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Documento 61969CJ0004
Judgment of the Court of 28 April 1971. # Alfons Lütticke GmbH v Commission of the European Communities. # Case 4-69.
Sentenza della Corte del 28 aprile 1971.
Alfons Lütticke GmbH contro Commissione delle Comunità europee.
Causa 4-69.
Sentenza della Corte del 28 aprile 1971.
Alfons Lütticke GmbH contro Commissione delle Comunità europee.
Causa 4-69.
Raccolta della Giurisprudenza 1971 -00325
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1971:40
SENTENZA DELLA CORTE DEL 28 APRILE 1971. - ALFONS LUETTICKE GMBH CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CAUSA 4/69.
raccolta della giurisprudenza 1971 pagina 00325
edizione speciale danese pagina 00073
edizione speciale greca pagina 00769
edizione speciale portoghese pagina 00111
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . PROCEDIMENTO - ATTO INTRODUTTIVO - RICEVIBILITA - RINVIO AD ALTRI PROCEDIMENTI - AMMISSIBILITA
( REGOLAMENTO DI PROCEDURA, ART . 38 )
2 . PROCEDIMENTO - AZIONE DI DANNI - CARATTERE AUTONOMO - CONSEGUENZE ANALOGHE A QUELLE DELL' AZIONE PER CARENZA - AMMISSIBILITA
( TRATTATO CEE, ARTT . 178, 215 )
3 . RESPONSABILITA - DISPOSIZIONI FISCALI - IMPOSTA CUMULATIVA A CASCATA - FISSAZIONE DI ALIQUOTE MEDIE - POTERI DISCREZIONALI DELLO STATO E DELLA COMMISSIONE - ESCLUDONO LA RESPONSABILITA
1 . L' ATTO INTRODUTTIVO SODDISFA LE CONDIZIONI POSTE DALL' ART . 38, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, ALLORCHE CONTIENE TUTTI I DATI NECESSARI PER STABILIRE QUALI SIANO L' OGGETTO DELLA CONTROVERSIA E LA PORTATA GIURIDICA DEI MEZZI DEDOTTI A SOSTEGNO DELLE CONCLUSIONI DEL RICORRENTE . IL RICHIAMO, IN VIA SUPPLETIVA, AD ALTRE CAUSE DISCUSSE DINANZI ALLA CORTE NON OSTA ALLA RICEVIBILITA DELL' AZIONE .
2 . L' AZIONE DI DANNI DI CUI AGLI ARTT . 178 E 215, 2 ) COMMA, E CONCEPITA DAL TRATTATO COME UN RIMEDIO AUTONOMO, DOTATO DI UNA PROPRIA FUNZIONE CHE LO DISTINGUE DALLE ALTRE AZIONI ESPERIBILI, E SOTTOPOSTO A CONDIZIONI DI ESERCIZIO CHE TENGANO CONTO DEL SUO OGGETTO SPECIFICO . SAREBBE IN CONTRASTO CON TALE AUTONOMIA, COME PURE CON L' INTERO SISTEMA DEI RIMEDI GIURIDICI ISTITUITO DAL TRATTATO, IL CONSIDERARE COME CAUSA D' IRRICEVIBILITA IL FATTO CHE, IN DETERMINATE CIRCOSTANZE, L' ESERCIZIO DELL' AZIONE DI DANNI PUO' AVERE CONSEGUENZE ANALOGHE A QUELLE DELL' AZIONE PER CARENZA CONTEMPLATA DALL' ART . 175 .
3 . IL REGIME DI CUI ALL' ART . 97 IMPLICA NECESSARIAMENTE, PER GLI STATI CHE LO ISTITUISCONO, L' ESERCIZIO DI UN POTERE DISCREZIONALE PER QUANTO RIGUARDA SIA LA VALUTAZIONE DELL' ONERE FISCALE GRAVANTE SUI PRODOTTI NAZIONALI - VALUTAZIONE DALLA QUALE DIPENDE L' ENTITA DELLE ALIQUOTE MEDIE - SIA LE MODALITA DELLA TASSAZIONE . ESSO IMPLICA, PER LA COMMISSIONE, UN COMPITO DI SORVEGLIANZA IL CUI ESPLETAMENTO PRESUPPONE, AL TEMPO STESSO, LA VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEI DATI PRESI IN CONSIDERAZIONE DALLO STATO, E IL RISPETTO DEL MARGINE DISCREZIONALE LASCIATO A QUEST' ULTIMO . LA COMMISSIONE, PURCHE NON ESORBITI DALLA SUA SFERA DISCREZIONALE, NON SI RENDE RESPONSABILE DI ALCUN ILLECITO .
