nell'uso indiscriminato nel testo inglese del termine «proposai» per designare ciò che l'art. 51, n. 1, denomina una «offer» e nel contempo ciò che l'art. 51, n. 2, definisce una «proposai». Queste imperfezioni, e ve ne sono altre, sono deplorevoli. Si può sperare che esse saranno rettificate in una futura riedizione della decisione. Tuttavia, a mio avviso, la Corte non dovrebbe tener rigore alla Commissione per il fatto che questa è stata così manifestamente mal servita dai suoi scrivani.

    Prima facie, quindi, la persona competente a fare la proposta di cui all'art. 51^ n. 2, nel caso del Vecchioli era, in forza dell'art. 13 della decisione, il membro della Commissione responsabile della DG XII, che credo fosse il sig. Brunner. Cionondimeno, per una ragione o per l'altra, questa circostanza non è stata fatta valere dalla difesa del sig. Vecchioli. Chiaramente non è un rilievo che la Corte debba fare d'ufficio. Le parti non ne hanno discusso e non ne dirò di più. Mi limito a dire che, a mio avviso, la tesi secondo cui il licenziamento del sig. Vecchioli avrebbe dovuto essere proposto dal sig. Tugendhat è infondata.

    La tesi subordinata, secondo cui il licenziamento del Vecchioli avrebbe dovuto essere proposto dal direttore generale della DG XVII, è stata svolta, se ho ben capito, in base al presupposto che, qualora il licenziamento avesse potuto essere proposto da un direttore generale, la proposta avrebbe dovuto emanare dal direttore generale sotto l'autorità del quale egli esercitava effettivamente le sue funzioni qiuttosto che dal direttore generale del servizio dal quale egli era stato distaccato. Ad ogni buon fine, il patrono della Commissione ha sottolineato che la proposta del sig. Schuster è stata controfirmata dal sig. Schleicher, direttore della direzione E presso la D G XVII. Ammesso che ciò sia rilevante, credo che il sig. Brunner fosse pure il membro della Commissione responsabile della DG XVII. Questa tesi non ha comunque alcun fondamento giuridico apparente e va, a mio avviso, disattesa.

    Resta la terza parte di questo secondo mezzo, cioè che la circostanza che autore della proposta di licenziamento fosse il sig. Schuster rivelerebbe uno sviamento di potere, in quanto ciò avrebbe consentito di prendere in considerazione le prestazioni del Vecchioli anteriori al 1974. L'assunto mi pare privo di qualsiasi pregio. L'autorità che ha il potere di nomina, incaricata, in forza dell'art. 51, di decidere se un dipendente abbia, o no, dato prova d'insufficienza nell'assolvimento dei propri compiti, deve essere in grado di prendere in esame l'intera carriera dell'interessato in seno all'istituzione.

    Il terzo mezzo

    Col terzo mezzo, il ricorrente assume che l'eventuale decisione di licenziamento avrebbe dovuto essere adottata dalla stessa Commissione, e non dal sig. Tugendhat. Questo mezzo si basa sulla redazione dell'art. 3 della decisione 5 ottobre 1977. Di questo problema mi sono già ampiamente occupato. Vorrei semplicemente aggiungere che, ove l'argomento addotto dal Vecchioli fosse esatto, la Commissione, a causa delle imperfezioni della decisione, dovrebbe esercitare i poteri di cui all'art. 51, n. 1, non solo per quanto riguarda i dipendenti dei gradi A 1, A 2, A 3 e LA 3 (in relazione ai quali essi le sono espressamente riservati dall'art. 2 della decisione) e per quanto riguarda i dipendenti dei gradi A o LA 4 fino ad 8 (art. 3), ma anche per quanto concerne i dipendenti delle categorie C e D, a meno che essi non siano impiegati presso l'Ufficio pubblicazioni (cfr. artt. 6 e 7). Sarebbe solo quindi riguardo ai dipendenti della categoria B ed a quelli delle categorie C e D impiegati presso l'Ufficio delle pubblicazioni che i poteri potrebbero essere esercitati da un'autorità diversa dalla Commissione.

