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Documento 61978CJ0007
Judgment of the Court of 23 November 1978. # Regina v Ernest George Thompson, Brian Albert Johnson and Colin Alex Norman Woodiwiss. # Reference for a preliminary ruling: Court of Appeal (England) - United Kingdom. # Means of payment and movements of capital. # Case 7/78.
Sentenza della Corte del 23 novembre 1978.
Regina contro Ernest George Thompson, Brian Albert Johnson e Colin Alex Norman Woodiwiss.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Court of Appeal (England) - Regno Unito.
Mezzi di pagamento e movimenti di capitali.
Causa 7/78.
Sentenza della Corte del 23 novembre 1978.
Regina contro Ernest George Thompson, Brian Albert Johnson e Colin Alex Norman Woodiwiss.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Court of Appeal (England) - Regno Unito.
Mezzi di pagamento e movimenti di capitali.
Causa 7/78.
Raccolta della Giurisprudenza 1978 -02247
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1978:209
SENTENZA DELLA CORTE DEL 23 NOVEMBRE 1978. - REGINA CONTRO ERNEST GEORGE THOMPSON, BRIAN ALBERT JOHNSON E COLIN ALEX NORMAN WOODIWISS. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA COURT OF APPEAL CRIMINAL DIVISION. - MEZZI DI PAGAMENTO E MOVIMENTI DI CAPITALI. - CAUSA 7/78.
raccolta della giurisprudenza 1978 pagina 02247
edizione speciale greca pagina 00681
edizione speciale portoghese pagina 00765
edizione speciale spagnola pagina 00667
edizione speciale svedese pagina 00225
edizione speciale finlandese pagina 00245
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - MERCI - NOZIONE - MEZZI DI PAGAMENTO - MONETE D ' ORO E D ' ARGENTO - QUALIFICAZIONE
( TRATTATO CEE , ARTT . 30-37 )
2 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - DEROGHE - MOTIVI D ' ORDINE PUBBLICO - MONETE D ' ARGENTO FUORI CORSO - DIVIETO D ' ESPORTAZIONE - LICEITA
( TRATTATO CEE , ART . 36 )
1 . NEL SISTEMA DEL TRATTATO CEE , I MEZZI DI PAGAMENTO NON VANNO CONSIDERATI COME MEZZI , SOGGETTI AGLI ARTT . 30-37 DEL TRATTATO . DETTI ARTICOLI NON SI APPLICANO QUINDI
A ) ALLE MONETE DI LEGA D ' ARGENTO CHE HANNO CORSO LEGALE IN UNO STATO MEMBRO ;
B ) ALLE MONETE D ' ORO COME I ' KRUGERRAND ' CHE , PUR ESSENDO CONIATE IN UN PAESE TERZO , CIRCOLANO LIBERAMENTE IN UNO STATO MEMBRO .
2 . IL DIVIETO D ' ESPORTARE DA UNO STATO MEMBRO MONETE DI LEGA D ' ARGENTO CHE NON VI HANNO PIU CORSO LEGALE , PUR AVENDOLO AVUTO IN PRECEDENZA , MA DI CUI E VIETATA LA FUSIONE O LA DISTRUZIONE IN TERRITORIO NAZIONALE - DIVIETO VOLTO AD IMPEDIRE CHE DETTE MONETE SIANO FUSE O DISTRUTTE IN UN ALTRO STATO MEMBRO - E GIUSTIFICATO DA MOTIVI D ' ORDINE PUBBLICO AI SENSI DELL ' ART . 36 DEL TRATTATO CEE , IN QUANTO ATTIENE ALLA TUTELA DEL POTERE DI BATTERE MONETA , TRADIZIONALMENTE CONSIDERATO INERENTE AD INTERESSI ESSENZIALI DELLO STATO .