NELLA CAUSA 4-69
ALFONS LUETTICKE GMBH, CON SEDE IN GERMINGHAUSEN E SUCCURSALE IN COLONIA-DEUTZ, CON L' AVV . PETER WENDT, DEL FORO DI AMBURGO, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . FELICIEN JANSEN, HUISSIER, 21 RUE ALDRINGEN, RICORRENTE,
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, RAPPRESENTATA DAI PROPRI CONSIGLIERI GIURIDICI JOCHEN THIESING E ROLF WAEGENBAUER, IN QUALITA DI AGENTI, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL PROPRIO CONSIGLIERE GIURIDICO, SIG . EMILE REUTER, 4, BOULEVARD ROYAL, CONVENUTA,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO UNA DOMANDA DI RISARCIMENTO A NORMA DELL' ART . 215, 2 ) COMMA, DEL TRATTATO CEE,
1 LA RICORRENTE CHIEDE ALLA CORTE, IN FORZA DEGLI ARTT . 178 E 215, 2 ) COMMA, DEL TRATTATO CEE, DI CONDANNARE LA COMUNITA A RISARCIRLE I DANNI CHE LE SAREBBERO STATI ARRECATI DAL FATTO CHE LA COMMISSIONE HA OMESSO DI ORDINARE ALLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA ( MEDIANTE DIRETTIVA O DECISIONE A NORMA DELL' ART . 97, 2 ) COMMA ) DI SOPPRIMERE LA TASSA DI CONGUAGLIO PER IL LATTE IN POLVERE, CON EFFETTO DAL 1 ) GENNAIO 1962, O QUANTO MENO RIDURLA IN MODO DA RENDERLA CONFORME AGLI ARTT . 95 E 97, 1 ) COMMA .
SULLA RICEVIBILITA
2 LA CONVENUTA ECCEPISCE CHE L' ATTO INTRODUTTIVO NON POSSIEDE I REQUISITI PRESCRITTI DALL' ART . 38, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, IN QUANTO SI RICHIAMA, PER DETERMINATI ASPETTI DELLA CONTROVERSIA, AD ARGOMENTI SVOLTI IN ALTRE CAUSE PROMOSSE DINANZI ALLA CORTE E, IN SECONDO LUOGO, NON GIUSTIFICA LA PRETESA D' INTERESSI NELLA MISURA DELL' 8 PER CENTO .
3 A NORMA DELL' ART . 38, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, L' ATTO INTRODUTTIVO DEVE CONTENERE, FRA L' ALTRO, L' INDICAZIONE DELL' OGGETTO DELLA CONTROVERSIA, L' ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI MEZZI DEDOTTI E LE CONCLUSIONI DEL RICORRENTE . NELLA FATTISPECIE, L' ATTO INTRODUTTIVO SODDISFA QUESTE CONDIZIONI GIACCHE CONTIENE TUTTI I DATI NECESSARI PER STABILIRE CON CERTEZZA QUALI SIANO L' OGGETTO DELLA CONTROVERSIA E LA PORTATA GIURIDICA DEI MEZZI DEDOTTI .
CIO' POSTO, IL RICHIAMO, IN VIA SUPPLETIVA, AD ALTRE CENSURE DISCUSSE DINANZI ALLA CORTE NON PUO' OSTARE ALLA RICEVIBILITA DELLA PRESENTE AZIONE . LA QUESTIONE RELATIVA ALLA GIUSTIFICAZIONE DEGLI INTERESSI PRETESI OLTRE AL CAPITALE RIGUARDA IL MERITO DELLA CAUSA, NON GIA LA RICEVIBILITA .