    La decisione può essere mal redatta, ma non al punto da costringere ad ammettere un risultato così assurdo, risultato che, inoltre, renderebbe in gran parte privo di senso l'art. 13.

    Il quarto mezzo

    Col quarto mezzo il ricorrente sostiene che la decisione 5 novembre 1977 conteneva delle «disposizioni generali di attuazione» dello Statuto del personale e pertanto, in forza dell'art. 110 del suddetto Statuto, avrebbe potuto essere validamente adottata dalla Commissione solo previa consultazione del suo comitato del personale e del comitato dello Statuto.

    È pacifico, a quanto sembra, che di fatto non sono stati consultati né il comitato del personale della Commissione né il comitato dello Statuto.

    Sarebbe, tuttavia, inesatto, a mio avviso, considerare la decisione 5 ottobre 1977 nel senso che essa contenga delle disposizioni del genere di quelle cui si applica l'art. 110.

    Tale decisione è stata adottata, come doveva esserlo, in forza del potere specifico e distinto, o, per essere più esatti, dell'obbligo di cui all'art. 2 dello Statuto del personale, il quale non richiede alcuna consultazione del genere.

    Il quinto mezzo

    Il quinto mezzo dedotto nel ricorso è stato espressamente abbandonato all' udienza dal patrono del ricorrente. Non è quindi necessario prenderlo in esame.

    Il sesto mezzo

    Col sesto mezzo, il ricorrente denuncia la violazione dei diritti della difesa («les droits de la défense») che sarebbe stata commessa tanto dalla commissione di disciplina quanto dal sig. Tugendhat.

    Vi ricorderete, Signori, che il preambolo della decisione del Tugendhat recita:

    «—

    que les travaux personnels de M. Vecchioli avaient été soumis, en 1972, à sa demande, à l'expertise de personnalités scientifiques indépendantes, telles le Professeur Pfirsch et le Docteur Tasso, du Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, lesquelles ont estimé que lesdits travaux ne présentaient d'intérêt ni pour le programme Fusion, ni pour la physique en général;

    que M. Vecchioli ayant contesté le bien fondé des avis rendus à l'époque à motif qu'il n'avait pu en discuter avec ces personnalités, les mêmes travaux (2 mémoires), ainsi qu'un travail additionnel remis le 15 janvier 1978, ont été soumis par le Conseil de Discipline, dans le cadre d'une enquête contradictoire, à trois autres personnalités scientifiques, professeurs à l'Université libre de Bruxelles, dont ni le choix ni la qualification n'ont été contestées par M. Vecchioli au moment de leur désignation: M. Pierre Baudoux, M. Robert Vanhauwermeiren et M. Paul Janssens;

    que M. Vecchioli a pu faire valoir auprès de ces dernières personnalités ses observations, oralement et par écrit;

    que les conclusions de ces experts sur les 3 mémoires se résument respectivement de la façon suivante:

    Premier mémoire: “Construit sur une base dénuée de sens, le travail est sans valeur”;

    Deuxième mémoire: “Le niveau et l'originalité scientifiques ne dépassent guère celui d'un exercice de cours universitaire”, le mémoire ne présente “aucun intérêt tant pour la physique en général, que la fusion thermonucléaire en particulier”;

