Scegli le funzioni sperimentali da provare

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 61979CJ0015

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 novembre 1979.
P.B. Groenveld BV contro Produktschap voor Vee en Vlees.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Paesi Bassi.
Carne equina.
Causa 15/79.

Raccolta della Giurisprudenza 1979 -03409

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1979:253

61979J0015

SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DELL'8 NOVEMBRE 1979. - P.B. GROENVELD BV CONTRO PRODUKTSCHAP VOOR VEE EN VLEES. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN DELL'AIA). - CARNE EQUINA. - CAUSA 15/79.

raccolta della giurisprudenza 1979 pagina 03409
edizione speciale greca pagina 00649


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALL ' ESPORTAZIONE - MISURE DI EFFETTO EQUIVALENTE - NOZIONE

( TRATTATO CEE , ART . 34 )

2 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALL ' ESPORTAZIONE - MISURE DI EFFETTO EQUIVALENTE - DIVIETO DI FABBRICARE SALUMI A BASE DI CARNE EQUINA - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI

( TRATTATO CEE , ART . 34 )

Massima


1 . L ' ART . 34 DEL TRATTATO RIGUARDA I PROVVEDIMENTI NAZIONALI CHE HANNO PER OGGETTO O PER EFFETTO DI RESTRINGERE SPECIFICAMENTE LE CORRENTI DI ESPORTAZIONE E DI COSTITUIRE IN TAL MODO UNA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO FRA IL COMMERCIO INTERNO DI UNO STATO MEMBRO E IL SUO COMMERCIO D ' ESPORTAZIONE , COSI DA ASSICURARE UN VANTAGGIO PARTICOLARE ALLA PRODUZIONE NAZIONALE OD AL MERCATO INTERNO DELLO STATO INTERESSATO , A DETRIMENTO DELLA PRODUZIONE O DEL COMMERCIO DI ALTRI STATI MEMBRI .

2 . IN MANCANZA DI UNA SPECIFICA NORMATIVA COMUNITARIA , IL PROVVEDIMENTO NAZIONALE CHE VIETI AI FABBRICANTI DI SALUMI DI LAVORARE LA CARNE EQUINA E DI DETENERNE SCORTE NON E INCOMPATIBILE CON L ' ART . 34 DEL TRATTATO SE NON COMPORTA UNA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO FRA I PRODOTTI DESTINATI ALL ' ESPORTAZIONE ED I PRODOTTI SMERCIATI NELLO STATO MEMBRO INTERESSATO .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 15/79 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN DELL ' AIA , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA

P . B . GROENVELD BV , CON SEDE IN HAARLEM ,

E

PRODUKTSCHAP VOOR VEE EN VLEES , CON SEDE IN RIJSWIJK ,

Oggetto della causa


DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 34 DEL TRATTATO CEE , IN RELAZIONE ALLA NORMATIVA DEI PAESI BASSI CHE VIETA AI FABBRICANTI DI SALUMI DI TRASFORMARE CARNE DI SOLIPEDI E DI DETENERNE SCORTE ,

Motivazione della sentenza


1 CON ORDINANZA DEL 26 GENNAIO 1979 , REGISTRATA NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 2 FEBBRAIO 1979 , IL COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN HA SOTTOPOSTO , AI SENSI DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE RELATIVA ALL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 34 DEL TRATTATO CEE , AL FINE DI VALUTARE LA COMPATIBILITA COL DIRITTO COMUNITARIO DELL ' ART . 3 , N . 1 , DEL DECRETO ' VERORDENING BE- EN VERWERKING VLEES 1973 ' , EMANATO IL 5 DICEMBRE 1973 DAL PRODUKTSCHAP VOOR VEE EN VLEES , CHE VIETA , SALVO DEROGA ESPRESSA , AI FABBRICANTI DI SALUMI DI LAVORARE CARNE EQUINA E DI DETENERNE SCORTE .

2 LA QUESTIONE E SORTA IN RELAZIONE AD UN RICORSO , PROPOSTO DA UN COMMERCIANTE ALL ' INGROSSO DI CARNE DI CAVALLO INTENZIONATO AD ESTENDERE LE PROPRIE ATTIVITA ALLA PREPARAZIONE DI SALAMI DI CARNE DI CAVALLO , CONTRO IL RIFIUTO DA PARTE DEL PRODUKTSCHAP VOOR VEE EN VLEES , CONVENUTO NEL PROCEDIMENTO DI MERITO , DI ESENTARLO DAL DIVIETO PREVISTO DALL ' ART . 3 , N . 1 , DI DETTO DECRETO .

