Scegli le funzioni sperimentali da provare

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 61975CJ0130

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 ottobre 1976.
Vivien Prais contro Consiglio delle Comunità europee.
Causa 130-75.

Raccolta della Giurisprudenza 1976 -01589

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1976:142

61975J0130

SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 27 OTTOBRE 1976. - VIVIEN PRAIS CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CAUSA 130/75.

raccolta della giurisprudenza 1976 pagina 01589
edizione speciale greca pagina 00593
edizione speciale portoghese pagina 00649
edizione speciale svedese pagina 00201
edizione speciale finlandese pagina 00211


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . DIPENDENTI - ASSUNZIONE - CONCORSO PER ESAMI - PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - APPLICAZIONE - CRITERI

( STATUTO DEL PERSONALE , ART . 29 , N . 1 ; ALLEGATO III , ARTT . 1 , 5 )

2 . DIPENDENTI - ASSUNZIONE - CONCORSO PER ESAMI - DATA - IMPEDIMENTO DI UN CANDIDATO - RAGIONI D ' INDOLE RELIGIOSA - OBBLIGHI DELL ' AMMINISTRAZIONE

( STATUTO DEL PERSONALE , ART . 29 , N . 1 ; ALLEGATO III , ARTT . 1 , 5 )

Massima


1 . SE SI INDICE UN CONCORSO PER ESAMI , IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA IMPONE CHE LE PROVE SIANO SOSTENUTE NELLE STESSE CONDIZIONI DA PARTE DI TUTTI I CANDIDATI E , PER LE PROVE SCRITTE , L ' ESIGENZA PRATICA DI RAFFRONTARE GLI ELABORATI DEI CANDIDATI IMPLICA CHE IL TESTO SIA IDENTICO PER TUTTI . E QUINDI ESSENZIALE CHE TUTTE LE PROVE SCRITTE SI SVOLGANO LO STESSO GIORNO . L ' EVENTUALE INTERESSE DEI CANDIDATI A SOSTENERE L ' ESAME IN DATA DIVERSA VA VAGLIATO IN RAPPORTO ALLE ESIGENZE DI CUI SOPRA .

2 . SE UN CANDIDATO COMUNICA ALL ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA CHE , PER RAGIONI D ' INDOLE RELIGIOSA , EGLI NON POTRA PRESENTARSI AGLI ESAMI AD UNA CERTA DATA , L ' AUTORITA DOVRA TENERNE CONTO E CERCARE DI EVITARE DI STABILIRE IN QUELLA DATA LE PROVE D ' ESAME . SE INVECE UN CANDIDATO NON RENDE TEMPESTIVAMENTE NOTE ALL ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA LE DIFFICOLTA INERENTI ALLA SUA SITUAZIONE PERSONALE , L ' AUTORITA PUO RIFIUTARSI DI SPOSTARE LA DATA , SPECIE SE ESSA E GIA STATA COMUNICATA AD ALTRI CANDIDATI .

Parti


NELLA CAUSA 130-75 ,

VIVIEN PRAIS , RESIDENTE A LONDRA NW3 , 83 WEST HEATH ROAD , CON L ' AVVOCATO FRANCIS JACOBS , BARRISTER DEL MIDDLE TEMPLE DI LONDRA , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO LA SIGNORA CAROLINE REID , 21 , BOULEVARD GRANDE- DUCHESSE CHARLOTTE ,

RICORRENTE ,

CONTRO

CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATO DAL SIG . HENRY DARWIN , DIRETTORE GENERALE PRESSO IL SERVIZIO GIURIDICO DELLA SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO , IN QUALITA DI AGENTE , ASSISTITO DA ANTONIO SACCHETTINI , CONSIGLIERE GIURIDICO PRESSO LO STESSO SERVIZIO E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . J . NICOLAS VAN DEN HOUTEN , DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO DELLA BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI , 2 , PLACE DE METZ ,