4 L' ECCEZIONE FONDATA SULL' ART . 38, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA VA QUINDI DISATTESA .
5 IN SECONDO LUOGO, LA CONVENUTA ECCEPISCE L' IRRICEVIBILITA DELL' AZIONE SOSTENENDO CHE QUESTA, BENCHE FONDATA SUGLI ARTT . 178 E 215, 2 ) COMMA, E IN REALTA DIRETTA A FAR ACCERTARE UNA CARENZA DELLA COMMISSIONE ED A COSTRINGERE INDIRETTAMENTE QUEST' ULTIMA A DARE INIZIO, NEI CONFRONTI DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, ALLA PROCEDURA DI CUI ALL' ART . 97, 2 ) COMMA, ED EVENTUALMENTE, A QUELLA DI CUI ALL' ART . 169 . QUESTO MODO DI PROCEDERE SERVIREBBE AD ELUDERE LE CONDIZIONI CUI L' ART . 175 SUBORDINA I RICORSI PER CARENZA .
6 L' AZIONE DI DANNI DI CUI AGLI ARTT . 178 E 215, 2 ) COMMA, E CONCEPITA DAL TRATTATO COME UN RIMEDIO AUTONOMO, DOTATO DI UNA PROPRIA FUNZIONE CHE LO DISTINGUE DALLE ALTRE AZIONI ESPERIBILI E SOTTOPOSTO A CONDIZIONI DI ESERCIZIO CHE TENGONO CONTO DEL SUO OGGETTO SPECIFICO . SAREBBE IN CONTRASTO CON TALE AUTONOMIA, COME PURE CON L' INTERO SISTEMA DEI RIMEDI GIURIDICI ISTITUITI DAL TRATTATO, IL CONSIDERARE COME CAUSA D' IRRICEVIBILITA IL FATTO CHE, IN DETERMINATE CIRCOSTANZE, L' ESERCIZIO DELL' AZIONE DI DANNI PUO' AVERE CONSEGUENZE ANALOGHE A QUELLE DELL' AZIONE PER CARENZA CONTEMPLATA DALL' ART . 175 .
7 L' ECCEZIONE D' IRRICEVIBILITA IN ESAME VA QUINDI RESPINTA .
8 POSTO CHE LA CONVENUTA SOSTIENE ANCORA CHE LE PRETESE DI RISARCIMENTO AVANZATE DALLA RICORRENTE SONO PER LA MAGGIOR PARTE PRESCRITTE, E OPPORTUNO RILEVARE CHE QUESTA ECCEZIONE RIGUARDA IN REALTA, NON GIA LA RICEVIBILITA DELL' AZIONE, BENSI' L' ENTITA DEL RISARCIMENTO, E VA QUINDI DISATTESA .
NEL MERITO
9 LA RICORRENTE, ESSENDO STATA COSTRETTA A VERSARE - A NORMA DELLE LEGGI FISCALI TEDESCHE - LA TASSA DI CONGUAGLIO SU DETERMINATI PRODOTTI, FONDA LA PROPRIA AZIONE SULLA TESI CHE LA COMMISSIONE SI SAREBBE RIFIUTATA DI VALERSI DEI POTERI ATTRIBUITILE DAGLI ARTT . 97, 2 ) COMMA, 155 E 169, PER FAR SOPPRIMERE LA TASSA DI CUI TRATTASI O, QUANTO MENO, FARLA RIDURRE IN CONFORMITA AGLI ARTT . 95 E 97, 1 ) COMMA, E CIO' CON EFFETTO RETROATTIVO AL 1 ) GENNAIO 1962 .
10/11 IN FORZA DELL' ART . 215, 2 ) COMMA, E DEI PRINCIPI GENERALI CUI QUESTA DISPOSIZIONE SI RICHIAMA, PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITA DELLA COMUNITA SONO UN DANNO EFFETTIVO, IL NESSO CAUSALE FRA DANNO E COMPORTAMENTO DELLE ISTITUZIONI E L' ILLEGITTIMITA DI QUESTO COMPORTAMENTO . NELLA FATTISPECIE, E OPPORTUNO ACCERTARE ANZITUTTO SE LA COMMISSIONE, AGENDO COME HA AGITO, SIA VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI IMPOSTILE DALL' ART . 97, 2 ) COMMA .