    Troisième mémoire: “ne présente aucun caractère d'originalité”; “ce niveau général est, de nos jours, celui d'un exercice de licence universitaire”; “son intérêt est certainement nul en ce qui concerne la fusion thermonucléaire”;

    que M. Vecchioli a contesté devant le Conseil de discipline, après production desdits avis, la compétence des experts consultés et a demandé de produire l'avis d'un expert de son choix, qu'il n'a cependant pas usé de cette possibilité dans le délai d'environ sept semaines qui lui avait été laissé et qu'il s'est réservé de soumettre un tel avis à l'Autorité investie du pouvoir de nomination;

    que lors de l'audition par l'Autorité investie du pouvoir de nomination le 17 juillet 1978, M. Vecchioli a fait valoir la difficulté pour un particulier d'obtenir un tel avis et a demandé que la Commission sollicite elle-même l'avis de M. Cabane, professeur à l'Université de Paris VI, qui se serait déclaré prêt à rendre un avis sur les travaux de M. Vecchioli dans un délai de plusieurs mois à condition que la Commission elle-même le demande».

    Il Vecchioli ha negato che il prof. Pfirsch o il dott. Tasso siano stati consultati a sua richiesta. Il Vecchioli avrebbe dato il suo assenso perché i suoi lavori fossero sottoposti al prof. Schlüter, nel quale egli aveva fiducia. La Commissione ha ribattuto che appunto su consiglio del prof. Schlüter erano stati consultati il prof. Pfirsch e il dott. Tasso. Sia come sia, questa circostanza non costituisce il fondamento del sesto mezzo del Vecchioli.

    Questo mezzo è come segue:

    1.

    la commissione di disciplina ha leso i diritti del Vecchioli per il fatto che, avendo ricevuto i rapporti sfavorevoli dei sigg. Baudoux, Vanhauwermeiren e Janssens, non ha aderito alla richiesta del Vecchioli tendente alla nomina di un nuovo perito (un matematico) per valutare i suoi lavori;

    2.

    il sig. Tugendhat ha leso i diritti del Vecchioli per il fatto che, dopo aver appreso che il prof. Cabane si rifiutava di dare il suo parere, a meno che non fosse stato incaricato dalla stessa Commissione, non ha rivolto nessuna richiesta del genere allo stesso prof. Cabane.

    Queste sono, a mio avviso, delle tesi insostenibili.

    La commissione di disciplina ha concesso al Vecchioli un termine di 5 settimane, dal 18 aprile al 23 maggio 1978, per produrre qualsiasi nuova perizia di suo gradimento (cfr. il verbale della riunione della Commissione del 18 aprile 1978, l'allegato 2 a questo verbale nonché la relazione della Commissione; allegati 29, 29-2 e 31 del controricorso). Il Vecchioli ha avuto in seguito otto settimane, fino all'abboccamento col sig. Tugendhat del 17 luglio 1978, per fornire questo genere di prove. Non risulta nemmeno che sia stato chiesto un aggiornamento di questo abboccamento onde consentirgli di agire in tal senso. Stando così le cose, non vi è stata alcuna lesione del diritto del Vecchioli di presentare la propria difesa nella maniera più completa possibile, che è poi tutto quello che i principi generali del diritto (per quanto qui c'interessa) richiedono.

    Il settimo mezzo

    Col settimo mezzo, il Vecchioli ha invocato un altro principio generale, cioè che non si può essere giudice e nel contempo parte. Com'è noto, questa norma è soggetta, in diritto amministrativo, a molte eccezioni e restrizioni.

    In breve, il ricorrente assume che il sig. Tugendhat, in quanto autore della decisione di licenziamento, non doveva partecipare alla decisione con cui si statuiva sul reclamo presentato in via ulteriore dal sig. Vecchioli, in forza dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale.

    A mio avviso, questo mezzo fraintende la natura del reclamo formulato in forza dell'art. 90, n. 2. Non è un appello diretto ad una autorità più elevata dell'autorità da cui emana l'atto contestato. Abbastanza spesso, infatti, l'autorità incaricata di statuire sul reclamo e esattamente la stessa che ha adottato la decisione oggetto del reclamo. Ciò sarebbe avvenuto nel nostro caso, ad esempio, se il Vecchioli fosse stato un funzionario de grado A 1, A 2, A 3 o LA 3. L'art. 90, n. 2, ha lo scopo di consentire al dipendente di chiedere che una decisione che gli reca pregiudizio venga riesaminata alla luce di quanto egli sostiene. È irrilevante a questo proposito che, in seguito a quanto l'istituzione ha stabilito con l'art. 2, l'autorità che deve riesaminare la questione sia o no la stessa che ha adottato la decisione.