CONVENUTO ,

E DAVID GRANT LAWRENCE , DIPENDENTE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , RESIDENTE A BRUXELLES , RESIDENCE ' LES GAULOIS ' , AVENUE DES GAULOIS , CON L ' AVVOCATO ROGER O . DALCQ , DEL FORO DI BRUXELLES , CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AVVOCATO JACQUES LOESCH , 2 , RUE GOETHE ,

INTERVENIENTE ,

Oggetto della causa


CAUSA AVENTE AD OGGETTO L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DEL CONVENUTO IN DATA 29 SETTEMBRE 1975 , CON CUI SI RESPINGE IL RECLAMO DELLA RICORRENTE DEL 14 LUGLIO 1975 CONTRO LA REIEZIONE , EFFETTUATA IL 5 MAGGIO 1975 , DELLA RICHIESTA DA LEI PRESENTATA IL 25 APRILE 1975 DI SOSTENERE LE PROVE DEL CONCORSO CONSIGLIO / LA/108 AD UNA DATA DIVERSA DA QUELLA STABILITA DAL CONVENUTO ; L ' ANNULLAMENTO DELLA SUMMENZIONATA DECISIONE DEL 5 MAGGIO 1975 ; L ' ANNULLAMENTO DEI RISULTATI DEL CONCORSO , IN QUANTO FALSATI DAL DINIEGO LITIGIOSO ; IL RISARCIMENTO DEL DANNO ,

Motivazione della sentenza


QUEST ' ULTIMO , RAPPRESENTATO DALL ' AVVOCATO ROGER O . DALCQ , DEL FORO DI BRUXELLES , HA DICHIARATO CHE L ' ECCEZIONALITA DI UN INTERVENTO IN UNA CONTROVERSIA DI QUESTO TIPO E IL FATTO CHE LA RICORRENTE , ALLORCHE HA PROMOSSO IL RICORSO , NON POTESSE PREVEDERE TALE EVENTUALITA , NON DOVREBBE AVER ALCUNA RIPERCUSSIONE SUL PROBLEMA DELLE SPESE . QUINDI LE SPESE DI INTERVENTO DOVREBBERO VENIR POSTE A CARICO DELLA PARTE SOCCOMBENTE .

L ' AVVOCATO GENERALE HA PRESENTATO LE SUE CONCLUSIONI ALL ' UDIENZA DEL 22 SETTEMBRE 1976 .

IN DIRITTO

1 CON RICORSO REGISTRATO IN CANCELLERIA IL 23 DICEMBRE 1975 , LA RICORRENTE , CITTADINA BRITANNICA , CANDIDATA AL CONCORSO GENERALE CONSIGLIO LA/108 , INDETTO PER L ' ASSUNZIONE DI UN GIURISTA-LINGUISTA ( TRADUTTORE ) DI MADRE LINGUA INGLESE E PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI RISERVA , RICHIEDE :

A ) L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE CONTENUTA NELLA LETTERA 29 SETTEMBRE 1975 DELLA SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO , CON CUI SI RESPINGE IL RECLAMO DELLA RICORRENTE DEL 14 LUGLIO 1975 ;

B ) L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DEL 5 MAGGIO 1975 , CON CUI SI RESPINGE LA RICHIESTA DELLA RICORRENTE , AVANZATA IL 25 APRILE 1975 , DI ESSER AMMESSA A SOSTENERE LE PROVE D ' ESAME IN DATA DIVERSA DA QUELLA PREVISTA ;

C ) L ' ANNULLAMENTO DEI RISULTATI DEL CONCORSO , IN QUANTO FALSATI DAL RIFIUTO DI CUI SOPRA ;

D ) IL RISARCIMENTO DEL DANNO .