NEL PROCEDIMENTO 7/78
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DALLA COURT OF APPEAL ( CRIMINAL DIVISION ), NELLA CAUSA DINANZI AD ESSA PENDENTE FRA
REGINA
E
ERNEST GEORGE THOMPSON , BRIAN ALBERT JOHNSON E COLIN ALEX NORMAN WOODIWISS ,
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DEL TERMINE ' CAPITALI ' DI CUI ALLA PARTE SECONDA , TITOLO III , CAPO 4 , DEL TRATTATO CEE ,
1CON ORDINANZA 15 DICEMBRE 1977 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 16 GENNAIO 1978 , LA COURT OF APPEAL OF ENGLAND AND WALES ( CRIMINAL DIVISION ) HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , VARIE QUESTIONI CONCERNENTI L ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 30-37 E 67-73 DEL TRATTATO CEE ;
2LE PREDETTE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO D ' UN PROCEDIMENTO PENALE AVENTE AD OGGETTO L ' APPELLO PROPOSTO DA TRE CITTADINI BRITANNICI ( IN PROSIEGUO : GLI APPELLANTI ) CONTRO UNA SENTENZA CON CUI LA CROWN COURT DI CANTERBURY LI AVEVA DICHIARATI COLPEVOLI DI AVERE INTENZIONALMENTE E FRAUDOLENTEMENTE ELUSO IL DIVIETO DI IMPORTARE MONETE D ' ORO NEL REGNO UNITO , NONCHE QUELLO DI ESPORTARE DAL REGNO UNITO MONETE DI LEGA D ' ARGENTO CONIATE PRIMA DEL 1947 ;
3L ' IMPORTAZIONE DI MONETE D ' ORO NEL REGNO UNITO E VIETATA DALL ' IMPORT OF GOODS ( CONTROL ) ORDER DEL 1954 , EMANATO DAL MINISTERO DEL COMMERCIO NELL ' ESERCIZIO DEI POTERI CHE GLI SPETTANO A NORMA DELL ' IMPORT , EXPORT AND CUSTOMS POWERS ( DEFENCE ) ACT DEL 1939 ;
4UNA OPEN GENERAL LICENCE ( LICENZA GENERALE D ' IMPORTAZIONE ) RILASCIATA DAL MINISTRO DEL COMMERCIO E DELL ' INDUSTRIA IL 5 LUGLIO 1973 CONSENTIVA L ' IMPORTAZIONE DI QUALSIASI MERCE , SALVO ALCUNE ECCEZIONI CHE NON INCLUDEVANO LE MONETE D ' ORO . TUTTAVIA UNA MODIFICA APPORTATA ALLA SUDDETTA LICENZA CON L ' ' EMENDAMENTO N . 10 ' , RECANTE LA DATA DEL 15 APRILE 1975 ED ENTRATO IN VIGORE IL 16 APRILE 1975 , INCLUDEVA LE MONETE D ' ORO FRA LE MERCI CHE NON POTEVANO ESSERE IMPORTATE SE NON MEDIANTE LICENZA RILASCIATA DAL MINISTERO DEL COMMERCIO ;
5L ' EXPORT OF GOODS ( CONTROL ) ORDER DEL 1970 , EMANATO IN BASE AI POTERI CONFERITI DAL GIA CITATO ATTO DEL 1939 , VIETA A CHIUNQUE NON POSSIEDA UNA LICENZA DI ESPORTARE IN UNA SOLA VOLTA OLTRE 10 MONETE DI LEGA D ' ARGENTO CONIATE NEL REGNO UNITO PRIMA DEL 1947 , SE AL MOMENTO DELL ' ESPORTAZIONE NON SONO TRASCORSI ALMENO CENT ' ANNI DALLA LORO CONIAZIONE ;
6L ' ESPORTAZIONE DI TALI MONETE IN UN ALTRO STATO MEMBRO DELLA CEE VENIVA AUTORIZZATA DA UNA OPEN GENERAL LICENCE DEL MINISTRO DEL COMMERCIO RECANTE LA DATA DEL 20 DICEMBRE 1972 , POI REVOCATA E SOSTITUITA , PER QUANTO RIGUARDA QUESTE MONETE , DA UN ' ALTRA OPEN GENERAL LICENCE DEL 25 GIUGNO 1973 ;
7A QUESTA SECONDA OPEN GENERAL LICENCE FACEVA SEGUITO UNA NUOVA OPEN GENERAL LICENCE DEL 5 LUGLIO 1974 , ENTRATA IN VIGORE IL 15 LUGLIO 1974 , CHE ESCLUDEVA DALL ' AUTORIZZAZIONE LE SUDDETTE MONETE , LA CUI ESPORTAZIONE ERA QUINDI PROIBITA A DECORRERE DAL 15 LUGLIO 1974 , SALVO CHE CON UNA LICENZA SPECIALE .