    L'ottavo mezzo

    Con l'ottavo ed ultimo mezzo, il Vecchioli assume che la decisione del sig. Tugendhat si basava su fatti irrilevanti, inesatti o inesattamente interpretati, e che egli aveva omesso di prendere in considerazione tutti i fatti rilevanti.

    In primo luogo, il ricorrente sostiene che le dichiarazioni del sig. Tugendhat relativamente al periodo durante il quale il Vecchioli si trovava a Saclay, erano erronee. Queste dichiarazioni erano, Lor Signori ricorderanno, nel senso:

    «que M. Vecchioli s'étant trouvé en désaccord avec les objectifs et les méthodes de l'équipe à laquelle il était attaché s'est mis à poursuivre des travaux théoriques personnels qui ont amené ses supérieurs hiérarchiques à le mettre en garde à ce sujet, puis à constater et à lui faire savoir que les prestations fournies dans le cadre de son affectation ne correspondaient pas à ce qu'ils étaient en droit d'attendre de lui; qu'à la demande du Comité de gestion du contrat d'association, M. Vecchioli a cessé d'exercer ses fonctions auprès du Centre de recherche nucléaire de Saclay le 8 octobre 1970».

    Tali dichiarazioni sono ampiamente provate, ma il Vecchioli le critica per il fatto che il suo comportamento «trouvait son origine dans la liberté du chercheur scientifique, et ce en l'absence de toutes directives précises». A mio avviso, il sig.

    Vecchioli non può volere due cose in pieno contrasto fra loro. Egli non può lagnarsi per il fatto che i suoi superiori si siano astenuti dal dargli precise istruzioni e poi fare assegnamento sulla libertà del ricercatore onde giustificare il fatto che egli ha ignorato le direttive che i suoi superiori hanno cercato di dargli.

    In secondo luogo, il Vecchioli critica le dichiarazioni del sig. Tugendhat relative al periodo 1970-1974, formulate come segue:

    «que d'octobre 1970 à décembre 1974, tout en continuant, de sa propre initiative, à effectuer des travaux théoriques personnels, M. Vecchioli n'a pas donné suite à diverses propositions d'affectation nouvelle tendant à lui trouver un emploi correspondant à ses qualifications, ni parfois même répondu aux convocations organisées à cette fin».

    Benché queste conclusioni siano in realtà corrette, il Vecchioli le critica in quanto non era sua colpa se la Commissione non era in grado di trovargli un lavoro corrispondente alle sue attitudini, ai suoi interessi ed alla nomina che egli aveva ricevuto nel 1962 (cioè la sua nomina a Saclay). Ritengo che, relativamente a questo punto, ogni commento da parte mia sia superfluo.