2 CON LETTERA 25 APRILE 1975 LA RICORRENTE COMUNICAVA AL CONSIGLIO DI ESSERE DI RELIGIONE EBRAICA E CHE LA DATA FISSATA PER GLI ESAMI SCRITTI CHE L ' INTERESSATA DOVEVA SOSTENERE - IL VENERDI 16 MAGGIO 1975 , DATA COMUNE PREVISTA PER LE SEDI DI LONDRA E BRUXELLES - COINCIDEVA CON IL PRIMO GIORNO DELLA FESTA EBREA DEL CHAVOUOTH ( PENTECOSTE ), NELLA QUALE E VIETATO AI FEDELI VIAGGIARE E SCRIVERE . DATA QUESTA SUA IMPOSSIBILITA DI PRESENTARSI ALLE PROVE , L ' INTERESSATA CHIEDEVA DI POTER SOSTENERE L ' ESAME IN DATA DIVERSA .

3 CON LETTERA 5 MAGGIO 1975 IL CONSIGLIO RISPONDEVA CHE UNO SPOSTAMENTO DI DATA ERA IMPOSSIBILE , GIACCHE I CANDIDATI DOVEVANO VENIR GIUDICATI IN BASE ALLE STESSE PROVE SOSTENUTE NELLO STESSO GIORNO .

4 CON DOMANDA REGISTRATA NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 7 APRILE 1976 , DAVID GRANT LAWRENCE , VINCITORE DEL CONCORSO IN QUESTIONE , HA CHIESTO DI POTER INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO , DOMANDA ACCOLTA CON ORDINANZA DELLA I SEZIONE DELLA CORTE DEL 21 MAGGIO .

5 NELLA FASE ORALE , LA RICORRENTE HA RINUNCIATO A CHIEDERE L ' ANNULLAMENTO DEI RISULTATI DEL CONCORSO , SPECIFICANDO CHE LE SPESE DI INTERVENTO , IN QUESTO CASO , NON POTEVANO VENIRLE ADDEBITATE .

6 LA RICORRENTE OSSERVA IN PRIMO LUOGO CHE IL DINIEGO DI SPOSTARE LA DATA DELLE PROVE LE HA IN SOSTANZA IMPEDITO DI PARTECIPARE AL CONCORSO , QUINDI L ' ESCLUSIONE E IMPUTABILE A MOTIVI RELIGIOSI , IN SPREGIO DELL ' ART . 27 , 2* COMMA , DELLO STATUTO , IN VIRTU DEL QUALE I FUNZIONARI SONO SCELTI SENZA DISTINZIONE DI RAZZA , DI RELIGIONE E DI SESSO .

7 LA RICORRENTE SOSTIENE INOLTRE CHE IL DIRITTO COMUNITARIO VIETA OGNI DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI DI RELIGIONE , IN QUANTO TALE DISCRIMINAZIONE E CONTRARIA AI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONALITA , DI CUI LA CORTE DEVE GARANTIRE IL RISPETTO .

8 LA RICORRENTE INVOCA PURE L ' ART . 9 , N . 2 , DELLA CONVENZIONE EUROPEA SUI DIRITTI DELL ' UOMO E SULLE LIBERTA FONDAMENTALI , IN VIRTU DEL QUALE ' LA LIBERTA DI MANIFESTARE LA PROPRIA FEDE RELIGIOSA O LE PROPRIE OPINIONI IN MATERIA NON PUO ESSERE SOGGETTA AD ALTRE RESTRIZIONI , DIVERSE DA QUELLE CHE , CONTEMPLATE DALLA LEGGE , COSTITUISCANO PROVVEDIMENTI NECESSARI , IN UNA SOCIETA DEMOCRATICA , ALLA PUBBLICA SICUREZZA , ALLA TUTELA DELL ' ORDINE , DELLA SANITA O DELLA MORALE PUBBLICA O ALLA TUTELA DEI DIRITTI O DELLE LIBERTA DEI TERZI ' ED OSSERVA CHE - POICHE TALE CONVENZIONE E STATA RATIFICATA DA TUTTI GLI STATI MEMBRI - I DIRITTI SANCITI DALLE NORME IVI CONTENUTE VANNO CONSIDERATI ALLA STESSA STREGUA DEI DIRITTI FONDAMENTALI CHE IL DIRITTO COMUNITARIO TUTELA .