8NEL PERIODO COMPRESO FRA IL 24 APRILE 1975 ED IL 30 GIUGNO 1975 GLI APELLANTI INTRODUCEVANO NEL REGNO UNITO 3 400 KRUGERRAND SUDAFRICANI PROVENIENTI DALLA DITTA AGOSI DI PFORZHEIM NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA ;
9INOLTRE , NEL PERIODO COMPRESO FRA IL 7 AGOSTO 1974 ED IL 26 MAGGIO 1975 , ESSI ESPORTAVANO PER CONTO DELLA STESSA DITTA TEDESCA 40,39 TONNELLATE DI MONETE DI LEGA D ' ARGENTO CONIATE NEL REGNO UNITO PRIMA DEL 1947 , E PRECISAMENTE MONETE DA SEI PENCE , SCELLINI , FIORINI E MEZZE CORONE .
10DOPO ESSERSI DICHIARATI COLPEVOLI DINANZI AL GIUDICE DI PRIMO GRADO , GLI INTERESSATI HANNO INTERPOSTO APPELLO DINANZI ALLA ' COURT OF APPEAL ( CRIMINAL DIVISION ) ' SOSTENENDO CHE LE NORME BRITANNICHE VIETANTI LE IMPORTAZIONI E LE ESPORTAZIONI DI CUI TRATTASI VIOLANO GLI ARTT . 30-34 DEL TRATTATO ;
11L ' ART . 30 , CON LE AGGIUNTE AD ESSO APPORTATE DALL ' ART . 42 DELL ' ATTO D ' ADESIONE , PROIBIREBBE , CON DECORRENZA DAL 1* GENNAIO 1975 AL PIU TARDI , PER QUANTO CONCERNE IL REGNO UNITO , OGNI MISURA D ' EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA ALL ' IMPORTAZIONE DA ALTRI STATI MEMBRI ;
12L ' ART . 34 , NELLA VERSIONE RISULTANTE DAL SUDDETTO ART . 42 , VIETEREBBE , CON DECORRENZA DAL 1* GENNAIO 1975 AL PIU TARDI , PER QUANTO CONCERNE IL REGNO UNITO , OGNI MISURA D ' EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA ALL ' ESPORTAZIONE IN ALTRI STATI MEMBRI ;
13GLI APPELLANTI HANNO PURE FATTO VALERE CHE LE RESTRIZIONI ALL ' ESPORTAZIONE ED ALL ' IMPORTAZIONE CONTENUTE NELLA LEGISLAZIONE BRITANNICA NON POTEVANO ESSERE GIUSTIFICATE DA MOTIVI D ' ORDINE PUBBLICO AI SENSI DELL ' ART . 36 .
14IL GOVERNO BRITANNICO HA INVECE SOSTENUTO CHE LE MONETE IMPORTATE E QUELLE ESPORTATE COSTITUISCONO DEI ' CAPITALI ' AI SENSI DEGLI ARTT . 67 E SEGG . DEL TRATTATO E CHE NON SI POSSONO QUINDI APPLICARE GLI ARTT . 30-34 ;
15ANCHE SE LE MONETE IN QUESTIONE DOVESSERO ESSERE CONSIDERATE COME MERCI AI SENSI DEGLI ART . 30 E SEGG . DEL TRATTATO , LE RESTRIZIONI ALL ' IMPORTAZIONE ED ALL ' ESPORTAZIONE SAREBBERO LECITE A NORMA DELL ' ART . 36 DEL TRATTATO IN QUANTO GIUSTIFICATE DA MOTIVI D ' ORDINE PUBBLICO ;
16CIRCA LE RESTRIZIONI ALL ' IMPORTAZIONE , IL DIVIETO DI IMPORTARE DETERMINATE MONETE D ' ORO NEL REGNO UNITO SAREBBE STATO EMANATO PER ( I ) EVITARE PERDITE NELLA BILANCIA DEI PAGAMENTI E ( II ) IMPEDIRE LA SPECULAZIONE E LA TESAURIZZAZIONE DI VALORI IMPRODUTTIVI ;
17CIRCA LE RESTRIZIONI ALL ' ESPORTAZIONE , IL DIVIETO DI ESPORTARE DAL REGNO UNITO MONETE IN LEGA D ' ARGENTO CONIATE PRIMA DEL 1947 SAREBBE STATO EMANATO PER ( I ) EVITARE LA PENURIA DI MONETE CORRENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO , ( II ) GARANTIRE CHE QUALSIASI PROFITTO RISULTANTE DA UN AUMENTO DI VALORE DEL METALLO CONTENUTO NELLE MONETE TOCCHI ALLO STATO ANZICHE A PRIVATI , ( III ) IMPEDIRE CHE LE SUDDETTE MONETE DEL REGNO UNITO SIANO DISTRUTTE FUORI DEL TERRITORIO BRITANNICO , DISTRUZIONE CHE SAREBBE CONSIDERATA REATO SE COMPIUTA IN TERRITORIO BRITANNICO .