3 RISULTA DALL ' ORDINANZA DI RINVIO , PIU IN PARTICOLARE DAL PUNTO 7 DELLA STESSA , CHE LA MENZIONATA NORMATIVA E STATA ADOTTATA A TUTELA DELLE ESPORTAZIONI OLANDESI DI SALUMI DESTINATE A STATI MEMBRI ED A PAESI TERZI COSTITUENTI IMPORTANTI MERCATI D ' ESPORTAZIONE , NEI QUALI SI RILEVA UNA PREVENZIONE CONTRO IL CONSUMO DI CARNE DI CAVALLO O NEI QUALI , ADDIRITTURA , SAREBBE VIETATA L ' IMPORTAZIONE DI PRODOTTI CONTENENTI CARNE DI CAVALLO . ESSENDO PRATICAMENTE IMPOSSIBILE ACCERTARE LA PRESENZA DI CARNE DI CAVALLO NEI SALUMI , LA SOLA GARANZIA CHE ESSI NON NE CONTENGANO E FORNITA , SECONDO L ' ORDINANZA , DAL DIVIETO IMPOSTO AI PRODUTTORI DI SALUMI DI LAVORARE CARNE DI CAVALLO E DI DETENERNE SCORTE . LE ESPORTAZIONI DI SALUMI NEGLI STATI UNITI DEBBONO , POI , ESSERE ACOMPAGNATE DA UN CERTIFICATO ATTESTANTE CHE I PRODOTTI SONO CONFORMI A PRESCRIZIONI ALMENO EQUIVALENTI A QUELLE STABILITE DALLA NORMATIVA DEGLI STATI UNITI IN MATERIA , LA QUALE PREVEDE UN DIVIETO SIMILE . L ' ART . 3 , N . 1 , DEL MENZIONATO DECRETO SI APPLICA ALLA PRODUZIONE INDUSTRIALE DI SALUMI , MA NON ALLA DETENZIONE DI SCORTE OD ALLA VENDITA AL MINUTO DI CARNE EQUINA DA PARTE DELLE MACELLERIE . RISULTA INOLTRE DAL FASCICOLO CHE LA NORMATIVA IN PAROLA NON TOCCA LE IMPORTAZIONI E LE RIESPORTAZIONI DI CARNE EQUINA DA ALTRI STATI MEMBRI E DA PAESI TERZI .

4 IN DUBBIO SULLA COMPATIBILITA DI DETTA NORMATIVA CON IL DIRITTO COMUNITARIO , IL COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN HA SOTTOPOSTO LA SEGUENTE QUESTIONE :

' SE L ' ART . 34 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , EVENTUALMENTE IN COLLEGAMENTO CON QUALSIASI ALTRA DISPOSIZIONE DEL TRATTATO E/O CON QUALUNQUE PRINCIPIO FONDAMENTALE DI QUEST ' ULTIMO , DEBBA ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO DELL ' INCOMPATIBILITA CON ESSO DEL DIVIETO , ENUNCIATO NELL ' ART . 3 , N . 1 , DEL DECRETO , DI LAVORARE CARNE DI CAVALLO O DI DETENERNE SCORTE , TENUTO CONTO ANCHE DELLO SCOPO E DELLA PORTATA DI TALE DIVIETO , COME ESPOSTI AL PUNTO 7 DELL ' ORDINANZA DI RINVIO ' .

5 E OPPORTUNO NOTARE , COME OSSERVAZIONE PRELIMINARE , CHE IL SETTORE DELLE CARNI EQUINE , CUI SI RIFERISCE IL SUDDETTO PROVVEDIMENTO NAZIONALE , NON E DISCIPLINATO DA UNA NORMATIVA COMUNITARIA SPECIFICA . LA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 21 DICEMBRE 1976 , N . 77/99/CEE ( GU 1977 , N . L 26 , PAG . 85 ), RELATIVA A PROBLEMI SANITARI IN MATERIA DI SCAMBI INTRACOMUNITARI DI PRODOTTI A BASE DI CARNE , CITATA DALLA COMMISSIONE NELLE SUE OSSERVAZIONI SCRITTE , TRATTA DI UN PROBLEMA DEL TUTTO DISTINTO DA QUELLO OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO NAZIONALE IN QUESTIONE . NE CONSEGUE CHE LA COMPATIBILITA CON LE NORME COMUNITARIE DI UNA DISCIPLINA DEL GENERE DI QUELLA IN DISCUSSIONE NEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE DEVE ESSERE VERIFICATA SOLTANTO IN RAPPORTO AGLI ARTT . 30 E SEGG . DEL TRATTATO .