9 LA RICORRENTE SOSTIENE CHE L ' ART . 27 DELLO STATUTO DEL PERSONALE VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE IL CONVENUTO DEVE STABILIRE LE DATE DEI CONCORSI IN MODO CHE TUTTI I CANDIDATI POSSANO PRESENTARSI SENZA VENIR MENO AI PRECETTI DELLA LORO FEDE RELIGIOSA ; D ' ALTRO CANTO , IL DIRITTO ALLA LIBERTA DI RELIGIONE , GARANTITO DALLA CONVENZIONE EUROPEA , NON CONSENTE - SEMPRE AD AVVISO DELLA RICORRENTE - DI ADOTTARE SOLUZIONI DIVERSE .

10 IL CONVENUTO RICONOSCE CHE IL PERSONALE DEVE VENIR ASSUNTO SENZA DISTINZIONI DI RAZZA , DI FEDE RELIGIOSA O DI SESSO , IN OSSEQUIO A QUANTO DISPONE L ' ART . 27 DELLO STATUTO E NON INTENDE FAR STATUIRE CHE IL DIRITTO ALLA LIBERTA RELIGIOSA , COME SANCITO DALLA CONVENZIONE EUROPEA , NON RIENTRA NEI DIRITTI FONDAMENTALI CONSACRATI DAL DIRITTO COMUNITARIO , PERO SOTTOLINEA CHE NE LO STATUTO , NE LA CONVENZIONE VANNO INTESI NEL SENSO CHE CONFERISCANO ALLA RICORRENTE I DIRITTI CHE ESSA RIVENDICA .

11 IL CONVENUTO OSSERVA CHE - VOLENDO ATTENERSI AI DETTAMI PROPOSTI DALLA RICORRENTE - SI DOVREBBE PORRE IN ATTO UNA MACCHINOSA ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA , MENTRE L ' ART . 27 NON ENUMERA LE FEDI RELIGIOSE DI CUI SI DEVE TENER CONTO . BISOGNEREBBE QUINDI TENER CONTO DI TUTTE LE RELIGIONI PRATICATE NEGLI STATI MEMBRI , ONDE EVITARE CHE LE PROVE DI CONCORSO SI SVOLGANO IN UNA DATA INCOMPATIBILE CON UNA DELLE RELIGIONI , I CUI ADEPTI RISULTEREBBERO ESCLUSI .

12 LO STATUTO PRESCRIVE CHE , DOVENDO OCCUPARE UN POSTO VACANTE PER IL QUALE SI E DECISO DI NON RICORRERE NE A PROMOZIONE NE A TRAMUTAMENTO , LA SCELTA DELLA PERSONA IDONEA SI OPERA , GENERALMENTE , MEDIANTE CONCORSO PER TITOLI , PER ESAMI O PER TITOLI ED ESAMI .

13 SE SI INDICE UN CONCORSO PER ESAMI , IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA IMPONE CHE LE PROVE SIANO SOSTENUTE NELLE STESSE CONDIZIONI DA PARTE DI TUTTI I CANDIDATI E , PER LE PROVE SCRITTE , L ' ESIGENZA PRATICA DI RAFFRONTARE GLI ELABORATI DEI CANDIDATI IMPLICA CHE IL TESTO SIA IDENTICO PER TUTTI .

14 E QUINDI ESSENZIALE CHE TUTTE LE PROVE SCRITTE SI SVOLGANO LO STESSO GIORNO .

15 L ' EVENTUALE INTERESSE DEI CANDIDATI A SOSTENERE L ' ESAME IN DATA DIVERSA VA VAGLIATO IN RAPPORTO ALLE ESIGENZE DI CUI SOPRA .