18COSI STANDO LE COSE , LA COURT OF APPEAL HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA LE SEGUENTI QUESTIONI PREGIUDIZIALI :
' 1 . SE LE SEGUENTI MONETE SIANO IN LINEA DI PRINCIPIO ' CAPITALI ' AI SENSI DELLA PARTE SECONDA , TITOLO III , CAPO 4 , DEL TRATTATO DI ROMA :
A ) MONETE D ' ORO PRODOTTE IN UN PAESE TERZO , COME I KRUGERRAND , MA CHE CIRCOLANO LIBERAMENTE IN UNO STATO MEMBRO ;
B ) MONETE DI LEGA D ' ARGENTO , CHE HANNO CORSO LEGALE IN UNO STATO MEMBRO ;
C ) MONETE DI LEGA D ' ARGENTO DI UNO STATO MEMBRO , CHE HANNO AVUTO CORSO LEGALE E CHE , BENCHE ORMAI FUORI CORSO IN DETTO STATO , SONO NELLO STESSO PROTETTE CONTRO LA FUSIONE .
2 . IN CASO AFFERMATIVO , SE LA QUANTITA , IL MODO IN CUI E GLI SCOPI PER CUI DETTE MONETE SONO COMMERCIATE POSSANO FAR PERDERE LORO TALE QUALITA DI ' CAPITALI ' .
3 . SE LA PARTE SECONDA , TITOLO II , CAPO 4 , DEL TRATTATO DI ROMA SI APPLICHI A QUELLE FRA LE MONETE SOPRA MENZIONATE CHE COSTITUISCONO ' CAPITALI ' , AD ESCLUSIONE DELLA PARTE SECONDA , TITOLO I , CAPO 2 , DEL TRATTATO .
4.PER IL CASO IN CUI LE SOLUZIONI DI TUTTE O DI PARTE DELLE QUESTIONI DI CUI SOPRA SIANO TALI CHE GLI OGGETTI DI CUI E CAUSA RICADANO NELLA PARTE SECONDA , TITOLO I , CAPO 2 , SE IL TERMINE ' ORDINE PUBBLICO ' DI CUI ALL ' ART . 36 DEL TRATTATO DI ROMA SIGNIFICHI CHE UNO STATO MEMBRO PUO INVOCARE CONTRO :
A)L ' IMPORTAZIONE DI MONETE D ' ORO , UNO DEI O ENTRAMBI I SEGUENTI MOTIVI :
( I ) PROTEGGERE LA PROPRIA BILANCIA DEI PAGAMENTI ,
( II)IMPEDIRE LA SPECULAZIONE E L ' ACCUMULO DI RISORSE IMPRODUTTIVE ;
B ) L ' ESPORTAZIONE DELLE PROPRIE MONETE DI LEGA D ' ARGENTO , UNO DEI O TUTTI I SEGUENTI MOTIVI :
( I ) GARANTIRE CHE IL NUMERARIO A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO NON SCARSEGGI ,
( II ) GARANTIRE CHE L ' EVENTUALE UTILE DOVUTO ALL ' EVENTUALE AUMENTO DEL VALORE INTRINSECO DELLE MONETE VADA A PROFITTO DELLO STATO MEMBRO ANZICHE DI UN SINGOLO ,
( III ) IMPEDIRE CHE LE PROPRIE MONETE SIANO DISTRUTTE FUORI DALLA SUA GIURISDIZIONE ; ENTRO QUESTA , LA DISTRUZIONE COSTITUIREBBE REATO . '
19L ' ESAME DELLE QUESTIONI MOSTRA CHE ESSE , PUR PONENDO L ' ACCENTO SULLA QUALIFICAZIONE DI ' CAPITALI ' DELLE MONETE IN CAUSA , MIRANO IN REALTA A SAPERE SE DETTE MONETE SIANO MERCI , E COME TALI DISCIPLINATE DAGLI ARTT . 30-37 DEL TRATTATO , OPPURE MEZZI DI PAGAMENTO , E COME TALI DISCIPLINATE DA ALTRE NORME ;
20INTESE IN QUESTO SENSO , LE QUESTIONI VANNO STUDIATE ALLA LUCE DEL SISTEMA GENERALE DEL TRATTATO ;