6 A NORMA DELL ' ART . 34 DEL TRATTATO CEE ' SONO VIETATE FRA GLI STATI MEMBRI LE RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALL ' ESPORTAZIONE E QUALSIASI MISURA DI EFFETTO EQUIVALENTE ' .

7 QUESTA NORMA RIGUARDA I PROVVEDIMENTI NAZIONALI CHE HANNO PER OGGETTO O PER EFFETTO DI RESTRINGERE SPECIFICAMENTE LE CORRENTI DI ESPORTAZIONE E DI COSTITUIRE IN TAL MODO UNA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO FRA IL COMMERCIO INTERNO DI UNO STATO MEMBRO ED IL SUO COMMERCIO D ' ESPORTAZIONE , COSI DA ASSICURARE UN VANTAGGIO PARTICOLARE ALLA PRODUZIONE NAZIONALE OD AL MERCATO INTERNO DELLO STATO INTERESSATO , A DETRIMENTO DELLA PRODUZIONE O DEL COMMERCIO DI ALTRI STATI MEMBRI . TALE NON E IL CASO DI UN DIVIETO COME QUELLO DI SPECIE , CHE SI APPLICA OGGETTIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MERCI DI UN DETERMINATO GENERE , SENZA DISTINGUERE FRA QUELLE DESTINATE AL MERCATO INTERNO E QUELLE DESTINATE ALL ' ESPORTAZIONE .

8 LA VALUTAZIONE ESPOSTA NON E MODIFICATA DAL FATTO CHE LA NORMATIVA DI CUI TRATTASI HA LO SCOPO , FRA L ' ALTRO , DI SALVAGUARDARE LA REPUTAZIONE DELLA PRODU ZIONE NAZIONALE DI SALUMI SU DETERMINATI MERCATI D ' ESPORTAZIONE , NELLA COMUNITA ED IN PAESI TERZI , DOVE SUSSISTONO OSTACOLI DI ORDINE PSICOLOGICO O NORMATIVO AL CONSUMO DI CARNE DI CAVALLO , POICHE LO STESSO DIVIETO SI APPLICA , NELLO STESSO MODO , ALLA PRODUZIONE SMERCIATA SUL MERCATO INTERNO DELLO STATO MEMBRO IN QUESTIONE . IL CARATTERE OGGETTIVO DEL DIVIETO NON VARIA PER IL FATTO CHE LA NORMATIVA IN VIGORE NEI PAESI BASSI CONSENTE LA VENDITA AL MINUTO DI SALUMI DI CARNE EQUINA DA PARTE DELLE MACELLERIE . IN EFFETTI , LA TOLLERANZA COSI ESERCITATA A LIVELLO DI COMMERCIO LOCALE NON ATTENUA IL DIVIETO IMPOSTO ALLO STADIO DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE DELLA STESSA MERCE , INDIPENDENTEMENTE DALLA SUA DESTINAZIONE .

9 LA QUESTIONE SOLLEVATA VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE , ALLO STATO ATTUALE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA , IL PROVVEDIMENTO NAZIONALE CHE VIETA AI FABBRICANTI DI SALUMI DI LAVORARE CARNE DI CAVALLO E DI DETENERNE SCORTE NON E INCOMPATIBILE CON L ' ART . 34 DEL TRATTATO , SE NON COMPORTA UNA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO FRA I PRODOTTI DESTINATI ALL ' ESPORTAZIONE ED I PRODOTTI SMERCIATI NELLO STATO MEMBRO INTERESSATO .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

10 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HA PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ( SECONDA SEZIONE ),

PRONUNZIANDOSI SULLA QUESTIONE SOTTOPOSTALE DAL COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN CON ORDINANZA DEL 26 GENNAIO 1979 , DICHIARA :

ALLO STATO ATTUALE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA , IL PROVVEDIMENTO NAZIONALE CHE VIETA AI FABBRICANTI DI SALUMI DI LAVORARE CARNE DI CAVALLO E DI DETENERNE SCORTE NON E INCOMPATIBILE CON L ' ART . 34 DEL TRATTATO , SE NON COMPORTA UNA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO FRA I PRODOTTI DESTINATI ALL ' ESPORTAZIONE ED I PRODOTTI SMERCIATI NELLO STATO MEMBRO INTERESSATO .

In alto