    In terzo luogo, il Vecchioli critica il sig. Tugendhat per non aver tenuto conto del fatto che il comportamento proprio della Commissione, consistente nel mettere lui (il Vecchioli) a disposizione della direzione E della DG XVII nel 1974, era ampiamente responsabile della sua condotta susseguente. La decisione di inviarlo colà era, secondo il Vecchioli, illegittima, in quanto essa implicava il suo ritorno dal personale scientifico a quello amministrativo, il che costituiva una «deminutio capitis». Il patrono del Vecchioli ha ammesso che se questo era il suo punto di vista, il rimedio normale era quello di presentare un reclamo avverso tale decisione, in forza dell'art. 90, n. 2, ma egli ha cercato di giustificare l'omissione del suo cliente col fatto che questi era fondamentalmente una persona pacifica che sperava che le autorità riconoscessero il loro errore. Ritengo che sia difficile portar credito a questa giustificazione, tenuto conto dell'esistenza, nel fascicolo, di una lettera violentissima inviata dal ricorrente al sig. Palumbo, direttore del programma fusione, il 14 ottobre 1974, la quale ce lo dimostra tut-t'altro che come un uomo pacifico (allegato 17 del controricorso) e del pari, in quanto, alla riunione svoltasi a Bruxelles il 4 dicembre 1974, egli ha espressamente chiesto se la decisione fosse un atto impugnabile dinanzi alla Corte (cfr. il verbale di questa riunione; allegato 25-16-j del controricorso). Sia come sia, non posso capire perché il sig. Tugendhat avrebbe dovuto dar prova d'indulgenza nei confronti del Vecchioli che si era astenuto da produrre ogni lavoro utile, mentre egli era impiegato presso al direzione 3, per il fatto che, pur se non aveva impugnato nel debito modo la sua assegnazione a Lussemburgo, egli ne aveva sofferto.

    Infine, il patrono del Vecchioli ha criticato il sig. Tugendhat per non aver adeguatamente preso in considerazione varie circostanze attenuanti e pietose, come la durata dei servizi del Vecchioli presso la Commissione, la sua età (egli aveva 56 anni all'epoca della decisione), il fatto che aveva 5 figli in giovane età, il suo stato psicologico, nonché la promessa — fatta per lui dal suo avvocato davanti la commissione di disciplina e reiterata.più volte al sig. Tugendhat — di cambiare comportamento qualora gli fosse risparmiato il licenziamento. Mi limiterò a dire che, per quanto riguarda questi fattori, la Corte non può sostituire il proprio giudizio a quello dell'autorità che ha il potere di nomina.

    Conclusione

    In conclusione ritengo che il ricorso vada respinto e che sulle spese si proceda come al solito.

    La Corte ha invitato le parti ad esprimersi all'udienza sull'eventuale applicazione in questa causa del principio, tratto dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui chi contesta la validità di una decisione amministrativa può far valere un vizio della procedura che ha portato a tale decisione solo nell'ipotesi in cui egli possa dimostrare che era almeno possibile che, senza tale vizio, la decisione sarebbe stata diversa. Qualora abbia ragione nel ritenere che il Vecchioli non ha dimostrato l'esistenza di un qualsivoglia vizio nel corso della procedura di licenziamento, non sorgerà evidentemente alcun problema quanto all'applicazione di tale principio. Per il caso, tuttavia, in cui siate di parere diverso, in particolare a proposito delle questioni che si pongono in relazione alle decisioni della Commissione che determinano chi, a seconda dei casi, debba esercitare i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina, aggiungerò semplicemente questo: l'ultima causa nella quale la Corte ha affermato che questo principio va applicato è, naturalmente, la causa 30/78 Distillers Co. Ltd. ci Commissione (10 luglio 1980, non ancora pubblicata nella Raccolta). Nelle conclusioni che ho presentato per questa causa, ho tentato di richiamare, direttamente o indirettamente, tutta la giurisprudenza afferente, tanto in materia di concorrenza quanto nelle cause di personale, ma il patrono della Commissione ha attirato la nostra attenzione su due cause che mi erano sfuggite, cioè le cause 124/75 Perinciolo e/ Consiglio (Race. 1976, tomo 2, pag. 1953; cfr. punti n. 23-26 della motivazione della sentenza) e la causa 5/76 Jänsch c/ Commissione (Race. 1977, tomo 2, pag. 1817; cfr. punto 23 della motivazione della sentenza). Il patrono del Vecchioli ha sostenuto, da parte sua, che le conclusioni presentate dall'avvocato generale Mayras nelle cause 33 e 75/79, Kuhner c/Commissione (non ancora pubblicate) possono essere pertinenti nella fattispecie, ma non mi sembra che le cose stiano in tal senso.


    ( 1 ) Traduzione dall'inglese.

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