21ANALIZZANDO QUESTO SISTEMA SI CONSTATA CHE LE NORME RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI , E PIU IN PARTICOLARE GLI ARTT . 30 E SEGG . CONCERNENTI L ' ELIMINAZIONE DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE E DI QUALSIASI MISURA D ' EFFETTO EQUIVALENTE , VANNO CONSIDERATE IN RELAZIONE NON SOLTANTO ALLE NORME SPECIFICHE SUI TRASFERIMENTI DI CAPITALI , MA ALL ' INSIEME DELLE NORME DEL TRATTATO ATTINENTI AI TRASFERIMENTI MONETARI , I QUALI POSSONO IN EFFETTI AVER LUOGO PER I FINI PIU DIVERSI E DI CUI I TRASFERIMENTI DI CAPITALI NON SONO ALTRO CHE UNA CATEGORIA PARTICOLARE ;
22SE GLI ARTT . 67-73 DEL TRATTATO , CONCERNENTI LA LIBERALIZZAZIONE DEI MOVIMENTI DI CAPITALI , ASSUMONO PARTICOLARE IMPORTANZA PER QUANTO RIGUARDA UNO DEGLI SCOPI ENUNCIATI DALL ' ART . 3 DEL TRATTATO , CIOE L ' ELIMINAZIONE DEGLI OSTACOLI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI , GLI ARTT . 104-109 , CHE HANNO AD OGGETTO LA BILANCIA GLOBALE DEI PAGAMENTI E RIGUARDANO PERCIO IL COMPLESSO DEI MOVIMENTI VALUTARI , DEVONO CONSIDERARSI ESSENZIALI PER RAGGIUNGERE LA LIBERALIZZAZIONE DEGLI SCAMBI DI MERCI , DI SERVIZI E DI CAPITALI , ELEMENTO FONDAMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DEL MERCATO COMUNE ;
23IN PARTICOLARE , L ' ART . 106 DISPONE CHE ' CIASCUNO STATO MEMBRO SI IMPEGNA AD AUTORIZZARE CHE VENGANO EFFETTUATI , NELLA VALUTA DELLO STATO MEMBRO IN CUI RISIEDE IL CREDITORE O IL BENEFICIARIO , I PAGAMENTI RELATIVI AGLI SCAMBI DI MERCI , DI SERVIZI E DI CAPITALI , COME ANCHE I TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DI SALARI , NELLA MISURA IN CUI LA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI , DEI SERVIZI , DEI CAPITALI E DELLE PERSONE E LIBERALIZZATA TRA GLI STATI MEMBRI IN APPLICAZIONE DEL PRESENTE TRATTATO ' ;
24TALE NORMA INTENDE GARANTIRE I TRASFERIMENTI DI VALUTA NECESSARI TANTO PER LA LIBERALIZZAZIONE DEI MOVIMENTI DI CAPITALI QUANTO PER LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI , DEI SERVIZI E DELLE PERSONE ;
25SE NE DEVE DEDURRE CHE , NEL SISTEMA DEL TRATTATO , I MEZZI DI PAGAMENTO NON VANNO CONSIDERATI COME MERCI SOGGETTE AGLI ARTT . 30-37 DEL TRATTATO .
26LE MONETE DI LEGA D ' ARGENTO AVENTI CORSO LEGALE NEGLI STATI MEMBRI VANNO , PER LORO NATURA , CONSIDERATE COME MEZZI DI PAGAMENTO ; DI CONSEGUENZA , IL LORO TRASFERIMENTO NON E SOTTOPOSTO AGLI ARTT . 30-37 DEL TATTATO .