16 SE UN CANDIDATO INFORMA L ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA CHE , PER RAGIONI D ' INDOLE RELIGIOSA , EGLI NON POTRA PRESENTARSI AGLI ESAMI AD UNA CERTA DATA , L ' AUTORITA DOVRA TENERNE CONTO E CERCARE DI EVITARE DI STABILIRE IN QUELLA DATA LE PROVE D ' ESAME .

17 SE INVECE UN CANDIDATO NON RENDE TEMPESTIVAMENTE NOTE ALL ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA LE DIFFICOLTA INERENTI LA SUA SITUAZIONE PERSONALE , L ' AUTORITA PUO RIFIUTARSI DI SPOSTARE LA DATA , SPECIE SE ESSA E GIA STATA COMUNICATA AD ALTRI CANDIDATI .

18 PUR ESSENDO AUSPICABILE CHE L ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA SI INFORMI , IN LINEA DI MASSIMA , CIRCA LE DATE CHE PER MOTIVI RELIGIOSI POTREBBERO RISULTARE SGRADITE AI CANDIDATI , ED EVITI DI SCEGLIERE DETTI GIORNI , PER I MOTIVI SOPRA INDICATI NON SI PUO AFFERMARE CHE LO STATUTO DEL PERSONALE O I DIRITTI FONDAMENTALI MENZIONATI PIU SOPRA IMPONGANO ALL ' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA DI EVITARE CHE UN CANDIDATO INFRANGA UN PRECETTO RELIGIOSO , SE IL VINCOLO NON E STATO RESO NOTO .

19 PUR SE IL CONVENUTO DEVE RAGIONEVOLMENTE DISPORRE AFFINCHE GLI ESAMI NON SI SVOLGANO IN DATE CHE , PER MOTIVI RELIGIOSI , IMPEDISCANO AI CANDIDATI DI PRESENTARSI - SEMPRECHE TALI DATE SIANO STATE TEMPESTIVAMENTE RESE NOTE - SI PUO AFFERMARE CHE NELLA FATTISPECIE IL CONVENUTO E STATO INFORMATO DELL ' IMPEDIMENTO DELL ' INTERESSATA SOLO ALLORCHE LA DATA DEGLI ESAMI ERA GIA STATA FISSATA , QUINDI ERA LOGICO OPPORRE UN RIFIUTO ALLA RICHIESTA DI MODIFICA , GIACCHE ERANO GIA STATI CONVOCATI GLI ALTRI CANDIDATI .

20 PER QUESTI MOTIVI VA RESPINTA LA DOMANDA DELLA RICORRENTE .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

21 A NORMA DELL ' ART . 69 PARAGRAFO 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LE SPESE SONO POSTE A CARICO DELLA PARTE SOCCOMBENTE .

22 LA RICORRENTE E RISULTATA SOCCOMBENTE .

23 A NORMA DELL ' ART . 70 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , NEL CASO DI RICORSI DI CUI ALL ' ART . 95 , PARAGRAFO 2 , DEL REGOLAMENTO , LE SPESE INCONTRATE DALL ' ISTITUZIONE RESTANO A CARICO DI QUEST ' ULTIMA .

24/25 QUANTO ALLE SPESE D ' INTERVENTO , L ' INTERESSE DELL ' INTERVENIENTE E INDISCUSSO , IN QUANTO LA SUA NOMINA AVREBBE POTUTO VENIR ANNULLATA . SAREBBE INIQUO QUINDI - DAL MOMENTO CHE NON E RIMASTO SOCCOMBENTE - ACCOLLARGLI LE SPESE DA LUI INCONTRATE , CHE INVECE VANNO POSTE A CARICO DELLA RICORRENTE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE ( PRIMA SEZIONE )

DICHIARA E STATUISCE :

1O IL RICORSO E RESPINTO .

2O LE SPESE SOSTENUTE DALLA RICORRENTE E DAL CONVENUTO , RISPETTIVAMENTE , RESTANO A LORO CARICO .

3O LE SPESE DI INTERVENTO SONO POSTE A CARICO DELLA RICORRENTE .

In alto