12 A NORMA DELL' ART . 95, CIASCUNO STATO MEMBRO DEVE ASTENERSI DAL COLPIRE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, I PRODOTTI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI CON TRIBUTI INTERNI, DI QUALSIVOGLIA NATURA, SUPERIORI A QUELLI RISCOSSI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, SUI PRODOTTI NAZIONALI SIMILARI . SECONDO L' ART . 97, SUL QUALE LA RICORRENTE FONDA LA PROPRIA AZIONE, GLI STATI MEMBRI CHE RISCUOTONO L' IMPOSTA SULL' ENTRATA COL SISTEMA A CASCATA POSSONO, PER QUANTO RIGUARDA I TRIBUTI INTERNI CHE APPLICANO AI PRODOTTI IMPORTATI, PROCEDERE ALLA FISSAZIONE DI " ALIQUOTE MEDIE " PER PRODOTTI O GRUPPI DI PRODOTTI, SALVI RESTANDO I PRINCIPI ENUNCIATI ALL' ART . 95 . A NORMA DEL SECONDO COMMA DELLO STESSO ARTICOLO, QUALORA LE ALIQUOTE MEDIE FISSATE DA UNO STATO MEMBRO NON SIANO CONFORMI AI PRINCIPI SOPRA MENZIONATI, " LA COMMISSIONE RIVOLGE A TALE STATO LE DIRETTIVE O DECISIONI DEL CASO ".
13 L' ART . 97 HA LO SCOPO - PER QUANTO RIGUARDA LE IMPORTAZIONI - DI GARANTIRE LA CONFORMITA AI PRINCIPI DELL' ART . 95 DELLE TASSE DI CONGUAGLIO RISCOSSE DOVE VIGE IL SISTEMA A CASCATA . DATE LE CARATTERISTICHE DI QUESTO SISTEMA, LA CUI INCIDENZA ECONOMICA SI PUO' IL PIU DELLE VOLTE STIMARE SOLO IN MODO APPROSSIMATIVO, IL TRATTATO CONSENTE AGLI STATI MEMBRI DI ADOTTARE DETERMINATI PROVVEDIMENTI DI NATURA FORFETTARIA, CONSISTENTI NELLA DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE MEDIE ALL' IMPORTAZIONE, PER DETERMINATI PRODOTTI O GRUPPI DI PRODOTTI . UN SIFFATTO REGIME IMPLICA NECESSARIAMENTE, PER GLI STATI CHE LO ISTITUISCONO, L' ESERCIZIO DI UN POTERE DISCREZIONALE PER QUANTO RIGUARDA SIA LA VALUTAZIONE DELL' ONERE FISCALE GRAVANTE SUI PRODOTTI NAZIONALI - VALUTAZIONE DALLA QUALE DIPENDE L' ENTITA DELLE ALIQUOTE MEDIE - SIA LE MODALITA DELLA TASSAZIONE, LE QUALI SONO CONNESSE ALLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA NEL SUO COMPLESSO .
14/15 ONDE FAR SALVO IL DISPOSTO DEGLI ARTT . 95 E 97, 1 ) COMMA, L' ART . 97, 2 ) COMMA, ATTRIBUISCE ALLA COMMISSIONE UN COMPITO DI SORVEGLIANZA IL CUI ESPLETAMENTO PRESUPPONE A SUA VOLTA LA VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEI DATI PRESI IN CONSIDERAZIONE DALLO STATO . QUESTO COMPITO E STATO AFFIDATO ALLA COMMISSIONE ALLO SCOPO DI GARANTIRE LA CONFORMITA DEI SISTEMI FISCALI NAZIONALI AGLI IMPERATIVI DI LIBERA CIRCOLAZIONE E DI PARITA DI TRATTAMENTO CHE COSTITUISCONO OGGETTO DEGLI ARTT . 95 E 97 . A TAL FINE, L' ART . 97, 2 ) COMMA, ATTRIBUISCE ALLA COMMISSIONE IL POTERE DI PRECISARE ( MEDIANTE DIRETTIVE O DECISIONI ) NEI CONFRONTI DEGLI STATI, I VINCOLI IMPOSTI DAL TRATTATO ALLE LEGGI FISCALI NAZIONALI .
16 DI CONSEGUENZA, TENUTO CONTO SIA DELLA NATURA ALMENO IN PARTE DISCREZIONALE DELLA CONVERSIONE IN " ALIQUOTE MEDIE " DELLE COMPLESSE ALIQUOTE DELL' IMPOSTA A CASCATA, SIA DELLA NATURA DEI MEZZI D' INTERVENTO PREVISTI DALL' ART . 97, 2 ) COMMA, L' ESPLETAMENTO DEL COMPITO DI SORVEGLIANZA CONTEMPLATO DA QUESTO ARTICOLO RICHIEDE CHE SI PRENDA IN CONSIDERAZIONE IL MARGINE DISCREZIONALE LASCIATO DAL PRIMO COMMA AGLI STATI MEMBRI .