27BENCHE SIA LECITO DOMANDARSI SE I KRUGERRAND DEBBANO ESSERE CONSIDERATI MEZZI LEGALI DI PAGAMENTO , SI PUO TUTTAVIA CONSTATARE CHE , SUI MERCATI MONETARI DI QUEGLI STATI MEMBRI CHE NE AMMETTONO IL COMMERCIO , ESSI SONO RITENUTI EQUIVALENTI ALLA MONETA ;
28IL LORO TRASFERIMENTO E DUNQUE UN TRASFERIMENTO DI VALUTA , NON SOGGETTO AGLI ARTT . 30-37 .
29CIO PREMESSO , E INUTILE ESAMINARE IN QUALI CONDIZIONI IL TRASFERIMENTO DI QUESTI DUE TIPI DI MONETE POTREBBE ESSERE EVENTUALMENTE QUALIFICATO MOVIMENTO DI CAPITALI OPPURE PAGAMENTO CORRENTE .
30IL PUNTO C ) DELLA PRIMA QUESTIONE SI RIFERISCE ALLE MONETE DI LEGA D ' ARGENTO D ' UNO STATO MEMBRO CHE HANNO AVUTO CORSO LEGALE IN TALE STATO E CHE , PUR ESSENDO ORMAI FUORI CORSO , SONO , IN QUANTO MONETE , PRESERVATE DALLA DISTRUZIONE ;
31DETTE MONETE NON POSSONO ESSERE RITENUTE MEZZO DI PAGAMENTO NEL SENSO SOPRA INDICATO , COSICCHE E POSSIBILE CONSIDERALE MERCI SOTTOPOSTE AGLI ARTT . 30-37 DEL TRATTATO .
32E COMPITO DEGLI STATI MEMBRI BATTERE LA PROPRIA MONETA E PROTEGGERLA DALLA DISTRUZIONE ;
33RISULTA DAL FASCICOLO PROCESSUALE CHE NEL REGNO UNITO E VIETATO FONDERE O DISTRUGGERE LE MONETE NAZIONALI , ANCHE SE ORMAI FUORI CORSO ;
34IL DIVIETO DI ESPORTARE TALI MONETE - DIVIETO VOLTO AD IMPEDIRNE LA FUSIONE O LA DISTRUZIONE IN UN ALTRO STATO MEMBRO - E GIUSTIFICATO DA MOTIVI D ' ORDINE PUBBLICO AI SENSI DELL ' ART . 36 DEL TRATTATO , GIACCHE ATTIENE ALLA PROTEZIONE DEL DIRITTO DI BATTER MONETA , CHE PER TRADIZIONE E RITENUTO IMPLICARE INTERESSI FONDAMENTALI DELLO STATO .
SULLE SPESE
35LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO ITALIANO , DAL GOVERNO DEL REGNO UNITO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE ;
36NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DAVANTI AL GIUDICE NAZIONALE CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ,
PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALLA COURT OF APPEAL ( CRIMINAL DIVISION ) CON ORDINANZA DEL 15 DICEMBRE 1977 , DICHIARA :
1* GLI ARTT . 30-37 DEL TRATTATO NON SI APPLICANO :
A ) ALLE MONETE IN LEGA D ' ARGENTO CHE HANNO CORSO LEGALE IN UNO STATO MEMBRO ;
B ) ALLE MONETE D ' ORO COME I ' KRUGERRAND ' CHE , PUR ESSENDO CONIATE IN UN PAESE TERZO , CIRCOLANO LIBERAMENTE IN UNO STATO MEMBRO .
2* IL DIVIETO D ' ESPORTARE DA UNO STATO MEMBRO MONETE IN LEGA D ' ARGENTO CHE NON VI HANNO PIU CORSO LEGALE , PUR AVENDOLO AVUTO IN PRECEDENZA , MA DI CUI E VIETATA LA FUSIONE O LA DISTRUZIONE IN TERRITORIO NAZIONALE - DIVIETO VOLTO AD IMPEDIRE CHE DETTE MONETE SIANO FUSE O DISTRUTTE IN UN ALTRO STATO MEMBRO - E GIUSTIFICATO DA MOTIVI D ' ORDINE PUBBLICO AI SENSI DELL ' ART . 36 DEL TRATTATO .