17 E' PACIFICO CHE SIN DAL 1962 LA COMMISSIONE HA INIZIATO, CON GLI ESPERTI DEGLI STATI MEMBRI, L' ESAME DELLE ALIQUOTE MEDIE ISTITUITE DALLE LEGGI NAZIONALI, ALLO SCOPO DI CONTROLLARNE LA COMPATIBILITA CON GL' IMPERATIVI DEGLI ARTT . 95 E 97, 1 ) COMMA . NEL CORSO DI TALE ESAME ESSA HA DISCUSSO CON LE AUTORITA TEDESCHE, COME PURE CON QUELLE DEGLI ALTRI STATI MEMBRI INTERESSATI AGLI SCAMBI DI LATTE IN POLVERE, L' ALIQUOTA DA APPLICARSI A QUESTO PRODOTTO . DOPO AVER PRESO CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI AVANZATI DAL GOVERNO TEDESCO, ESSA HA INFORMATO QUEST' ULTIMO CHE L' ALIQUOTA MEDIA DEL 4 PER CENTO, VIGENTE PER LE IMPORTAZIONI DI LATTE IN POLVERE NELLA REPUBBLICA FEDERALE, LE PAREVA TROPPO ELEVATA .
AVENDO LA REPUBBLICA FEDERALE RIDOTTO - IN SEGUITO A QUESTO INTERVENTO - DAL 4 AL 3 PER CENTO L' ALIQUOTA DELLA TASSA DI CUI E CAUSA, CON EFFETTO DAL 1 ) APRILE 1965 - DATA SUCCESSIVAMENTE ANTICIPATA AL 1 ) GENNAIO 1962 - LA COMMISSIONE HA RITENUTO CHE NON FOSSE PIU IL CASO DI ADOTTARE UNA DIRETTIVA O UNA DECISIONE A NORMA DELL' ART . 97 ONDE OTTENERE UNA RIDUZIONE PIU RILEVANTE . NON RISULTA DEL RESTO CHE VI SIANO STATE LAGNANZE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI LE CUI ESPORTAZIONI AVREBBERO POTUTO ESSERE LESE DAL REGIME FISCALE CRITICATO DALLA RICORRENTE . DA QUANTO PRECEDE EMERGE CHE NELLA FATTISPECIE LA COMMISSIONE NON HA OMESSO DI ESPLETARE IL SUO COMPITO DI SORVEGLIANZA .
18 INOLTRE, LA PERIZIA PRODOTTA DALLA RICORRENTE A SOSTEGNO DELLA PROPRIA TESI, BENCHE GIUNGA ALLA CONCLUSIONE CHE PER IL LATTE IN POLVERE L' ALIQUOTA MEDIA DOVREBBE ESSERE MENO ELEVATA, E ATTA A CONFERMARE CHE IL CALCOLO DEGLI ONERI GRAVANTI INDIRETTAMENTE SU QUESTO PRODOTTO COMPRENDE NUMEROSI FATTORI INCERTI CHE POSSONO DAR LUOGO A VALUTAZIONI MOLTO DIVERSE FRA LORO, DI GUISA CHE CI SI DEVE IN GENERALE LIMITARE A FISSARE DEI LIMITI MASSIMI E MINIMI ENTRO I QUALI TUTTE LE POSSIBILI SOLUZIONI APPAIONO UGUALMENTE GIUSTIFICATE .
19 LA RICORRENTE NON HA PROVATO CHE, PER IL PRODOTTO DI CUI TRATTASI, L' ALIQUOTA MEDIA DEL 3 PER CENTO SUPERI IL LIMITE STABILITO DAGLI ARTT . 95 E 97, DI CUI LA COMMISSIONE DEVE GARANTIRE L' OSSERVANZA . IL RICORSO VA QUINDI RESPINTO .
20 A NORMA DELL' ART . 69, PARAGRAFO 2, 1 ) COMMA, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE . LA RICORRENTE E RIMASTA SOCCOMBENTE E VA QUINDI CONDANNATA ALLE SPESE DEL GIUDIZIO .
LA CORTE,
RESPINTA OGNI ALTRA CONCLUSIONE PIU AMPIA O CONTRARIA, DICHIARA E STATUISCE :
1 ) IL RICORSO E RESPINTO .
2 ) LA RICORRENTE E CONDANNATA ALLE SPESE .